"Riforma
delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del
titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n°297"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 22 marzo 2000, n.69;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
SENTITE in data 27 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali.
maggiormente rappresentative;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso
in data 1 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 marzo 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza generale del ………….;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………….;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ………….;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
della funzione pubblica e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente Regolamento
Art. 1
(Enti nazionali per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito
e della vista)
1. Le scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I,
titolo II,capo III del testo unico approvato con decreto legislativo -
16 aprile 1994, n.297 - con esclusione della scuola nazionale
professionale di massofisioterapia di Firenze, di cui all'articolo 68
del medesimo testo umico e già ricompresa nell'istituto professionale
per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze, per effetto del
decreto del Presidente della Repubblica - 1 giugno 1970, n.1400 - sono
riordinati, a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n.59, secondo quanto previsto dal presente regolamento, come Enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel
quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei
minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.
2. Gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo
confluiscono in un unico ente denominato "Ente nazionale di. supporto
per l'integrazione dei sordomuti", fatto salvo - per l'Istituto statale
di sordomuti di Palermo - quanto
previsto dall'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. L'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista è trasformato in "Ente nazionale di
supporto per 1'integrazione dei minorati della vista Augusto
Romagnoli"..
4. Gli enti di cui ai commi 2 e 3, di seguito denominati Enti, sono
dotati di personalità giuridica e di autonomi, e sono sottoposti alla
vigilanza del ministero della pubblica istruzione.
5. Il regolamento interno di cui all'articolo 13 può precedere
l'articolazione degli Enti in centri regionali, interregionali o
territoriali in relazione alle concrete esigenze dell'attività di
supporto a all'autonomia delle itituzioni solastiche,
6. Sono soppressi i convitti e le scuole speciali annessi agli Istituti
di cui ai commi 2 e 3.
Art. 2
(Compiti degli Enti)
l. Ai fini di cui all'articolo 1, e nel quadro dell'attuazione dei
principi sull'integrazione di cui alla legge - 5 febbraio 1992, n.104 e
successive modificazioni gli Enti svolgono, in relazione ai rispettivi
settori di attività, i seguenti compiti:
a) studio, ricerca e documentazione sui metodi di insegnamento é sugli
strumenti didattici che possono favorire l'educazione e l'integrazione
dei minorati sensoriali, anche in collaborazione con le istituzioni di
altri Paesi, in particolare di quelli dell'Unione europea;
b) informazione, assistenza e consulenza a scuole, famiglie, operatori
delle istituzioni socio-sanitarie, enti ed organismi interessati
all'istruzione ed alla formazione dei minorati sensoriali;
c) monitoraggio delle esperienze delle scuole che accolgono alunni
minorati sensoriali e raccolta della relativa documentazione;
d) collaborazione e partecipazione alla formazione e aggiornamento del
personale della scuola e, per quanto riguarda l'Ente "Augusto
Romagnoli", formazione di docenti specializzati nella produzione dei
libri in caratteri Braille;
e) collaborazione, anche in convenzione, con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, le università ed ogni altro centro o ente di ricerca
italiano e straniero in materia di metodologie didattiche,.linguaggi e
nuove tecnologie di comunicazione per i minorati della vista e ,
dell'udito, nonché. con le associazioni nazionali dei minorati della
vista e dell'udito che presentano i requisiti di cui alla legge 19
novembre 1987, n.476;
f) gestione di un archivio didattico e legislativo di settore, in
collegamento con l'Istituto Nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n.258; gestione di una banca dati di scuole,.di
centri specializzati, di associazioni e di ogni altra risorsa del
territorio in materia di educazione, formazione ed assistenza a favore
dei minorati sensoriali; gestione di un archivio delle modalità
linguistico-espressive, fra cui la lingua dei segni, la lingua orale
parlata ed ogni modalità utile allo sviluppo globale della persona
sorda;
g) collaborazione con l'Istituto Nazionale per la valutazione .del
sistema dell'istruzione, di cui all'articolo1 del predetto decreto
legislativo n.258 del 1999, per la predisposizione di procedure e metodi
per l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche nel raggiungimento
degli obiettivi formativi dei minorati sensoriali, nel quadro
dell'integrazione di cui alla legge n.104 del 1992;
h) assistenza e realizzazione di progetti di cooperazione comunitaria
nell'ambito dell'Unione europea;
i)fornitura alle scuole di materiali e programmi da utilizzare
nell':insegnamento o nella formazione e aggiornamento del personale, ed
assistenza per l'uso dei predetti materiali e programmi.
