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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Sanità: maggiore privacy per l’assistenza a domicilio

Il diario clinico del paziente non va inviato alla Asl

Presa di posizione del Garante, a seguito della segnalazione di un cittadino, nei confronti di una Asl che, giustificando il proprio comportamento con finalità di controllo dell’erogazione dei servizi e di elaborazione statistica, richiedeva ai propri medici di base l’invio, trimestrale, dei diari tenuti presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP).

La disciplina in materia, recentemente regolata dal D.P.R. n. 270/2000, art. 1, comma 1, prevede infatti, la tenuta, al domicilio del paziente, di un’apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sanitaria, sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant’altro ritenuto utile e opportuno. In detto decreto, però, nessuna disposizione prevede l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini di controllo dell’erogazione del servizi di assistenza domiciliare.

L’Autorità ha pertanto ritenuto illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una sistematica comunicazione di tali dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute. A seguito di tale intervento, la Asl si è impegnata a rendere "immediatamente applicabile" l’indicazione fornita dal Garante di far trasmettere i soli fogli (e non le schede) che il medico firma ogni volta che effettua una visita domiciliare, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata


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