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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL TRIBUNALE DI ROMA FA ULTERIORE CHIAREZZA SUL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

 

            Il tribunale civile di Roma,  con decisione del 17 Gennaio 2005, depositata  in cancelleria il 9 Febbraio 2005, ha rigettato un reclamo dell’Amministrazione scolastica contro un’ordinanza d’urgenza con la quale lo stesso aveva assegnato, in via provvisoria,   il massimo numero di ore di sostegno a due alunni con disabilità che avevano avuto una riduzione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente.

            Mentre continuerò a ribadire sino alla nausea che, fino a quando il Ministero dell’Istruzione non renderà obbligatoria  la formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari sulle problematiche  didattiche dell’integrazione, sentenze di questo tipo saranno sempre più frequenti, desidero qui chiarire  i  passaggi significativi  della sentenza.

            In primo luogo il tribunale ha rigettato l’eccezione avanzata dall’Amministrazione scolastica secondo la quale  l’integrazione  non sarebbe un  diritto soggettivo perfetto, ma un semplice “ interesse legittimo” e quindi da far valere avanti al TAR e non avanti al tribunale che è competente solo per i diritti soggettivi. Il tribunale ha chiarito definitivamente che , in presenza degli art 12 e 13 della L.n. 104/92 che configurano in modo dettagliato i contenuti del  diritto all’integrazione (certificazione di handicap, diagnosi funzionale con l’indicazione delle difficoltà e delle capacità dell’alunno, profilo dinamico funzionale ,  piano educativo individualizzato comprendente il progetto globale  di vita ed il progetto didattico personalizzato stilato da tutti i docenti della classe ), l’Amministrazione ha una mera “discrezionalità tecnica” ( cioè   può scegliere le modalità con cui garantire pienamente tale diritto), ma non ha la “ discrezionalità amministrativa” , fondata sul suo potere autoritativo,  di ridurre a suo piacimento le ore di sostegno assegnate in precedenza. Ciò potrebbe fare solo se vi fosse stato un altro accertamento sanitario che acclarasse una riduzione della gravità della minorazione, tale da consentire una riduzione delle ore di sostegno; ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.

            Che l’integrazione scolastica sia un diritto perfetto,io    ho ampiamente provato,  in numerosi miei scritti, risultare  anche in modo inequivocabile dalla Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale che  ha affermato in modo irreversibile l’esistenza di tale diritto e quindi esso sussisterebbe anche se il legislatore volesse abrogare  gli art 12 e 13 della L.n. 104/92.

            In presenza quindi di un diritto soggettivo perfetto, il tribunale ha riaffermato la propria competenza a  trattare la causa, anche sulla base di una recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 204/04, secondo la quale le controversie circa le modalità  di erogazione dei servizi pubblici, per le quali l’amministrazione non ha alcun potere autoritativo, sono di competenza non dei TAR , ma dei giudici ordinari, poiché tali modalità sono oggetto di obblighi contrattuali stipulati fra amministrazione pubblica ed utenti-clienti.

            E questo è l’altro aspetto interessante della sentenza: il tribunale  afferma che l’assegnazione delle ore di sostegno sono delle modalità di adempimento dell’obbligo contratto dall’amministrazione con la famiglia dello studente all’atto dell’iscrizione   ed essa non può modificare a suo piacimento  i contenuti di tale obbligo, poiché esso è determinato dalla legge nel momento in cui l’amministrazione conclude il contratto educativo con la famiglia che presenta una determinata diagnosi funzionale, da cui risultano le condizioni di minorazione dell’alunno.

            Ovviamente l’amministrazione avrebbe potuto sostenere che l’obbligo di assicurare il diritto allo studio da parte sua non si concretizza esclusivamente nell’assegnazione delle ore di sostegno, ma anche nella presenza di docenti curricolari formati per  potere prendere in carico l’integrazione dell’alunno coi compagni; ma ciò l’amministrazione sa bene di non poterlo dire, perché non ha mai preso l’iniziativa né legislativa, né amministrativa, né di contrattazione collettiva coi sindacati, per rendere obbligatoria la formazione dei docenti curricolari sull’integrazione scolastica.

            Pertanto, finché essa non colmerà questo vuoto normativo, dovrà , obtorto collo, subire queste e tutte le ulteriori sentenze che la condanneranno pure al risarcimento dei danni. Ed i danni non saranno solo quelli economici, ma anche quelli morali ed esistenziali subiti dall’alunno per  non aver avuto quanto per legge gli spettava e per le sofferenze patite a causa di questa mancanza di presa in carico da parte dell’amministrazione tramite o la presenza di docenti curricolari preparati o, in mancanza, il  massimo numero di ore di sostegno.

            Che poi l’assegnazione del massimo numero di ore di sostegno, oltre a determinare un aumento della spesa pubblica, metta a serio rischio la logica corale dell’integrazione, favorendo la delega dell’integrazione al solo insegnante per il sostegno, all’amministrazione scolastica sembra non importare molto, dal momento che non ha mai preso in seria considerazione le pressanti richieste di quanti crediamo veramente nella qualità dell’integrazione che è frutto del lavoro coordinato di tutti i docenti; forse sotto l’incalzare delle ondate di sentenze, potrebbe darsi che l’amministrazione si desti dal suo torpore e lentezza pachidermica e corra ai ripari.

            A proposito cosa dice l’emanando decreto delegato della riforma circa l’obbligo della formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari?

            Mi pare nulla o quasi! Forse si è ancora in tempo per colmare la imperdonabile lacuna.

 

            Roma 20/2/05

 

                                               Salvatore Nocera        

 


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