2Gli enti sviluppano 1e seguenti aree comuni. di ricerca: .
- studio delle abilità cognitive, motorie,. comunicative, linguistiche e
relazionali di bambini minorati dell'udito e della vista nelle prime
fasi evolutive, allo scopo di individuare strategie educative da attuare
nel corso della sviluppo;
- studio dei processi di insegnamento e apprendimento con particolare
riferimento. alle. difficoltà che gli alunni possono incontrare in
ambiti specifici, e di metodologie didattiche di supporto; . . . .
- elaborazione di metodologie e protocolli di valutazione delle
competenze cognitive, comunicative, linguistiche, relazionali di alunni
minorati dell'udito e - della vista;
- creazione e utilizzo di nuove tecnologie multimediali per persone con
. minorazione sensoriale;
- studio degli atteggiamenti e dei comportamenti dei singoli e dei
gruppi nelle interrelazioni in cui sono coinvolti;
- indagine sulle modalità di integrazione degli alunni con minorazione
sensoriale nei vari gradi e ordini scolastici;
- individuazione di nuovi ambiti di formazione professionale e di lavoro
specifici per minorati sensoriali.
Art. 3
(Convenzioni, accordi di rete e collaborazione tra gli enti)
1. Gli Enti collaborano con le scuole, attraverso apposite convenzioni
per la realizzazione di iniziative di ampliamento dell'offerta
formativa, previste dall'articolo 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 e
partecipano. agli accordi di rete di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto. Essi collaborano altresì all'attuazione dei progetti di
inserimento o di integrazione scolastica per il successo formativo dei
minorati sensoriali.
2. Gli Enti, nello svolgimento della loro attività, si coordinano con
gli Istituti regionali di ricerca educativa mediante intese. .
3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante nell'Osservatorio
nazionale per l'integrazione dell'handicap istituito presso il Ministero
della pubblica istruzione.
Art. 4
(Organi)
1. Gli Enti sono dotati dei seguenti organi:
a) presidente
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.
2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati dal
Ministro della pubblica istruzione, durano in carica quattro anni e sono
confermabili una sola volta.
Art. 5
(Presidente)
l . Il presidente, scelto tra persone dotate di esperienza pluriennale
nel campo
dell'educazione e dell'integrazione scolastica dei minorati della vista
e/o dell'udito, rappresenta l'istituto; convoca e presiede il consiglio
di amministrazione e coordina il comitato tecnico-scientifico.
2. Il presidente formula le proposte al consiglio di amministrazione ai
fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione
degli indirizzi generali della gestione:
3. Il presidente formula al consiglio di amministrazione la proposta per
il conferimento dell'incarico di direttore.
Art. 6
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti è così composto:
- il presidente; . . .
- un esperto appartenente ad istituzioni universitarie o ad enti di
ricerca designato dal M.U.R.S.T.;
- un esperto, docente, dirigente scolastico o appartenente ad un ente di
ricerca, scelto dal. Ministero della pubblica istruzione;
- un esperto designato dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione
-un esperto designato dall'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa;
-due rappresentanti designati dalle associazioni o istituzioni
maggiormente rappresentative, con eventuale priorità, a pari condizioni
di rappresentatività, delle associazioni o istituzioni. che. svolgono
compiti o funzioni attribuiti dalla legge;
- un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni;
- un esperto designato dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) approva annualmente il programma delle attività;
b) determina gli indirizzi generali della gestione;
c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente
nonché le eventuali variazioni:
d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri
preventivamente deliberati;
e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei
risultati dei controlli di gestione;
f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
g) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università ed
enti, istituzioni ed. esperti;
h) adotta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
regolamento
interno.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma I, lettera d) e dell'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio.1999, n.286, il consiglio stabilisce
le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle
risultanze del controllo strategico il consiglio: . . .
a) individua le cause dell'eventuale mancata corrispondenza dei
risultati agli obiettivi; .
b) delibera i necessari interventi correttivi; .
c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le
conseguenti determinazioni.
