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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Regione MARCHE, Ufficio del Difensore Civico
Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale
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Ancona, 0000759: 18/07/2011: AIMARCHE: OMBUDSMN: P
143/11/I/EG
(da citare nella risposta)

Al Presidente della Regione Marche
All'Assessore alle Politiche Sociali
All'Assessore alla Salute
Al Direttore ASUR Marche
Al Presidente del Comitato dei Sindaci
LORO SEDI

e, p.c. AlCAT
Comitato Associazioni Tutela
Via Bufalini, 3
60126 Collemarino AN

Problematiche servizi socio sanitari della Regione Marche. Richiesta di intervento.

Con nota del 25103/2011 questa Autorità regionale di Garanzia chiedeva alle autorità regionali in indirizzo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. N° 23 del 28/07/2008, un interessamento ed un eventuale possibile intervento finalizzato ad accogliere l'istanza del Comitato Associazione Tutela (CAT) con sede in Collemarino, come da richiesta pervenuta il 03/03/20 Il relativa ad alcuni problemi riguardanti i servizi socio sanitari rivolti ai malati non autosufficienti ed alle persone con disabilità.
Presso il Comitato di cui sopra, continuano a pervenire molte segnalazioni da parte di soggetti con disabilità grave ed anziani non autosufficienti che fruiscono di servizi socioassistenziali domiciliari, diurni e residenziali e che lamentano oltre ai notevoli aumenti, l'errato calcolo della contribuzione a loro carico con la presa in considerazione del reddito familiare invece di quello personale.
Quanto sopra trova conferma nell'art. 3, comma 2) del D. Lgs. 109 del 31/0311998, comma aggiunto dal D. Lgs. 130 del 03/05/2000, nella recente giurisprudenza amministrativa, dove si afferma che, - in questi casi il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli
redditi e beni dell'assistito e non ai redditi dei familiari, per cui l'utente può essere chiamato a contribuire solo nei limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso struttura) e del suo patrimonio
(alloggi, terreni, ecc.).
In data 06/07/20 Il, prot. 737, il Comitato Associazione Tutela di Collemarino, si è rivolto ancora una volta, a questo Difensore Civico regionale, chiedendo un intervento nei confronti della Regione Marche affinchè gli Enti Locali, pur nella loro autonomia, agiscano nel pieno ossequio della normativa vigente.
Nello specifico, il Consiglio di Stato impone l'integrale rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito nella compartecipazione al costo dei servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti. Il Tar di Milano riconosce il diritto al risarcimento del danno esistenziale in caso di mancata erogazione del servizio Centro diurno (nota a Cons. Stato, Sez. V, sentenze 16/03/2011 n°1607 e 26/01/2011 n° 551 e a Tar Milano, Sez. I, sentenze 24/03/2011 n° 784 e 785).
Pertanto sia le leggi regionali che i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio analogo a quello sopra indicato che costituisce la premessa per l'erogazione di uno dei livelli essenziali delle prestazioni, garantendo uniformità sull'intero territorio nazionale e facilitando l'accesso ai servizi sociali delle persone più bisognose di assistenza.
Si fa notare inoltre alle SS.LL. che la situazione che si è venuta a creare rischia di avere pesanti ripercussioni sugli utenti e sull'intera comunità regionale.
Certi di una favorevole presa in esame della presente richiesta, per un cortese ed urgente intervento presso gli EE.LL e gli organi territoriali competenti, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali e distinti saluti

Prof. Italo Tanoni


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