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TEMPO LIBERO, SPORT E VACANZE
Il tempo libero è un’esigenza fondamentale per il processo di crescita, di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale. Le attività ricreative, sportive e culturali offrono la possibilità di comunicare, stare insieme, fare delle scelte comuni: sono importanti per tutti e in particolare per quanti, a causa di un handicap, rischiano di stare meno degli altri. Per i disabili proprio il diritto al tempo libero e alle vacanze è spesso quello meno considerato e, di fatto, il meno assicurato: a causa di quelle barriere che impediscono l’accessibilità e la mobilità resta spesso un diritto negato. Per la reale ed effettiva integrazione sociale delle persone con handicap, oltre all’inserimento scolastico e lavorativo, è necessario garantire la possibilità di frequentare spazi relazionali (piazze, parchi, giardini) strutture sportive, ricreative e culturali (stadi, cinema, musei, teatri…) e luoghi dove poter trascorrere, insieme a familiari ed amici, periodi di vacanze. Con la completa applicazione della legge 13/89 e soprattutto della Legge-quadro la situazione potrà migliorare notevolmente. In base alla Legge 13/89 è stata emanata, ad esempio, una disposizione che facilita le condizioni di balneazione. Un’apposita circolare del Ministero della Marina Mercantile (la n. 259 del 23/01/1990) stabilisce che le direzioni marittime non rilascino concessioni per stabilimenti balneari o strutture connesse alla fruibilità della balneazione privi di almeno una cabina o un locale igienico per i disabili e di appositi percorsi orizzontali. Un’altra specifica circolare del Ministero dei Lavori pubblici (la n. 22 del 07/01/1991) indica precise disposizioni per l’adeguamento di strutture e servizi dei posti di ristoro lungo le autostrade. Con la promulgazione della Legge-quadro vengono superate altre difficoltà che limitavano il diritto al tempo libero. La normativa, infatti, nell’art. 23, detta diverse disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, ricreative e turistiche. Per facilitare l’esercizio dello sport si dispone che il Ministro della Sanità, con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge, definisca i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica delle persone handicappate (1); si prevede, inoltre che le regioni, i comuni e il CONI assicurino alle persone con handicap l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei relativi servizi. Per favorire le vacanze, si ribadisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati ai criteri della visitabilità e alle effettive possibilità di accesso al mare (2) Sono ugualmente subordinati ai criteri di visitabilità le concessioni autostradali e i loro rinnovi. Nello stesso articolo si afferma, come accennato in precedenza, che chiunque, in qualità di esercente di pubblici servizi, discrimini persone con handicap <<è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi>>. Rispettando le norme della legge 13/89, nonché gli altri provvedimenti in materia e attuando le suddette disposizioni della Legge-quadro, la presenza di alberghi, villaggi turistici, campeggi e strutture ricettive accessibili, potrà aumentare in misura rilevante e tale da assicurare ai disabili la possibilità di andare in vacanza nelle località preferite.
(1) Il decreto è stato emanato il 04/03/1993 (vedi testo in Parte III, par. 2.2., pp.247-250). Esso prevede che la persona disabile presenti apposita domanda al servizio medicina sportiva della ASL, allegando un certificato medico, da cui risulti la patologia invalidante. L’idoneità viene concessa per l’attività agonistica in uno degli sport indicati nell’apposita tabella allegata al decreto. Nel caso che si sia interessati a chiedere l’idoneità per diversi sport la commissione nella stessa seduta può procedere ai diversi accertamenti e concedere le relative idoneità. (2) In applicazione di questa disposizione specifica prevista dall’art. 23, comma 3, della Legge-quadro, il Ministero della Marina Mercantile ha emanato la C.M. 280/92 e successivamente la C.M. 6/94, intesa a superare alcune difficoltà per la realizzazione di strutture ricadenti, per la loro natura o consistenza, nell’ambito della disciplina urbanistica.
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