Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

CNU
Consiglio Nazionale Utenti

stralci da

http://www.agcom.it/cnu/

Cinema e Tv: il ruolo delle nuove Commissioni cinematografiche Il Consiglio nazionale degli utenti, nella seduta del 27 marzo 2001, ha preso atto con soddisfazione dell?insediamento, avvenuto il 26 marzo u.s., delle Commissioni di revisione cinematografica: non può però condividere il pur dotto e perspicuo discorso tenuto dalla gentile Direttrice del Dipartimento per lo spettacolo, del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha coordinato l?insediamento. Quantomeno nella parte in cui la Signora ha ripetutamente insistito affinché si tenga rigorosamente conto che si tratta di Commissioni le quali dovranno occuparsi esclusivamente dei film che saranno proiettati nelle pubbliche sale: sicché le Commissioni stesse dovrebbero assolutamente disinteressarsi di quelli che saranno trasmessi dalla televisione.

Ineccepibile il discorso sul piano strettamente e astrattamente giuridico, ma capzioso per quanto si riferisce al piano operativo e alle conseguenze che ne possono derivare proprio per la televisione.

Soprattutto i genitori che compongono le Commissioni, e che probabilmente sono alla loro prima esperienza, debbono invece essere avvertiti del pericolo cui sono esposti i minori quando si indulga nel giudizio. Si tenga conto, infatti, che se il film passa senza osservazioni, diventa automaticamente proiettabile anche in televisione ed in qualunque ora, anche protetta: che se, al contrario, è dichiarato vietato ai minori di 18 anni, ne è proibita la trasmissione in televisione in modo assoluto ed in qualunque ora. Solo se il divieto riguarda i minori al di sotto dei 14 anni i film non possono essere trasmessi prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00 (art. 15, comma 13, L.223/90).

Perciò, i genitori potranno disinteressarsi quanto credono delle conseguenze del loro giudizio sulla televisione, ma devono almeno conoscere quali sono quelle conseguenze. Né possono sperare che le Commissioni che saranno istituite appositamente per la televisione (ma la gentile Signora ha assicurato che ci vorrà gran tempo!) possano poi rimediare alle loro omissioni, perché quelle Commissioni potranno occuparsi esclusivamente di film prodotti espressamente per la televisione. Sicché se anche loro non se ne cureranno, la televisione diventerà il libero campo dove tutto sarà permesso.

Roma, 27 marzo 2001
 

Quale TV? Il Consiglio Nazionale degli Utenti apre un dialogo con critici televisivi, produttori e pubblicitari La qualità della TV è messa sempre più in discussione. La pubblicità è accusata di condizionare fortemente la produzione televisiva mentre l'audience ed il mercato sembrano essere spesso gli unici parametri della programmazione televisiva.

Il Consiglio Nazionale degli Utenti, preoccupato per lo scadimento della qualità della programmazione televisiva pubblica e privata, ha organizzato un seminario a numero chiuso sul tema "La qualità della televisione oggi" che avrà luogo giovedì 5 aprile 2001, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, a Roma presso la sede del CNU, via delle Muratte 25.

In tale occasione il Consiglio Nazionale degli Utenti, presieduto da Ettore Gallo, metterà a confronto critici televisivi, pubblicitari e produttori per discutere la qualità della produzione televisiva attuale ed individuare prospettive e proposte. Parteciperanno all'incontro, fra gli altri, Paolo Graldi del Messaggero, Jader Jacobelli della Consulta Qualità RAI, Luca Josi di Einstein Multimedia, Felice Lloy dell'UPA e Roberto Levi dell' Associazione Produttori Televisivi.

Roma, 5 Aprile 2001

 

Minori in Internet. Doni e danni della rete
Un folto numero di studenti ha partecipato oggi al convegno "Minori in Internet. Doni e danni della rete", organizzato dal Consiglio Nazionale degli Utenti con la collaborazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si è aperto questa mattina a Napoli, al Castel dell'Ovo. L'introduzione è toccata al presidente del CNU, Cesare Mirabelli, che ha richiamato ciò che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo dice circa i diritti dei bambini e dei ragazzi a essere protagonisti, oltre che fruitori, del processo comunicativo, e ha annunciato l'intenzione del CNU di arrivare, d'intesa con le realtà dell'associazionismo e con quanti altri si occupano di questi problemi, a una "carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete". Richard Swetenham, della direzione generale della Società dell'informazione della Commissione Europea, ha presentato il vasto e articolato progetto dell'Unione Europea per la tutela dei minori. Per la sua realizzazione sono stati già stanziati 25 milioni di Euro, la metà dei quali per la realizzazione di tutti i possibili filtri a tutela dei giovanissimi. E' imminente anche, a Budapest, la firma di una prima convenzione mondiale per il coordinamento delle forze di polizia e dell'azione delle magistrature dei vari Paesi per la prevenzione e la repressione dei reati compiuti in rete.

Alfredo Meocci, Commissario dell'Autorità, ha presentato le due consultazioni pubbliche che, nel quadro del progetto della medesima Autorità per la tutela dei minori nei nuovi media, dovranno fornire elementi di valutazione e di proposta per migliorare l'attuale legislazione in materia di minori e tv e per elaborare una vera e propria normativa, oggi inesistente, della comunicazione in rete. Sul tema dei possibili - e per molti auspicabili, per altri temuti
- controlli dei contenuti in Internet, sono intervenuti, nel corso della prima giornata del convegno, gli altri relatori (Massimo Maresca, presidente del Comitato degli esperti della Presidenza del Consiglio; Paolo Nuti, rappresentante dei "provider"; Giovanni Valentini, direttore editoriale di Tiscali, il commissario dell'Autorità Alessandro Luciano, e Roberto Maragliano dell'Università Roma 3) e alcuni partecipanti, tra cui gli studenti dei licei di Napoli.

Il pedagogista Claudio Volpi ha aperto, quindi, la serie dei contributi sui gravi problemi educativi che la rete pone in genere al mondo degli adulti e, in particolare, ai genitori e a quanti hanno responsabilità formative. Volpi ha sottolineato l'attuale crisi dell'educazione (la famiglia, la scuola) e il ritardo di comprensione delle nuove realtà, e dei processi innescati da Internet (una realtà "reale" e non virtuale, come si crede), da parte del "vecchio" mondo dei "grandi". Su questi filoni si pongono anche la danese Brigitte Holm Sørensen ("L'uso della rete da parte dei bambini") e il sostituto procuratore del Tribunale dei minorenni di Salerno Francesco Verdolina.

Il tema delle possibili garanzie per la navigazione dei ragazzi in rete è stata affrontata dal Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Alessandro Luciano, da don Fortunato Di Noto, conosciuto per il suo impegno contro la pedofilia in Internet, da Paolo Nuti, presidente dell'associazione italiana provider, e da Aldo Raggio, coordinatore del progetto "Friendly Internet". A questo proposito è stato rilevato, da più parti, che le difficoltà tecniche non possono e non devono essere ritenute insormontabili.

Gli intenti del convegno sono bene illustrati da un documento programmatico che il presidente Mirabelli ha presentato in apertura dei lavori.
La conclusione dell'incontro è prevista per domani, sabato 17 novembre, con una tavola rotonda alla quale parteciperanno, tra gli altri, il Ministro per le Comunicazioni, Maurizio Gasparri, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli e Maria Burani Procaccini, Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia

Napoli, 16 novembre 2001
 



Conferenza stampa di presentazione del Forum degli utenti ? Servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza

Alla conferenza stampa di presentazione del "Forum degli utenti - Servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza", previsto per il 5 luglio 2002 a Roma presso la sede del Cnel, il Presidente del Consiglio nazionale degli Utenti, Cesare Mirabelli, ha illustrato gli obiettivi dell?imminente convegno e ha ripercorso le tappe salienti dell?attività del CNU. "In questo momento di dialogo tra Rai e Governo per il rinnovo del contratto di servizio, l?obiettivo del Forum ? ha dichiarato Mirabelli ? è di dar voce ai cittadini, e di far emergere ? attraverso il dialogo con le associazioni ? le loro esigenze e le loro aspettative. Si tratta di far convergere le opinioni di esperti e di rappresentanti dei consumatori per poi fornire proposte concrete e attuali. Il concetto di servizio pubblico radiotelevisivo deve essere dei più ampi: grandi sono infatti le responsabilità della concessionaria pubblica, soprattutto nei confronti dei soggetti più indifesi, come i minori". E proprio alle esigenze di tutela dei minori e all?affermazione dei diritti e della dignità della persona, il Consiglio nazionale degli utenti, istituito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dedica particolare attenzione.
Il Consiglio, che opera in rappresentanza e a salvaguardia dei diritti e delle esigenze dei cittadini nell?ambito dei processi comunicativi ed in materia audiovisiva, è intervenuto, nel corso del 2001 su diversi temi,
quali: la qualità delle trasmissioni radiofoniche e televisive, gli strumenti di autoregolamentazione e di controllo, il rapporto tra minori, media e pubblicità.

Qualità delle trasmissioni

La qualità non è da intendere in un significato ristretto alla valutazione estetica o alla espressione tecnica delle trasmissioni. I programmi possono essere di buona qualità, quale ne sia il genere.
Non è di qualità una televisione che affida i programmi di intrattenimento, di informazione o di approfondimento ? sia pure tra loro differenziati per impostazione e caratteristiche ? sempre agli stessi conduttori. Non sono di qualità i programmi nei quali si fa spettacolo dei sentimenti più intimi e riservati.
Non sono di qualità programmi di quiz caratterizzati da vincite esorbitanti, da esaltazione del caso e della fortuna, mai corrispondenti a reali valori individuali.
Non sono di qualità trasmissioni che banalizzano e strumentalizzano le figure della donna e dei bambini.

Strumenti di autoregolamentazione e controllo

Il Consiglio ritiene opportuno si elabori un Codice di autoregolamentazione unico, che aggiorni ed unifichi quelli esistenti, con la costituzione di organismi, sia interni che esterni alle aziende, imparziali ed idonei a svolgere un controllo efficace. In proposito il Consiglio segnala, in particolare all?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l?esigenza di rafforzare la vigilanza, utilizzando ogni strumento previsto dalla legge per rendere più incisivo il sistema delle sanzioni.

Minori e media

Gli elementi nodali del rapporto problematico tra minori e media possono essere individuati nella relazione tra:

il diritto dei bambini all?informazione e il diritto di cronaca;
il diritto alla conoscenza graduata secondo diversi livelli sociali e di scolarità dei bambini e la cultura generalista dei media e new media;
l?esigenza della tutela e le logiche del mercato ancorato al profitto che ispirano in modo diverso le strategie aziendali.
Pubblicità e minori

In materia di pubblicità, il Consiglio ha fornito un contributo alla stesura del regolamento approvato dall?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 26 luglio 2001, con un parere del 9 ottobre 2000. Tale parere richiamava l?attenzione sulla necessità di rendere riconoscibile e di separare il messaggio pubblicitario dal resto del programma, di ribadire e rendere verificabili i limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero.

L?intervento del Consiglio era riferito in particolare alla necessità di non interrompere con la pubblicità i programmi per bambini e ragazzi, di non proporre, a conclusione degli stessi, gli eroi protagonisti delle storie come giocattoli o gadgets in vendita.