4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente ed ogni
volta. che ne sia richiesto da tre componenti.
Art. 7
(Direttore)
1. L'incarico di direttore è conferito, con delibera del consiglio di
amministrazione su proposta. del Presidente, mediante contratto di
durata quadriennale; rinnovabile; a persona in possesso di. specifiche
competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, scelta tra i
dipendenti delle amministrazioni di cui. all'articolo 1, comma. 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni,
ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il.conferimento
dell'incarico a personale in servizio comporta il
collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione
determinati dal consiglio di amministrazione, sovrintende a tutta
l'attività di gestione; è responsabile del funzionamento complessivo
dell' Ente, dell'attuazione del programma annuale, dell'esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del
personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che
impegnano l'Ente verso l'esterno. II direttore, tra l'altro,
nell'esercizio dei suoi campiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Ente, il bilancio di
previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetto e
delle attività previste nel programma;
e) adotta, gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal
regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la
realizzazione
dei progetti _previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel
regolamento interno;
e) emana l'applicazione del regolamento interno;
3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione
in funzione consultiva e verbalizzante. La sua partecipazione è esclusa
quando il consiglio ne valuta l'attività.
4. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di
grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di
.risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
Art. 8
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal consiglio di
amministrazione é presieduto dal presidente dell'Ente.ed è composto da
non meno di tre esperti altamente qualificati, anche stranieri, con
specifiche competenze nel campo dell'integrazione-scolastica dei
minorati sensoriali, e dal direttore dell'Ente. Del comitato
tecnico-scientifico dell'Ente "Augusto Romagnoli fa parte
obbligatoriamente un esperto designato dalla Biblioteca italiana per
ciechi "ReginaMargherita" di Monza.
2.Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e può
essere riconfermato. Esso definisce i programmi di ricerca, di
informazione e documentazione di consulenza, assistenza e collaborazione
negli ambiti di intervento indicati nell'articolo 2. Dà inoltre parere
sotto il profilo scientifico e tecnico, sulle proposte attinenti a
convenzioni e contratti e sui relativi schemi, prima che siano
sottoposti all'esame dei consiglio di amministrazione, che ne autorizza
la stipula.
Art.9
(Collegio dei revisori)
1. Per le verifiche di regolarità amministrativa econtabile da
effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 sono
affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei
revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica
istruzione euno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con funzioni di presidente.. Le predette
amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per
l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti- effettivi
del collegio, .da esse designati. Il collegio dura in carica quattro
anni ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 10
(Personale)
1.Per Io svolgimento delle proprie attività gli Enti si avvalgono di
personale, scelto mediante procedure di selezione riservate al personale
docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio
nelle. istituzioni scolastiche.
2. La selezione si svolge nell'ambito del personale dipendente. con
contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova
e ha luogo secondo
modalità stabilite dagli Enti con apposito regolamento.
3. L'assegnazione dei personale così selezionato è disposta mediante
collocamento fuori ruolo per cinque anni rinnovabili con la retribuzione
a carico dell'Amministrazione di. appartenenza. Nelle dotazioni
organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle
assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti
corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente
comma.
4. La cessazione può essere disposta, di norma e salve le diverse
ipotesi previste dal regolamento interno, non. prima della scadenza di
due anni, a seguito di motivata deliberazione del consiglio di.
amministrazione su richiesta dell'interessato o su proposta del
direttore dell'Ente. .
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro della finzione pubblica, sono stabiliti i contingenti delle
diverse categorie di personale da assegnare ad. ogni ente, comunque in
numero adeguato al fabbisogno funzionale.
