|
|
CIRCOLARE N. 065 PROT. N. 7516/2003-04-02 SG (OP/AL) Ai Consigli Regionali Alle Sezioni Provinciali Ai Componenti il Consiglio Ai Componenti il Collegio LORO SEDI OGGETTO: Norme per l’esercizio del diritto di voto da parte dei minorati della vista - Chiarimenti E’ con vivo compiacimento che si comunica che il Ministero dell’Interno ha sollecitamente accolto le richieste formulate con apposito quesito da questa Presidenza Nazionale in relazione alla Circolare n. 6 del 18.2.2003 del predetto Ministero, che illustrava le procedure da adottare in relazione alla nota legge 5.2.2003, n. 17, recante nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità. Infatti, il Ministero ha espressamente rappresentato agli Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture) che, qualora la richiesta volta ad ottenere l’annotazione permanente sulla propria tessera elettorale del diritto al voto assistito venga formulata al Comune di residenza da parte di un elettore non vedente, sarà sufficiente che la medesima richiesta venga corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione, attualmente rilasciato dall’INPS e in passato dal Ministero dell’Interno. In tale documento, infatti, deve essere riportata espressamente la categoria "Ciechi civili" ed uno specifico numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto, vale a dire uno dei seguenti codici o fasce (per l’INPS): 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19. Si auspica che tale normativa attuativa, diretta anche agli uffici comunali competenti, stabilendo una equivalenza, ai fini del riconoscimento del voto assistito, fra la documentazione sanitaria prevista dalla legge 17/2003 ed il libretto di pensione, servirà a fugare ogni incertezza in proposito ed a rendere ancora più agevole l’esercizio del diritto di voto per i ciechi. Cordiali saluti.
|
La pagina
- Educazione&Scuola©