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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E’ TENUTO A SOSTENERE LE SPESE PER IL RICOVERO ALL’ESTERO DI UN GIOVANE AUTISTICO SINCHE’ NON GLI SI TROVI POSTO IN UN’IDONEA STRUTTURA SPECIALISTICA IN ITALIA In base all’art. 32 Cost. (Tribunale di Roma, Giudice Maria Lavinia Buconi, sentenza n. 15246 in data 15-19 settembre 2005).


             Antonio A. e Giuliana V. sono genitori di tre figli, uno dei quali, Valerio, è affetto da una grave forma di autismo. In seguito a trasferimento di Antonio A., per ragioni di servizio, la sua famiglia ha vissuto in Gran Bretagna da gennaio 1993 al settembre 1997. Durante questo soggiorno il giovane Valerio è stato ammesso in una delle numerose strutture altamente specialistiche del Regno Unito per la cura dell’autismo, l’Istituto Longdon H. S.; il costo del ricovero è stato sostenuto, in misura del 95% dal servizio sanitario pubblico italiano, in particolare della ASL RM/B, anche successivamente al rientro della famiglia A. in Italia. Nel dicembre 2000, in seguito ad una riduzione di posti presso l’istituto inglese, Valerio A. è rientrato in Italia. I suoi genitori hanno constatato che nel Lazio esisteva soltanto una struttura in grado di assicurare le cure necessarie per l’autismo, il centro Anni V. convenzionato con il servizio pubblico, ma non hanno potuto ottenervi l’ammissione di Valerio, essendovi una lunga lista di attesa. Essi si sono rivolti alla struttura specialistica inglese The Orchard S., che si è dichiarata disponibile al ricovero del giovane Valerio. L’ASL RM/B non si è dichiarata disponibile al pagamento delle relative rette, pari a 125.000 sterline annue (circa 180.000 euro). I genitori di Valerio A. si sono rivolti al Tribunale di Roma facendo presente che il loro reddito annuo era largamente inferiore all’importo della retta richiesta dall’istituto inglese e chiedendo al magistrato di ordinare al Ministero della Sanità, alla Regione Lazio e all’Azienda Sanitaria Locale RM/B di adottare tutte le misure necessarie affinché il figlio Valerio avesse l’assistenza indispensabile per la cura dell’autismo mediante strutture specialistiche e di provvedere al pagamento della retta dovuta per la frequenza del centro Orchard S. o di altro centro altamente specializzato per la cura dell’autismo. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso. In seguito a reclamo proposto dai genitori di Valerio, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha nominato un consulente tecnico che ha ravvisato la possibilità che le cure necessarie al giovane Valerio fossero fornite dal centro “La R.” di Reggio Emilia. Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla ASL RM/B, in via d’urgenza, di provvedere al pagamento della retta mensile di frequenza al centro “La R.” di Reggio Emilia fino all’inserimento del giovane Valerio nella struttura locale Anni V. E’ seguito il giudizio di merito nel quale i genitori di Valerio hanno fatto presente che l’inserimento nella struttura “La R.” non era stato possibile e che comunque questo centro non aveva alcuna specializzazione nella cura dell’autismo. Essi hanno perciò chiesto la condanna della ASL RM/B ad erogare le prestazioni terapeutiche e di riabilitazione dovute al giovane Valerio, nonché al pagamento della retta necessaria per il suo inserimento nella struttura inglese Orchard S. o in altro istituto altamente specializzato nella cura dell’autismo. Essi hanno inoltre chiesto la condanna della ASL RM/B al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale loro prodotto dal diniego, da parte del servizio pubblico, della cura dovuta a Valerio.


             Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e sostenendo di non essere passivamente legittimato alle domande. L’azienda sanitaria ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l’infondatezza. Nel corso del giudizio, essendo venuta meno la possibilità di un ricovero presso la Orchard S. i genitori di Valerio hanno indicato un’altra struttura inglese disponibile ad accoglierlo, la Selwyn C.G. di Gloucester, documentando le prestazioni da essa offerte.


