Intese
Governative con le Confessioni religiose
a cura di nadia
scardeoni
Interlinea
stralci
da www.governo.it
Nell'ambito dell'Ufficio del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio opera il
Servizio per i rapporti
istituzionali e con le confessioni religiose per
lo svolgimento delle funzioni di assistenza al Presidente del
Consiglio dei Ministri nei rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione.
La stessa struttura opera un raccordo tra le varie Commissioni
(istituite presso la Presidenza del Consiglio) che, a vario titolo, si
occupano dei rapporti tra il Governo e le confessioni religiose.
Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione di queste
Commissioni: ommissione interministeriale per le intese con le
Confessioni religiose
l'articolo 8 della
Costituzione*,dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose
sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, purch non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce
che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.* art. 8 Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di
tali intese, spetta al Governo. Ad esso si rivolgono le Confessioni
interessate.
l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle
Confessioni religiose affidato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri, il
quale si avvale di una apposita Commissione, istituita presso la
stessa Presidenza......
....La Commissione in carica, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio del 30 novembre 1998 e rinnovata il 30 novembre 1999, ha il
compito di procedere alla terza valutazione delle somme suindicate ed
alla relativa utilizzazione da parte della Conferenza Episcopale e
delle confessioni religiose beneficiarie al fine di predisporre
eventuali modifiche.
La Commissione governativa composta dal Prof. Francesco Margiotta
Broglio, Presidente, dal Prof. Carlo Cardia e dal Dott. Gianni
Giammarino e dura in carica un anno.
Intese approvate con legge ai
sensi dell'art. 8 della Costituzione
CONFESSIONE RELIGIOSA DATA FIRMA INTESA LEGGE DI APPROVAZIONE
Tavola Valdese
21/02/1984
25/01/1993 L. 449/1984
L. 409/1993
Assemblee di Dio in Italia
29/12/1996
L. 517/1998
Unione delle Chiese Cristiane
Avventiste del 7ー giorno
29/12/1986
L. 516/1988
Unione Comunit Ebraiche
Italiane 27/02/1987
06/11/1996 L. 101/1989
L. 638/1996
Unione cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI)
29/03/1993
L. 116/1995
Chiesa Evangelica Luterana in
Italia
20/04/1993
L. 520/1995
**************
ACCORDO LA SANTA
SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
(modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929)
Roma, 18 febbraio 1984
Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale
verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi
nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi
sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le
dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libert
religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunit politica, nonch la
nuova codificazione del diritto canonico;considerato inoltre che, in
forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della
Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica
sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere
modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ci richieda
procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunit di addivenire alle seguenti
modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Articolo 1
La Repubblica italiana e la
Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al
pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Articolo 2
1.La Repubblica italiana riconosce
alla Chiesa cattolica la piena libert di svolgere la sua missione
pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare assicurata alla Chiesa la libert di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del
magistero e del ministero spirituale nonch della giurisdizione in
materia ecclesiastica.
2. ネ ugualmente assicurata la reciproca libert di comunicazione
e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale
Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i
fedeli, cos come la libert di pubblicazione e diffusione degli atti e
documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. ネ garantita ai cattolici e alle loro associazioni e
organizzazioni la piena libert di riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che
Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicit.
Articolo 3
1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie liberamente
determinata dall'autorit ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui
sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici liberamente
effettuata dall'autorit ecclesiastica. Quest'ultima d comunicazione
alle competenti autorit civili della nomina degli Arcivescovi e
Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con
giurisdizione territoriale, cos come dei Parroci e dei titolari degli
altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non
saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo,
ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
Articolo 4
1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno
facolt di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati
alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso
fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi
sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di
propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita
consacrata e delle societ di vita apostolica possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle
universit italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono
tenuti a dare a magistrati o ad altra autorit informazioni su persone
o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero.
Articolo 5
1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
la competente autorit ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente
necessit, la forza pubblica non potr entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo
avviso all'autorit ecclesiastica.
3. l'autorit civile terr conto delle esigenze
religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorit
ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di
culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Articolo 6
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le
domeniche e le altre festivit religiose determinate d'intesa fra le
Parti.
Articolo 7
1. La Repubblica italiana,
richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della
Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, n di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacit giuridica e ogni
forma di attivit.
2. Ferma restando la personalit giuridica degli enti ecclesiastici che
ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dell'autorit ecclesiastica o con il suo assenso, continuer a
riconoscere la personalit giuridica degli enti ecclesiastici aventi
sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto
canonico, i quali abbiano finalit di religione o di culto.
Analogamente si proceder per il riconoscimento agli effetti civili di
ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di
religione o di culto, come pure le attivit dirette a tali scopi, sono
equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le
attivit diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti
ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalit di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivit
e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le
affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o
ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici,
continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di
questi enti sono per soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi
italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo, le
Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione
delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di
tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione
degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del
medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del
precedente testo concordatario.
