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Il TAR Sicilia sul “Supporto organizzativo” all’integrazione nelle scuole superiori e sull’assistenza igienica


Il TAR Sicilia, Sez. di Catania, con l’Ordinanza n. 2212/02, depositata l’11/12/02 conferma le posizioni sostenute nelle Schede dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.
Infatti una studentessa iscritta in un Istituto tecnico Commerciale Statale ha ottenuto l’ordinanza sospensiva in seguito al ricorso promosso contro la Provincia di Catania per ottenere il trasporto gratuito a scuola e contro l’Istituto tecnico per ottenere l’assistenza di base da parte dei Collaboratori scolastici.


Il TAR si è basato sulle apposite leggi regionali di recepimento delle leggi nazionali, d.lgs n. 112/98 art 139, per l’obbligo della Provincia a fornire il trasporto gratuito e l’assistente per l’autonomia e CCNEL del '99 e del 15 Aprile 2001 Allegato “D” per l’obbligo dell’Istituto tecnico a fornire l’assistenza di base.


È pur vero che ancora non si ha la sentenza di merito. Ma, in via cautelare e provvisoria, l’alunna ha ottenuto il riconoscimento giurisdizionale dei suoi diritti al trasporto, all’assistenza educativa ed a quella materiale.


Bisognerà ora vedere se le due Amministrazioni condannate interporranno appello contro l’Ordinanza. In caso contrario dovranno immediatamente eseguire la decisione della Magistratura amministrativa. Quello che emerge con chiarezza è comunque che il TAR, trattandosi di una Regione a statuto speciale come la Sicilia, si è basata sulle leggi di recepimento dei due atti normativi nazionali. Nei confronti quindi di regioni a statuto ordinario, per le quali gli atti normativi nazionali sono immediatamente efficaci, la loro attuazione sarà ancora più facile.


È chiaro comunque che il principio che si va consolidando, anche in attuazione della Legge costituzionale n.3/01, ancora in attesa di attuazione da parte del Parlamento, è che sono le Regioni a decidere con propria legge la soluzione dei problemi di assistenza. In mancanza di tali leggi regionali, si applicano intanto le norme generali nazionali, proprio perché i diritti riconosciuti agli studenti in situazione di handicap non possono attendere che si risolvano i conflitti di attribuzioni, che hanno fin qui gravemente danneggiato il loro diritto allo studio.
È una bella vittoria della giustizia per l’affermazione del diritto alla qualità dell’integrazione scolastica.

Seguiremo attentamente gli sviluppi giudiziari della questione e ne daremo immediata informazione.
Intanto i genitori che, malgrado i loro sforzi, non sono ancora riusciti ad ottenere il trasporto gratuito, l’assistenza educativa e quella materiale, possono avvalersi dell’Ordinanza per formulare formali richieste agli Enti tenuti per legge a fornire tali servizi, minacciando che, in caso di diniego o rifiuto, si rivolgeranno al TAR della propria regione per ottenere immediatamente giustizia con spese a tutto carico delle Amministrazioni obbligate.


Roma 23 dicembre 2002

Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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