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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Assicurato il supporto amministrativo presso gli Uffici Scolastici regionali e gli ex Provveditorati agli Studi



Con la Nota prot n. 942 del 5 Giugno 2004, il Ministro dell’Istruzione indica le “linee guida per l’organizzazione degli Uffici scolastici regionali e dei CSA (Centri dei servizi amministrativi)”.
La nota completa le indicazioni già date per l’organizzazione del Ministero. Vengono individuate le funzioni e le azioni corrispondenti da assegnare agli Uffici regionali e si ipotizzano le articolazioni interne degli stessi.

Ovviamente tutto ciò riguarda esplicitamente o implicitamente il processo d’integrazione scolastica e quindi sarà opportuno effettuare una rapida rassegna di tali funzioni ed azioni.
All’Ufficio scolastico regionale e quindi al suo Direttore generale spetta:

  1. vigilare sull’attuazione degli ordinamenti e sugli standard programmati. Ciò riguarderà pure la normativa sull’integrazione scolastica, espressamente enunciata sia nella legge di riforma n. 53/03 sia nei suoi decreti applicativi.
  2. Promuovere la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell’offerta formativa d’intesa con le regioni e gli Enti locali. Ciò comporterà anche la necessità di intese per progetti misti di istruzione e formazione professionale in vista dell’inserimento lavorativo mirato di alunni con disabilità.
  3. Curare l’attuazione della politica nazionale sugli studenti. Ciò riguarda espressamente anche l’integrazione scolastica.
  4. Formulare proposte alla Direzione generale per il bilancio circa l’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale. Ciò può comportare la necessità di richiesta di maggiori risorse in presenza di documentate maggiori richieste di ore di sostegno in deroga e di posti di collaboratori scolastici per l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, rispetto agli organici di diritto assegnati dal Ministero.
  5. Provvedere alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione.
    Di tale organismo sarebbe opportuno che faccia parte un funzionario incaricato pure dell’integrazione scolastica.
  6. Curare i rapporti con le regioni e gli enti locali con riguardo all’offerta di formazione ed istruzione, anche per gli adulti. Ciò dovrebbe comportare un’attenzione per gli adulti con disabilità, specie al termine della scuola media o superiore, in modo da evitare le reiterate richieste di ripetenza scolastica, a causa della mancanza di servizi territoriali, quali corsi di formazione professionale, centri diurni per chi non sarà in grado di svolgere un lavoro. La frequenza dei corsi di istruzione per gli adulti è obbligatoria per gli alunni ultradiciottenni con disabilità che non hanno ancora adempiuto l’obbligo scolastico. Ciò in base alla Sentenza n. 226/01 della Corte Costituzionale e della C.M. n. 455/97. I corsi per gli adulti non sono invece obbligatori, ma sarebbero consigliabili, per alunni di scuola superiore con molta differenza di età (10 -15 anni) rispetto ai compagni dei corsi mattutini. Queste due situazioni vengono spesso confuse, comunicandosi a maggiorenni frequentanti la scuola media che non potranno frequentare i corsi serali o a quelli di scuola superiore che non avranno più l’assegnazione di ore di sostegno. Gli Uffici regionali dovranno vigilare sul rispetto e la corretta applicazione di tale normativa.
  7. Vigilare sul corretto funzionamento delle scuole non statali. Sarà importante evitare scorrettezze quali quelle di rifiuto di iscrizioni di alunni con disabilità o di accettazioni condizionate al pagamento dell’insegnante per il sostegno, per il quale invece la normativa prevede dei contributi, anche su progetti sperimentali.
  8. Assegnare le risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche. Ciò comporta la necessità di assegnare le somme stabilite con vincolo di destinazione per l’integrazione scolastica, cosa che non è sempre avvenuta dapperttutto, con dirottamento dei fondi vincolati ad altri compiti, violando così il vincolo di destinazione, tutt’ora in vigore.
  9. Fornire assistenza alle scuole e vigilare sul loro rispetto della normativa.
    Ciò per l’integrazione scolastica,avviene tramite un apposito ufficio regionale ed uffici presso i CSA.  La vigilanza dovrà riguardare anche la corretta formazione delle classi, la tempistica nel richiedere le ore di sostegno e di altre risorse anche agli Enti locali, l’uso improprio, in supplenze, dei docenti per il sostegno e l’uscita dalla classe di alunni con disabilità gravi assieme ai docenti per il sostegno o a collaboratori scolastici.
  10. Assegnare il personale alle istituzioni scolastiche. Per l’integrazione scolastica, ciò significa che, vagliata la documentazione di richiesta di ore di sostegno o di collaboratori scolastici per l’igiene personale “in deroga” e trovatele correttamente documentate, l’Ufficio regionale non può negare tali risorse, senza una motivazione fondata su leggi o regolamenti.
  11. Assicurare l’informazione. Ciò comporta anche l’informazione sui fondi assegnati dal ministero espressamente per l’integrazione scolastica. Significa ancora dare diffusione alle circolari ministeriali concernenti anche l’integrazione scolastica. Ricordare ai Dirigenti scolastici le scadenze e le procedure per la richiesta di ore di sostegno in deroga e gli estremi di bandi europei concernenti anche progetti per gli alunni con disabilità.

Quanto all’organizzazione degli uffici regionali, la Nota ministeriale precisa che le problematiche dell’integrazione scolastica sono trattate dall’Ufficio Secondo, Area prima, concernente, tra l’altro, il diritto allo studio. Quanto ai CSA, si ricorda che rimane in vita il GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale), di cui all’art 15 L.n. 104/92, i cui componenti saranno ormai nominati dal Direttore scolastico regionale (e non più dal provveditore agli studi). Essi hanno compiti di consulenza alle diverse istituzioni che hanno competenze in materia di integrazione, come regione, province, Comuni, Municipi, ASL, amministrazione scolastica e scuole autonome. A tal fine preparano la stipula di accordi di programma, nella logica dei piani di zona, di cui all’art 19 della L. n. 328/00. Presso i CSA, è ancora presente il GLH (Gruppo interno di lavoro per l’integrazione scolastica), di cui alla C.M. n. 227/75, confermato dal D.M. n. 122/92 e dalla normativa successiva, col compito di consulenza alle scuole e di verifica della documentazione per la formazione delle classi e la nomina di insegnanti per il sostegno. Almeno un docente deve essere utilizzato presso i CSA per occuparsi esclusivamente o, almeno anche, dell’integrazione scolastica.

 

È importante che i genitori siano a conoscenza di tutto ciò, perchè possano così meglio partecipare alla vita della scuola, sapendo a chi rivolgersi ai diversi livelli territoriali.
È da ricordare che in ogni scuola deve esistere un Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2, L. n. 104/92, col compito di coordinare il processo d’integrazione nella singola scuola e di formulare proposte e pareri agli organi della stessa.
Al vertice, presso il ministero esiste un apposito Ufficio per l’integrazione scolastica, collocato presso la “Direzione generale per lo studente”.



Salvatore Nocera

 


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