6. Per la realizzazione di specifici progetti e per i relativi servizi
di supporto nonché per l'assistenza e la consulenza da svolgere presso
le scuole, gli Enti possono, mediante contratti di prestazione d'opera,
conferire incarichi temporanei ad esperti di provata capacità
Art. 11
(Beni e risorse finanziarie)
1. I diritti sui beni in dotazione dei soppressi Istituti statali per
sordomuti di Roma, Milano e Palermo e dell'Istituto "Augusto Romagnoli"
sono trasferiti, rispettivamente, all'Ente per il supporto
all'integrazione dei minorati dell'udito ed all'Ente nazionale di
supporto. per l'integrazione dei minorai della vista "Augusto
Romagnoli"' che ha sede nei locali attualmente assegnati in uso perpetuo
all'Istituto statale presso il "Centro Regionale S. Alessio-Margherita
di Savoia per i ciechi", in Via Casale s. Pio V, 60 Roma. Le modalità di
utilizzo dei predetti ambienti, analiticamente specificati, verranno
stabilite mediante apposita convenzione, stipulata fra l'Ente ed il
Centro Regionale. Tale convenzione dovrà essere sottoposta
all'approvazione delle rispettive Amministrazioni vigilanti.
2. Gli Enti provvedono al finanziamento delle proprie attività:
a) con i contributi di finanziamento assegnati dal Ministero della
pubblica istruzione;
b) con quote di risorse determinate nell'ambito del piano nazionale di
aggiornamento;
c) con erogazioni e donazioni di enti pubblici e privati o di singole
persone;
d) con proventi e contributi derivanti da prestazioni e servizi resi ad
amministrazioni pubbliche, ad enti ed istituzioni anche comunitarie ed
internazionali.
Art. 12
(Regolamento interno)
1. Il consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla data del suo
insediamento, adotta, su proposta del presidente, il regolamento
interno, che deve essere approvato dal Ministero della pubblica
istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il
regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino
rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. Il regolamento interno. definisce tra l'altro:
a) l'organizzazione dell'attività dell'ente, le competenze degli uffici
e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale articolazione in centri regionali, interregionali o
territoriali;
c) i criteri della gestione e le relative procedure
amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la
rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa. e
l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.696.
Art. 13
(Vigilanza e controllo)
1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi,
insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una
relazione annuale sull'attività svolta dagli Enti, sono trasmessi al
Ministero della pubblica istituzione, per l'approvazione ai fini
dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, a noma dell'articolo 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439, e dell'articolo
13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419.
2. La gestione finanziaria degli enti è sottoposta al controllo della
Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 14
(Norme transitorie e finali)
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i
ruoli speciali del personale appartenente agli istituti di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, il quale transita nei corrispondenti ruoli
del personale della scuola e degli istituti educativi. Il personale in
servizio presso i predetti istituti resta a disposizione degli Enti fino
all'espletamento della prima selezione da indire, a norma dell'articolo
10, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del
regolamento interno.
2. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente,
nonché al direttore, è determinato con decreto dei Ministero della
pubblica istruzione, di concetto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
funzione pubblica.
Art. 15.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15
marzo 1997, n.59, gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
MARTEDI' 3 LUGLIO 2001
2a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione,
l'università e la ricerca scientifica Aprea.
La seduta inizia alle ore 16,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo
III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297" (n. 1)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59. Esame. Parere
favorevole con osservazioni).
Il presidente ASCIUTTI, premesso un indirizzo di saluto al
sottosegretario Aprea che partecipa per la prima volta ai lavori del
Senato,
ricorda che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è
stato presentato dal precedente Governo e che il termine per
l'espressione del parere scade in data odierna. Ricorda altresì che
l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già avuto modo di
esprimersi per quanto di sua competenza prima della consultazione
elettorale dello scorso 13 maggio.
