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TRASPORTO SCOLASTICO PER I DISABILI
Comuni e pubblica istruzione
La Costituzione italiana riserva una grande attenzione alla promozione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio e alla garanzia, per tutti i cittadini, di accedere alla istruzione per un congruo numero di anni. In particolare, la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (art. 9 Cost.), detta le norme generali sulla istruzione (art. 33 Cost.) e apre la scuola a tutti prevedendo una istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dodici anni e comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. (innalzamento degli anni sarà graduale e vincolato al rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della legge 53/03). Per rendere effettivo tale diritto la repubblica prevede borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze e attribuisce ai capaci e meritevoli, anche privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.). L’art. 117 della Costituzione (il vecchio articolo sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) attribuisce alla legislazione concorrente dello stato e delle regioni la materia dell'istruzione. Allo stato è attribuita in via esclusiva la potestà legislativa per le norme generali sull'istruzione.
In passato le varie funzioni e compiti amministrativi relativi alla istruzione erano svolti direttamente dallo stato. Per quanto riguarda in modo specifico il trasporto scolastico, la L. 7 luglio 1970, n. 599, sostituendo l'art. 14 della L 31 ottobre 1966, n. 942, aveva sancito il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, in caso di mancanza, nel luogo di provenienza, della corrispondente scuola statale e in presenza di obiettive difficoltà di accesso, nonché il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali. Tale norma investiva gli enti locali solo in quanto eventuali destinatari dell’affidamento del servizio o in quanto corresponsori di eventuali contributi finalizzati a facilitare i predetti trasporti. Lo stesso articolo prevedeva, a carico degli assuntori del servizio, l’obbligo di provvedere all’assicurazione degli alunni trasportati per i danni derivanti dalla esecuzione del trasporto. Successivamente, le varie funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica concernenti, come espressamente definito prima dall'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e poi dall'art. 327 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico in materia di istruzione), tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, sono state trasferite prima alle regioni e poi agli enti locali. Con specifico riferimento al trasporto scolastico, in un primo momento, l'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 aveva trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro, il trasporto gratuito (e relativi oneri assicurativi) degli alunni della scuola materna, della scuola dell' obbligo e degli istituti professionali. Successivamente, l'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative appena indicate da svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale. In proposito, è stato recentemente affermato (1) che la disciplina del trasporto scolastico non deve essere necessariamente effettuata, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, mediante o sul presupposto di una "specifica" legge regionale in materia ma può essere effettuata anche mediante atti regionali di natura regolamentare o mediante deliberazioni di giunta regionale che approvino, nei confronti dei comuni, "indirizzi" in materia di trasporto scolastico specie se tale possibilità è prevista da una legge regionale in materia di assistenza scolastica e, a maggior ragione, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 117 Cost. (il vecchio articolo sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), c. 6, che attribuisce la potestà regolamentare alle regioni in ogni materia non appartenente alla legislazione esclusiva dello stato. Si ricorda inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 117 Cost., c. 6, i comuni, a loro volta, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite tra le quali rientra certamente, sulla base della normativa sopra richiamata, anche quella in esame. I comuni, nello svolgere i servizi di assistenza scolastica e quindi nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, non possono disporre limitazioni all'ambito dei soggetti individuati dalla normativa regionale (2). Quanto disposto dalla normativa appena richiamata si salda perfettamente con quanto disposto attualmente dall'art. 13 del t.u.e.l. laddove viene sancito che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.
1. T.A.R. Marche, 29 dicembre 2003, n. 1934 2. Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 1996, n. 579
Il trasporto dei disabili
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997 ha disciplinato il trasporto scolastico "ordinario" vale a dire di alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizioni psico-fisiche senza occuparsi, in modo specifico, del trasporto dei disabili. Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguarda la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. La stessa Corte Costituzionale (1) ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per "facilitare" la frequenza della scuola (nella fatti specie si trattava di medie superiori ma il principio è a maggior ragione applicabile all'intera scuola dell' obbligo) in quanto è necessario approntare mezzi al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza. Punto di riferimento in materia è la legge quadro per l'assistenza, !'integrazione e i diritti dei portatori di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo stato, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa. L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici. Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili previste dai successivi artt. 12 e 13. L'art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici".
Occorrerà pertanto avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbligo inderogabile anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile (2).
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello stato, confermando quanto già contenuto nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra possa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam. Il trasporto dei minori disabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare. Si ritiene sempre necessaria la presenza di un accompagnatore idoneo. L'art. 26 della L 104/92, prevedendo modalità di trasporto individuali, sembra prevedere la possibilità di procedere al trasporto del disabile anche mediante autovetture. Tale considerazione sembra confermata dal fatto che il d.m. 31 gennaio 1997 non si occupa del trasporto dei disabili. In merito alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni del mezzo nonché alla eventuale integrazione della carta di circolazione, considerata l'estrema varietà di situazioni che possono concretamente verificarsi, appare opportuno chiedere istruzioni, sui singoli casi, ai competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri.
Nonostante la chiara formulazione dell'art. 139 citato, talvolta, le province non hanno proceduto ad espletare le funzioni di trasporto dei disabili per le scuola superiori ritenendo anche tale funzione, così come l'ordinario trasporto scolastico, attribuita dalla legge ai comuni. Anci e Upi su tale tema hanno manifestato opinioni contrapposte. Pur in presenza di un quadro normativo caratterizzato dalla successione nel tempo di varie norme, si ritiene comunque condivisibile la tesi secondo la quale le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico dei disabili sono ripartite tra comune e provincia, così come disposto espressamente dall'art. 139 citato, in base alla scuola frequentata dallo stesso. A tale tesi ha aderito anche il T.A.R. Catania che ha emesso una ordinanza (3) con la quale ha imposto alla provincia di attivare i servizi di trasporto scolastico per una studentessa disabile frequentante un istituto tecnico industriale. Sulla stessa linea, è stato affermato che il trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap è attribuito alla competenza della provincia nel caso di alunno che frequenta la scuola secondaria superiore (4°). Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a) della l. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.
