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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

VOTARE SENZA OSTACOLI

Il diritto dei disabili al voto è garantito da precise disposizioni della L. 15/91,, nonché dalla Legge-quadro sull’handicap.

La prima legge <<Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti>> consente che la persona con handicap, in presenza di barriere nella propria sezione, possa votare in altra accessibile e provvista di arredi funzionali, precisando che <<Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale>> (l.15/91), art. 2, comma 1). Stabilisce, inoltre, che nelle sezioni elettorali accessibili devono essere predisposte cabine che consentano agevolmente l’accesso e deve essere previsto un secondo piano di scrittura all’altezza di circa cm. 80 o un tavolo munito di ripari che garantisca comunque la segretezza. Dispone, infine, che i comuni dovranno provvedere ad un censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedere di conseguenza affinché non si ripetano in seguito situazioni che ostacolino l’esercizio al voto dei disabili.

La Legge 104/92, nell’art. 29, integra le precedenti norme disponendo quanto segue:

i comuni organizzano servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale;

le ASL , nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la presenza di medici autorizzati al rilascio di certificati medici di accompagnamento e di attestazioni necessarie per esercitare il diritto di voto in seggi senza barriere.

Precisa, inoltre, che i cittadini disabili, impossibilitati a votare autonomamente, possano essere seguiti da un accompagnatore, purchè questi sia iscritto nelle liste elettorali; l’elettore accompagnatore può svolgere questa funzione a favore di un solo cittadino handicappato. Sul suo certificato elettorale sarà annotato da parte del presidente del seggio l’assolvimento dei tale funzione.

Altre norme si aggiungono con la nuova legge approvata il 5 febbraio 2003, la n.17, in cui viene esplicitato:

"Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

         Note all'art. 1, commi 1 e 2:

- L'art.  55  del testo unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  così  come  modificato  dalla  presente legge, e' il seguente:

"Art.  55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori  non  possono  farsi  rappresentare  nè,  qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come accompagnatore,  purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun   elettore   può   esercitare  la  funzione  di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorità sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata  della relativa documentazione, a cura del comune di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia  di  riservatezza personale ed in particolare della legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive modificazioni.".
- L'art.   41  del  testo  unico  delle  leggi  per  la composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle amministrazioni  comunali, di cui al decreto del Presidente della   Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570,  così  come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art.  41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo  1956,  n.  136,  art.  23).  -  Il  voto  è dato dall'elettore   presentandosi   personalmente   all'ufficio elettorale.

I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come accompagnatore,  purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorità sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai  funzionari  medici  designati  dai  competenti  organi dell'unita'  sanitaria  locale;  i  designati  non  possono essere  candidati  ne'  parenti  fino  al  quarto  grado di candidati.

Detti  certificati  debbono attestare che la infermità fisica  impedisce  all'elettore  di esprimere il voto senza l'aiuto  di  altro  elettore;  i  certificati stessi devono essere  rilasciati  immediatamente e gratuitamente, nonché in  esenzione  da  qualsiasi  diritto  od  applicazione  di marche.

L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata  della relativa documentazione, a cura del comune di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia  di  riservatezza personale ed in particolare della legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive modificazioni".


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