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“Rapporto 1:138” Lettera inviata dagli Avv.ti Alfonso Amoroso e Anna Cardona, a Superabile, in data 16/02/2004
Vorrei fare alcune precisazioni in ordine alle richieste di ampliamento del sostegno: Preliminarmente vuole brevemente far osservare alcuni aspetti dell’art 40 comma 3 legge 449/1997: La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. “ Ora con detto articolo si vuole fissare il rapporto di una insegnante di sostegno ogni 138 bambini. È evidente che detta norma nel disciplinare l’assegnazione delle cattedre parte da un unico presupposto: la popolazione scolastica nel suo complesso e non al caso in particolare. Appare scontato che l’alunno diversamente abile ha un diritto “inviolabile”, garantito dalla Costituzione e da un insieme di norme soprannazionali. Appare pure scontato che detto diritto inviolabile è un diritto ad personam e pertanto non suscettibile di limitazioni di carattere meramente organizzativo degli organi dello Stato. Ora si deve dire che il mancato sostegno, o il sostegno dato in maniera ridotto o discontinuo crea anche un danno fisico irreversibile. Pertanto è palese che la norma sopra richiamata altro non fa che porre di fatto un limite al pieno sviluppo dei diritti di soggetti in difficoltà che si contrappone nettamente ed illegittimamente alle norme Costituzionali richiamate nelle stesse ordinanze ex art. 700 cpc, pubblicate sul sito.. Pertanto detta norma comprime di fatto la realizzazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale alla educazione ed alla istruzione e diviene limitazione per una adeguata e congrua assegnazione e nomina degli insegnanti di sostegno. A differenza delle storie, tutte diverse, di questi bambini, uguali sono invece le considerazioni che hanno ispirato il legislatore quando regolava la nomina ed il criterio delle assegnazioni degli insegnanti di sostegno: infatti la norma, che risale al 1997, fa riferimento al rapporto, citato, di un’insegnante ogni 138 bambini frequentanti nel 1997. Tale rapporto non tiene conto delle variazioni della popolazione scolastica ogni anno successivo, né della incidenza su detta popolazione dei soggetti diversamente abili che, a dispetto dei puri e crudi termini matematici e statistici, hanno diritto, insuscettibile di compressione, ad essere istruiti ed integrati come la nostra Costituzione sancisce e consacra. E’ vero che detta norma consente anche una deroga dando il potere alle autorità scolastiche “di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni…”. Ma il punto scandaloso è proprio questo: la tutela di un diritto costituzionale è sottoposto ad una deroga, e tale deroga viene determinata e svolta dall’autorità scolastica, altrimenti detta direttore scolastico dell’istituto frequentato dal bambino disabile che lo decide sulla base di criteri puramente discrezionali. Ora il potere di deroga, a nostro modesto parere attribuisce la difesa di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, alla discrezionalità delle autorità scolastiche, che spesso non hanno gli strumenti idonei per valutare la portata e le caratteristiche di problematiche squisitamente mediche e neuropschiatriche. Non si vuole tediare nessuno se si richiama l’attenzione su aspetti essenziali di alcune patologie. Ma in fase di crescita di un alunno diversamente abile spesso la diagnosi medica nulla dice e nulla chiarisce sulle potenzialità e sui bisogni dell’alunno. In questi casi occorre uno studio dettagliato sulla cd Diagnosi Funzionale. Per chiarire il concetto si vuole fare un breve esempio. Una persona che ha un raffreddore a volte proprio per le caratteristiche di questa comune patologia ha difficoltà di respirazione, mal di testa, giramenti di testa dolori reumatici, naso completamente chiuso, tosse ecc. altre volte ha solo un malessere leggerissimo ed ininfluente, che gli consente, a differenza del primo caso di svolgere regolarmente, e con la stessa produttività, tutte le sue funzioni. In questo esempio abbiamo osservato che pertanto una determinata patologia può avere dei diversi gradi di gravità e diverse complicazione poi si deve esaminare che la stessa patologia può essere curata, o sulla patologia possiamo avere dei netti miglioramenti in base alle cure che si applicano. La diagnosi funzionale altro non è che la programmazione che si deve fare su un soggetto che ha una patologia e ci può indicare quale sarà la crescita intellettiva che il soggetto avrà. Questo semplice esempio può essere esteso a tutte le patologie mediche, pertanto affermare che un soggetto ha la Sindrome di Down nulla ci dice sulle sue potenzialità e sulle sue capacità. Pertanto due bambini affetti da detta sindrome possono avere bisogno di strumenti e tutele completamente opposte. L’assurdo è che nella realtà spesso il codice assegnato dalla ASL per individuare la patologia ed in seguito le ore di sostegno fa riferimento alla diagnosi medica e non certo alla diagnosi Se si è fatta questa breve e noiosa divagazione è solo per rendere evidente la complessità del tipo di intervento di cui necessitano gli alunni diversamente abili e per chiarire che detta complessità non può essere assolutamente affidata alla discrezionalità delle autorità scolastiche. Né in ogni caso un diritto inviolabile può essere affidato alla discrezionalità di alcuni soggetti, anche se competenti in materia esclusivamente didattica. Per concludere si vuole comunque far ulteriormente osservare che il potere di deroga dà la possibilità di assunzioni a tempo determinato, e dette assunzioni non garantiscono la continuità dell’insegnante altro aspetto essenziale. Alla luce di queste