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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/11
Domande e Risposte su Mobilità e Trasferimenti
(Ultimo aggiornamento: 17.09.00)

Carissimo Pino Santoro, leggo nel contratto collettivo nazionale integrativo del 31/08/1999 alla Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale edocente (pag. 106), che:
- per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente vengono assegnati 5 punti;
- per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente viene assegnato un punto. Si specifica, inoltre, alla nota 11 che "vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)". Sarebbe possibile sapere (o in quale pagina internet trovare) quali sono tali scuole di perfezionamento e di spezializzazione, dove sono attivate, le modalità di partecipazione ai corsi, i costi, ... quindi tutte le informazioni utili per un'eventuale iscrizione. Personalmente abito e lavoro a Roma e sarei intenzionato ad iscrivermi ai corsi di perfezionamento dell'Università Roma Tre (http://w3.uniroma3.it/informazioni/index.asp), ma, se è vero che dànno soltanto un punto, forse mi conviene iscrivermi per una seconda laurea e avere così 5 punti. Forse sono informazioni utili a tutti i lettorei di Edscuola.

Per le informazione consultare i siti delle varie università. Il corso attivato presso le scuole di specializzazione vale comunque cinque punti, non uno.

Si chiedono alcuni chiarimenti in riferimento alla situazione sotto descritta:
Anno 99/00
Nel circolo in questione è stato dato :
- 1 posto ad utilizzazione su scuola comune ad un'insegnante trasferito d'ufficio da altro circolo (lo scrivente);
- 1 posto ad utilizzazione su sostegno ad un'insegnante proveniente da fuori provincia
coniugata con un militare. SI PRECISA CHE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIRCOLO UN'ALTRA INSEGNANTE TITOLARE SU SCUOLA COMUNE E CON TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE HA CHIESTO DI POTER ESSERE UTILIZZATA SUL POSTO DI SOSTEGNO. LA STESSA NELL'ANNO SCOLASTICO 97/98 E 98/99 ERA STATA UTILIZZATA SUL POSTO DI SOSTEGNO IN QUESTIONE.
1) Si chiede se la situazione creatasi nell'anno scolastico 99/00 in cui l'insegnante titolare nel circolo non ha avuto la riconferma, sia quella prevista dalla normativa regolante le utilizzazioni?

Non conosco il CCDP sulle utilizzazioni della provincia interessata, per cui non sono in grado di rispondere. Bisogna controllare la seguenza operativa di quel contratto che cosa prevedeva.

Anno 2000/2001
Nello stesso circolo il posto di sostegno è entrato nell'organico di diritto. Nessuno vi è giunto per trasferimento. L'insegnante di cui sopra già titolare nel circolo ha chiesto di essere utilizzata sul posto in questione. Vista la situazione dell'anno precedente il posto spetta all'insegnante già titolare nel circolo e utilizzata negli anni 97/98 e 98/99 (con maggior punteggio) o all'insegnante utilizzata nel 99/00 proveniente da fuori provincia, coniugata con un militare e con punteggio inferiore?

All'insegnante proveniente da fuori provincia, se continua ad avere titolo all'utilizzo.

3) Se l'insegnante che verrà utilizzata sarà l'insegnante già titolare nel circolo, si libererà un posto su scuola comune dove il sottoscritto avrà la precedenza ad essere riutilizzato in quanto già utilizzato l'anno precedente?

Capisco.

4) Qualora il posto dovesse essere assegnato al''insegnante proveniente da fuori provincia, coniugata con un militare, e il sottoscritto non ottenga così l'utilizzazione, esistono i termini per effettuare ad un ricorso?

No.

Sono un docente di ruolo nella scuola secondaria superiore di secondo grado. La scuola presso la quale sono stato trasferito lo scorso anno è stata interessata al dimensionamento. Ho fatto domanda volontaria di trasferimento, poiché rischiavo la soprannumerarietà. Mi è stata poi data dal Provveditorato agli studi la possibilità di effettuare l'opzione per una delle due scuole nelle quali il mio istituto sarebbe confluito dal 1° settembre 2000. L'opzione è stata accettata dal provveditorato, sulla base dell'organico di diritto, e la mia domanda di trasferimento è stata annullata. Il 30 agosto mi viene comunicato che sono diventato soprannumerario nell'organico di fatto. Domande:
1) Si può configurare, in questo caso, una lesione di diritti, passibile di ricorso, in quanto mi è stata negata la possibilità di trovare, per trasferimento, una sede stabile di servizio? [anche considerato che su sedi di mio gradimento, indicate nella domanda poi annullata, sono stati accontentati colleghi con punteggio inferiore al mio].