Riferisce quindi alla Commissione il senatore BRIGNONE, il quale ricorda
che lo schema di regolamento in esame dà attuazione
all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. In
particolare, l'atto in titolo dà seguito al disposto normativo che
prevede la trasformazione di alcuni istituti atipici, che si
configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori
per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e
convitti per sordomuti o per cechi ipovedenti, in enti finalizzati al
supporto della autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. In
effetti, i cinque istituti atipici oggetto della riforma avevano
progressivamente esaurito la loro funzione scolastica o educativa e si
era invece prospettata l'esigenza di prevedere l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema
scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il relatore sottolinea peraltro che la 7^ Commissione del Senato si era
già occupata, nel corso del 1999, di integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap a seguito dell'approvazione di un testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
parlamentare (A.S. n. 4052) e di un altro proposto dal Governo (A.S. n.4164);
testo che assicurava una priorità agli interventi finanziari in favore
degli alunni con handicap sensoriale e si indirizzava prevalentemente
alla realizzazione della riforma delle scuole e istituti a carattere
atipico. Tale priorità a favore degli alunni con handicap sensoriali
veniva meno nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal
momento che l'altro ramo del Parlamento preferiva rivolgersi al mondo
dell'handicap in generale, nonché fissare al 55 per cento delle risorse
complessive la quota destinata alla riforma degli istituti atipici
riservando all'integrazione scolastica il restante 45 per cento. Per
ragioni di opportunità il Senato approvò poi il provvedimento - che
divenne la legge n. 69 del 2000- senza ulteriori modifiche, ma in quella
occasione il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava ad
assicurare la presenza, negli organi di gestione degli istituti atipici
riformati, di rappresentanti delle associazioni nazionali di settore
riconosciute a norma del codice civile.
Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto degli
articoli del provvedimento. L'articolo 1 disciplina il riordino delle
scuole e istituti a carattere atipico (con l'esclusione della scuola di
massofisioterapia di Firenze) in due soli enti nazionali corrispondenti
alle due minorazioni fisiche da tutelare (udito e vista) e conferisce
loro la possibilità di stabilire la propria dislocazione sul territorio
a seconda delle esigenze delle attività di supporto all'autonomia. Egli
peraltro esprime l'auspicio che il Governo possa in futuro procedere
alla istituzione di un solo ente che abbia le medesime finalità. Per
quanto riguarda la soppressione dei convitti e delle scuole speciali
esistenti presso i medesimi istituti atipici, prevista dallo stesso
articolo 1, evidenzia come i problemi relativi al periodo transitorio
connesso alla trasformazione degli istituti stessi si debbano oramai
considerare superati e pertanto non ritiene più utile recarne menzione
nel parere da rendere al Governo, come invece aveva fatto la VII
Commissione della Camera dei deputati.
L'articolo 2 definisce i compiti di ciascun ente, che sono
essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione,
assistenza
progettuale e fornitura di materiale specifico all'insegnamento, mentre
l'articolo 3 indica alcune forme di svolgimento di queste attività.
L'articolo 4 individua gli organi degli enti: presidente, consiglio di
amministrazione, comitato tecnico-scientifico, collegio dei revisori, i
primi due dei quali sono nominati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica, durano in carica quattro
anni e sono confermabili una sola volta. Gli articoli 5, 6, 8 e 9
individuano le procedure di nomina dei titolari degli organi di cui
all'articolo 4 e le rispettive composizioni e competenze, nonché la
durata in carica.
L'articolo 7 detta le norme concernenti la figura del direttore,
incarico conferito dal consiglio di amministrazione con contratto di
durata quadriennale, rinnovabile, in applicazione del principio di
separazione fra compiti di indirizzo e compiti di gestione, questi
ultimi demandati al direttore.
L'articolo 10 riguarda il personale dei due enti, scelto mediante
apposite procedure di selezione fra il personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni
scolastiche e assegnato mediante collocamento fuori ruolo per cinque
anni rinnovabili. Il Consiglio di Stato ha peraltro espresso alcune
perplessità circa la previsione della retribuzione di detto personale a
carico delle amministrazioni di appartenenza. Il relatore sottolinea
inoltre l'esigenza di verificare che i contingenti delle diverse
categorie di personale da assegnare a ogni ente corrispondano al loro
effettivo fabbisogno funzionale e ricorda comunque che il parere
espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione suggerisce di
dotare ciascun ente di un proprio contingente stabile di personale.
L'articolo 11 detta le norme concernenti i beni e le risorse finanziarie
dei due enti ed appare pertanto singolare la mancanza di un puntuale
riferimento alla sopra citata legge n. 69 del 2000.
L'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento interno e le finalità
del medesimo, mentre l'articolo 13 determina gli adempimenti di
carattere amministrativo-contabile necessari ai fini dell'esercizio
della vigilanza e stabilisce che la gestione finanziaria degli enti è
sottoposta alla Corte dei conti.
