IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E’
TENUTO A SOSTENERE LE SPESE PER IL RICOVERO ALL’ESTERO DI UN GIOVANE
AUTISTICO SINCHE’ NON GLI SI TROVI POSTO IN UN’IDONEA STRUTTURA
SPECIALISTICA IN ITALIA –
In base all’art. 32 Cost. (Tribunale di Roma, Giudice Maria
Lavinia Buconi, sentenza n. 15246 in data 15-19 settembre 2005).
Antonio A. e Giuliana V. sono genitori di tre
figli, uno dei quali, Valerio, è affetto da una grave forma di autismo.
In seguito a trasferimento di Antonio A., per ragioni di servizio, la
sua famiglia ha vissuto in Gran Bretagna da gennaio 1993 al settembre
1997. Durante questo soggiorno il giovane Valerio è stato ammesso in una
delle numerose strutture altamente specialistiche del Regno Unito per la
cura dell’autismo, l’Istituto Longdon H. S.; il costo del ricovero è
stato sostenuto, in misura del 95% dal servizio sanitario pubblico
italiano, in particolare della ASL RM/B, anche successivamente al
rientro della famiglia A. in Italia. Nel dicembre 2000, in seguito ad
una riduzione di posti presso l’istituto inglese, Valerio A. è rientrato
in Italia. I suoi genitori hanno constatato che nel Lazio esisteva
soltanto una struttura in grado di assicurare le cure necessarie per
l’autismo, il centro Anni V. convenzionato con il servizio pubblico, ma
non hanno potuto ottenervi l’ammissione di Valerio, essendovi una lunga
lista di attesa. Essi si sono rivolti alla struttura specialistica
inglese The Orchard S., che si è dichiarata disponibile al ricovero del
giovane Valerio. L’ASL RM/B non si è dichiarata disponibile al pagamento
delle relative rette, pari a 125.000 sterline annue (circa 180.000
euro). I genitori di Valerio A. si sono rivolti al Tribunale di Roma
facendo presente che il loro reddito annuo era largamente inferiore
all’importo della retta richiesta dall’istituto inglese e chiedendo al
magistrato di ordinare al Ministero della Sanità, alla Regione Lazio e
all’Azienda Sanitaria Locale RM/B di adottare tutte le misure necessarie
affinché il figlio Valerio avesse l’assistenza indispensabile per la
cura dell’autismo mediante strutture specialistiche e di provvedere al
pagamento della retta dovuta per la frequenza del centro Orchard S. o di
altro centro altamente specializzato per la cura dell’autismo. Il
Tribunale, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso. In
seguito a reclamo proposto dai genitori di Valerio, il Tribunale di
Roma, in composizione collegiale, ha nominato un consulente tecnico che
ha ravvisato la possibilità che le cure necessarie al giovane Valerio
fossero fornite dal centro “La R.” di Reggio Emilia. Conseguentemente il
Tribunale ha ordinato alla ASL RM/B, in via d’urgenza, di provvedere al
pagamento della retta mensile di frequenza al centro “La R.” di Reggio
Emilia fino all’inserimento del giovane Valerio nella struttura locale
Anni V. E’ seguito il giudizio di merito nel quale i genitori di Valerio
hanno fatto presente che l’inserimento nella struttura “La R.” non era
stato possibile e che comunque questo centro non aveva alcuna
specializzazione nella cura dell’autismo. Essi hanno perciò chiesto la
condanna della ASL RM/B ad erogare le prestazioni terapeutiche e di
riabilitazione dovute al giovane Valerio, nonché al pagamento della
retta necessaria per il suo inserimento nella struttura inglese Orchard
S. o in altro istituto altamente specializzato nella cura dell’autismo.
Essi hanno inoltre chiesto la condanna della ASL RM/B al risarcimento
del danno morale, biologico ed esistenziale loro prodotto dal diniego,
da parte del servizio pubblico, della cura dovuta a Valerio.
Il Ministero della Salute si è costituito in
giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria e sostenendo di non essere passivamente legittimato alle
domande. L’azienda sanitaria ha chiesto il rigetto del ricorso,
sostenendone l’infondatezza. Nel corso del giudizio, essendo venuta meno
la possibilità di un ricovero presso la Orchard S. i genitori di Valerio
hanno indicato un’altra struttura inglese disponibile ad accoglierlo, la
Selwyn C.G. di Gloucester, documentando le prestazioni da essa offerte.