No, visto che hai deciso tu di esercitare il diritto di opzione.

2) Che tipo di ricorso potrei, nel caso, intentare?

Ministero o giudice ordinario.

3) Potrei chiedere al tribunale amministrativo la reintegrazione nell'oragnico di diritto, anche in virtù della nuova configurazione giuridica degli istituti, con l'avvio dell'autonomia scolastica?

Avverso l'organico competente è il TAR. Fatti consigliare da un buon avvocato, visto che io non lo sono.

Egregio Dott. Santoro, mi aiuti a liberarmi da un atroce dubbio, sono un'insegnante di scuola elementare, ho fatto richiesta di assegnazione provvisoria presso il Provv. agli studi di Roma. Il 16 agosto mi sono presentata negli uffici del Provv. in questione per chiedere delucidazioni riguardo l'inoltro della domanda, gli impiegati mi hanno detto piu' volte che tutto era da ricercare su Internet, sia i moduli che le spiegazioni. Una volta a casa ho scaricato da Internet, dal sito del Provv. di Roma, l'elenco delle scuole che mi interessavano e i relativi codici, confidando poi nell'aiuto divino, ho spedito la domanda. Oggi, dal link inserito nel Vs. sito, quello dei bollettini ufficiali delle scuole, rilevo che i codici da me espressi sono del tutto diversi da quelli pubblicati nel bollettino. E ora? Cosa succederà? Valuteranno la corrispondenza dei codici delle due diverse tabelle?

Spero si rendano conto dell'errore è tengano conto solo della dizione in chiaro.

Caro Pino, ho chiesto l'assegnazione da fuori provincia adducendo come motivo l'assistenza a mia madre, invalida al 90%, a cui ho chiesto il ricongiungimento. Ho saputo ieri da un collega che esistono dei punteggi sulla base delle motivazioni familiari presentate nella domanda stessa. Ho sbagliato a non chiedere il ricongiungimento anche a mia moglie residente nella stessa abitazione di mia madre? Che tipi di punteggi vengono attribuiti? Nel caso avessi sbagliato posso comunicare al provveditorato l'eventuale rettifica?

La tabella relativa al punteggio per le assegnazioni provvisorie è allegata al CCDN sulle utilizzazioni. Ad essere valutate sono solo le esigenze di famiglia.

Sono un docente della secondarie di secondo grado. L'anno scorso (settembre 1999) a seguito di una contrazione degli iscritti sono stato dichiarato sovrannumerario sull'organico di fatto e pertanto utilizzato d'ufficio a 40 km dalla mia precedente sede. In primavera ho fatto la domanda di trasferimento, ma avendo barrato anche la casella per la quale si optava per il mantenimento della titolarità "ancora per un anno" nel mio vecchio Istituto, pur non essendovi in esso possibilità di insegnamento su materie affini, son stato di fatto escluso dai movimenti, pertanto ho ricompilato la domanda di utilizzazione ponendo tra le altre sedi (come prima scelta) anche il mio Istituto di titolarità pur sapendo che non vi erano cattedre disponibili. Ora è accaduto un fatto inaspettato: una collega di quest'istituto ha ottenuto il prepensionamento per motivi di salute (la scuola ha comunicato la cosa al provveditorato a fine agosto), liberando pertanto una cattedra. Mi domando quali diritti ho su quella cattedra? La riotterrò a prescindere dalla domanda di utilizzazione o in qualità di utilizzato?

La otterrà a prescindere.

Gentile Pino, vorrei porti un quesito relativo al computo delle graduatorie interne di istituto. Insegno materie letterarie, latino e greco, ma possiedo anche l'abilitazione con concorso ordinario per le medie. Quest'ultima non è mai stata computata 12 punti perché, si sa, si trattava di due gradi diversi di scuola. Ma dal momento che ora è stata effettuata una funsione fra la A043 (lettere alle medie) e la A050 (italiano e storia) e quindi le due classi di concorso sono state equiparate, mi chiedo se allora la mia abilitazione non valga lo stesso 12 punti all'interno della graduatoria di istituto. E se sì, dove trovare la normativa?