             Il consulente tecnico nominato dal Giudice ha evidenziato nella sua relazione che il giovane Valerio è affetto da una forma molto grave di “sindrome autistica”, che richiede interventi continuativi di carattere terapeutico-riabilitativo, scolastico e parascolastico, ma soprattutto di tipo assistenziale e sociale, a fronte dei disordini comportamentali e relazionali del malato. Egli ha individuato, nel Comune di N., una struttura ricettiva, denominata Centro O., idonea a garantire al giovane Valerio un sufficiente livello socio assistenziale, non disgiunto da elementari contenuti di ordine socio riabilitativo, con minor dispendio organizzativo ed economico, sia per la famiglia che per la comunità, rispetto alla soluzione britannica, in attesa di una definitiva sistemazione del malato in una struttura maggiormente idonea. Dopo il deposito della relazione del consulente, il Tribunale ha acquisito documentazione comprovante la mancanza di disponibilità di posti anche presso il Centro O.


             Conclusa l’istruttoria, il Tribunale (Giudice Maria Lavinia Buconi) con sentenza n. 15246 in data 15-19 settembre 2005 ha condannato la ASL RM/B, in favore dei ricorrenti, al pagamento della retta mensile di frequenza della struttura “Selwyn C.G.” di Gloucester da parte di Valerio A., fino a quando non si renderà disponibile un posto per il medesimo presso il Centro “Anni Verdi” di Roma. Il Giudice ha inoltre condannato la ASL RM/B a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 77.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero. I ricorrenti – ha affermato il Giudice – hanno fondato le domande proposte in questa sede sulla lamentata lesione del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e non suscettibile di essere condizionato o degradato da provvedimenti amministrativi, comunque disapplicabili da parte del Giudice ordinario; inoltre diversamente da quanto dedotto dal Ministero convenuto, l’art. 33 della legge n. 205 del 2000, che ha modificato il decreto legislativo n. 80/98, devolvendo alla giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici esercizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ha espressamente sottratto alla giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e le controversie in materia di invalidità. Il Giudice ha invece ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Salute essendo la ASL l’ente proposto all’assistenza medico-specialistica ed infermieristica per le malattie fisiche e psichiche. Con riferimento alla possibilità, indicata dal consulente, di collocamento di Valerio A. presso il centro O. di Nettuno il Tribunale ha rilevato che ciò non era possibile a fronte della riscontrata sussistenza di un numero di utenti superiore a quello consentito presso tale struttura.


             Il Giudice ha inoltre ritenuto inidoneo il Centro La R. di Reggio Emilia in quanto struttura non destinata ad interventi prolungati di tipo assistenziale-educativo nei confronti di soggetti autistici. Pertanto – ha aggiunto il Tribunale – poiché in Italia non risulta attualmente disponibile alcuna struttura idonea ad assicurare al giovane Valerio A. (peraltro in lista di attesa da molto tempo presso il centro Anni V.) le prestazioni terapeutiche-riabilitative di cui egli ha bisogno si appalesa la necessità di utilizzare un’idonea struttura collocata all’estero per garantire al giovane la tutela di cui all’art. 32 della Costituzione.


             L’art. 7 della legge n. 104/92 – ha rilevato inoltre il giudice – prevede che “la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie sociali integrate tra loro” e che a tal fine il servizio Sanitario Nazionale tramite le strutture proprie o convenzionate “assicura gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale”. Quindi – ha affermato il Tribunale – a prescindere dalla qualificazione e classificazione delle prestazioni di carattere terapeutico degli altri Stati membri dell’Unione Europea al soggetto portatore di handicap va garantita la possibilità di ricevere all’estero cure necessarie di cui non possa fruire in Italia a fronte dell’eventuale indisponibilità di strutture idonee nel suo Paese di residenza.


             Il Tribunale ha anche ricordato che la Corte di Giustizia Europea, in tema di libera prestazione di servizi nell’ambito dell’Unione, si è più volte espressa nel senso che il diritto comunitario non limita la competenza degli Stati membri in ordine alla determinazione delle condizioni cui è subordinato il diritto alle prestazioni ed ha altresì affermato che la natura particolare di talune prestazioni di servizi non può avere l’effetto di escludere tali attività dall’applicazione delle norme in materia di libera circolazione (Corte di Giustizia 12 luglio 2001, causa n. 157/99 e Corte di Giustizia 17 dicembre 1981, causa n. 279/80).


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