Articolo 8
1. Sono riconosciuti gli
effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto
canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito
dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegher ai
contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli
articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei
coniugi, e rediger quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio,
nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potr avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile
circa l'et richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile
considera inderogabile. La trascrizione tuttavia ammessa quando,
secondo la legge civile, l'azione di nullit o di annullamento non
potrebbe essere pi proposta. La richiesta di trascrizione fatta, per
iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio stato celebrato,
non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. l'ufficiale dello stato
civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua
entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne d notizia al
parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi
ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione pu essere effettuata anche posteriormente su richiesta
dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza
l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a
quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei
diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullit di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivit del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della
parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana
con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere
della causa in quanto matrimonio celebrato in conformit del presente
articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici stato
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio
in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento
italiano;
c) che ricorrono le altre
condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione
di efficacia delle sentenze straniere. La corte
d'appello potr, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno
dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando
le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente
regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza
di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul
matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignit ed i valori
della famiglia, fondamento della societ.
Articolo 9
1. La Repubblica italiana, in
conformit al principio della libert della scuola e dell'insegnamento e
nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla
Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni
ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano
la parit assicurata piena libert, ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato
e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di
Stato.
2. La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
princpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della
libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori,
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti
o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorit
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma
di discriminazione.
Articolo 10
1. Gli istituti universitari, i
seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per
ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a
dipendere unicamente dall'autorit ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle
Facolt approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi
conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e
archivistica e di biblioteconomia.
3. Le
nomine dei docenti dell'Universit Cattolica del Sacro Cuore e dei
dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo
religioso, della competente autorit ecclesiastica.
Articolo 11
1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze
armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in
ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli
istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun
impedimento nell'esercizio della libert religiosa e nell'adempimento
delle pratiche di culto dei cattolici.
2. l'assistenza spirituale ai medesimi assicurata da ecclesiastici
nominati dalle autorit italiane competenti su designazione dell'autorit
ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalit
stabiliti d'intesa fra tali autorit.
Articolo 12
1. La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere
religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno
opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il
godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad
enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione
degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi
enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese
tra i competenti organi delle due Parti.
2. La
Santa Sede conserva la disponibilit delle catacombe
cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del
territorio italiano con l'onere
conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilit delle altre catacombe. Con l'osservanza
delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi,
la Santa Sede pu procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie.
Articolo 13
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del
Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in
vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato
stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di
collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere
regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le
competenti autorit dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo 14
Se in avvenire sorgessero difficolt di interpretazione o di
applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la
Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione
ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
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Protocollo
addizionale all'Accordo
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Roma, 18 febbraio
1984
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana,
desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore
applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e
di evitare ogni difficolt di interpretazione, dichiarano di comune
intesa:
1. In relazione all'articolo 1
Si considera non pi in vigore
il principio, originariamente richiamato dai
Patti lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli
ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte
al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza
spirituale di cui all'articolo 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorit giudiziaria dar
comunicazione all'autorit ecclesiastica competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato
lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio
dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano
d dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo
la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati
da autorit ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi
in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini
italiani.
3. In relazione all'articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che rester escluso l'obbligo per
gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili,
salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorit
governative ed di volta in volta tra le competenti autorit governative
ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) la Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovr terminare i suoi
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'articolo 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come
impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermit di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli
effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinit in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli
796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovr tener conto
della specificit dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il
vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovr tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla
legge del luogo in cui si svolto il giudizio si intendono fatti al
diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia
divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si proceder al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati,
prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformit alle
norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27
maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il
procedimento dinanzi all'autorit giudiziaria civile, previsto dalle
norme stesse.
5. In relazione all'articolo 9
a) l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 impartito - in
conformit alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert di
coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall'autorit ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorit
scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento pu
essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorit
ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche e la
Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i
diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalit di organizzazione di tale insegnamento, anche in
relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente
nelle regioni di confine nelle quali la materia disciplinata da norme
particolari.
6. In relazione all'articolo 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova
l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterr alla
sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
articolo.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il
presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che
apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
**********
Intese attuative
dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.
Roma, 18 febbraio 1984
Riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero
L 20 maggio 1985, n. 222- Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi.
( DPR 13 febbraio 1985, n. 33 - Regolamento di esecuzione della legge
n.222)
Nomine ecclesiastiche
Scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari
Pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede.
Festività religiose
DPR 28 dicembre 1985 n. 792 - Riconoscimento come giorni festivi di
festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge
25 marzo 1985, n.121.
Insegnamento religioso
DPR 16 dicembre 1985, n. 751 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
DPR 23 giugno 1990, n. 202 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Assistenza spirituale
DPR 27 ottobre 1999, n. 421 - Assistenza spirituale al personale di
religione cattolica appartenente alla Polizia di Stato.