Non vale. La normativa è contenuta nel CCDN sulla mobilità.

Caro Pino volevo chiederti dei chiairmenti in merito al decreto del 25/08/2000. In particolare volevo sapere se coloro che, come me, hanno richiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale avranno la sede prima dei supplenti annuali riconfermati oppure no.

Certo.

Inoltre, volevo sapere se esiste una data limite entro la quale le operazioni di assegnazione provvisoria devono essere completate, poichè al Provveditorato di Roma mi hanno solo detto che di sicuro inizierò l'anno scolastico nell'altra provincia.

La data ultima è il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione che inizia la scuola per ultima.

Innanzitutto mi complimento per l'eccellente servizio che presta il vostro sito. Le pongo una questione per la quale si può dare solamente una soluzione basata su interpretazione normativa. Fin d'ora la ringrazio per l'attenzione che vorrà concedermi. Sono un'insegnante specialista di L2 nella scuola elementare, in relazione alla assegnazione dei posti dell'organico funzionale di circolo, mi trovo a concorrere con una mia collega di circolo di L2 pertanto l'assegnazione è disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni prevista dal CCDN dell'11/7/2000. Per quanto riguarda l'anzianità di servizio di cui al punto B3, quale punteggio mi spetta (punti 0,5 o 1?) per gli anni in cui ho prestato servizio come insegnante specialista di L2 sul plesso dove avevo anche la "titolarità per un anno" (questa titolarità l'ho avuta per due anni consecutivi)?

Cosa vuol dire "titolarità per un anno"? Secondo me, a naso, le spettano 0,5 punti.

Ancora per l'anzianità di servizio, punto C1, tra il 92/93 e il 97/98 ho prestato sei anni di servizio in ruolo come specialista di L2: si considerano due trienni di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, oppure un triennio?

Uno solo.

Sono un insegnante di sostegno specializzato, entrato in ruolo per Educazione Tecnica nel 1984. Qualcuno mi ha detto che esiste la possibilità di chiedere di essere utilizzato presso un altro Ente (es. il Comune) se questo ne fa richiesta, mantenendo nel contempo stipendio e ruolo presso la scuola. Ho capito bene? Se no, che possibilità ho di cambiare lavoro?

Non mantieni stipendio e ruolo presso la scuola. Cambi del tutto mestiere.

EGREGIO DOTTORE, LE ESPONGO IL SEGUENTE CASO: LA REGIONE CALABRIA HA DECRETATO IL DIMENSIONEMANTO DELLE II.SS. CON GRAVE RITARDO E CIOE' IN AGOSTO 2000. IN UNO STESO COMUNE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO ESISTONO UNA DIREZIONE DIDATTICA ED UNA SCULA MADIA OGGETTO DI DIMENSIONAMENTO CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2000. NELLA DIREZIONE DIDATTICA E' IN SERVIZIO, DAL 1998/99 UN RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI RUOLO. NELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO NON ESISTE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO MA CON LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO VE N'E' GIUNTO UNO CON MAGGIORE ANZIANITA' (DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2000). QUALE DEI DUE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI E' PERDENTE POSTO? L'ULTIMO ARRIVATO OPPURE CHI AVRA' MINORE PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DA FARSI AI SENSI DELL'CCDN SULLE UTILIZZAZIONI? SAREI GRATO SE CITASSE I RIFERIMENTI NORMATIVI SU CUI SI BASERA' LA SUA OPINIONE.

Salta chi ha il minor punteggio. I riferimenti normativi sono contenuti nei contratti decentrati sulla mobilità e utilizzazione del personale docente e ATA.

