Consulta
dell'Osservatorio sulla Disabilità
Regole per l'organico di sostegno
Anief
Si è insediata il 19
dicembre 2006 ufficialmente la Consulta dell’Osservatorio sulla
Disabilità alla presenza del Sottosegretario, on. De Torre, dei suoi
collaboratori e delle Associazioni professionali e sindacali delle
famiglie. L’incontro avvenuto nella Sala dei Ministri di Viale
Trastevere è stato introdotto da una relazione del prof. Fiorin,
coordinatore del comitato scientifico, che ha centrato la sua attenzione
su alcune problematiche che richiedono un’immediata soluzione: la
revisione del processo che porta dalla diagnosi funzionale alla
certificazione della disabilità (Finanziaria 2007), il profilo
professionale degli insegnanti specializzati, l’esigenza di garantire
una formazione di base a tutti i docenti sui temi dell’inclusione e di
fornire un supplemento di professionalità ai docenti specializzati sul
sostegno, la stabilizzazione del precariato degli insegnanti di
sostegno, la necessità di un incontro tra bisogno e competenza e di
proseguire il progetto complesso sull’uso delle nuove tecnologie, la
definizione di livelli di qualità che sviluppino un ambiente
accettabile, l’istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero della
salute per l’applicazione del DPCM 185.
La delegazione dell’ANIEF, composta dal prof. Pacifico (Pres. Nazion.) e
dal prof. De Giulii (Coord. Lazio), presente all’incontro in qualità di
rappresentante degli insegnanti specializzati sul sostegno, ha ribadito
le osservazioni presentate al Sottosegretario il 9 novembre scorso, e
apprezzando il contenuto della relazione introduttiva ha depositato una
breve memoria dichiarando la propria disponibilità a presentare a breve
nuovi e specifici approfondimenti sulle tematiche poste, segnalando
carenze e proponendo soluzioni per un miglioramento della qualità
dell’insegnamento, per un innalzamento della qualità dell’istruzione,
per una società di qualità che possa sui temi dell’inclusione e
dell’integrazione essere da modello anche per l’Europa.
La legge Finanziaria 2007 ha modificato il comma 3 dell'art. 40 della
legge 449 del 1997 affidando al Ministro della Pubblica Istruzione,
d'intesa con il Ministro della Salute, il compito di elaborare un
decreto che modifichi il criterio d'individuazione dell'organico degli
insegnanti di sostegno nelle nostre scuole. Tale norma segue la Sua
direttiva ministeriale del 25 luglio 2006 prot. 5960 (art. 26) che
richiedeva nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno più la
specificità delle competenze richieste in base alle analisi funzionali
che il criterio numerico, viste le numerose disfunzioni avvenute nel
corso di questi anni. Tali analisi funzionali, oggi, sarebbero
individuate da "certificazioni idonee a definire appropriati interventi
formativi" che però, a nostro avviso, nella loro definizione non possono
prescindere da uno stretto legame tra Diagnosi Funzionale (DF), Profilo
Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Personalizzato (PEP),
documenti che devono caratterizzarsi per la loro chiarezza e per la loro
specifica analisi, purtroppo non sempre accertata. A tali certificazioni
deve essere, altresì, legato il criterio di selezione e di formazione di
nuovo personale docente specializzato per evitare le carenze o il
surplus di organico non funzionale alla professionalità richiesta. A tal
proposito si ricorda, purtroppo, come attualmente 3.000 futuri
insegnanti di sostegno si stanno specializzando presso le Università
(corsi di 800 ore) senza un effettivo riscontro legato al criterio testé
enunciato, e come nella stessa legge Finanziaria sia previsto di
utilizzare i docenti soprannumerari come docenti di sostegno, dopo un
breve corso di formazione. Bisogna valorizzare la figura dell'insegnante
di sostegno, trasformandolo da occasionalmente specializzato a docente
curricolare, e non svilirla. Una volta definito nei suoi particolari il
criterio d'individuazione dell'organico di sostegno, inoltre, riteniamo
che sia doveroso intervenire anche sulla mancata continuità didattica
esistente, che nel caso dei docenti specializzati risalta in particolar
modo e con gravissimo danno. Qui, il rapporto tra docente ordinario e
supplente è davvero scandaloso (quasi di 1/1): 40.000 docenti sono
annualmente licenziati al 30 giugno o al 31 agosto e nella maggior parte
dei casi non hanno confermato la loro cattedra l'anno successivo.
