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Sarà aggiornata la normativa sulla valutazione della situazione economica delle persone disabili

Presto un disegno di legge che conterrà anche l’individuazione e la definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza: lo ha annunciato il sottosegretario alla salute Gaglione, rispondendo all’interrogazione della deputata della Rosa nel pugno Poretti. Le incongruenze dell’attuale normativa saranno risolte tramite un provvedimento organico


 

La normativa relativa alla valutazione della situazione economica dei disabili sarà affrontata entro breve termine al fine della elaborazione di un disegno di legge che conterrà anche l'individuazione e la definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza.


Ecco quanto ha comunicato il sottosegretario alla Salute Antonio Gaglione rispondendo in commissione Affari sociali ad un'interrogazione di Donatella Poretti della Rosa nel pugno. Nell'atto, la parlamentare del movimento radical-socialista, ricordava che nelle norme vigenti per la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per i disabili si fa riferimento alla situazione economica del solo assistito. I Comuni, le ASL e le RSA calcolano invece la situazione economica dell'assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando quindi la legge.


Gaglione, precisando che la materia è di competenza in particolare del ministero della Solidarietà sociale, ha assicurato che è volontà del governo superare gli ostacoli di ordine burocratico che si sono presentati nella precedente legislatura, risolvendo la questione attraverso un provvedimento organico, nell'ambito del quale è già previsto che verrà espressamente affrontata anche la problematica del calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Poretti, nella replica di rito, ha auspicato che il governo intervenga in tempi rapidi al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa, poiché altrimenti i soggetti interessati non potrebbero che adire le vie legali per far valere i propri diritti.


Di seguito il testo dell'interrogazione e il resoconto del dibattito in commissione:


 

PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

  • secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge n. 289 dei 2002);

  • questi ultimi possono chiedere all'assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri ISEE, così come determinata dall'articolo 25 della legge n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 109 del 1998;

  • i Comuni, le ASL e le RSA calcolano l'ISEE dell'assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si deve prendere il considerazione la «situazione economica del solo assistito»;

  • alcuni Comuni addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell'assistito ai fini della compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell'intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;

  • i comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»;

  • tale prassi è a detta dell'interrogante, illegittima. Se così non fosse si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l'inerzia della Presidenza del Consiglio dei ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria;

  • del resto, tal’è l'univoca interpretazione delle autorità consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali: doc.; nota del direttore generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della Giunta Regionale Toscana;

  • i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell'assistito, chiedono ai congiunti dello stesso, il pagamento di parte o dell'intera retta in base agli articoli 433 e seguenti del codice civile e all'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931;

  • l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell'assistito, escludendo l'applicazione degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

  • l'articolo 1 della legge n. 1580 del 1931, che disponeva la possibilità di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalità e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, è stato abrogato da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilità (il summenzionato articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998). Ciò in applicazione dell'articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi) secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile;

  • come segnalato più volte da Aduc (Associazione Diritti degli Utenti e Consumatori), numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur anche nella consapevolezza dell'ingiustizia ed illegittimità della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato -: se non intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure comparative a beneficio di coloro che si trovino o siano trovati nelle condizioni descritte in premessa. (5-00952)


 


 


 

TESTO DELLA RISPOSTA


 

L'on.le interrogante del tutto correttamente nella proposta interrogazione richiama l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

 

La norma citata, infatti, prevede fra l'altro la emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e ad evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione assistenziale.


 

Come risulta evidente, si tratta di materia di competenza prevalente, se non esclusiva, del Ministero della solidarietà sociale, non involgendo direttamente aspetti relativi alla tutela della salute in senso stretto.


 

Acquisiti pertanto gli elementi di risposta dal predetto Ministero della solidarietà sociale, si forniscono i seguenti chiarimenti.


 

Fermo restando che anche il Ministero della salute darà la più ampia disponibilità e collaborazione per la soluzione del problema, il Ministero della solidarietà sociale ha comunicato che la normativa relativa alla valutazione della situazione economica dei disabili sarà affrontata entro breve termine e riesaminata, in particolare al fine della elaborazione di un disegno di legge (probabilmente legge delega, attualmente già in fase di predisposizione da parte di detto Ministero) che conterrà anche la individuazione e definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza.


Sotto il profilo storico si ricorda che la mancata attuazione del citato articolo 3, comma 2-ter nella precedente legislatura è stata determinata dalla opposizione formulata dai Comuni in sede di esame, da parte della Conferenza Unificata, di uno schema di DPCM all'epoca predisposto, ma non condiviso perché ritenuto eccessivamente oneroso dagli stessi enti locali.


 

Questo Governo intende, pertanto, superare detti ostacoli, presentatisi in passato, risolvendo la questione attraverso un provvedimento organico, di ampio respiro, nell'ambito del quale è già previsto che verrà espressamente affrontata anche la problematica del calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). (dp)


 

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Donatella PORETTI (RosanelPugno), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Pur apprezzando, infatti, il riconoscimento, da parte del Governo, della fondatezza dell'interrogazione, ritiene che l'asserita eccessiva onerosità della normativa vigente per i comuni non possa esonerare gli stessi enti locali dal darvi applicazione. Auspica altresì che il Governo intervenga in tempi rapidi al fine di promuovere la corretta applicazione di tale normativa, poiché altrimenti i soggetti interessati non potrebbero che adire le vie legali per far valere i propri diritti.


 



(22 agosto 2007)


 

 


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