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Ripristinato il tetto massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilitàConsigli ai genitori (N) - Numero alunni per classe La Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008 sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità.(Per prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzia, prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale) Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili), quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato abolito. Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che: "si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M. 331/98" e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che: i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98".
In entrambi questi due punti alla citazione del
D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo scorso anno, la
citazione del
D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni
nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento
a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi purtroppo
non è possibile il rispetto del
D.M. 141/99 a causa della
C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un innalzamento del
numero massimo). Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del D.M. n° 141/99.
Il modo tecnico con cui
è avvenuto è estremamente burocratico ed incomprensibile ai non addetti
ai lavori.
07-02-2008 |
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