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Il TAR del Lazio riconosce il diritto all’assistenza indiretta

 

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 7287/04 del 26 maggio 2004, ha annullato il divieto del Comune di Roma a concedere ad un minore, in situazione di handicap di particolare gravità, l’assistenza indiretta domiciliare ai sensi della legge 162/98.

Il Comune sosteneva che la normativa in vigore non prevedeva tale modalità. Al contrario il TAR ha accertato che sia la legge 162/98 sia la normativa applicativa della Regione Lazio e del Comune di Roma prevedono tale modalità, anche se l’atto comunale la limita illegittimamente ai soli maggiorenni. Inoltre il Comune sosteneva di erogare già numerose ore di assistenza scolastica all’alunno, e, quindi, non avrebbe potuto pagare altre ore di assistenza.
Il TAR, invece, ha distinto l’assistenza scolastica che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 104/92, è finalizzata all’integrazione scolastica, dall’assistenza domiciliare che, ai sensi della legge 162/98, è finalizzata ad una migliore qualità della vita e alla maggiore indipendenza del minore. All’obiezione del comune che l’assistenza domiciliare indiretta avrebbe messo il comune di fronte all’obbligo di pagare ore di assistenza arbitrariamente stabilite dal richiedente, il TAR ha risposto che la legge 162/98 prevede un progetto di vita indipendente concordato fra Comune ed interessato, la cui efficacia ed utilità viene verificata dagli stessi operatori comunali.

Il principio enunciato nella sentenza è importantissimo perché vale anche nei casi in cui il Comune ha già dato l’assistenza domiciliare e non può negare, se necessaria, anche quella scolastica.

 

Salvatore Nocera

 


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