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VOTARE SENZA OSTACOLI Il diritto dei disabili al voto è garantito da precise disposizioni della L. 15/91,, nonché dalla Legge-quadro sull’handicap. La prima legge <<Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti>> consente che la persona con handicap, in presenza di barriere nella propria sezione, possa votare in altra accessibile e provvista di arredi funzionali, precisando che <<Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale>> (l.15/91), art. 2, comma 1). Stabilisce, inoltre, che nelle sezioni elettorali accessibili devono essere predisposte cabine che consentano agevolmente l’accesso e deve essere previsto un secondo piano di scrittura all’altezza di circa cm. 80 o un tavolo munito di ripari che garantisca comunque la segretezza. Dispone, infine, che i comuni dovranno provvedere ad un censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedere di conseguenza affinché non si ripetano in seguito situazioni che ostacolino l’esercizio al voto dei disabili. La Legge 104/92, nell’art. 29, integra le precedenti norme disponendo quanto segue: i comuni organizzano servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale; le ASL , nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la presenza di medici autorizzati al rilascio di certificati medici di accompagnamento e di attestazioni necessarie per esercitare il diritto di voto in seggi senza barriere. Precisa, inoltre, che i cittadini disabili, impossibilitati a votare autonomamente, possano essere seguiti da un accompagnatore, purchè questi sia iscritto nelle liste elettorali; l’elettore accompagnatore può svolgere questa funzione a favore di un solo cittadino handicappato. Sul suo certificato elettorale sarà annotato da parte del presidente del seggio l’assolvimento dei tale funzione. Altre norme si aggiungono con la nuova legge approvata il 5 febbraio 2003, la n.17, in cui viene esplicitato: "Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, commi 1 e 2: - L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un
altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. I presidenti di
seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito, di
cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
corredata della relativa documentazione, a cura del comune di
iscrizione elettorale, mediante apposizione di
un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e
successive modificazioni.". I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica. I presidenti di
seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni". |
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