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CNU stralci da Cinema e Tv: il ruolo delle nuove Commissioni cinematografiche Il Consiglio nazionale degli utenti, nella seduta del 27 marzo 2001, ha preso atto con soddisfazione dell?insediamento, avvenuto il 26 marzo u.s., delle Commissioni di revisione cinematografica: non può però condividere il pur dotto e perspicuo discorso tenuto dalla gentile Direttrice del Dipartimento per lo spettacolo, del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha coordinato l?insediamento. Quantomeno nella parte in cui la Signora ha ripetutamente insistito affinché si tenga rigorosamente conto che si tratta di Commissioni le quali dovranno occuparsi esclusivamente dei film che saranno proiettati nelle pubbliche sale: sicché le Commissioni stesse dovrebbero assolutamente disinteressarsi di quelli che saranno trasmessi dalla televisione. Ineccepibile il discorso sul piano strettamente e astrattamente giuridico, ma capzioso per quanto si riferisce al piano operativo e alle conseguenze che ne possono derivare proprio per la televisione. Soprattutto i genitori che compongono le Commissioni, e che probabilmente sono alla loro prima esperienza, debbono invece essere avvertiti del pericolo cui sono esposti i minori quando si indulga nel giudizio. Si tenga conto, infatti, che se il film passa senza osservazioni, diventa automaticamente proiettabile anche in televisione ed in qualunque ora, anche protetta: che se, al contrario, è dichiarato vietato ai minori di 18 anni, ne è proibita la trasmissione in televisione in modo assoluto ed in qualunque ora. Solo se il divieto riguarda i minori al di sotto dei 14 anni i film non possono essere trasmessi prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00 (art. 15, comma 13, L.223/90). Perciò, i genitori potranno disinteressarsi quanto credono delle conseguenze del loro giudizio sulla televisione, ma devono almeno conoscere quali sono quelle conseguenze. Né possono sperare che le Commissioni che saranno istituite appositamente per la televisione (ma la gentile Signora ha assicurato che ci vorrà gran tempo!) possano poi rimediare alle loro omissioni, perché quelle Commissioni potranno occuparsi esclusivamente di film prodotti espressamente per la televisione. Sicché se anche loro non se ne cureranno, la televisione diventerà il libero campo dove tutto sarà permesso. Roma, 27 marzo 2001 Quale TV? Il Consiglio Nazionale degli Utenti apre un dialogo con critici televisivi, produttori e pubblicitari La qualità della TV è messa sempre più in discussione. La pubblicità è accusata di condizionare fortemente la produzione televisiva mentre l'audience ed il mercato sembrano essere spesso gli unici parametri della programmazione televisiva. Il Consiglio Nazionale degli Utenti, preoccupato per lo scadimento della qualità della programmazione televisiva pubblica e privata, ha organizzato un seminario a numero chiuso sul tema "La qualità della televisione oggi" che avrà luogo giovedì 5 aprile 2001, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma presso la sede del CNU, via delle Muratte 25. In tale occasione il Consiglio Nazionale degli Utenti, presieduto da Ettore Gallo, metterà a confronto critici televisivi, pubblicitari e produttori per discutere la qualità della produzione televisiva attuale ed individuare prospettive e proposte. Parteciperanno all'incontro, fra gli altri, Paolo Graldi del Messaggero, Jader Jacobelli della Consulta Qualità RAI, Luca Josi di Einstein Multimedia, Felice Lloy dell'UPA e Roberto Levi dell' Associazione Produttori Televisivi. Roma, 5 Aprile 2001 Minori in Internet. Doni e danni della rete Alfredo Meocci, Commissario dell'Autorità, ha presentato le due
consultazioni pubbliche che, nel quadro del progetto della medesima
Autorità per la tutela dei minori nei nuovi media, dovranno fornire
elementi di valutazione e di proposta per migliorare l'attuale
legislazione in materia di minori e tv e per elaborare una vera e
propria normativa, oggi inesistente, della comunicazione in rete. Sul
tema dei possibili - e per molti auspicabili, per altri temuti Il pedagogista Claudio Volpi ha aperto, quindi, la serie dei contributi sui gravi problemi educativi che la rete pone in genere al mondo degli adulti e, in particolare, ai genitori e a quanti hanno responsabilità formative. Volpi ha sottolineato l'attuale crisi dell'educazione (la famiglia, la scuola) e il ritardo di comprensione delle nuove realtà, e dei processi innescati da Internet (una realtà "reale" e non virtuale, come si crede), da parte del "vecchio" mondo dei "grandi". Su questi filoni si pongono anche la danese Brigitte Holm Sørensen ("L'uso della rete da parte dei bambini") e il sostituto procuratore del Tribunale dei minorenni di Salerno Francesco Verdolina. Il tema delle possibili garanzie per la navigazione dei ragazzi in rete è stata affrontata dal Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Alessandro Luciano, da don Fortunato Di Noto, conosciuto per il suo impegno contro la pedofilia in Internet, da Paolo Nuti, presidente dell'associazione italiana provider, e da Aldo Raggio, coordinatore del progetto "Friendly Internet". A questo proposito è stato rilevato, da più parti, che le difficoltà tecniche non possono e non devono essere ritenute insormontabili. Gli intenti del convegno sono bene illustrati da un documento
programmatico che il presidente Mirabelli ha presentato in apertura
dei lavori. Napoli, 16 novembre 2001 Conferenza stampa di presentazione del Forum degli utenti ? Servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza Alla conferenza stampa di presentazione del "Forum degli
utenti - Servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza",
previsto per il 5 luglio 2002 a Roma presso la sede del Cnel, il
Presidente del Consiglio nazionale degli Utenti, Cesare Mirabelli, ha
illustrato gli obiettivi dell?imminente convegno e ha ripercorso le
tappe salienti dell?attività del CNU. "In questo momento di
dialogo tra Rai e Governo per il rinnovo del contratto di servizio,
l?obiettivo del Forum ? ha dichiarato Mirabelli ? è di dar voce ai
cittadini, e di far emergere ? attraverso il dialogo con le
associazioni ? le loro esigenze e le loro aspettative. Si tratta di
far convergere le opinioni di esperti e di rappresentanti dei
consumatori per poi fornire proposte concrete e attuali. Il concetto
di servizio pubblico radiotelevisivo deve essere dei più ampi: grandi
sono infatti le responsabilità della concessionaria pubblica,
soprattutto nei confronti dei soggetti più indifesi, come i
minori". E proprio alle esigenze di tutela dei minori e all?affermazione
dei diritti e della dignità della persona, il Consiglio nazionale
degli utenti, istituito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dedica
particolare attenzione. Qualità delle trasmissioni La qualità non è da intendere in un significato ristretto alla
valutazione estetica o alla espressione tecnica delle trasmissioni. I
programmi possono essere di buona qualità, quale ne sia il genere. Strumenti di autoregolamentazione e controllo Il Consiglio ritiene opportuno si elabori un Codice di autoregolamentazione unico, che aggiorni ed unifichi quelli esistenti, con la costituzione di organismi, sia interni che esterni alle aziende, imparziali ed idonei a svolgere un controllo efficace. In proposito il Consiglio segnala, in particolare all?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l?esigenza di rafforzare la vigilanza, utilizzando ogni strumento previsto dalla legge per rendere più incisivo il sistema delle sanzioni. Minori e media Gli elementi nodali del rapporto problematico tra minori e media possono essere individuati nella relazione tra: il diritto dei bambini all?informazione e il diritto di cronaca; In materia di pubblicità, il Consiglio ha fornito un contributo alla stesura del regolamento approvato dall?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 26 luglio 2001, con un parere del 9 ottobre 2000. Tale parere richiamava l?attenzione sulla necessità di rendere riconoscibile e di separare il messaggio pubblicitario dal resto del programma, di ribadire e rendere verificabili i limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero. L?intervento del Consiglio era riferito in particolare alla necessità di non interrompere con la pubblicità i programmi per bambini e ragazzi, di non proporre, a conclusione degli stessi, gli eroi protagonisti delle storie come giocattoli o gadgets in vendita. Roma, 4 luglio 2002 Comunicato stampa Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete Una Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete, la propone
il Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito presso l'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, in un documento approvato oggi. Con
questa iniziativa il CNU intende offrire ai bambini e ai ragazzi, alle
famiglie, agli educatori e all'associazionismo l'occasione di
un'azione congiunta, in collaborazione con le istituzioni, per
favorire la conoscenza di internet e per garantire, quanto più
possibile, un uso sicuro della rete stessa. Il documento è suddiviso
in tre paragrafi: nel primo il CNU si sofferma sulle potenzialità di
internet e sul suo contributo alla crescita dei bambini e dei ragazzi
nella vita quotidiana sul piano della comunicazione e della
socializzazione. Nonostante ciò l'accesso ad internet è attualmente
elitario e può generare situazioni anche marcate di discriminazione.
