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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Il Volontariato, garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini

 

Quando si parla di salute, si pensa subito a tutto ciò quello che ad essa è correlato: ospedali, centri diurni, case di cura e di soggiorno. Sulla qualità della salute, è indubbio, che incidono tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana: il nostro ambiente familiare, sociale, lavorativo, educativo e sportivo ecc. Migliorare la salute e promuovere stili di vita sani, dunque, diventa un imperativo per tutti:per ogni singolo cittadino. L'efficacia di un vero cambiamento, però, dipenderà dalla capacità di azione e concordanza di intenti da parte di tutti i soggetti che hanno un ruolo nella comunità. Questi, infatti, devono saper attivare azioni concrete, concordandone la priorità, assumendo decisioni anche forti e pianificate, realizzando strategie efficaci.

La promozione della salute, quindi, non può essere garantita solo dal settore sanitario. Occorre, allora, una azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali le organizzazioni di volontariato, che chiameremo Odv.

Le Odv, infatti, sono state spesso chiamate in causa nei documenti citati come soggetti aventi un ruolo nella promozione alla salute, anche perché hanno nel loro Dna soprattutto la funzione di tutela del diritto dei più deboli.

Le Odv spesso rappresentano quelle categorie di persone che, per malattia o per tipologia di disabilità, sono maggiormente a contatto con le strutture sociosanitarie e quindi destinatarie dei servizi erogati. Nel settore sociosanitario le attività delle Odv sono le più varie, ma in quasi tutte v'è l'impegno delle tutela morale dei propri componenti, l'eventuale supporto e aiuto nell'espletamento delle pratiche, il sostegno psicologico, iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, corsi di formazione rivolti sia ai propri aderenti sia agli operatori, agli amministratori, ai tecnici ecc. nel settore sociosanitario le Organizzazioni di volontariato dovrebbero avere soprattutto lo scopo di operare per l'affermazione delle persone e per rimuovere pregiudizi o disuguaglianze. Oltre ad avere un compito educativo ed etico, si prefiggono anche di perseguire la giustizia sociale e di far si che migliori la qualità dei servizi alle persone. L'azione delle Odv, infatti, è indirizzata a favore della singola persona intesa come portatrice di diritti e doveri.

Chi può far si che siano garantiti i diritti degli utenti di servizi? Chi può farsi portatore delle istanze anche di un singolo cittadino? Chi può dar voce ai problemi riscontrati dal cittadino nei confronti dell'erogatore dei servizi, se non il cittadino organizzato, ossia il cittadino che si appoggia, che aderisce, che promuove l'azione dell'Organizzazione di volontariato?

Le Odv possono avere sì il ruolo di <<portatrici>> di istanze o di <<segnalatrici>> di disservizi, che di solito spetta soprattutto a organizzazioni quali il Tribunale dei diritti del cittadino e le organizzazioni dei consumatori, ma oltre a questo hanno anche il ruolo di promotrici della salute e della qualità dei servizi. Possono essere esempio di cittadinanza attiva, rilevatrici dei bisogni spesso inespressi e <<cartina tornasole>> per comprendere se in un dato contesto e ambiente si operi e si agisca promovendo la salute e una migliore qualità di vita dei cittadini.

Vediamo come queste Organizzazioni, con le attività di utilità sociale e senza finalità di lucro, giuridicamente, possono tutelare gli interessi degli associati o di terzi:

La legge 266/91, che lascia la possibilità alle Organizzazioni di volontariato di assumere la forma giuridica che più ritengono idonea, mentre la legge sulle associazioni di promozione sociale, individua nella forma associativa l’unica veste giuridica assumibile.

La nuova legge 383 del 27.12.2000 che è sicuramente un importante sforzo per dare sostegno e volto a ciò che si ritiene, insieme al volontariato e alla cooperazione sociale, uno dei pilastri fondamentali del Terzo Settore.

Il primo articolo di questa legge, pur se di rito, è di estremo peso: dichiara infatti il riconoscimento da parte della Repubblica del valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone e favorendone il relativo sviluppo a livello territoriale. Ciò significa il passaggio da un diritto alla libera associazione come diritto civile dell’individuo ad un riconoscimento del valore del ruolo svolto dalle associazioni. Gli accenti posti poi sui termini di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne circoscrivono l’ambito ad un insieme di principi ai quali tutti noi ci dobbiamo sentire direttamente coinvolti.

Art. 26 Diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi: alle associazioni sarà permessa la possibilità di accedere a qualsiasi documento o atto delle pubbliche amministrazioni (naturalmente esclusi quelli coperti da segreto) con il solo limite della attinenza ai fini statutari;

Art. 27 Riconoscimento della funzione di tutela degli interessi sociali e collettivi: vale a dire possibilità di intervenire in giudizi civili e penali per il riconoscimento dei danni derivanti dalle lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dalla associazione, nonché possibilità di ricorrere in sede amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi dei medesimi interessi collettivi.

Dunque, tutela dei diritti dei cittadini!


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