Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS

SSIS e formazione degli insegnanti di sostegno

 

Per questo anno accademico le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) specializzeranno i primi insegnanti di sostegno, in seguito alla conclusione del primo ciclo abilitante relativo al biennio 1999-2001. Con la riforma avviata dalla legge n.341 del 19/11/90, infatti, anche la formazione degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria viene affidata allo specifico percorso universitario rappresentato dalle SSIS.

Come noto, la legge 341 ha rivoluzionato in Italia il sistema di formazione e selezione del personale docente della scuola secondaria - come anche, del resto, di quella materna ed elementare - nonostante la sua concreta applicazione sia stata alla fine rimandata di ben nove anni; anni nei quali, di conseguenza, si è restati ancorati ai tradizionali sistemi rappresentati dai concorsi a cattedre o da quelli per soli titoli e, per quanto riguarda nello specifico l'insegnamento di sostegno, dai corsi biennali di specializzazione istituiti dal DPR n.970 del 31/10/75.

Dopo le linee generali della riforma dettate dalla 341, la legge-quadro n.104 del 5/2/92 - il testo cardine della normativa italiana sull'integrazione ed i diritti delle persone disabili - ha delineato nel particolare le nuove modalità di formazione degli insegnanti di sostegno, stabilendo, all'art.14, comma 2, che "i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art.4 della legge 19 novembre 1990, n.341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono discipline facoltative […] attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art.4, comma 3, della citata legge n.341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art.4, comma 3, della legge n.341 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno".

Come accennato, però, le SSIS non vengono nel frattempo attivate, e dunque per la formazione degli insegnanti di sostegno resta in auge, in via transitoria, il sistema rappresentato dei tradizionali corsi biennali di specializzazione. La stessa 104 così recita all'art.14, comma 5: "fino alla prima applicazione dell'art.9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui […] al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.970"; concetto, questo, ribadito poi dal Dlvo n.297 del 16/4/94, il cosiddetto Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che all'art.325 della Sezione I, Capo IV, Titolo VII, Parte II - sezione relativa appunto alle problematiche dell'handicap - afferma che "il personale docente preposto […] alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. […] Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n.970".

Quattro anni più tardi, il decreto MURST del 26/5/98 fissa i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici delle SSIS, dopo che l'autonomia didattica delle università avviata grazie alla legge n.127 del 15/5/97 ha reso obsoleti i programmi stabiliti dal DPR n.470 del 31/7/96. Quest'ultimo, comunque, in merito alla formazione degli insegnanti di sostegno, così recitava all'art.5 della Tabella XXIII-bis al decreto allegata: "i piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'art.14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio". La formazione degli insegnanti di sostegno viene quindi articolata all'interno di uno specifico curricolo, integrativo rispetto al percorso base rappresentato dal biennio abilitante; impostazione, questa, ripresa in maniera definitiva dal succitato decreto MURST che, all'art.4, comma 8, così delinea la struttura del modulo integrativo: "sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi". Tali attività didattiche aggiuntive vanno così ad integrare le competenze già acquisite in precedenza, competenze sia trasversali - attinenti l'area sociologica, psicologica, pedagogica e didattica - e quindi propedeutiche rispetto a quelle relative all'handicap, sia già inerenti - nelle linee fondamentali - all'ambito dell'integrazione degli alunni disabili, ambito che costituisce parte integrante del bagaglio formativo dello stesso insegnante curricolare.

In tal modo le SSIS vengono ad ereditare l'impostazione didattica dei tradizionali corsi biennali di specializzazione, ricalcando i suoi piani di studio i programmi fissati per i corsi dal DM n.226 del 27/6/95, con la rilevante novità rappresentata dalla possibilità di accedere alla specializzazione per l'insegnamento di sostegno solo in seguito all'espletamento del curricolo formativo previsto per le diverse classi di concorso. In pratica, l'aspirante insegnante di sostegno viene ora selezionato tra coloro che hanno già conseguito - o comunque si apprestano a farlo - l'abilitazione all'insegnamento e dunque acquisito quelle competenze proprie, in genere, di tutti gli insegnanti di scuola secondaria.

Con l'ormai prossima attivazione delle SSIS presso la gran parte delle università italiane, il DI n.460 del 24/11/98 detta le norme transitorie per il passaggio al nuovo sistema di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, individuando, all'art.6, nell'anno accademico 2000-01 il termine per la conclusione dei corsi biennali ancora in corso, dato che, partendo con l'anno accademico 1999-00 i primi bienni SSIS, dal 2001-02 saranno appunto queste le uniche istituzioni abilitate a rilasciare le suddette specializzazioni. Tale termine viene ribadito dal DM n.287 del 30/11/99, attuativo del precedente, che, tra l'altro, specifica che "il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase transitoria in forza del D.I. n.460 del 24/11/1998 - art.6, costituisce titolo valido solo se rilasciato dalle Università che hanno istituito, organizzato e gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria" (art.1), sottolineando che "il diploma rilasciato in difformità da quanto indicato all'art.1 non sarà ritenuto valido" (art.2). Da tener presente che il DM 287 si inserisce all'interno di una serie di atti normativi del Ministero delle pubblica istruzione emanati in seguito all'accertamento di continue irregolarità attinenti corsi istituiti in contrasto con quanto prescritto dal DI 460 e volti, quindi, a sollecitare chi di competenza - università e provveditorati su tutti - ad una coerente applicazione della normativa in questione. Sono recenti le ultime disposizioni in merito, con le quali il ministero ha richiamato l'attenzione dei provveditori e dei dirigenti scolastici ad un'attenta verifica dei titoli del personale nominato sui posti di sostegno per il presente anno scolastico, a testimonianza del persistere di situazioni irregolari non ancora individuate e sanzionate in modo definitivo.

Concluso così il primo biennio di specializzazione SSIS ed espletati, nel corso dell'anno accademico 2000-01, i primi esami finali con valore abilitante, il nuovo sistema di formazione e selezione degli insegnanti della scuola secondaria previsto dall'ormai lontana legge 341 è entrato finalmente a regime, e le SSIS si apprestano a licenziare nel corso del presente anno accademico anche i primi insegnanti di sostegno. In vista dell'ormai prossima riapertura delle graduatorie permanenti per l'acceso ai ruoli e dunque per l'avvio del prossimo anno scolastico, la scuola secondaria potrà avvalersi così di questa nuova risorsa professionale, a fronte della notoria ed allarmante carenza nella scuola italiana di personale munito della suddetta specializzazione e quale contributo fondamentale al processo di integrazione degli alunni disabili.

 


La pagina
- Educazione&Scuola©