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COMITATO
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI HANDICAPPATI L'ULTIMA BATTAGLIA DI MARIO TORTELLO PER LA PIENA INTEGRAZIONE ANCHE A LIVELLO DI ESAMI DI SCUOLA MEDIA UN IMPEGNO IRRINUNCIABILE CHE IL COMITATO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEVE PROSEGUIRE, NONOSTANTE LA BATTUTA D'ARRESTO Le nostre segnalazioni al ministero dell'Istruzione circa le violazioni dei diritti Nel numero precedente di "Handicap & Scuola'' avevamo pubblicato la nostra lettera inviata al ministro dell'Istruzione e al sottosegretario Aprea per segnalare ancora una volta, come già aveva fatto a suo tempo Mario Tortello, la gravissima discriminazione autorizzata dall'O.M. n. 9012001 nei confronti dell' alunno con handicap alla fine della terza media: infatti tale alunno può essere "comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo". Con tale norma si nega a vari disabili, dopo anni di partecipazione a tutte le attività comuni della scuola, il diritto a un diploma regolare, alla pari dei compagni di classe, e di accedere alle scuole successive con una procedura non discriminante. E segnalavamo inoltre un'altra grave violazione dei diritti, conseguente a tale esito della licenza di scuola media: alcuni genitori ci riferivano, e noi constatavamo direttamente, che i "Centri provinciali per il lavoro" iscrivono tali alunni nelle liste di collocamento dei soggetti con certificato di scuola elementare, per cui questi disabili rimangono per sempre esclusi dall'assunzione e dai concorsi degli Enti pubblici in quanto questi richiedono il possesso di un diploma di scuola media. L'eliminazione della norma contestata dall'O.M. su scrutini ed esami risulta inoltre un atto corretto verso le famiglie dei disabili, onde evitare loro l'onere di ulteriori pesanti, ancorché giustificati, ricorsi a salvaguardia dei diritti dei loro figli. L'interrogazione parlamentare della sen. Chiara Acciarini In data 10 aprile 2002 la sen. Chiara Acciarini ha presentato sul grave problema la seguente interrogazione parlamentare n. 3-00403: Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Premesso che: - l'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 "Istruzioni operative per scrutini ed esami 2000-20Q1" prevede per la prima volta, all'articolo 11, comma I2, che l’alunno disabile, della scuola media,”sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo" e non del regolare diploma, valevole a tutti i fini conseguenti; - tale norma nega a vari disabili, dopo anni di partecipazione a tutte le attività comuni della scuola, il diritto a un diploma normale alla pari dei compagni di classe, e la possibilità di accedere alle scuole successive con una procedura non discriminante; - con tale procedura su profila, pertanto, una vera e propria violazione di diritti, poiché l’ordinanza ministeriale precisa che “tale attestato é titolo per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati" e nessun titolo regolare, di conseguenza, verrà mai conseguito da tali alunni; - alcuni genitori segnalano alle Associazioni di tutela (come il Comitato per l'integrazione scolastica di Torino) che, col titolo di crediti formativi rilasciato dalla scuola, l'iscrizione dei loro figli presso i "Centri provinciali per il lavoro" viene accolta solo nelle liste dei soggetti in possesso del certificato di scuola elementare; inoltre tali disabili saranno sempre esclusi dall'assunzione e dai concorsi pressa gli Enti pubblici, in quanto questi richiedono per legge il possesso del diploma di scuola media; l'interrogante chiede di sapere: - se il Ministro in indirizzo non ritenga di eliminare la norma citata nella emanazione detta nuova ordinanza annuale sugli scrutini ed esami, anche al fine di evitare ai genitori 1'onere di ulteriori pesanti, ancorchè giustificati ricorsi per salvaguardia dei diritti dei loro figli; - se non ritenga opportuno avviare una indagine conoscitiva circa il numero dei casi in cui agli esami di scuola media i Consigli di classe hanno ricorso a tale "attestato di credito formativo", nonché sui motivi che li hanno indotti a tale scelta. Quali esiti alla data odierna? La deludente risposta del ministero all'interrogazione parlamentare (in data 4 giugno) non affronta per nulla il problema centrale della violazione dei diritti dei disabili, come sottolinea con vigore nella sua replica la senatrice: Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione della senatrice Acciarini, sull'ordinanza ministeriale 2l maggio 2001, n. 90, concernente le istruzioni operative per gli scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei confronti degli allievi in situazione di handicap. In merito a tate interrogazione, ella osserva che le preoccupazioni della senatrice interrogante non hanno ragione di essere, in quanto l'ordinanza in parola conferma che gli studenti, che seguono un percorso formativo personalizzato e che sono ammessi agli esami di licenza media, sostengono prove idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali,conseguendo, pertanto, in caso di esito positiva delle prove, il diploma. La stessa ordinanza ministeriale, peraltro, ha aggiunto a tale previsione una ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non raggiungono gli obiettivi previsti del percorso formativo individualizzato la possibilità di essere ugualmente i agli esami per conseguire un attestato di credito formativo con il quale proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure al solo fine del riconoscimento di crediti formativi. D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli studio, sono connessi specifici contenuti formativi. La senatrice ACCIARINI ritiene che la risposta del Governo non abbia del tutto affrontata la questione sollevata dall'interrogazione in oggetto. Il profilo più problematico, infatti, attiene all'attestato di credito formativo che i Centri provinciali del lavoro, sulla base della normativa vigente, non considerano titolo di studio. Ciò risulta penalizzante per gli studenti interessati, che vengono quindi considerati in possesso de!!a sola licenza elementare. Tale meccanismo appare pertanto come un canale d’uscita dalla scuola media di livello secondario. Sarebbe allora importante sapere quanti sono coloro che utilizzano effettivamente questa possibilità di proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori e quali siano i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i Centri provinciali del lavoro. Ella raccomanda infine al Governo una rapida soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate. Nel frattempo é stata pubblicata la nuova O.M. su scrutini ed esami 2002-2003, n. 56 del 23 maggio 2002: tale ordinanza é uscita ancora piú in ritardo rispetto allo scorso anno, quando fu datata il 21 maggio 2001. Essa conferma le disposizioni contenute nell'O.M. dell'anno precedente, con una precisazione specifica proprio per gli alunni in situazione di handicap: per essi sono confermata le discriminazioni e le violazioni dei diritti di cui alla nostra lettera e alla interrogazione parlamentare: Art. I - La validità delle disposizioni contenute nell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90 sullo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, é prorogata per I'anno scolastico 2001-2002, con gli aggiornamenti conseguenti al mutato quadro organizzativo del Ministero di cui al DPR 6 novembre 2000, n. 347 citato in premessa. Rimane confermata altresì la C M 20 luglio 2001, n 125 relativa alle certificazioni per gli alunni in situazione di handicap. E' pur vero che la C.M. citata riguarda propriamente gli alunni delle scuole superiori, ma la segnalazione specifica di tali certificazioni, come unica aggiunta al testo di semplice rinvio dell'O.M. n. 56 all'O.M. 90 dell'anno precedente, può essere interpretata come una risposta non positiva alle nostre richieste di modifica delle modalità degli esami di licenza media. Una proposta di legge che conferma la discriminazione degli alunni in situazione di handicap La FISH (Federazione Italiana per ìl Superamento dell'Handicap) ha inviato al ministro per l’Istruzione in data 27 maggio 2002 la seguente lettera con allegata una proposta di legge, che riconferma la discriminazione di trattamento degli alunni con handicap, rispetto ai compagni di classe con cui hanno lavorato per lunghi anni, nel momento cruciale degli esami di licenza media e del passaggio alla scuola superiore:
Oggetto: Proposta di legge della FISH Onorevole Ministro, l'interrogazione parlamentare della Sen. Acciarini n. 3-00403 deI 10 aprite 2002 al Ministro dell’Istruzione con la quale si chiede 1'abrogazione dell'art. 11, comma 12 dell' Ordinanza ministeriale n. 90/2001 concernente 1'iscrizione alle scuole superiori di alunni con handicap che non conseguono il diploma di licenza media, ma salo un attestato con la certificazione di crediti formativi, impone un intervento immediato ed urgente da parte del Governo e del Parlamento. La ragione che ha spinto il Ministero dell'Istruzione ad introdurre la norma in oggetto è stata dettata dalla giusta esigenza di consentire anche ad alunni che non riescano a conseguire il diploma di licenza media, di poter adempiere, come tutti, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo nella scuola superiore, evitando demotivanti ripetenze. Le preoccupazioni dell'interrogante sono dettate dal rischio di uno scarso impegno degli insegnanti e del mancato conseguimento del diploma di licenza media da parte degli alunni, che, sulla base della normativa vigente, non consente l’iscrizione nelle liste di collocamento, per l’accesso a mansioni per cui é previsto il possesso della licenza media e per l'accesso ai pubblici concorsi: In proposito la FISH invita il Governo, la Senatrice interrogante, nonchè tutti i gruppi parlamentari del Senato a voler prendere in considerazione sia le ragioni che hanno indotto il Ministero dell'Istruzione ad introdurre la norma oggetto dell’interrogazione sia i rischi paventati dall'interrogante e propone che il Governo e le forze di maggioranza ed opposizione vogliano far propria una proposta di legge elaborata dalla FISH che cerca di comporre i due ordini di interesse in conflitto. Si confida nell'accoglimento da parte del Governo, della Maggioranza e dell’Opposizione della richiesta della FISH, che comuque non comporta oneri per l'erario né altera il mercato