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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL TAR MOLISE ANNULLA IL TAGLIO DELLE ORE DI SOSTEGNO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

 

E’ interessante la sentenza n. 452/11 del TAR Molise, depositata il 26/7/  2011, con la quale si annulla la decisione dell’Ufficio scolastico regionale di assegnare un numero di ore di sostegno inferiori a quelle indicate nella diagnosi funzionale e richieste nel pei.

            La sentenza è interessante, perché, dopo aver citato le norme fondamentali circa il diritto al massimo delle ore di sostegno a seguito della certificazione di grave disabilità, annulla il taglio delle ore, operate dall’Ufficio scolastico regionale, per “ difetto di motivazione”. E’ questo uno dei motivi tipici di annullamentio per eccesso dipotere che riguarda tutti gli atti amministrativi.

            Ciò significa che, anche senza andare a fare una ricognizione di tutta la normativa, per individuarela violazione di legge, altro motivotipico di annullamento di tutti gli atti amministrativi,  il TAR ha dichiarato l’atto lesivo dei principii generali sanciti in materia dalla L.n. 241/90.

            Ciò significa che ormai le declaratorie di nullità dei tagli alle ore di sostegno sonodivenute una procedura di routine. Infatti in base alla Costituzione ogni atto amministrativo deve essere sufficientemente motivato, pena la sua illegittimità.

            Nel caso di specie l’amministrazione scolastica non ha fornito alcuna motivazione circa la riduzione delle ore assegnate rispetto a quelle indicate nella diagnosi funzionale dell’ASL.

            In vero l’Amministrazione avrebbe dovuto rispondere che la motivazione esisteva ed era quella dovuta ai tagli alla spesa pubblica.

            Ma, così dicendo, sarebbe incappata nella costante Giurisprudenza della Corte costituzionale, la cui ultima sentenza n. 80/10, stabilisce che il nucleo essenziale di un diritto costituzionalmente garantito come quello all’inclusione scolastica ed in particolare al sostegno didattico, non può essere compresso a causa di motivi di bilancio.

            Se questa Giurisprudenza si consoliderà, sarà ancora più facile ottenere sentenze di aumento delle ore di sostegno, che non siano motivate da effettive prove del miglioramento della situazione dell’alunno con disabilità. Basterà quindi dimostrare l’inesistenza o insufficienza di motivazione della riduzione delle ore di sostegno, per vincere la causa, che, come avviene in questi casi, provoca la soccombenza dell’Amministrazione con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese alle famiglie.

            Unico rilievo, sotto un profilo pedagogico, è che la Magistratura non va tanto per il sottile e si basa fondamentalmente su quanto detto nella diagnosi funzionale dell’ASL.Ciò significa che, più che su motivazioni di carattere pedagogico, la Magistratura si basa su motivazioni di carattere sanitario. Ciò non è in linea con la cultura dell’inclusione scolastica e con i criteri dell’ICF che impongono una valutazione biopsicosociopedagogica dei bisogni educativi speciali per assegnare le risorse necessarie.

            Comunque, in un momento di tagli lineari alle spese della scuola privi di alcuna motivazione di carattere pedagogica, anzi in contrasto con essa, fa bene la Magistratura a garantire i diritti che l’Amministrazione viola con estrema facilità, non fornendo una preparazione sufficiente ai docenti curricolari e non  rispettando il numero di 20 alunni nelle classi con alunni con disabilità, uniche condizioni che potrebbero consentire una riduzione del massimo delle ore di sostegno, perché favoriscono una  vera presa in carico del progetto di inclusione da parte dell’intero consiglio di classe.

            Si ringrazia  la Magistratura perché, in un momento di gravi attentatiai diritti delle persone con disabilità, tiene alta la fiaccola del valore della legalità e della tutela dei diritti dei più deboli.

            Salvatore Nocera


 

N. 00174/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00300/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da:
[omissis] , rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41; [omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Marcella Ceniccola, Michele Coromano, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Pers. del Ministro P.T., Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Istituto Tecnico Economico "L.Pilla" Campobasso in Pers. del Dirigente P.T.;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 24.6.11 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe III sez. C alle sez. A e B dell'Istituto Tecnico Economico "L.PILLA" eliminando di fatto per l'anno scolastico 2011/2012, la sez. C per la classe IV e prevedendo, di conseguenza, solo due classi quarte, sezz. A e B, rispettivamente di 29 e 30 alunni, nonchè in via subordinata, per la disapplicazione del DPR 20.3.09, n. 81 nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro; delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del 13.07.11, nella parte in cui nel dare attuazione al DPR n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel suindicato ricorso, notificata il 19 settembre e depositata il 20 settembre 2011;

Considerato che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è fissata per il giorno 19 ottobre 2011 e che, per tale data, il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato;

Considerato altresì che, per la data fissata per l’esame dell’istanza cautelare, l’amministrazione resistente potrebbe utilmente riesaminare la questione posta con il ricorso in esame anche alla stregua delle considerazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella specifica relazione allegata al ricorso (documento allegato 3) e di quanto deciso da questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza n.163/2011;

Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 comma 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell’adozione di misure cautelari provvisorie;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata istanza provvisoria, sospendendo, pertanto, l’efficacia degli atti impugnati;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 ottobre 2011 con inizio alle ore 9.30.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 21 settembre 2011.

Il Presidente
Goffredo Zaccardi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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