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Nuove norme sulla valutazione dei dirigenti scolastici
In
attuazione del decreto legislativo del 28/6/99, la Nota ministeriale del
7/11/03 prot. n. 1699 trasmette la nuova normativa sulla valutazione dei
Dirigenti scolastici. Questa, che verrà sperimentata per un anno, innova
radicalmente su quella precedente, basata su una commissione ai cui
giudizi positivi conseguivano risultati anche economici. Ora si avrà una
doppia fase: una istruttoria, di competenza di un funzionario di “prima
istanza” col compito di aiutare anche il dirigente ad autovalutarsi e da
crescere nella capacità di miglioramento della qualità della scuola da
lui diretta; una seconda fase, decisionale, rimessa al Direttore
scolastico regionale.
I risultati positivi si esprimono in tre standard: standard migliorativo, conseguente al miglioramento di precedenti esiti inferiori; standard di apprezzamento, conseguente al raggiungimento di molti degli obiettivi in quasi tutte le aree; standard di eccellenza, conseguente al superamento degli obiettivi prefissati di almeno un’area, in aggiunta a risultati positivi nelle altre.
In ciascuna delle sei aree valutative sono presenti indicatori della qualità dell’integrazione. Ad es. per la prima area ad “indicatori strutturali” quali la capacità di organizzare l’accoglienza degli alunni con disabilità per la formazione delle classi, l’eliminazione delle barriere architettoniche la previsione nel POF degli aspetti caratterizzanti l’integrazione. Si pensi, per la terza area, ad “indicatori strutturali di esito”, quali la programmazione e la realizzazione di laboratori, di gite d’istruzione, di stage, di interventi misti di istruzione e formazione professionale nelle scuole superiori;
Si
pensi per la quarta area ad “indicatori strutturali, di processo e di
esito”, quali la formazione sull’integrazione scolastica degli
insegnanti curriculari (attualmente paurosamente carenti per la quasi
totalità), dei collaboratori scolastici per l’assistenza igienica degli
alunni con disabilità, degli insegnanti per il sostegno, bisognosi di
approfondimenti per nuovi casi specifici e talora addirittura non
specializzati. Si pensi alla formazione di tutto il personale docente a
saper valutare i risultati degli alunni con disabilità non solo sotto il
profilo degli “apprendimenti”, ma anche degli altri tre parametri
indicati dall’art 12, comma 3, della Legge-quadro n. 104/92 e cioè, “la
crescita degli alunni nella capacità di comunicazione, di
socializzazione e degli scambi relazionali.” Si pensi, per la sesta area, a progetti di orientamento scolastico e professionale, secondo le caratteristiche economiche del territorio, etc.
Su
tutto ciò è bene che i genitori e le loro associazioni facciano le
opportune riflessioni e, con garbo, ma chiarezza, avanzino le loro
proposte sia nelle assemblee dei genitori, sia nei consigli di classe
aperti, sia nei consigli di istituto, sia nei Gruppi di lavoro di
istituto.
Salvatore Nocera
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