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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Nuove norme sulla valutazione dei dirigenti scolastici

 

In attuazione del decreto legislativo del 28/6/99, la Nota ministeriale del 7/11/03 prot. n. 1699 trasmette la nuova normativa sulla valutazione dei Dirigenti scolastici. Questa, che verrà sperimentata per un anno, innova radicalmente su quella precedente, basata su una commissione ai cui giudizi positivi conseguivano risultati anche economici. Ora si avrà una doppia fase: una istruttoria, di competenza di un funzionario di “prima istanza” col compito di aiutare anche il dirigente ad autovalutarsi e da crescere nella capacità di miglioramento della qualità della scuola da lui diretta; una seconda fase, decisionale, rimessa al Direttore scolastico regionale.
La valutazione tende ad accertare, tramite verifiche relative al periodo di inizio d’anno scolastico, di svolgimento dello stesso e di conclusione, giudizi sugli standard di qualità realizzati. Per quest’anno non si avranno risultati di aumenti economici (e ciò potrebbe ridurre l’impegno degli interessati), né, come si era temuto, l’applicazione anche ai dirigenti scolastici, nominati sino al Luglio 2002, del principio dello “spoil-system” (cioè il cambiamento dei dirigenti col cambiamento delle maggioranze politiche). Dopo tale data, che è quella di entrata in vigore della Legge N. 145/02, che ha definitivamente equiparato i dirigenti scolastici a tutti gli altri dirigenti pubblici, anche ad essi si applicherà lo spoil-system, in forza di un contratto di durata massima di cinque anni, ma senza un limite minimo, e quindi risolvibile immediatamente su richiesta del Ministro (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 529/03).
Il giudizio finale riguarderà la sintesi valutativa dei risultati realizzati in serie:

  1. capacità formativa, organizzativa, amministrativa;
  2. capacità di utilizzare risorse esterne, come collaborazione con enti locali, soggetti del privato sociale etc;
  3. capacità di sviluppo dell’offerta formativa;
  4. capacità di sviluppare risorse umane interne alla scuola;
  5. capacità di gestione delle risorse finanziarie e controllo della stessa;
  6. capacità di realizzare obiettivi specifici territoriali fissati dal Direttore scolastico regionale;

I risultati positivi si esprimono in tre standard:

*       standard migliorativo, conseguente al miglioramento di precedenti esiti inferiori;

*       standard di apprezzamento, conseguente al raggiungimento di molti degli obiettivi in quasi tutte le aree;

*       standard di eccellenza, conseguente al superamento degli obiettivi prefissati di almeno un’area, in aggiunta a risultati positivi nelle altre.


Se si raffrontassero i tre livelli valutativi e le sei aree, oggetto di valutazione, in rapporto alle tre fasi temporali di verifica, viene agevole pensare alla valutazione della qualità dell’integrazione scolastica, con riguardo alla necessità di individuazione di “indicatori di qualità strutturali, di processo, di esito”.

 In ciascuna delle sei aree valutative sono presenti indicatori della qualità dell’integrazione. Ad es. per la prima area ad “indicatori strutturali” quali la capacità di organizzare l’accoglienza degli alunni con disabilità per la formazione delle classi, l’eliminazione delle barriere architettoniche la previsione nel POF degli aspetti caratterizzanti l’integrazione. Si pensi, per la terza area, ad “indicatori strutturali di esito”, quali la programmazione e la realizzazione di laboratori, di gite d’istruzione, di stage, di interventi misti di istruzione e formazione professionale nelle scuole superiori;

Si pensi per la quarta area ad “indicatori strutturali, di processo e di esito”, quali la formazione sull’integrazione scolastica degli insegnanti curriculari (attualmente paurosamente carenti per la quasi totalità), dei collaboratori scolastici per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità, degli insegnanti per il sostegno, bisognosi di approfondimenti per nuovi casi specifici e talora addirittura non specializzati. Si pensi alla formazione di tutto il personale docente a saper valutare i risultati degli alunni con disabilità non solo sotto il profilo degli “apprendimenti”, ma anche degli altri tre parametri indicati dall’art 12, comma 3, della Legge-quadro n. 104/92 e cioè, “la crescita degli alunni nella capacità di comunicazione, di socializzazione e degli scambi relazionali.”
Si pensi, per la quinta area, ad indicatori strutturali, di processo e di esito, quali la tempestiva programmazione delle risorse finanziarie date ed acquisite con ulteriori progetti, all’acquisto di ausilii e sussidi, preferibilmente tramite reti di scuole e centri risorse, alla pratica del leasing, per evitare che costosi ausili rimangano incardinati a singole scuole, anche quando gli alunni con disabilità ormai sono andati via.

Si pensi, per la sesta area, a progetti di orientamento scolastico e professionale, secondo le caratteristiche economiche del territorio, etc.

Su tutto ciò è bene che i genitori e le loro associazioni facciano le opportune riflessioni e, con garbo, ma chiarezza, avanzino le loro proposte sia nelle assemblee dei genitori, sia nei consigli di classe aperti, sia nei consigli di istituto, sia nei Gruppi di lavoro di istituto.

Roma, 29 dicembre 2003

 

Salvatore Nocera


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