Il consulente tecnico nominato dal Giudice ha
evidenziato nella sua relazione che il giovane Valerio è affetto da una
forma molto grave di “sindrome autistica”, che richiede interventi
continuativi di carattere terapeutico-riabilitativo, scolastico e
parascolastico, ma soprattutto di tipo assistenziale e sociale, a fronte
dei disordini comportamentali e relazionali del malato. Egli ha
individuato, nel Comune di N., una struttura ricettiva, denominata
Centro O., idonea a garantire al giovane Valerio un sufficiente livello
socio assistenziale, non disgiunto da elementari contenuti di ordine
socio riabilitativo, con minor dispendio organizzativo ed economico, sia
per la famiglia che per la comunità, rispetto alla soluzione britannica,
in attesa di una definitiva sistemazione del malato in una struttura
maggiormente idonea. Dopo il deposito della relazione del consulente, il
Tribunale ha acquisito documentazione comprovante la mancanza di
disponibilità di posti anche presso il Centro O.
Conclusa l’istruttoria, il Tribunale (Giudice
Maria Lavinia Buconi) con sentenza n. 15246 in data 15-19 settembre 2005
ha condannato la ASL RM/B, in favore dei ricorrenti, al pagamento della
retta mensile di frequenza della struttura “Selwyn C.G.” di Gloucester
da parte di Valerio A., fino a quando non si renderà disponibile un
posto per il medesimo presso il Centro “Anni Verdi” di Roma. Il Giudice
ha inoltre condannato la ASL RM/B a corrispondere a ciascuno dei
ricorrenti la somma di euro 77.000,00 a titolo di risarcimento del danno
esistenziale. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha anzitutto
disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
Ministero. I ricorrenti – ha affermato il Giudice – hanno fondato le
domande proposte in questa sede sulla lamentata lesione del diritto alla
salute, costituzionalmente tutelato e non suscettibile di essere
condizionato o degradato da provvedimenti amministrativi, comunque
disapplicabili da parte del Giudice ordinario; inoltre diversamente da
quanto dedotto dal Ministero convenuto, l’art. 33 della legge n. 205 del
2000, che ha modificato il decreto legislativo n. 80/98, devolvendo alla
giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti attività e
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell’espletamento di pubblici esercizi, ivi comprese quelle rese
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ha espressamente sottratto
alla giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti i rapporti
individuali di utenza con soggetti privati, le controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e le
controversie in materia di invalidità. Il Giudice ha invece ritenuto
fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
Ministero della Salute essendo la ASL l’ente proposto all’assistenza
medico-specialistica ed infermieristica per le malattie fisiche e
psichiche. Con riferimento alla possibilità, indicata dal consulente, di
collocamento di Valerio A. presso il centro O. di Nettuno il Tribunale
ha rilevato che ciò non era possibile a fronte della riscontrata
sussistenza di un numero di utenti superiore a quello consentito presso
tale struttura.
Il Giudice ha inoltre ritenuto inidoneo il
Centro La R. di Reggio Emilia in quanto struttura non destinata ad
interventi prolungati di tipo assistenziale-educativo nei confronti di
soggetti autistici. Pertanto – ha aggiunto il Tribunale – poiché in
Italia non risulta attualmente disponibile alcuna struttura idonea ad
assicurare al giovane Valerio A. (peraltro in lista di attesa da molto
tempo presso il centro Anni V.) le prestazioni
terapeutiche-riabilitative di cui egli ha bisogno si appalesa la
necessità di utilizzare un’idonea struttura collocata all’estero per
garantire al giovane la tutela di cui all’art. 32 della Costituzione.
L’art. 7 della legge n. 104/92 – ha rilevato
inoltre il giudice – prevede che “la cura e la riabilitazione della
persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie sociali integrate tra loro” e che a tal fine il
servizio Sanitario Nazionale tramite le strutture proprie o
convenzionate “assicura gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale”.
Quindi – ha affermato il Tribunale – a prescindere dalla qualificazione
e classificazione delle prestazioni di carattere terapeutico degli altri
Stati membri dell’Unione Europea al soggetto portatore di handicap va
garantita la possibilità di ricevere all’estero cure necessarie di cui
non possa fruire in Italia a fronte dell’eventuale indisponibilità di
strutture idonee nel suo Paese di residenza.
Il Tribunale ha anche ricordato che la Corte di
Giustizia Europea, in tema di libera prestazione di servizi nell’ambito
dell’Unione, si è più volte espressa nel senso che il diritto
comunitario non limita la competenza degli Stati membri in ordine alla
determinazione delle condizioni cui è subordinato il diritto alle
prestazioni ed ha altresì affermato che la natura particolare di talune
prestazioni di servizi non può avere l’effetto di escludere tali
attività dall’applicazione delle norme in materia di libera circolazione
(Corte di Giustizia 12 luglio 2001, causa n. 157/99 e Corte di Giustizia
17 dicembre 1981, causa n. 279/80). |