|
|
IL TUTOR NELLA RIFORMA SCOLASTICA SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO Il Tutor è stata una delle novità più discusse della riforma scolastica. E’ stato contestato sia perché si ritiene che rompa la collegialità dell’equipe pedagogica, sia perché i sindacati ritengono che le sue mansioni debbano essere oggetto di trattativa sindacale e di contratto collettivo di lavoro sotto il profilo giuridico ed economico. Lo scontro è stato durissimo e non cesserà presto. Alcuni genitori hanno impugnato avanti al TAR la decisione di un collegio dei docenti di attuare questa parte della riforma. Il TAR ha dato ragione ai genitori ritenendo che la normativa secondaria che dava applicazione ad un inciso della L.n. 53/03 fosse in contrasto con il principio della collegialità di tutti i docenti fissato dal Testo unico della legislazione scolastica, in quanto creerebbe una figura di “docente prevalente”. Il MIUR ha appellato ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 7380/ 05 ha annullato la sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato ha criticato la sentenza del TAR , argomentando che tale sentenza era basata su una visione statica della scuola, secondo la quale ad ogni funzione corrisponderebbe una figura professionale. Dice il C.d.S. che il tutor non è una nuova figura professionale , ma è un docente che, nell’ambito delle sue funzioni, svolge anche quella di orientare e seguire l’individualizzazione del piano di studio personalizzato di ogni alunno. Questa funzione , implicita nella funzione docente, è stata evidenziata dalla riforma che avrebbe una visione della scuola non più statica ma dinamica.Essendo un’esplicitazione della funzione docente, il tutorato potrebbe essere svolto da qualunque docente e pertanto non vi è la violazione del principio della collegialità. Questo modo di argomentare è puramente formalistico , limitandosi a decidere se con la riforma vi sia stata violazione delle norme del testo unico e ritenendo che , trattandosi di una nuova norma, la L.n. 53/03,di cui la delibera del Collegio dei docenti è mera applicazione, non vi sarebbe stata alcuna violazione delle norme legislative del testo Unico. In vero , se per un verso le argomentazioni del C.d.S. sembrano piuttosto rintorcinate, per altro verso Esso deve limitarsi a confrontare un atto amministrativo con la legislazione per verificare se questa è stata violata da atti amministrativi. Non è competenza del consiglio di Stato accertare se una norma di legge sia o meno conforme ad un principio costituzionale ( questione che non è stata però neppure sollevata in giudizio). Né è compito del C.d.S. entrare in merito alla valutazione economica di questa funzione, maggiormente evidenziata dalla riforma. Malgrado questa sentenza quindi, rimane di competenza della contrattazione sindacale la determinazione delle modalità di svolgimento della funzione di tutorato e del calcolo del suo maggiore valore economico. Forse il C.d.S. avrebbe potuto indagare più a fondo su come questa funzione si colloca nel profilo del docente previsto dalla nuova scuola che la riforma ha disegnato. Avrebbe potuto scandagliare se, essendo tale funzione, potenzialmente di ciascun docente,non potesse essere divisa fra i vari docenti dell’equipe pedagogica, fra i quali ripartire gli alunni al fine di seguirli meglio nel piano di studio personalizzato. Stando strettamente al’oggetto del ricorso , però, ha ritenuto di non scendere in questa disamina sostanziale, preferendo rimanere in superficie per constatare che gli atti amministrativi applicativi della riforma non violano norme di legge e tanto, per Esso, basta. Certo le sentenze del C.d.S. non valgono per tutti e per sempre, ma risolvono solo quel determinato caso e secondo il profilo giuridico prospettato. Nulla toglie che il problema possa essere riaffrontato sotto altro profilo e che, in questa nuova prospettazione, il C.d.S. cambi orientamento. Oggettivamente la sentenza è una vittoria del Ministro; lo è pure per una migliore qualità della vita nella comunità scolastica? Roma 21/03/06. Salvatore Nocera |
La pagina
- Educazione&Scuola©