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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Turismo accessibile


Secondo una ricerca realizzata dal DRI - Ente Interregionale di Promozione Culturale e Turistica in collaborazione con alcune Università italiane ed estere, i dati del 2001 non lasciano dubbi quando confermano che nel nostro Paese, escludendo gli alberghi, appena il 30% delle strutture turistiche (villaggi, campeggi, residence etc) risulta accessibile.

Per quanto riguarda gli alberghi, invece, sono meno del 50% quelli privi di barriere architettoniche mentre la media europea è del 70%. Per non parlare poi dei musei che praticamente risultano riservati quasi esclusivamente ai cosiddetti normodotati dal momento che sono appena l'8% quelli accessibili.


Sulla base dei dati emergenti, grossomodo nei due terzi dei casi, resta da fare un lavoro di adeguamento, il che è molto grave. Ma quello che più conta è che non si tratta di abbattere, molto spesso, le barriere architettoniche, quanto quelle mentali. A questo proposito occorre precisare che il problema non riguarda il solo mondo dei disabili ma un numero di persone molto più elevato: si pensi ad esempio alle persone anziane, a quelle temporaneamente inabili, alle donne incinte o ai genitori di bimbi ancora in carrozzina.

 

 

ACCESSIBILITÀ: CONCETTI BASE

1.1 DISPONIBILITÀ NORMATIVE E CRITERI PROGETTUALI

di Fabrizio Vescovo

 

Introduzione

Prima di affrontare il problema delle norme, leggi e regolamenti specifici appare indispensabile fare chiarezza su alcuni concetti essenziali che devono, a nostro avviso, costituire la base di qualsiasi approfondimento successivo. In questa sede non si vuole parlare soltanto di “barriere architettoniche” e della loro eliminazione, ma di tutto ciò che attiene l'accessibilità, cioè la fruibilità, la sicurezza ed il comfort dell'ambiente urbano e più in generale dello spazio costruito. In base alla definizione di “accessibilità”, contenuta nell'art. 2 del D.M. 236/'89, la progettazione deve tendere ad un ambiente privo di fonti di pericolo, di fonti di affaticamento o di disagio e necessariamente privo di barriere architettoniche. Ad esempio si pensi ad una qualsiasi scala, essa rappresenta un ostacolo per chi non può superarla e comunque una fonte di affaticamento per chi ci riesce. Essa inoltre costituisce, per tutti, anche una fonte di pericolo: quante persone, specie se anziane, pur non avendo alcun problema particolare hanno perso l'equilibrio e sono cadute? Bisogna, quindi, tenere sempre presente la necessità di eliminare questi tre elementi: barriere architettoniche, fonti di pericolo e fonti di affaticamento. In questi anni si è parlato spesso del problema dell'accesso e degli ostacoli architettonici senza fare mai gli indispensabili collegamenti con le “fonti di affaticamento” che sono una vera e propria “barriera” che limita sensibilmente la possibilità di azione da parte di molte persone. Un'altro concetto essenziale di cui occorre sempre tener conto è quello  relativo alla definizione di “disabile”. Spesso coloro che pensano all'accessibilità hanno come unico riferimento la persona su sedia a ruote, il paraplegico. Questo è un errore sostanziale che porta a sottovalutare molti problemi della città “scomoda” che è fortemente limitante anche per un gran numero di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. Si immagini un lungo percorso pedonale, anche senza gradini, come ad esempio uno di quelli all'interno della Stazione Termini. Il luogo dove il taxi o il veicolo privato può lasciare una persona in difficoltà di movimento dista dall'ultima vettura di un convoglio ferroviario circa 650-700 m. La persona che usa la sedia a ruote non ha particolari problemi nel percorrere questa notevole distanza mentre li ha chi ha forti difficoltà nel camminare. Tale dimensione sembra facilmente percorribile perché non ci sono gradini né dislivelli di quota: quindi una persona su sedia a ruote, abile nel muovere le braccia, può agevolmente superare questo sforzo, invece una persona anziana o che soffre di problemi collegati alla deambulazione ha sicuramente notevoli svantaggi e in certi casi può trovarsi in situazioni insuperabili. Queste osservazioni appaiono opportune perché le soluzioni tecniche che vengono generalmente immaginate dai progettisti sono, nei casi migliori, realizzate in funzione della persona che si sposta su sedia a ruote. Spesso senza alcuna chiarezza di idee; quasi sempre, infatti, le rampe hanno pendenze eccessive rispetto alla loro lunghezza e vengono realizzate con materiali sdrucciolevoli: sono scomode anche se sono “a norma”. Infatti la norma va sempre interpretata e vanno capite le vere esigenze dell'utenza, disabile e non. È estremamente importante considerare le diverse forme di disabilità tenendo conto del fatto che attualmente non esistono statistiche precise che possano dare indicazioni certe sui vari aspetti di un problema così complesso. Il numero delle persone anziane è in notevole aumento ed esse non sono, generalmente, considerate “handicappate” anche se spesso hanno delle sensibili limitazioni, non particolari, dovute al solo passare degli anni. Altre difficoltà incontrano le persone cardiopatiche, con vari livelli di gravità. Esse si trovano spesso di fronte a diverse situazioni di svantaggio. Ancora più frequenti sono i disagi dovuti alle “banali” ma diffusissime artrosi e artriti. Non va neppure sottovalutato che molte patologie provocano delle disabilità “part-time”;  ci sono giorni in cui ciascuno di noi è più o meno “abile” nel compiere determinati movimenti o particolari sforzi fisici. Anche l'obesità costituisce un notevole problema; infatti l'eccessivo peso crea molte difficoltà di movimento e situazioni di disagio in una città piena di ostacoli e di spazi a volte troppo angusti (cabine telefoniche, ascensori, etc.).Tutti questi aspetti vanno tenuti ben presenti perché moltiplicati per il numero notevole di persone che ne sono interessate rendono il problema piuttosto rilevante e con ricadute sociali. Secondo stime elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità le persone che hanno difficoltà, più o meno sensibili, nello spostarsi nell'ambito del tessuto urbano e del territorio più in generale, rappresentano una percentuale molto elevata stimata in oltre il 20% della popolazione. A fronte di questa variegata realtà esiste invece una tendenza frequente da parte di alcune persone, in particolare negli ambienti burocratici e nelle Pubbliche Amministrazioni, a considerare in modo schematico i problemi degli “handicappati” senza comprendere appieno il senso delle reali esigenze e conseguenti difficoltà. Un mio carissimo amico, Enzo Aprea, come giornalista della RAI ha svolto attivamente la sua professione girando per il mondo fino all'età di 44 anni, poi a causa di una malattia tremenda (morbo di Burgher) è cominciata la sua pesante sofferenza; ha dovuto essere operato in più occasioni e negli ultimi anni della sua vita ha subito amputazioni successive alle gambe e alle braccia. Durante il periodo della sua grave malattia si dedicava a spiegare agli altri che cosa fosse l'universo dell'handicap e diceva molto giustamente: “che vuol dire handicappato o peggio portatore di handicap? Questo termine è una cosa terribile che mi fa sentire ancora di più gli svantaggi di cui soffro, parliamo invece di “persone con particolari necessità”. Io ad esempio non sono “handicappato” nella mia attività professionale, sono un bravo giornalista ma per tante azioni quotidiane ho bisogno di aiuti particolari". Non a caso, nel D.M. n°236 del 1989, che ha un notevole numero di elementi positivi e di  concreti suggerimenti, non si legge mai la parola “disabile”, “menomato”, “handicappato” o “portatore di handicap”: questi termini sono stati correttamente sostituiti dalla dizione “persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali”. Va fatta anche un'attenta riflessione sulla quantità degli svantaggi che si presentano per la intera collettività a causa delle nostre città scomode e piene di ostacoli. Molte persone col passare degli anni sono costrette, per via delle barriere architettoniche, a limitare la loro attività fisica pur essendo ancora in grado di svolgere in maniera positiva le loro attività lavorative di tipo intellettivo, professionale. La collettività si autolimita perciò non consentendo a questi individui, considerati “disabili” o “handicappati”, di estrinsecare le loro preziose capacità, a volte ancora notevoli anche sotto il profilo “produttivo”. Bisognerebbe invece fare in modo che essi potessero svolgere le loro attività lavorative ed avere una vita di relazione, andare al teatro, incontrare gli amici e svolgere una vita più “normale” possibile. Il concetto da sviluppare quindi è che lo Stato deve mettere in grado i cittadini meno fortunati di altri di svolgere le proprie potenzialità al meglio diminuendo per quanto possibile gli svantaggi e utilizzando appieno le loro disponibilità anche se limitate o “residue”. In sintesi una città che continua ad avere ostacoli di vario genere è una città “handicappata” e fortemente diseconomica oltre che essere certamente discutibile dal punto di vista umano e sociale. Sociologi urbani hanno dedicato svariati saggi su questo delicato argomento e sono generalmente concordi nel dichiarare che il non provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche è anche un “cattivo affare” per la collettività. Purtroppo l'accezione comune da parte di molti settori dello Stato e degli Enti Pubblici è tuttora quella che la loro eliminazione porterebbe un eventuale beneficio solo per quelle poche persone “handicappate”. Questo ragionamento errato moltiplicato per migliaia di casi porta a delle concrete ingiustizie e a notevoli diseconomie generali, basti pensare, solo per fare un esempio, al caso della possibilità di fruire di spazi per spettacoli teatrali. Ormai non ci sono, per notevoli fasce di popolazione, grosse limitazioni dal punto di vista economico ma svariate persone che intendono andare a teatro spesso si trovano nell'impossibilità “architettonica” di poterlo fare. Il non rendere i teatri accessibili a tutti fa diminuire sensibilmente il numero degli spettatori perché coloro che devono rinunciare a fruire di queste attrezzature non sono solo le persone con ridotta mobilità ma anche, spesso, i conviventi o gli amici.