A questo proposito, nel secondo paragrafo, il CNU affida alla scuola
il compito di fornire le necessarie conoscenze informatiche ai minori,
utilizzando internet come un nuovo e versatile strumento educativo e
formativo. Insieme alla scuola, anche la famiglia deve attrezzarsi per
guidare il minore nell'esercizio consapevole e critico di internet,
tenendo presente la distinzione dei minori per fascia di età e per
condizione psicoemotiva. In particolare il CNU auspica un sistema di
agevolazioni economiche e tariffarie per l'accesso ad internet a
favore delle famiglie, al fine di consentire il superamento delle
disuguaglianze di carattere economico e sociale. Roma, 18 settembre 2002 Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete La libertà dei fanciulli di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica e con ogni altro mezzo (art. 13 della Convenzione sui diritti dell?infanzia), comprende l?uso di internet. Come pure riguarda l?uso della rete la possibilità, che deve essere garantita al fanciullo, di accedere ad informazioni e materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali, finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, la salute fisica e mentale (art. 17 della stessa Convenzione). Il diritto dei bambini ad esprimere liberamente la propria opinione, in particolare sulle questioni che li riguardano, riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea (art. 24), si esercita anche con l?uso della rete. L?effettivo godimento di questi diritti richiede l?impegno convergente ed una azione comune delle famiglie, della scuola, delle associazioni, delle istituzioni, nella consapevolezza della priorità dei diritti dei minori in concorrenza con altri diritti. 3. 2. I ragazzi e i bambini hanno diritto di conoscere il mondo conformemente ai livelli cognitivi propri della loro età, nelle diverse fasi della crescita, e devono avere la possibilità di farlo utilizzando le grandi potenzialità offerte da internet, che non è solamente uno strumento di gioco, ma anche di ricerca, di conoscenza, di scambio, di relazioni interpersonali, di crescita culturale. L?accesso ad internet e l?uso della rete vanno dunque assicurati e garantiti. Anche attraverso internet, che allarga le possibilità di espressione, i bambini e i ragazzi vanno sostenuti nella loro ricerca di una consapevolezza attiva della propria e comune cittadinanza. Essi hanno il diritto-dovere di partecipare, anche attraverso la rete ed in rapporto alla loro età e maturità, alle relazioni tra generazioni, comunità e popoli, culture e religioni. Ai ragazzi va garantita la sicurezza nella navigazione in rete, negli scambi di corrispondenza ("e-mail") e negli spazi di conversazione ("chat") e nell? uso dei videogiochi in rete, alcuni dei quali caratterizzati da elementi di violenza e messaggi eticamente non accettabili. Per i ragazzi che accedono alla rete devono essere disponibili strumenti di protezione e di identificazione ("white list", "black list", "garden", "kid-net", filtri, settaggio dei programmi di navigazione, progetti di "chat" con moderatore) che, pur senza dare garanzie assolute, offrano affidabili livelli di tutela, certificati da enti indipendenti. Tali strumenti devono essere forniti unitamente ai programmi e comunque ne deve essere reso possibile l?acquisto a prezzo accessibile. I bambini ed i ragazzi vanno educati ad un uso appropriato della rete, che accresca e non limiti le loro abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, la vita di relazione. I genitori vanno informati dei rischi nei quali i minori possono incorrere nel caso di un uso della rete non controllato e/o non filtrato e delle possibilità di annullare ed eludere gli strumenti di protezione. L?uso della rete non deve condurre ad una visione virtuale del mondo e non deve favorire dipendenza e solitudine. Al contrario, inserito in modo equilibrato in un contesto armonioso di vita e di socializzazione, l?uso di internet deve costituire uno strumento di aggregazione e di comunicazione che superi barriere spaziali e diventi esso stesso occasione di conoscenza e di socializzazione. 3. 3. Nella famiglia, comunità naturale di vita, di educazione e
di crescita dei minori, questi devono trovare aiuto e guida anche
nelle esperienze di uso consapevole e critico di internet. Ai
genitori, quando siano privi di una specifica preparazione deve essere
offerto un sostegno per l?adempimento del loro compito di educare i
bambini ed i ragazzi e di salvaguardarli da possibili rischi. Ciò
può richiedere la diffusione degli strumenti e delle informazioni ed
un sistema di agevolazioni economiche e tariffarie per l?accesso ad
internet da parte delle famiglie, la predisposizione di filtri, di
siti specificamente dedicati ai minori, di percorsi garantiti. Misure
speciali di sostegno devono essere offerte ai portatori di handicap,
per i quali sia possibile, con strumenti e siti appropriati, l?accesso
alla rete e la navigazione in essa. Ciò può richiedere una più completa, ed efficace
regolamentazione rispondente agli interessi pubblici. Non è pensabile
né da auspicare un controllo dei contenuti della rete, ma è
indispensabile fornire a chi ne usa un livello minimo di garanzie
contro rischi e possibili danni. Il Consiglio ritiene raccomandabile
un sostegno pubblico per validi progetti informatici di aiuto e
facilitazione all?uso di internet, di protezione dell'infanzia, di
formazione culturale nelle scuole e nelle associazioni, come pure un
sistema di autoregolamentazione dei vari ambienti della comunicazione,
ovviamente internet compreso, l?istituzione di una rete di "hotlines",
cioè di linee telematiche per la segnalazione alle autorità
competenti di siti pericolosi o inadeguati, come auspicato anche dalla
Unione europea nel progetto "Safer Internet Action Plan". Il
Consiglio ritiene che debba essere sviluppata una incisiva azione
contro l?uso illegale della rete, potenziando l?attività di
prevenzione e di polizia, la cooperazione internazionale, la
innovazione normativa necessaria per una efficace protezione anche con
l?uso dello strumento sanzionatorio penale, come previsto dal
programma Eurojust e dalla recente Convenzione di Budapest; 4 ?
Conclusione Osservazioni del Consiglio nazionale degli utenti per il rinnovo
del contratto di servizio fra il Ministero delle Comunicazioni e la
Rai per il triennio 2003-2005. Pur non essendo parte formale del contratto, la comunità dei cittadini e degli utenti, destinatari e finanziatori del servizio pubblico con il pagamento del canone, ne può essere considerata parte sostanziale, il cui interesse deve essere rappresentato e garantito dall?Autorità governativa nel predisporre e sottoscrivere il contratto che integra la concessione in esclusiva alla Rai del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi. Per questo la tempestiva e pubblica apertura delle trattative, avviata dal Ministero delle comunicazioni con una consultazione aperta a tutti gli apporti di idee, di proposte e di valutazioni, deve essere positivamente apprezzata. Il Consiglio nazionale degli utenti, in conformità al mandato che
gli è proprio di concorrere alla salvaguardia dei diritti e delle
legittime esigenze dei cittadini in materia audiovisiva, esprimendo
pareri e formulando proposte all?Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, al Parlamento ed al Governo (art. 1, comma 28 della
legge 31 luglio 1997, n. 249) intende offrire un proprio contributo di
riflessione nella prospettiva di meglio rispondere, con il nuovo
contratto di servizio, all?interesse degli utenti ed alla
necessità di dare maggiore garanzia ai diritti ed alla dignità delle
persone ed alle particolari esigenze di tutela dei minori. 2.- Perché queste esigenze non rimangano una enunciazione da tutti
formalmente condivisa, ma priva di reale incisività e di effettiva
espressione nella programmazione radiotelevisiva, il contratto di
servizio non deve limitarsi ad indicare principi ed obiettivi, il cui
perseguimento e la cui attuazione sia poi rimessa a valutazioni del
tutto potestative di una delle parti, ma deve determinare gli obblighi
e i diritti concretamente connessi all?espletamento del servizio
pubblico. Tale necessità è del resto evidente considerando che il contratto
di servizio in scadenza contiene formulazioni elastiche o la
indicazione di mere facoltà, che consentono legittimamente carenze
nella attuazione. Basti solo ricordare che è prevista dal contratto
di servizio (art. 5, comma 2bis) una commissione di esperti
particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal
Consiglio nazionale degli utenti tra genitori, educatori e
cittadini-utenti, che avrebbe dovuto esprimere pareri sulla
programmazione per minori e sul rispetto delle norme e delle
disposizioni interne volte alla loro tutela, e che tale commissione,
la cui importanza è evidente per la cura dei beni rimessi alla sua
competenza, non è stata mai istituita. La necessità di una precisa definizione del servizio pubblico, nel contesto di un sistema radiotelevisivo aperto, affinché i finanziamenti pubblici ad esso destinati non vengano qualificati aiuti di Stato, deriva anche dalle norme comunitarie. Non si può difatti prescindere, in proposito, dalla apposita Comunicazione della Commissione europea (2001/C 320/04), che ha considerato, ribadendo anche precedenti determinazioni, come le emittenti pubbliche abbiano ?un ruolo importante da svolgere nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nell?offerta di programmi educativi, nell?informazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nell?offerta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità?. A nessuno sfugge quanto il sistema radiofonico e televisivo sia importante non solo nella rappresentazione e nell?informazione dell?opinione pubblica, ma quanto influenzi la formazione della stessa e quale incidenza abbia sulla società e sul funzionamento della democrazia, essendo generalmente considerato ?una fonte di informazione altamente attendibile? e rappresentando ?per una parte non trascurabile della popolazione la principale fonte d?informazione? (così, ancora, la Comunicazione della Commissione europea, già richiamata). Come ha autorevolmente sottolineato il Presidente della Repubblica
