Versione inedita del Protocollo facoltativo adottato per consenso il 21 gennaio 2000 dal Gruppo di Lavoro per la bozza del Protocollo Facoltativo alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati*

 

(PP Paragrafi Preliminari)

 

PP1: Incoraggiati dal forte sostegno alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, che dimostra l’impegno ampiamente diffuso per la promozione e la protezione dei diritti dei minori.

 

PP.2: Riaffermando che i diritti dei minori richiedono una speciale protezione e invocando un continuo miglioramento della situazione dei bambini in generale, così come del loro sviluppo e della loro educazione in condizioni di pace e sicurezza.

 

PP.3: Preoccupati per il grande e dannoso impatto sui bambini dei conflitti armati e per le conseguenze a lungo termine che questi hanno su una pace duratura, sulla sicurezza e sullo sviluppo.

 

PP.4: Condannando le pratiche che rendono bersagli i minori in situazioni di conflitto armato e gli attacchi diretti su oggetti protetti dal diritto internazionale, inclusi i luoghi che hanno generalmente una significativa presenza di minori, come scuole ed ospedali.

 

PP.5: Prendendo atto dell’adozione dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale, in particolare dell’inclusione nei crimini di guerra della coscrizione e dell’arruolamento di minori di età inferiore a 15 anni o il loro uso nella partecipazione attiva alle ostilità sia in conflitti armati nazionali che internazionali.

 

PP.6: Considerando quindi la necessità di riaffermare nuovamente l’implementazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, c’è bisogno di incrementare la protezione dei bambini dalle conseguenze del loro coinvolgimento nei conflitti armati.

 

PP.7: Notando che l’articolo 1 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia specifica che, per i principi della stessa Convenzione, deve considerarsi un minore ogni essere umano che non abbia raggiunto l’età di 18 anni, salvo i casi in cui, in base al diritto applicabile ai minori, la maggiore età venga raggiunta prima dei 18 anni.

 

PP.8: Convinti che un Protocollo Facoltativo alla Convenzione, innalzando l’età minima per il possibile reclutamento di persone nelle forze armate e la loro partecipazione alle ostilità, contribuirà effettivamente alla applicazione del principio che il maggiore interesse del minore deve essere tenuto in primaria considerazione in tutte le azioni che riguardano i minori.

 

PP.9: Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, tenutasi nel Dicembre del 1995, ha espresso la raccomandazione che le parti del conflitto prendano tutte le misure necessarie per assicurare che i minori di 18 anni non prendano parte alle ostilità.

 

PP.10: Accogliendo l’unanime adozione nel giugno 1999, della Convenzione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla Proibizione e l’Immediata Azione per l’Eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, che proibisce tra l’altro il reclutamento forzato o obbligatorio dei minori per il loro uso nei conflitti armati.

 

PP.11: Condannando con grande preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso dei minori nelle ostilità, all’interno e fuori dei confini nazionali, da parte di gruppi armati, diversi dagli eserciti regolari di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che reclutano, allenano e usano i minori a questo scopo.

 

PP.12. Ricordando gli obblighi di ciascuna parte coinvolta in un conflitto armato a conformarsi ai principi del diritto umanitario internazionale.

 

PP.13: Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica le intenzioni e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, incluso l'articolo 51 e le norme pertinenti del diritto umanitario.

 

PP.14: Tenendo presente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto delle intenzioni e dei principi contenute nella Carta delle Nazioni Unite e l’osservanza degli strumenti applicabili dei diritti umani sono indispensabili per la piena protezione dei minori , in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere.

 

PP.15: Riconoscendo gli speciali bisogni di quei bambini che sono particolarmente vulnerabili e hanno maggiore possibilità di essere arruolati ed utilizzati nelle ostilità, contrariamente ai principi sanciti dal Protocollo, in ragione del loro status economico, sociale o di genere.