Roma, 4 luglio 2002
 



Comunicato stampa

Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete

Una Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete, la propone il Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in un documento approvato oggi. Con questa iniziativa il CNU intende offrire ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli educatori e all'associazionismo l'occasione di un'azione congiunta, in collaborazione con le istituzioni, per favorire la conoscenza di internet e per garantire, quanto più possibile, un uso sicuro della rete stessa. Il documento è suddiviso in tre paragrafi: nel primo il CNU si sofferma sulle potenzialità di internet e sul suo contributo alla crescita dei bambini e dei ragazzi nella vita quotidiana sul piano della comunicazione e della socializzazione. Nonostante ciò l'accesso ad internet è attualmente elitario e può generare situazioni anche marcate di discriminazione. A questo proposito, nel secondo paragrafo, il CNU affida alla scuola il compito di fornire le necessarie conoscenze informatiche ai minori, utilizzando internet come un nuovo e versatile strumento educativo e formativo. Insieme alla scuola, anche la famiglia deve attrezzarsi per guidare il minore nell'esercizio consapevole e critico di internet, tenendo presente la distinzione dei minori per fascia di età e per condizione psicoemotiva. In particolare il CNU auspica un sistema di agevolazioni economiche e tariffarie per l'accesso ad internet a favore delle famiglie, al fine di consentire il superamento delle disuguaglianze di carattere economico e sociale.
Nel terzo paragrafo il CNU propone gli orientamenti per la redazione della carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in internet, partendo dall'affermazione dei diritti dei minori sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, diritti che riguardano anche la formazione, l'informazione e la libertà di espressione. Il CNU propone alcune iniziative ed in particolare gli "internet meeting point", organizzati come centri di incontro e di socializzazione in ambito associativo. Il CNU ritiene essenziale l'intervento dello Stato e raccomanda il sostegno pubblico per progetti informatici di aiuto e facilitazione all'uso di internet, di formazione culturale nelle scuole e nelle associazioni. Dal punto di vista normativo il CNU, dopo aver evidenziato le carenze a livello nazionale ed internazionale, propone l'adozione di codici di autoregolamentazione che esprimano adeguate regole condivise e vincolanti, il cui rispetto sia presidiato da un'efficace sistema di sanzioni. A proposito di sicurezza della rete, il documento auspica un potenziamento delle attività di prevenzione e di polizia anche attraverso l'istituzione di centri di ascolto per la segnalazione di contenuti illeciti o a rischio ("hotline"), già presente in 13 Paesi europei e per le quali si sta costituendo una rete internazionale. Tra le iniziative ci sono anche quelle rivolte agli operatori e i fornitori di servizi in rete, i quali dovrebbero assolvere all'onere di fornire percorsi garantiti per i minori, utilizzando gli strumenti disponibili e rendendone noto il livello di efficacia. In particolare, nel documento si sottolinea l'importanza di garantire che l'autorità che assegna i nomi a dominio sia in grado di sospendere con immediatezza l'utilizzazione di un sito quando si manifestino gravi e palesi violazioni di regole nell'uso o nei contenuti. Queste ed altre sono le iniziative proposte nel documento approvato con il quale il Consiglio Nazionale degli Utenti prosegue l'attività iniziata nel novembre scorso con il convegno "Minori in Internet. Doni e danni della rete" svoltosi a Napoli.

Roma, 18 settembre 2002

Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio nazionale degli utenti dopo il seminario di Napoli del novembre 2001 e dopo una serie di audizioni che lo stesso CNU ha tenuto con gli operatori del settore. Tale documento indica alcune linee guida che, secondo il CNU, potrebbero essere la base per la definizione di una carta dei diritti dei bambini in internet . Chi lo desidera può esprimere la propria opinione in proposito, rispondendo alle due domande che si trovano alla fine del documento.

Per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete
1 ? I ragazzi di fronte ad internet
1.1. I ragazzi di oggi sono nati e vivono immersi nel digitale. La dimensione mediatica della vita non viene più appresa, perché è contestuale alla stessa esistenza.
Internet rappresenta la sintesi dei mezzi di comunicazione di massa, offrendo ai giovani utenti l'opportunità attiva di interagire in un ambito dove il tempo ed il luogo non rispondono più alla comune esperienza diacronica, ma sono espressione della ubiquità e della sincronia. La novità è costituita dalla partecipazione attiva dell?utente con un mezzo, che non costituisce più uno strumento, ma può diventare esso stesso un fine.
La presenza di internet nella vita quotidiana fa sì che si finisca con il valere, attraverso la rete in ragione dei ruoli e dei saperi e non delle condizioni personali.
1.2. La rete, offrendo ai ragazzi una gran mole di informazioni che aprono alla conoscenza di una realtà virtuale senza confini, stimola la capacità di organizzarsi nella ricerca, genera nuove forme di relazione interpersonale, promuove la multiculturalità, favorisce l'apprendimento delle lingue, sia pure con un uso spesso ristretto a poche parole appartenenti ad una terminologia convenzionale, che può mortificare il buon uso dei lessici nazionali.
1.3. Da parte loro i ragazzi, meno condizionati dagli stereotipi propri del mondo degli adulti, possono offrire ai loro coetanei, attraverso la rete, pari e complementari opportunità di arricchimento. Nonostante ciò, sulla rete esiste una forte disuguaglianza, che riguarda in special modo i bambini ed i ragazzi. Difatti l'accesso ad internet è attualmente elitario e può generare situazioni anche marcate di discriminazione o, come oggi si dice, di "digital divide": non tanto perché in Italia sono ancora relativamente pochi, rispetto alla platea complessiva degli utenti di internet, i giovanissimi che accedono alla rete, ma perché in questo campo è molto esteso l'analfabetismo informatico delle famiglie e la scuola è ancora inadeguata.
1. 4. Internet deve essere considerato nella più vasta rete dei sistemi comunicativi ed in relazione ad essi. La televisione, la telefonia fissa e portatile, la trasmissione di immagini, i sistemi di registrazione se interconnessi esaltano le potenzialità della rete e vedono esaltate dalla rete le proprie. Ogni questione relativa ad internet non può, quindi, prescindere dal considerare la complessità comunicativa di cui internet è parte. 2 ? Il contesto educativo e formativo: aspetti psicologici e pedagogici. 2. 1. Le straordinarie opportunità offerte dalla rete possono essere potenziate con l?aiuto degli adulti, il cui impegno dovrà tenere conto dei molteplici interessi che portano i ragazzi dinanzi allo schermo di internet. Impedire ad essi l?accesso alla rete significherebbe mortificarli ed allontanarli dall?uso dell?elaboratore nell?ambiente domestico, mentre non diminuirebbe la loro curiosità, che verrebbe soddisfatta altrimenti con maggiori rischi e minori benefici.
L?uso di internet si inserisce nel contesto di vita abituale dei ragazzi, ma la socializzazione e la formazione attraverso la rete, talvolta dispersiva e spesso illusoria, non può sostituire quella reale nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni e nelle comunità di appartenenza. L?uso appropriato della rete deve aprire a nuove conoscenze e non portare all?isolamento. 2. 2. La scuola, oggi, ha anche il compito di fornire le necessarie conoscenze informatiche, giacché una diffusa alfabetizzazione informatica sembra condizionare conoscenze e sviluppo, e deve utilizzare internet come nuovo e versatile strumento didattico e formativo. Ciò implica che alla formazione di una abilità tecnica si unisca, in conformità ai compiti propri della scuola, la educazione alla comunicazione quale strumento per sviluppare le capacità critiche ed accrescere le responsabilità nelle scelte. La scuola, inoltre, può offrire ai ragazzi molte occasioni di libera espressione in un ambiente protetto, per sua vocazione formativo e socializzante, nel quale i giovani possono essere aiutati a divenire più sicuri e critici nell'interazione con la rete.
Sono, quindi, opportuni percorsi didattici che consentano l?acquisizione delle abilità tecniche relative all'uso del mezzo e delle competenze necessarie per la valutazione ed il governo dei contenuti. 2. 3. La situazione dei giovani dinanzi ad internet non è la medesima per ogni fascia di età e per ogni condizione psicoemotiva.
L?età puberale, che presenta tipiche esperienze di prima contestazione della famiglia dentro e fuori il gruppo dei pari, e quella della prima adolescenza, che pone domande sempre più urgenti sulla propria identità e percorre esperienze sempre meno controllabili dalla famiglia, sono più soggette dell?infanzia a rischi che internet può presentare.
Queste fasce di età sono divenute, da qualche tempo, fonte non trascurabile di spesa ed oggetto di grande attenzione da parte del mercato, anche virtuale ed illegale; mentre invece, per quanto riguarda le relazioni con internet, si registra una grande carenza di attenzione, che deve essere colmata da parte degli ambienti formativi e della scuola in particolare, attraverso l?educazione a scelte ragionate, consapevoli e responsabili. 3 ? Orientamenti per una carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete 3. 1. I bambini ed i ragazzi, in quanto persone e cittadini, sono titolari di diritti e devono essere posti in condizione di esercitare effettivamente quelli fondamentali, che ad essi sono specificamente riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali che li riguardano (in particolare della Convenzione sui diritti dell?infanzia, approvata dall?Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989). Questi diritti riguardano anche l?ambito della formazione, dell?informazione e della libertà di espressione.

La libertà dei fanciulli di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica e con ogni altro mezzo (art. 13 della Convenzione sui diritti dell?infanzia), comprende l?uso di internet. Come pure riguarda l?uso della rete la possibilità, che deve essere garantita al fanciullo, di accedere ad informazioni e materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali, finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, la salute fisica e mentale (art. 17 della stessa Convenzione). Il diritto dei bambini ad esprimere liberamente la propria opinione, in particolare sulle questioni che li riguardano, riaffermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea (art. 24), si esercita anche con l?uso della rete. L?effettivo godimento di questi diritti richiede l?impegno convergente ed una azione comune delle famiglie, della scuola, delle associazioni, delle istituzioni, nella consapevolezza della priorità dei diritti dei minori in concorrenza con altri diritti. 3. 2. I ragazzi e i bambini hanno diritto di conoscere il mondo conformemente ai livelli cognitivi propri della loro età, nelle diverse fasi della crescita, e devono avere la possibilità di farlo utilizzando le grandi potenzialità offerte da internet, che non è solamente uno strumento di gioco, ma anche di ricerca, di conoscenza, di scambio, di relazioni interpersonali, di crescita culturale. L?accesso ad internet e l?uso della rete vanno dunque assicurati e garantiti. Anche attraverso internet, che allarga le possibilità di espressione, i bambini e i ragazzi vanno sostenuti nella loro ricerca di una consapevolezza attiva della propria e comune cittadinanza. Essi hanno il diritto-dovere di partecipare, anche attraverso la rete ed in rapporto alla loro età e maturità, alle relazioni tra generazioni, comunità e popoli, culture e religioni. Ai ragazzi va garantita la sicurezza nella navigazione in rete, negli scambi di corrispondenza ("e-mail") e negli spazi di conversazione ("chat") e nell? uso dei videogiochi in rete, alcuni dei quali caratterizzati da elementi di violenza e messaggi eticamente non accettabili. Per i ragazzi che accedono alla rete devono essere disponibili strumenti di protezione e di identificazione ("white list", "black list", "garden", "kid-net", filtri, settaggio dei programmi di navigazione, progetti di "chat" con moderatore) che, pur senza dare garanzie assolute, offrano affidabili livelli di tutela, certificati da enti indipendenti. Tali strumenti devono essere forniti unitamente ai programmi e comunque ne deve essere reso possibile l?acquisto a prezzo accessibile.

I bambini ed i ragazzi vanno educati ad un uso appropriato della rete, che accresca e non limiti le loro abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, la vita di relazione. I genitori vanno informati dei rischi nei quali i minori possono incorrere nel caso di un uso della rete non controllato e/o non filtrato e delle possibilità di annullare ed eludere gli strumenti di protezione. L?uso della rete non deve condurre ad una visione virtuale del mondo e non deve favorire dipendenza e solitudine. Al contrario, inserito in modo equilibrato in un contesto armonioso di vita e di socializzazione, l?uso di internet deve costituire uno strumento di aggregazione e di comunicazione che superi barriere spaziali e diventi esso stesso occasione di conoscenza e di socializzazione.

