Ø
Legge
104/92 art.17 ( formazione professionale ): dopo la terza
media, a seconda delle diverse potenzialità dei soggetti in
situazione di handicap, si propongono i seguenti percorsi
formativi e sbocchi lavorativi differenziati:
ü
i soggetti con normali
capacità intellettive possono frequentare la Scuola Superiore
e quindi l'Università
ü
i soggetti con deficit
sensoriale possono anche iscriversi a corsi di formazione
professionale normali con insegnamenti specifici
ü
i soggetti con deficit
intellettivo possono:
§
iscriversi alla scuola
superiore visto l'innalzamento dell'obbligo, frequentando
anche altre strutture formative
§
i soggetti con
difficoltà di apprendimento possono iscriversi a corsi di
formazione professionale, per ottenere, con il sostegno, la
qualifica
§
per i soggetti con
insufficienza intellettiva di grado medio è possibile l’inserimento
in corsi prelavorativi istituiti presso Centri di Formazione
Professionale
§
i soggetti con gravi
compromissioni intellettive possono ricorrere a servizi socio‑assistenziali
diurni, tipo Centri Riabilitativi a carattere non residenziale
§
per soggetti che non
sono in grado di conseguire un titolo di studio e che hanno
terminato il biennio, sono possibili interventi
individualizzati nelle scuole comuni, utilizzo di laboratori
attrezzati, attività nei Centri di Formazione Professionale,
stage aziendali, utilizzo delle risorse territoriali.
Ø
Le Regioni hanno il
compito di:
ü
realizzare l’inserimento
nei normali Corsi di Formazione Professionale pubblici e
privati
ü
garantire
"attività specifiche" all'interno dei corsi comuni
ü
tener conto
dell'orientamento emerso dal P.E.I.
ü
fornire ai Centri i
sussidi e le attrezzature necessarie
ü
avviare iniziative di
formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali
quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidata, corsi prelavorativi
Ø
L'art..18 della legge
104/92 fa carico alle Regioni di disciplinare
l'istituzione e la.tenuta all'albo regionale di Enti,
Istituzioni, Cooperative sociali, di lavoro, di servizi, di
centri di lavoro guidato e di associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone in
situazione di handicap. Inoltre indica i requisiti per
l'iscrizione all'albo e lascia alle singole Regioni la
possibilità di disciplinare, con proprie leggi, agevolazioni
e incentivi.
Ø
Il D.M.
30 nov.94 contiene lo schema‑tipo di convenzione per
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone in
situazione di handicap ai sensi dell'art.18, comma 4, della Legge
5/02/92 n.10
Ø
L'art.19 della Legge
104/92 sancisce anche per le persone con minorazione
"psichica" il diritto al collocamento obbligatorio;
introduce il concetto di "capacità lavorativa" e
individua le Commissioni per l'accertamento di tali capacità
Ø
L'art.20 prevede l'uso
di ausili e di tempi aggiuntivi nei concorsi pubblici e per l’abilitazione
alle professioni
Ø
L'art.21 sancisce per
le persone con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o
con altre minorazioni, la precedenza nella scelta della sede
Ø
L'art.22 dispone che,
ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico o privato, non è
richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
Ø
Il D.L.
n.112/1988 prevede interventi integrati di orientamento
scolastico e professionale a partire almeno dalla prima
classe della scuola superiore.
Ø
La Legge
20 gennaio 1999, n.9 detta disposizioni urgenti
sull'elevamento dell'obbligo all'istruzione da 8 a 10 anni. Si
ribadisce la necessità di garantire il conseguimento di una
qualifica professionale a quanti non intendono proseguire gli
studi nella Scuola Superiore; definisce compiti di Regioni e
Enti Locali, principi e criteri relativi a tirocini formativi
e di orientamento. Sono previste disposizioni specifiche per
il rilascio di una certificazione a coloro che non conseguono
la qualifica o il diploma: tale attestato ha valore di credito
formativo. Viene autorizzata, inoltre, la sperimentazione
dell'autonomia didattica. e formativa anche ai fini del
potenziamento delle azioni di orientamento al mondo del
lavoro. Si precisa, inoltre, che l'obbligo dell'istruzione
deve essere conseguito attraverso la frequenza della Scuola
Secondaria Superiore e non in altre strutture formative il cui
intervento può essere solo successivo ( così anche C.M.
349/98 e C.M.
426/98 )
Ø
La legge
n.448/98 prevede sgravi fiscali per l'assunzione di
lavoratori invalidi nel quadro degli incentivi per le piccole
e medie imprese.
Ø
La Legge
n.17/99 stanzia ulteriori fondi annui, a decorrere dal
'99, a sostegno delle persone in situazione di handicap
iscritte all'Università ( risorse erano già state assegnate
dalla Legge
24 dic.93, n.537; le Leggi 2 dic.91, 24
dic.93, n.537 e il DPCM
13 aprile 1994 avevano disposto la maggiorazione dei
benefici ); ribadisce che debbono essere garantiti sussidi
tecnici e didattici specifici; conferma la necessità di
realizzare "servizi di tutorato specializzato" e la
possibilità di impiegare specifici mezzi tecnici e di
predisporre prove equipollenti. Viene istituita, inoltre, la
figura di "docente delegato" ( comma 3 ) con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle
iniziative relative all'integrazione
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