Schema di ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno
Si propone qui di seguito uno schema di ricorso per
la nomina di un amministratore di sostegno, riportando a margine le
norme di legge che disciplinano il contenuto del ricorso (in azzurro) e
alcune note operative.
ILL. MO SIGNOR GIUDICE TUTELARE PRESSO IL
TRIBUNALE DI … (1)
Sezione staccata di … (2) |
Normativa: L’ADS è nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui la persona per la quale si chiede la
nomina ha la residenza o il domicilio (art. 404).
(1) Tribunale nel cui circondario è compreso il
luogo di residenza o domicilio della persona per la quale si
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno.
(2) Quando il Comune di residenza o domicilio è
compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata di Tribunale
il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata |
Il sottoscritto … nato a … il … e residente in
... via … n … (tel. n. …, fax n. …, e.mail …) (1)
nella sua qualità di … (2)
|
Normativa: Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore (art. 406.1), dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto
grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore
ovvero dal pubblico ministero (art. 417.1), dai responsabili dei
servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona (art. 406.3). [Può essere proposto anche
dall’interdetto o inabilitato, nonché dal tutore o curatore, ma in
tal caso è presentato congiuntamente all’istanza di revoca e dinanzi
al giudice competente per quest’ultima] (art. 406.2).
(1) Si riportano le generalità del ricorrente. È
opportuno aggiungere, oltre all’indirizzo, anche altri elementi di
pronta reperibilità (telefono, fax, indirizzo e.mail).
(2) E’ necessario indicare il rapporto che
intercorre fra chi presenta il ricorso e la persona per la quale si
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, allo scopo di
evidenziare la legittimazione del ricorrente, tenendo presente che
il ricorso può essere presentato:
-
dallo stesso beneficiario, anche se minore
-
dal coniuge,
-
dalla persona stabilmente convivente,
-
dai parenti entro il quarto grado,
-
dagli affini entro il secondo grado;
-
dai responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art.
406.3).
La legittimazione spetta anche al pubblico
ministero. Non è legittimato il notaio, non essendovi connessione
tra il provvedimento di nomina e un atto da stipulare.
Il ricorso può essere presentato anche
dall’interdetto o inabilitato, nonché dal tutore o curatore, ma in
tal caso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca
e quindi dinanzi al giudice competente per quest’ultima (tribunale)
(art. 406.2). |
del signor …, nato a … il … e residente (o
domiciliato) in …, nella via …, n. … (1)
ed ivi abitualmente dimorante (oppure:
con abituale dimora in…, in via…, n. …) (2)
|
Normativa: Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del
beneficiario, la sua dimora abituale … (art. 407.1).
(1) E’ necessario indicare le generalità del
beneficiario, evidenziando in particolare la residenza o il
domicilio dello stesso, allo scopo di sottolineare la competenza per
territorio del giudice tutelare.
(2) La legge richiede che sia indicata anche la
dimora abituale del beneficiario, per consentire al giudice tutelare
di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce
o convocandola dinanzi a sé o recandosi nel luogo in cui questa si
trova (art. 407.2). |
premesso
- che il predetto signor …
si trova nella impossibilità (indicare:
totale/parziale/definitiva/temporanea) di provvedere ai propri
interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione)
fisica (oppure: psichica) (1);
- che, infatti, lo stesso signor … come risulta
dalla certificazione medica che si allega, è affetto da … (2), per
cui si trova nella impossibilità di (ad esempio: riscuotere
la pensione, gestire le spesi correnti non avendo più la coscienza
del valore del denaro, … (3)
- che si rende necessario, conseguentemente,
provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa
rappresentare (oppure: assistere)
(4) il predetto signor … nel compimento degli atti di
seguito precisati;
- tutto ciò premesso,
|
Normativa: Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare … le ragioni per cui
si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 407.1).
L’ADS è nominato alla
persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi (art. 404.1).
Nel ricorso devono essere indicate le ragioni
della domanda, cioè i motivi per i quali si chiede la nomina dell’Ads.
Si propone qui un esempio di ricorso, da modificare e adattare caso
per caso.
(1) La menzione ha solo lo scopo di attestare la
sussistenza delle condizioni di legge. Essa può essere omessa.