3. 3. Nella famiglia, comunità naturale di vita, di educazione e di crescita dei minori, questi devono trovare aiuto e guida anche nelle esperienze di uso consapevole e critico di internet. Ai genitori, quando siano privi di una specifica preparazione deve essere offerto un sostegno per l?adempimento del loro compito di educare i bambini ed i ragazzi e di salvaguardarli da possibili rischi. Ciò può richiedere la diffusione degli strumenti e delle informazioni ed un sistema di agevolazioni economiche e tariffarie per l?accesso ad internet da parte delle famiglie, la predisposizione di filtri, di siti specificamente dedicati ai minori, di percorsi garantiti. Misure speciali di sostegno devono essere offerte ai portatori di handicap, per i quali sia possibile, con strumenti e siti appropriati, l?accesso alla rete e la navigazione in essa.
3. 4. La scuola può concorrere al superamento delle disparità di condizioni personali. Nell?adempiere alla sua funzione educativa, deve operare per superare l?attuale situazione nella quale la rete è accessibile soltanto da una minoranza, di fatto privilegiata.
L?istruzione all?uso di internet, quale strumento ordinario di ricerca, e l?uso della rete per finalità formative e didattiche consentono di ridurre l?incidenza, sino a rimuoverli, di questi ostacoli che di fatto limitano l?eguaglianza dei bambini e dei ragazzi, senza distinzione di condizioni economiche e sociali.
A tutti gli studenti deve essere assicurata la possibilità di adeguato apprendimento, anche per conseguire la prevista "patente europea". Oltre alle abilità nell?utilizzo del mezzo va assicurata ai ragazzi l?educazione alla comunicazione ed all?uso critico di questo, così da evitare che l?acquisizione e la sempre maggiore conoscenza tecnica vengano utilizzate in forma tale da poter arrecare danni al loro sviluppo psichico e morale. La scuola può, inoltre, offrire ai bambini ed ai ragazzi la possibilità di un uso libero e collettivo di internet in un ambiente educativo sicuro ed affidabile. In questo impegno, che va oltre l?ordinaria attività didattica e formativa, la scuola va sostenuta ed incoraggiata. Non si può, infatti, trascurare che, in Europa, l?Italia è all?ultimo posto per la diffusione di internet nella scuola. 3. 5. Le associazioni e gli altri abituali luoghi di vita sociale dei minori possono concorrere, meritando il sostegno pubblico, allo sviluppo dell?uso di internet da parte dei giovani, in un ambiente affidabile e nel contesto delle comuni attività ricreative e formative.
La creazione di "internet meeting point", organizzati come centri d'incontro e di socializzazione intorno ad internet in ambito associativo, può stimolare un uso congiunto, comune e più critico dello strumento e consentire di fare esperienza di internet in modo non individuale ma socializzato.
Tra le necessarie agevolazioni è da prevedere una riduzione del costo dei collegamenti telefonici alla rete, che in Italia è attualmente tra i più onerosi d?Europa.
3. 6. Gli operatori e fornitori di servizi in rete hanno uno specifico ruolo nel sistema internet e possono attivamente concorrere ad assicurare e sviluppare una navigazione orientata ai bambini ed ai ragazzi, nei cui confronti devono avvertire una particolare responsabilità. La carenza di norme, nazionali o internazionali, autoritativamente imposte non esclude, ma anzi presuppone il rispetto di regole di comportamento dirette a salvaguardare diritti e valori fondamentali. Codici di autoregolamentazione, promossi approvati o verificati anche da organismi indipendenti o che rappresentano gli interessi dei bambini e dei ragazzi, particolarmente orientati a sviluppare l?accesso ed a garantire la salvaguardia dei minori, devono esprimere adeguate regole condivise e vincolanti, il cui rispetto sia presidiato da un efficace sistema di sanzioni. L?autorità che assegna i nomi a dominio, assistita da una apposita commissione imparziale di garanzia, deve essere in grado di sospendere con immediatezza la utilizzazione di un sito, in attesa delle ulteriori determinazioni, quando si manifestino gravi e palesi violazioni di regole nell?uso o nei contenuti. I responsabili di ciascun sito, anche in domini di secondo e successivi livelli, devono essere identificabili.
I providers devono assolvere l?onere di fornire percorsi garantiti per i minori, utilizzando gli strumenti tecnici disponibili (quali filtri, segnalazione della presenza in rete di un minore, "black" e "white list", "spazzolatura" ed altri sistemi di vigilanza elettronica) e rendendone noto il livello di efficacia.
Per promuovere la sicurezza, è opportuno che essi conservino, nei limiti temporali indispensabili per le necessarie verifiche, traccia dei contatti e dei contenuti, assicurando la riservatezza dei dati, e segnalino con immediatezza alle autorità competenti i siti che manifestino contenuti illeciti. I providers che forniscono contenuti, oltre ad iscriversi, nel Registro degli operatori della comunicazione (istituito dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 e regolamentato dall?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera del 30 maggio 2001), devono assumere l?onere di classificare i contenuti in relazione alle esigenze dei ragazzi e degli adolescenti e di rendere possibilmente disponibili siti o portali specificamente dedicati ai minori. 3. 7. L?azione dello Stato è essenziale per sostenere iniziative che facilitino l'accesso dei minori ad internet, la loro educazione alla comunicazione, e che sviluppino un uso consapevole, critico e sicuro della rete. Le istituzioni possono far si che internet effettivamente costituisca uno strumento per costruire, insieme con i ragazzi e mediante l'abbattimento delle barriere spaziali, nazionali, etniche, linguistiche, culturali, politiche e religiose, una cultura della comprensione, della solidarietà, del dialogo e della pace.

Ciò può richiedere una più completa, ed efficace regolamentazione rispondente agli interessi pubblici. Non è pensabile né da auspicare un controllo dei contenuti della rete, ma è indispensabile fornire a chi ne usa un livello minimo di garanzie contro rischi e possibili danni. Il Consiglio ritiene raccomandabile un sostegno pubblico per validi progetti informatici di aiuto e facilitazione all?uso di internet, di protezione dell'infanzia, di formazione culturale nelle scuole e nelle associazioni, come pure un sistema di autoregolamentazione dei vari ambienti della comunicazione, ovviamente internet compreso, l?istituzione di una rete di "hotlines", cioè di linee telematiche per la segnalazione alle autorità competenti di siti pericolosi o inadeguati, come auspicato anche dalla Unione europea nel progetto "Safer Internet Action Plan". Il Consiglio ritiene che debba essere sviluppata una incisiva azione contro l?uso illegale della rete, potenziando l?attività di prevenzione e di polizia, la cooperazione internazionale, la innovazione normativa necessaria per una efficace protezione anche con l?uso dello strumento sanzionatorio penale, come previsto dal programma Eurojust e dalla recente Convenzione di Budapest; 4 ? Conclusione
Il Consiglio Nazionale degli Utenti intende offrire ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli educatori, all'associazionismo l'occasione di un'azione congiunta, in collaborazione con le istituzioni, per assicurare, ciascuno nel proprio ruolo e per la propria parte, il godimento dei diritti personali e collettivi.
Gli "orientamenti" che precedono, se condivisi, invitano ad un?alleanza nell?interesse dei minori e si propongono quale base per la definizione di un Carta dei diritti dei bambini e dei ragazzi in rete. (Approvato dal Consiglio nazionale degli utenti nella seduta del 18 settembre
2002)
 

Osservazioni del Consiglio nazionale degli utenti per il rinnovo del contratto di servizio fra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai per il triennio 2003-2005.
 

 
 

 
1.- Il rinnovo del contratto di servizio, per il triennio 2003-2005, tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai offre la opportunità di concorrere a dare concreta espressione ad una corretta configurazione del servizio pubblico radiotelevisivo, in conformità ai principi costituzionali, alla disciplina normativa, alle attese ed alle esigenze degli utenti.
 

Pur non essendo parte formale del contratto, la comunità dei cittadini e degli utenti, destinatari e finanziatori del servizio pubblico con il pagamento del canone, ne può essere considerata parte sostanziale, il cui interesse deve essere rappresentato e garantito dall?Autorità governativa nel predisporre e sottoscrivere il contratto che integra la concessione in esclusiva alla Rai del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi. Per questo la tempestiva e pubblica apertura delle trattative, avviata dal Ministero delle comunicazioni con una consultazione aperta a tutti gli apporti di idee, di proposte e di valutazioni, deve essere positivamente apprezzata.

 
In questa prospettiva, di ascolto e di manifestazione della opinione e delle esigenze degli utenti rappresentati da gruppi ed associazioni portatrici di interessi, orientamenti culturali e tendenze diverse, il Consiglio nazionale degli utenti ha inteso offrire uno specifico contributo, organizzando un Forum degli utenti  su Servizio pubblico radiotelevisivo e cittadinanza, che si è svolto presso il Consiglio nazionale dell?economia e del lavoro il 5 luglio scorso, con la partecipazione dei rappresentanti di oltre quaranta associazioni ed enti, che hanno dato vita ad un intenso dibattito, arricchito dal  contributo di esperti.
 

Il Consiglio nazionale degli utenti, in conformità al mandato che gli è proprio di concorrere alla salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini in materia audiovisiva, esprimendo pareri e formulando proposte all?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Parlamento ed al Governo (art. 1, comma 28 della legge 31 luglio 1997, n. 249) intende offrire un proprio contributo di riflessione nella prospettiva di meglio rispondere, con il nuovo contratto di servizio, all?interesse  degli utenti ed alla necessità di dare maggiore garanzia ai diritti ed alla dignità delle persone ed alle particolari esigenze di tutela dei minori.

2.- Perché queste esigenze non rimangano una enunciazione da tutti formalmente condivisa, ma priva di reale incisività e di effettiva espressione nella programmazione radiotelevisiva, il contratto di servizio non deve limitarsi ad indicare principi ed obiettivi, il cui perseguimento e la cui attuazione sia poi rimessa a valutazioni del tutto potestative di una delle parti, ma deve determinare gli obblighi e i diritti concretamente connessi all?espletamento del servizio pubblico.
 

Tale necessità è del resto evidente considerando che il contratto di servizio in scadenza contiene formulazioni elastiche o la indicazione di mere facoltà, che consentono legittimamente carenze nella attuazione. Basti solo ricordare che è prevista dal contratto di servizio (art. 5, comma 2bis) una commissione di esperti particolarmente qualificati, proposti per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti tra genitori, educatori e cittadini-utenti, che avrebbe dovuto esprimere pareri sulla programmazione per minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela, e che tale commissione, la cui importanza è evidente per la cura dei beni rimessi alla sua competenza, non è stata mai istituita. 
 

 
3.- Il contratto di servizio può concorrere a definire la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo ed a delinearne in concreto la missione.
 

La necessità di una precisa definizione del servizio pubblico, nel contesto di un sistema radiotelevisivo aperto, affinché i finanziamenti pubblici ad esso destinati non vengano qualificati aiuti di Stato, deriva anche dalle norme comunitarie. Non si può difatti prescindere, in proposito, dalla apposita Comunicazione della Commissione europea (2001/C 320/04), che ha considerato, ribadendo anche precedenti determinazioni, come le emittenti pubbliche abbiano ?un ruolo importante da svolgere nella promozione della diversità culturale in ogni paese, nell?offerta di programmi educativi, nell?informazione obiettiva della pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e nell?offerta democratica e liberamente accessibile di intrattenimento di qualità?.

A nessuno sfugge quanto il sistema radiofonico e televisivo sia importante non solo nella rappresentazione e nell?informazione dell?opinione pubblica, ma quanto influenzi la formazione della stessa e quale incidenza abbia sulla società e sul funzionamento della democrazia, essendo generalmente considerato ?una fonte di informazione altamente attendibile? e rappresentando ?per una parte non trascurabile della popolazione la principale fonte d?informazione? (così, ancora, la Comunicazione della Commissione europea, già richiamata).

 
In particolar modo la televisione, con la forza pervasiva e persuasiva propria di tale mezzo, non solo manifesta opinioni e modelli culturali, ma spesso plasma comportamenti e concorre a conformare quelli di individui e di gruppi, venendo ad incidere su stili di vita, sino a determinarli. Il confine che passa tra la diffusione e la imposizione mediatica delle opinioni è sottile, incerto e non sempre agevolmente riconoscibile. Ciò accresce le responsabilità del sistema radiotelevisivo nel suo complesso, che costituisce nel suo insieme un servizio per il pubblico, all?interno del quale va identificata e definita, appunto, la specifica missione del servizio pubblico.
 

Come ha autorevolmente sottolineato il Presidente della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere il 23 luglio scorso, ?la garanzia del pluralismo e dell?imparzialità dell?informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessità avvertita dalle forze politiche dal mondo della cultura, dalla società civile?. I principi ed i valori richiamati nel messaggio presidenziale devono essere di orientamento anche nel delineare i contenuti del contratto di servizio, che concorre a configurare in concreto il modo d?essere di larga parte del sistema radiotelevisivo.
 

 
4.- Nell?ambito di tale sistema è tuttora centrale ed insostituibile il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, ?direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all?esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione? (trattato di Amsterdam).

 
Si tratta di un servizio che il legislatore ha delineato come ?di preminente interesse generale?, volto ?ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione?, che deve essere improntato ai principi di indipendenza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali (art. 1, legge 14 aprile 1975, n. 103). Queste caratteristiche ne fanno un servizio non solo destinato alla comunità, nella sua pluralistica composizione, ma della comunità che in esso si rispecchia e di esso deve essere, in qualche modo, protagonista e titolare. La mutevole forma organizzativa non ne può  alterare la funzione, la sola che ne giustifica l?esistenza.
 

 
5.- Le caratteristiche ora indicate, assieme all?esigenza, sottolineata anche nell?ambito della Comunità europea, che le trasmissioni del servizio pubblico legittimamente cerchino di raggiungere un vasto pubblico, dovendo fornire un?ampia gamma di programmi al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme, fanno ritenere che il servizio pubblico radiotelevisivo non possa essere racchiuso in una sola delle attuali reti Rai né possa essere limitato ad alcuni programmi e trasmissioni, sino ad esaurirsi in essi, lasciando che gli altri programmi siano governati dai soli criteri commerciali.
 

Tutti i generi della programmazione devono essere caratterizzati, per finalità e qualità, dall?impronta del servizio pubblico, anche se le singole trasmissioni possono incorporare e manifestare con una diversa intensità e caratura gli elementi che caratterizzano tale servizio.
 

