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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato

di Salvatore Nocera

E' questa l'ennesima ordinanza sospensiva che il consiglio di Stato adotta sui ricorsi dei genitori contro le ordinanze dei TAR che da qualche mese, avendo cambiato orientamento, negano l'aumento delle ore di sostegno richiesto dai genitori. Questi sono sempre più disperati, poichè il Ministero dell'Istruzione, specie quest'anno, ha paurosamente aumentato il numero degli alunni per classe nelle quali ha pure concentrato più alunni con disabilità. Sono ben 5500 le classi che presentano più di due alunni con disabilità oltre al superaffollamento.

Quando questi procedimenti pervengono poi alle decisioni definitive, ormai si sta diffondendo l'orientamento giurisprudenziale di condannare l'amministrazione non solo alla rifusione delle spese sostenute ed al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, trattandosi della violazione del diritto allo studio, diritto costituzionalmente protetto e contro il quale non è legittimo sollevare questioni di tagli alla spesa.

E' incredibile come il Ministero non prenda la decisione di affrontare con urgenza il problema della formazione  obbligatoria iniziale ed in servizio dei docenti curricolari. Infatti la logica dell'inclusione scolastica vede in prima linea questi docenti nella presa in carico dei  singoli progetti di inclusione , affiancati dai docenti per il sostegno. Purtroppo però, a causa della mancanza di previsione di tale obbligo, i docenti curricolari, anche ora oberati da classi sovraffollate, delegano ai soli docenti per il sostegno l'integrazione degli alunni con disabilità. Ma i docenti per il sostegno non possono essere presenti a scuola per tutta la durata dell'orario scolastico ed in più , ora, si stanno vedendo ridurre le ore per alunno, lasciando molti di loro ai soli docenti curricolari, cioè a nessuno. Di qui la necessità dei genitori di ricorrere ai TAR  per aumentare le ore di sostegno.

E' questo un perverso circolo vizioso che solo il Ministero può interrompere affrontando urgentemente il problema della formazione obbligatoria di tutti i docenti e riducendo il numero degli alunni nelle classi frequentate dagli alunni con disabilità secondo il parametro fissato dallo stesso Ministero con l'art 5 comma 2 del dpr n. 81/09, cioè " di norma 20 alunni per classe".Se tutti i genitori cominciano a muoversi, come sta avvenendo sempre più frequentemente, i risparmi ottenuti dal Ministero verranno vanificati da decisioni come questa che cercano di colmare un vuoto di diritto che il Ministero non cerca  per nulla di colmare.


Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02727


Atto n. 4-02727

Pubblicato il 18 febbraio 2010
Seduta n. 338

GIAMBRONE , BELISARIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), dispone all'articolo 2, comma 413, che "il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007";

in applicazione del sopra citato art. 2, comma 413, nonché del comma seguente 414, il Ministro in indirizzo con proprio decreto del 24 aprile 2008 ha disposto la dotazione organica di posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili, determinandola sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006-2007;

in particolare il decreto 24 aprile 2008 del Ministro ha previsto, al comma 8, che "possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche";

considerato che:

in applicazione delle sopra citate norme, diversi istituti scolastici su tutto il territorio nazionale hanno inteso riconoscere, tramite la valutazione specifica dei casi di handicap grave, il mantenimento del medesimo monte ore di insegnamento di sostegno all'integrazione, previsto per l'anno scolastico precedente quello dell'emanazione delle norme di cui in premessa;

alcuni istituti scolastici - interpretando in modo erroneo il disposto del legislatore e le disposizioni di rango secondario che il Ministro competente ha inteso impartire - hanno ridotto, spesso senza neppure comunicazioni preventive e senza tener conto del disagio che si andava a creare, le ore di insegnamento di sostegno a diversi alunni con disabilità;

considerato inoltre che:

a seguito di talune erronee applicazioni delle norme menzionate, operate da parte di poco attenti dirigenti scolastici, sono oggi numerosi i casi di genitori di alunni disabili che hanno promosso ricorsi giurisdizionali a diversi livelli contro le decisioni degli uffici scolastici di ridurre insindacabilmente, ovvero senza la valutazione specifica caso per caso, le ore di insegnamento di sostegno all'integrazione per alunni disabili;

fortunatamente numerose sono le sentenze di tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato, che hanno disposto l'annullamento degli atti che riducevano indiscriminatamente le ore di sostegno. Tra queste una - la n. 00514/2010 REG.ORD.SOSP del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), depositata in data 1° febbraio 2010 - riporta, tra le motivazioni che precedono l'accoglimento dell'appello, il seguente estratto: «l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - nello stabilire un rapporto medio, a livello nazionale, fra insegnanti di sostegno ed alunni diversamente abili - non esclude attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle "effettive esigenze rilevate"»,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di stigmatizzare una deprecabile quanto purtroppo diffusa applicazione delle più volte richiamate norme di rango primario e secondario, volta ad utilizzare queste ultime esclusivamente per motivare tagli altrimenti ingiustificati di preziose ore di sostegno per il solo scopo di far quadrare i bilanci finanziari, salvaguardando sempre e solo gli organici curriculari e tagliando sul sostegno;

quali opportune e concrete azioni intenda porre in atto al fine di promuovere la conoscenza del significato dell'insegnamento di sostegno all'integrazione, da intendersi come occasione di inserimento e raggiungimento di obiettivi concreti per persone diversamente abili, in questo caso bambini, e non come puro intrattenimento di persone in difficoltà.

 


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