nel messaggio indirizzato alle Camere il 23 luglio scorso, ?la
garanzia del pluralismo e dell?imparzialità dell?informazione
costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una
democrazia compiuta; si tratta di una necessità avvertita dalle forze
politiche dal mondo della cultura, dalla società civile?. I principi
ed i valori richiamati nel messaggio presidenziale devono essere di
orientamento anche nel delineare i contenuti del contratto di
servizio, che concorre a configurare in concreto il modo d?essere di
larga parte del sistema radiotelevisivo. Tutti i generi della programmazione devono essere caratterizzati,
per finalità e qualità, dall?impronta del servizio pubblico, anche
se le singole trasmissioni possono incorporare e manifestare con una
diversa intensità e caratura gli elementi che caratterizzano tale
servizio. Queste considerazioni potrebbero
anche giustificare una così larga e comprensiva elencazione dei
macro-generi televisivi che possono concorrere a comporre la
programmazione del servizio pubblico, quale si rinviene nell?art. 2,
n. 2, del contratto di servizio in vigore, sebbene tale elencazione
sia idonea a riassumere e riassorbire pressoché l?intera gamma della
programmazione. Ma, unita alla latitudine dei generi, l?assenza di
qualsiasi criterio di ripartizione tra di essi della percentuale di
programmazione complessiva annuale destinata ad adempiere l?obbligo
del servizio pubblico (65 per cento), rende privo di incisività, se
non del tutto evanescente, questo vincolo. Sarebbe difatti consentito,
per assurdo, che la percentuale di trasmissioni caratterizzanti il
servizio pubblico sia prevalentemente se non esclusivamente destinata
a programmi di intrattenimento, senza alcuna riserva quantitativa di
spazi ad altri macro-generi egualmente previsti, quali ad esempio, per
la cultura, i bambini ed i giovani. Del tutto ingiustificata è, inoltre, l?ampiezza della fascia
oraria (dalle 7 alle 23) nella quale il vigente contratto di servizio
(art. 2, n.3) prevede sia liberamente distribuita la percentuale di
programmazione annuale soggetta allo (pseudo)vincolo che si è ora
indicato, consentendo legittimamente di escludere dagli orari di
maggiore ascolto programmi culturali, considerati di minor richiamo. Il rinnovo del contratto di servizio offre l?opportunità di
disciplinare gli obblighi della concessionaria, nella programmazione
televisiva, in modo nuovo e meglio rispondente alle finalità del
servizio pubblico. Non si tratta di escludere o comprimere l?autonomia
delle scelte aziendali, ma di non rimettere esclusivamente ad una
incontrollabile discrezionalità la determinazione dei criteri con i
quali la concessionaria assolve generici obblighi di programmazione.
In particolare si avverte l?esigenza che all?utente sia sempre data la
effettiva possibilità di scegliere, nelle stesse fasce orarie e
quindi anche in quelle di maggiore ascolto, tra programmi di genere
diverso e di differente impegno culturale. La equilibrata
distribuzione di tali programmi dovrebbe essere vincolata e
verificabile mediante la indicazione di quote riservate a ciascun
macro-genere e con una distribuzione oraria che non releghi in fasce
orarie marginali programmi di minore ascolto ma di rilievo informativo
e culturale. Sarebbe, pertanto, opportuno che il totale della percentuale di
programmazione vincolata (attualmente il 65 per cento) sia ottenuto
sommando con un criterio di differente ponderazione i diversi generi
di programma che concorrono a comporla, in modo da attribuire un
peso maggiore, ad esempio, a quelli culturali ed educativi rispetto a
quelli di intrattenimento, sia pure apprezzabili e qualificati. In ogni caso dovrebbe essere
assicurata una quota di programmazione destinata alla visione dei
minori sia da soli sia assieme ai familiari anche nel prime time. Inoltre una parte, espressamente
stabilita della programmazione che la Rai deve riservare alla
trasmissione di programmi prodotti in Europa o che la stessa azienda
deve realizzare, dovrebbe essere destinata ai minori. 6.- Ancor più rilevante e vivamente avvertita è l?esigenza di
assicurare un soddisfacente standard di qualità della programmazione
televisiva, in coerenza con la missione propria del servizio pubblico.
Tale programmazione, anche tenendo conto della provenienza pubblica
di una parte consistente delle risorse finanziarie, non dovrebbe
essere condizionata o addirittura determinata da indici di ascolto
costruiti (in ragione del campione selezionato) per stimare l?ascolto
da parte di categorie di consumatori e per commisurare la
distribuzione della domanda di pubblicità. Il servizio pubblico ha la
preminente funzione di corrispondere ad esigenze democratiche, sociali
e culturali della società ed essere fattore di promozione educativa,
intesa senso ampio e comprensivo. Pur non dovendo trascurare affatto
il livello di ascolto da parte degli utenti (che è categoria diversa
da quella dei consumatori considerati target del messaggio
pubblicitario televisivo), non può rimettersi solo a questo. Il contratto di servizio in scadenza
prevede, in proposito, indicatori di qualità dei programmi,
monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico ed una Consulta
Qualità, le cui composizione e competenze non sono determinate dal
contratto. Questi meccanismi non hanno manifestato, come invece
ci si attendeva, una effettiva incidenza sulla programmazione. Alla
Consulta Qualità, pur composta da personalità di prestigio, non sono
stati attribuiti efficaci strumenti di azione, né sono state rese
pubbliche le valutazioni e le proposte fatte da questo organismo, come
invece avrebbero richiesto l?interesse alla trasparenza e l?esigenza
di rafforzare l?azione della Consulta con il sostegno dell?opinione
pubblica. E? opportuno che il nuovo contratto
di servizio preveda più efficaci strumenti per assicurare una
qualità dei programmi corrispondente alla funzione propria del
servizio pubblico. Questi strumenti possono riguardare la
professionalità e la responsabilità degli operatori, la vigilanza
interna all?azienda, la vigilanza esterna ad essa. Sotto il primo aspetto devono essere indicate e rispettate chiare
regole di comportamento, che siano non solo enunciate ma
effettivamente praticate, divenendo criterio di valutazione della
professionalità e della responsabilità sia degli operatori sia degli
organi aziendali. Non mancano regole condivise, elaborate e
sottoscritte dalla Rai ma non di rado disattese, che devono essere
rafforzate venendo espressamente richiamate come vincolanti nel
contratto di servizio ed inserite come obbligatorie nei contratti che
l?azienda stipula con i collaboratori e gli operatori. In proposito si
possono ricordare il codice di autoregolamentazione nei rapporti tra
TV e minori (1997) e la Carta dei doveri e degli obblighi del servizio
pubblico radiotelevisivo (1999), il cui contenuto offre già regole
che meritano apprezzamento e che dovrebbero tradursi in effettivo ed
abituale comportamento. Il contratto di servizio dovrebbe prevedere anche una più efficace vigilanza interna sul rispetto di tali doveri e sulla programmazione. Tale vigilanza potrebbe essere affidata ad un organismo quale la Consulta Qualità, determinandone le competenze ed i criteri di composizione. Ma ne dovrebbe essere resa più efficace l?azione, rendendone pubblici gli atti e stabilendo l?obbligo degli organi aziendali di prendere in considerazione e pronunciarsi sui rilievi mossi, senza che ciò vincoli il contenuto delle determinazioni da adottare ma così provocando una esplicita assunzione di responsabilità. Tali commissioni, previste come facoltative, dovrebbero essere
obbligatoriamente istituite attribuendo ad esse anche il compito di
classificare i programmi. Prevedere nel contratto di servizio, l?obbligo di rispettare il
Codice di autoregolamentazione dei rapporti fra TV e Minori e della
Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio
pubblico radiotelevisivo, vincolerebbe a considerare la particolare
condizione dei minori, evitando, anche nei programmi di informazione,
la trasmissione di immagini lesive della loro sensibilità. Per quanto concerne la pubblicità, va affermato l'impegno ad una
particolare attenzione al contenuto, ai tempi ed alle modalità di
trasmissione dei messaggi, prevedendo anche particolari cautele per
quelli precedenti o successivi ai programmi dedicati ai minori o di
maggior ascolto da parte degli stessi. Il contratto di servizio
dovrebbe anche impegnare la Rai a non limitare ad una sola rete linee
di programmi destinate all?infanzia ed alla adolescenza, che
dovrebbero essere trasmessi in orari diversificati sulle varie reti,
evitando la fascia oraria prescolare. Inoltre dovrebbero essere
espressamente esclusi dalla fascia oraria destinata alla
programmazione specifica e nelle ore di buon ascolto da parte dei
bambini e ragazzi promo e trailer di programmi violenti o comunque di
pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale. La
Rai dovrebbe anche assumere l'impegno a produrre e trasmettere, per
radio e per televisione e in ore di buon ascolto, programmi e messaggi
di educazione alla comunicazione e prevedere rubriche, anche su
televideo, di informazione circa i programmi dedicati o adatti ad una
visione giovanile e familiare. In particolare dovrebbe essere prevista
una trasmissione di analisi critica dei programmi. Se ne possono ricordare alcune, con qualche indicazione su quanto
può essere opportuno considerare nel contratto di servizio. 8.1.- La programmazione televisiva per l?estero dovrebbe trovare
una nuova e diversa considerazione rispetto alle previsioni del
contratto di servizio in scadenza. Con un mutamento di prospettiva, dovrebbe essere attribuito
specifico rilievo alle comunità di italiani, e di loro discendenti,
residenti in Paesi di diversi continenti. Sono milioni di persone che
hanno mantenuto o riacquistato la cittadinanza italiana e che saranno
chiamati ad esercitare, in tale condizione, anche il diritto di voto.
