Assicurato il supporto
amministrativo presso gli Uffici Scolastici regionali e gli ex
Provveditorati agli Studi
Con la Nota prot n. 942 del 5 Giugno 2004, il Ministro dell’Istruzione
indica le “linee guida per l’organizzazione degli Uffici scolastici
regionali e dei CSA (Centri dei servizi amministrativi)”.
La nota completa le indicazioni già date per l’organizzazione del
Ministero. Vengono individuate le funzioni e le azioni corrispondenti da
assegnare agli Uffici regionali e si ipotizzano le articolazioni interne
degli stessi.
Ovviamente tutto ciò riguarda esplicitamente o implicitamente il
processo d’integrazione scolastica e quindi sarà opportuno effettuare
una rapida rassegna di tali funzioni ed azioni.
All’Ufficio scolastico regionale e quindi al suo Direttore generale
spetta:
-
vigilare
sull’attuazione degli ordinamenti e sugli standard programmati.
Ciò riguarderà pure la normativa sull’integrazione scolastica,
espressamente enunciata sia nella legge di riforma n. 53/03 sia nei
suoi decreti applicativi.
-
Promuovere la
ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell’offerta
formativa d’intesa con le regioni e gli Enti locali.
Ciò comporterà anche la necessità di intese per progetti misti di
istruzione e formazione professionale in vista dell’inserimento
lavorativo mirato di alunni con disabilità.
-
Curare
l’attuazione della politica nazionale sugli studenti.
Ciò riguarda espressamente anche l’integrazione scolastica.
-
Formulare
proposte alla Direzione generale per il bilancio circa l’assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale.
Ciò può comportare la necessità di richiesta di maggiori risorse in
presenza di documentate maggiori richieste di ore di sostegno in
deroga e di posti di collaboratori scolastici per l’assistenza
igienica agli alunni con disabilità, rispetto agli organici di diritto
assegnati dal Ministero.
-
Provvedere alla
costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione.
Di tale organismo sarebbe opportuno che faccia parte un funzionario
incaricato pure dell’integrazione scolastica.
-
Curare i
rapporti con le regioni e gli enti locali con riguardo all’offerta di
formazione ed istruzione, anche per gli adulti.
Ciò dovrebbe comportare un’attenzione per gli adulti con disabilità,
specie al termine della scuola media o superiore, in modo da evitare
le reiterate richieste di ripetenza scolastica, a causa della mancanza
di servizi territoriali, quali corsi di formazione professionale,
centri diurni per chi non sarà in grado di svolgere un lavoro. La
frequenza dei corsi di istruzione per gli adulti è obbligatoria per
gli alunni ultradiciottenni con disabilità che non hanno ancora
adempiuto l’obbligo scolastico. Ciò in base alla Sentenza n. 226/01
della Corte Costituzionale e della C.M. n. 455/97. I corsi per gli
adulti non sono invece obbligatori, ma sarebbero consigliabili, per
alunni di scuola superiore con molta differenza di età (10 -15 anni)
rispetto ai compagni dei corsi mattutini. Queste due situazioni
vengono spesso confuse, comunicandosi a maggiorenni frequentanti la
scuola media che non potranno frequentare i corsi serali o a quelli di
scuola superiore che non avranno più l’assegnazione di ore di
sostegno. Gli Uffici regionali dovranno vigilare sul rispetto e la
corretta applicazione di tale normativa.
-
Vigilare sul
corretto funzionamento delle scuole non statali.
Sarà importante evitare scorrettezze quali quelle di rifiuto di
iscrizioni di alunni con disabilità o di accettazioni condizionate al
pagamento dell’insegnante per il sostegno, per il quale invece la
normativa prevede dei contributi, anche su progetti sperimentali.
-
Assegnare le
risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche.
Ciò comporta la necessità di assegnare le somme stabilite con vincolo
di destinazione per l’integrazione scolastica, cosa che non è sempre
avvenuta dapperttutto, con dirottamento dei fondi vincolati ad altri
compiti, violando così il vincolo di destinazione, tutt’ora in vigore.
-
Fornire
assistenza alle scuole e vigilare sul loro rispetto della normativa.
Ciò per l’integrazione scolastica,avviene tramite un apposito ufficio
regionale ed uffici presso i CSA. La vigilanza dovrà riguardare anche
la corretta formazione delle classi, la tempistica nel richiedere le
ore di sostegno e di altre risorse anche agli Enti locali, l’uso
improprio, in supplenze, dei docenti per il sostegno e l’uscita dalla
classe di alunni con disabilità gravi assieme ai docenti per il
sostegno o a collaboratori scolastici.
-
Assegnare il
personale alle istituzioni scolastiche. Per l’integrazione scolastica,
ciò significa che, vagliata la documentazione di richiesta di ore di
sostegno o di collaboratori scolastici per l’igiene personale “in
deroga” e trovatele correttamente documentate, l’Ufficio regionale non
può negare tali risorse, senza una motivazione fondata su leggi o
regolamenti.
-
Assicurare
l’informazione.
Ciò comporta anche l’informazione sui fondi assegnati dal ministero
espressamente per l’integrazione scolastica. Significa ancora dare
diffusione alle circolari ministeriali concernenti anche
l’integrazione scolastica. Ricordare ai Dirigenti scolastici le
scadenze e le procedure per la richiesta di ore di sostegno in deroga
e gli estremi di bandi europei concernenti anche progetti per gli
alunni con disabilità.
Quanto all’organizzazione degli uffici regionali, la Nota ministeriale
precisa che le problematiche dell’integrazione scolastica sono trattate
dall’Ufficio Secondo, Area prima, concernente, tra l’altro, il diritto
allo studio. Quanto ai CSA, si ricorda che rimane in vita il GLIP
(Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale), di cui all’art 15
L.n. 104/92, i cui componenti saranno ormai nominati dal Direttore
scolastico regionale (e non più dal provveditore agli studi). Essi hanno
compiti di consulenza alle diverse istituzioni che hanno competenze in
materia di integrazione, come regione, province, Comuni, Municipi, ASL,
amministrazione scolastica e scuole autonome. A tal fine preparano la
stipula di accordi di programma, nella logica dei piani di zona, di cui
all’art 19 della L. n. 328/00. Presso i CSA, è ancora presente il GLH
(Gruppo interno di lavoro per l’integrazione scolastica), di cui alla
C.M. n. 227/75, confermato dal D.M. n. 122/92 e dalla normativa
successiva, col compito di consulenza alle scuole e di verifica della
documentazione per la formazione delle classi e la nomina di insegnanti
per il sostegno. Almeno un docente deve essere utilizzato presso i CSA
per occuparsi esclusivamente o, almeno anche, dell’integrazione
scolastica.
È
importante che i genitori siano a conoscenza di tutto ciò, perchè
possano così meglio partecipare alla vita della scuola, sapendo a chi
rivolgersi ai diversi livelli territoriali.
È da ricordare che in ogni scuola deve esistere un Gruppo di lavoro di
istituto, di cui all’art 15 comma 2, L. n. 104/92, col compito di
coordinare il processo d’integrazione nella singola scuola e di
formulare proposte e pareri agli organi della stessa.
Al vertice, presso il ministero esiste un apposito Ufficio per
l’integrazione scolastica, collocato presso la “Direzione generale per
lo studente”.
Salvatore Nocera
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