Beni culturali
DPR 26 settembre 1996, n. 571 - Esecuzione dell'intesa fra il Ministro
per i beni culturali ed ambientali ed il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla
tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti
ed istituzioni ecclesiastiche.
*********
Link dal Codice di Diritto Canonico
http://www.intratext.com/X/ITA0276.HTM
Codice di Diritto Canonico
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2L.HTM
Titolo III - L'EDUCAZIONE CATTOLICA (Cann. 793 – 821)
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2M.HTM
le scuole
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2N.HTM
le università
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P41.HTM
Matrimoni- Lo scioglimento del vincolo
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6N.HTM
Capitolo II: CAUSE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6O.HTM
Capitolo III: PROCESSO PER LA DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON
CONSUMATO
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P4Z.HTM
Titolo I - DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L'UNITÀ DELLA CHIESA (Cann.
1364 – 1369)
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P50.HTM
Titolo II - DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA
LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann. 1370 – 1377)
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P5W.HTM
Capitolo III: TESTIMONI E TESTIMONIANZE
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6R.HTM
Titolo III - MODI PER EVITARE I GIUDIZI (Cann. 1713 – 1716)
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P54.HTM
Titolo VI - DELITTI CONTRO LA VITA E LA LIBERTÀ DELL'UOMO (Cann.
1397 – 1398)
http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6C.HTM
Capitolo II: LA RESTITUTIO IN INTEGRUM
*****
DISEGNO DI LEGGE "NORME
SULLA LIBERTタ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI
CULTI AMMESSI" (A.C. 2531)
Il Consiglio dei Ministri del 1ー marzo 2002, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di
legge recante norme sulla libert religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi.
Il disegno di legge intende attuare compiutamente i principi
costituzionali in materia di libert religiosa e, parallelamente,
abrogare la legge n. 1153 del 1929 sull'esercizio dei culti diversi
dal cattolico, che, con riferimento al concetto di religione dello
Stato contenuto nei Patti Lateranensi, venivano allora definiti
"ammessi".
Il disegno di legge si propone altres di contribuire all'attuazione
della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi,
agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con
finalit di religione o di culto nella loro libera e peculiare
espressione.
Si propone, infine, di dare formale attuazione all'art. 8*, terzo
comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione delle intese con
le confessioni religiose, definendo e regolando le procedure da
seguire in vista della conclusione delle intese.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA............
ARTICOLATO
Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA E DI
RELIGIONE
Art. 1.
(Diritto fondamentale di libert di coscienza e di religione)
1. La libert di coscienza e di
religione, quale diritto fondamentale della persona, garantita a tutti
in conformit alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui
diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto
internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
(Esercizio del diritto di
libert di coscienza e di religione)
1. La libert di coscienza e di religione comprende il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in
qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne
propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o
in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o
credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte
limitazioni alla libert di coscienza e di religione diverse da quelle
previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
Art. 3.
(Divieto di discriminazioni)
1. Nessuno pu essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione
della propria religione o credenza, n essere obbligato a dichiarazioni
specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.
Art. 4.
(Figli minori)
1. I genitori hanno diritto di
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della
loro personalit e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile,
i minori, a partire dal quattordicesimo anno di et, possono compiere
autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libert
religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice
competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
Art. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per finalit di religione e di
culto)
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17
e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati
anche per finalit di religione o di culto.
Art. 6.
(Partecipazione ad associazioni religiose)
1. La libert
religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire
liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere
da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da
parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione
religiosa di appartenenza in conformit alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di
discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che esercitino tali
diritti.
Art. 7.
(Libert di coscienza)
1. I cittadini hanno diritto di
agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel
rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalit per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi
settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
(Esercizio della libert religiosa in particolari condizioni)
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie
ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena
non impediscono l'esercizio della libert religiosa e l'adempimento
delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in
materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attivit
in determinati giorni o periodi previsti come festivit dalle leggi di
approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione, purch non derivino nuovi o maggiori oneri per le
amministrazioni interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definiscono le modalit di attuazione del comma 1 che, per le Forze
armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono
essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di
regolamento acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di
cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalit
giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o
detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del
defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro
di culto della confessione di appartenenza.
Art. 9.
(Libert religiosa nei luoghi di lavoro)
1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico,
il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa
nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose
e la nullit di patti o atti diretti a fini di discriminazione
religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano
l'esercizio della libert religiosa, con riferimento alle sue varie
espressioni, comeindicate negli articoli 1, 2 e 3.
Art. 10.