      Queste considerazioni potrebbero anche giustificare una così larga e comprensiva elencazione dei macro-generi televisivi che possono concorrere a comporre la programmazione del servizio pubblico, quale si rinviene nell?art. 2, n. 2, del contratto di servizio in vigore, sebbene tale elencazione sia idonea a riassumere e riassorbire pressoché l?intera gamma della programmazione. Ma, unita alla latitudine dei generi, l?assenza di qualsiasi criterio di ripartizione tra di essi della percentuale di programmazione complessiva annuale destinata ad adempiere l?obbligo del servizio pubblico (65 per cento), rende privo di incisività, se non del tutto evanescente, questo vincolo. Sarebbe difatti consentito, per assurdo, che la percentuale di trasmissioni caratterizzanti il servizio pubblico sia prevalentemente se non esclusivamente destinata a programmi di intrattenimento, senza alcuna riserva quantitativa di spazi ad altri macro-generi egualmente previsti, quali ad esempio, per la cultura, i bambini ed i giovani.
 

Del tutto ingiustificata è, inoltre, l?ampiezza della fascia oraria (dalle 7 alle 23) nella quale il vigente contratto di servizio (art. 2, n.3) prevede sia liberamente distribuita la percentuale di programmazione annuale soggetta allo (pseudo)vincolo che si è ora indicato, consentendo legittimamente di escludere dagli orari di maggiore ascolto programmi culturali, considerati di minor richiamo.
 

Il rinnovo del contratto di servizio offre l?opportunità di disciplinare gli obblighi della concessionaria, nella programmazione televisiva, in modo nuovo e meglio rispondente alle finalità del servizio pubblico. Non si tratta di escludere o comprimere l?autonomia delle scelte aziendali, ma di non rimettere esclusivamente ad una incontrollabile discrezionalità la determinazione dei criteri con i quali la concessionaria assolve generici obblighi di programmazione. In particolare si avverte l?esigenza che all?utente sia sempre data la effettiva possibilità di scegliere, nelle stesse fasce orarie e quindi anche in quelle di maggiore ascolto, tra programmi di genere diverso e di differente impegno culturale. La equilibrata distribuzione di tali programmi dovrebbe essere vincolata e verificabile mediante la indicazione di quote riservate a ciascun macro-genere e con una distribuzione oraria che non releghi in fasce orarie marginali programmi di minore ascolto ma di rilievo informativo e culturale.
 

     
Inoltre, non tutti i macro-generi, né tutti i tipi di trasmissione che ciascuno di essi comprende, rispecchiano al medesimo grado un interesse pubblico, considerato un onere rispetto all?utilizzazione commerciale delle trasmissioni. Telegiornali, destinati a non essere interrotti da messaggi pubblicitari, e programmi di informazione sull?attività degli organi istituzionali sono cosa diversa dai programmi di intrattenimento, i quali pure possono essere compresi nella percentuale che, nell?ambito della programmazione complessiva, qualifica il servizio pubblico.
 

Sarebbe, pertanto, opportuno che il totale della percentuale di programmazione vincolata (attualmente il 65 per cento) sia ottenuto sommando con un criterio di differente ponderazione i diversi generi di programma che concorrono a comporla, in  modo da attribuire un peso maggiore, ad esempio, a quelli culturali ed educativi rispetto a quelli di intrattenimento, sia pure apprezzabili e qualificati. 
 

      In ogni caso dovrebbe essere assicurata una quota di programmazione destinata alla visione dei minori sia da soli sia assieme ai familiari anche nel prime time.
 

      Inoltre una parte, espressamente stabilita della programmazione che la Rai deve riservare alla trasmissione di programmi prodotti in Europa o che la stessa azienda deve realizzare, dovrebbe essere destinata ai minori.
 

6.- Ancor più rilevante e vivamente avvertita è l?esigenza di assicurare un soddisfacente standard di qualità della programmazione televisiva, in coerenza con la missione propria del servizio pubblico.
 

Tale programmazione, anche tenendo conto della provenienza pubblica di una parte consistente delle risorse finanziarie, non dovrebbe essere condizionata o addirittura determinata da indici di ascolto costruiti (in ragione del campione selezionato) per stimare l?ascolto da parte di categorie di consumatori e per commisurare la distribuzione della domanda di pubblicità. Il servizio pubblico ha la preminente funzione di corrispondere ad esigenze democratiche, sociali e culturali della società ed essere fattore di promozione educativa, intesa senso ampio e comprensivo. Pur non dovendo trascurare affatto il livello di ascolto da parte degli utenti (che è categoria diversa da quella dei consumatori considerati target del messaggio pubblicitario televisivo), non può rimettersi solo a questo.
 

      Il contratto di servizio in scadenza prevede, in proposito, indicatori di qualità dei programmi, monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico ed una Consulta Qualità, le cui composizione e competenze non sono determinate dal contratto. Questi meccanismi non hanno manifestato, come  invece ci si attendeva, una effettiva incidenza sulla programmazione. Alla Consulta Qualità, pur composta da personalità di prestigio, non sono stati attribuiti efficaci strumenti di azione, né sono state rese pubbliche le valutazioni e le proposte fatte da questo organismo, come invece avrebbero richiesto l?interesse alla trasparenza e l?esigenza di rafforzare l?azione della Consulta con il sostegno dell?opinione pubblica.
 

      E? opportuno che il nuovo contratto di servizio preveda più efficaci strumenti per assicurare una qualità dei programmi corrispondente alla funzione propria del servizio pubblico. Questi strumenti possono riguardare la professionalità e la responsabilità degli operatori, la vigilanza interna all?azienda, la vigilanza esterna ad essa.
     

Sotto il primo aspetto devono essere indicate e rispettate chiare regole di comportamento, che siano non solo enunciate ma effettivamente praticate, divenendo criterio di valutazione della professionalità e della responsabilità sia degli operatori sia degli organi aziendali. Non mancano regole condivise, elaborate e sottoscritte dalla Rai ma non di rado disattese, che devono essere rafforzate venendo espressamente richiamate come vincolanti nel contratto di servizio ed inserite come obbligatorie nei contratti che l?azienda stipula con i collaboratori e gli operatori. In proposito si possono ricordare il codice di autoregolamentazione nei rapporti tra TV e minori (1997) e la Carta dei doveri e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo (1999), il cui contenuto offre già regole che meritano apprezzamento e che dovrebbero tradursi in effettivo ed abituale comportamento.
 

            Il contratto di servizio dovrebbe prevedere anche una più efficace vigilanza interna sul rispetto di tali doveri e sulla programmazione. Tale vigilanza potrebbe essere affidata ad un organismo quale la Consulta Qualità, determinandone le competenze ed i criteri di composizione. Ma ne dovrebbe essere resa più efficace l?azione, rendendone pubblici gli atti e stabilendo l?obbligo degli organi aziendali di prendere in considerazione e pronunciarsi sui rilievi mossi, senza che ciò vincoli il contenuto delle determinazioni da adottare ma così provocando una esplicita assunzione di responsabilità.

 
La vigilanza esterna, affidata ad un organismo indipendente, se prima poteva essere ritenuta solo opportuna ora è da considerare necessaria. Tale organismo dovrebbe vigilare sul rispetto del Contratto di servizio, dovrebbe indirizzare le proprie valutazioni, per le decisioni del caso, alla Rai, al Ministero delle comunicazioni, alla Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Consiglio nazionale degli utenti, direttamente interessati al rispetto del Contratto di servizio. La Comunicazione della Commissione europea, già in precedenza richiamata, prescrive che un?autorità o un organismo appositi siano incaricati della vigilanza in riferimento agli standard qualitativi prescritti all?operatore incaricato della prestazione del servizio pubblico; prevede, inoltre, che l?organismo prescelto possa operare in modo efficace solo se è indipendente dall?impresa incaricata del servizio pubblico. Tale vigilanza consentirebbe di verificare se siano rispettati sia i vincoli quantitativi, anche nella ripartizione per generi, ed i livelli qualitativi della programmazione, sia le regole poste dai codici di autoregolamentazione e dalla carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico, una volta che il rispetto di questi atti sia compreso tra le prescrizioni stabilite con il contratto di servizio.
 

 
7.- La Convenzione tra il Ministero e la Rai stabilisce che la società concessionaria del servizio è tenuta, non solo ?a realizzare linee di programmazione per i minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e della età evolutiva?, ma anche a definire nel contratto di servizio i ?criteri da seguire? in detta programmazione, avvalendosi all'uopo delle Commissioni previste dall?art. 5, comma 2bis, del contratto di servizio, nonché ?i criteri di scelta, i tempi e le modalità di trasmissione? dei messaggi pubblicitari.
 

Tali commissioni, previste come facoltative, dovrebbero essere obbligatoriamente istituite attribuendo ad esse anche il compito di classificare i programmi.
 

Prevedere nel contratto di servizio, l?obbligo di rispettare il Codice di autoregolamentazione dei rapporti fra TV e Minori e della Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, vincolerebbe a considerare la particolare condizione dei minori, evitando, anche nei programmi di informazione, la trasmissione di immagini lesive della loro sensibilità.
 

Per quanto concerne la pubblicità, va affermato l'impegno ad una particolare attenzione al contenuto, ai tempi ed alle modalità di trasmissione dei messaggi, prevedendo anche particolari cautele per quelli precedenti o successivi ai programmi dedicati ai minori o di maggior ascolto da parte degli stessi. Il contratto di servizio dovrebbe anche impegnare la Rai a non limitare ad una sola rete linee di programmi destinate all?infanzia ed alla adolescenza, che dovrebbero essere trasmessi in orari diversificati sulle varie reti, evitando la fascia oraria prescolare. Inoltre dovrebbero essere espressamente esclusi dalla fascia oraria destinata alla programmazione specifica e nelle ore di buon ascolto da parte dei bambini e ragazzi promo e trailer di programmi violenti o comunque di pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale. La Rai dovrebbe anche assumere l'impegno a produrre e trasmettere, per radio e per televisione e in ore di buon ascolto, programmi e messaggi di educazione alla comunicazione e prevedere rubriche, anche su televideo, di informazione circa i programmi dedicati o adatti ad una visione giovanile e familiare. In particolare dovrebbe essere prevista una trasmissione di analisi critica dei programmi.
 

 
8.- Nel contratto di servizio dovrebbero avere una speciale considerazione le attività che solo un servizio pubblico può utilmente svolgere.
 

Se ne possono ricordare alcune, con qualche indicazione su quanto può essere opportuno considerare nel contratto di servizio.
 

8.1.- La programmazione televisiva per l?estero dovrebbe trovare una nuova e diversa considerazione rispetto alle previsioni del contratto di servizio in scadenza.
 

Con un mutamento di prospettiva, dovrebbe essere attribuito specifico rilievo alle comunità di italiani, e di loro discendenti, residenti in Paesi di diversi continenti. Sono milioni di persone che hanno mantenuto o riacquistato la cittadinanza italiana e che saranno chiamati ad esercitare, in tale condizione, anche il diritto di voto. Queste comunità, spesso organizzate, sono gelose custodi della memoria nazionale, delle tradizioni anche regionali, e possono mantenere vivo il legame con il Paese e con la cultura di origine anche attraverso la radio e la televisione.
 

Anche questi cittadini devono essere considerati utenti del servizio pubblico radiotelevisivo. Il contratto di servizio dovrebbe prevedere che ad essi sia riservata una programmazione appropriata e rispondente agli interessi che le comunità di appartenenza manifestino. Appositi corsi di italiano trasmessi dalla televisione consentirebbero ai più giovani, di seconda o terza generazione, di apprendere, secondo il loro desiderio, in modo appropriato la lingua e la cultura di origine.
 

8.2.- La programmazione espressamente dedicata alla formazione ed all?apprendimento costituisce un supporto di grande importanza per perseguire finalità educative. La esperienza maturata dalla Rai in questo settore deve essere specificamente considerata e messa a frutto, precisandone finalità e contenuti nel contratto di servizio.
 

L?impegno all?alfabetizzazione informatica ed all?educazione alla comunicazione, genericamente previste dal contratto di servizio in scadenza e non adeguatamente sviluppato, richiede una specifica e vincolante determinazione. Tale impegno non dovrebbe riguardare esclusivamente aspetti tecnici, ma anche contenuti educativi e coscienza civica. Sarebbe opportuno stabilire che nell?ambito del servizio pubblico rientra la produzione di video o altro materiale didattico da utilizzare nelle scuole.
 

8.3.- Il contratto di servizio dovrebbe prendere in specifica considerazione lo straordinario ?giacimento culturale? rappresentato da filmati, documentari e registrazioni di cui è unico depositario l?archivio della Rai. Risponde pienamente alla funzione del servizio pubblico non solo conservare, ma rendere agevolmente fruibile questa testimonianza della vita e della cultura del nostro Paese, diffondendone la conoscenza e facilitandone la utilizzazione anche attraverso internet, particolarmente a fini di ricerca e didattici.