Bisogna quindi considerare anche questi effetti indotti in relazione al potenziale mercato. Negli Stati Uniti d'America da oltre 20 anni esiste una vera “cultura dell'accessibilità”. Basti considerare il contenuto di molti film che vengono trasmessi in televisione per rendersi conto che spesso nel loro contesto viene inserito, in positivo, un personaggio che usa la sedia a ruote: questo per fare si che nell'immaginario collettivo venga recepito anche questo aspetto come una situazione “normale” e non come anomalia. Per fare un'altro esempio concreto relativo al modo di affrontare questi problemi negli USA è bene sapere che un'Associazione di paraplegici insieme ad un'Associazione di Albergatori ha prodotto un interessante manuale che fornisce suggerimenti su come rendere più confortevoli gli alberghi ed i motels. Esso contiene numerosi esempi per l'adeguamento degli edifici, ed il potenziamento dell'accessibilità. Tutto ciò ovviamente anche con l'ottica pragmatistica di aumentare la fascia di utenza e quindi la clientela. È questo uno degli aspetti che dobbiamo far maturare nel nostro Paese, superando anche le difficoltà di operare nell'ambito di città storiche e di monumenti “vincolati” sui quali si interviene per operazioni di recupero o per cambi di destinazione d'uso generalmente senza tenere conto di queste norme che rappresentano anche il livello di civiltà di una Nazione. Quello dell'accessibilità urbana è un problema di vasta portata che si può risolvere solo con costanza e gradualmente: occorre essere convinti della necessità di raggiungere l'obiettivo di uno spazio costruito, urbano ed edilizio, adatto a tutti i cittadini compresi coloro che appartengono alle categorie svantaggiate. Tale concetto dovrebbe essere assimilato da ognuno di noi nel proprio lavoro quotidiano come tecnico o professionista. Ciascuno dovrebbe cercare di intervenire modificando, anche di poco, la realtà in cui opera anche attraverso modesti ma costanti interventi. In tal modo si avrebbe, nel tempo, una ricaduta certamente positiva sulla città. La finalità da perseguire è quella di potenziare l'autonomia di ciascuno consentendo l'accesso agevole e la  fruizione generalizzata di tutto l'habitat in cui si svolge la nostra esistenza.

Quadro delle disponibilità normative

Esaminiamo ora, in modo sintetico, le disponibilità normative del nostro Paese. La norma ha una sua importanza per quanto riguarda obblighi e suggerimenti ma di per se non è certo sufficiente ad ottenere risultati positivi generalizzati se non è supportata da un valido convincimento e da coerenti comportamenti da parte di tecnici ed amministratori. Esistono svariate leggi, decreti, circolari e direttive su questa complessa disciplina dell'accessibilità. Fino a poco tempo fa si era, purtroppo, in presenza di 2 diversi filoni normativi: uno da applicarsi nel caso di edifici di proprietà pubblica e l'altro per quelli di proprietà privata. Col D.P.R. n. 503 del 24.07.1996  questi due filoni sono stati tra loro raccordati riconducendo tutte le Norme Tecniche ad un unico riferimento (D.M. 236/89) di cui si farà cenno successivamente. Gli edifici di proprietà pubblica, come università, scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti, dovevano applicare le prescrizioni ed i parametri di un obsoleto filone normativo che faceva riferimento al D.P.R. n. 384/78. quest'ultimo è stato abrogato e sostituito con il D.P.R.  n. 503 del 24.07.1996  - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Invece gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica fanno capo all'altro provvedimento chiave che è il D.M. n.236/89. Detti edifici possono essere sia residenziali che non residenziali, come ad esempio teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale di riunione, alberghi, ristoranti, locali notturni.

Il D.P.R. n. 384 del 1978

Il primo decreto citato aveva come base il fatto che per l'accessibilità potesse essere stabilita una dimensione ottimale degli spazi costruiti per qualunque tipo di situazione e questo non può considerarsi un atteggiamento corretto. Si prescriveva, ad esempio, “l'ascensore per gli handicappati” come se dovesse prevedersi un ascensore dedicato esclusivamente alle persone con difficoltà motorie: venivano prescritte dimensioni minime decisamente eccessive (150x137 cm.), cioè un ascensore per 11-12 persone, che quindi necessitava di spazi e di finanziamenti consistenti. La logica e la tecnica professionale suggeriscono invece di dimensionare gli ascensori in base al numero di piani e alla tipologia edilizia, rapportandoli, ovviamente, alla frequenza media degli utenti che può essere prevista per quell'edificio. Molte Amministrazioni comunali, specie quelle di piccola entità, sono state perciò scoraggiate a modificare i propri edifici in base a tali eccessivi parametri dimensionali per cui spesso si concludeva drasticamente che l'ascensore non poteva essere installato. Anche per questi motivi le leggi e le norme che peraltro fin dal lontano 1971 sono cogenti e prescrivono l'obbligo dell'accessibilità per gli edifici pubblici e per quelli privati aperti al pubblico mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche sono rimaste spesso lettera morta, con pesanti ricadute negative sulla collettività. Il D.P.R. 384/78 è quindi rimasto in vigore, con tutte le sue limitazioni fino al 27 settembre 1996 e per gli edifici pubblici di nuova costruzione è stato, purtroppo, un riferimento obbligato anche se, dal punto di vista dei criteri progettuali, dei parametri dimensionali e dell'ingegneria legislativa, era da tempo considerato un provvedimento decisamente obsoleto. Il nuovo D.P.R. che lo ha sostituito integralmente, raccordando le nuove norme tecniche per gli spazi e gli edifici pubblici con quelle del D.M. n. 236/89, ha tenuto conto di questi aspetti essenziali. Negli anni e con il tempo e le esperienze effettuate si è constatato, invece, che esiste la possibilità di risolvere più realisticamente i problemi della accessibilità senza dover ricorrere necessariamente a dimensioni eccessive, magari facendo ricorso a “soluzioni alternative” non sempre codificate. Altro esempio che ha reso difficile l'applicazione della normativa di questo decreto è quello relativo ai servizi igienici. Era prescritto che il servizio igienico, per essere accessibile a persone su sedia a ruote, dovesse avere dimensioni minime di 180 x 180 cm, con una rigida descrizione per la disposizione della porta, del wc e lavandino, oltre che dei maniglioni. Molto spesso nella realtà le situazioni si presentano molto differenziate da caso a caso ed è importante poter ragionare sulle “prestazioni” e sui criteri informatori relativi alle “esigenze” delle persone disabili per risolvere i problemi, non solo su rigide “misure ottimali” degli spazi e delle attrezzature. Non è possibile immaginare che un servizio igienico debba essere realizzato sempre nello stesso modo e comunque non esiste un servizio igienico ottimale per tutti i tipi di disabilità; a seconda del problema si può trovare più comoda una soluzione o un'altra. Spesso, quindi, per i locali pubblici occorre individuare soluzioni di “compromesso”. Tale rigidità della norma si è dimostrata rilevante non tanto per la realizzazione dei nuovi edifici pubblici quanto per l'adeguamento di quelli esistenti. In sintesi, allo stato attuale, le principali norme per gli edifici di proprietà pubblica sono contenute nell'art.27 della legge 118/71, che tutt'oggi è vigente, e nel D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, che in seguito verrà commentato, il quale costituisce il Regolamento di esecuzione della legge stessa.

