MOBILITÀ 2008/2009: LE PRINCIPALI NOVITà

 

di Libero Tassella.
 

1. PRECISAZIONI 

- E’ ribadito finalmente in forma chiara che per ottenere il passaggio di cattedra bisogna aver superato l’anno di prova o di formazione. 
- L’obbligo di  permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si espleta anche passando da una di queste tipologie di posti all’altra.  
- Partecipa  alle operazioni di mobilità il personale docente  che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva.  Questi docenti partecipano alla  seconda fase delle operazioni  (tra comuni della medesima provincia). 
- La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5) si applica anche  ai docenti assegnati  agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocati fuori ruolo che, a domanda,  ora chiedono di rientrare in servizio nella scuola.  
- Trasferimenti sui posti di lingua straniera nella scuola elementare:  se  si  richiedono contestualmente  posti comuni  e posti di  lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti di lingua straniera.  

2. PRECEDENZE 104/92 
- Si prevede che, nel caso in cui il/la docente  che assiste un genitore con  disabilità  grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle.  
- Per  ottenere il diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente.  

3. MOBILITA’ INTERPROVINCIALE E PROFESSIONALE 
- Alle operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari ( fino allo scorso anno accantonati insieme al 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo), ciò accade nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto.  
- La ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo in pratica significa  che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché uno di questo vada a trasferimento interprovinciale, fino allo scorso anno  erano necessari  4 posti  per rendere possibile un trasferimento interprovinciale.  
- Le  aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota per i trasferimenti interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente disponibili alla terza fase.  
- Alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni  della terza fase, vengono destinati i posti residui dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.  

4. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
Nel  caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua succursale e/o corso.
 
5. DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
E’ stata prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione nonchè la possibilità di mobilità
intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi sia nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione.
 

23 dicembre 2007