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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL REGOLAMENTO E LE LINEE-GUIDA SUI DSA

 

            iIl 12 Luglio 2011 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un decreto recante il regolamento applicativo della L.n. 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

            Il decreto porta in allegato le Linee-guida rivolte ai docenti,  che sono  dichiarate  parte integrante dello stesso decreto ( art 3).

            Si nota immediatamente come decreto e Linee-guida siano stati concepiti utilizzando concettualmente la normativa emanata nel corso degli anni per gli alunni con disabilità, pur tenendo distinte le due figure ai fini degli effetti giuridici e dei diritti conseguenti alla loro individuazione, in piena armonia sia con la L.n. 104/92 che con la L.n. 170/10; in partivcolare il divieto di assegnazione di docenti per il sostegno , a meno che, oltre alla diagnosi di DSA , non si accompagni anche la certificazione di disabilità ai sensi dell’art 3 L.n. 104/92.

            Infatti l’art 2 del regolamento stabilisce che i docenti possono segnalare, tramite il Dirigente scolastico, alle famiglie l’opportunità di una certificazione positiva o negativa di DSA, quando riscontrino difficoltà ripetute dell’alunno in classe.

Questa è una disposizione simile alla C M n. 363/1994, con la quale il MIUR prevede che i docenti , tramite il Dirigente scolastico, possono chiedere alle famiglie una certificazione positiva o negativa di disabilità. La C M prosegue, prevedendo che in caso di non attivazione dei genitori, il Dirigente scolastico comunica alla famiglia che provvederà la scuola ; in caso di espresso divieto della famiglia, la scuola può rivolgersi ai servizi sociali perché, risultati negativi i contatti con la famiglia, si rivolgano al Tribunale dei minori , che, anche contro la volontà dei genitori, nel revalente interesse del minore, può decretare la sottoposizione a visita medica al fine di far fruire l’alunno di tutti diritti che la normativa gli mette a disposizione.

            Il regolamento per i casi di supposti DSA non giunge a tanto.

            Le Linee-guida precisano che  comunque una diagnosi di DSA non può seriamente effettuarsi prima della fine del secondo anno di scuola primaria.

L’art 2 del regolamento chiarisce pure un aspetto che l’art 3 della Legge non aveva chiarito e cioè che le certificazioni diagnostiche debbono essere effettuate solo  dalle “strutture preposte”, ( strutture  sanitarie pubbliche  o con esse convenzionate o accreditate )e quindi non da qualunque medico  o psicologo privato.

                        L’art 4 indica gli interventi didattici personalizzati che vanno svolti dai docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento, secondo le Linee-guida. E’ importante il comma 5 che afferma: 5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e

di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli

obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

            E’ quindi importante che non vengano ridotti gli obiettivi di apprendimento fissati per ciascun ordine di scuola.

            L’art 5 del regolamento ribadisce l’importanza delle  misure compensative e dispensative che vanno indicate nel piano didattico personalizzato, come avviene per il pei degli alunni con disabilità.

E’ assai importante l’art 6 sulla valutazione  del profitto di questi aòlunni. Infatti si prevede che la valutazione debba incentrarsi più sugli aspetti sostanziali che formali; a tal proposito si può ottenere la dispensa dallo svolgimento delle prove scritte nelle lingue straniere, purchè la carenza di tale prova sia compensata da prove orali.

            Si è applicato qui il principio, già in vigore per gli alunni con disabilità, delle prove equipollenti di cui all’art 16 comma 3 l.n. 104/92, come pure l’uso di tempi più lunghi che, come precisato nelle Linee-guida , non debbono superare il 30% dei tempi concessi ai compagni, termine esplicitato nel tregolamento a favore degli studenti universitari con DSA.