La Legge n.41 del 1986

Il 28 febbraio 1986 fu emanata la legge n.41 (Finanziaria). L'art. 32, in essa contenuto, ha introdotto molte importanti novità. Va rilevato che questa legge non ha come oggetto specifico le persone disabili o le barriere architettoniche ma è una legge finanziaria dello Stato italiano. L'osservazione è importante perché può far riflettere sul fatto che una città piena di ostacoli deve essere, a ragione, considerata  anche una città diseconomica. Questo lo si evince anche da diversi commi del citato art. 32.
Esso, tuttora in vigore, prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni pubbliche procedure corrette e apparentemente ovvie quale ad esempio: non possono essere approvati progetti di opere pubbliche che non siano conformi alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e non possono essere finanziati con denaro pubblico progetti o opere edilizie che siano difformi da quanto prescritto dalla normativa in vigore per l'accessibilità. Lo stesso articolo obbliga, inoltre, tutti gli Enti Pubblici a dotarsi di uno specifico “Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche” relativo ai propri edifici senza però fissare un limite massimo di tempo entro cui si debba provvedere ad adeguare gli edifici stessi. Detto piano, riferito agli edifici esistenti, deve provvedere all'individuazione delle barriere architettoniche e predisporre la progettazione di massima per adeguare gli stessi alla normativa sull'accessibilità stabilendo anche le priorità in un programma temporale. In questo modo molte Amministrazioni comunali sono state sollecitate ad effettuare una opportuna ricognizione, un utile censimento degli edifici di loro proprietà; il Comune di Roma, per la grande quantità dei suoi immobili, ha notevoli problemi al riguardo e quindi deve ancora provvedere ad elaborare un piano organico per tutto il suo territorio. La logica della legge n.41 è stata quella di avere come base di avvio per l'adeguamento degli edifici esistenti un reale stato di fatto: ogni Comune avrebbe dovuto provvedere, entro il 1987, alla predisposizione del Piano per risolvere i problemi relativi ai singoli edifici, prevedendo anche un programma finanziario scaglionato nel tempo. Gli effetti di questa Legge 41 sono stati positivi. Tuttavia per risolvere i numerosi e difficili problemi dell'accessibilità non è certo sufficiente la sola produzione legislativa: la cosa importante è quella di perseguire questa finalità, sulla base di chiari convincimenti, anche a piccoli passi, proseguendo sempre nella stessa direzione. Se ad esempio un edificio comunale deve essere “messo a norma” per quanto riguarda le prescrizioni antincendio, si deve positivamente cogliere l'occasione per risolvere contestualmente anche i problemi della accessibilità. Nel nostro Paese si emanano, invece, tante leggi, spesso in modo scoordinato tra di loro, per cui i provvedimenti che hanno obbligato ad applicare la normativa antincendio hanno generalmente prodotto situazioni con ulteriori ostacoli: costruendo scale antincendio esterne si sono create altre barriere architettoniche che poi, forse in base ad altre leggi dello Stato  e quindi con altri finanziamenti, dovranno essere rimosse successivamente. I progettisti dovrebbero responsabilmente operare in modo da fare, con il loro lavoro, una sintesi di tutti i provvedimenti settoriali e trovare soluzioni (non ce n'è mai una sola) che consentano di risolvere contestualmente le esigenze dei diversi filoni normativi. Quanto sopra accennato e quanto viene successivamente specificato al proposito del recente D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 riguarda essenzialmente gli edifici di proprietà pubblica. L'altro “pacchetto” normativo, relativo agli edifici di proprietà privata, residenziali e non, ha come riferimento di base la legge n. 13/'89 che per certi versi è da considerarsi fortemente innovativa, ed il suo regolamento di esecuzione che è costituito dal D.M. 236/89.

La Legge n.13 del 1989

Già dal titolo, “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, appare evidente che le disposizioni per favorire la fruizione degli spazi costruiti vengono estese a tutti gli edifici privati, residenziali e non, in sede di nuova costruzione o di ristrutturazione degli stessi. Diversamente la legislazione precedente alla L.13/89 aveva come campo di applicazione delle prescrizioni normative le opere e gli edifici pubblici e quelli privati “aperti al pubblico” (art.27, L.118/‘71) e, solo marginalmente ed in modo poco significativa, gli interventi di edilizia residenziale pubblica (art. 17, D.P.R. 384/‘78). Pertanto appare determinante la portata dell'art.1, punto 1, il quale si riferisce, in modo generale, alla “costruzione di nuovi edifici ovvero alle ristrutturazione” degli stessi, compresi quelli per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Qualsiasi progetto perciò deve essere elaborato in modo da risultare accessibile o visitabile da tutti, compresi coloro che usano la sedia a ruote e solo in pochi casi può essere considerato sufficiente il requisito dell'accessibilità. Gli standards prestazionali e le modalità tecniche con cui dovevano essere progettate e verificate   tali caratteristiche qualitative degli spazi costruiti venivano dalla legge demandati al Regolamento da approvarsi con apposito decreto del Ministero dei LL.PP. (art. 1, punto 2). Detti standards sono diversi da quelli di cui al D.P.R. N. 384/‘78, e già nella legge 13 vengono fissati alcuni essenziali criteri per la progettazione. Da questi emergono linee di riferimento innovative e determinanti nei confronti degli standards minimi che consentono l'uso generalizzato dei complessi e delle unità immobiliari ovvero, in alcuni casi, che consentano la possibilità di adeguamenti agevoli degli edifici nel momento in cui si rendessero necessari per raggiungere la completa accessibilità. Pertanto il decreto ministeriale, che è stato successivamente emanato nel giugno '89 ed ha valore di Regolamento di attuazione della Legge stessa, ha il compito, tra l'altro, di attribuire più precisi significati e valori ai termini di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità”. Essi infatti rappresentano tre livelli qualitativi della progettazione e della realizzazione degli spazi costruiti. Il livello più completo (accessibilità) consente la totale fruibilità di tutto l'immobile anche alle persone su sedia a ruote, quello intermedio (visitabilità) consente di accedere e di poter fruire degli spazi e dei servizi necessari per la funzione ivi svolta, mentre quello più ridotto (adattabilità) individua le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici che consentano di adattare gli edifici, nel tempo, senza dover effettuare opere complesse e molto costose. L'obbligo per il progettista di allegare (art.1, punto 1) la “dichiarazione di conformità” degli elaborati alle disposizioni della Legge n.13/‘89 contribuisce certamente a responsabilizzare anche i tecnici abilitati ed i rispettivi Ordini, i collegi, i professionisti liberi e quelli dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, sull'aspetto essenziale dell'accessibilità degli spazi costruiti, per una fruizione degli stessi da parte di tutti i cittadini. Per i tecnici inadempienti possono pertanto verificarsi conseguenze negative pesanti con risvolti anche di tipo penale; all' art. 1, punto 3, vengono considerate esplicitamente, oltre gli ascensori, nuove attrezzature tecniche per il sollevamento (piattaforme elevatrici, montascale, etc.). L'art. 2 contiene modifiche al Codice civile tendenti a rendere meno complesse le innovazioni condominiali aventi la finalità di eliminare barriere architettoniche  o di realizzare opere in favore di persone non vedenti; Alcune semplici installazioni o modifiche possono essere realizzate direttamente e a proprie spese dai condomini interessati, qualora non vengano assunte deliberazioni positive da parte del condominio; questo in molti casi può risultare determinante.

Sempre per facilitare le operazioni di adeguamento degli immobili, ai fini dell'accessibilità, l'art.3 introduce la possibilità di “derogare” ai vigenti Regolamenti Edilizi comunali per quanto concerne le distanze anche per gli spazi interni quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune. Diviene in tal modo possibile anche l'installazione di ascensori in spazi interni di limitata ampiezza. Altra innovazione concettuale profonda che viene introdotta con la legge 13/89 è quella di considerare l'obbligo di adeguamento alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche per gli edifici e per le opere di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39. Al proposito vengono anche previsti dagli art.4 e 5, tempi “perentori” abbastanza contenuti per il rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli Organi competenti (Regione e Ministero Beni Culturali) che possono contenere specifiche prescrizioni o soluzioni alternative comunque nell'ottica di risolvere il problema.

Viene cioè introdotto il “silenzio-assenso” nel caso di mancato pronunciamento autorizzativo. Questo può essere negato solamente qualora l'intervento provochi un “serio pregiudizio” del bene tutelato. In questo caso il diniego deve comunque essere motivato “con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio e della sua rilevanza”, con riferimento a tutte le soluzioni alternative prospettate dall'interessato. L'aspetto di cui sopra va considerato in tutta la sua portata innovativa perché viene chiarito, in modo esauriente, che anche l'edificio con valore storico o ambientale non deve essere “cristallizzato”; non esistono aprioristiche incompatibilità tra le prescrizioni di legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la salvaguardia o il recupero del patrimonio edilizio esistente. Infatti le finalità per cui vengono effettuati gli interventi sugli immobili interessano tutti i cittadini e non già le strutture edilizie in se stesse, anche se “vincolate”. Gli artt. 6, 7 e 8 introducono semplificazioni per le procedure autorizzative di opere di adeguamento sia nei confronti della normativa antisismica che nei confronti di quella urbanistico-edilizia. Infatti gli interventi per l'accessibilità vengono assimilati alle “opere interne” (art. 26, L. 47/85) che non necessitano di alcuna autorizzazione, ovvero, per quelli esterni, vengono assimilati agli interventi di “manutenzione straordinaria” che abbisognano di sola “autorizzazione” non onerosa. Inoltre, in assenza di risposta dal Comune, si configura dopo breve periodo, il silenzio-assenso all'esecuzione dell'opera stessa. Infine gli artt. 9, 10, 11 e 12 si riferiscono ai contributi a fondo perduto ed alle agevolazioni che vengono concessi a favore di persone disabili in modo permanente, ovvero di Centri o istituti residenziali per handicappati. La legge 13/89 pertanto, costituisce un forte elemento innovatore e propulsore di nuovi comportamenti che riguardano tutto lo spazio urbano costruito. Le norme tecniche emanate con la Legge 13/89 e col decreto Ministeriale LL.PP. n. 236/89 provocano certamente la necessità di modificare o integrare la legislazione regionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, oltreché i contenuti  specifici dei regolamenti edilizi comunali. Prima della legge il legislatore aveva fatto emergere un'ottica di ghettizzazione e di emarginazione. Infatti gli edifici che dovevano essere accessibili erano di solito le scuole o gli ospedali, mentre gli altri potevano essere utilizzati solo da chi non ha problemi di movimento.

