MOBILITÀ 2008/2009:
LE PRINCIPALI NOVITà
di Libero Tassella.
1.
PRECISAZIONI
- E’
ribadito finalmente in forma chiara che per ottenere il passaggio di
cattedra bisogna aver superato l’anno di prova o di formazione.
- L’obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di
sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si espleta anche
passando da una di queste tipologie di posti all’altra.
- Partecipa alle operazioni di mobilità il personale docente che ha
perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a
tempo determinato per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la
sede definitiva. Questi docenti partecipano alla seconda fase delle
operazioni (tra comuni della medesima provincia).
- La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di
provenienza” (art. 5) si applica anche ai docenti assegnati agli
IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocati fuori ruolo che, a
domanda, ora chiedono di rientrare in servizio nella scuola.
- Trasferimenti sui posti di lingua straniera nella scuola
elementare: se si richiedono contestualmente posti comuni e posti
di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di
preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti
di lingua straniera.
2. PRECEDENZE 104/92
- Si prevede che, nel caso in cui il/la docente che assiste un
genitore con disabilità grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a
che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la
convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri
fratelli e/o sorelle.
- Per ottenere il diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza
ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la
condizione di handicap sia a carattere permanente.
3. MOBILITA’ INTERPROVINCIALE E
PROFESSIONALE
- Alle operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i
posti dispari ( fino allo scorso anno accantonati insieme al 50% dei
posti disponibili per le immissioni in ruolo), ciò accade nel caso in
cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale
di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in
corso sul posto o classe di concorso richiesto.
- La ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti
interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si
arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo in
pratica significa che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché
uno di questo vada a trasferimento interprovinciale, fino allo scorso
anno erano necessari 4 posti per rendere possibile un trasferimento
interprovinciale.
- Le aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e
ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i
posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale
e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili
per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota
per i trasferimenti interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei
posti inizialmente disponibili alla terza fase.
- Alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle
operazioni della terza fase, vengono destinati i posti residui dopo
la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti
interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande
provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti
inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.
4. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA.
Nel caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso
altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che
solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione
per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua
succursale e/o corso.
5. DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI
RELIGIONE CATTOLICA
E’ stata prevista la possibilità di trasferimento dai posti di
insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi
della stessa o di diversa regione nonchè la possibilità di mobilità
intersettoriale verso diverso
settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi sia nell’ambito
di altra diocesi della stessa o diversa regione.
23 dicembre 2007 |