Precedenze nei trasferimenti dei docenti per l'a.s. 2007-2008
Personale con disabilità o familiare di
disabili
Il C.C.N.I. distingue
tre fasi:
I fase, nell'ambito dello stesso comune, quando questo abbia più
distretti
II fase, nell'ambito della stessa provincia
III fase, da una provincia ad altra.
La situazione di invalidità è considerata nell'art. 7, punti I, III,
V in ordine successivo di precedenza (in caso di parità prevale
l'anzianità di età), e nell'art. 8 per un rinvio.
Art. 7, punto I: vale in ciascuna della tre fasi e riguarda i ciechi
e gli emodializzati.
Art. 7, punto III: riguarda precedenze nel seguente ordine:
- invalidi di cui all'art. 21 L.n. 104/92 (invalidità superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella "A" annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648)
- personale che necessita di particolari cure continuative (ad
esempio cobalto-terapia)
- invalidi di cui all'art.33, comma 6 della L.n.104/92.
Art. 7, punto V: assistenza a persona con handicap in situazione di
gravità esclusivamente da parte dei genitori o del coniuge o del
figlio unico al genitore con handicap in situazione di gravità.
Qualora i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio a
causa di morte o grave malattia, subentra nella precedenza il
figlio convivente.
Art. 8: riguarda il caso di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L.n. 104/92
concernenti i parenti e gli affini diversi dai genitori, figlie e
coniuge e il caso di affido di minori effettuato con sentenza. La
norma non attribuisce alcuna precedenza a tali situazioni e rinvia,
per questa, alle Ordinanze sulle utilizzazioni annuali e sulle
assegnazioni provvisorie.
Inoltre l'art. 9 stabilisce che la situazione di invalidità o
handicap deve essere documentata con regolare certificazione medica
della ASL, mentre il grado di parentela o l'esclusività nella
possibilità di prestare assistenza vanno documentate anche con
autocertificazione.
L'art.12 prevede un reclamo per errori materiali nelle graduatorie
da proporre entro 5 giorni dalla loro pubblicazione alla stessa
autorità che le ha predisposte. Le decisioni sul reclamo sono atti
definitivi, immediatamente impugnabili avanti la
Magistratura. Contro atti ritenuti lesivi dei propri diritti,
l'interessato può attivare la procedura di conciliazione o
l'arbitrato.
27-03-2007
Salvatore Nocera |