Queste comunità, spesso organizzate, sono gelose custodi della
memoria nazionale, delle tradizioni anche regionali, e possono
mantenere vivo il legame con il Paese e con la cultura di origine
anche attraverso la radio e la televisione. Anche questi cittadini devono essere considerati utenti del
servizio pubblico radiotelevisivo. Il contratto di servizio dovrebbe
prevedere che ad essi sia riservata una programmazione appropriata e
rispondente agli interessi che le comunità di appartenenza
manifestino. Appositi corsi di italiano trasmessi dalla televisione
consentirebbero ai più giovani, di seconda o terza generazione, di
apprendere, secondo il loro desiderio, in modo appropriato la lingua e
la cultura di origine. 8.2.- La programmazione espressamente dedicata alla formazione ed
all?apprendimento costituisce un supporto di grande importanza per
perseguire finalità educative. La esperienza maturata dalla Rai in
questo settore deve essere specificamente considerata e messa a
frutto, precisandone finalità e contenuti nel contratto di servizio. L?impegno all?alfabetizzazione informatica ed all?educazione alla
comunicazione, genericamente previste dal contratto di servizio in
scadenza e non adeguatamente sviluppato, richiede una specifica e
vincolante determinazione. Tale impegno non dovrebbe riguardare
esclusivamente aspetti tecnici, ma anche contenuti educativi e
coscienza civica. Sarebbe opportuno stabilire che nell?ambito del
servizio pubblico rientra la produzione di video o altro materiale
didattico da utilizzare nelle scuole. 8.3.- Il contratto di servizio dovrebbe prendere in specifica considerazione lo straordinario ?giacimento culturale? rappresentato da filmati, documentari e registrazioni di cui è unico depositario l?archivio della Rai. Risponde pienamente alla funzione del servizio pubblico non solo conservare, ma rendere agevolmente fruibile questa testimonianza della vita e della cultura del nostro Paese, diffondendone la conoscenza e facilitandone la utilizzazione anche attraverso internet, particolarmente a fini di ricerca e didattici. E? da valutare positivamente che sia stato previsto ed istituito,
sia pure con ritardo, un organismo che intende rispondere alla
esigenza di una verifica da parte degli utenti dei contenuti della
programmazione e del rispetto del contratto di servizio. Devono
tuttavia essere manifestate riserve sulla efficacia della risposta a
tale esigenza, indipendentemente dall?impegno e dalla buona volontà
di chi vi partecipa. Sarebbe comunque opportuno modificarne
l?organizzazione con una gestione paritetica delle diverse componenti. L?elevato numero di partecipanti alla sede permanente, assorbita
nei tempi dalla illustrazione di analisi del palinsesto sociale da
parte dei rappresentanti dalla concessionaria, non ha consentito una
efficace azione, del resto resa difficile dalla rarefatta cadenza
delle riunioni e dalla scarsa possibilità per una assemblea così
larga di disporre per l?acquisizione e l?analisi di dati e per la
costruzione di un metodo di lavoro attivo ed efficace. Si ritiene,
tuttavia, che dovrebbe essere mantenuto ed anzi sviluppato un
?confronto? sui contenuti della programmazione che consenta una
verifica in relazione alle finalità del servizio pubblico e delle
linee indicate dal contratto di servizio. Tale compito potrebbe essere
opportunamente affidato ad un organismo più agile ed incisivo,
che eventualmente promuova e mantenga, anche con appositi forum
periodici, uno stretto raccordo con la più ampia cerchia delle
organizzazioni interessate. Comunque dovrebbe essere riesaminata la
composizione e l?organizzazione della sede permanente di confronto,
ampliando e precisando le competenze ad essa attribuite . Una parte determinata delle risorse provenienti dal canone dovrebbe
essere destinata a queste finalità, con obiettivi e secondo programmi
definiti dal contratto di servizio o con criteri che il contratto di
servizio determina. La chiarezza, sia nei bilanci sia
nella determinazione e conoscibilità dei costi delle diverse
attività e dei prodotti rispondenti alla funzione ed agli oneri del
servizio pubblico non solo costituisce un obbligo nella prospettiva
comunitaria, ma un interesse degli utenti che direttamente concorrono
al finanziamento di tale servizio. (Approvato dal Consiglio nazionale degli utenti nella seduta del 26
settembre Comunicato stampa Tv, Internet e Minori 1. La attuale società della comunicazione fa vivere i bambini all?interno di un mondo nel quale esperimentano sempre meno direttamente ed acquisiscono una conoscenza sempre di più "mediata". Accanto alle potenzialità positive di una diffusione dei media e in particolare dei new media, esistono anche rischi e pericoli che non possono essere sottovalutati. L?educazione e la partecipazione ai media è un diritto del bambino. Secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia" Gli Stati parti riconoscono l?importante funzione svolta dai mass- media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17); il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione (art. 13); gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia (art. 12)". 2. Quando si parla di bambini e media, si pensa in primo luogo alla
televisione. Oggi potremmo affermare, senza tema di smentita, che
niente o quasi accade realmente se non riaccade in televisione. Una
riflessione sul rapporto tra i bambini ed i media non può prescindere
da questa premessa e dall?analisi dei valori e dei modelli di
comportamento che i ragazzi ricevono dai media. Non era mai accaduto che ad una intera generazione del pianeta
fossero proposti gli stessi miti, gli stessi modelli di comportamento
attraverso cartoons e serials televisivi mandati in onda in tutti o
quasi i paesi del mondo. Basti pensare alla serie dei Pokémon ed a
quanti altri li hanno preceduti. La globalizzazione è un fenomeno mondiale che investe anche la produzione televisiva ? tutti i ragazzi vedono gli stessi programmi nello stesso periodo della loro vita ? insieme ad una omogeneizzazione diffusa: programmi pensati in USA, realizzati in Spagna e prodotti in Corea difficilmente potranno esprimere la cultura di un paese, ma saranno necessariamente un insieme ? a prescindere dalla qualità ? di giustapposizioni culturali. I personaggi e le storie della tv per ragazzi, poi, sono inventati soprattutto in funzione del merchandising. I gadgets ed i giocattoli dei cartoni animati sono pensati e realizzati prima ancora dei cartoons. Possiamo dire che i veri spot sono i cartoni animati ed il jingle della pubblicità che invita all?acquisto dei gadgets è il vero finale della storia proposto al bambino davanti alla TV. Un altro dato da tenere presente è che i ragazzi sono i maggiori fruitori della televisione . La TV ha sostituito la piazza e la strada, che , insieme alla famiglia e la scuola, erano i luoghi dove il bambino imparava a socializzare ed a comunicare. Oggi il bambino resta in casa davanti alla tv e spesso è da solo. Secondo una ricerca realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e da Popotus , i ragazzi guardano la tv, più di tutti e per più tempo di tutti . L?84,9 per cento dei bambini, la quasi totalità dice di guardarla "molto spesso" ed oltre il 19% la guarda per più di tre ore al giorno. La TV è diventata - che piaccia o no - una vera e propria agenzia educativa, insieme alla famiglia e alla scuola. Ma, in quanto tale, la televisione non può non assumersi le sue responsabilità nei confronti dei bambini . In questa ottica un fenomeno da tenere sotto controllo è la violenza in TV. In primo luogo c?è la violenza dei programmi mandati in onda che non possono non condizionare la formazione della personalità del bambino, seppure non ne conosciamo con certezza i meccanismi, nonostante le circa 3500 indagini relative all?influenza dei media sui comportamenti dei bambini che si sono succedute in questi ultimi ottanta anni. Recentemente si è cercato di ovviare a questo problema attraverso codici di autoregolamentazione stabiliti dagli operatori della comunicazione e dalle stesse emittenti televisive, attraverso la creazione di fasce protette all?interno del palinsesto televisivo e l?adozione di una specifica segnaletica per i vari programmi. Tuttavia questi strumenti hanno una efficacia limitata e soprattutto non tengono conto del fatto che il bambino guarda la TV spesso da solo e ben oltre l?orario delle fasce protette nelle quali sono mandati in onda programmi per ragazzi, seppure spesso infarciti di spot pubblicitari. C?