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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Agenzia delle Entrate

Risoluzione 169 del 04.06.02

Tasse automobilistiche - Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap - Chiarimenti

      La Direzione  Regionale,  con nota protocollo n. FI/34725 del 15 ottobre 2001, pone  due  quesiti  in  ordine  all'esenzione  prevista  dalla  legge 27 dicembre 1997,  n.449,  articolo  8  e  della  legge  23 dicembre 2000, n.388, articolo 30, comma 7 della tassa automobilistica per i disabili.

      Il primo  concerne  la  possibilità per un soggetto intestatario di due autovetture che   abbia   fiscalmente  a  carico  due  disabili  con  handicap psichico, riconosciuti  tali  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104,   con   assegnazione   dell'indennità   di  accompagnamento,  di usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica per ciascun autoveicolo.

      Il secondo  riguarda  la  possibilità  di  usufruire  del beneficio per entrambi i  coniugi  separati,  che  hanno  adattato i loro autoveicoli per le impedite o  ridotte  capacità  motorie  del figlio, affidato dal tribunale ad entrambi i genitori.

      Per la  soluzione  del  primo quesito questa Direzione Centrale richiama le disposizioni  del  comma  7, articolo 30 della legge n. 388/00, che estende i benefici  in  materia  di  tasse automobilistiche - previsti dall'articolo 8 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  -  anche  ai  soggetti con handicap psichico o mentale.

      Affinché questi  soggetti  possano  usufruire  del  regime di esenzione delle tasse  automobilistiche,  a  prescindere  dall'adattamento  del veicolo, occorre il  riconoscimento  della commissione per l'accertamento dell'handicap di cui  all'articolo  4  della  legge n. 104/1992, e che agli stessi sia stata attribuita l'indennità  di  accompagnamento, per la condizione di particolare gravità derivante  da  disabilità psichica o mentale, (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92).

      A differenza  dei  disabili  con  impedite  o ridotte capacità motorie, infatti, tali   soggetti   si  servono  di  veicoli  che  non  necessitano  di specifici adattamenti.

      La circolare  n.  186/E  del  15  luglio 1998 ha precisato che l'esonero dal pagamento   delle  tasse  automobilistiche  può  essere  riconosciuto  al veicolo intestato  allo  stesso  disabile,  oppure  a un familiare di cui egli risulti fiscalmente  a  carico,  in  quanto  privo di reddito, ed inoltre  che l'agevolazione può  essere  riconosciuta relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto.

      Conseguentemente l'esenzione  dalle  tasse  automobilistiche e' concessa con riferimento  al  soggetto  disabile,  ovvero  alla oggettiva condizione di disabilità del  soggetto,  a  prescindere  dal  fatto  che  l'autoveicolo sia intestato all'interessato  o  alla  persona  della quale risulti fiscalmente a carico.

      Non vi  e'  alcuna  valida  ragione  per negare l'agevolazione a ciascun disabile, pertanto   l'esenzione   dalla   tassa  automobilistica  spetta  per entrambi gli  autoveicoli  intestati allo stesso "possessore di reddito di cui risultano a carico" i due portatori di handicap.

      Per la  soluzione  del  secondo  quesito - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica  per  due  veicoli intestati singolarmente ad entrambi i genitori separati,  ai  quali  il  tribunale  ha affidato il figlio disabile - questo ufficio  richiama  ancora  la  circolare  n.  186/E  del  1998  dove e' precisato che  a  ciascun  soggetto  disabile avente diritto al trattamento di favore, in  ragione  del proprio stato di handicap, l'agevolazione puo' essere riconosciuta per un solo veicolo.

      Pertanto l'esenzione  spetta  per  uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche  se  il  figlio  portatore  di  handicap  e'  stato affidato ad entrambi.

      Del resto  che  lo  stesso soggetto non possa usufruire piu' volte della stessa agevolazione   e'   principio   di   carattere   generale   del  nostro ordinamento tributario.

      A conferma  di  cio'  e'  utile  richiamare l'articolo 13-bis, 1  comma, lettera c  del  T.U.I.R.  che  prevede:  "(...). La detrazione spetta una sola volta (...),  e  con  riferimento  ad  un solo veicolo", principio applicabile anche al  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  in  virtu'  del  richiamo effettuato dal comma 7, dell'articolo 8 della legge 449/97.


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