Il contenuto fortemente innovatore di questa legge prescrive invece che “tutto” quello che viene costruito, edifici privati residenziali e privati non residenziali, deve comunque essere “accessibile” o quantomeno “visitabile” e, solo nei casi di residenze private senza parti comuni, si prescrive che esse risultino almeno “adattabili”.
Questa norma ha modificato le leggi precedenti in quanto si riferisce a “tutti gli edifici” consentendo ad ognuno, almeno concettualmente, la possibilità di fruirne. La persona che ha difficoltà nel muoversi deve avere la possibilità di scegliere quale spazio o edificio utilizzare. In questo modo può essere adeguata nel tempo tutta la città e può essere resa agevolmente fruibile da ciascuno.

Il D.M. n.236 del 1989

La legge n. 13 ha avuto dopo pochi mesi il suo regolamento di esecuzione, il D.M. 236/89 del 14/6/1989. Tale provvedimento è molto corposo e individua in modo sintetico anche criteri di buona progettazione, non solo relativi al gradino, all'ascensore o al servizio igienico, ma anche quelli  finalizzati al comfort ambientale ed alla sicurezza cioè alla diminuzione delle “fonti di disagio” e di pericolo oltre che alla eliminazione delle barriere architettoniche. In questo decreto si individuano parecchi spunti interessanti: ad esempio quando si precisano le norme relative alle scale. Sia nel caso di edifici residenziali che non residenziali, si richiede comunque che le scale siano realizzate in modo tale che, in caso di emergenza, siano compatibili con il trasporto di una persona su una lettiga. A questo importante aspetto purtroppo non si pone mai la debita attenzione. I suggerimenti di “buone regole progettuali” sono numerosi. Il salto di qualità dal punto di vista dell'ingegneria legislativa consiste nel fatto di non avere mai imposto un'unica soluzione ottimale per tutti i contesti esistenti, ma di aver individuato dei precisi obblighi prestazionali che ogni spazio costruito deve rispettare. Non si prescrive quindi che il bagno debba avere sempre certe dimensioni, bensì che lo stesso, comunque sia realizzato, abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato agevolmente anche da una persona con ridotta o impedita capacità motoria, quindi anche da chi usa la sedia a ruote. Vediamone sinteticamente i contenuti.

Il “campo di applicazione” delle prescrizioni tecniche del D.M. 236/89 è individuato nell'art.1. Le norme si applicano a tutti gli edifici privati, residenziali o non, ed ai relativi spazi esterni nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Successivamente il campo è stato notevolmente ampliato con l'art. 24 della L. 104/92 di seguito commentata. A proposito del concetto di “ristrutturazione” sembra utile evidenziare che esso, ai sensi dell'art. 31 della legge 457/78, ricomprende anche interventi di “ampliamento o espansione” dell'immobile e spesso anche quelli finalizzati ad un “cambio di destinazione d'uso”, per attività aperte al pubblico, relativi anche solo ad una porzione dell'edificio stesso. Viene così chiarito (vedi anche la circolare del Min. LL.PP. 22/6/1989, n°1669/U.L. applicativa della L. 13/89) che le nuove norme valgono anche per gli edifici privati aperti al pubblico e pertanto si sostituiscono ed integrano quelle contenute nelle precedenti disposizioni di cui all'art.27, L.118/71e D.P.R. n° 384/78. Queste ultime, peraltro, sono rimaste in vigore per gli edifici e le opere pubbliche, oltre che per i “servizi speciali di pubblica utilità” fino alla entrata in vigore del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 che ha abrogato il D.P.R. 384/78. L'articolo 2 del D.M. 236 fornisce una serie di fondamentali “definizioni” che modificano, in senso positivo, la “filosofia” degli obblighi per l'abbattimento delle barriere architettoniche considerate ora in modo più ampio come “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita...”; vengono considerate barriere architettoniche anche gli “ostacoli che limitano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti” oltre che la “mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”. Per l'applicazione delle norme tecniche, inoltre, va fatta la massima attenzione alla definizione di “edificio” contenuta nell'art.2. Essa amplia notevolmente il campo di operatività della normativa stessa.