Bisogna dare alle nostre famiglie e ai nostri alunni competenze e
certezze. Occorre, dunque, durante le prossime immissioni in ruolo
previste da questa Finanziaria anche una massiccia immissione in ruolo
di tale personale, ma non secondo l'attuale riserva legata
all'appartenenza ad elenchi aggiuntivi che garantiscono soltanto
un'anzianità di merito acquisita, peraltro, in concorsi non riguardanti
l'insegnamento di sostegno, a discapito della capacità maturata
nell'esperienza didattica e della specifica specializzazione conseguita.
Infine, si richiama la necessità di monitorare nelle rispettive ASL
dislocate a livello nazionale il corretto insediamento, ai sensi di
legge, delle commissioni psico-medico-pedagogiche preposte
all’individuazione dei PDF strumenti indispensabili ai docenti per una
corretta preparazione degli stessi PEP. Vi è un problema di
coordinamento tra l’amministrazione scolastica e quella sanitaria, che
deve essere superato e che non può essere regolato da vincoli di
bilancio troppo restrittivi. Vi è spreco di risorse e di
professionalità.
L'incontro sulle tematiche riguardanti gli alunni diversamente abili e
gli insegnanti di sostegno consente un confronto tra le esperienze delle
Associazioni delle famiglie dei diversamente abili e quelle degli stessi
insegnanti di sostegno da noi rappresentati. Vogliamo segnalare alcune
proposte e alcune riflessioni che inevitabilmente interessano l’attuale
Legge finanziaria in discussione alla Camera e alcune criticità evidenti
nel metodo di assegnazione annuale delle ore di sostegno da parte dei
CSA agli alunni diversamente abili come nel reclutamento dei docenti
specializzati sul sostegno.
Finanziaria - Soppressione dell’articolo 66 comma 1, lettera a) perchè
prevede un aumento inopportuno del numero di alunni per classe,
giustificato da un incoerente e non omogeneo confronto con il resto
d'Europa dove vi è una media di un insegnante ogni undici alunni, e non
ogni nove come in Italia. Questo confronto basato su un falso rapporto
tra il numero complessivo di insegnanti e quello degli alunni non tiene
in considerazione il vero numero di alunni distribuito nelle classi
spesso sovraffollate, né l’esistenza in diversi paesi europei delle
scuole speciali (eliminate in Italia da circa un trentennio) dove il
rapporto tra insegnante di sostegno e alunno diversamente abile è di
1/1, a differenza della scuola pubblica italiana dove permane di ½. Nel
conteggio sopra citato, anzi, sono inseriti addirittura gli alunni
diversamente abili. Tale articolo, infine, è dannoso perché costringe a
ritoccare al rialzo gli attuali parametri (D.M. n. 141/99) che prevedono
nella composizione delle classi il numero limite di 25 e di 20 unità in
presenza rispettivamente di 1 o 2 alunni diversamente abili.
Sostituzione all’art. 66, comma 1, lettera b) della parola
“certificazione” con il seguente testo “la Diagnosi Funzionale, il
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato
(PEI)”.
In presenza
dell’attuale normativa rigorosa, coerente e invidiata dall’Europa, si
ritiene opportuno migliorarla e non rigettarla per mere esigenza di
cassa e di taglio allo stato sociale. In questo articolo, difatti, si
prevede l’abolizione del vecchio criterio di assegnazione degli organici
di diritto per il sostegno, un posto ogni 138 alunni frequentanti, non
sostituendolo con un criterio corrispondente alle effettive esigenze
degli studenti. Queste esigenze, per altro, sono poco chiare nella loro
definizione nel testo come presentato e sicuramente non individuabili
nelle sole diagnosi cliniche. Nuovi interventi sull’assegnazione delle
ore e degli insegnanti di sostegno Rivedere con provvedimenti
amministrativi l'attuale metodo di assegnazione delle ore di sostegno.