è poi un?altra forma di violenza mentale e strutturale più latente, la scarsa visibilità dei bambini come gruppo sociale nei media. I minorenni sono poco visibili nei media, soprattutto i più piccoli e quelli appartenenti a minoranze etniche e linguistiche. Nei programmi di informazione televisiva e nei giornali, poi, le notizie relative ai minori si riferiscono, nella maggior parte dei casi, ad episodi di cronaca nera. Una altra forma di violenza è quella della pubblicità televisiva rivolta ai bambini. Se ne è già parlato a proposito del merchandising collegato ai cartoons, ma accanto a questo esiste anche tutta una serie di spot pubblicitari specificatamente indirizzati ai bambini. I creativi dovrebbero sapere ? ma forse lo sanno perfino troppo bene - che i bambini sono un gruppo più vulnerabile e non reagiscono secondo le modalità degli adulti. Essi non identificano facilmente il messaggio pubblicitario come tale e quindi non possono difendersi da una involontaria esposizione e da un condizionamento dello stesso. 3. Accanto alla televisione, in questi ultimi anni, si è consolidata un?altra presenza massmediale, quella di Internet . In questo campo, nonostante la globalizzazione dei media, l?accesso dei bambini alle nuove tecnologie è ancora molto diseguale. Nonostante la crescita esponenziale degli utenti Internet anche in Italia (12 milioni di navigatori internet con una crescita del 102,6%), una minima parte della popolazione mondiale ? solo il 4 % presente per i 4\5 in Europa e negli Stati Uniti - ha accesso ad Internet. Ciò non potrà che aumentare necessariamente il divario tra i bambini culturalmente ricchi ed i bambini culturalmente poveri e questi ultimi saranno sempre più emarginati. La rapidità con cui viaggia la comunicazione sulla Rete, quasi in tempo reale, la caratteristica reticolare e l?economia del servizio rendono Internet estremamente vantaggioso a diversi livelli: dalla ricerca scientifica all?attività delle aziende, dalla scuola al lavoro, dai servizi all?associazionismo. Tuttavia, accanto a queste potenzialità positive, esistono dei rischi nell?accesso ad Internet, soprattutto per i bambini. Primo fra tutti la possibilità di accedere, senza volerlo, ai siti di pedofili o comunque a siti finalizzati allo sfruttamento dei minori, anche da un punto di vista commerciale. E? indubbio che Internet resta per ora un Far West, privo di regolamentazione e ciò non può non comportare dei pericoli per i soggetti deboli, come appunto i bambini. Esistono già delle "help lines" ed un sistema di "filtering software" che tentano di arginare l?accesso a questi siti, tuttavia il loro intervento è ancora frammentario e non così diffuso. Le organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei minori premono da tempo, insieme alle associazioni dei consumatori, perché si adottino misure efficaci per proteggere i bambini da questi rischi. Il Consiglio d?Europa sta predisponendo un documento contro il crimine on line che potrebbe diventare storico: una " Magna Charta " che dovrebbe vincolare i paesi firmatari a varare, adeguare ed armonizzare le proprie leggi per combattere i pedofili, trafficanti e terroristi della Rete. Già da qualche anno, per la verità, la Unione Europea pone particolare attenzione all?impatto della "rivoluzione informatica " sui bambini. Nel 1996 la Commissione Europea ha pubblicato il Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity e nel 1997 la Communication on Illegal and Harmful Content on the Internet . Questa pubblicazioni hanno provocato un ampio dibattito sui problemi connessi con la protezione dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione, come appunto la televisione ed Internet. Come diretta conseguenza di ciò si è avuto un Action Plan che stabilisce iniziative relative alle hotlines, la creazione di sistemi di filtro e classificazione e una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui possibili rischi per gli utenti di Internet. Nel 1998 il Consiglio europeo dei Ministri ha adottato una Commission Recommendation relativa allo sviluppo della industria europea audiovisiva ed alla protezione dei minori e della dignità umana. La Raccomandazione, che ha valore legale, mira a definire le linee guida per la legislazione nazionale dei Paesi della Ue e copre tutti i media elettronici. In particolare le aziende televisive sono invitate a collaudare nuovi metodi digitali di controllo da parte dei genitori ( codici personali, filtering software, ecc. ). Allo stesso tempo ai providers dei servizi in Internet viene chiesto di sviluppare codici deontologici ed applicare meglio la normativa vigente. Questa Raccomandazione è strettamente collegata al Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 25 gennaio 1999. Per quanto riguarda specificatamente la televisione vogliamo citare Television without Frontiers Directive , adottato dalla Commissione europea nel giugno 1997, che vieta i programmi televisivi dannosi per lo sviluppo fisico e psichico del bambino. Come richiesto dall?art. 22B di questa Direttiva, la Commissione europea ha pubblicato una Communication on Parental Control of Television Broadcasting il 30 giugno 1999 che si ricollega alla precedente Council Recommendation del 1998. Allo stesso tempo la Ue ha adottato recentemente programmi di sostegno allo sviluppo di una industria audiovisiva europea come il Media Plus , che si svolgerà nel quinquennio 2001- 2005. In Italia da tempo si dibatte il problema del rapporto media e
minori e si è tentato di regolamentare la materia anche e soprattutto
attraverso codici di autoregolamentazione che sono proliferati (13 o
forse più al momento 4. Il Consiglio Nazionale degli Utenti, a fronte di tutto ciò, non può non sentirsi impegnato ad affiancare, per quanto è di sua competenza, questa opera di sensibilizzazione e riflessione sul rapporto, quanto mai discusso, seppure quasi sempre privo di un follow-up , tra i new media, in particolare TV ed internet , ed i bambini. Per questo si propone che il CNU si faccia promotore di un Convegno europeo da organizzare in tempi brevi e con i seguenti obiettivi Fare il punto della situazione: Individuare possibili linee guida per una regolamentazione unitaria nella Ue (da sintetizzare in un documento finale del Convegno e da trasmettere alle Istituzioni nazionali ed europee come contributo del CNU) Al convegno saranno invitati a partecipare le Istituzioni italiane ed europee, oltre a rappresentanti del settore di altri Paesi europei che porteranno il loro contributo attraverso comunicazioni programmate. Il convegno potrà articolarsi in relazioni, comunicazioni e gruppi di lavoro e prevederà un documento finale . Comunque si propone di costituire una specifica commissione referente nell?ambito del CNU per la definizione del Convegno che si avvarrà dell?appoggio organizzativo della struttura del CNU. Approvato dal Consiglio durante la seduta del 24 novembre 2000 Principali normative in vigore in materia di radiotelevisione di cui e? possibile assicurare l?osservanza Relazione del cons. Paolo Bafile Premessa ? in quest?ultimo decennio si è avuta una certa stratificazione (e sovrapposizione) di leggi ? non sempre coordinate fra loro ? che può aver creato, in sede di pratica applicazione, qualche dubbio interpretativo e qualche incertezza. Tanto da rendere auspicabile un qualche intervento chiarificatore da parte del legislatore diretto a razionalizzare e meglio coordinare l?intera materia, fino a pervenire ? come massimo traguardo ? ad una sorta di "testo unico" contenente l?intera disciplina del settore. Questo concetto e questa esigenza ? va ricordato ? sono stati esposti, nel corso di una recente audizione parlamentare, dallo stesso Presidente dell?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, prof. Enzo Cheli. Tuttavia, in attesa (e in mancanza) di un intervento del legislatore ? attualmente impegnato, peraltro nell?esame del famoso ddl governativo n. 1138, che dovrebbe regolare l?intera materia e tutto il complesso sistema radiotelevisivo nelle sue varie articolazioni ? è certamente utile operare una "ricognizione" fra le disposizioni di legge attualmente in vigore, al fine di estrapolarne quelle sicuramente applicabili, dirimendo anche qualche possibile incertezza applicativa in base ai principi generali in materia di interpretazione delle leggi e di successione delle leggi nel tempo. Questa Commissione referente ? d?altra parte ? ha tenuto ben presenti i limiti del suo "mandato" e lo scopo pratico della ricerca che le è stata affidata dal C.N.U.. se è vero, infatti, che il Consiglio deve adoperarsi per realizzare l?interesse generale degli utenti ad avere una radiotelevisione migliore, è anche vero che l?efficacia della sua azione può manifestarsi concretamente e raggiungere risultati tangibili solo nel promuovere (e, forse, assicurare) la realizzazione di quel "minimum" etico che è dato dal rispetto delle leggi vigenti. E non sarebbe un risultato di poco conto. Si vuol dire, con questo, che contro la banalità, la ripetitività