Infatti, ad integrazione dei “criteri di minima” già previsti dall'art.1 della legge 9/1/1989 n°13, viene precisato che per “edificio” deve intendersi “una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro”. Pertanto, per le finalità che la legge intende perseguire, deve considerarsi “edificio” anche una sola porzione di un più vasto complesso immobiliare con differenti destinazioni d'uso. Ad esempio, se esistono locali per attività di ristorazione o ricreative, culturali, di spettacolo, ecc., qualora tali attività usufruiscono di accesso autonomo rispetto ad unità residenziali  ubicate ai piani superiori e servite da altro accesso, si applicano le norme se si effettuano opere relative a detti locali. Perciò nel caso in cui si effettuino lavori di “ristrutturazione” per la sola attività extra residenziale è fatto obbligo di applicare le prescrizioni del D.M. 236/1989. Il campo di applicazione è stato successivamente ampliato da quanto prescritto nella legge n 104/92 art. 24 di cui si riferirà in seguito. Dalla stessa definizione si evince altresì che si considera “edificio” un insieme di appartamenti, serviti da un corpo scala, anche se questo costituisce solo una parte di un immobile di più grandi dimensioni. L'art. 2 chiarisce inoltre cosa debba intendersi per accessibilità, visitabilità, e adattabilità. L'art.  3 fornisce i “criteri di progettazione” per i tre livelli qualitativi dello spazio costruito che riguardano l'aspetto della accessibilità e della fruizione. È prescritta l'accessibilità per tutti gli “spazi esterni” agli edifici e per tutte le “parti comuni” di qualsiasi tipo di edificio e viene precisato che la deroga all'installazione immediata di meccanismi per l'accesso ai vari piani  (ascensore, od altro), è consentita solo se l'accesso alla più alta unità immobiliare non sia posto oltre il terzo livello utile, compresi eventuali piani interrati e/o porticati. La non installazione immediata di tali meccanismi è consentita “purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo”. L'obbligo di installazione dell'ascensore in un nuovo edificio, o nel caso di “ristrutturazione”, ed il relativo costo, appare spesso eccessivo sotto l'aspetto economico ai progettisti e costruttori. A nostro avviso, invece con opportuni accorgimenti ed appropriate tipologie edilizie, anche edifici bassi, pur non risultando obbligati dalla normativa, potrebbero essere dotati di tali utili impianti di sollevamento con modesto incremento di spesa rispetto a quella totale, a fronte di più elevati standard qualitativi e con una maggiore vendibilità degli stessi. Va comunque rilevato che i livelli nei quali esistono “parti comuni” quali autorimesse, corridoi e disimpegni di distribuzione a locali di deposito, ecc., devono risultare accessibili a tutti. Pertanto tali livelli devono essere considerati anche nei confronti del conteggio dei piani utili ai fini dell'installazione dei meccanismi di sollevamento. L'art. 3 - Criteri di progettazione - prescrive inoltre che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, debba essere progettata in modo da risultare “adattabile” per tutte le parti per le quali non vi sia l'obbligo della “accessibilità” o della “visitabilità” nell'immediato. L'art. 4- fornisce un'ampia serie di criteri di progettazione per il requisito dell'“accessibilità”, individuando, per ogni “unità ambientale” (porte, infissi esterni, terminali degli impianti, servizi igienici, ascensori, ecc.), le necessarie “caratteristiche prestazionali” che le unità stesse devono avere.
Tra queste alcune appaiono determinanti, anche sotto il profilo della sicurezza e della eliminazione delle “fonti di pericolo”. Ad esempio al punto 4.1.10 - Scale - viene, tra l'altro, prescritto che “la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il contemporaneo passaggio di due persone ed il passaggio di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale”. Tale prestazione deve comunque essere soddisfatta anche nel caso di soluzioni in deroga.
Il successivo punto 4.6 assume poi notevole importanza in quanto prescrive l'obbligo, in sede di progettazione di spazi accessibili o visitabili, di individuare i necessari “raccordi con la normativa antincendio”. Al proposito viene suggerito il criterio di prevedere la suddivisione dell'insieme edilizio in “compartimenti antincendio” sullo stesso livello, piuttosto che ricorrere ai più comuni “sistemi di via d'uscita”, di norma costituiti da scale di sicurezza interne o esterne, peraltro non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'art. 5- fornisce invece i criteri per la “visitabilità” precisando le necessarie prestazioni relativamente a varie tipologie di edifici (residenze, luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, strutture ricettive, ecc.). Un cenno sui criteri per l'adattabilità nelle nuove costruzioni e nel recupero di quelle esistenti, viene fornito dall'art.6. Risulta determinante il contenuto dell'art.7 che riguarda la “cogenza delle prescrizioni” e che specifica quale sia il valore prescrittivo della normativa. Il contenuto fortemente innovativo del D.M. 236/89 consiste proprio nel rendere vincolanti le caratteristiche prestazionali lasciando libero il progettista, e responsabilizzandolo formalmente, di scegliere o inventare le soluzioni tecniche più opportune rispetto alle varie situazioni possibili. Sono infatti ammesse anche le cosiddette “soluzioni alternative” a quelle individuate dalla normativa stessa (artt. 8 e 9) purché sia dimostrata dal progettista “l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili”. Al proposito delle “soluzioni alternative”, ai parametri ed agli schemi proposti è utile approfondire il contenuto degli articoli 7 e 12 del D.M. 236/89. Per questo si rimanda specificamente all'ampio commento relativo ai grafici allegati a questo capitolo. Il punto 7.3 precisa gli obblighi del tecnico progettista mediante la “certificazione”, nonché quelli, dell'Ufficio Tecnico Comunale (o del tecnico incaricato dall'Amministrazione) relativi alla verifica della conformità del progetto presentato a quanto prescritto dalla legge. Il punto 7.4 consente la “deroga” alle prescrizioni solo nel caso in cui sia previsto, da altre norme tecniche specifiche, che particolari luoghi o ambienti non possano essere realizzati senza la creazione di necessarie barriere architettoniche, ovvero per quei “locali tecnici” che abbiano l'accesso riservato a personale specializzato. Il punto 7.5 prevede, inoltre, nel caso di ristrutturazione alcune possibilità di derogare ai parametri e alle norme solo quando sia “dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici”. L'art.8, oltre a fornire la “modalità di misura” per la progettazione e per le verifiche successive (8.0.1.) individua gli spazi minimi di manovra per la sedia a ruote nelle nuove costruzioni e nel caso di adeguamento per consentire almeno la “visitabilità”.
L'art.8.1- Unità ambientali e loro componenti - precisa le specifiche soluzioni tecniche e fornisce i dati dimensionali che sono comunque in grado di rispettare le prestazioni obbligatorie individuate nell'art.4. Al punto 8.1.11.- Rampe - viene, tra l'altro, precisato che “non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione”. Risulta evidente perciò che viene considerata “barriera” anche una situazione che provochi eccessivo affaticamento  o disagio così come risulta anche dalla definizione riportata all'art. 2 lettera a). L'art.9 - Soluzioni tecniche conformi - propone alcuni schemi per passaggi e disimpegni che, pur non essendo basate sulle prescrizioni contenute nel precedente art. 8, sono tuttavia ritenute rispondenti ai “criteri di progettazione” e quindi accettabili in quanto compensano le riduzioni dimensionali con “particolari soluzioni spaziali o tecnologiche”. Gli elaborati che il progettista deve predisporre, come prescritto dall'art.10, devono evidenziare con chiarezza i percorsi, le soluzioni prescelte e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni per l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità. Sarà pertanto opportuno che venga prodotta, per le verifiche successive da parte del Tecnico comunale competente, la relazione e una documentazione grafica nella stessa scala del progetto, con eventuali dettagli per le “soluzioni alternative” o per le parti per le quali viene eventualmente richiesta una “deroga”. L'art.11 - Verifiche - ha un forte contenuto innovativo rispetto alla precedente normativa. Infatti fa obbligo al Sindaco di verificare, in sede di rilascio di licenze di abitabilità o di agibilità, se le opere siano state realmente eseguite nel rispetto delle prescrizioni di legge. Infine l'art.12 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni - individua un'interessante metodologia, finalizzata alla migliore applicazione della normativa stessa, mediante l'istituzione di una Commissione Tecnica permanente. Essa ha il compito di individuare le soluzioni ai vari problemi derivanti dalla applicazione della legislazione, nonché di esaminare o predisporre proposte di aggiornamento o modifica, e di esprimersi sull'idoneità di “soluzioni tecniche alternative” proposte da enti locali, istituti universitari o singoli professionisti.

La Legge n.104 del 1992

Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla legge n.104 del 5/2/1992 - “Legge Quadro sull'handicap”-. In particolare l'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni. Per questi motivi sembra opportuno riportare le seguenti specifiche considerazioni. L'art.24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) è costituito da ben 11 commi; esso risulta di notevole importanza per il suo forte valore innovativo. Tutte le prescrizioni si riferiscono specificamente agli edifici di “proprietà pubblica”, comunque essi vengano utilizzati (per sedi di uffici, per attività culturali, scolastiche, museali, ecc. o come residenze, alloggi di servizio, foresterie, ecc.), oltre che a quelli di “proprietà privata” qualora siano “aperti al pubblico”. Rappresenta un notevole passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate  ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli architettonici.