(2) Nel ricorso di indicherà il tipo di
infermità o menomazione fisica e/o psichica o comunque la causa che
determina l’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
(3) È opportuno precisare, se possibile, per
quali atti si determina l’impossibilità di provvedere ai propri
interessi, poiché questi saranno gli atti per i quali è nominato l’Ads.
(4) Come risulta dalla legge (art. 405 n. 3 e
4), in base al tipo di infermità o menomazione si può chiedere che
l’amministratore di sostegno abbia il potere di rappresentare il
beneficiario (firmando in suo nome e per suo conto), oppure che si
limiti ad assisterlo (firmando gli atti per i quali appare
necessaria l’assistenza insieme all’interessato). Si può anche
richiedere che per alcuni atti l’amministratore di sostegno
rappresenti il beneficiario e per altri lo assista. |
Chiede
che la S.V. voglia nominare al signor … un
amministratore di sostegno (1)
indicandolo nella persona del signor …, nato a
… il ... e residente in …, via ..., n. … (tel. n. …, fax n. …, e.mail
...) ritenuto idoneo per i seguenti motivi … (2),
(eventualmente tale designato dallo
stesso … con atto a rogito notaio … in data …) (3)
che, trattandosi di infermità permanente, la
nomina avvenga a tempo indeterminato
(oppure)
che, trattandosi di infermità temporanea, la
nomina venga effettuata per sei mesi (4)
affinché possa rappresentarlo (oppure:
assisterlo ) (5) nel compimento dei seguenti atti senza necessità di
separata, ulteriore, autorizzazione (6):
1. riscossione della pensione mensile di euro
..., rilasciando quietanza con dispensa, se richiesta, da ogni
responsabilità per l’ufficio pagatore;
2. utilizzo della intera predetta pensione per
le esigenze ordinarie della persona assistita e l’ordinaria
amministrazione dei suoi beni (oppure:utilizzo di detta
pensione nella misura di euro ... al mese per le esigenze ordinarie
della persona assistita e l’ordinaria amministrazione dei suoi beni
e deposito della differenza presso …);
3. presentazione di istanze ad Uffici Postali
e della Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza,
anche sanitaria, e di sussidi;
4. presentazione della dichiarazione dei
redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
5. …
6. …
7. L’amministratore di sostegno assisterà (o
sostituirà) il beneficiario nel compimento di tutti gli atti di
straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice
tutelare (7).
Si indica che le principali spese e i
principali bisogni mensili del beneficiario sono i seguenti …,
perciò si indica in euro … mensili il limite di spese che
l’amministratore di sostegno può sostenere con le rendite del
beneficiario (8)
Si propone, infine, che l’amministratore di
sostegno riferisca al giudice tutelare circa l'attività svolta e le
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario ogni … (9).
|
Normativa: Il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione (art.
405.5):
1) delle generalità della persona beneficiaria
e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere
anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per
conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere
solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese
che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore
di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
(1) L’unica indicazione necessaria, tra quelle
contenute in questo riquadro, è la richiesta di nomina di ADS. Il
ricorrente può limitarsi a mettere in moto il procedimento,
affidando al giudice tutelare il compito di individuare e delineare
il contenuto del provvedimento di nomina.
Appare consigliabile che dal ricorso risulti
l’indicazione di proposte operative concrete, allo scopo di fornire
al giudice tutelare (che in ogni caso dovrà valutare ed applicare
solo quelle che ritiene opportune per la protezione del
beneficiario) una prima indicazione di quale potrà essere il
contenuto del decreto. Ciò agevola l’istruttoria del giudice
tutelare e snellisce il procedimento.
(2) La legge non richiede che nel ricorso siano
indicate le generalità dell’ADS (queste devono essere indicate nel
decreto di nomina). Tuttavia appare opportuno proporre al giudice il
nome di uno o più amministratori soggetti (coniuge, figli o parenti
stretti) che di fatto già si prendono cura del beneficiario o che
sono disposti a farlo, specificando anche i motivi per i quali si
effettua l’indicazione.
(3) Qualora vi sia stata la designazione dell’ADS
fatta dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità (art. 408.1), occorre fare presente al
giudice tale designazione, perché questi può nominare altro
amministratore solo in presenza di gravi motivi (art. 408.1). Nel
ricorso possono essere indicati i motivi che consigliano di
disattendere la designazione.
(4) Non è richiesto che nel ricorso sia indicato
se trattasi di infermità parziale o totale, temporanea o permanente.