(Ministri di culto)
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di
svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalit
giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti
rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria
qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita
certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di
personalit giuridica, ovvero di una confessione il cui ente
esponenziale non abbia la personalit giuridica, in possesso della
cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se
la loro nomina stata approvata dal Ministro dell'interno. Con
regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite le
modalit e le procedure relative.
Art 11.
(Matrimonio)
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro
di culto di una confessione religiosa avente personalit giuridica, o
davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3,
devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della
richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti
del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha
proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla
si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne d attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in
duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione
del matrimonio avr luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa
seguir davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il
ministro di culto ha comunicato la propria disponibilit e depositato
la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la
certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del
medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile
ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai
medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le
disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile,
omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i
diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige
subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale
e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la
trascrizione nei registri dello stato civile fatta dal ministro di
culto, davanti al quale avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello
stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di
effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarit dell'atto e l'autenticit
del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le
ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne d notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia
omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti
ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle
confessioni religiose aventi personalit giuridica o la cui nomina
stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella rubrica del
medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. Il presente articolo non modifica n pregiudica le disposizioni che
danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado l'insegnamento impartito nel rispetto della libert
di coscienza e della pari dignit senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni o
dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare,
nell'ambito delle attivit didattiche integrative determinate dalle
stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste
dall'ordinamento scolastico vigente, libere attivit complementari
relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri
aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
Art. 13.
(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e
all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono
liberamente.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Art. 15.
(Libert delle confessioni religiose)
1. La libert delle confessioni
religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro,
il diritto di celebrare i propri riti, purch non siano contrari al
buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle
proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di
culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e
corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre
confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie
espressioni culturali.
Art. 16.
(Riconoscimento della personalit giuridica)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta
pu chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti
civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del
Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 17.
(Domanda di riconoscimento)
1. La domanda di riconoscimento presentata al Ministro dell'interno
unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento pu essere presa in considerazione solo
se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se
rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano
avente domicilio in Italia.
Art. 18.
(Requisiti per il riconoscimento)
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di
riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della
denominazione e della sede, le norme di organizzazione,
amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione
della stabilit e della base patrimoniale di cui dispone la confessione
o l'ente esponenziale in relazione alle finalit perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul
carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo statuto non
contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga
disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la
personalit giuridica deve iscriversi nel registro delle persone
giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento
ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica.
Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la
confessione o l'ente esponenziale pu concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o
dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio
di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa
o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo
riconoscimento, questo pu essere revocato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il
Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro
dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose)
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti
esponenziali che abbiano ottenuto la personalit giuridica si applicano
le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle
persone giuridiche.
Art. 22.
(Edilizia di culto)
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di
enti ecclesiastici, nonch in tema di disciplina urbanistica dei
servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di
urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione,
il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti
all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni
religiose aventi personalit giuridica che abbiano una presenza
organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle
predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose
della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate
e le autorit competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali
non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono
decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae
origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, trascritto nei
registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione
del vincolo sono nulli.
Art. 23.
(Sepoltura dei defunti)
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti effettuata nel
rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione
religiosa di appartenenza avente personalit giuridica, compatibilmente
con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di
cremazione.
Art. 24.
(Associazioni o fondazioni con finalit di religione o di culto)
1. Associazioni e fondazioni con finalit di religione o di culto
possono ottenere il riconoscimento della personalit giuridica con le
modalit ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche
private, salvo quanto attiene alle attivit di religione o di culto.
Art. 25.
(Regime tributario delle confessioni religiose)
1. La legge dispone i casi nei quali gli effetti tributari le
confessioni religiose aventi personalit giuridica o i loro enti
esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le
attivit dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle
attivit aventi finalit di beneficenza o di istruzione. Le attivit
diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivit ed al regime
tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
(Attivit di religione o di culto)
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attivit di religione o di culto quelle
dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime,
alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di
diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attivit diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attivit commerciali o a scopo di lucro.
Art. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)
1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con
legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le
modalit previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42,
comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE
Art. 28.
(Istanza per l'intesa)
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non
contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono
che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base
di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la
relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di
cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 29.
(Istanza di confessione religiosa non avente personalit giuridica)
1. Se l'istanza presentata da una confessione religiosa non avente
personalit giuridica, il Presidente del Consiglio dei Ministri
comunica la richiesta al Ministero dell'interno perch verifichi che lo
statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento
giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il
parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
Art. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisite le necessarie
valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la
confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.
Art. 31.
(Rappresentanza del Governo)
1. Il Governo rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio
dei Ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante
della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e
delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui
all'articolo 32.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria relazione, il
progetto di intesa.
Art. 32.
(Commissione di studio)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istituita, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto
1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre
un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 composta dal Capo del Dipartimento
per le libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un
suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con
incarico di dirigente di prima fascia o equiparato, nonch da
altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione
religiosa interessata. Il presidente della commissione scelto tra le
categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone il progetto di
intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e informa, quindi, il Parlamento sui princpi e sui contenuti del
progetto stesso.