Al proposito del campo di applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 24 va precisato che esso apporta notevoli modifiche ed integrazioni sia alla Legge n. 118/71 che alla Legge 13/89 ed ai relativi decreti di attuazione. Proprio per tale motivo l'applicazione di questa legge poteva talvolta risultare complessa. Infatti le prescrizioni si sovrappongono, ma solo parzialmente, a quanto contenuto e prescritto dai due differenti filoni normativi: il D.P.R. n. 384/78 per gli edifici di proprietà pubblica, attualmente revocato dal D.P.R. 24.07.96 n. 503 ed il D.M. 236/89 per gli edifici privati. Il primo comma dell'art.24 amplia, come sopraccennato, in maniera considerevole il campo di applicazione delle norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche estendendole esplicitamente a “tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità”. Ai sensi della Legge 104/92 le norme e gli accorgimenti tecnici trovano quindi applicazione non più solamente nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia (che nella realtà dei casi risultano limitati rispetto alla generalità delle operazioni edilizie che si compiono sul territorio). Esse trovano applicazione anche in tutti gli altri numerosi, e meno impegnativi, interventi di “recupero” quali la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo (vedi art. 31 legge 457/78), nonché le cosiddette “opere interne” (vedi art.26 legge 47/85). Naturalmente, in tali casi, l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche esistenti non si riferisce all'intero immobile ma almeno alla porzione dell'edificio oggetto delle opere di recupero o di modificazione. Questa logica e positiva prescrizione tende ad ottenere, almeno per gli immobili pubblici o privati aperti al pubblico esistenti, un adeguamento progressivo nel tempo rispetto ai più recenti ed irrinunciabili standards qualitativi. Per essi, infatti, fino all'emanazione della Legge 104/92, si evitava, ove possibile, di effettuare lavori che potessero rientrare nella definizione di “ristrutturazione edilizia” per poter continuare ad ignorare  in modo completo l'aspetto dell'accessibilità, purtroppo considerato ancora troppo spesso come secondario se non addirittura opzionale Del resto, a ben vedere, come in più occasioni abbiamo avuto modo di considerare, tale prescrizione era già contenuta chiaramente, per gli edifici pubblici, nella Legge n.41/86, art.32. Infatti il comma 20 prescrive che “non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto” (D.P.R. n.384/78). Il secondo comma dell'art.24 riguarda gli edifici di particolare valore storico o ambientale, pubblici o privati aperti al pubblico, soggetti alle Leggi n.1497 e 1089 del 1939. In essi, qualora non possano essere autorizzate, mediante nullaosta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, opere “definitive” finalizzate all'eliminazione delle b.a. in quanto l'intervento costituisca “serio pregiudizio del bene tutelato” le soluzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle norme per l'accessibilità o la visitabilità possono prendere in considerazione l'esecuzione di opere “provvisionali”. Tale dizione non risulta particolarmente chiara. Tuttavia la “ratio” è quella di invitare il progettista a ipotizzare soluzioni e prevedere opere, anche se “provvisorie”, che siano in grado comunque di risolvere il problema. Tutto ciò anche se con l'utilizzo di materiali diversi da quelli caratteristici dell'edificio storico, pur di rendere fruibile a tutti l'immobile stesso ancorché esso sia “vincolato”. Peraltro va precisato che, per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche se risultano “vincolati”, non sono previste da nessun provvedimento legislativo possibilità di deroga alla irrinunciabile prestazione costituita della fruizione generalizzata dell'opera stessa. In altre parole se un edificio di particolare valore storico o ambientale non può essere adeguato agli attuali standards di accessibilità sarà sempre considerato come “monumento” da conservare ma non potrà più essere utilizzato come “contenitore” di funzioni per la collettività quali quelle museali, amministrative, religiose e via elencando, se non consente, tra l'altro, la possibilità di accesso e di fruizione agevole a tutti compresi coloro che hanno ridotte o impedite capacità motorie. Questa linea interpretativa viene confermata e chiarita dai contenuti del D.P.R. n. del 24.07.1996. In esso viene anche introdotto il nuovo concetto di “accessibilità condizionata” che obbliga tutte le Amministrazioni pubbliche, a predisporre entro 180 giorni, in attesa dei necessari adeguamenti all'immobile, un “servizio di assistenza” in grado comunque di soddisfare le esigenze del cittadino disabile. Il terzo comma precisa che anche per l'esecuzione di “opere interne”, eseguibili con la procedura semplificata e precisata dall'art. 26 della legge 47/85, deve essere predisposta dal progettista apposita documentazione grafica ed una Dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di eliminazione delle b.a. (vedi quanto già contenuto nel D.M. n. 236/89, art.    10 per le opere soggette a concessione edilizia). Questa prescrizione appare interessante perché tende a ridurre i notevoli margini di elusione nell'applicazione delle norme sull'accessibilità responsabilizzando direttamente il progettista anche nel caso di lavori eseguibili mediante semplice comunicazione al Comune e senza una specifica autorizzazione. Il quarto comma precisa che il rilascio dell'atto autorizzativo da parte del Sindaco (concessione o autorizzazione edilizia) è subordinato alla verifica della conformità del progetto da parte dell'ufficio tecnico o del professionista tecnico specificamente incaricato dal Comune. Anche questa prescrizione conferma l'estensione dell'obbligo dell'applicazione delle norme e della necessaria verifica da parte del Comune anche nei casi di interventi di minore entità che non necessitano di concessione. Per gli stessi, oltre che ovviamente per quelli più impegnativi, è prescritta la necessità di accertamento del rispetto della normativa, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Sindaco. Per facilitare tale compito può essere richiesta all'interessato una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato. Al proposito è opportuno rammentare che il R.D. 27 luglio 1934 n.1265 all'art. 221 prescrive che tutti gli edifici non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco “il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato...”. Al riguardo dell'adattabilità (e non dell'agibilità) alcune modificazioni sono state introdotte con l'art. 4 del D.P.R. 22.04.1994 n. 425 e pertanto esse vanno tenute nel debito conto a proposito delle responsabilità professionali. Il quinto comma, oltre a ribadire il divieto di finanziamento nel caso di opere pubbliche di cui alla citata Legge n.41/86, introduce in modo opportuno per le stesse l'obbligo della “dichiarazione di conformità” da parte del progettista, così come stabilito dalla Legge 13/89 per gli interventi sugli edifici privati. Importante anche l'aver stabilito che la “verifica di conformità” spetta all'Amministrazione competente che è tenuta a “darne atto in modo esplicito” in sede di approvazione del progetto. Il sesto comma chiarisce finalmente in modo preciso che anche per i “cambi di destinazione d'uso” di spazi già esistenti, finalizzati ad attività pubbliche o aperte al pubblico, devono essere verificate prioritariamente le condizioni che garantiscano l'accessibilità, oltre che ovviamente quanto già stabilito dalle normative urbanistiche. Anche in questi casi viene prescritta una verifica tecnica, a posteriori, da effettuarsi in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (si vedano al proposito le modifiche introdotte dall'art. 4 del D.P.R. 425/94). Particolarmente incisivo appare il contenuto del settimo comma il quale introduce precise responsabilità e pesanti sanzioni nei confronti dei vari soggetti che fanno parte del “processo” edificatorio: il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza. L'ammenda prevista e la sospensione dall'Albo professionale dovrebbero indurre tutti i professionisti e i relativi Ordini a porre la massima attenzione nei confronti delle problematiche attinenti l'eliminazione delle barriere architettoniche e delle norme vigenti in materia. Va osservato peraltro che le sanzioni introdotte esplicitamente dalla Legge 104/92 possono costituire uno shock  di una certa utilità per far concentrare maggiormente le energie di ciascuno su questo importante e trascurato aspetto sociale ed economico. Tuttavia non sarà facile l'applicazione pratica della norma in questione perché la sua esecutività è conseguente a valutazioni sul prodotto costruito che presuppongono un ampio margine di discrezionalità. Infatti non è sufficiente che le opere edilizie siano difformi dalle disposizioni vigenti ma devono essere “tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate” ed essere dichiarate formalmente dal sindaco “inabitabili e inagibili”. Questa prescrizione ribadisce un importante concetto: il Certificato di abitabilità o di agibilità non vale necessariamente a tempo indeterminato ma caratterizza la situazione contingente del luogo o dello spazio costruito in relazione della destinazione d'uso e dell'attività in esso svolta. Inoltre viene ribadito quanto già esplicitato al proposito di tale atto nel D.M. n.236/89, art.11 - Verifiche, che obbliga il Sindaco ad accertare, a posteriori, la rispondenza delle opere eseguite a quanto prescritto dalla legge in materia di accessibilità. Appare tecnicamente difficoltoso per chiunque stabilire con certezza il limite al di là del quale un'opera possa essere considerata di “impossibile utilizzazione” per le persone handicappate che la legge intende tutelare. Anche perché i soggetti che rientrano nella definizione di cui all'art. 3 della L 104/92 possono avere caratteristiche e quindi esigenze molto differenziate tra di loro. Infatti la reale possibilità d'utilizzazione di uno spazio o di un edificio è diversa a seconda delle patologie o delle disabilità. La fruizione dell'ambiente costruito è molto diversa se la persona disabile è costretta a stare distesa in un letto, ad usare in modo autonomo la sedia a ruote o se invece, ad esempio, ha difficoltà nel camminare o nello stare a lungo in posizione eretta. Anche in questo ultimo caso risulterebbero di grande utilità direttive specifiche da parte dello Stato o, in attesa di queste, da parte delle Regioni o delle Amministrazioni comunali. Il comma ottavo detta disposizioni al CER - Comitato per l'Edilizia Residenziale - affinché disponga che una quota, peraltro indeterminata, dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per interventi di recupero, sia “utilizzata” per l'adeguamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica. È importante sottolineare che nello stesso comma si precisa che “rimane fermo il divieto di finanziamento” relativo a qualsiasi opera o progetto approvato da parte del CER. Ciò conferma quanto già affermato in più occasioni da chi scrive, che le disposizioni di cui alla Legge 41/86 hanno valore non soltanto per gli edifici pubblici aperti al pubblico ma anche per tutti quelli di proprietà di Enti pubblici, compresi quindi quelli con destinazione residenziale, nonché per quelli privati, qualora per essi si ricevano finanziamenti o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato o di altri enti pubblici. Il comma numero nove prescrive direttamente che i Piani di cui alla Legge 41/86, art.32, comma 21, vengano modificati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici di proprietà pubblica, anche gli spazi esterni urbani. In particolare provvedendo alla individuazione di percorsi pedonali accessibili, all'installazione di semafori acustici ed alla rimozione della segnaletica installata in maniera tale  da costituire barriera architettonica. In linea di principio appare positivo l'aver ampliato in modo notevole il contenuto dei Piani in questione. Tuttavia non si comprende l'esatta portata della prescrizione e specificamente a quali “spazi urbani” ci si debba riferire in sede di progettazione. Tutto ciò non è di secondaria importanza in quanto per il tecnico professionista incaricato della progettazione risulta complesso e difficoltoso provvedere all'adeguamento per l'accessibilità di tutti gli spazi esterni del contesto cittadino. Va precisato al proposito che uno dei motivi per cui la predisposizione di detti Piani, prescritti dalla Legge 41/86, ha incontrato serie difficoltà è stato quello per cui alla deliberazione d'incarico dei tecnici spesso non è seguito, da parte dell'Amministrazione interessata, il necessario supporto di documentazione né l'effettuazione dei dovuti pagamenti e rimborsi spese, generalmente consistenti. Tutto ciò ovviamente oltre alla difficoltà di reperire da parte dell'Ente pubblico i necessari finanziamenti per realizzare concretamente tutte le operazioni di adeguamento previste dal Piano. Il decimo comma non sembra risolutivo nei confronti dei sopraccennati problemi in quanto stabilisce che la Cassa depositi e prestiti debba concedere almeno il 2% delle somme stanziate annualmente per mutui finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta pertanto, ancora una volta, di prestiti agevolati ai Comuni che comunque non sono facilmente estinguibili.

