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Solidarietà
Riccometro: sviluppi normativi* Con l'emanazione del DPCM 4 aprile 2001, n. 242 , il lungo iter normativo che ha caratterizzato la disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è giunto a conclusione e si è posto per le Amministrazioni comunali l'obbligo di procedere alla sua applicazione a tutte quelle "prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche" . Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ha infatti stabilito in 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto DPCM il termine entro il quale gli enti erogatori avrebbero dovuto provvedere alla introduzione del nuovo strumento di means testing (cioè entro l'8 gennaio scorso), data entro la quale l'INPS ha predisposto e reso operativo il sistema informativo necessario per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti le prestazioni. Al riguardo va ricordato che con il DPCM
18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni
per la compilazione ed è quindi disponibile tutta la modulistica
necessaria per dare operatività all'Indicatore. In particolare non si è provveduto ad
approvare il DPCM con il quale si sarebbe dovuto istituire presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la
valutazione dell'attuazione della disciplina. Analogamente non ha ancora
visto la luce il DPCM che avrebbe dovuto fissare i limiti
dell'applicazione dell'ISE nel caso delle prestazioni assicurate
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura
socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave,
nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Relativamente a quest'ultimo aspetto, va sottolineato come, sin dal decreto legislativo n. 109/98, la normativa dell'ISE non abbia in alcun modo interferito con quella relativa all'obbligazione patrimoniale agli alimenti. Infatti, in tale disciplina il nucleo familiare del richiedente è stato preso in considerazione unicamente per il calcolo dell'Indicatore del richiedente stesso e del suo nucleo familiare e non per l'individuazione dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti. Il nucleo familiare standard rilevante per l'ISE risulta infatti composto dal richiedente la prestazione agevolata, dalla sua famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico a fini IRPEF, mentre l'articolo 433 del Codice Civile considera altre relazioni che possono o meno coincidere con la famiglia anagrafica. In ogni caso i due piani non possono essere confusi; così, per individuare il soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 433 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto che il medesimo soggetto sia presente o meno nel nucleo familiare del richiedente. In un tale contesto, va segnalato l'avviso
del Ministero dell'interno, espresso nella nota n. 190 dell'8 giugno
1999, circa il fatto che l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale
agli alimenti debba essere richiesto dal soggetto interessato e non
dalle pubbliche amministrazioni. Tale impostazione è stata
successivamente esplicitata nel
decreto legislativo n. 130/00 che all'articolo 2, comma 6 ha
stabilito che le disposizioni previste per l'applicazione dell'ISE
"non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla
prestazione alimentare ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e
non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti
erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice
civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata". In altri termini, come precisato
nel succitato articolo 438 del codice civile, "gli alimenti possono
essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento". Tuttavia, come anticipato in precedenza, nonostante questo irrigidimento nella definizione del nucleo familiare, la facoltà, concessa agli enti erogatori ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 130/00, di prevedere, accanto all'ISE, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, ha comunque offerto loro la possibilità di ricomprendere ai fini della definizione dell'accesso alle prestazioni e/o della determinazione del livello di compartecipazione al loro costo anche soggetti esterni al nucleo standard del richiedente, consentendo quindi l'affermazione di un principio di solidarietà familiare più esteso di quello previsto dalla mera applicazione "letterale" della disciplina dell'ISE. In termini estremamente semplificati, la logica che sottende a questa impostazione è quella di escludere dalla prestazione sociale agevolata tutti i richiedenti che dispongano di una rete familiare esterna al loro nucleo familiare standard, a meno che i soggetti che ne fanno parte non concorrano al suo pagamento, sulla base della valutazione della loro situazione economica. In assenza di un intervento del legislatore nazionale o, in subordine, delle Amministrazioni regionali , il permanere di una situazione di incompletezza normativa può determinare il rischio che si verifichino eccessive forzature nell'interpretazione di tali disposizioni o che si creino tra i diversi enti erogatori rilevanti disomogeneità di carattere applicativo, in radicale contraddizione con la filosofia che ha condotto all'introduzione della disciplina dell'ISE. * In "Ipab Oggi", n. 6/2002.
Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Decreto legislativo 31 marzo 1998, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999. Decreto del Ministro della solidarietà sociale 29 luglio 1999, "Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1999 Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 aprile 2001. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001. |
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