L'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, fra cui la
soppressione dei ruoli speciali del personale già appartenente agli
istituti di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3; personale che rimane a disposizione degli
enti fino all'espletamento della prima selezione.
L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere
abrogate.
Il relatore riferisce quindi che il parere approvato dalla VII
Commissione della Camera dei deputati recepisce ampiamente le
osservazioni che corredano i pareri espressi dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato.
Pur nella consapevolezza della irritualità della procedura, il relatore
illustra infine la seguente bozza di parere, sulla quale invita i
Commissari ad esprimersi fin d'ora, in considerazione della
ristrettrezza dei tempi a disposizione della Commissione per rendere il
proprio parere al Governo:
"La 7a Commissione permanente del Senato, premesso che l'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle
scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II,
capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome", nel quadro dell'attuazione dei
principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati
dell'udito e della vista e in collaborazione con l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti
regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie
educative;
esaminato lo schema di regolamento in oggetto, che intende dare
attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della Pubblica
Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e
delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della
Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "e, per
quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei
conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole "le Università"
inserire le seguenti: ", gli istituti parificati per l'istruzione dei
sordi";
c) all'articolo 2, comma 2, aggiungere il seguente punto: " -
collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni
scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le
seguenti "e gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il
Consiglio di Stato - di inserire tra gli organi degli enti la figura del
Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo 5, tra i requisiti alla carica di Presidente è
necessario fare riferimento non solo alle esperienze, ma anche alla
competenza e al curriculum professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove si prevede la rappresentanza delle
associazioni o istituzioni, sostituire alle parole "con eventuale
priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le seguenti "e
dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della disabilità
e della integrazione scolastica";
h) all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore,
requisiti di professionalità più specifici e pertinenti con le finalità
degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il numero massimo dei
componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti parole:
"rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai
pubblici impieghi";
l) all'articolo 10, comma 5, si rileva la necessità di meglio
determinare - e successivamente verificare - l'adeguatezza del
contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della successiva
costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal
Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del
Ministero della pubblica istruzione la retribuzione del personale
assegnato agli enti interessati dallo schema di regolamento".
Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta per consentire ai
Commissari di prendere visione della bozza di parere proposta dal
relatore.
La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, ha la
parola il sottosegretario Valentina APREA, che esprime l'orientamento
favorevole del nuovo Governo nei confronti dello schema di regolamento
in esame che - ricorda - era stato adottato dal Governo precedente. Ciò,
anche in considerazione del lungo processo di riforma avviato nel corso
della precedente legislatura che ha interessato il Ministero della
pubblica istruzione insieme ad altre istituzioni e alle associazioni di
categoria. Ritiene pertanto necessario procedere urgentemente alla
trasformazione degli istituti contemplati dal provvedimento, al fine di
garantire adeguato sostegno all'integrazione dei minorati sensoriali
nelle istituzioni scolastiche autonome.
Il Sottosegretario avanza tuttavia alcune riserve in merito a quanto
previsto dallo schema di regolamento ed apprezza la proposta di parere
del relatore che lascia all'attuale Esecutivo la possibilità di alcuni
interventi correttivi. In particolare, pur ritenendo opportuno il
rispetto di una tradizione che privilegiava gli handicap sensoriali,
osserva che occorre superare l'ambito di quelle due sole tipologie di
minorazione, cogliendo l'occasione della nuova configurazione giuridica
degli istituti interessati - e del relativo finanziamento pubblico - per
ampliare il sostegno agli alunni affetti da handicap in generale.
In riferimento alla riflessione del relatore circa la scelta tra
collocamento fuori ruolo del personale appartenente all'Amministrazione
scolastica e pianta organica propria dei due nuovi enti previsti dal
regolamento, il Sottosegretario ritiene preferibile la seconda
soluzione, in quanto eviterebbe di sottrarre risorse valide alle
istituzioni scolastiche autonome. Del resto, l'esistenza di un organico
proprio meglio si attaglia alle finalità prevalentemente di ricerca
degli enti in questione e in ogni caso ci si potrebbe intanto avvalere
del personale statale già appartenente agli istituti atipici in
trasformazione. Si associa inoltre alle considerazioni negative, già
espresse dal Consiglio di Stato nel proprio parere, riguardo alla
previsione che la retribuzione del personale dei due enti debba essere a
carico dell'amministrazione cedente.