Sono un responsabile amministrativo a tempo indeterminato ed a seguito dell'applicazione del piano di dimensionamento, risulto soprannumeraria sull'organico di diritto. Il dimensionamento ha riguardato le sottoindicate 4 scuole ed ha coinvolto i relativi 4 responsabili amministrativi a T.I.:
1) Scuola Media di Pergola, sede della presidenza e della titolarità della sottoscritta, con le sezioni staccate di Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Serra Sant'Abbondio;
2) Direzione Didattica di Pergola;
3) Scuola Media di Cagli con sezioni staccate di Cantiano e Frontone;
4) Direzione Didattica di Cagli.
La nuova situazione per l'a.s. 2000/2001 è la seguente:
1) Istituto comprensivo di Pergola con le scuole dei comuni di Pergola, Serra S. Abbondio e Frontone.
2) Istituto comprensivo di San Lorenzo in Campo, con le scuole dei comuni di San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa.
3) Istituto comprensivo di Cagli con le scuole dei comuni di Cagli e Cantiano.
Pertanto relativamente all'a.s. 2000/2001 si è riscontrato un calo di n. 1 posto (la sottoscritta è risultata soprannumeraria). Nel frattempo, (mese di agosto), uno dei responsabili amministrativi coinvolti nel suddetto dimensionamento, ha presentato domanda di pensione accolta nei giorni scorsi. Premesso che nella mia provincia ci sono altri soprannumerari e la sottoscritta nella relativa graduatoria è una delle ultime, la domanda è questa: ho diritto ad avere come sede (nelle operazioni di utilizzo) quella che si è resa disponibile in seguito al pensionamento del collega, oppure possono concorrere anche gli altri soprannumerari della provincia?

Vanti una precedenza se sei stata trasferita d'ufficio per il rientro nelle sedi viciniori.

Gentili colleghi, insegno in una scuola elementare (2a e 3a) e vorrei sottoporvi il seguente quesito: può il Direttore Didattico, in caso di esubero di insegnanti (sono uscite 4 quinte e sono entrate 2 sole prime), togliere la titolarità (a scapito della continuità) ad un'insegnante non ultima in graduatoria, laddove il Collegio dei Docenti, in merito, ha individuato, in ordine, i criteri della graduatoria e della continuità, specificando che le classi o moduli non interessati non devono partecipare ad eventuali movimenti? Che tipo di opposizione si può fare ad un simile provvedimento? Esistono normative o circolari in merito?

Il dirigente decide nel rispetto dei criteri approvati dal Consiglio di circolo. Se tali criteri vengono palesemente disattesi, si può contestare la sua decisione.

Per effetto del dimensionamento, un Circolo didattico cede ad un'altra scuola due classi, A e B. Dagli elenchi degli alunni, però, la nuova scuola scopre che le due classi ricevute in realtà sono quelle che nell'anno scolastico appena trascorso erano denominate C - D. La nuova scuola può chiedere e ottenere dalla vecchia scuola che le siano dati effettivamente gli alunni delle classi denominate, nel precedente anno scolastico, A - B? Può un dirigente cambiare la lettera identificativa ad una sezione di punto in bianco ed arbitrariamente? Un insegnante che ha optato per la nuova istituzione a patto che mantenga la continuità didattica in A - B, invece si ritrova A - B sulla carta ma in realtà gli alunni provengono da altre sezioni, C - D, cosa può fare?

E' una cosa molto strana. Bisogna vedere che cosa c'è scritto nel piano di dimensionamento, e poi eventualmente eccepire nel merito.

Gentile Santoro, un responsabile amministrativo titolare in una SMS annessa Ist. Arte viene individuata perdente posto per accorpamento della SMS all'IST.Arte, produce istanza di trasferimento, viene assegnata nuova titolarità in altra istituzione dello stesso comune (fra le preferenze indicate nella domanda per l'a.s. 2000-2001). A seguito del dimensionamento tardivo in Sicilia, inizio anno scolastico corrente la scuola di nuova assegnazione perde l'autonomia in quanto unita ad altre istituzioni dello stesso comune, viene riprodotta domanda dall'interessato quale perdente posto. In fase di assegnazione di sede, sulle nuove disponibilità a seguito del tardivo dimensionamento, il Responsabile di cui sopra esercita il diritto di precedenza nella scelta di una sede dello stesso comune di precedente titolarità, oppure viene graduato con altri e quindi segue la gradualità dei punteggi, per cui anche se un altro perdente posto, era titolare su altro comune avendo piu' punteggio può prendere la sede disponibile obbligando al cambio di comune chi già era titolare sullo stesso?

Ha diritto di precedenza nel comune di precedente titolarità.

