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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  AD ALUNNI CON E SENZA DISABILITA’ IN ORARIO SCOLASTICO

            Da circa 14 anni e cioè da quando venne in discussione quella che è divenuta la Legge-quadro sui diritti delle persone handicappate  n. 104/92, le associazioni hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di farmaci  a scuola ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute.In alcune realtà si sono posti in essere accordi fra amministrazione scolastica e sanitaria locale per dare delle indicazioni  operative che permettessero agli alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l’assunzione di farmaci da loro normalmente assunti in determinati orari. Tali accordi che hanno riguardato ad es. Bologna, Bergamo, Milano ed altre città, hanno previsto anche la somministrazione di farmaci al bisogno. Fra le organizzazioni che più si sono impegnate in tale meritoria opera si è distinta l’AICE

( Associazione Italiana Contro l’Epilessia), il cui presidente Giovanni Battista Pesce, trovandosi anche    ad essere presidente della F. I.S.H.-Emilia-Romagna, ha intensificato, nell’ultimo anno,  i suoi sforzi di sensibilizzazione sui Ministeri dell’Istruzione e della Salute, ottenendo la pubblicazione il 25 Novembre 2005 delle “Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico predisposte congiuntamente dai due ministeri citati, trasmesse con Nota 2312 del 25/11/05 del Ministero dell’Istruzione.

            Trattasi di un documento che,  pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche  statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi , come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire “ i principi generali dell’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche”, nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche.

            Dal momento che la nota di trasmissione  invita a dare del documento la massima diffusione, se ne effettua qui di seguito la pubblicazione,  seguita dalla pubblicazione della nota con la quale tempo fa l’AICE e la FISH-Emilia-Romagna  avevano formulato alcune richieste operative che sono state sostanzialmente accolte dalle Linee-guida interministeriali.

            IIn base all’art 4, il  Dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale, personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato i corsi di formazione  presso le AASSLL per la sicurezza della salute nelle scuole, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione   dell’ASL. In mancanza  di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari loro somministrazione,  egli dovrà   rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni  non lucrative del privato sociale  sulla base di accordi. In mancanza rappresenta il problema al comune.

            Ad avviso di chi scrive il Comune , ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all’ASL, che è tenuta a garantire , in questi casi, l’assistenza sanitaria  a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali.

            E’ da sottolineare la preoccupazione , chiaramente espressa nell’art 2 , che deve trattarsi di interventi che non richiedano “…..il possesso di cognizioni specialistiche  di tipo sanitario, né l’esercizio  di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto “( somministratore –n d r ).

            Come espressamente afferma l’art 5  restano di competenza dell’ASL  i casi di emergenza.

            Si spera che con questo provvedimento i due Ministeri abbiano fornito alle scuole sufficienti indicazioni affinché, nell’ambito della loro autonomia, possano garantire pienamente il diritto allo studio contemporaneamente  col diritto alla salute di tutti gli alunni, non solo di quelli  certificati con disabilità.

            Salvatore Nocera


Proposta AICE per una Nota dei Ministeri Competenti

Oggetto: Somministrazione di terapie in orario scolastico

Da più parti, e in particolare dalle Associazioni per il superamento dell’handicap, vengono segnalate difficoltà in relazione a casi di alunni che, per particolari patologie cliniche, sono costretti ad assumere, in modo regolare, farmaci in orario scolastico.

Si tratta, prevalentemente, di situazioni cliniche o di handicap già note alla scuola, per le quali la somministrazione o meno del farmaco potrebbe rendere difficile o ridurre l’integrazione scolastica dei diversi alunni interessati.

Si ricorda, al proposito, che l’esercizio del diritto all’istruzione non può essere impedito da alcuna difficoltà, e che anzi è dovere della scuola e di tutti gli enti pubblici interessati rimuovere gli ostacoli che di fatto possono impedire il pieno sviluppo della persona.

E’ pertanto dovere dell’istituzione scolastica di impegnarsi ad individuare le soluzioni organizzative e tecniche che rendano possibile la somministrazione di farmaci senza incidere nella frequenza scolastica., attraverso la concertazione con la famiglia, le strutture sociosanitarie, gli enti locali, ognuno per la propria responsabilità.

A tale proposito, nel rispetto dell’autonomia di ogni singola scuola, si indicano gli essenziali doveri della scuola in relazione alle questioni predette.

1.      Nel caso sia assolutamente necessaria l’ordinaria somministrazione di farmaci nel tempo coincidente con l’orario scolastico, questa deve essere debitamente certificata dal medico curante, definendo anche analiticamente le dosi necessarie e tutte le cautele tecniche sulla somministrazione, precisando la competenze richieste all’adulto che potrebbe somministrare il farmaco.

2.      Qualora la famiglia consegni tale certificazione alla scuola, il dirigente scolastico è tenuto a verificare la disponibilità degli operatori della scuola e degli altri enti coinvolti nell’integrazione scolastica, in particolare i responsabili sociosanitari del territorio, al fine di individuare la soluzione più idonea, anche in relazione alla tipologia del farmaco e alla sua maggiore o minore facilità di somministrazione.

3.      Qualora il dirigente scolastico non riuscisse ad individuare una soluzione interna o locale di disponibilità, è tenuto quanto prima a segnalare e motivare per iscritto alla famiglia e al sindaco del comune di residenza dell’alunno le ragioni dell’impedimento alla somministrazione, evidenziando il rischio conseguente per la sua frequenza scolastica, ai sensi del DPR 112/98, al fine di individuare con l’ente locale la soluzione che renda possibile l’effettivo esercizio del diritto alla frequenza scolastica.

4.      Al fine di predisporre un monitoraggio delle diverse esperienze, i dirigenti scolastici sono invitati a segnalare tutti i casi in oggetto alla Direzione regionale di competenza, evidenziando i problemi emersi e le soluzioni adottate.

E’ appena il caso di segnalare che la presente nota tratta di casi esplicitamente ordinari, di situazioni spesso connesse a disabilità, a contesti cioè nei quali la somministrazione di farmaci ordinari fa parte di una più complessa articolazione di tutte le azioni favorevoli all’integrazione scolastica, e quindi facenti parte, in genere, dei piani educativi individualizzati.

per la firma
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero Salute


Nota 25.11.05 (Somministrazione Farmaci)

Protocollo Somministrazione Farmaci - Provincia Bologna


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