 L'undicesimo ed ultimo comma appare assolutamente superfluo ed anzi può creare alcune perplessità e confusioni circa l'entrata in vigore delle prescrizioni normative.
Infatti l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi, entro 180 giorni, alle disposizioni delle varie leggi nazionali relative all'eliminazione delle b.a., non modifica comunque il fatto che dette leggi sono già da tempo assolutamente cogenti. Esse, infatti, sono entrate in vigore, in periodi successivi e con specificazioni crescenti, a partire dal 1971. Pertanto qualora esistessero Regolamenti comunali in contrasto con disposizioni di legge nazionali perderebbero in ogni caso, ed ovviamente, la loro efficacia.

Il nuovo D.P.R. n. 503 del 24.07.1996

Con il D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, riportato integralmente nell'Appendice 1.  Esso sostituisce ed integra, finalmente, il precedente D.P.R. n. 384 del 27.04.78, di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.1971, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche. Già in precedenza, con la Legge n. 13/89 ed il relativo Regolamento di attuazione costituito dal D.M. 14.06.1989, n. 236, il citato D.P.R. 384/78 aveva subito una notevole modificazione nei confronti del suo “campo di applicazione”. Infatti con l'entrata in vigore del D.M. 236/89 la vecchia normativa di cui al D.P.R. 384/78 trovava ancora applicazione limitatamente agli spazi ed edifici pubblici, e non più, come in origine, anche per quelli di proprietà privata aperti al pubblico, assoggettati oramai alle norme del più recente ed efficace D.M. 236/89 citato. Sostanzialmente con il nuovo D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 sono stati coordinati e unificati i due precedenti “pacchetti normativi” riguardanti l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Essi, emanati a distanza di 11 anni tra di loro, risultano impostati con una “ingegneria legislativa” profondamente diversa. Il primo con connotazioni di eccessiva rigidità, specie nei confronti dell'applicazione per l'adeguamento degli edifici esistenti; il secondo, invece, con una più attuale ed efficace impostazione di tipo “prestazionale” risulta, quindi, più “flessibile” e aderente alle varie esigenze, a volte molto diversificate, in relazione agli innumerevoli casi specifici riscontrabili nella realtà. Inoltre con l'eliminazione di questo provvedimento è stata compiuta una utilissima operazione “di ricucitura e di raccordo” con altre prescrizioni conseguenti a provvedimenti legislativi peraltro già cogenti. Essi, infatti, sono stati emanati negli ultimi anni e determinano da tempo precisi obblighi nei confronti di Amministrazioni, professionisti, Enti Pubblici, ecc., particolarmente nei riguardi delle modalità autorizzative di opere edilizie finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero delle possibilità di disporre di finanziamenti pubblici. Questi provvedimenti sono costituiti essenzialmente dall'art. 32 della L. 41/86 (Finanziaria), dagli artt. 23 e 24 della L. 104/92, Legge quadro sull'handicap, dal D.L. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Attualmente quindi con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R. in argomento, è possibile disporre di un'unica più moderna “fonte normativa”, che dal punto di vista concettuale, metodologico e dei parametri tecnici fa propri pienamente i contenuti ed i criteri del precedente D.M. 236/89. Essi, più che su misure assolute, individuate “una volta per tutte”, sono invece basati su un attento esame ed individuazione delle reali esigenze delle persone con ridotte capacità motoria o sensoriale. Ai “requisiti esigenziali” che vengono prescritti per gli spazi costruiti e le attrezzature devono cioè corrispondere conseguenti soluzioni con “caratteristiche prestazionali” individuate in relazione alle diverse unità ambientali che siano in grado di consentire una concreta fruibilità delle stesse da parte di tutti i cittadini compresi coloro che si trovano, temporaneamente o permanentemente, in condizioni di svantaggio nella mobilità. È importante evidenziare, quindi, che con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R., per qualsiasi tipo di progettazione riguardante lo spazio costruito, aperto o racchiuso, pubblico o privato, la normativa vigente prescrive obblighi di tipo “prestazionale” ai quali si può far fronte con diverse soluzioni tecnico-progettuali e distributive, indicate dalla normativa stessa, ovvero proponendo “soluzioni alternative” che siano in grado di garantire l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenuti e non solamente, quindi, con “la soluzione” o “la misura” prevista dalla legge. Viene esteso anche agli spazi ed edifici pubblici quanto contenuto nel D.M. 236/89 - art. 7 Cogenza delle prescrizioni - che consente di proporre in sede progettuale (al di là delle indicazioni tecniche descritte analiticamente nell'art. 8) soluzioni conformi alle specificazioni  e soluzioni tecniche alternative “purché esse rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”. In questo caso, oltre alla Dichiarazione di conformità, deve essere illustrata, dal progettista abilitato, l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili. Successivamente la verifica della effettiva conformità alle prescrizioni di legge deve essere effettuata dall'Ufficio Tecnico o dal tecnico incaricato allo scopo dal Comune. A tale verifica è subordinato il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia da parte del Sindaco (art. 7.3). Nel nuovo D.P.R. sono molto opportuni (art. 1, comma 7) i riferimenti all'art. 32 della L. 41/86 (Finanziaria) che, tra l'altro, non consente dall'entrata in vigore della stessa che vengano finanziate opere da parte di qualsiasi Ente Pubblico, ovvero concesse agevolazioni per qualsiasi progetto che non sia conforme alla normativa per l'accessibilità. Inoltre dopo l'emanazione della L. 104/92 (art. 24), anch'essa richiamata esplicitamente nel D.P.R. in argomento, le norme devono applicarsi non solo nel caso di nuove costruzioni o di “ristrutturazioni” di edifici ma ogni volta che si effettuino interventi edilizi, anche di minor entità, per il recupero dell'esistente (manutenzione straordinaria, restauro, opere interne, ecc.), almeno relativamente alla porzione di edificio oggetto dell'intervento stesso.

