Risoluzione del Parlamento europeo
sull’obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità
(Strasburgo, 19 gennaio 1994)
Il Parlamento europeo
(Omissis)
1. considera l’obiezione di coscienza un vero e proprio diritto
soggettivo,
riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti
dell’uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all’esercizio
delle
libertà individuali e ritiene pertanto che si possa servire la
collettività
sia prestando il servizio militare sia prestando un servizio di tipo
civile;
2. ritiene che per "obiettore di coscienza" debba
ritenersi colui che
dovendo assolvere l’obbligo del servizio militare opponga un rifiuto
per
motivi religiosi, etici, filosofici o di coscienza e invita tutti gli
Stati
membri a far propria tale definizione;
3. sottoscrive i principi di base definiti dal Comitato dei
ministri del
Consiglio d’Europa nella sua raccomandazione relativa all’obiezione
di
coscienza al servizio militare obbligatorio (R(87)8) e ritiene che
tale
raccomandazione costituisca una base minima per una regolamentazione
concernente il servizio civile che dovrebbe interessare tutti gli
Stati
membri del Consiglio d’Europa;
4. sottolinea che la problematica dell’obiezione di coscienza ha
dimensione
internazionale, come provano la risoluzione del 1989 della Commissione
per
i diritti umani delle Nazioni Unite, la Raccomandazione del 1987 del
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e la sua risoluzione
del 1989,
documenti in cui si annovera, tra i diritti, l’obiezione di
coscienza al
servizio militare e si sottolinea che il servizio civile alternativo
non
deve avere carattere punitivo;
5. è convinto che il diritto all’obiezione di coscienza derivi
dai diritti
dell’uomo e dalle libertà fondamentali che la Comunità si impegna
a
rispettare ai sensi dell’art. F, paragrafo 2, del Trattato UE e che
pertanto l’armonizzazione delle legislazioni in materia rientri
nella sfera
di competenza della Comunità;
6. invita gli Stati membri a studiare, in quanto questione d’interesse
comune, l’esperienza di coloro che hanno abolito il servizio
militare
obbligatorio a favore di servizi armati costituiti interamente da
professionisti, accettando che tutti i cittadini di uno Stato membro
godano
degli stessi diritti e adempiano agli stessi obblighi;
7. chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima
- una proposta volta all’armonizzazione delle legislazioni e
delle garanzie
minime di protezione del diritto all’obiezione di coscienza come
definiti
al paragrafo 49 della suddetta risoluzione dell’11 marzo 1991 sul
rispetto
dei diritti dell’uomo nella Comunità europea, in vista di eliminare
le
attuali discriminazioni tra Stati membri;
- una proposta mirante alla creazione di un servizio civile europeo
aperto
sia agli obiettori di coscienza, che ai volontari degli Stati membri;
- un programma di scambi che consenta a coloro che prestano il
servizio
civile alternativo di poterlo effettuare in uno Stato membro diverso
dal
proprio nonché in un paese del Terzo mondo in un quadro di
cooperazione;
8. chiede che tale servizio possa essere effettuato altresì presso
organismi siti in altri Stati membri dell’Unione europea senza
dovere di
reciprocità e anche se non esiste la coscrizione nel paese
interessato;
9. chiede agli Stati membri di prevedere per il servizio militare
obbligatorio e per il servizio civile, prestato presso istituti non
controllati dal Ministero della difesa, la stessa durata conformemente
al
paragrafo 51 della suddetta risoluzione dell’11 marzo 1993 sul
rispetto dei
diritti dell’uomo nella Comunità;
10. considera inoltre che l’obiettore di coscienza che adempie al
servizio
civile deve poter usufruire degli stessi diritti conferiti a colui che
presta il servizio di leva armato sia sul piano sociale, per esempio
l’accesso alla formazione professionale, sia sul piano della
retribuzione;
11. condanna il fatto che in certi Stati all’obiettore venga
inflitta la
prigione; concorda con quanto affermato da "Amnesty International"
e chiede
che in particolare il governo greco adotti urgentemente le misure
necessarie al fine di allinearsi ai principi recepiti in questa
risoluzione;
12. tiene a sottolineare che la libertà di convinzioni religiose
rientra in
pieno nelle libertà fondamentali della persona quali sono enunciate
nella
Carta universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea
dei
diritti dell’uomo e pertanto ribadisce quanto affermato nelle
summenzionate
risoluzioni del 21 gennaio 1993 e del 22 aprile 1993 sull’obbligo
della
menzione della religione sulla carta d’identità;
13. chiede che il diritto all’obiezione di coscienza e al
servizio civile
figuri in un Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
14. chiede agli Stati membri dell’Unione europea in cui non siano
previsti
(o non lo siano più) la coscrizione e il servizio militare e civile
di
garantire tuttavia il diritto fondamentale all’obiezione di
coscienza;
15. invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri dell’Unione
europea nonché i paesi candidati all’adesione a conformarsi ai
principi
enunciati nelle suddette risoluzioni del 7 febbraio 1983, del 13
ottobre
1989, dell’11 marzo 1993 nonché della presente risoluzione;
16. incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di
elaborare una
relazione annuale sull’applicazione da parte degli Stati membri
delle sue
risoluzioni concernenti l’obiezione di coscienza e il servizio
civile,
facendo partecipare ai suoi lavori l’Ufficio europeo dell’obiezione
di
coscienza;
(Omissis)
n. A3-0411/93 |