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IL REGOLAMENTO E LE
LINEE-GUIDA SUI DSA
iIl 12 Luglio 2011 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un
decreto recante il regolamento applicativo della L.n. 170/10 sui diritti
degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Il decreto porta in allegato le Linee-guida rivolte ai docenti,
che sono dichiarate
parte integrante dello stesso decreto ( art 3).
Si nota immediatamente come decreto e Linee-guida siano stati
concepiti utilizzando concettualmente la normativa emanata nel corso
degli anni per gli alunni con disabilità, pur tenendo distinte le due
figure ai fini degli effetti giuridici e dei diritti conseguenti alla
loro individuazione, in piena armonia sia con la L.n. 104/92 che con la
L.n. 170/10; in partivcolare il divieto di assegnazione di docenti per
il sostegno , a meno che, oltre alla diagnosi di DSA , non si accompagni
anche la certificazione di disabilità ai sensi dell’art 3 L.n. 104/92.
Infatti l’art 2 del regolamento stabilisce che i docenti possono
segnalare, tramite il Dirigente scolastico, alle famiglie l’opportunità
di una certificazione positiva o negativa di DSA, quando riscontrino
difficoltà ripetute dell’alunno in classe. Questa è una disposizione simile alla C M n.
363/1994, con la quale il MIUR prevede che i docenti , tramite il
Dirigente scolastico, possono chiedere alle famiglie una certificazione
positiva o negativa di disabilità. La C M prosegue, prevedendo che in
caso di non attivazione dei genitori, il Dirigente scolastico comunica
alla famiglia che provvederà la scuola ; in caso di espresso divieto
della famiglia, la scuola può rivolgersi ai servizi sociali perché,
risultati negativi i contatti con la famiglia, si rivolgano al Tribunale
dei minori , che, anche contro la volontà dei genitori, nel revalente
interesse del minore, può decretare la sottoposizione a visita medica al
fine di far fruire l’alunno di tutti diritti che la normativa gli mette
a disposizione.
Il regolamento per i casi di supposti DSA non giunge a tanto.
Le Linee-guida precisano che
comunque una diagnosi di DSA non può seriamente effettuarsi prima
della fine del secondo anno di scuola primaria. L’art 2 del regolamento chiarisce pure un aspetto
che l’art 3 della Legge non aveva chiarito e cioè che le certificazioni
diagnostiche debbono essere effettuate solo
dalle “strutture preposte”, ( strutture
sanitarie pubbliche
o con esse convenzionate o accreditate )e quindi non da qualunque medico
o psicologo privato.
L’art 4 indica gli interventi didattici personalizzati che vanno
svolti dai docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento,
secondo le Linee-guida. E’ importante il comma 5 che afferma: 5.
L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni
di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati.
E’ quindi importante che non vengano ridotti gli obiettivi di
apprendimento fissati per ciascun ordine di scuola.
L’art 5 del regolamento ribadisce l’importanza delle
misure compensative e dispensative che vanno indicate nel piano
didattico personalizzato, come avviene per il pei degli alunni con
disabilità. E’ assai importante l’art 6 sulla valutazione
del profitto di questi aòlunni. Infatti si prevede che la
valutazione debba incentrarsi più sugli aspetti sostanziali che formali;
a tal proposito si può ottenere la dispensa dallo svolgimento delle
prove scritte nelle lingue straniere, purchè la carenza di tale prova
sia compensata da prove orali.
Si è applicato qui il principio, già in vigore per gli alunni con
disabilità, delle prove equipollenti di cui all’art 16 comma 3 l.n.
104/92, come pure l’uso di tempi più lunghi che, come precisato nelle
Linee-guida , non debbono superare il 30% dei tempi concessi ai
compagni, termine esplicitato nel tregolamento a favore degli studenti
universitari con DSA.
L’art 6 comma 6 è molto importante perché fuga i dubbi insorti a
causa della formulazione generica di un’articolo della legge n. 170/10
circa la possibilità di esonero dallo studio e dagli esami relativi alle
lingue straniere. Il Regolamento precisa che solo in via eccezionale, su
proposta della diagnosi, su richiesta della famiglia e su delibera ,
anche a maggioranza, del Consiglio di classe, l’alunno può essere
esonmerato dallo studio e dagli esami delle lingue straniere, tenendo
comunque conto della loro importanza come materie caratterizzanti o meno
di quel determinato tipo di istituto.