 
 

 
9.- Un protocollo aggiuntivo al contratto di servizio ha previsto una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori, articolata in tre sessioni annuali destinate, due alla verifica sulla programmazione radiotelevisiva, una alla progettazione della stagione successiva. Sono stati indicati quale oggetto del confronto i contenuti della programmazione in relazione al contratto di servizio, la rappresentazione del pluralismo in particolare sociale e associativo, il rispetto dei diritti all?accesso, le problematiche di comune interesse derivanti dall?applicazione del contratto di servizio.
 

E? da valutare positivamente che sia stato previsto ed istituito, sia pure con ritardo, un organismo che intende rispondere alla esigenza di una verifica da parte degli utenti dei contenuti della programmazione e del rispetto del contratto di servizio. Devono tuttavia essere manifestate riserve sulla efficacia della risposta a tale esigenza, indipendentemente dall?impegno e dalla buona volontà di chi vi partecipa. Sarebbe comunque opportuno modificarne l?organizzazione con una gestione paritetica delle diverse componenti.
 

L?elevato numero di partecipanti alla sede permanente, assorbita nei tempi dalla illustrazione di analisi del palinsesto sociale da parte dei rappresentanti dalla concessionaria, non ha consentito una efficace azione, del resto resa difficile dalla rarefatta cadenza delle riunioni e dalla scarsa possibilità per una assemblea così larga di disporre per l?acquisizione e l?analisi di dati e per la costruzione di un metodo di lavoro attivo ed efficace. Si ritiene, tuttavia, che dovrebbe essere mantenuto ed anzi sviluppato un ?confronto? sui contenuti della programmazione che consenta una verifica in relazione alle finalità del servizio pubblico e delle linee indicate dal contratto di servizio. Tale compito potrebbe essere opportunamente affidato ad un organismo più  agile ed incisivo, che eventualmente promuova e mantenga, anche con appositi forum periodici, uno stretto raccordo con la più ampia cerchia delle organizzazioni interessate. Comunque dovrebbe essere riesaminata la composizione e l?organizzazione della sede permanente di confronto, ampliando e precisando le competenze ad essa attribuite .
 

 
10.- La funzione del servizio pubblico ha uno specifico rilievo nella ricerca e nella sperimentazione che, come prevede l?art. 3 della Concessione, sono materia da considerare nel contratto di servizio. La ricerca e la sperimentazione non possono essere considerate esclusivamente nell?ambito tecnologico, che pure incide particolarmente nel settore delle comunicazioni, ma riguardano tutta l?attività radiotelevisive e comprendono anche le nuove professionalità tecniche, espressive, artistiche. 
 

Una parte determinata delle risorse provenienti dal canone dovrebbe essere destinata a queste finalità, con obiettivi e secondo programmi definiti dal contratto di servizio o con criteri che il contratto di servizio determina.
 

 
11.- La Comunicazione della Commissione europea, più volte richiamata, prescrive espressamente ?una separazione chiara ed adeguata tra le attività del servizio pubblico e le altre attività? e la separazione contabile, anche nelle previsioni di bilancio, necessaria ?al fine di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell?utilizzo dei fondi pubblici? e difendere ?i pagamenti effettivamente giustificati dall?esigenza di compensare gli oneri derivanti dall?adempimento di compiti di interesse economico generale?. 
 

      La chiarezza, sia nei bilanci sia nella determinazione e conoscibilità dei costi delle diverse attività e dei prodotti rispondenti alla funzione ed agli oneri del servizio pubblico non solo costituisce un obbligo nella prospettiva comunitaria, ma un interesse degli utenti che direttamente concorrono al finanziamento di tale servizio.
 

 
 

(Approvato dal Consiglio nazionale degli utenti nella seduta del 26 settembre
2002)

Comunicato stampa
Contratto di servizio con la RAI: il documento del Consiglio nazionale degli utenti Il cittadino utente dovrà essere "parte sostanziale" del nuovo Contratto di servizio tra lo Stato e la Rai. Il servizio pubblico è tale non solo perché è destinato alla comunità, ma anche perché è della comunità che in esso si rispecchia e di esso deve essere, in qualche modo, protagonista e titolare. Perciò il concetto di servizio pubblico va esteso all'intera programmazione di tutte le reti Rai, comprese le trasmissioni per i ragazzi. Lo afferma all'unanimità il Consiglio nazionale degli utenti nel documento che è stato inviato al Ministro delle Comunicazioni Gasparri, al presidente della Rai Baldassarre ed al Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cheli. Il contratto non deve limitarsi - afferma il CNU - a indicare principi e obiettivi, il cui conseguimento sia rimesso alla buona volontà della Rai, ma deve determinare obblighi precisi e non eludibili, con particolare riferimento alla tutela dei minori. Il documento propone, a questo fine, l'istituzione di un sistema di verifiche e di controllo interno ed esterno alla Concessionaria. Inoltre il Consiglio nazionale degli utenti chiede:
la pubblicizzazione dell'attività della Consulta qualità Rai;
la diffusione di trasmissioni di educazione alla comunicazione e di analisi critica dei programmi con particolare riferimento ai minori;
l'istituzione obbligatoria delle commissioni di esperti, già prevista come facoltativa (cfr art. 5, comma 2 bis dell'attuale Contratto di servizio), per la valutazione dei programmi per i minori;
la programmazione di corsi di lingua e cultura italiana per le comunità italiane all'estero, con il loro diretto coinvolgimento;
la separazione contabile, anche nelle previsioni di bilancio, tra le attività di servizio pubblico e le altre attività, al fine della trasparenza nell'utilizzazione dei fondi pubblici (canone), in conformità alla comunicazione della Commissione europea (Com. 2001/C 320/04)
Il documento CNU è pubblicato integralmente sul sito www.agcom.it/cnu
Roma, 27 settembre 2002

Tv, Internet e Minori
Relazione delle conss. Poli e Sturlese

1. La attuale società della comunicazione fa vivere i bambini all?interno di un mondo nel quale esperimentano sempre meno direttamente ed acquisiscono una conoscenza sempre di più "mediata". Accanto alle potenzialità positive di una diffusione dei media e in particolare dei new media, esistono anche rischi e pericoli che non possono essere sottovalutati.

L?educazione e la partecipazione ai media è un diritto del bambino. Secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia" Gli Stati parti riconoscono l?importante funzione svolta dai mass- media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17); il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione (art. 13); gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia (art. 12)".

2. Quando si parla di bambini e media, si pensa in primo luogo alla televisione. Oggi potremmo affermare, senza tema di smentita, che niente o quasi accade realmente se non riaccade in televisione. Una riflessione sul rapporto tra i bambini ed i media non può prescindere da questa premessa e dall?analisi dei valori e dei modelli di comportamento che i ragazzi ricevono dai media.

Non era mai accaduto che ad una intera generazione del pianeta fossero proposti gli stessi miti, gli stessi modelli di comportamento attraverso cartoons e serials televisivi mandati in onda in tutti o quasi i paesi del mondo. Basti pensare alla serie dei Pokémon ed a quanti altri li hanno preceduti.

La globalizzazione è un fenomeno mondiale che investe anche la produzione televisiva ? tutti i ragazzi vedono gli stessi programmi nello stesso periodo della loro vita ? insieme ad una omogeneizzazione diffusa: programmi pensati in USA, realizzati in Spagna e prodotti in Corea difficilmente potranno esprimere la cultura di un paese, ma saranno necessariamente un insieme ? a prescindere dalla qualità ? di giustapposizioni culturali.

I personaggi e le storie della tv per ragazzi, poi, sono inventati soprattutto in funzione del merchandising. I gadgets ed i giocattoli dei cartoni animati sono pensati e realizzati prima ancora dei cartoons. Possiamo dire che i veri spot sono i cartoni animati ed il jingle della pubblicità che invita all?acquisto dei gadgets è il vero finale della storia proposto al bambino davanti alla TV.

Un altro dato da tenere presente è che i ragazzi sono i maggiori fruitori della televisione . La TV ha sostituito la piazza e la strada, che , insieme alla famiglia e la scuola, erano i luoghi dove il bambino imparava a socializzare ed a comunicare. Oggi il bambino resta in casa davanti alla tv e spesso è da solo. Secondo una ricerca realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e da Popotus , i ragazzi guardano la tv, più di tutti e per più tempo di tutti . L?84,9 per cento dei bambini, la quasi totalità dice di guardarla "molto spesso" ed oltre il 19% la guarda per più di tre ore al giorno. La TV è diventata - che piaccia o no - una vera e propria agenzia educativa, insieme alla famiglia e alla scuola. Ma, in quanto tale, la televisione non può non assumersi le sue responsabilità nei confronti dei bambini .

In questa ottica un fenomeno da tenere sotto controllo è la violenza in TV. In primo luogo c?è la violenza dei programmi mandati in onda che non possono non condizionare la formazione della personalità del bambino, seppure non ne conosciamo con certezza i meccanismi, nonostante le circa 3500 indagini relative all?influenza dei media sui comportamenti dei bambini che si sono succedute in questi ultimi ottanta anni. Recentemente si è cercato di ovviare a questo problema attraverso codici di autoregolamentazione stabiliti dagli operatori della comunicazione e dalle stesse emittenti televisive, attraverso la creazione di fasce protette all?interno del palinsesto televisivo e l?adozione di una specifica segnaletica per i vari programmi. Tuttavia questi strumenti hanno una efficacia limitata e soprattutto non tengono conto del fatto che il bambino guarda la TV spesso da solo e ben oltre l?orario delle fasce protette nelle quali sono mandati in onda programmi per ragazzi, seppure spesso infarciti di spot pubblicitari.

C?è poi un?altra forma di violenza mentale e strutturale più latente, la scarsa visibilità dei bambini come gruppo sociale nei media. I minorenni sono poco visibili nei media, soprattutto i più piccoli e quelli appartenenti a minoranze etniche e linguistiche. Nei programmi di informazione televisiva e nei giornali, poi, le notizie relative ai minori si riferiscono, nella maggior parte dei casi, ad episodi di cronaca nera.

Una altra forma di violenza è quella della pubblicità televisiva rivolta ai bambini. Se ne è già parlato a proposito del merchandising collegato ai cartoons, ma accanto a questo esiste anche tutta una serie di spot pubblicitari specificatamente indirizzati ai bambini. I creativi dovrebbero sapere ? ma forse lo sanno perfino troppo bene - che i bambini sono un gruppo più vulnerabile e non reagiscono secondo le modalità degli adulti. Essi non identificano facilmente il messaggio pubblicitario come tale e quindi non possono difendersi da una involontaria esposizione e da un condizionamento dello stesso.

3. Accanto alla televisione, in questi ultimi anni, si è consolidata un?altra presenza massmediale, quella di Internet . In questo campo, nonostante la globalizzazione dei media, l?accesso dei bambini alle nuove tecnologie è ancora molto diseguale. Nonostante la crescita esponenziale degli utenti Internet anche in Italia (12 milioni di navigatori internet con una crescita del 102,6%), una minima parte della popolazione mondiale ? solo il 4 % presente per i 4\5 in Europa e negli Stati Uniti - ha accesso ad Internet. Ciò non potrà che aumentare necessariamente il divario tra i bambini culturalmente ricchi ed i bambini culturalmente poveri e questi ultimi saranno sempre più emarginati.

La rapidità con cui viaggia la comunicazione sulla Rete, quasi in tempo reale, la caratteristica reticolare e l?economia del servizio rendono Internet estremamente vantaggioso a diversi livelli: dalla ricerca scientifica all?attività delle aziende, dalla scuola al lavoro, dai servizi all?associazionismo. Tuttavia, accanto a queste potenzialità positive, esistono dei rischi nell?accesso ad Internet, soprattutto per i bambini. Primo fra tutti la possibilità di accedere, senza volerlo, ai siti di pedofili o comunque a siti finalizzati allo sfruttamento dei minori, anche da un punto di vista commerciale.

E? indubbio che Internet resta per ora un Far West, privo di regolamentazione e ciò non può non comportare dei pericoli per i soggetti deboli, come appunto i bambini. Esistono già delle "help lines" ed un sistema di "filtering software" che tentano di arginare l?accesso a questi siti, tuttavia il loro intervento è ancora frammentario e non così diffuso. Le organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei minori premono da tempo, insieme alle associazioni dei consumatori, perché si adottino misure efficaci per proteggere i bambini da questi rischi.

Il Consiglio d?Europa sta predisponendo un documento contro il crimine on line che potrebbe diventare storico: una " Magna Charta " che dovrebbe vincolare i paesi firmatari a varare, adeguare ed armonizzare le proprie leggi per combattere i pedofili, trafficanti e terroristi della Rete.

