Sarà
aggiornata la normativa sulla valutazione della situazione economica
delle persone disabili
Presto un disegno di
legge che conterrà anche l’individuazione e la definizione dei livelli
essenziali per la non autosufficienza: lo ha annunciato il
sottosegretario alla salute Gaglione, rispondendo all’interrogazione
della deputata della Rosa nel pugno Poretti. Le incongruenze
dell’attuale normativa saranno risolte tramite un provvedimento organico
La normativa relativa alla
valutazione della situazione economica dei disabili sarà affrontata
entro breve termine al fine della elaborazione di un disegno di legge
che conterrà anche l'individuazione e la definizione dei livelli
essenziali per la non autosufficienza.
Ecco quanto ha comunicato il sottosegretario alla Salute Antonio
Gaglione rispondendo in commissione Affari sociali ad un'interrogazione
di Donatella Poretti della Rosa nel pugno. Nell'atto, la parlamentare
del movimento radical-socialista, ricordava che nelle norme vigenti per
la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze
sanitarie assistenziali (RSA) per i disabili si fa riferimento alla
situazione economica del solo assistito. I Comuni, le ASL e le RSA
calcolano invece la situazione economica dell'assistito con riferimento
alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza,
ignorando quindi la legge.
Gaglione, precisando che la materia è di competenza in particolare del
ministero della Solidarietà sociale, ha assicurato che è volontà del
governo superare gli ostacoli di ordine burocratico che si sono
presentati nella precedente legislatura, risolvendo la questione
attraverso un provvedimento organico, nell'ambito del quale è già
previsto che verrà espressamente affrontata anche la problematica del
calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE).
Poretti, nella replica di
rito, ha auspicato che il governo intervenga in tempi rapidi al fine di
promuovere la corretta applicazione della normativa, poiché altrimenti i
soggetti interessati non potrebbero che adire le vie legali per far
valere i propri diritti.
Di seguito il testo dell'interrogazione e il resoconto del dibattito in
commissione:
PORETTI. - Al Ministro
della salute. - Per sapere - premesso che:
-
secondo la vigente
normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza
nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con
handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non
autosufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del
Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico
dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i
regolamenti regionali o comunali (allegato 1 decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, richiamato
nell'articolo 54 della legge n. 289 dei 2002);
-
questi ultimi possono
chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla
base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i
parametri ISEE, così come determinata dall'articolo 25 della legge
n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto
legislativo n. 109 del 1998;
-
i Comuni, le ASL e le
RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento alle
informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando
la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del
decreto legislativo n. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del
calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o
ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di
prestazioni sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la
«situazione economica del solo assistito»;
-
alcuni Comuni
addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad
individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della
compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50
per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal
Comune;
-
i comuni, le ASL e le
RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata
adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui
l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 fa
riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del
solo assistito»;
-
tale prassi è a detta
dell'interrogante, illegittima. Se così non fosse si giungerebbe al
paradosso giuridico per cui l'inerzia della Presidenza del Consiglio
dei ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge
ordinaria;
-
del resto, tal’è
l'univoca interpretazione delle autorità consultate (pareri del
Garante per la protezione dei dati personali: doc.; nota del
direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di
solidarietà della Giunta Regionale Toscana;
-
i Comuni, le ASL e le
RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, chiedono
ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera retta
in base agli articoli 433 e seguenti del codice civile e
all'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931;
-
l'articolo 2, comma 6,
del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone espressamente il
divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a
prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito,
escludendo l'applicazione degli articoli 433 e seguenti del codice
civile;
-
l'articolo 1 della
legge n. 1580 del 1931, che disponeva la possibilità di esercitare
una azione di rivalsa, per le spese di spedalità e manicomiacali,
nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti
durante il periodo di ricovero, è stato abrogato da norma uguale e
contraria che espressamente esclude tale possibilità (il
summenzionato articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109
del 1998). Ciò in applicazione dell'articolo 15 delle Disposizioni
sulla legge in generale (cosiddette preleggi) secondo cui la norma
posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile;
-
come segnalato più
volte da Aduc (Associazione Diritti degli Utenti e Consumatori),
numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio
congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur anche nella
consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimità della pretesa, o a
vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato -: se non
intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri citato, al fine di dare
attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche
prevedendo idonee misure comparative a beneficio di coloro che si
trovino o siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.
(5-00952)
TESTO DELLA RISPOSTA
L'on.le interrogante del
tutto correttamente nella proposta interrogazione richiama l'articolo 3,
comma 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate.
La norma citata, infatti,
prevede fra l'altro la emanazione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, finalizzato a favorire la permanenza
dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e ad
evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in
relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione
assistenziale.
Come risulta evidente, si
tratta di materia di competenza prevalente, se non esclusiva, del
Ministero della solidarietà sociale, non involgendo direttamente aspetti
relativi alla tutela della salute in senso stretto.
Acquisiti pertanto gli
elementi di risposta dal predetto Ministero della solidarietà sociale,
si forniscono i seguenti chiarimenti.
Fermo restando che anche
il Ministero della salute darà la più ampia disponibilità e
collaborazione per la soluzione del problema, il Ministero della
solidarietà sociale ha comunicato che la normativa relativa alla
valutazione della situazione economica dei disabili sarà affrontata
entro breve termine e riesaminata, in particolare al fine della
elaborazione di un disegno di legge (probabilmente legge delega,
attualmente già in fase di predisposizione da parte di detto Ministero)
che conterrà anche la individuazione e definizione dei livelli
essenziali per la non autosufficienza.
Sotto il profilo storico si ricorda che la mancata attuazione del citato
articolo 3, comma 2-ter nella precedente legislatura è stata determinata
dalla opposizione formulata dai Comuni in sede di esame, da parte della
Conferenza Unificata, di uno schema di DPCM all'epoca predisposto, ma
non condiviso perché ritenuto eccessivamente oneroso dagli stessi enti
locali.
Questo Governo intende,
pertanto, superare detti ostacoli, presentatisi in passato, risolvendo
la questione attraverso un provvedimento organico, di ampio respiro,
nell'ambito del quale è già previsto che verrà espressamente affrontata
anche la problematica del calcolo degli indicatori della situazione
economica equivalente (ISEE). (dp)
------------------
Donatella PORETTI (RosanelPugno),
replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Pur apprezzando,
infatti, il riconoscimento, da parte del Governo, della fondatezza
dell'interrogazione, ritiene che l'asserita eccessiva onerosità della
normativa vigente per i comuni non possa esonerare gli stessi enti
locali dal darvi applicazione. Auspica altresì che il Governo intervenga
in tempi rapidi al fine di promuovere la corretta applicazione di tale
normativa, poiché altrimenti i soggetti interessati non potrebbero che
adire le vie legali per far valere i propri diritti.
(22 agosto 2007)
|