Art. 34.
(Eventuali modifiche)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora si renda
necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi
emersi in seno al Consiglio dei Ministri o in sede parlamentare,
rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune
modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto
previsto dagli articoli 31 e 33.
Art. 35.
(Firma dell'intesa)
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri firma l'intesa stessa con il
rappresentante della confessione religiosa.
Art. 36.
(Disegno di legge di approvazione dell'intesa)
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i
rapporti della confessione religiosa con lo Stato presentato al
Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.
Art. 37.
(Applicazioni di leggi su specifiche materie)
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche
materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole
confessioni religiose aventi personalit giuridica, si provvede, ove
previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della
Repubblica, previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
Art. 38.
(Confessioni religiose gi riconosciute)
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai
sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti
di culto in base ad altre disposizioni, conservano la personalit
giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge.
Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159
del 1929)
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando
mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime
giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione
che li riguardi.
Art. 40.
(Persone giuridiche straniere)
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere
restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e
intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse
devono presentare domanda di riconoscimento della personalit giuridica
alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni
di cui al capo II.
Art. 41.
(Accordi e intese gi stipulati)
1. Le norme della presente legge non modificano n pregiudicano le
disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di
cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 42.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289
Intesa con l'Unione Buddhista
Intesa con i Testimoni di Geova
L'Intesa tra la Repubblica
Italiana e l'unione buddhista italiana, siglata a Roma il 20 marzo
2000, riconosce l'autonomia dell'UBI (Unione Buddhista italiana)
liberamente organizzata secondo propri
ordinamenti e disciplinata da un proprio statuto e la non ingerenza
dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e negli atti
disciplinari e spirituali.
Garantisce ai buddhisti l'assegnazione al servizio civile, nel
rispetto della normativa sull'obiezione di coscienza, prendendo atto
della loro contrariet all'uso delle armi.
Assicura agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza
spirituale da parte dei propri ministri di culto negli ospedali e
nelle carceri.
Riconosce agli alunni il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi assicurando loro
un'equipollente trattamento scolastico al pari degli studenti delle
scuole pubbliche. Concede all'UBI la facolt di istituire scuole e
istituti di educazione in conformit al principio costituzionale della
libert di insegnamento.
Disciplina il regime degli enti religiosi.
Tutela gli edifici aperti al culto buddhista ed i beni artistici e
culturali appartenenti all'associazione.
Estende all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
confessioni religiose delineato dalla legge 222/85, consentendo la
deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in danaro in
favore dell'UBI, nonch la partecipazione alla ripartizione della quota
dell'8 per mille del gettito Irpef.
Il Governo ha presentato alla Camera il relativo disegno di legge di
approvazione, decaduto per la fine della XIII Legislatura.
INTESA TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E l'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.),
richiamandosi ai principi di libert religiosa sanciti dalla
Costituzione e ai diritti di libert di coscienza e di religione
garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive
integrazioni e modifiche, nonch dai Patti internazionali relativi ai
diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici
del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
- considerato che in forza dell'art. 8, commi secondo e terzo della
Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non
sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
riconosciuta l'opportunit di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della
Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei
confronti dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, la
citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende
atto che:
- l'U.B.I. afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta;
l'U.B.I., convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei
fanciulli e della giovent sono di specifica competenza della famiglia
e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle
scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno
parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di
dottrine religiose o pratiche di culto.
ART. 1(Autonomia dell'U.B.I.)
1. La Repubblica italiana d atto dell'autonomia dell'U.B.I.
liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata
dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell' ambito dell' U.B.I., si svolgono
senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione
dell'U.B.I. con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
ART. 2(Libert religiosa)
1. La Repubblica italiana
riconosce all'U.B.I. ed agli organismi da essa rappresentati la piena
libert di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'U.B.I., agli organismi da essa rappresentati e a
coloro che ne fanno parte, la piena libert di riunione e di
manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
ART. 3( Servizio militare)
1. La Repubblica italiana,
preso atto che l'U.B.I. per motivi spirituali contraria all'uso delle
armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa
rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano
assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato
servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio
civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in
relazione alle esigenze di servizio.
ART. 4(Assistenza spirituale)
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. hanno
diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto,
nonch da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati
nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in
case di cura o di riposo. Apposito elenco sar tenuto dall'U.B.I. e
trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri
di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovr essere
assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di
riposo senza particolari autorizzazioni, affinch possano garantire la
richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati
dall'U.B.I., se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto
all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai
ministri di culto, di cui l'U.B.I. trasmetter apposito elenco alle
autorit competenti, dovr essere assicurato senza particolare
autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.4. Gli oneri
finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti
a carico dell'U.B.I.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. che
prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al
fine di partecipare alle attivit religiose della comunit appartenente
alla propria tradizione e geograficamente pi vicina.