del lavoro, ma consente sia il diritto allo studio delle persone con handicap come esplicato nella sentenza n.215/87 della Corte Costituzionale, sia il diritto al lavoro degli stessi, come esplicitato dalla sentenza n.50/90 della Corte Costituzionale e dalla Legge 68/99, approvata nella precedente Legislatura da tutte le Forze politiche. Allegato: PROPOSTA DI LEGGE Art. l, - L'attestato di adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 4, dell`art. 1 della Legge 20 gennaio 1999, n. 9 è equiparato al diploma di licenza media inferiore ai fini dell'iscrizione alle liste di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché dell'accesso alle chiamate ed ai concorsi pubblici, fermo restando l'accertamento di idoneità allo svolgimento delle mansioni richieste. Ricordiamo la sofferenza di Mario Tortello, al suo ritorno dalla triste riunione dell'Osservatorio nazionale, in cui si era consumata la grave frattura fra gli stessi sostenitori dell'integrazione scolastica, a proposito dell'esame di lîcenza di scuola media. In uno deî suoi ultimi scritti, a proposito dell'O.M. 90 del 21 maggio 2001, qualificava come ''novità inaccettabili" quelle introdotte a proposito del credito formativo, "gravemente lesive dei diritti delle allieve e degli allievi in situazione di handicap. E auspicava che le scuole medie - nella loro autonomia - fossero più sensibili ai diritti fondamentali dei più deboli di quanto non lo siano gli uffici del ministero (1). Leggevamo insieme nel libro di Salvatore Nocera, per il quale Mario aveva scritto un'ampia e qualificata presentazîone (2), il paragrafo intitolato:"Lo stretto 'varco' degli esami di licenza media''Nonostante questo titolo,l'autore risolve tale"varco"a favore di una scuola media come "fase conclusiva della scuola dell’obbligo, orientativa e formativa del futuro cittadino" e degli esami di licenza media non più come “ammissione alle scuole superiori”. Nocera continua osservando che nel dibattito"in buona pare prevalsero le argomentazioni dei 'novatori' i quali riuscirono anche con l'art. 14 della legge n. 326/85 a ottenere che sul diploma di scuola media degli alunni disabili non venisse riportata la menzione che gli esami erano stati svolti con 'prove equipollenti' ai sensi del T.U. del 1928". Di fatto, occorre compiere una riflessione e una opzione decisive fra due concezioni della scuola media e dell'esame di licenza: come conclusione di una scuola dell'obbligo "orientativa e formativa", come prevedono i programmi ministeriali, o come preparazione alla scuola superiore. Un ulteriore argomento a favore della prima opzione sta la norma attuale di prolungamento dell'obbligo scolastico. D'altra parte, la proposta della Fish non riprende in attenta considerazioni i diritti effettivi degli alunni in situazione di handicap, col rischio che si estenda la discriminazione a un numero elevato di soggetti, dati i termini vaghi contenuti nell’O.M. n. 90 a proposito delle varie opzioni previste per la conclusione degli esami. Ma soprattutto tale proposta non richiama, a nostro avviso, in modo corretto l'articolo 14 comma 4 della legge 9/99: 1'attestato, ivi previsto, di adempimento dell'obbligo scolastico con valore di credito formativo si riferisce al prolungamento di tale obbligo, e non può essere portato a giustificazione della norma degli esami di scuola media, introdotte nell'O.M. 90/2001. In concreto, abbiamo documentato da anni la possibilità e la sperimentazione di prove d'esame il più possibile corrette e conformi alla normativa, e suddivise secondo le seguenti: situazioni di handicap lieve, di handicap medio, di handicap grave, sia per le prove scritte sia per la prova orale. Il numero di "Handicap & Scuola" che riporta tali prove (n. 75, novembre-dicembre 1997), a causa delle numerosissime richieste delle scuole, é esaurito (è possibile ricevere le fotocopie); pensiamo in un prossimo numero di ripubblicare tale dossier con un aggiornamento. In conclusione, é fortemente auspicabile, come si é chiesto tramite 1' interrogazione della senatrice Acciarini, che il ministero avvii una. indagine conoscitiva circa il numero dei casi in cui agli esami di scuola media i consigli di classe hanno ricorso all'attestato di crediti formativi, nonché sui motivi che li hanno indotti a tale scelta, perché vi sono fondati timori che, in mancanza di criteri ufficiali di indirizzo, si verifichino gravissime disparità di trattamento da una scuola a un'altra, con grave pregiudizio degli alunni più deboli.
________________________ (1) MARIO TORTELLQ, Licenza media: novità inaccettabili, "Handicap & Scuola" n. 98, luglio-agosto 2001, pag. 1. (2} SALVATORE NOCERA, Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia. Gli alunni in situazione di handicap nella normativa scolastica italiana. Trento, Erickson, 2001, pag.4l. La presentazione di Mario Tortello a questo volume è stata anche pubblicata in "Handicap & Scuola" (n. 98, luglio-agosto 2001; n. 99 bis, settembre-ottobre 2001} col titolo "L'integrazione scolastica ha compiuto trent’anni: quattro parole chiave per fare ‘qualità’ ", ed è considerata come il suo testamento umano e pedagogico.
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