di una parte della nostra Tv non si hanno rimedi "giuridici"
e non esistono ? né possono esistere ? leggi o regolamenti che le
vietino o che le contrastino. Ben poco si può fare anche contro la
volgarità di certi programmi. Su altri fronti, invece, le leggi possono essere efficaci, se non proprio risolutive, purché vengano realmente applicate. Il riferimento più ovvio (e quasi "esemplare") è quello agli eccessi quantitativi della pubblicità e quello ? di particolare rilievo in rapporto ai fini istituzionali del nostro Consiglio ? della tutela della particolare sensibilità (e vulnerabilità) dei minori; ma anche, naturalmente, quello concernente l?accertamento delle eventuali trasgressioni (monitoraggio dei programmi) e la conseguente attivazione del sistema sanzionatorio. Il compito di individuare fra le varie leggi che si sono succedute nel tempo, le disposizioni sicuramente in vigore e di facile interpretazione in materia di radiotelevisione è stato dunque limitato ? di proposito ? a quei temi, peraltro fondamentali, che riguardano la pubblicità, la tutela dei minori, nonché i previsti (e doverosi) interventi sanzionatori. Anticipando le conclusioni, proprio su questi specifici settori è stato possibile individuare nuclei di norme di assoluta chiarezza ed anche procedure, a volte tortuose, ma comunque pienamente applicabili, per assicurare il rispetto ? anche coattivo ? di quelle norme. PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RADIOTELEVISIONE Legge 6 agosto1990 n.223, in particolare artt.8, 15 e 31 (c.d. " legge Mammì") Decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 Legge 31 luglio 1997 n. 249 (art. 1, paragr 6, lett. b, nn. 6, 13 e 14) (c.d. "legge Maccanico") Legge 30 aprile 1998 n.122 (art. 3) DIRETTIVE EUROPEE 3 ottobre 1989 n. 552/CEE (artt. 3, 11, 18 e 22) 30 giugno 1997 n. 36/C.E. (art. 1, paragr. 2, 4, 13 e 27) DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI dell?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Pubblicità ? la legge Mammì (6 agosto 1990 n. 223) ? in gran parte tuttora vigente ? pone alcune basilari limitazioni quantitative ai messaggi pubblicitari, che appaiono chiarissime. A parte i limiti settimanali o giornalieri (anch?essi assai precisi, ma meno significativi), quelli che si riferiscono a ciascuna ora di trasmissione ? 12% per la concessionaria pubblica, 20% per l?emittenza privata in ambito nazionale, pur con la previsione che l?eventuale eccedenza (non superiore, comunque, al 2%), debba essere "recuperata nell?ora antecedente o successiva" ? non danno luogo ad alcun dubbio interpretativo. Altrettanto chiara appare la norma della stessa legge Mammì (art.6, par.3) che consente di interrompere i film teletrasmessi "negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale cinematografiche" e, inoltre, una volta nel primo tempo e un?altra nel secondo. Il fatto che una legge successiva (30 aprile 1998, n. 122, art. 3,
paragr.3) abbia introdotto, per i film i cui diritti di utilizzazione
siano stati acquisiti dopo il 28 febbraio 1998, norme più severe
(limitando le interruzioni pubblicitarie ad una per ogni periodo di
quarantacinque minuti, con la possibilità di un?ulteriore
interruzione solo per i film che durino più di 110 minuti) complica ?
forse ? un po? i conteggi, ma non impedisce ? certo ? né rende più
problematico l?esercizio della funzione sanzionatoria, almeno nei casi
? peraltro frequentissimi ? in cui le interruzioni in eccesso
travolgono sia i limiti (più ristretti) della "nuova" legge
n. 122, sia quelli (più Ancora: se qualche dubbio di interpretazione può sorgere a proposito della "base" dei conteggi (ossia se gli spazi dedicati alla pubblicità debbano essere computati sui "tempi netti" o sui "tempi lordi" delle trasmissioni), ciò non può costituire motivo per rinunciare agli eventuali interventi sanzionatori: basta, infatti, conteggiare i tempi nel modo più favorevole alle emittenti (in questo caso sui tempi lordi) e procedere alla contestazione delle infrazioni rilevate, prevenendo ? in questo modo ? ogni possibile obiezione sul punto. Tutela dei minori - Anche in questo campo esiste una disposizione chiara e univoca, contenuta nella legge Mammì (art.15, paragr.10), che tassativamente vieta "la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche", ecc. L?apprezzamento circa il carattere "gratuito" della violenza contenuta nelle scene teletrasmesse, come pure il loro eventuale contenuto pornografico è rimesso alle prudenti valutazioni dell?Autorità garante, apprezzamento che presuppone necessariamente un certo grado di discrezionalità, come accade in tanti altri settori e in altre occasioni. Ma neppure questo può considerarsi come un elemento di incertezza tale da indurre l?Autorità ad una "politica" di non-intervento in materia. Ciò risulta anche dall?espressa disposizione dell?art.1, paragr. 6, lett. b), n. 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, per cui la Commissione per i servizi e i prodotti " verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi ai rapporti tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi". Monitoraggio - L?obbligo dell?Autority di provvedere al "monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive" risulta dal successivo n. 13: "La Commissione per i servizi e i prodotti (?) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive". Nel silenzio della legge, l?Autorità resta ? ovviamente ? libera di scegliere la soluzione pratica: effettuare il monitoraggio direttamente (ossia attraverso la propria struttura organizzativa oppure affidarli ad un?organizzazione esterna particolarmente qualificata ed attrezzata. Il monitoraggio, naturalmente, potrà essere anche parziale, "mirato", a campione, su segnalazione, a seconda delle necessità o del tipo di indagine che si intende perseguire, ma il compito di "monitorare" i programmi rientra, senza dubbio, fra i diritti-doveri, anzi fra i compiti istituzionali dell?Autorità, se non altro come presupposto ? sia logico che giuridico ? della prevista attività sanzionatoria. Applicazioni di sanzioni - Strettamente collegata (e conseguenziale) all?attività di monitoraggio appare l?attività sanzionatoria dell?Autorità, che va esercitata ogni qual volta un?emittente radiotelevisiva compia un?infrazione. Sul punto la normativa non dà adito a dubbi: la competenza ? esclusiva ? ad avviare procedimenti sanzionatori è ancora della "Commissione per i servizi e i prodotti" dell?Autorità (v. n.14, che segue il n.13 già citato), la quale "applica le sanzioni previste dall?art. 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223" (legge Mammì). Nessun dubbio sul fatto che, in presenza di infrazione (che sia documentata attraverso il previsto monitoraggio o comunque accertata), l?Autorità sia tenuta per legge ad avviare un procedimento sanzionatorio. Procedure ? Il rinvio fatto dalla "legge Maccanico" istitutiva dell?Autorità all?art. 31 della legge Mammì indica anche, con chiarezza, le procedure da seguire per contestare le violazioni: procedure che, a seconda del tipo di infrazione, sono sostanzialmente due: la prima ? applicabile, fra gli altri, ai casi di violazione delle
norme sulla pubblicità ? è quella, in verità alquanto macchinosa,
descritta, nelle sue diverse fasi, nei primi cinque paragrafi del