osservazioni si osservano degli aspetti di incostituzionalità della norma sopra richiamata Si vuole a questo punto fare delle bresi osservazioni sull’intera vicenda: In ordine alla competenza del Tribunale a discapito del TAR si vuole affermare: 1. che nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico servizio e soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non solo quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto al giudice di eliminare un pregiudizio recato al diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento; 2. che, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lett.e del d.lgv. n. 80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi riguardanti "......le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati e delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona..." 3. che, come ha recentemente precisato la suprema Corte (sez. un. n. 558/2000) sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie tra utenti fruitori e soggetti erogatori del pubblico servizio pubblici o privati, nel qual caso "....l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi"; 4. che, anche sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, la legge rimette al giudice naturale dei diritti le cause che hanno ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, che va inteso nel senso estensivo che comprende non solo il danno all'integrità psico-fisica del soggetto ma anche il danno arrecato all'individuo dalla lesione di un fondamentale ed inalienabile diritto dell'uomo; 5. che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta Costituzionale (art. 38: "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. (Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato") - art. 34: "La scuola è aperta a tutti."; articolo 2: "La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo......nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"); Che, inoltre, il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'art 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall'art 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata nel 1948; 6. che il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, all'articolo 12, garantisce"....il diritto all'istruzione e all'educazione della persona handicappata.....nelle classi comuni delle istituzione scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" e che "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap"; 7. che la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla l. 449 del 27 dicembre 1997 che, dopo aver fissato la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente espressamente, in attuazione dei principi della citata legge n. 104 del 1992 ai fini della integrazione scolastica degli alunni handicappati, "con......il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59.... la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni ....in presenza di handicap particolarmente gravi" 8. che pertanto l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap alla educazione ed all'inserimento scolastico (diritto non suscettibile di affievolimento); Che- in ogni caso- nel silenzio dell'Amministrazione resistente e in assenza di un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad ordinare all'Amministrazione uno specifico comportamento (ciò che potrebbe violare il noto divieto derivante dall'art 4 della l.n. 2248/1865 all. E) bensì, come ha rilevato la suprema Corte anche recentemente, a rimuovere "...situazioni materiali riconducibili all'attività della p.a. che si presentino in contrasto con i precetti posti....a salvaguardia dei diritti soggettivi altrui....in cui non viene in discussione l'esercizio del potere normalmente discrezionale, della stessa p.a.ma la necessità del ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino"(Cass. sez. III, 25/02/1999, n.1636) Che, pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona, sicchè, sussistono tutte le condizioni di legge non solo per l'accoglimento del ricorso, ma anche per l’accoglimento della domanda nel presente giudizio. Scusatemi se mi sono divulgato ma queste considerazioni, strettamente giuridiche mi inducono a difendere il diritto al sostegno, e soprattutto mi indicano che oggi non esistono diversi strumenti idonei. Anzi ritengo che soprattutto per molti casi la stessa scuola, in concerto con le ASL e le cooperative che operano sul territorio devono in concerto prevedere ed attuare nella stessa scuola anche dei lavori logopedici e pscicomotorei. Questa soluzione potrebbe essere utile anche alla famiglia che in questo modo non sarebbe costretta all’uscita dalla scuola dei propri figli a portarli, vagabondando per il territorio, in nuove strutture per detti interventi. Inoltre in questo modo sia la scuola che gli operatori riabilitativi potrebbero lavoro all’unisono creando un programma più stimolante. Le altre idee a mio modesto avviso sono solo utopiche e prive di ogni reale riscontro nella realtà. Realtà che vede protagonisti bambini che senza sostegno, e senza ulteriori interventi passano le ore fuori dall’aula in compagnia di personale senza non dotati di alcuna formazione professionale. Es allora queste ore potrebbero essere sfruttate con interventi mirati e concreti. Proprio per questo ritengo che sia inutile e dannoso indicare vie inesistenti ma si ha il dovere di insistere su fatti concreti realizzabili. Proprio per questa ragione ritengo che ad oggi la strada giudiziaria apre una strada percorribile e soprattutto dà la possibilità ad alcuna famiglia di realizzare concretamente un piano di sviluppo vero e non meramente burocratico.
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