Già da qualche anno, per la verità, la Unione Europea pone particolare attenzione all?impatto della "rivoluzione informatica " sui bambini. Nel 1996 la Commissione Europea ha pubblicato il Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity e nel 1997 la Communication on Illegal and Harmful Content on the Internet . Questa pubblicazioni hanno provocato un ampio dibattito sui problemi connessi con la protezione dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione, come appunto la televisione ed Internet. Come diretta conseguenza di ciò si è avuto un Action Plan che stabilisce iniziative relative alle hotlines, la creazione di sistemi di filtro e classificazione e una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui possibili rischi per gli utenti di Internet. Nel 1998 il Consiglio europeo dei Ministri ha adottato una Commission Recommendation relativa allo sviluppo della industria europea audiovisiva ed alla protezione dei minori e della dignità umana. La Raccomandazione, che ha valore legale, mira a definire le linee guida per la legislazione nazionale dei Paesi della Ue e copre tutti i media elettronici. In particolare le aziende televisive sono invitate a collaudare nuovi metodi digitali di controllo da parte dei genitori ( codici personali, filtering software, ecc. ). Allo stesso tempo ai providers dei servizi in Internet viene chiesto di sviluppare codici deontologici ed applicare meglio la normativa vigente. Questa Raccomandazione è strettamente collegata al Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 25 gennaio 1999. Per quanto riguarda specificatamente la televisione vogliamo citare Television without Frontiers Directive , adottato dalla Commissione europea nel giugno 1997, che vieta i programmi televisivi dannosi per lo sviluppo fisico e psichico del bambino. Come richiesto dall?art. 22B di questa Direttiva, la Commissione europea ha pubblicato una Communication on Parental Control of Television Broadcasting il 30 giugno 1999 che si ricollega alla precedente Council Recommendation del 1998.

Allo stesso tempo la Ue ha adottato recentemente programmi di sostegno allo sviluppo di una industria audiovisiva europea come il Media Plus , che si svolgerà nel quinquennio 2001- 2005.

In Italia da tempo si dibatte il problema del rapporto media e minori e si è tentato di regolamentare la materia anche e soprattutto attraverso codici di autoregolamentazione che sono proliferati (13 o forse più al momento
attuale) nel corso di questi anni : dalla Carta di Treviso del 1990 con il Vademecum del 1995 alla Carta dei Doveri, al Codice Deontologico affiancati da vari organismi come il Comitato Tv e Minori, la Commissione Parlamentare di vigilanza, lo stesso Consiglio nazionale degli utenti .

4. Il Consiglio Nazionale degli Utenti, a fronte di tutto ciò, non può non sentirsi impegnato ad affiancare, per quanto è di sua competenza, questa opera di sensibilizzazione e riflessione sul rapporto, quanto mai discusso, seppure quasi sempre privo di un follow-up , tra i new media, in particolare TV ed internet , ed i bambini. Per questo si propone che il CNU si faccia promotore di un Convegno europeo da organizzare in tempi brevi e con i seguenti obiettivi

Fare il punto della situazione:
quali sono i rapporti di forza tra i bambini e la tv ed Internet? Quale reale incidenza hanno la normativa nazionale ed europea per una corretta comunicazione nei confronti dei bambini? Quale peso ha il mercato nella scelta della produzione televisiva? Queste sono solo alcune domande alle quali si dovrà cercare di rispondere

Individuare possibili linee guida per una regolamentazione unitaria nella Ue (da sintetizzare in un documento finale del Convegno e da trasmettere alle Istituzioni nazionali ed europee come contributo del CNU)

Al convegno saranno invitati a partecipare le Istituzioni italiane ed europee, oltre a rappresentanti del settore di altri Paesi europei che porteranno il loro contributo attraverso comunicazioni programmate. Il convegno potrà articolarsi in relazioni, comunicazioni e gruppi di lavoro e prevederà un documento finale . Comunque si propone di costituire una specifica commissione referente nell?ambito del CNU per la definizione del Convegno che si avvarrà dell?appoggio organizzativo della struttura del CNU.

Approvato dal Consiglio durante la seduta del 24 novembre 2000
 

Principali normative in vigore in materia di radiotelevisione di cui e? possibile assicurare l?osservanza Relazione del cons. Paolo Bafile

Premessa ? in quest?ultimo decennio si è avuta una certa stratificazione (e sovrapposizione) di leggi ? non sempre coordinate fra loro ? che può aver creato, in sede di pratica applicazione, qualche dubbio interpretativo e qualche incertezza. Tanto da rendere auspicabile un qualche intervento chiarificatore da parte del legislatore diretto a razionalizzare e meglio coordinare l?intera materia, fino a pervenire ? come massimo traguardo ? ad una sorta di "testo unico" contenente l?intera disciplina del settore.

Questo concetto e questa esigenza ? va ricordato ? sono stati esposti, nel corso di una recente audizione parlamentare, dallo stesso Presidente dell?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, prof. Enzo Cheli. Tuttavia, in attesa (e in mancanza) di un intervento del legislatore ? attualmente impegnato, peraltro nell?esame del famoso ddl governativo n. 1138, che dovrebbe regolare l?intera materia e tutto il complesso sistema radiotelevisivo nelle sue varie articolazioni ? è certamente utile operare una "ricognizione" fra le disposizioni di legge attualmente in vigore, al fine di estrapolarne quelle sicuramente applicabili, dirimendo anche qualche possibile incertezza applicativa in base ai principi generali in materia di interpretazione delle leggi e di successione delle leggi nel tempo.

Questa Commissione referente ? d?altra parte ? ha tenuto ben presenti i limiti del suo "mandato" e lo scopo pratico della ricerca che le è stata affidata dal C.N.U.. se è vero, infatti, che il Consiglio deve adoperarsi per realizzare l?interesse generale degli utenti ad avere una radiotelevisione migliore, è anche vero che l?efficacia della sua azione può manifestarsi concretamente e raggiungere risultati tangibili solo nel promuovere (e, forse, assicurare) la realizzazione di quel "minimum" etico che è dato dal rispetto delle leggi vigenti. E non sarebbe un risultato di poco conto.

Si vuol dire, con questo, che contro la banalità, la ripetitività di una parte della nostra Tv non si hanno rimedi "giuridici" e non esistono ? né possono esistere ? leggi o regolamenti che le vietino o che le contrastino. Ben poco si può fare anche contro la volgarità di certi programmi. Su altri

fronti, invece, le leggi possono essere efficaci, se non proprio risolutive, purché vengano realmente applicate. Il riferimento più ovvio (e quasi "esemplare") è quello agli eccessi quantitativi della pubblicità e quello ? di particolare rilievo in rapporto ai fini istituzionali del nostro Consiglio ? della tutela della particolare sensibilità (e vulnerabilità) dei minori; ma anche, naturalmente, quello concernente l?accertamento delle eventuali trasgressioni (monitoraggio dei programmi) e la conseguente attivazione del sistema sanzionatorio.

Il compito di individuare fra le varie leggi che si sono succedute nel tempo, le disposizioni sicuramente in vigore e di facile interpretazione in materia di radiotelevisione è stato dunque limitato ? di proposito ? a quei temi, peraltro fondamentali, che riguardano la pubblicità, la tutela dei minori, nonché i previsti (e doverosi) interventi sanzionatori.

Anticipando le conclusioni, proprio su questi specifici settori è stato possibile individuare nuclei di norme di assoluta chiarezza ed anche procedure, a volte tortuose, ma comunque pienamente applicabili, per assicurare il rispetto ? anche coattivo ? di quelle norme.

PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI RADIOTELEVISIONE

Legge 6 agosto1990 n.223, in particolare artt.8, 15 e 31 (c.d. " legge Mammì")

Decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545
convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 (art.1, paragr 23, 26 e 27)

Legge 31 luglio 1997 n. 249 (art. 1, paragr 6, lett. b, nn. 6, 13 e 14) (c.d. "legge Maccanico")

Legge 30 aprile 1998 n.122 (art. 3)

DIRETTIVE EUROPEE

3 ottobre 1989 n. 552/CEE (artt. 3, 11, 18 e 22)

30 giugno 1997 n. 36/C.E. (art. 1, paragr. 2, 4, 13 e 27)

DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI dell?Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pubblicità ? la legge Mammì (6 agosto 1990 n. 223) ? in gran parte tuttora vigente ? pone alcune basilari limitazioni quantitative ai messaggi pubblicitari, che appaiono chiarissime. A parte i limiti settimanali o giornalieri (anch?essi assai precisi, ma meno significativi), quelli che si riferiscono a ciascuna ora di trasmissione ? 12% per la concessionaria pubblica, 20% per l?emittenza privata in ambito nazionale, pur con la previsione che l?eventuale eccedenza (non superiore, comunque, al 2%), debba essere "recuperata nell?ora antecedente o successiva" ? non danno luogo ad alcun dubbio interpretativo.

Altrettanto chiara appare la norma della stessa legge Mammì (art.6, par.3) che consente di interrompere i film teletrasmessi "negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale cinematografiche" e, inoltre, una volta nel primo tempo e un?altra nel secondo.

Il fatto che una legge successiva (30 aprile 1998, n. 122, art. 3, paragr.3) abbia introdotto, per i film i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti dopo il 28 febbraio 1998, norme più severe (limitando le interruzioni pubblicitarie ad una per ogni periodo di quarantacinque minuti, con la possibilità di un?ulteriore interruzione solo per i film che durino più di 110 minuti) complica ? forse ? un po? i conteggi, ma non impedisce ? certo ? né rende più problematico l?esercizio della funzione sanzionatoria, almeno nei casi ? peraltro frequentissimi ? in cui le interruzioni in eccesso travolgono sia i limiti (più ristretti) della "nuova" legge n. 122, sia quelli (più
ampi) della "vecchia" legge Mammì. Basterebbe, dunque, riferirsi, nel fare le contestazioni, a quest?ultima.

Ancora: se qualche dubbio di interpretazione può sorgere a proposito della "base" dei conteggi (ossia se gli spazi dedicati alla pubblicità debbano essere computati sui "tempi netti" o sui "tempi lordi" delle trasmissioni), ciò non può costituire motivo per rinunciare agli eventuali interventi sanzionatori: basta, infatti, conteggiare i tempi nel modo più favorevole alle emittenti (in questo caso sui tempi lordi) e procedere alla contestazione delle infrazioni rilevate, prevenendo ? in questo modo ? ogni possibile obiezione sul punto.

Tutela dei minori - Anche in questo campo esiste una disposizione chiara e univoca, contenuta nella legge Mammì (art.15, paragr.10), che tassativamente vieta "la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche", ecc.

L?apprezzamento circa il carattere "gratuito" della violenza contenuta nelle scene teletrasmesse, come pure il loro eventuale contenuto pornografico è rimesso alle prudenti valutazioni dell?Autorità garante, apprezzamento che presuppone necessariamente un certo grado di discrezionalità, come accade in tanti altri settori e in altre occasioni. Ma neppure questo può considerarsi come un elemento di incertezza tale da indurre l?Autorità ad una "politica" di non-intervento in materia. Ciò risulta anche dall?espressa disposizione dell?art.1, paragr. 6, lett. b), n. 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, per cui la Commissione per i servizi e i prodotti " verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi ai rapporti tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l?indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

Monitoraggio - L?obbligo dell?Autority di provvedere al "monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive" risulta dal successivo n. 13: "La Commissione per i servizi e i prodotti (?) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive".

Nel silenzio della legge, l?Autorità resta ? ovviamente ? libera di scegliere la soluzione pratica: effettuare il monitoraggio direttamente (ossia attraverso la propria struttura organizzativa oppure affidarli ad un?organizzazione esterna particolarmente qualificata ed attrezzata. Il monitoraggio, naturalmente, potrà essere anche parziale, "mirato", a campione, su segnalazione, a seconda delle necessità o del tipo di indagine che si intende perseguire, ma il compito di "monitorare" i programmi rientra, senza dubbio, fra i diritti-doveri, anzi fra i compiti istituzionali dell?Autorità, se non altro come presupposto ? sia logico che giuridico ? della prevista attività sanzionatoria.

Applicazioni di sanzioni - Strettamente collegata (e conseguenziale) all?attività di monitoraggio appare l?attività sanzionatoria dell?Autorità, che va esercitata ogni qual volta un?emittente radiotelevisiva compia un?infrazione. Sul punto la normativa non dà adito a dubbi: la competenza ? esclusiva ? ad avviare procedimenti sanzionatori è ancora della "Commissione per i servizi e i prodotti" dell?Autorità (v. n.14, che segue il n.13 già citato), la quale "applica le sanzioni previste dall?art. 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223" (legge Mammì). Nessun dubbio sul fatto che, in presenza di infrazione (che sia documentata attraverso il previsto monitoraggio o comunque accertata), l?Autorità sia tenuta per legge ad avviare un procedimento sanzionatorio.