Questa esigenza nasce dal malessere diffuso nelle Scuole e nelle
famiglie dei nostri alunni per l’attuale metodo di assegnazione delle
ore di sostegno, che dipende interamente da una commissione di tecnici
del CSA. Essi hanno la potestà di ridurre o annullare tali ore
arbitrariamente anche a dispetto del fabbisogno certificato dalle
commissioni tecniche delle ASL o di quello certificato dai Dirigenti e
dai docenti delle singole scuole (che vivono con i nostri alunni). Ci
deve essere corresponsabilità e interazione per raggiungere l’obiettivo
fissato e non obbedienza a esigenze finanziarie e carenze di organico da
imputare all’Amministrazione. Non è un caso che esistono nella scuola
superiore quattro aree differenti che non possono essere sostituite
d’ufficio per i motivi suddetti ogni anno, ad esempio, nell’assegnazione
delle supplenze o nell’immissione in ruolo o nei trasferimenti.
L’alunno deve essere al centro del processo formativo e d’integrazione e
al suo fianco deve essere collocato un insegnante qualificato, motivato
e preparato. A tal proposito si richiama l'urgente necessità di
disciplinare con una nota quanto espresso nella direttiva del 25 lugli0
2006 prot. 5960 all'art. 26, garantendo nell'assegnazione degli
insegnanti di sostegno più la specificità delle competenze richieste in
base alle analisi funzionali che il criterio numerico, unico
indiscriminato indicatore nella selezione del personale ad oggi
utilizzato. Operare nelle Scuole una seria ricognizione delle reali
esigenze basata sui criteri suggeriti e legare il sistema di formazione
degli insegnanti di sostegno nelle aree specifiche al relativo
fabbisogno. Per ciò è auspicabile l’immissione in ruolo su tutti i posti
disponibili ed è altrettanto inderogabile il rifiuto a nuove sanatorie
per le cattedre di sostegno attraverso i corsi di 800 ore (l’ultimo in
corso sta formando 3.000 insegnanti) che sfuggono a una serie
programmazione delle risorse richieste, in contrasto spesso con i corsi
di 400 ore svolti presso le SSIS, unico canale esistente di procedura
ordinaria di abilitazione.
Tale logica, da contrastare, è alla base anche del principio, oggi
vigente, secondo cui gli insegnanti di ruolo soprannumerari possono
essere impiegati con un mini-corso formativo come insegnanti di sostegno
nella sede propria, invece che in altre occupazioni o amministrazioni
dove forse sarebbero più motivati e professionali. Inserire negli
elenchi aggiuntivi di sostegno gli abilitati presso le SSIS, in possesso
del relativo diploma di specializzazione su sostegno. Bisogna cominciare
a dare dignità professionale all’insegnante di sostegno per il bene del
lavoro che svolge e non relegarlo al rango di insegnante di serie B a
cui spesso è ridotto nelle Scuole. E si può uscire da tale logica,
soltanto, con il pensare il docente su sostegno, oltre che uno
specializzato, anche e soprattutto un insegnante curricolare. Per questa
ragione, non si può tollerare ancor oggi che docenti in possesso della
specializzazione su sostegno conseguita anche nel 2005/2006 (corsi 800
ore) ma abilitati con il concorso ordinario (L. 124/1999), nel 2006/2007
siano entrati di ruolo nell'organico di sostegno grazie alla riserva del
50% dei posti (elenco aggiuntivo), a dispetto di colleghi abilitati
presso le SSIS e magari in possesso di specializzazione su sostegno
(corsi 400 ore) conseguita fin dal 2003/2004 e in alcuni casi con due
anni di servizio specifico alle spalle. Il merito di aver ottenuto
un’idoneità al concorso ordinario non può trasformarsi nella priorità o
in una riserva all’assunzione su organico di sostegno per il quale si
consegue specifica abilitazione, pardon specializzazione.
Testo della Finanziaria 2007, art. 66, da emendare: a) nel rispetto
della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai
dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di
scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il
valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L'adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi.
Allegati Legge 449/1997, art. 40, comma 3. 3. La dotazione organica di
insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è
fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura
non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e
di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il
vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione
degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed,
eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,
nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con
i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.
Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle
classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con
particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli
studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane
necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti
tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità
esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale.
Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. 1. Il
numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla
fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del
personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati
per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere
supplenze brevi.
Legge Finanziaria 2007, lettera b), art. 262 - b) il perseguimento della
sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta
collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende
sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni
idonee a definire appropriati interventi formativi; Legge Finanziaria
2007, art. 263 - il decreto concernente la materia di cui alla lettera
b) del comma 262 è adottato d’intesa con il Ministro della Salute.
ANIEF - Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione -
Collegio Nazionale di Presidenza |