ART. 5 Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel
garantire la libert di coscienza di tutti i cittadini e cittadine,
riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non
universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni,
dalle alunne o da coloro cui compete la potest su di essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall'U.B.I. il diritto di
rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire
allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale
attivit didattica integrativa determinata dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalit
concordate dall'U.B.I. con le medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'U.B.I.
ART. 6(Scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in
conformit al principio della libert della scuola e dell'insegnamento e
nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'U.B.I. il
diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione.
2. A tali scuole, cui sia
riconosciuta la parit, assicurata la piena libert ed ai loro alunni e
alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e
delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
ART. 7(Ministri di culto)
1. La qualifica di ministro di culto certificata dall'U.B.I., che ne
detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della
presente intesa
2. Ai ministri di culto riconosciuto il diritto di mantenere il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria
funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed
assistenza per il clero.
4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.
ART. 8
(Trattamento delle salme e cimiteri)
1. Agli appartenenti all'U.B.I. assicurato il rispetto delle regole
della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle
salme, in conformit alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate
ai sensi della normativa vigente.
ART. 9(Attivit di religione o di culto)
1 Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivit
di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative, alle
iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose,
alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza
spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica
dei ministri di culto;
b) attivit
diverse da quelle di religione o di culto
quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attivit commerciali o comunque aventi
scopo di lucro.
ART.10(Riconoscimento degli enti)
1. Ferma restando la personalit
giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993,
dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen
Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1999, della F.P.M.T. Italia - Fondazione per la
preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della
personalit giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e
l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del
Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro
o organismo.
ART. 11(Modalit per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli
costituiti in ente nell'ambito dell'U.B.I., aventi sede in Italia, che
abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si
chiede il riconoscimento della personalit giuridica ai predetti fini
sulla base della documentazione prodotta dall'U.B.I.
3. Il fine di religione o di culto accertato di volta in volta in
conformit delle disposizioni dell'art. 9.
4. Il riconoscimento concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. l'U.B.I. e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti
assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente
riconosciuti.
ART. 12(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. l'U.B.I. e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti
devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone
giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa, ove non gi iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti
civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi
giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
Art. 13(Mutamenti degli enti religiosi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio o nel modo di esistenza dell'U.B.I. e degli enti religiosi
buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno .
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso
buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il
suo riconoscimento, questo pu essere revocato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'U.B.I..
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte
del Presidente dell'U.B.I. determina la cessazione con provvedimento
statale della personalit giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o
estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'U.B.I.,
salvi comunque la volont dei disponenti, i diritti dei terzi e le
disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
ART. 14(Regime tributario dell'U.B.I.)
1. Agli effetti tributari,
l'U.B.I. e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o
di istruzione.
2. l' U.B.I. e tali organismi possono svolgere attivit diverse da
quella di religione o di culto; tali attivit sono soggette alle leggi
dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le
stesse.
ART. 15(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'U.B.I.
tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorit, non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni, previo accordo con l'U.B.I.
2. Salvi i casi di urgente necessit, la forza pubblica non pu entrare,
per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato
previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante
responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
ART. 16(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l'U.B.I. si impegnano a collaborare per la
tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti
parte del patrimonio dell'U.B.I. e degli organismi da essa
rappresentati.
ART. 17(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e spirituale dell'U.B.I. e degli
organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso
dei luoghi di culto di cui all'art.15 e delle loro pertinenze, nonch
la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza
autorizzazione, n ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono
esenti da qualunque tributo.
ART. 18 ( Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I. si sostiene
finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore
dell'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle
attivit di cui all'art.9, lettera a).
3. Le relative modalit sono determinate con decreto del Ministro delle
finanze.
ART. 19
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'U.B.I.
concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme
devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed
umanitari anche a favore di altri Paesi, nonch assistenziali e di
sostegno al culto.
2. l'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte
non espresse dai contribuenti, l'U.B.I. dichiara di partecipare alla
loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1,
lo Stato corrisponde annualmente all'U.B.I., entro il mese di giugno,
le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'art.45, comma 7,
della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con
destinazione all'U.B.I. stessa.
ART. 20(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potr procedere alla revisione dell'imposta
deducibile di cui all'art.18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art.19,
ad opera di un 'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorit
governativa e dall'U.B.I.
ART. 21(Assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall'U.B.I. e dagli organismi da essa
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di
culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro
dipendente .
