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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

SCUOLA: informazioni sulla normativa

La Legge di riforma Moratti n. 53/03 ha sostituito "l’obbligo scolastico" col diritto-dovere di istruzione e formazione.

Contrariamente a quanto taluni pensano, ciò non ha indebolito il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Infatti, se è pur vero che l’obbligo di istruzione è stato riportato a 8 anni con l’abrogazione della L.n. 9/99, tale diritto viene però esplicitato. Il fatto che venga esplicitato acquista particolare significato, per gli alunni con disabilità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, che ha riconosciuto il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap anche in situazione di gravità a frequentare la scuola superiore , oltre a quella dell’obbligo.

Per garantire tale diritto il legislatore ordinario con la L. n. 104/92 negli art. da 12 a 16 ha esplicitato non solo il diritto all’iscrizione ed alla frequenza anche della scuola superiore, ma ha assicurato insegnanti per le attività di sostegno, assistenti educativi degli Enti locali, impegni delle ASL, fornitura di sussidi ed ausili, nonché criteri per la valutazione del profitto che non possono essere standardizzati, ma debbono tenere conto delle particolari specificità collegate ai deficit ed handicap di ciascuno (come precisa la citata sentenza ).

Sempre il legislatore ordinario con la L. n. 425/97 sugli esami conclusivi degli studi, all’art. 1 ha previsto la partecipazione a tali esami degli alunni con disabilità.

A livello applicativo, il DPR n. 323/98, regolamento applicativo della legge sugli esami, all’art 6 ha precisato che agli esami partecipano anche gli alunni con disabilità, svolgendo prove equipollenti, di cui si indicano le modalità. E tutte le Ordinanze e circolari ministeriali concernenti gli esami finali e gli scrutini da allora in poi hanno precisato che gli alunni con handicap intellettivo in situazione di gravità possono essere valutati in base ad un "piano educativo personalizzato, differenziato e diversificato" rispetto ai programmi ministeriali, anche durante gli esami finali, al termine dei quali ricevono un attestato col riconoscimento dei crediti formativi.

Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 215/87, l’O.M. n. 90/01 all’art. 11 comma 12, ha previsto che gli alunni che non conseguono il diploma di licenza media al termine degli esami relativi, ma un attestato con il riconoscimento dei crediti formativi maturati, hanno titolo ad iscriversi alla scuola superiore al fine di adempiere all’obbligo scolastico e sempre solo per conseguire l’attestato.

Ora la riforma Moratti, avendo ribadito il dovere d’istruzione, anzi avendolo rafforzato come diritto, non ha modificato la precedente normativa.

Continua infatti a valere la motivazione della sentenza citata, secondo la quale un’artificiosa interruzione dell’integrazione scolastica può essere causa di blocchi o regressione nella crescita della personalità dell’alunno.

In mancanza pertanto di norme che modifichino quelle amministrative previgenti gli alunni con disabilità, anche se sprovvisti di diploma, possono continuare ad iscriversi alle scuole superiori con il semplice "attestato".


La Direttiva n. 30/03 ha assegnato alle Direzioni scolastiche regionali i fondi per gli interventi, fra i quali anche quelli dell’integrazione scolastica.

La successiva Dir. n. 48/03 fissa i criteri di tale ripartizione alle singole scuole. Il punto 2, lett. b, della Direttiva indica come prioritari gli interventi volti a potenziare e qualificare l’offerta di integrazione scolastica, con particolare attenzione per quelli con deficit sensoriali. Il riferimento ai deficit sensoriali si spiega col fatto che questi finanziamenti provengono dalla L.n. 69/00, che prevede tale attenzione.

Comunque, come ulteriormente chiarisce il successivo punto, gli interventi per l’integrazione debbono pure comprendere le attività integrative ed extrascolastiche. Ma, scorrendo le altre lettere dello stesso punto 2, è facile individuare interventi che riguardano anche l’integrazione scolastica.

Così la lett. a, che riguarda l’avvio della riforma Moratti, può prevedere iniziative concernenti l’integrazione, giacché la stessa legge di riforma n. 53/03 espressamente prevede, fra i principi fondamentali anche questo.

Così la lett. c, concernente gli istituti professionali, nei quali frequenta oltre l’80% degli alunni con disabilità.

Così la lett. d, che concerne interventi concordati con Regioni ed Enti locali per percorsi formativi, anche misti con l’istruzione superiore, nonché forme di alternanza scuola-lavoro, espressamente previsti dalla legge di riforma, e l’istruzione permanente degli adulti, nel cui ambito gli alunni con disabilità hanno diritto, ai sensi della CM n. 455/97, a tutto quanto loro possa occorrere.

Così la lett. e, concernente la valutazione dell’efficienza ed efficacia del servizio scolastico, che dovrà comprendere necessariamente anche l’integrazione e la ricerca e la documentazione di "indicatori" per valutare la qualità della stessa.

Le somme con i relativi progetti debbono essere previste dal piano dell’offerta formativa delle scuole singole o in rete (punto 3).

La ripartizione delle somme avverrà alle scuole tramite gli Uffici scolastici regionali, meno il 10& delle somme che rimangono agli stessi per interventi di particolare sostegno a singoli progetti (punto 4).

Anche le somme assegnate alle Direzioni centrali e regionali del MIUR hanno lo scopo di sostenere e potenziare gli interventi delle singole scuole, che prevedono anche gli aspetti formativi dei docenti impegnati nell’attuazione della riforma (punto 5).

I genitori debbono essere consapevoli di questi aspetti e quindi possono prospettare ai Dirigenti scolastici o ai propri rappresentanti nel Consiglio di istituto la necessità che questa lettura integrata della Direttiva venga fatta in vista della formulazione e dell’attuazione del P.O.F.

Roma 9 giugno 2003

Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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