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Risoluzione 169 del 04.06.02 Tasse automobilistiche - Agevolazioni a favore dei soggetti portatori di handicap - Chiarimenti La Direzione Regionale, con nota protocollo n. FI/34725 del 15 ottobre 2001, pone due quesiti in ordine all'esenzione prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, articolo 8 e della legge 23 dicembre 2000, n.388, articolo 30, comma 7 della tassa automobilistica per i disabili. Il primo concerne la possibilità per un soggetto intestatario di due autovetture che abbia fiscalmente a carico due disabili con handicap psichico, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, con assegnazione dell'indennità di accompagnamento, di usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica per ciascun autoveicolo. Il secondo riguarda la possibilità di usufruire del beneficio per entrambi i coniugi separati, che hanno adattato i loro autoveicoli per le impedite o ridotte capacità motorie del figlio, affidato dal tribunale ad entrambi i genitori. Per la soluzione del primo quesito questa Direzione Centrale richiama le disposizioni del comma 7, articolo 30 della legge n. 388/00, che estende i benefici in materia di tasse automobilistiche - previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - anche ai soggetti con handicap psichico o mentale. Affinché questi soggetti possano usufruire del regime di esenzione delle tasse automobilistiche, a prescindere dall'adattamento del veicolo, occorre il riconoscimento della commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, e che agli stessi sia stata attribuita l'indennità di accompagnamento, per la condizione di particolare gravità derivante da disabilità psichica o mentale, (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92). A differenza dei disabili con impedite o ridotte capacità motorie, infatti, tali soggetti si servono di veicoli che non necessitano di specifici adattamenti. La circolare n. 186/E del 15 luglio 1998 ha precisato che l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto al veicolo intestato allo stesso disabile, oppure a un familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico, in quanto privo di reddito, ed inoltre che l'agevolazione può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto. Conseguentemente l'esenzione dalle tasse automobilistiche e' concessa con riferimento al soggetto disabile, ovvero alla oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l'autoveicolo sia intestato all'interessato o alla persona della quale risulti fiscalmente a carico. Non vi e' alcuna valida ragione per negare l'agevolazione a ciascun disabile, pertanto l'esenzione dalla tassa automobilistica spetta per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso "possessore di reddito di cui risultano a carico" i due portatori di handicap. Per la soluzione del secondo quesito - esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per due veicoli intestati singolarmente ad entrambi i genitori separati, ai quali il tribunale ha affidato il figlio disabile - questo ufficio richiama ancora la circolare n. 186/E del 1998 dove e' precisato che a ciascun soggetto disabile avente diritto al trattamento di favore, in ragione del proprio stato di handicap, l'agevolazione puo' essere riconosciuta per un solo veicolo. Pertanto l'esenzione spetta per uno solo dei veicoli dei due genitori separati anche se il figlio portatore di handicap e' stato affidato ad entrambi. Del resto che lo stesso soggetto non possa usufruire piu' volte della stessa agevolazione e' principio di carattere generale del nostro ordinamento tributario. A conferma di cio' e' utile richiamare l'articolo 13-bis, 1 comma, lettera c del T.U.I.R. che prevede: "(...). La detrazione spetta una sola volta (...), e con riferimento ad un solo veicolo", principio applicabile anche al pagamento delle tasse automobilistiche in virtu' del richiamo effettuato dal comma 7, dell'articolo 8 della legge 449/97. |
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