Appare però opportuno indicare e giustificare tali circostanze per
indirizzare il giudice circa il contenuto del provvedimento da
adottare (se a tempo indeterminato o determinato).
(5) Non è richiesto che nel ricorso sia indicato
l’oggetto dell’incarico e il contenuto degli atti che sono affidati
all’ADS. La determinazione spetta al giudice tutelare nel decreto di
nomina. Ancora una volta appare opportuno che il richiedente indichi
gli atti per i quali il beneficiario ha bisogno di sostegno.
(6) Si riportano le indicazioni fornite nello
schema di ricorso adottato dal tribunale di Sciacca, incisive e
pienamente condivisibili:
«L’indicazione degli atti di cui allo schema di ricorso è
puramente esemplificativa. Vanno indicati gli atti che occorre
compiere in via continuativa o periodicamente per l’ordinaria
amministrazione. A tal riguardo si deve fare molta attenzione ed è
bene provvedere ad una elencazione quanto più possibile analitica e
dettagliata: infatti l’amministratore di sostegno potrà compiere,
senza doversi munire, volta per volta, di una separata
autorizzazione, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione
espressamente e tassativamente indicati nel decreto di nomina (del
quale, qualora sorgesse la necessità, si potrà, però, sempre
richiedere successivamente l’eventuale integrazione). Per gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione (come per esempio la vendita
di un immobile) è necessario richiedere, con un altro ricorso, una
specifica, separata autorizzazione del giudice tutelare.
L’assistenza di un avvocato non è necessaria neppure in questo caso,
anche se appare opportuna nelle ipotesi che presentano una certa
complessità. Se si deve richiedere un’autorizzazione per compiere un
atto notarile il ricorso può essere presentato anche dal notaio di
fiducia».
(7) Qualora la nomina di una ADS sia fondata su
una debolezza mentale del beneficiario, per la più efficace
protezione dello stesso, appare opportuno che nel provvedimento sia
inserita una clausola di chiusura con la quale si priva il
beneficiario della capacità di compiere atti di straordinaria
amministrazione in genere o quanto meno gli atti relativi ai beni
esistenti nel suo patrimonio. Sarebbe contraddittorio nominare un
Ads per riscuotere la pensione e compiere operazioni bancarie o
postali, e poi lasciare al beneficiario la capacità di vendere
l’immobile di sua proprietà. A tale proposito l’ufficio tutele
presso il Tribunale di Monza ha predisposto delle note operative con
cui si chiede l’indicazione dei beni (titoli, immobili, conti
correnti …) di proprietà del beneficiario. E’ opportuno che tali
indicazioni vengano utilizzate non solo per individuare la
consistenza iniziale del patrimonio, ma anche per individuare
l’entità del provvedimento.
(8) Allo scopo di consentire al giudice tutelare
di indicare i limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme
di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità (art. 405 n.
5) è opportuno indicare al giudice tutelare le prevedibili spese
ricorrenti.
(9) Si può indicare la periodicità (ogni anno,
ogni due anni, ogni sei mesi …) per consentire al giudice di
indicare nel decreto di nomina quanto previsto dall’art. 405 n. 6.
Si ripete: tutte le indicazioni sono facoltative
ed hanno il solo scopo di offrire un primo orientamento al giudice
tutelare. |
Ravvisandosi la necessità di provvedere al
compimento immediato degli atti di cui appresso, per i seguenti
motivi …
Si
chiede altresì
Che il giudice tutelare voglia nominare un
amministratore di sostegno provvisorio – che si indica nella persona
di … – per il compimento degli atti qui di seguito indicati:
stipulare un contratto di vendita
dell’appartamento in Milano, alla via … per il prezzo non inferiore
ad euro … pari al valore dell’immobile che risulta dalla perizia
giurata che si esibisce;
incassare il prezzo di vendita, depositarlo sul
conto corrente già intestato al beneficiario aperto presso …
utilizzare l’importo di … per i seguenti motivi
…
compiere tutte le operazioni bancarie ed in
particolare la gestione del predetto conto corrente |
Ai sensi dell’art. 405 c.c.
«Qualora ne
sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la
conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere
alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando
gli atti che è autorizzato a compiere.»
Qualora vi siano motivi di particolare urgenza
che consigliano la nomina di un amministratore provvisorio (da
indicare e dimostrare al giudice), questa può essere richiesta nello
stesso ricorso.
