Scuole Superiori: “Supporto organizzativo” all’integrazione e
assistenza igienica: il TAR Sicilia e la Sezione della Corte dei Conti
della Lombardia
Diritto allo studio (N) - Trasporti -
Collaboratori Scolastici (ex Bidelli) - Assistenti scolastici (AEC,
Assistenza Specialistica)
Il TAR Sicilia, Sezione
di Catania, con l’Ordinanza
n. 2212/02, depositata l’11/12/02 conferma le posizioni sostenute
nelle Schede dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.
Infatti una studentessa iscritta in un Istituto tecnico Commerciale
Statale ha ottenuto l’ordinanza sospensiva in seguito al ricorso
promosso contro la Provincia di Catania per ottenere il trasporto
gratuito a scuola e contro l’Istituto tecnico per ottenere l’assistenza
di base da parte dei Collaboratori scolastici.
Il TAR si è basato
sulle apposite leggi regionali di recepimento delle leggi nazionali,
D.lgs n. 112/98 art 139, per l’obbligo della Provincia a fornire il
trasporto gratuito e l’assistente per l’autonomia e CCNL del '99 e del
15 Aprile 2001 Allegato “D” per l’obbligo dell’Istituto tecnico a
fornire l’assistenza di base.
Quello che emerge con chiarezza è comunque che il TAR, trattandosi di
una Regione a statuto speciale come la Sicilia, si è basata sulle leggi
di recepimento dei due atti normativi nazionali.
Nei confronti quindi di regioni a statuto ordinario, per le quali gli
atti normativi nazionali sono immediatamente efficaci, la loro
attuazione sarà ancora più facile.
Ed infatti la Sezione della Corte dei Conti della Lombardia con parere
n° 5 del 2008 ha precisato l'obbligo per la Provincia di garantire
trasporto, e assistenza per l'autonomia agli alunni frequentanti le
scuole superiori ai sensi dell'art. 139 del D.lvo n° 112/98. Il parere
della Corte è importante perchè, oltre a ribadire questo principio,
precisa che qualora il trasporto sia stato erroneamente assunto dal
Comune questi deve continuare ad erogare il servizio (pena il reato di
interruzione di pubblico servizio) fino a quando la Provincia non avrà
direttamente provveduto, con diritto del Comune al rimborso da parte
della provincia di tute le somme anticipate.
La prassi istaurata dal
Comune di Brembate (BG) di chiedere un parere alla Corte dei Conti, come
osserva la stessa, è molto utile perchè evita il contenzioso e riduce
quindi sia la spesa pubblica che il disagio per i cittadini.
È chiaro comunque che il principio che si va consolidando, anche in
attuazione della Legge costituzionale n. 3/01 è che sono le Regioni a
decidere con propria legge la soluzione dei problemi di assistenza. In
mancanza di tali leggi regionali, si applicano intanto le norme generali
nazionali, proprio perché i diritti riconosciuti agli studenti in
situazione di handicap non possono attendere che si risolvano i
conflitti di attribuzioni, che hanno fin qui gravemente danneggiato il
loro diritto allo studio.
È una bella vittoria della giustizia per l’affermazione del diritto alla
qualità dell’integrazione scolastica.
I genitori che, malgrado i loro sforzi, non sono ancora riusciti ad
ottenere il trasporto gratuito, l’assistenza educativa e quella
materiale, possono avvalersi dell’Ordinanza per formulare formali
richieste agli Enti tenuti per legge a fornire tali servizi, minacciando
che, in caso di diniego o rifiuto, si rivolgeranno al TAR della propria
regione per ottenere immediatamente giustizia con spese a tutto carico
delle Amministrazioni obbligate.
25-03-2008
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
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