Valuta invece positivamente la proposta del relatore di inserire, fra i
soggetti che collaborano con i due enti previsti dal provvedimento,
anche gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi, che
rappresentano gli unici istituti speciali ancora esistenti e che in caso
contrario rimarrebbero esclusi dal processo di trasformazione introdotto
dallo schema di regolamento. Tali istituti, infatti, non possono essere
ricondotti a una tipologia che preveda la mera distinzione fra scuola
statale e scuola paritaria, giacchè non si occupano soltanto di
istruzione, bensì anche di rieducazione.
Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi
sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.
La senatrice SOLIANI esprime l'orientamento favorevole del Gruppo
Margherita - DL - L'Ulivo, manifestando alcune riserve. Ritiene infatti
che debba essere inequivoca la finalità del provvedimento di assicurare
l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni scolastiche
autonome, rispondendo in egual misura alla domanda di tutta l'utenza,
nel reciproco interesse ad una crescita morale ed umana. In tale
prospettiva ritiene inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere
b) e d) dello schema di parere, agli istituti parificati per
l'istruzione dei sordi. L'obiettivo finale di superare la logica degli
istituti speciali rende infatti del tutto improprio un riferimento
puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro ampiamente comprese nella
generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il diverso approccio e la
diversa valutazione politica che la nuova maggioranza intende imprimere
alla questione, esprime infatti il timore che il richiamo a tali
istituzioni possa comportare il rischio di un ritorno al passato e ad
una conseguente rilegittimazione delle scuole speciali.
Conferma conclusivamente il proprio orientamento favorevole sullo schema
di parere proposto con l'eccezione delle lettere b) e d), per le quali
chiede una votazione separata.
Conviene la senatrice PAGANO, la quale - ricordando che l'asse portante
del provvedimento è rappresentata dalla comune intenzione di porre
termine alla "ghettizzazione" degli alunni portatori di handicap -
ritiene che le lettere b) e d) dello schema di parere avanzato dal
relatore contraddicano tale impostazione, con riferimento sia
all'utilizzazione del personale che al rafforzamento dell'integrazione
nelle istituzioni scolastiche autonome.
In particolare, giudica ultronea la lettera b), che equiparerebbe gli
istituti parificati per l'istruzione dei sordi ai maggiori centri di
ricerca
universitaria con cui gli Enti riformati potrebbero collaborare; ritiene
poi che la lettera d) testimoni il diverso approccio della nuova
maggioranza al problema, peraltro incoerente con la logica del
superamento delle scuole speciali. Ciò, ben al di fuori della disputa
ideologica fra istituzioni statali ed istituzioni non statali.
Nell'esprimere infine perplessità anche in riferimento alla lettera i)
dello schema di parere, laddove si richiede di fissare (oltre ad un
numero minimo) anche un numero massimo dei componenti del comitato
tecnico-scientifico, si associa conclusivamente alla richiesta di
votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, del
quale dichiara di condividere invece le restanti parti.
Il senatore DELOGU esprime il convinto assenso del Gruppo Alleanza
Nazionale allo schema di parere presentato dal relatore.
Si associa il senatore GABURRO a nome del Gruppo Centro Cristiano
Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore.
Anche il senatore FAVARO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza
Italia, sottolineando la delicatezza della transizione in atto negli
istituti a carattere atipico.
Il senatore CORTIANA richiama invece le osservazioni delle senatrici
Soliani e Pagano, paventando a sua volta che il già difficile
cammino verso la piena integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap possa essere messo in discussione dal riconoscimento sotteso
alle lettere b) e d) dello schema di parere del relatore. Manifestando
fin d'ora un orientamento favorevole sulle restanti parti della
proposta, chiede pertanto che le suddette lettere siano votate
separatamente.
Si associa il senatore BETTA, il quale ricorda peraltro la felice
esperienza della trasformazione dell'istituto parificato per sordi della
sua
regione in centro di ricerca.
