La legge quadro n. 104/92, all'art. 23 comma 3,
assicura alle persone con disabilità motoria l'accesso al mare. Si
prevede, infatti, che in occasione di una concessione o del suo
rinnovo per gli stabilimenti balneari, il titolare debba aver
predisposto un progetto di «visitabilità degli impianti .... e di
effettivo accesso al mare». Ovviamente la visitabilità e l'effettivo
accesso al mare debbono essere realizzati, pena la non concessione o
la revoca della stessa.
Per "visitabilità" si intende che i locali debbono essere
accessibili in tutte le loro parti fondamentali, cioè marciapiedi,
posteggi per chi guida l'automobile, bagni, sala da pranzo e bar,
cabine, docce e, naturalmente, passerella sino alla spiaggia. Con il
termine "effettivo accesso al mare" si vuol intendere, come
ha spiegato un telegramma del 1993 inviato dal ministero alle
Capitanerie di porto, che non basta il fatto che la passerella arrivi
sulla spiaggia o fino al bagnasciuga. Lo spirito sotteso ai termini
"effettivo accesso al mare" significa che la passerella deve
essere prolungata con piccole terrazze sino dentro l'acqua, in modo
che la sedia a rotelle possa scendere senza difficoltà , degradando,
nel mare, sino al punto in cui il bagnante portatori di handicap possa
muoversi da solo nel mare.
Qualora uno stabilimento balneare non consenta la visitabilità o
l'effettiva possibilità di accesso al mare, l'interessato può
rivolgersi alla competente Capitaneria di porto e allo stesso Comune
sul quale sorge lo stabilimento balneare affinché facciano rispettare
la norma, pena azioni giudiziarie per la revoca della concessione o
denunce a carico degli enti pubblici che, da parte loro, hanno
l'obbligo di fare rispettare le norme.
Sempre su queste problematiche legate all'accessibilità, c'è anche
da aggiungere che il comma 5 dello stesso articolo 23, legge 104/92,
impone ai titolari di pubblici esercizi di non rifiutare con nessuna
scusa l'accesso alle persone con handicap per esempio a un bar, un
ristorante, una gelateria. Si tratta di una norma che mira a evitare
ogni tipo di discriminazione nei confronti delle persone portatrici di
handicap. La pena per chi contravviene consiste nella sanzione
pecuniaria da 516 a 5.164 euro (da 1 a 10 milioni di vecchie lire) e
nella chiusura del locale da 1 a 6 mesi.
Ciò per assicurare la piena integrazione sociale delle persone con
handicap anche nelle attività di tempo libero e nel turismo.
Buone vacanze per tutti.
Salvatore Nocera