citato art. 31; In conclusione, non si può dire che le procedure per applicare le previste sanzioni siano poco praticabili, come, secondo la stampa, sarebbe stato recentemente dichiarato da uno dei Commissari dell?Autorità. Basta, insomma, voler dare corso ai (dovuti) interventi sanzionatori. Disposizioni di leggi "ibernate" ? Non si può non accennare all?esistenza di una legge che riguarda il cinema, ma che ha dirette ripercussioni in materia di televisione. E? un caso (forse inedito) di una legge dello Stato (30 maggio 1995 n.203) regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e che, all?art. 3, paragr. 7, disponeva una diversa composizione delle Commissioni di revisione cinematografica (rispetto al passato), insieme ad altre modifiche di carattere prevalentemente procedurale. Queste disposizioni ? peraltro modificate da un susseguente decreto legislativo dell?8 gennaio 1998, n. 3 ? non hanno trovato, a tutt?oggi, attuazione: il competente Ministero per i beni e le attività culturali non ha, infatti, ancora provveduto ? nonostante reiterati solleciti e perfino interrogazioni parlamentari, cui hanno fatto seguito, peraltro, impegnative assicurazioni e promesse di rapido adempimento ? a nominare le nuove Commissioni di revisione nella diversa composizione stabilita, ormai, alcuni anni fa dal legislatore. La mancata nomina delle Commissioni di revisione cinematografica ? nelle quali la legge ha inserito rappresentanti dei genitori ? comporta, in virtù dei noti automatismi (film privi di nulla-osta di proiezione in pubblico, oppure vietati ai minori di 18 anni sempre esclusi dalle trasmissioni in tv; film vietati ai minori di 14 anni programmabili in tv solo dopo le ore 22.30), notevoli conseguenze sia dirette che indirette sui programmi televisivi, tutte tendenti ? però ? a "legittimare", di fatto, una programmazione televisiva ? anche in fasce orarie "protette" o in prima serata ? poco rispettosa della particolare sensibilità dei minori, o di insopportabile volgarità. Questa situazione, che ? secondo le ultime rassicurazioni espresse dal Ministro Melandri in persona al C.N.U. ? avrebbe dovuto essere "sbloccata" entro il mese di gennaio 2001, viene qui ricordata non tanto come "fonte del diritto", quanto come prova ? quasi emblematica ? della scarsa attenzione del mondo politico a questi pur rilevanti temi. Conclusioni Questa breve rassegna di leggi in vigore in materia di radiotelevisione ? norme che sono, comunque, pienamente applicabili - ed i commenti via via formulati circa la loro (insoddisfacente) osservanza possono condurre alle seguenti considerazioni conclusive: 1- Norme vigenti - Alcune delle disposizioni prese in esame sono chiare, altre lo sono meno. Se anche ci si limitasse ad osservare e, soprattutto, a far osservare le prime, già le cose cambierebbero in meglio. E, una volta sanzionate almeno le violazioni più gravi e ripetute, si avrebbe un benefico effetto "esemplare" anche per le altre ipotesi di infrazione. Ma non si può rinunciare ad imporre il rispetto delle norme chiare solo perché ne esistono altre meno chiare o di difficile interpretazione, che vanno comunque interpretate e applicate. 2- Procedure sanzionatorie - Se è vero- come è vero - che alcune procedure per contestare le infrazioni sono inutilmente complicate e farraginose, fino a risultare defatiganti e un po? frustranti per l?Autorità che deve seguirle, tutto questo non può diventare motivo per trascurare la dovuta attività sanzionatoria, incoraggiando - di fatto - la già diffusa inosservanza delle leggi in materia. 3- Monitoraggio - L?attività di monitoraggio - premessa indispensabile per ogni valida contestazione- dovrebbe essere proseguita d?ufficio dall?Autorità, a prescindere da ogni specifica richiesta o proposta da parte Consiglio Nazionale degli Utenti ed estesa anche ai contenuti di alcuni programmi televisivi - anche della RAI - che non appaiono in sintonia con le norme che vietano alla TV di nuocere "allo sviluppo psichico o morale dei minori" e ,meno che mai, con le norme di "codici di autoregolamentazione" liberamente accettati e sottoscritti dalle emittenti. 4- Pubblicità delle sanzioni - Affinché le sanzioni irrogate dispieghino appieno il loro effetto dissuasivo è bene che l?attività sanzionatoria esercitata dall?Autorità sia pubblicizzata sulla stampa, e, comunque, comunicata sistematicamente a questo Consiglio e all?esterno. Approvato dal Consiglio durante la seduta del 6 febbraio ?01 Commissioni di revisione cinematografica Lunedì 19 febbraio 2001 il ministro Melandri ha firmato il decreto di nomina dei componenti della Commissione di revisione cinematografica di primo grado per il prossimo biennio per le sole 8 commissioni per il cinema, "visto l?art. 8, comma 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3". A norma dell?art. 3 del decreto di nomina, "L?insediamento della Commissione avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia del presente decreto" e pertanto, presumibilmente, entro il mese di aprile p.v. Il decreto legislativo n. 3/98 ha modificato sostanzialmente la legge 203 del 30 maggio 1995 nei seguenti punti: riduzione da quattro a due dei genitori, in ognuna delle otto sezioni previste per il cinema dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1995; riduzione da due ad uno dei docenti di psicologia dell?età evolutiva o di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale; eliminazione dei membri supplenti; decisioni prese a maggioranza dei presenti e non "dei componenti". La composizione di ognuna delle 8 sezioni per il cinema è pertanto la seguente: 1 docente di diritto, che la presiede; 1 docente di psicologia o di pedagogia; 2 esperti di cultura cinematografica, scelti tra critici, studiosi e autori; 2 rappresentanti dei genitori, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (A.Ge, Agesc, CGD); 2 rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative; 1 rappresentante designato dalle associazioni per la protezione degli animali integrerà di volta in volta le sezioni per l?esame delle produzioni che utilizzano animali. Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione. Nomina delle relative sezioni della Commissione. Per la completa attuazione della legge 203/95, modificata dal decreto legislativo n. 3/98, occorre l?emanazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali del regolamento in materia di trasmissione televisiva, e la successiva nomina delle relative sezioni. Sono previste "almeno tre sezioni" a norma dello schema di regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 16.3.?99. Su questo regolamento, al 27 aprile ?99, data dell?audizione del presidente dell?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Enzo Cheli, l?Autorità stessa aveva "già espresso in due occasioni parere favorevole". Il Presidente dell?Autorità, nel corso dell?audizione, notava tra l?altro: "La disciplina regolamentare predisposta dal Governo, e attuativa dell?art. 3 della legge n. 203, interviene con quattro anni di ritardo rispetto alla previsione iniziale, che indicava come data di emanazione del regolamento il settembre 1995."? "a mio avviso, però, il quadro interno è cambiato essenzialmente a seguito delle previsioni contenute nella legge n. 249 del 1997, che ha istituito l?Autorità per le garanzie nelle comunicazione?" "Per completare il quadro normativo aggiungo che, come è noto, sono attualmente all?esame del Senato iniziative che ridimensionano notevolmente il ruolo delle Commissioni di revisione, eliminando il nulla osta."? "Di fronte al nuovo quadro che si sta delineando, credo che oggi sia ragionevole porsi ? ed è questa la risposta che darei alla valutazione generale che mi è stata chiesta ? delle domande sull?attualità e sull?adeguatezza della disciplina primaria contenuta nella legge 203/95 che oggi si intende attuare con questo regolamento."? l?on.le Giuseppe Giulietti, che aveva richiesto l?audizione, nota : "Ci si dice che il regolamento va approvato in tempi brevi, ma noi ci troviamo di fronte ad un elemento nuovo: l?Autorità di garanzia, chiamata ad una valutazione non su un punto specifico del regolamento ma su ciò che di nuovo è emerso, ci prospetta diverse soluzioni. Ebbene, mi pare che ciò dovrebbe indurre tutti noi a valutare la possibilità di sospendere il giudizio sullo schema di regolamento o di subordinare tale giudizio ad un concerto tra i ministri o, se ciò non sarà possibile, ad adottare una valutazione, rispetto al progetto di legge S. 1138, che porti all?abrogazione della norma e ad una sua riformulazione. Non so se sono stato chiaro." In risposta all?on.le Piera Capitelli il Presidente dell?Autorità afferma: "Credo molto nei codici di autoregolamentazione? Se vi è una forte rete di codici di autodisciplina, supportata da comitati di autocontrollo fortemente innescati nel tessuto sociale, allora anche la funzione di una Autorità potrà acquistare maggiore forza nei sui vari passaggi. ". Dunque, dopo due pareri favorevoli dell?Autorità "su punti particolari del regolamento", il Presidente dell?Autorità nell?audizione del 27 aprile 1999 presso la Commissione cultura della Camera dei Deputati, si esprime negativamente sulla "valutazione generale della disciplina posta dalla fonte primaria, cioè dalla stessa legge 203/95" suggerendo di risolvere la materia della tutela dei minori con l?approvazione del disegno di legge n. 1138 all?esame del Senato. Per la verità, durante l?audizione concessa al Consiglio nazionale degli utenti a dicembre 2000, il ministro Melandri assicurò, in un primo momento, che in tempi brevi (quali?) avrebbe varato sia le otto sezioni per il cinema sia il regolamento in materia di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, sia le tre sezioni relative al regolamento. Ma, successivamente, avendo chiamato il suo Capo di Gabinetto a presenziare all?incontro, dopo avere con attenzione seguito le varie argomentazioni, accoglie la richiesta del presidente Ettore Gallo e si impegna a varare intanto le otto sezioni per il cinema in sala, (l?iter burocratico dei quali era già ultimato dal dicembre 1999, come il sottosegretario D?Andrea, a nome del Ministro, aveva dichiarato nel febbraio 2000 in risposta ad una interpellanza del senatore Monticone). Rispettando l?impegno, come detto all?inizio di questa relazione,