L'aver preso a base delle prescrizioni tecniche la più elastica ed efficace normativa del D.M. 236/89 e l'aver interpretato con chiarezza i sopra riportati provvedimenti legislativi, peraltro già in vigore, costituisce un notevole passo in avanti nei confronti delle concrete possibilità di risoluzione dei numerosi e complessi problemi ancora da risolvere per adeguare gli spazi e gli edifici pubblici quasi sempre ancora non fruibili da chi ha difficoltà motorie o sensoriali. Nel D.P.R. di cui si tratta, sono contenuti anche i necessari criteri orientativi ed operativi nei confronti delle problematiche che si presentano frequentemente, peraltro fino ad oggi sottovalutate. Esse riguardano gli aspetti della pianificazione urbanistica, particolarmente per gli strumenti attuativi, per le sistemazioni ambientali e di arredo urbano oltre a quelli della salvaguardia “attiva” e non cristallizzata del patrimonio immobiliare di particolare pregio architettonico, storico o archeologico. Esaminiamo più specificamente l'intero articolato. Il Titolo I - Scopi e campo di applicazione - è composto di 2 articoli. L'art. 1 - Definizioni ed oggetto - pone a base di tutto il nuovo provvedimento cosa debba intendersi per “barriere architettoniche”; la definizione è quella, completa ed esauriente, già contenuta nell'art. 2 del D.M. 236/89. Tale definizione è determinante perchè ribadisce con chiarezza un “concetto chiave” che purtroppo non è stato ancora assimilato appieno da molti amministratori e tecnici: gli ostacoli fisici che si incontrano nello spazio costruito urbano e non, costituiscono “fonte di pericolo” e “fonte di disagio o affaticamento” per chiunque. Pertanto devono essere eliminati, non soltanto per favorire la vita di relazione delle “persone disabili” ma, più in generale, per rendere più sicuro e comfortevole, oltre che fruibile, l'habitat dell'uomo. In altre parole i benefici conseguenti alla eliminazione delle barriere architettoniche sono generalizzati e non riguardano solo una categoria di cittadini. Particolare importanza assume la prescrizione di quale sia il “campo di applicazione” della normativa stessa che appare ora (3° comma) notevolmente ampliato. Infatti esso si estende (vedi anche L. 104/92, art. 24) agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, ovvero a qualunque altro tipo di intervento edilizio anche di minore entità, che sia suscettibile di limitare “l'accessibilità” o la “visitabilità”. Nel caso di opere da effettuarsi su edifici esistenti le norme devono trovare applicazione almeno per la parte oggetto dell'intervento, in attesa di una più completa operazione di adeguamento per l'accessibilità. Viene inoltre ribadito che le norme si applicano anche “agli edifici e spazi pubblici, in tutto o in parte, soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico”. Il 4° comma risulta di particolare importanza perchè rafforza quanto già contenuto nei precedenti provvedimenti  prescrivendo per gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a “recupero o riorganizzazione funzionale”, l'obbligo di apportare tutti gli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità degli stessi sulla base della norma in questione. Il 5° comma specifica che, in attesa del predetto adeguamento, ogni edificio venga dotato, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'immobile, almeno di un “sistema di chiamata” per attivare un “servizio di assistenza” alle persone disabili che consenta loro la fruizione dei servizi espletati. Tale dotazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla entrata in vigore del D.P.R. stesso. In sostanza si tratta di istituire una sorta di “sportello mobile”, raggiungibile agevolmente da chiunque, per consentire l'espletamento del servizio pubblico dovuto ad ogni cittadino che lo richieda. Trattandosi, quindi, di un provvedimento essenzialmente di tipo amministrativo o gestionale si comprende come sia stato prescritto un breve periodo di 180 giorni entro il quale tale “sistema” deve essere messo in atto. Inoltre il 7° comma, come accennato in precedenza, effettua un opportuno richiamo testuale all'art. 32, comma 20, della L. 41/86, ribadendo la non erogabilità di contributi o agevolazioni pubblici per la realizzazione di opere o progetti che non risultino conformi alle norme del Regolamento stesso. Tutto ciò dovrebbe far salire il livello di attenzione di tutti coloro che sono interessati dalle procedure di richiesta o ai provvedimenti di concessione, di finanziamenti o agevolazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici sulla delicatezza del problema e sulle necessarie verifiche tecniche da effettuare preliminarmente al finanziamento di qualsivoglia progetto. Commettere omissioni o “distrazioni tecniche” da questo punto di vista potrebbe avere conseguenze molto negative sotto il profilo penale e civile.  Il Titolo II riguarda “Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano”. L'art. 3 - Aree edificabili - per la prima volta vengono esplicitati criteri orientativi per l'accessibilità da prendere in considerazione a monte del progetto dell'edificio, ossia fin dalla fase di elaborazione dello strumento urbanistico. Si evidenzia infatti che le aree destinate a servizi pubblici dovranno essere scelte “preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e di spazi privi di barriere architettoniche”. Tutto ciò deriva dalla amara constatazione che spess nella realtà dei luoghi ci si trova in presenza di notevoli difficoltà, dovute alle caratteristiche orografiche delle zone destinate dai Piani Regolatori ad attrezzature e servizi. Tali complicazioni sono difficilmente recuperabili in sede di progettazione dell'immobile. Anche l'art. 4 - Spazi pubblici - riguarda criteri di tipo urbanistico attuativo, da prendere in considerazione quando si tratta di progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (piazze, percorsi, aree verdi, ecc.). In questi casi devono essere previsti itinerari accessibili che consentano anche alle persone a mobilità ridotta o con problemi sensoriali “l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale”. Ove il caso per perseguire questa irrinunciabile finalità si suggerisce, in alternativa alla predisposizione di rampe non sempre consigliabili e risolutive, anche l'uso degli opportuni “impianti di sollevamento” quali ascensori, piattaforme elevatrici, ecc. L'art. 8 - Servizi igienici pubblici - fa riferimento ancora una volta alle norme tecniche del D.M. 236/89 (non più quindi il famoso spazio minimo di 180 x 180 cm) e chiarisce, opportunamente, che, per ogni nucleo di servizi installato, almeno una unità deve risultare accessibile. Questo significa perciò che quasi tutti i blocchi di servizi già realizzati lungo le vie o piazze delle nostre città dovranno essere adeguati o integrati per consentire a tutti di servirsene. Anche l'art. 9 - Arredo urbano - ribadisce, con chiarezza, che tutti “gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali” da ubicare su spazi pubblici devono essere fruibili da chiunque, nel rispetto degli obblighi “prestazionali” di cui al D.M. 236/89. Inoltre, risulta di notevole utilità quanto contenuto nell'art. 11 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili - e nell'art. 12 - Contrassegno speciale. Infatti viene effettuato un compendio  e una chiarificazione rispetto alle varie norme per le facilitazioni sull'argomento individuate dal precedente D.P.R. 384/78 - art. 5 - oltre che da alcune importanti Direttive Ministeriali (Circ. Min. LL.PP. 310/80 e 1030/83) e dai successivi Decreto Legislativo 285/92 e D.P.R. 495/92. Il Titolo III - Struttura edilizia in genere - contiene anch'esso prescrizioni molto interessanti ed innovative. L'art. 13 - Norme generali per gli edifici - evidenzia, tra l'altro, al 5° comma la necessità che, “in sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento ”. L'8° comma, al fine di favorire gli adeguamenti degli immobili esistenti alle norme per l'accessibilità, precisa che “gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile” normalmente determinata dagli strumenti urbanistici. L'art. 18 - Raccordi con la normativa antincendio - fa riferimento all'analoga prescrizione (art. 4.6) del D.M. 236/89 per gli edifici di proprietà privata prescrivendo ovviamente anche per gli edifici di proprietà pubblica di individuare soluzioni tecniche che rispondano contemporaneamente ai requisiti di sicurezza antincendio e alle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche. Non più, quindi, solamente la semplicistica costruzione di “scale di sicurezza” esterne per ottemperare alle norme antincendio, ma soluzioni più responsabili e fruibili da tutti in caso di evento negativo (costituzione di luoghi sicuri statici, di “spazi calmi”, ecc.) . Di particolare importanza appare il Titolo IV - Procedure - nel chiarificare alcuni aspetti rimasti per troppo tempo in balia delle più diverse interpretazioni soggettive. Infatti l'art. 19 - Deroghe e soluzioni alternative - regolamenta con chiarezza l'istituto della “deroga” all'applicazione delle norme per l'accessibilità, di cui spesso si è abusato. In particolare il 3° comma precisa, riprendendo e regolamentando i contenuti dell'art. 24 della Legge 104/92, che la “deroga” nel caso di immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e 1497/39, è consentita esclusivamente nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano un “serio pregiudizio” per i valori storici ed estetici del bene tutelato. In questo caso però il requisito indispensabile dell'accesibilità deve essere realizzato alternativamente attraverso opere provvisionali (rampe, sistemi di sollevamento, ecc.) ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio ed apparecchiature mobili. Comunque la eventuale mancata applicazione delle norme regolamentari “deve essere motivata specificatamente”. Questo comma, dell'art. 19, appare molto significativo perchè approfondisce l'aspetto applicativo delle possibilità concrete della esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito di immobili “vincolati” in quanto di particolare pregio storico, archeologico o ambientale. Per troppo tempo si è erroneamente interpretato che gli obblighi di legge per l'accessibilità potessero non considerarsi tali poiché comunque lesivi del bene che, per altri versi, occorre naturalmente salvaguardare. Ma salvaguardia non vuol dire intoccabilità, cristallizzazione dell'immobile, non applicabilità delle prescrizioni.
Per decenni non si è fatto nulla per rendere meno scomodi gli edifici “vincolati”, che per alcuni risultano assolutamente inaccessibili, perchè generalmente non veniva concesso dalle Autorità competenti il “nulla osta” per effettuare le opere stesse, in virtù di una astratta “salvaguardia” dell'immobile. L'azione ufficiale di “smantellamento” di questa assurda quanto illegittima teoria interpretativa è iniziata con l'emanazione della L. 13/89, ed in particolare con quanto contenuto negli art. 4 e 5, di cui si è già fatto cenno in precedenza. Successivamente è continuata precisando meglio alcuni aspetti con la Legge 104/92 - art. 24, comma 2. Ora finalmente col nuovo D.P.R. è stato chiarito che la eventuale “deroga” all'applicabilità della normativa non riguarda gli “aspetti prestazionali” della fruibilità. Essi perciò devono comunque essere garantiti anche per le persone disabili svantaggiate nel movimento. Per garantire un corretto uso della procedura relativa alla deroga il 4° comma, precisa che essa viene eventualmente “concessa dall'Amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si da conto nell' ambito dell'atto autorizzativo”. Si precisa, inoltre, per una opportuna azione di trasparenza (ed una indiretta forma di monitoraggio) che la “deroga” stessa debba essere comunicata alla Commissione Permanente, istituita da tempo presso il Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 12, D.M. 236/89. Inoltre, l'art. 21 - Verifiche - in attuazione dell'art. 24 della Legge 104/92 prescrive l'obbligo di allegare ai progetti la “dichiarazione ” del professionista che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni del Regolamento, mentre spetta all'Amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto stesso, l'accertamento e l'attestazione di conformità o meno di quanto presentato. L'aggiornamento e modifica delle prescrizioni del Regolamento sono attribuite, dall'art. 22, alla citata Commissione Permanente, che pertanto assume ulteriori compiti rispetto ai precedenti. Importante può risultare nella futura prassi legislativa il parere obbligatorio che la Commissione deve fornire in sede di aggiornamento o modifica delle altre “normative di settore” (sicurezza, tutela ambientale, ecc.). Qualora questa interessante procedura venisse realmente e costantemente seguita potrebbero positivamente essere mitigate le numerose discrasie che attualmente purtroppo sono riscontrabili nei diversi provvedimenti di settore che vengono emanati con molta frequenza senza rigorosi confronti e i necessari raccordi di coerenza tra di loro. Infine nel Titolo V - Edilizia scolastica pubblica - e nel Titolo VI - Servizi speciali di pubblica utilità (servizi trasportuali e impianti telefonici pubblici) - vengono ripresi e parzialmente integrati i contenuti già presenti nel precedente D.P.R. 384/78.


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