2. l' U.B.I. e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni
tributarie in materia, nonch al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 22(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme
percepite)
1. A cura dell'U.B.I. vengono trasmessi annualmente, entro il mese di
luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle
somme di cui agli articoli 18 e 19 e ne diffonde adeguata
informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui stata assicurata l'intera
remunerazione e di quelli ai quali stata assicurata un 'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 19 destinate al
sostentamento dei ministri di culto, nonch l'ammontare delle ritenute
fiscali su tali somme;
c) gli interventi operanti per altre finalit previste dagli articoli
18 e 19.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei
rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica e al Ministro delle
finanze.
ART. 23(Festa religiosa buddhista)
1. La Repubblica Italiana
riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I.,
su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la
nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre
convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di
ogni anno. Tale diritto esercitato nel quadro della flessibilit
dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico.
ART. 24( Norme di attuazione )
1. Le autorit competenti, nell'emanare le norme di attuazione della
legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dall'U.B.I. e avvieranno, se richieste,
opportune consultazioni.
ART. 25(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del
Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 cessano di avere efficacia ed
applicabilit nei riguardi dell'U.B.I., degli organismi da essa
rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa
si applicano agli organismi che si associano all'U.B.I. a termini
dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono,
ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine
l'U.B.I. tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento
nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente
intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'U.B.I., degli
organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima.
ART. 26(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della
legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle
parti ravvisasse l'opportunit di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.2. Alle modifiche
si proceder con la stipulazione di una nuova intesa e con la
conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge
di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
i rapporti dell'U.B.I. con lo Stato, verranno promosse previamente, in
conformit all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
ART. 27(Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo presenter al Parlamento apposito disegno di legge di
approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
Roma, 20 marzo 2000 Il
Presidente del Consiglio dei Ministri on. Massimo D'Alema
Il Presidente dell'U.B.I. dott.ssa Elsa Bianco
L 'Intesa tra la Repubblica
Italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova,
a norma dell'art.8 della Costituzione, siglata a Roma il 20/3/2000
riconosce l'autonomia della Congregazione liberamente organizzata
secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonch
la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto,
nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e
spirituali.
Assicura agli appartenenti alla Congregazione Centrale il diritto
all'assistenza spirituale da parte dei propri ministri di culto.
Stabilisce che l'insegnamento sia impartito nel rispetto della libert
di coscienza escludendo qualsiasi ingerenza nella educazione religiosa
degli alunni testimoni di Geova.
Riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri
di culto dei testimoni di Geova ed il diritto di astenersi dall'attivit
lavorativa per osservare la festivit della Commemorazione della morte
di Ges Cristo, con l'obbligo di darne comunicazione, entro il 15
gennaio di ogni anno, al Ministro dell'interno per la pubblicazione
sulla G.U.
Disciplina il regime degli enti religiosi.
Estende alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari
tra lo Stato e le confessioni religiose, consentendo, a decorrere dal
periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento la
deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in denaro a
favore della Congregazione Centrale e degli organismi da essa
rappresentati.
Per lo stesso periodo di imposta, viene consentita la partecipazione
alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef,
destinata ad interventi assistenziali e alla realizzazione e
manutenzione degli edifici di culto.
Il Governo ha presentato alla Camera il relativo disegno di legge di
approvazione, decaduto per la fine della XIII Legislatura.
INTESA TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA
Preambolo
La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di
Geova in Italia,
CONSIDERATO
che la Repubblica italiana
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit;
che in forza della Costituzione tutti i
cittadini hanno pari dignit sociale e sono uguali davanti alla legge
senza distinzione di religione e che compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libert e l
eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che la libert di coscienza contribuisce, con le altre, a tale
sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libert di riunione, di associazione,
di libera professione della propria fede religiosa e di libera
manifestazione del pensiero;
che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libert di tutte le
confessioni religiose davanti alla legge;
che la Congregazione cristiana
dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a
vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a
partecipare alla diffusione del messaggio biblico;
che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della
Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di una intesa con le relative
rappresentanze;
che la confessione religiosa dei testimoni di Geova rappresentata
dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito
denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del
proprio statuto;
riconoscono l'opportunit di
addivenire alla presente intesa e CONVENGONO
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei
confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la
legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.
Art. 1(Libert religiosa)
1. La Repubblica italiana d atto dell'autonomia della Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i
propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libert
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli
atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna
ingerenza statale.
3. ネ garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena libert di riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. ネ riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di
professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 2(Ministri di culto)
1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova,
nominati a norma dello statuto della Congregazione, assicurato il
libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorit
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per
ragioni del loro ministero.
3. I ministri di culto hanno facolt di essere iscritti al Fondo
speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3,
4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione
delle qualifiche dei ministri di culto.
Art. 3(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo
l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri
ricoverati che ne facciano richiesta, assicurata dai ministri di culto
di cui all'articolo 2.
2. l'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case a tal fine
libero e senza limitazioni d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare
tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per
territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai
ricoverati.