il 19 febbraio 2001 il ministro Melandri a firmato il relativo decreto
di nomina. Ciò ha comportato la modifica della proposta di risoluzione del senatore Monticone sull?argomento ed il rinvio del suo esame da parte della Commissione cultura del Senato. Infine, nella seduta dell?8 marzo u.s. suddetta Commissione ha approvato la risoluzione che impegna il Governo a varare entro 20 giorni il regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione. Proposta di risoluzione Il Consiglio nazionale degli utenti prende atto con soddisfazione dell?avvenuta firma del decreto di nomina delle otto sezioni della Commissione cinematografica riguardanti il cinema in sala; ringrazia il ministro Melandri per avere accolto così la richiesta di varare dette sezioni già pronte senza attendere la conclusione dell?iter del regolamento relativo alle sezioni per la fiction televisiva; concorda con la richiesta avanzata al Governo in data 8 marzo 2001 dalla Commissione cultura del Senato, dell?approvazione, in tempi brevi, del regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione. Proposta di successive richieste al Governo e al Parlamento Il garante Santaniello, in data 8 luglio 1996, inviava al Dipartimento turismo e spettacolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge 203/95, allegando la risoluzione del Consiglio consultivo degli utenti sullo stesso argomento. Detto schema, precedente alla legge 249/97 di istituzione dell?Autorità di garanzia e al decreto legislativo n.3/98 di modifica della 203/95, prevedeva, come il successivo schema del 1999, che dovessero istituirsi "almeno tre sezioni "per l?esame della materia televisiva. Il Garante notava: "Conformemente alla risoluzione del Consiglio consultivo degli utenti si prospetta l?opportunità elevare il numero minimo delle sezioni della Commissione di revisione da istituirsi in fase di avvio, apparendo le almeno tre sezioni insufficienti per fronteggiare adeguatamente la mole di lavoro, presumibilmente ingente, che detti organismi sono chiamati a svolgere. Tale esigenza si avverte viepiù stante l?operatività dell?istituto del silenzio-assenso?" Il Consiglio consultivo degli utenti sottolineava in primo luogo che "il comma 7 dell?art. 3 della legge 203 modificava la composizione e le funzioni delle sezioni della commissione di revisione ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie anche in tema di programmazione televisiva. Non appare ? aggiungeva il Consiglio ? la volontà del legislatore di costituire sezioni a competenza specifica? Si propone pertanto che il Consiglio nazionale degli utenti richieda al Parlamento e al Governo il ripristino delle norme della legge 203/95, per quanto riguarda i seguenti punti: composizione delle sezioni; uguali funzioni per tutte le 11 sezioni ed eventuale aumento del loro numero; parere a maggioranza dei componenti; previsione dei membri supplenti; parere obbligatorio, così come per il cinema in sala, per le opere a soggetto e per i film prodotti per la televisione. Riguardo a quest?ultimo punto, non è chiaro infatti perché, pur riconoscendo lo stesso decreto legislativo n. 3/98, la particolare delicatezza del mezzo televisivo, si preveda poi in tale caso soltanto un nulla osta "su domanda dei produttori o di coloro che legittimamente esercitano l?attività di radiodiffusione televisiva". Approvato dal Consiglio durante la seduta del 13 marzo 2001 Il seguente documento è stato approvato dal CNU il 4 aprile 2002
ed inviato all?On.le Maria Burani Procaccini, Presidente della
Commissione parlamentare per l?infanzia.
Alla vigilia del secondo Vertice mondiale per l?infanzia che si svolgerà a New York nel prossimo mese di maggio, i Governi ed il mondo del privato sociale dei vari Paesi si interrogano su quanto è stato fatto per assicurare a tutti i bambini e ragazzi i diritti riconosciuti loro dalla Convenzione ONU sui Diritti dell?Infanzia del 1989. Su questo tema, ed in particolare sui diritti dei bambini nei media, il Consiglio nazionale degli utenti ha elaborato la seguente riflessione che intende offrire come contributo per la promozione di una sempre più attenta cultura dell?infanzia nel nostro Paese.
1. Bambini, ragazzi e media
1.1
L?educazione all?uso dei media e la partecipazione La attuale società della comunicazione fa, però, vivere i bambini all?interno di un mondo nel quale esperimentano sempre meno direttamente ed acquisiscono una conoscenza sempre di più ?mediata? dai mezzi di comunicazione di massa, siano essi la televisione, la radio, Internet, ma anche videogiochi, cellulari e tutto quanto fa parte di questa composita galassia.
1.2 Quando si parla di bambini e
media, si pensa in primo luogo alla Un altro dato da tenere presente è che i ragazzi sono i maggiori fruitori della televisione. La televisione ha sostituito la piazza e la strada, che, insieme alla famiglia e la scuola, erano i luoghi dove il bambino imparava a socializzare ed a comunicare. Oggi il bambino resta in casa davanti alla televisione e spesso è da solo.
1.
3
Accanto alla televisione ci sono presenze sempre più consistenti E? da rilevare poi l?analfabetismo informatico della famiglia e spesso anche della scuola che di fatto lascia solo il bambino a navigare nel ?mare magnum? di Internet. Così l?uso di altri new media, come ad esempio gli SMS o i videogiochi, è ormai entrato nel quotidiano di molti bambini, mentre resta ancora sconosciuto alla maggior parte dei genitori. 1.4
Un discorso a parte merita la pubblicità nei media. In
2. Prospettive di intervento
2.1
Di fronte a queste tematiche il CNU prende atto, innanzi Pertanto il CNU ritiene che sia opportuno: 2.2
Sollecitare l?applicazione dei diritti dei minori affermati 2.3
Sviluppare in positivo le potenzialità dei 2.4
Potenziare, da una parte, la produzione televisiva 2.5
Promuovere una educazione all?uso critico dei media 2.6
Rivedere la regolamentazione nazionale ed internazionale, 2.7 Nel processo di
regolamentazione di Internet ? che potrà essere 2.8 Adeguare la normativa
italiana sulla pubblicità a quelli degli proibito l?uso dei bambini nella pubblicità e\o addirittura la pubblicità rivolta ai bambini. 2.9 Verificare- pur nella
consapevolezza che Internet è fruibile attualmente minoranza - esperienze di utilizzazione della Rete nelle zone povere del mondo con la diretta partecipazione delle comunità interessate e l?impatto di queste esperienze sullo sviluppo culturale e sociale al fine di promuoverne la diffusione attraverso un opportuno sostegno della cooperazione internazionale.
3. Conclusione
Nel Rapporto che l?Italia ha predisposto per il prossimo Summit mondiale per l?infanzia di New York si sintetizza bene quale debba essere la direzione nella quale i singoli Stati debbano muoversi: ? (?) Occorre che le leggi in favore dei soggetti in formazione possano, attraverso la predisposizione di strumenti adeguati di applicazione, realmente incidere nella realtà; che l?attività legislativa sia coniugata con una prassi amministrativa attenta alle esigenze del soggetto in formazione e rispettosa della sua personalità e dei suoi interessi; che si sviluppino sul territorio iniziative non solo per la tutela, ma anche per la promozione dei soggetti di età minore attraverso una mobilitazione sia delle risorse istituzionali che di quelle del privato sociale rese capaci di collaborare attivamente; che si faciliti la partecipazione alla vita comunitaria del cittadino di età minore per superare la sua sostanziale emarginazione ?. Il tutto nel ?interesse superiore? del bambino, di tutti i bambini verso i quali ciascuno deve fare la sua parte.
(Approvato dal Consiglio nazionale degli utenti nella seduta del 4
aprile -------------------------------------------------------------------------------- [1]Riportate da Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2002
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