Regione MARCHE, Ufficio del Difensore
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Ancona, 0000759: 18/07/2011: AIMARCHE: OMBUDSMN:
P 143/11/I/EG (da citare nella risposta) Al
Presidente della Regione Marche All'Assessore alle Politiche Sociali
All'Assessore alla Salute Al Direttore ASUR Marche Al Presidente
del Comitato dei Sindaci LORO SEDI
e, p.c. AlCAT Comitato
Associazioni Tutela Via Bufalini, 3 60126 Collemarino AN
Problematiche servizi socio sanitari della Regione Marche. Richiesta di
intervento.
Con nota del 25103/2011 questa Autorità regionale di
Garanzia chiedeva alle autorità regionali in indirizzo, ai sensi
dell'art. 7 della L.R. N° 23 del 28/07/2008, un interessamento ed un
eventuale possibile intervento finalizzato ad accogliere l'istanza del
Comitato Associazione Tutela (CAT) con sede in Collemarino, come da
richiesta pervenuta il 03/03/20 Il relativa ad alcuni problemi
riguardanti i servizi socio sanitari rivolti ai malati non
autosufficienti ed alle persone con disabilità. Presso il Comitato di
cui sopra, continuano a pervenire molte segnalazioni da parte di
soggetti con disabilità grave ed anziani non autosufficienti che
fruiscono di servizi socioassistenziali domiciliari, diurni e
residenziali e che lamentano oltre ai notevoli aumenti, l'errato calcolo
della contribuzione a loro carico con la presa in considerazione del
reddito familiare invece di quello personale. Quanto sopra trova
conferma nell'art. 3, comma 2) del D. Lgs. 109 del 31/0311998, comma
aggiunto dal D. Lgs. 130 del 03/05/2000, nella recente giurisprudenza
amministrativa, dove si afferma che, - in questi casi il contributo
richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni dell'assistito
e non ai redditi dei familiari, per cui l'utente può essere chiamato a
contribuire solo nei limiti del suo reddito personale (pensione ed
eventuale indennità di accompagnamento nel caso di ricovero presso
struttura) e del suo patrimonio (alloggi, terreni, ecc.). In data
06/07/20 Il, prot. 737, il Comitato Associazione Tutela di Collemarino,
si è rivolto ancora una volta, a questo Difensore Civico regionale,
chiedendo un intervento nei confronti della Regione Marche affinchè gli
Enti Locali, pur nella loro autonomia, agiscano nel pieno ossequio della
normativa vigente. Nello specifico, il Consiglio di Stato impone
l'integrale rispetto del principio di evidenziazione della situazione
economica del solo assistito nella compartecipazione al costo dei
servizi a favore di persone con disabilità grave e anziani non
autosufficienti. Il Tar di Milano riconosce il diritto al risarcimento
del danno esistenziale in caso di mancata erogazione del servizio Centro
diurno (nota a Cons. Stato, Sez. V, sentenze 16/03/2011 n°1607 e
26/01/2011 n° 551 e a Tar Milano, Sez. I, sentenze 24/03/2011 n° 784 e
785). Pertanto sia le leggi regionali che i regolamenti comunali
devono attenersi ad un principio analogo a quello sopra indicato che
costituisce la premessa per l'erogazione di uno dei livelli essenziali
delle prestazioni, garantendo uniformità sull'intero territorio
nazionale e facilitando l'accesso ai servizi sociali delle persone più
bisognose di assistenza. Si fa notare inoltre alle SS.LL. che la
situazione che si è venuta a creare rischia di avere pesanti
ripercussioni sugli utenti e sull'intera comunità regionale. Certi di
una favorevole presa in esame della presente richiesta, per un cortese
ed urgente intervento presso gli EE.LL e gli organi territoriali
competenti, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali e distinti
saluti Prof. Italo Tanoni |