Procedure ? Il rinvio fatto dalla "legge Maccanico" istitutiva dell?Autorità all?art. 31 della legge Mammì indica anche, con chiarezza, le procedure da seguire per contestare le violazioni: procedure che, a seconda del tipo di infrazione, sono sostanzialmente due:

la prima ? applicabile, fra gli altri, ai casi di violazione delle norme sulla pubblicità ? è quella, in verità alquanto macchinosa, descritta, nelle sue diverse fasi, nei primi cinque paragrafi del citato art. 31;
la seconda ? più breve e decisamente più diretta ed efficace ? è la procedura prevista per l?inosservanza dell?art. 15 (commi da 8 a 15) della stessa legge Mammì, ossia, per riferirci ad un?infrazione già citata, nel caso di inosservanza delle norme poste a tutela dei minori.
E? senz?altro vero che, per quanto riguarda le infrazioni alle norme sulla pubblicità, la procedura è alquanto farraginosa ed obbliga l?Autorità ad una sorta di defatigante ping-pong fatto di 1) contestazione degli addebiti alle emittenti interessate, con assegnazione di un termine per le eventuali giustificazioni; 2) poi, decorso invano tale termine o "quando le giustificazioni risultino inadeguate", diffida agli interessati "a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni (!) a tal fine assegnato"; 3) e qualora "il comportamento illegittimo persista oltre il termine (?)", solo allora l?Autorità "delibera l?irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione della concessione o dell?autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni". Procedimento complicato, irresoluto e certamente irrazionale (si pensi a quel termine di 15 giorni per far cessare un comportamento illegittimo già posto in essere e già accertato!) ma che ? tuttavia ? conduce pur sempre, alla fine, all?effettiva applicazione di una sanzione che, soprattutto "nei casi più gravi" è certamente assai persuasiva, come l?impossibilità di trasmettere (ossia l?oscuramento) di un?emittente. E?, comunque, consolante ricordare che la legge stessa prevede ? come s?è detto ? un altro procedimento, più risoluto ed efficace, "nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a 15 dell?articolo 15" della stessa legge Mammì, fra i quali si annoverano quelli posti a tutela dei minori, che vengono sanzionati direttamente, una volta accertata la violazione, senza porre in essere il defatigante (e improduttivo) scambio di corrispondenza e senza assegnare ulteriori margini di tempo per "cessare dal comportamento illegittimo".

In conclusione, non si può dire che le procedure per applicare le previste sanzioni siano poco praticabili, come, secondo la stampa, sarebbe stato recentemente dichiarato da uno dei Commissari dell?Autorità. Basta, insomma, voler dare corso ai (dovuti) interventi sanzionatori.

Disposizioni di leggi "ibernate" ? Non si può non accennare all?esistenza di una legge che riguarda il cinema, ma che ha dirette ripercussioni in materia di televisione. E? un caso (forse inedito) di una legge dello Stato (30 maggio 1995 n.203) regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e che, all?art. 3, paragr. 7, disponeva una diversa composizione delle Commissioni di revisione cinematografica (rispetto al passato), insieme ad altre modifiche di carattere prevalentemente procedurale. Queste disposizioni ? peraltro modificate da un susseguente decreto legislativo dell?8 gennaio 1998, n. 3 ? non hanno trovato, a tutt?oggi, attuazione: il competente Ministero per i beni e le attività culturali non ha, infatti, ancora provveduto ? nonostante reiterati solleciti e perfino interrogazioni parlamentari, cui hanno fatto seguito, peraltro, impegnative assicurazioni e promesse di rapido adempimento ? a nominare le nuove Commissioni di revisione nella diversa composizione stabilita, ormai, alcuni anni fa dal legislatore.

La mancata nomina delle Commissioni di revisione cinematografica ? nelle quali la legge ha inserito rappresentanti dei genitori ? comporta, in virtù dei noti automatismi (film privi di nulla-osta di proiezione in pubblico, oppure vietati ai minori di 18 anni sempre esclusi dalle trasmissioni in tv; film vietati ai minori di 14 anni programmabili in tv solo dopo le ore 22.30), notevoli conseguenze sia dirette che indirette sui programmi televisivi, tutte tendenti ? però ? a "legittimare", di fatto, una programmazione televisiva ? anche in fasce orarie "protette" o in prima serata ? poco rispettosa della particolare sensibilità dei minori, o di insopportabile volgarità.

Questa situazione, che ? secondo le ultime rassicurazioni espresse dal Ministro Melandri in persona al C.N.U. ? avrebbe dovuto essere "sbloccata" entro il mese di gennaio 2001, viene qui ricordata non tanto come "fonte del diritto", quanto come prova ? quasi emblematica ? della scarsa attenzione del mondo politico a questi pur rilevanti temi.

Conclusioni

Questa breve rassegna di leggi in vigore in materia di radiotelevisione ? norme che sono, comunque, pienamente applicabili - ed i commenti via via formulati circa la loro (insoddisfacente) osservanza possono condurre alle seguenti considerazioni conclusive:

1- Norme vigenti - Alcune delle disposizioni prese in esame sono chiare, altre lo sono meno. Se anche ci si limitasse ad osservare e, soprattutto, a far osservare le prime, già le cose cambierebbero in meglio. E, una volta sanzionate almeno le violazioni più gravi e ripetute, si avrebbe un benefico effetto "esemplare" anche per le altre ipotesi di infrazione. Ma non si può rinunciare ad imporre il rispetto delle norme chiare solo perché ne esistono altre meno chiare o di difficile interpretazione, che vanno comunque interpretate e applicate.

2- Procedure sanzionatorie - Se è vero- come è vero - che alcune procedure per contestare le infrazioni sono inutilmente complicate e farraginose, fino a risultare defatiganti e un po? frustranti per l?Autorità che deve seguirle, tutto questo non può diventare motivo per trascurare la dovuta attività sanzionatoria, incoraggiando - di fatto - la già diffusa inosservanza delle leggi in materia.

3- Monitoraggio - L?attività di monitoraggio - premessa indispensabile per ogni valida contestazione- dovrebbe essere proseguita d?ufficio dall?Autorità, a prescindere da ogni specifica richiesta o proposta da parte Consiglio Nazionale degli Utenti ed estesa anche ai contenuti di alcuni programmi televisivi - anche della RAI - che non appaiono in sintonia con le norme che vietano alla TV di nuocere "allo sviluppo psichico o morale dei minori" e ,meno che mai, con le norme di "codici di autoregolamentazione" liberamente accettati e sottoscritti dalle emittenti.

4- Pubblicità delle sanzioni - Affinché le sanzioni irrogate dispieghino appieno il loro effetto dissuasivo è bene che l?attività sanzionatoria esercitata dall?Autorità sia pubblicizzata sulla stampa, e, comunque, comunicata sistematicamente a questo Consiglio e all?esterno.

Approvato dal Consiglio durante la seduta del 6 febbraio ?01

Commissioni di revisione cinematografica
Relazione del cons. Giovanni Cocco

Lunedì 19 febbraio 2001 il ministro Melandri ha firmato il decreto di nomina dei componenti della Commissione di revisione cinematografica di primo grado per il prossimo biennio per le sole 8 commissioni per il cinema, "visto l?art. 8, comma 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3". A norma dell?art. 3 del decreto di nomina, "L?insediamento della Commissione avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di efficacia del presente decreto" e pertanto, presumibilmente, entro il mese di aprile p.v.

Il decreto legislativo n. 3/98 ha modificato sostanzialmente la legge 203 del 30 maggio 1995 nei seguenti punti:

riduzione da quattro a due dei genitori, in ognuna delle otto sezioni previste per il cinema dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1995;

riduzione da due ad uno dei docenti di psicologia dell?età evolutiva o di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale;

eliminazione dei membri supplenti;

decisioni prese a maggioranza dei presenti e non "dei componenti".

La composizione di ognuna delle 8 sezioni per il cinema è pertanto la seguente:

1 docente di diritto, che la presiede;

1 docente di psicologia o di pedagogia;

2 esperti di cultura cinematografica, scelti tra critici, studiosi e autori;

2 rappresentanti dei genitori, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (A.Ge, Agesc, CGD);

2 rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative;

1 rappresentante designato dalle associazioni per la protezione degli animali integrerà di volta in volta le sezioni per l?esame delle produzioni che utilizzano animali.

Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione. Nomina delle relative sezioni della Commissione.

Per la completa attuazione della legge 203/95, modificata dal decreto legislativo n. 3/98, occorre l?emanazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali del regolamento in materia di trasmissione televisiva, e la successiva nomina delle relative sezioni.

Sono previste "almeno tre sezioni" a norma dello schema di regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 16.3.?99.

Su questo regolamento, al 27 aprile ?99, data dell?audizione del presidente dell?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Enzo Cheli, l?Autorità stessa aveva "già espresso in due occasioni parere favorevole".

Il Presidente dell?Autorità, nel corso dell?audizione, notava tra l?altro:

"La disciplina regolamentare predisposta dal Governo, e attuativa dell?art. 3 della legge n. 203, interviene con quattro anni di ritardo rispetto alla previsione iniziale, che indicava come data di emanazione del regolamento il settembre 1995."? "a mio avviso, però, il quadro interno è cambiato essenzialmente a seguito delle previsioni contenute nella legge n. 249 del 1997, che ha istituito l?Autorità per le garanzie nelle comunicazione?"

"Per completare il quadro normativo aggiungo che, come è noto, sono attualmente all?esame del Senato iniziative che ridimensionano notevolmente il ruolo delle Commissioni di revisione, eliminando il nulla osta."?

"Di fronte al nuovo quadro che si sta delineando, credo che oggi sia ragionevole porsi ? ed è questa la risposta che darei alla valutazione generale che mi è stata chiesta ? delle domande sull?attualità e sull?adeguatezza della disciplina primaria contenuta nella legge 203/95 che oggi si intende attuare con questo regolamento."?

l?on.le Giuseppe Giulietti, che aveva richiesto l?audizione, nota :

"Ci si dice che il regolamento va approvato in tempi brevi, ma noi ci troviamo di fronte ad un elemento nuovo: l?Autorità di garanzia, chiamata ad una valutazione non su un punto specifico del regolamento ma su ciò che di nuovo è emerso, ci prospetta diverse soluzioni.

Ebbene, mi pare che ciò dovrebbe indurre tutti noi a valutare la possibilità di sospendere il giudizio sullo schema di regolamento o di subordinare tale giudizio ad un concerto tra i ministri o, se ciò non sarà possibile, ad adottare una valutazione, rispetto al progetto di legge S. 1138, che porti all?abrogazione della norma e ad una sua riformulazione. Non so se sono stato chiaro."

In risposta all?on.le Piera Capitelli il Presidente dell?Autorità afferma:

"Credo molto nei codici di autoregolamentazione? Se vi è una forte rete di codici di autodisciplina, supportata da comitati di autocontrollo fortemente innescati nel tessuto sociale, allora anche la funzione di una Autorità potrà acquistare maggiore forza nei sui vari passaggi. ".

Dunque, dopo due pareri favorevoli dell?Autorità "su punti particolari del regolamento", il Presidente dell?Autorità nell?audizione del 27 aprile 1999 presso la Commissione cultura della Camera dei Deputati, si esprime negativamente sulla "valutazione generale della disciplina posta dalla fonte primaria, cioè dalla stessa legge 203/95" suggerendo di risolvere la materia della tutela dei minori con l?approvazione del disegno di legge n. 1138 all?esame del Senato.

Per la verità, durante l?audizione concessa al Consiglio nazionale degli utenti a dicembre 2000, il ministro Melandri assicurò, in un primo momento, che in tempi brevi (quali?) avrebbe varato sia le otto sezioni per il cinema sia il regolamento in materia di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, sia le tre sezioni relative al regolamento. Ma, successivamente, avendo chiamato il suo Capo di Gabinetto a presenziare all?incontro, dopo avere con attenzione seguito le varie argomentazioni, accoglie la richiesta del presidente Ettore Gallo e si impegna a varare intanto le otto sezioni per il cinema in sala, (l?iter burocratico dei quali era già ultimato dal dicembre 1999, come il sottosegretario D?Andrea, a nome del Ministro, aveva dichiarato nel febbraio 2000 in risposta ad una interpellanza del senatore Monticone).

Rispettando l?impegno, come detto all?inizio di questa relazione, il 19 febbraio 2001 il ministro Melandri a firmato il relativo decreto di nomina.

Ciò ha comportato la modifica della proposta di risoluzione del senatore Monticone sull?argomento ed il rinvio del suo esame da parte della Commissione cultura del Senato. Infine, nella seduta dell?8 marzo u.s. suddetta Commissione ha approvato la risoluzione che impegna il Governo a varare entro 20 giorni il regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione.

