Tutte
le persone handicappate mentali al compimento della maggiore
età acquisiscono gli stessi diritti e doveri di una persona
adulta, quindi possono firmare, ritirare da sé la propria
pensione, avere un conto corrente bancario, etc.
La maggior parte delle persone con handicap mentale non è
però in grado di provvedere completamente a se stessa per
quanto riguarda gli aspetti amministrativi come la gestione di
uno stipendio o di beni immobili.
Ad oggi le uniche forme di tutela esistenti, che permettono
alla persona handicappata mentale di avere una persona che si
occupa della gestione di questi aspetti, sono l’interdizione
e l’inabilitazione. Tali istituti se da una parte
garantiscono la tutela delle persone non in grado di
provvedere a se stesse, dall’altra rappresentano una totale
limitazione della capacità di agire delle stesse e la
preclusione per esempio all’inserimento lavorativo che tante
persone handicappate mentali sono invece in grado di
affrontare. Esiste comunque, anche se non utilizzato
frequentemente l’istituto della tutela provvisoria, legata
al disbrigo di pratiche definite, e da alcuni anni è allo
studio una riforma della legislazione di sostegno, auspicata
da più parti e la cui definizione potrebbe essere vicina.
Interdizione
(Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)
Definisce
il soggetto "incapace", la persona interdetta sono
perciò legalmente rappresentata dal tutore, non può quindi
svolgere atti di disposizione patrimoniale né essere assunta
presso uffici pubblici.
Gli interdetti hanno comunque diritto di voto (Legge 180/78).
Chi
può essere interdetto:
i
maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente che
li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Inoltre
può essere interdetto il minorenne l’anno precedente il
compimento della maggiore età; tale istanza è di competenza
del Tribunale dei Minori e viene utilizzata soprattutto per
quei casi particolarmente gravi nei quali la richiesta di
interdizione comunque verrebbe inoltrata, le procedure infatti
per i minori sono più snelle.
Chi
può richiedere l’interdizione:
- il
coniuge;
- i parenti
entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e
discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
- gli affini
entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii
acquisiti);
- il
Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della
Procura della Repubblica).
Procedura:
per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale,
con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da
considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga
richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato
di povertà”. Il giudice tutelare nomina: il Tutore e il
Protutore.
Chi
può essere tutore:
- uno dei
genitori;
- un figlio
maggiorenne;
- il
coniuge;
- altra
persona designata dal Giudice.
Colui
che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che
abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato,
eserciti già altra tutela.
I
compiti del tutore:
- avere cura
della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi
atti e contratti, amministrare i suoi beni;
- presentare
ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua
amministrazione.
Il
tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere
rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa
dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si
dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.
Quando
occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:
- investire
capitali;
- accettare
eredità e/o donazioni;
- rinunciare
ad eredità e/o donazioni;
- riscuotere
capitali; - acquistare beni straordinari;
- fare
contratti di locazione per più di nove anni;
- promuovere
giudizi.
Quando
occorre l’autorizzazione del tribunale:
- vendere
beni di una certa entità;
- costituire
pegni o ipoteche;
- fare
compromessi e transazioni.
Inabilitazione
(Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti):
Consente
una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione
(atti giuridici, conclusione di contratti). Anche l’inabilitazione
può essere di ostacolo all’inserimento lavorativo: gli
inabilitati non possono essere assunti in pubblici uffici.
Chi
può essere inabilitato:
i maggiorenni che non sono in condizioni di gravità tali da
essere interdetti, ma che per prodigalità o abuso abituale di
alcolici e/o stupefacenti espongono sé e la propria famiglia
a gravi pregiudizi economici, i sordomuti o i ciechi dalla
nascita privi di educazione sufficiente.
Chi
può richiedere l’inabilitazione:
- il
coniuge;
- i
parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti
e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
- gli
affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati,
zii acquisiti);
- il
Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della
Procura della Repubblica).
Procedura:
vedi “Interdizione”. Il giudice tutelare in questo caso
nomina un Curatore.
Chi
può essere curatore:
- uno
dei genitori;
- un
figlio maggiorenne;
- il
coniuge;
- altra
persona designata dal Giudice.
Colui
che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che
abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato,
eserciti già altra curatela.
I
compiti del curatore:
- aiutare
l’inabilitato ad amministrare i suoi beni;
- essere
presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in
giudizio.
Quando
occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:
per
tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Quando
occorre l’autorizzazione del tribunale:
- vendere
beni di una certa entità;
- costituire
pegni o ipoteche;
- fare
compromessi e transazioni.
Tutela
provvisoria
Quando
esiste la necessità dell’assistenza di un tutore per un
atto particolare, ma non ci sia la necessità di procedere all’interdizione
o all’inabilitazione, il Giudice può predisporre una tutela
provvisoria, limitata all’espletamento di quell’atto.
Incapacità
naturale (codice civile, Titolo XII art. 428)
La legge prevede una forma di protezione di coloro che, pur
non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci
di amministrarsi.
Gli atti di disposizione patrimoniale da loro compiuti possono
essere annullati su istanza degli interessati (o dei loro
eredi), se da tali atti deriva un grave pregiudizio e anche i
contratti possono essere annullati, ma solo quando risulta la
malafede del contraente.
L’annullamento
può essere chiesto entro cinque anni.
La
legge di riforma dell’amministrazione di sostegno
Dal punto di vista della tutela giuridica siamo oggi in un
momento di evoluzione legislativa, è infatti attualmente all’attenzione
del Parlamento una proposta di legge che prevede l’istituzione
dell’Amministrazione di sostegno per chi si trova nell’impossibilità
di provvedere alla cura dei propri interessi.
Alla data del 21 dicembre 2001 dal Senato (Seconda commissione
permanente giustizia) è stato approvato un testo che ha
assorbito due diversi disegni di legge (Atto Senato n. 375) e
che dovrà ora passare all'esame della Camera.
L’Amministratore di sostegno, sotto il controllo del giudice
tutelare, assiste il disabile nella gestione del proprio
patrimonio, pur rispettando la sua piena capacità di agire in
tutti gli altri campi (cosa che oggi non è possibile in caso
di interdizione e nomina di un tutore).
Testamento
I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte,
a favore dei figli, possono redigere un testamento.
Il
testamento deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto
dal testatore. Può essere custodito in casa oppure depositato
presso un legale o altra persona di fiducia. Può essere
stracciato e rifatto in ogni momento.
Nel caso ci siano più figli e più immobili può essere
opportuno lasciare, almeno in parte, la nuda proprietà ai
figli non handicappati e l’usufrutto al figlio disabile,
così da consentire a questo di beneficiare di una rendita.
È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire
le proporzioni.
|