Concluse le dichiarazioni di voto, il relatore BRIGNONE - pur
riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni espresse - tiene a
ricordare la necessità di una fase transitoria che preceda la piena
integrazione degli alunni handicappati nelle scuole autonome e consenta
la definitiva soppressione anche degli istituti parificati.
Informa poi che sono pervenute ora le osservazioni della Commissione
bilancio sullo schema di regolamento in titolo: in particolare, la
Commissione bilancio chiede che all'articolo 10, comma 3, venga
eliminato l'inciso "ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo
indeterminato" e che, all'articolo 8, si escluda che il comitato
tecnico-scientifico comporti maggiori oneri a carico dello Stato. Al
riguardo, egli ritiene di non recepire alcuna delle suddette
osservazioni, atteso che la prima è incoerente rispetto alla normativa
di carattere generale che prevede il distacco delle unità di personale
per cinque anni (con mantenimento del posto), trascorsi i quali si
procede al collocamento fuori ruolo e quindi alla assegnazione con
priorità sulle cattedre disponibili, mentre la seconda è ultronea
rispetto alla previsione anch'essa di carattere generale per cui il
provvedimento non reca ulteriori aggravi di bilancio.
Ha infine nuovamente la parola il sottosegretario Valentina APREA, la
quale conviene con l'opportunità sottolineata dal relatore Brignone di
una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali
ancora esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano
progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la
propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare
essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i
centri di ricerca.
Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere
del relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai
sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, viene posta ai voti ed
accolta all'unanimità la parte introduttiva, fino alla lettera a)
compresa.
Con separate votazioni, la Commissione approva indi la lettera b) a
maggioranza, la lettera c) all'unanimità, la lettera d) a maggioranza e
le lettere e), f), g) ed h) all'unanimità.
Quanto alla lettera i), il relatore BRIGNONE avanza un'ipotesi di
modifica, che tenga conto delle osservazioni della senatrice Pagano.
Su tale ipotesi esprimono perplessità il senatore BEVILACQUA e il
presidente ASCIUTTI.
La Commissione approva infine all'unanimità le lettere i), nel testo
originario, j), l) ed m) dello schema di parere.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute tutte le designazioni dei
rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Comunica pertanto che
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è
convocato domani mercoledì 4 luglio alle ore 16,30 per programmare i
lavori della Commissioe.
Prende atto la Commissione.
COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE propone alla Commissione - secondo la consueta prassi - di
deliberare la costituzione della Sottocommissione pareri.
La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale invita i
Gruppi ad indicare i loro rappresentanti in seno a tale organo e ne
designa quale Presidente il senatore Bevilacqua.
La seduta termina alle ore 18.
7° Commissione permanente
(Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
(Estensore: Sen.BRIGNONE)
Roma, 3 luglio 2001
Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di
regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (n.1)
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15
marzo
1997, n. 59, lo schema di regolamento in titolo,
premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome", nel quadro
dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati
o pluriminorati dell'udito e della vista e in collaborazione con
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con
gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le
altre agenzie educative;
esaminato lo schema di regolamento in oggetto, che intende dare
attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della Pubblica
Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e
delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della
Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "e, per
quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei
conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole "le Università"
inserire le seguenti: ", gli istituti parificati per l'istruzione dei
sordi";
c) all'articolo 2, comma 2, aggiungere il seguente punto: " -
collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni
scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le
seguenti "e gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il
Consiglio di Stato - di inserire tra gli organi degli enti la figura del
Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo 5, tra i requisiti alla carica di Presidente è
necessario fare riferimento non solo alle esperienze, ma anche alla
competenza e al curriculum professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove si prevede la rappresentanza delle
associazioni o istituzioni, sostituire alle parole "con eventuale
priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le seguenti "e
dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della disabilita
e della integrazione scolastica";
h) all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore,
requisiti di professionalità più specifici e pertinenti con le finalità
degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il numero massimo dei
componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti parole:
"rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai
pubblici impieghi";
1) all'articolo 10, comma 5, si rileva la necessità di meglio
determinare - e successivamente verificare - l'adeguatezza del
contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della successiva
costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal
Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del
Ministero della pubblica istruzione la retribuzione del personale
assegnato agli enti interessati dallo schema di regolamento.
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