Si ricorda altresì che il recente C.c.n.l. del personale comparto scuola del 24 luglio 2003, nella Tabella A relativa ai profili di area, prevede che il personale, appartenente alle aree A e As, presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche all'interno delle stesse e viceversa:
“ Area A Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 4”.
“Area A s Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche servizi scolastici - coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia. servizi agrari - attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
1. Corte Costituzionale, 3 giugno 1987, n. 215 2. T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2001, n. 240 3. T.A.R. di Catania, del 5 novembre 2002
Elenco leggi regionali in materia di trasporto scolastico
L.r. 18 maggio 2000, n. 95, regione Abruzzo Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.
L.r. 13 gennaio 1997, n. 1, regione Abruzzo Interventi finanziari in favore delle comunità montane per il trasporto scolastico. L.r. 23 luglio 1991, n. 40, regione Abruzzo Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 15 dicembre 1978, n. 78, regione Abruzzo Legge di bilancio 1978 - Variazioni.
L.r. 19 maggio 1997, n. 23, regione Basilicata Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.
L.r. 20 giugno 1979, n. 21, regione Basilicata Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 7 gennaio 1977, n. 1, regione Basilicata Norme per la concessione di contributi regionali per l'acquisto di scuolabus.
L.r. 19 marzo 1999, n. 4, regione Calabria Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna.
L.r. 8 maggio 1985, n. 27, regione Calabria Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 4 novembre 1998, n. 17, regione Campania Provvedimenti per la salvaguardia del territorio per lo sviluppo socio-economico delle zone montane.
L.r. 26 aprile 1985, n. 30, regione Campania Nuova normativa del diritto allo studio
L.r. 8 agosto 2001, n. 26, regione Emilia-Romagna Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della l.r. 25 maggio 1999, n. 10.
L.r. 12 febbraio 1998, n. 3, regione Friuli-Venezia Giulia Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
L.r. 26 maggio 1980, n. 10, regione Friuli-Venezia Giulia Norme regionali in materia di diritto allo studio. Comuni e loro consorzi.
L.r. 6 agosto 1999, n. 14, regione Lazio Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.
L.r. 22 giugno 1999, n. 9, regione Lazio Legge sulla montagna.
L.r. 30 marzo 1992, n. 29, regione Lazio Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 15 maggio 1979, n. 46, regione Lazio Intervento straordinario per l'acquisto di scuolabus da parte dei comuni.
L.r. 6 settembre 1975, n. 77, regione Lazio Disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio.
L.r. 13 agosto 1997, n. 33, regione Liguria Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).
L.r. 20 maggio 1980, n. 23, regione Liguria Norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio.
L.r. 20 marzo 1980, n. 31, regione Lombardia Diritto allo studio. Norme di attuazione.
L.r. 20 giugno 1997, n. 35, regione Marche Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
L.r. 4 settembre 1992, n. 42, regione Marche Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.
L.r. 16 aprile 2003, n. 15, regione Molise Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
L.r. 29 settembre 1999, n. 34, regione Molise Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L.r. 14 dicembre 1998, n. 17, regione Molise Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di scuolabus.
L.r. 28 febbraio 2000, n. 16, regione Piemonte Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell' economia collinare.
L.r. 4 gennaio 2000, n. 1, regione Piemonte Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
L.r. 2 luglio 1999, n. 16, regione Piemonte Testo unico delle leggi sulla montagna.
L.r. 18 aprile 1989, n. 23, regione Piemonte Interventi a favore dei comuni e consorzi dei comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell' obbligo.
L.r. Il dicembre 2000, n. 24, regione Puglia Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale
L.r. 12 maggio 1980, n. 42, regione Puglia Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 25 giugno 1984, n. 31, regione Sardegna Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate.
L.r. 2 gennaio 1979, n. 1, regione Sicilia Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali.
L.r. 18 agosto 1978, n. 40, regione Sicilia Modifica dell'art. 5 della Lr. 20 aprile 1976, n. 40, concernente la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, e aggiunta alla Lr. 13 gennaio 1978, n. 1, concernente il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.
L.r. 26 maggio 1973, n. 24, regione Sicilia Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni del la scuola dell' obbligo e delle scuole medie superiori.
L.r. 26 luglio 2002, n. 32, regione Toscana Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
L.r. 16 dicembre 2002, n. 28, regione Umbria Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
L.r. 17 giugno 1978, n. 26, regione Umbria Acquisto di scuolabus da assegnare ai comuni.
L.r. 1 settembre 1997, n. 29, regione Valle d'Aosta Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.
L.r. 2 aprile 1985, n. 31, regione Veneto Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.
L.r. 24 dicembre 1984, n. 65, regione Veneto Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna.
L.p. 9 dicembre 1976, n. 60, provincia autonoma di Bolzano Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione.
L. p. 31 agosto 1974, n. 7, provincia autonoma di Bolzano Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.
Del. G.p. 20 marzo 1987, n. 1988, provincia autonoma di Trento Testo unico delle leggi provinciali concernenti gli interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio, delega delle relative funzioni ai comprensori e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio.
L.p. 9 settembre 1963, n. 10, provincia autonoma di Trento Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell' obbligo scolastico della provincia di Trento. |
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