Si noti che, nel caso proposto, la nomina
dell’amministratore provvisorio è connessa alla stipula dell’atto
notarile, quindi il notaio sarebbe legittimato a proporre tale
istanza, se fatta separatamente. |
Il ricorrente indica qui di seguito il
nominativo e il domicilio dei parenti stretti (discendenti,
ascendenti, fratelli), del coniuge e dei conviventi della persona
per la quale si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno
(1), quali da lui conosciuti
Il ricorrente si impegna ad informare detti
soggetti dell’udienza fissata dal giudice tutelare e, nel corso di
tale udienza, fornirà la prova di avere informato quelli che non si
presentano (2)
|
Normativa: Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare … il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del
beneficiario (art. 407.1).
(1) L’indicazione dei prossimi congiunti è
obbligatoria e ha lo scopo di far conoscere al giudice le generalità
dei soggetti che dovranno essere sentiti durante il procedimento. In
mancanza il giudice tutelare potrà chiedere l’integrazione
dell’istanza o disporre d’ufficio la ricerca di tali soggetti, con
ciò allungando i tempi di istruttoria.
La legge richiede soltanto l’indicazione del
domicilio (Comune e indirizzo); nulla vieta di indicare anche altri
utili elementi di recapito (telefono, fax ed e.mail). Questi dati
devono essere indicati solo se conosciuti da chi presenta il
ricorso.
(2) Questa indicazione non è richiesta dalla
legge, ma può essere utile inserirla per rendere più spedito il
procedimento. La legge richiede che i soggetti su indicati devono
essere informati dell’udienza fissata dal giudice tutelare, per
poter intervenire ed esprimere la loro opinione nel procedimento. A
tal fine il ricorso può essere loro notificato, ma è da ritenere
sufficiente qualunque altra forma di comunicazione che renda edotti
i controinteressato. |
A corredo dell’istanza, produce:
-
estratto dell’atto di nascita del beneficiario (1);
-
eventuale certificato che attesta l’impossibilità del
beneficiario di raggiungere la sede del giudice tutelare (2);
-
documentazione medica attestante la menomazione del
beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione (3)
-
documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (4)
-
documenti attestanti l’eventuale opposizione dei parenti
stretti (5)
(Luogo e data di sottoscrizione)
(Sottoscrizione) (6)
|
Si indicano alcuni dei documenti che possono
essere prodotti a corredo della domanda. Anche per i documenti, non
vi è un obbligo di allegazione, sebbene la completezza della
documentazione esibita sia utile per snellire l’iter (in
mancanza il giudice tutelare deve acquisire d’ufficio i documenti
che ritiene necessari per formare il suo convincimento).
(1) Per dimostrare che non vi sono precedenti
pronunce di interdizione e inabilitazione.
(2) Per consentire al giudice tutelare di
recarsi presso la dimora del beneficiario.
(3) È fondamentale allegare una documentazione
medica approfondita dalla quale risultino le condizioni di salute
del beneficiario con particolare riferimento alla sua capacità di
intendere e volere e di gestire se stesso ed il suo patrimonio .
(4) È opportuno allegare la
«documentazione
attestante la consistenza patrimoniale del beneficiario (pensione,
c/c, titoli, immobili, etc.)», come richiesto da alcuni tribunali,
per consentire al giudice di graduare l’intensità dell’intervento.
In presenza di immobili o depositi bancari, il giudice tutelare
potrà disporre l’intervento dell’Ads anche per il compimento di atti
relativi a tali beni qualora dalla situazione medica risulti che il
beneficiario non è in grado di accudire al proprio patrimonio.
(5) Da alcuni uffici tutele si richiede la
«dichiarazione dei
parenti stretti (quelli che devono essere sentiti in udienza)
sull’adesione od opposizione al procedimento».
Questo consente di snellire il procedimento, evitando la
convocazione degli stessi dinanzi al giudice tutelare.
(6) Il ricorso deve essere sottoscritto dal
ricorrente o da un avvocato munito di procura alla lite. Non è
obbligatoria l’assistenza dell’avvocato.
Non è consentito delegare al notaio il compito
di sottoscrivere il ricorso, non essendovi connessione con un atto
da stipulare. |
A cura
di Giovanni SANTARCANGELO
per la
Scuola di notariato della Lombardia
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