Proposta di risoluzione

Il Consiglio nazionale degli utenti

prende atto

con soddisfazione dell?avvenuta firma del decreto di nomina delle otto sezioni della Commissione cinematografica riguardanti il cinema in sala;

ringrazia

il ministro Melandri per avere accolto così la richiesta di varare dette sezioni già pronte senza attendere la conclusione dell?iter del regolamento relativo alle sezioni per la fiction televisiva;

concorda

con la richiesta avanzata al Governo in data 8 marzo 2001 dalla Commissione cultura del Senato, dell?approvazione, in tempi brevi, del regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione.

Proposta di successive richieste al Governo e al Parlamento

Il garante Santaniello, in data 8 luglio 1996, inviava al Dipartimento turismo e spettacolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge 203/95, allegando la risoluzione del Consiglio consultivo degli utenti sullo stesso argomento.

Detto schema, precedente alla legge 249/97 di istituzione dell?Autorità di garanzia e al decreto legislativo n.3/98 di modifica della 203/95, prevedeva, come il successivo schema del 1999, che dovessero istituirsi "almeno tre sezioni "per l?esame della materia televisiva. Il Garante notava: "Conformemente alla risoluzione del Consiglio consultivo degli utenti si prospetta l?opportunità elevare il numero minimo delle sezioni della Commissione di revisione da istituirsi in fase di avvio, apparendo le almeno tre sezioni insufficienti per fronteggiare adeguatamente la mole di lavoro, presumibilmente ingente, che detti organismi sono chiamati a svolgere. Tale esigenza si avverte viepiù stante l?operatività dell?istituto del silenzio-assenso?"

Il Consiglio consultivo degli utenti sottolineava in primo luogo che "il comma 7 dell?art. 3 della legge 203 modificava la composizione e le funzioni delle sezioni della commissione di revisione ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie anche in tema di programmazione televisiva. Non appare ? aggiungeva il Consiglio ? la volontà del legislatore di costituire sezioni a competenza specifica?

Si propone pertanto che il Consiglio nazionale degli utenti richieda al Parlamento e al Governo il ripristino delle norme della legge 203/95, per quanto riguarda i seguenti punti:

composizione delle sezioni;

uguali funzioni per tutte le 11 sezioni ed eventuale aumento del loro numero;

parere a maggioranza dei componenti;

previsione dei membri supplenti;

parere obbligatorio, così come per il cinema in sala, per le opere a soggetto e per i film prodotti per la televisione.

Riguardo a quest?ultimo punto, non è chiaro infatti perché, pur riconoscendo lo stesso decreto legislativo n. 3/98, la particolare delicatezza del mezzo televisivo, si preveda poi in tale caso soltanto un nulla osta "su domanda dei produttori o di coloro che legittimamente esercitano l?attività di radiodiffusione televisiva".

Approvato dal Consiglio durante la seduta del 13 marzo 2001

Il seguente documento è stato approvato dal CNU il 4 aprile 2002 ed inviato all?On.le Maria Burani Procaccini, Presidente della Commissione parlamentare per l?infanzia.
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla vigilia del secondo Vertice mondiale per l?infanzia che si svolgerà a New York nel prossimo mese di maggio, i Governi  ed il mondo del privato sociale dei vari Paesi  si interrogano su quanto è stato fatto per assicurare a tutti i bambini e ragazzi i diritti riconosciuti loro dalla Convenzione ONU sui Diritti dell?Infanzia del 1989.

Su questo tema, ed in particolare sui diritti dei bambini nei media, il Consiglio nazionale degli utenti ha elaborato la seguente riflessione che intende offrire  come contributo per la  promozione di una sempre più attenta cultura dell?infanzia nel nostro Paese.

 

 

 

 

 

1.                  Bambini, ragazzi e media

 

1.1                   L?educazione all?uso dei media e la partecipazione
ai media è un diritto del bambino. Infatti, secondo la Convenzione ONU sui Diritti del Bambino ?gli Stati parti riconoscono l?importante funzione svolta dai mass?media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale (art. 17); il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione (art. 13); gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia (art. 12)?.

La attuale società della comunicazione fa, però, vivere i bambini all?interno di un mondo nel quale esperimentano sempre meno direttamente ed acquisiscono una conoscenza sempre di più ?mediata? dai mezzi di comunicazione di massa, siano essi la televisione, la radio, Internet, ma anche videogiochi, cellulari e tutto quanto fa parte di questa composita galassia.

 

1.2     Quando si parla  di bambini e media, si pensa in primo luogo alla
televisione. Oggi potremmo affermare,  senza tema di smentita, che niente o quasi sembra accadere realmente se non ? riaccade ? in televisione. Una riflessione sul rapporto tra i bambini ed i media non può prescindere da questa premessa e dall?analisi  dei valori e dei modelli di comportamento che i ragazzi ricevono dai media.  Non era infatti mai accaduto che ad una intera generazione del pianeta, dagli 0 ai 18 anni ? secondo l?accezione che la Convenzione dà al termine ? minore? - fossero proposti gli stessi miti, gli stessi modelli di comportamento attraverso cartoon, format e serial televisivi mandati in onda contemporaneamente  in tanti paesi del mondo. Programmi pensati in USA, realizzati in Spagna e prodotti in Corea difficilmente potranno esprimere la cultura di un paese ? alla quale si richiama la Convenzione ONU già citata -  bensì saranno necessariamente un insieme, a prescindere dalla qualità, di giustapposizioni culturali. E? importante, invece, salvaguardare le identità nazionali pur aperte all?universalità .

Un altro dato da tenere presente è che i ragazzi sono i maggiori fruitori della televisione. La televisione ha sostituito la piazza e la strada, che, insieme alla famiglia e la scuola, erano i luoghi dove il bambino imparava a socializzare ed a comunicare. Oggi  il bambino resta in casa davanti alla televisione  e spesso è da solo.

 

1. 3              Accanto alla televisione ci sono presenze sempre più consistenti
di new media, primo fra tutti Internet che presenta grandi potenzialità  insieme a rischi da non sottovalutare. Secondo le ultime rilevazioni [1]gli utenti di Internet sono oggi nel mondo quasi mezzo miliardo, di cui 148,3 milioni  nella sola Europa e 20 milioni in Italia. Eppure  Internet è attualmente patrimonio di solo il 7% della popolazione mondiale, mentre, secondo le stime dell? ONU, il 70% non l?ha neppure mai sentita nominare. Ciò non potrà che aumentare necessariamente  il divario tra i bambini culturalmente ricchi ed i bambini culturalmente poveri  e questi ultimi  saranno sempre più emarginati. Inoltre Internet, contrariamente alla televisione che è stata in parte regolamentata anche  a livello internazionale ( v. la Direttiva Europea ? Tv senza Frontiere?) è tuttora un Far West e quindi un terreno fertile per la criminalità on line.

E? da rilevare poi l?analfabetismo informatico della famiglia e spesso anche della scuola che di fatto lascia solo il bambino a navigare nel ?mare magnum? di Internet. Così l?uso di altri new media, come ad esempio gli SMS o i videogiochi, è ormai entrato nel quotidiano di molti bambini, mentre resta ancora sconosciuto alla maggior parte dei genitori.

1.4              Un discorso a parte  merita la pubblicità nei media. In
Italia, contrariamente a molti Paesi della UE, si usano i bambini nella pubblicità, non solo come protagonisti ma anche come target privilegiato del messaggio pubblicitario. Si può parlare di una vera e propria ?educazione e formazione consumistica dell?infanzia? affidata alle agenzie pubblicitarie .

 

2.                  Prospettive di intervento

 

2.1              Di fronte a queste tematiche il CNU prende atto, innanzi
tutto, della maggiore sensibilità dimostrata dalle Istituzioni italiane che si sono impegnate in questi anni per risolvere le  problematiche emerse. Ci si riferisce in particolare ai due Piani d?Azione per l?Infanzia (1997-1999 e  2000- 2001) ed alle varie iniziative di sensibilizzazione come, ad esempio, la campagna sui diritti dei bambini mandata in onda sulle emittenti nazionali pubbliche e private. Tuttavia è da rilevare che nello specifico, cioè il rapporto tra i minori ed media, i problemi restano ancora aperti, se non  in alcuni casi aggravati.

 Pertanto il CNU ritiene che sia opportuno:

2.2              Sollecitare l?applicazione dei diritti dei minori affermati
dalla  Carta dei Diritti Fondamentali della UE ( Artt. 21 e 24)

2.3                          Sviluppare  in positivo le potenzialità dei
vari media ed adottare le misure necessarie economiche e sociali  perché queste potenzialità siano fruibili da tutti i bambini ed i ragazzi al fine di evitare che la globalizzazione, che di fatto sta avvenendo nel campo della comunicazione, diventi un fattore di discriminazione

2.4                   Potenziare, da una parte, la produzione televisiva
nazionale ed europea per ragazzi e,  dall?altra, tenere conto anche delle minoranze etniche, linguistiche e culturali presenti ormai in misura considerevole anche in Italia . Ciò per corrispondere anche a quanto previsto dall?art.17 della già citata Convenzione ONU e favorire l?integrazione e l?interculturalità delle nuove generazioni.

2.5                   Promuovere una educazione all?uso critico dei media
che ne riduca il tempo di utilizzazione  e  che realizzi di fatto la partecipazione attiva dei minori. In particolare per quanto riguarda i new media è necessario che la famiglia, la scuola ed il mondo dell?associazionismo siano messi in grado, attraverso l?adozione di opportune strategie, di assolvere il loro compito educativo e formativo anche in questo campo.

2.6                   Rivedere la regolamentazione nazionale ed internazionale,
perché il contesto non più nazionale dei media richiede norme non segmentate territorialmente, bensì sovranazionali. In Italia le esperienze pregresse
di regolamentazione, in particolare riferita alla televisione,   attraverso
carte e codici si sono dimostrate spesso inefficaci, soprattutto per quanto riguarda la parte sanzionatoria debole o inapplicata . Questo deve impegnare a rivedere ciò che non funziona ed insieme definire nuove regole, a livello almeno europeo,  specialmente per i new media ed in particolare per Internet. E? necessario inverare i principi stabiliti dalla Convenzione ONU e dalle singole Carte costituzionali con nuove tecniche che tengano conto della mappa  attuale mondiale dei media.

2.7       Nel processo di regolamentazione di Internet ? che potrà essere
considerato come vero e    proprio  ?servizio pubblico ? - si dovrà puntare
da una parte sulla responsabilizzazione degli operatori e dei fornitori di servizi  e dall?altra sulla promozione di azioni positive, come ad esempio portali dedicati all?infanzia, percorsi di navigazione sicura e spazi socializzanti come gli ? Internet meeting point?. In particolare per questi ultimi  si propone il diretto coinvolgimento del mondo dell?associazionismo con il sostegno pubblico. A questo proposito si informa che il CNU cura l?elaborazione di una Carta dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi in Rete nell?ottica di offrire un contributo alla Istituzioni italiane ed europee per l?adozione di opportune e concrete politiche in questo settore.

2.8       Adeguare la normativa italiana sulla pubblicità a quelli degli
altri Paesi europei nei quali è

proibito l?uso dei bambini nella pubblicità e\o addirittura la pubblicità rivolta ai bambini.

2.9       Verificare- pur nella consapevolezza che Internet è fruibile attualmente
da una ristrettissima

minoranza - esperienze di utilizzazione della Rete nelle zone povere del mondo con la diretta

partecipazione delle comunità interessate e l?impatto di queste esperienze sullo sviluppo

culturale e sociale al fine di promuoverne la diffusione attraverso un opportuno sostegno

della cooperazione internazionale.

 

3.                  Conclusione

 

Nel Rapporto che l?Italia ha predisposto per il prossimo Summit mondiale per l?infanzia di New York si sintetizza bene quale debba essere la direzione nella quale i singoli Stati  debbano muoversi: ? (?) Occorre che le leggi in favore dei soggetti in formazione possano, attraverso la predisposizione di strumenti adeguati di applicazione, realmente incidere nella realtà; che l?attività legislativa sia coniugata con una prassi amministrativa attenta alle esigenze del soggetto in formazione e rispettosa della sua personalità e dei suoi interessi; che si sviluppino sul territorio iniziative non solo per la tutela, ma anche per la promozione dei soggetti di età minore attraverso una mobilitazione sia delle risorse istituzionali che di quelle del privato sociale rese capaci di collaborare attivamente; che si faciliti la partecipazione alla vita comunitaria del cittadino di età minore per superare la sua sostanziale emarginazione ?.

Il tutto nel ?interesse superiore? del bambino, di tutti i bambini verso i quali ciascuno deve fare la sua parte.

 

(Approvato dal Consiglio nazionale degli utenti nella seduta del 4 aprile
2002.)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]Riportate da Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2002


 
http://www.agcom.it/cnu/  http://www.agcom.it/cnu/pareri/Min-RAI26_9a.doc

 


La pagina
- Educazione&Scuola©