La sede assegnata diventa definitiva o è provvisoria e quindi bisogna riprodurre domanda di mobilità?

Bisogna riprodurre domanda, perché il provvedimento è temporaneo.

In caso positivo qual'è la normativa che regola tale situazione e se diversamente applicata a chi bisogna rivolgersi per eventuale ricorso?

Vedi il CCDN sulla mobilità e sulle utilizzazioni relativo al prossimo anno.

Sono un docente in DOP, utilizzato, per 12 anni, in una scuola media, in un progetto DI-SCO diretto alla prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione scolastica, e che ha partecipato nell’anno scolastico 1999/2000 anche alle attività previste dall’art. 4 del CCNI “scuole situate in zone a rischio” impegnandosi a permanere in quella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni, non presentando, di conseguenza, domanda di trasferimento, ha o non ha diritto alla riconferma nella medesima scuola?

Sì, se il posto è disponibile.

L’amministrazione scolastica, in sede di contrattazione decentrata provinciale, può sopprimere i posti DI-SCO nelle singole istituzioni scolastiche e confermare ed ampliare quelli di coordinatori di area, considerato che, come dispone l’art. 4 del CCNI al comma 11, con la contrattazione decentrata, dovevano essere disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo, e si dovevano stabilire, come si evince alla lettera D del contratto decentrato nazionale, i criteri per attivare la prosecuzione dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio della dispersione scolastica.

Per questi progetti doveva essere garantita la prosecuzione, in realtà. Comunque non conosco a riguardo che cosa stabilisce la contrattazione decentrata della sua provincia a riguardo.

Gent. dottor Santoro, sono stata trasferita annualmente lo scorso anno scolastico su provincia diversa da quella di titolarità. Il collega che ho sostituito era in aspettativa per mandato parlamentare. Non mi è stato riconfermato il trasferimento annuale perché la legislazione cesserà in primavera.... Essendo comunque certo che il collega non rientrerà in servizio vorrei sapere:
- esistono le condizioni per presentare un ricorso? A chi dovrei eventualmente presentarlo?

Il posto, non essendo libero per l'intero anno, non può essere dato a trasferimento annuale. Comunque si accerti che le cose stiano effettivamente così, chiedendo l'accesso ai documenti amministrativi.

- essendo in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, ed essendo in esubero la mia classe di concorso della provincia in cui sono titolare, ho diritto a precedenze per l'utilizzazione?

Ha diritto a chiedere l'utilizzazione.

- La mia condizione di "ex" trasferita annuale mi dà diritto a qualche precedenza per l'utilizzo nella provincia nella quale ho prestato servizio durante lo scorso anno?

No.

Ringrazio molto per l'attenzione! 

Prego.

Sono un ass.te amministrativo, lavoro in una Scuola Media Statale, nel mese di agosto ho fatto domanda di mobilità per altre amministrazioni, senza ricevere alcuna risposta. Vorrei sapere cosa posso fare.

Mettiti in contatto con queste amministrazioni e chiedi lumi.

Caro Pino, ti ho già rivolto un quesito nei giorni scorsi al quale tu hai risposto con cortese sollecitudine. Torno a scriverti per un ulteriore chiarimento e approfondimento esplicitando meglio il quesito.Sono un docente in DOP, utilizzato, per 12 anni, in una scuola media, in un progetto DI-SCO diretto alla prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione scolastica, e che ha partecipato nell’anno scolastico 1999/2000 anche alle attività previste dall’art. 4 del CCNI “scuole situate in zone a rischio” impegnandosi a permanere in quella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni, non presentando, di conseguenza, domanda di trasferimento. Mi hai già risposto che ho diritto alla riconferma se il posto è disponibile. L’amministrazione scolastica, in sede di contrattazione decentrata provinciale, con il parere contrario di una organizzazione sindacale, ha soppresso i posti DI-SCO nelle singole istituzioni scolastiche e confermato ed ampliato quelli di coordinatori di area (riservati a docenti che operano su una rete di scuole). Il posto quindi non esiste più. In considerazione del fatto che, come dispone l’art. 4 del CCNI al comma 11, con la contrattazione decentrata, dovevano essere disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo, e si dovevano stabilire, come si evince alla lettera D del contratto decentrato nazionale, i criteri per attivare la prosecuzione dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio della dispersione scolastica, si poteva con la contrattazione decentrata sopprimere quei posti? È legittima questa decisione? Nel fissare i posti DI-SCO non si doveva tenere conto di quei docenti che hanno partecipato al progetto con l’art. 4, visto che nei moduli di domanda di utilizzazione nella sezione E è espressamente richiesto se trattasi di conferma su progetto di area a rischio? Si può configurare, in questo caso, una lesione di diritti, in quanto mi è stata negata la possibilità di fare domanda di trasferimento e quindi di trovare una sede stabile di servizio?  A chi posso, eventualmente, presentare ricorso?        

