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Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI Strumenti per l'integrazione
Criteri Generali Sulla base del PEI il Consiglio di Classe predispone per ciascun alunno un progetto didattico (programmazione didattica), che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP) ( D.M. n° 331/98 , art. 41 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05 per il secondo ciclo). Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall’intero Consiglio di Classe (tutti i docenti curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina:
Esso deve essere predisposto in ogni caso dal Consiglio di Classe, ma è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive ( D.M. n° 331/98 , art. 41) e per la riduzione del numero di alunni per classe ( D.M. n° 141/99 ). Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (comunque non oltre giugno dell’anno precedente) e confermato a settembre. Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato quadrimestralmente e trimestralmente dal Consiglio di Classe immediatamente dopo le verifiche del PEI. È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 1).
Primo Ciclo (Scuola primaria e secondaria di primo grado) Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati” ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno ( L. n° 104/92 , art. 16, commi 1 e 2). Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):
N.B. Nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.
Scuola secondaria di secondo grado Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori ( O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5 ), deve sceglie uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:
Per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 3); nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione possono essere differenziate.
07-01-2009 Salvatore Nocera e Nicola Tagliani Responsabile e collaboratore dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale |
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