            L’art 6 comma 6 è molto importante perché fuga i dubbi insorti a causa della formulazione generica di un’articolo della legge n. 170/10 circa la possibilità di esonero dallo studio e dagli esami relativi alle lingue straniere. Il Regolamento precisa che solo in via eccezionale, su proposta della diagnosi, su richiesta della famiglia e su delibera , anche a maggioranza, del Consiglio di classe, l’alunno può essere esonmerato dallo studio e dagli esami delle lingue straniere, tenendo comunque conto della loro importanza come materie caratterizzanti o meno di quel determinato tipo di istituto.

            E qui si è fatto palesemente ricorso alla normativa del PEI differenziato prevista  dall’art 9 del dpr n. 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità.Infatti per questi casi verrà deliberato dal Consiglio di classe un progetto didattico differenziato che non dà diritto al rilascio del diploma, ma solo di un attestato dei crediti formativi maturati, richiamando addirittura la norma del dpr n. 323/98 sul modello di attestato rilasciato agli alunni con disabilità.

            Il regolamento però lascia insoluti due grossi problemi, che invece la normativa per gli alunni con disabilità chiarisce e cioè:

            Gli alunni con DSA in possesso dell’attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media, avranno titolo ad iscriversi alle scuole superiori, sia pur per il conseguimento di altro attestato al termine degli studi? Personalmente ritengo di no, dal momento che manca una norma che espressamente lo preveda , come  è invece avvenuto per gli alunni con disabilità mediante l’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01, ribadito dall’art 9  del citato decreto legislativo n. 122/09, mentre l’art 10 dello stesso decreto legislativo, relativo alla valutazione degli aluni con DSA, non ne fa mensione alcuna.

Probabilmente, se si vuole evitare di bloccare questi alunni  alla terza media, occorre una normetta amministrativa simile a quella dell’art 11 comma 12 citata per superare questo ostacolo formale.Altro punto non esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA che conseguono l’attestato agli esami finali di Stato. E’ chiaro e non ci sono dubbi, che tali alunni non potranno iscriversi all’università, neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché tale norma sarebbe illegittima sia per violazione della legge sugli accessi universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è precluso l’accesso all’università.

            I docenti dovranno leggere con molta attenzione le Linee-guida che formniscono suggerimenti molto utili ai fini della didattica nei diversi gradi di istruzione e che sono espressi in modo chiaro con esemplificazioni pregevoli e con parole molto chiare e semplici.

            Le Linee-guida prevedono , ed è importante, che il piano didattico personalizzato va comunque definito entro e non oltre tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Ed anche qui c’è qualche differenza con gli alunni con disabilità.Infatti il dpcm n. 185/06 stabilisce che il pei vada abbozzato in tempo  utile per le richieste in organico di fatto; ciò significa che una bozza di pei per gli alunni con disabilità, va approntata entro Giugno-Luglio dell’anno precedente la frequenza,poi raffinato all’inizio dell’anno scolastico ai sensi della nota ministeriale prot n. 4798/05 e definitivamente  formulato entro i primi tre mesi dell’annoscolastico, con la presenza della famiglia, di tutti i docenti e degli operatori sociosanitari che seguono il caso. Qui invece è prevista solo l’ultima fase e , sembra manchino gli operatori sociosanitari.

            Il rispetto delle Linee-guida non costituisce un obbligo per i docenti, , dal momento che, come visto, il regolamento fa salvo il loro diritto alla libertà di insegnamento; però per discostarsene, a mio avviso, occorre una ragionevole motivazione verbalizzata in una riunione del consiglio di classe; in mancanza di tale verbalizzazione, in caso di bocciatura, la famiglia potrebbe chiederne l’annullamento per illegittimità  dovuta a violazione di legge o a difetto di motivazione.

            Gli articoli conclusivi del Regolamento riguardano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sui DSA dei docenti.

            Però, mancando a tal proposito, l’obbligo di frequenza dei corsi, ci si chiede quanti docenti spontaneamente li frequenteranno; ove fossero una scarsa percentuale, come avviene per quelli per la disabilità, si teme che i fondi  destinati non sortiscano lo scopo previsto.

           

            Salvatore Nocera


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