La contrattazione non può sopprimere posti, ma semplicemente individuare criteri. Bisogna verificare che la contrattazione decentrata provinciale non abbia ecceduto nel suo potere regolamentare, che è chiaramente individuato dal contratto nazionale di lavoro.

Sono un'insegnante di scuola superiore titolare di una cattedra oraria, formata da 11 ore nella scuola di titolarità e 7 ore in una scuola distante più di 30 Km. Ho saputo se si ha un completamento orario con scuole situate a più di 30 Km di distanza, si può essere considerati soprannumerari e partecipare alle operazioni di mobilità. Non riesco però a trovare il riferimento normativo per fare ricorso al Provveditorato. Potreste essere così gentili da dirmi se conoscete questa norma?

La norma esiste, ed è strano che venga disattesa. Non ho la possibilità, in questo momento, di dirti dove cercarla.

Egregio, sai dirmi, per favore se i dieci punti aggiuntivi assegnati nella tabella di valutazione al docente incaricato che chieda di essere reincaricato presso l'istituto nel quale ha svolto l'incarico l'anno precedente, valgono solamente per il reincarico in quell'istituto o valgono per l'intera graduatoria cui quell'istutito si riferisce? (ad esempio: valgono solo per l'incarico in quel dato liceo classico o per tutti i licei classici della provincia?)

Per la sola scuola del reincarico.

Egregio dott. Santoro, approfitto della sua cortesia per porle il seguente quesito: sono titolare di ed. Fisica in una scuola media di Brindisi che a seguito del dimensionamento, avvenuto solo dal 1 settembre 2000 ( per la ritardata approvazione del relativo piano da parte della Regione Puglia), è stata accorpata ad un'altra scuola media dello stesso comune, nella individuazione del docente a cui assegnare l'unica cattedra orario presente nelle due scuole si deve procedere ad una sola graduatoria, o le due graduatorie sono per quest'anno comunque distinte? Le sarei grato se potesse fornirmi anche i riferimenti normativi.

Una sola graduatoria. I riferimenti sono il CCDN sulla mobilità e quello sulle utilizzazioni (sono entrambi a sua disposizione sul ns. sito).

Caro Santoro, sono un dirigente scolastico che per effetti del dimensionamento della rete scolastico è risultato soprannumerario assieme ad altri 10. La procedura seguita dal Provveditoreè la seguente:
- avuto il piano di dimensionamento invita i dirigenti con una e-mail ad inoltrare una "domanda" con i titoli; nella e-mail non era indicato nessun termine. Comunque abbiamo provveduto all'inoltro prima del 15 di agosto.
- da quel momento non abbiamo più saputo niente fino alla data 29 agosto 2000 quando siamo stati convocati per la preposizione dei capi d'istituto. In quel giorno in seduta pubblica e senza la presentazione di alcuna graduatoria, individua 10 soprannumerari che rimangono attoniti e sbigottiti. Nel contempo annuncia che ha provveduto a revocare due trasferimenti all'interno della provincia di due colleghi perchè le sedi di trasferimento risultavano nel frattempo dimensionate. In seguito convova  i 10 dirigenti  in una saletta, dicendo " mettetevi d'accordo sulla scelta delle 8 sedi restanti in provincia, gli altri due saranno allocati momentaneamente sul provveditorato e poi dovranno essere utilizzati dagli altri Provveditorati della Campania. Il provveditore non ha tenuto conto dell'o.m. sulla mobilità del 27 gennaio 2000, né nell'art. 17 nota 1 ove vi è l'esplicitazione del termine" singolo dimensionamento". Incurante di qualsiasi senso di ragionevolezza, ci ha salutato e andato via. Ti chiedo, a nome mio e dei colleghi, come interpreti l'art. 17 dell'o.m. nota 1? E' possibile che un provveditore possa annullare due decreti di trasferimento emanati dal ministro o dagli organi supeiori?