4. ネ riconosciuto ai
testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1
il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della
propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le
istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento
della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti
organi della confessione.
Art. 4(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale assicurata dai
ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.
2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorit
competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali
ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. l'assistenza spirituale svolta a richiesta dei detenuti o delle
loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei
messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore
dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il
ministro di culto competente per territorio.
4. ネ riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti
istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni
della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le
istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale
ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 5(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento
impartito nel rispetto della libert di coscienza e della pari dignit
senza distinzione di religione. ネ esclusa qualsiasi ingerenza
sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione
dei testimoni di Geova.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potest su di
essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari e modalit che abbiano per gli alunni effetti
comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o
pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana, nel
garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura
agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle
Congregazioni o comunit locali dei testimoni di Geova, il diritto di
rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del
fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivit si inserisce
nell'ambito delle attivit didattiche integrative determinate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo
modalit concordate dalla Congregazione centrale con le medesime
istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4, sono a
carico della Congregazione centrale.
Art. 6(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni
di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo
atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. l'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne d attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sar svolta
secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune
scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altres attestare
che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato
civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei
relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del
matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale
subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve
trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio
all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui avvenuta
la celebrazione.
7. l'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarit
dell'atto e l'autenticit del nulla osta allegatovi, effettua, entro le
ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei
registri dello stato civile e ne d notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.
Art. 7(Festivit)
1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o
che esercitano attivit autonoma assicurato il diritto di astenersi
dall'attivit lavorativa per osservare la festivit della Commemorazione
della morte di Ges Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore
lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale
ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli
alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su
richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivit di cui al
comma 1 comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero
dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Art. 8(Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non
possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per
gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.
2. Salvo i casi di urgente necessit, la forza pubblica non pu entrare,
per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza
aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto
responsabili dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie,
contributi e concessioni.
4. l'autorit civile tiene conto delle esigenze religiose fatte
presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.
Art. 9(Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che
l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princpi di libert di
manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla
Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si
terr conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle
congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di
Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilit di bacini
di utenza idonei a favorire l'economicit della gestione e un'adeguata
pluralit di emittenti in conformit della disciplina del settore.
Art. 10(Riconoscimento di enti della confessione)
1. Ferma restando la personalit giuridica della
Congregazione centrale, riconosciuta con D.P.R. 31 ottobre 1986, n.783,
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti
nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in
Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto
con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalit giuridica ad un ente della
confessione dei testimoni di Geova concesso su domanda di chi
rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata
della Congregazione centrale. Alla domanda deve altres essere allegato
lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui richiesto
il riconoscimento della personalit giuridica, al carattere
confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. l'ente non pu essere riconosciuto se non rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in
Italia.
5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la
personalit giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la
qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente
riconosciuti.
Art. 11(Attivit di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivit di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del
culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a
scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;b)
attivit diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.
Art. 12(Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di
Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto,
come pure le attivit dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente
riconosciuti possono svolgere attivit diverse da quelle di religione o
di culto.
3. Le attivit diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente
svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e
delle finalit degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attivit e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 13(Gestione degli enti della confessione)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione
centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti territoriali.
Art. 14(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente
riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono
concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle
persone giuridiche.
Art. 15(Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei
testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile
mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Congregazione centrale.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da
parte del competente organo della Congregazione centrale determina la
cessazione, con provvedimento statale, della personalit giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale,
salvi comunque la volont dei disponenti, i diritti dei terzi e le
disposizioni statutarie.
Art. 16(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni
di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali
in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della
Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle
congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e
beneficenza.
3. Le relative modalit sono determinate con decreto del Ministro delle
finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.
Art. 17(Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa, la
Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti di cui
agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4
della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995,
n. 520 e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che
stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale
utilizzer le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi
umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche
in paesi esteri. La Congregazione centrale potr devolvere dette somme
anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.
2. l'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei
testimoni di Geova sono indicati con la denominazione
"Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della
quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli
importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1,
lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del
comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della
legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla
Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di
luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di
cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria
relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 18(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potr procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica
nominata dall'autorit governativa e dalla Congregazione centrale.
Art. 19(Norme di attuazione)
1. Le autorit competenti, nell'emanare le norme di attuazione della
legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e
avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 20(Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme
contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed
applicabilit nei confronti della Congregazione centrale, delle
congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni,
organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente
intesa cessa di avere efficacia ed applicabilit nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Art. 21(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge
di approvazione dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunit di
apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si proceder con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al
Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a
materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di
Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformit
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 22(Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presenter al Parlamento, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di
approvazione della presente intesa, al quale sar allegato il testo
dell'intesa stessa.
Roma, 20 marzo 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D'Alema
Il Presidente della Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova
Dott. Walter Farneti
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