E qui si è fatto palesemente ricorso alla normativa del PEI
differenziato prevista
dall’art 9 del dpr n. 122/09 sulla valutazione degli alunni con
disabilità.Infatti per questi casi verrà deliberato dal Consiglio di
classe un progetto didattico differenziato che non dà diritto al
rilascio del diploma, ma solo di un attestato dei crediti formativi
maturati, richiamando addirittura la norma del dpr n. 323/98 sul modello
di attestato rilasciato agli alunni con disabilità.
Il regolamento però lascia insoluti due grossi problemi, che
invece la normativa per gli alunni con disabilità chiarisce e cioè:
Gli alunni con DSA in possesso dell’attestato rilasciato al
termine degli esami di licenza media, avranno titolo ad iscriversi alle
scuole superiori, sia pur per il conseguimento di altro attestato al
termine degli studi? Personalmente ritengo di no, dal momento che manca
una norma che espressamente lo preveda , come
è invece avvenuto per gli alunni con disabilità mediante l’art 11
comma 12 dell’O M n. 90/01, ribadito dall’art 9
del citato decreto legislativo n. 122/09, mentre l’art 10 dello
stesso decreto legislativo, relativo alla valutazione degli aluni con
DSA, non ne fa mensione alcuna. Probabilmente, se si vuole evitare di bloccare
questi alunni alla terza
media, occorre una normetta amministrativa simile a quella dell’art 11
comma 12 citata per superare questo ostacolo formale.Altro punto non
esplicitato, ma importantissimo, è quello concernente gli alunni con DSA
che conseguono l’attestato agli esami finali di Stato. E’ chiaro e non
ci sono dubbi, che tali alunni non potranno iscriversi all’università,
neppure se una norma amministrativa lo consentisse, poiché tale norma
sarebbe illegittima sia per violazione della legge sugli accessi
universitari, sia per disparità di trattamento nei confronti degli
alunni con disabilità con semplice attestato, ai quali giustamente è
precluso l’accesso all’università.
I docenti dovranno leggere con molta attenzione le Linee-guida
che formniscono suggerimenti molto utili ai fini della didattica nei
diversi gradi di istruzione e che sono espressi in modo chiaro con
esemplificazioni pregevoli e con parole molto chiare e semplici.
Le Linee-guida prevedono , ed è importante, che il piano
didattico personalizzato va comunque definito entro e non oltre tre mesi
dall’inizio dell’anno scolastico. Ed anche qui c’è qualche differenza
con gli alunni con disabilità.Infatti il dpcm n. 185/06 stabilisce che
il pei vada abbozzato in tempo
utile per le richieste in organico di fatto; ciò significa che
una bozza di pei per gli alunni con disabilità, va approntata entro
Giugno-Luglio dell’anno precedente la frequenza,poi raffinato all’inizio
dell’anno scolastico ai sensi della nota ministeriale prot n. 4798/05 e
definitivamente formulato
entro i primi tre mesi dell’annoscolastico, con la presenza della
famiglia, di tutti i docenti e degli operatori sociosanitari che seguono
il caso. Qui invece è prevista solo l’ultima fase e , sembra manchino
gli operatori sociosanitari.
Il rispetto delle Linee-guida non costituisce un obbligo per i
docenti, , dal momento che, come visto, il regolamento fa salvo il loro
diritto alla libertà di insegnamento; però per discostarsene, a mio
avviso, occorre una ragionevole motivazione verbalizzata in una riunione
del consiglio di classe; in mancanza di tale verbalizzazione, in caso di
bocciatura, la famiglia potrebbe chiederne l’annullamento per
illegittimità dovuta a
violazione di legge o a difetto di motivazione.
Gli articoli conclusivi del Regolamento riguardano i contenuti e
le modalità di svolgimento dei corsi di formazione sui DSA dei docenti.
Però, mancando a tal proposito, l’obbligo di frequenza dei corsi,
ci si chiede quanti docenti spontaneamente li frequenteranno; ove
fossero una scarsa percentuale, come avviene per quelli per la
disabilità, si teme che i fondi
destinati non sortiscano lo scopo previsto.
Salvatore Nocera |
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