 

PP.16: Attenti anche alla necessità di prendere in considerazione le ragioni economiche, sociali e politiche che sono la causa del coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

 

PP.17: Convinti della necessità di una forte cooperazione internazionale per l’applicazione di tale Protocollo, così come della necessità della riabilitazione fisica e psico-sociale e della reintegrazione sociale dei minori vittime dei conflitti armati.

 

PP.18: Incoraggiando la partecipazione della società civile, in particolare dei minori e dei bambini vittime dei conflitti, all’opera di diffusione delle informazioni e dei programmi di educazione relativi all’applicazione del protocollo.

 

 

Articolo 1

 

Gli Stati parti prenderanno tutte le misure possibili per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano raggiunto l’età di 18 anni non prendano direttamente parte alle ostilità.

 

Articolo 2

 

Gli Stati parti assicureranno che le persone che non abbiano raggiunto l’età di 18 anni non siano obbligatoriamente reclutati nelle loro forze armate.

 

Articolo 3

 

Gli Stati parti innalzeranno l’età minima per il reclutamento volontario nei loro eserciti nazionali a partire da quella proposta nell’articolo 38(3) della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, tenendo conto dei principi contenuti in tale articolo e riconoscendo che in base alla Convenzione le persone di età inferiore a 18 anni hanno diritto a speciale protezione.

 

Ogni Stato parte depositerà una dichiarazione vincolante sulla ratifica o adesione a questo Protocollo che stabilisca chiaramente l’età minima a partire dalla quale tale Stato permetterà il reclutamento volontario nel suo esercito nazionale e una descrizione delle misure di salvaguardia adottate per assicurare che tale reclutamento non sia avvenuto in maniera forzata o coatta.

 

Gli Stati parti che permettono il reclutamento volontario nei loro eserciti nazionali sotto l’età di 18 anni adotteranno misure di salvaguardia per assicurare come minimo che:

 

Ogni Stato parte può rafforzare la propria dichiarazione in qualunque momento con una apposita notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che informerà tutti gli Stati Parti. Tale notifica diverrà effettiva a partire dalla data in cui verrà ricevuta dal Segretario Generale.

 

Il requisito dell’innalzamento dell’età del paragrafo 1 non deve essere applicato alle scuole gestite o controllate dalle forze armate degli Stati Parti, in armonia con gli Articoli 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

 

Articolo 4

 

     

  1. I gruppi armati, diversi dalle forze armate degli Stati Parti, non dovranno, in nessun caso, reclutare o utilizzare nelle ostilità persone di età inferiore a 18 anni.

     

     

     

  2. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure possibili per prevenire tale reclutamento ed uso, compresa l’adozione delle misure legali necessarie per proibire e criminalizzare tali pratiche.

     

     

     

  3. L’applicazione del presente articolo di questo Protocollo non intaccherà l’ordinamento giuridico di nessuna delle parti in conflitto.

     

 

Articolo 5

 

Niente nel presente Protocollo sarà interpretato in maniera tale da precludere principi nel diritto degli Stati parti o nell’ambito degli strumenti internazionali e del diritto umanitario internazionale che siano più favorevoli alla realizzazione dei diritti dei minori.

 

Articolo 6

 

     

  1. Ogni Stato parte prenderà tutte le misure necessarie legali, amministrative e di altro genere per assicurare l’effettiva applicazione e il rispetto degli articoli di questo protocollo all’interno della propria giurisdizione.

     

     

     

  2. Gli Stati parti si impegnano a diffondere ampiamente i principi e le intenzioni di tale Protocollo e di promuoverlo con mezzi appropriati tra adulti e minori.

     

     

     

  3. Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure possibili per assicurare che, all’interno della loro giurisdizione, le persone reclutate ed utilizzate con modalità contrarie a questo Protocollo vengano smobilitate o altrimenti svincolati dal servizio. Gli Stati parti offriranno, quando necessario, adeguata assistenza a queste persone per la loro riabilitazione fisica e psicologica, e per la loro reintegrazione sociale.

     

 

 

Articolo 7

     

  1. Gli Stati parti coopereranno per l’applicazione del presente Protocollo, per la prevenzione di ogni pratica ad esso contraria e per la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone vittime di tali pratiche anche tramite cooperazione tecnica e assistenza finanziaria. Tale assistenza e cooperazione avverrà attraverso la collaborazione tra gli Stati parti e le altre organizzazioni internazionali competenti.

     

     

     

  2. Gli Stati parti in grado di farlo provvederanno a tale assistenza con accordi multilaterali o bilaterali, con altri programmi o tramite un fondo volontario stabilito in accordo con le regole dell’Assemblea Generale.

     

 

Articolo 8

 

 

     

  1. Ogni Stato parte sottoporrà un rapporto al Comitato sui Diritti dell’Infanzia, entro i due anni successivi l’entrata in vigore del Protocollo per quello Stato parte, fornendo chiare informazioni sulle misure adottate per l’applicazione degli articoli del Protocollo, comprese quelle per l’applicazione degli articoli concernenti la partecipazione e il reclutamento.

     

     

     

  2. In seguito alla trasmissione del rapporto, ogni Stato parte includerà ai rapporti che invierà al Comitato sui Diritti dell’Infanzia in accordo con l’articolo 44 della Convenzione, tutte le ulteriori informazioni relative all’applicazione del Protocollo. Gli altri Stati parti del Protocollo invieranno un rapporto ogni cinque anni.

     

     

     

  3. Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia può richiedere agli Stati parti ulteriori informazioni relative all’implementazione di questo Protocollo.

     

Articolo 9

 

     

  1. Il presente Protocollo può essere firmato da tutti gli Stati che sono membri della Convenzione o che la hanno firmata.

     

     

     

  2. Il Presente Protocollo è soggetto a ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. I documenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

     

     

     

  3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite in qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo informerà gli Stati membri della Convenzione e tutti gli Stati che la hanno firmata, su ogni documento di dichiarazione, ratifica o adesione al Protocollo ai sensi dell’articolo 3.

     

 

Articolo 10

     

  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la deposizione del decimo documento di ratifica o adesione.

     

     

     

  2. Per ogni Stato che abbia ratificato il presente Protocollo o che vi abbia aderito dopo la sua entrata in vigore, esso entrerà in vigore un mese dopo la data della deposizione del proprio documento di ratifica o di adesione.

     

 

Articolo 11

 

     

  1. Ogni Stato parte può denunciare in qualsiasi momento attraverso una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che in seguito informerà gli altri Stati membri della Convenzione e tutti gli Stati che la hanno firmata. La denuncia diverrà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se, allo scadere dell’anno, lo Stato parte denunciante entra in un conflitto armato, la denuncia non sarà effettiva prima della fine del conflitto.

     

     

     

  2. Tale denuncia non avrà effetti di proscioglimento degli Stati parti dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo in relazione ad atti avvenuti prima della data in cui la denuncia sia divenuta effettiva. Né tale denuncia pregiudicherà in nessun modo lo svolgimento dell’analisi di questioni già prese in esame dal Comitato prima della data in cui la denuncia sia divenuta effettiva.

     

 

Articolo 12

 

     

  1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale quindi comunicherà l’emendamento proposto agli Stati parti, chiedendogli se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati parti per esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte dichiarino di essere favorevoli alla convocazione della riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione con il consenso delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votato alla riunione sarà sottomesso per l’approvazione all’Assemblea Generale.

     

     

     

  2. Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.

     

 

Quando un emendamento entra in vigore, diverrà vincolante per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati rimarranno vincolati agli articoli del presente Protocollo e ai precedenti emendamenti che hanno accettato.

 

Articolo 13

 

     

  1. Il presente Protocollo, di cui è ugualmente autentico il testo arabo, cinese, inglese, francese e russo sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

     

     

     

  2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie certificate del presente Protocollo agli Stati membri della Convenzione e agli Stati che la hanno firmata.