Procedura a dir poco incredibile! Segnalatelo al Ministero. Quanto alla potestà di annullamento del trasferimento, ciò rientra nelle prerogative del provveditore, dal momento che la materia spetta alla sua competenza esclusiva (il personale scolastico viene infatti spostato sulla base di un decreto provveditoriale). Tutto il resto è ridicolo.

Forse entrerò in ruolo col concorso a cattedra alle superiori come docente. Se mi dessero una cattedra lontana, nella mia provincia o fuori della mia provincia:
1) Dopo quanto tempo, dal momento dell'immissione in ruolo, posso chiedere il trasferimento per avvicinamento a marito e figli?

Due anni in provincia e tre fuori.

2) E l'assegnazione provvisoria?

Subito.

3) Visto che ho l'abilitazione per un'altra classe di concorso di scuola superiore potrei chiedere il passaggio a quest'altra classe e dopo quanto tempo?

Vedi risposta 1.

4) potrei domandare contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra e poi prendermi quello che mi dà la sede più vicina?

Sì.

Per l'anno scolastico 1999-2000 sono stato trasferito nella scuola dove attualmente presto servizio,con diritto di precedenza sensi della Legge 104/92 art. 33 comma n. 5 e n. 7, perchè presto assistenza a un mio zio handicappato. Essendosi verificata una situazione di soprannumerarieta nella previsione di organico per l'anno scolastico 2000-2001, sono stato inserito nella relativa graduatoria ai sensi dell'art. 27 dell'O.M. n. 26 del 02.02.2000 e dichiarato perdente posto. Ritiene che il provvedimento sia legittimo?

No.

Sono un insegnante di ruolo di scuola media superiore, non in esubero. Desiderei conoscere le modalità per passare ad altre amministrazioni (mobilità intercompartimentale). Grazie.

Se qualche altra amministrazione ti chiama, una volta ottenuto il nulla-osta dal provveditorato, puoi passare senza nessun'altra formalità.

Sono un insegnante di Scuola Materna con sede di titolarità su posto di tipo comune nel Circolo A ed utilizzata, nell'anno scolastico appena trascorso, su posto di sostegno nel Circolo B. Il Circolo A è coinvolto nel dimensionamento. Può il Dirigente del Circolo A, non riconoscendomi la continuità (poichè utilizzata), assegnare la mia sede ad una collega appena trasferitasi nel Circolo A con un punteggio superiore al mio?

L'utilizzo non fa perdere la continuità.

Nella nuova scuola, in cui ho preso servizio a seguito di richiesta di trasferimento, mi è stata assegnata una cattedra mentre io ne vorrei un'altra. Mi è stato risposto che quella che io vorrei spetta per continuità didattica ad un collega che l'anno scorso l'ha avuta. Questo collega però non è titolare nella mia scuola (perchè era un perdente posto di un altro istituto) né ha l'abilitazione all'insegnamento di mat e fis, dunque non è nemmeno in graduatoria interna. Di fronte alle mie contestazioni il Vicario mi ha detto che il Preside assegna le cattedre e che io ho il dovere di accettare. Quello che io chiedo è se esista una normativa che in qualche maniera chiarisca (se ci sono) i criteri di assegnazione delle cattedre, o se essi sono del tutto arbitrari e lasciati al giudizio del Preside.

Decide il preside, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio d'istituto.

Con la nuova autonomia degli istituti al liceo scientifico di Pompei, due profesori di ruolo con la classe AO47 sono stati trasferiti su due cattedere di matematica e fisica, pur essendo abilitati nella classe A049. E' possibile che un preside possa fare tutto ciò in quanto i docenti non sono stati utilizzati né immessi in ruolo sulla A049.

Al momento attuale non è possibile.

Vorrei conoscere i riferimenti normativi su tale problema: sono stata trasferita d'ufficio per l'anno scolastico 2000-2001. Durante l'anno scolastico 1999 -2000 essendo risultata sovrannumeraria nell'organico di fatto sono stata utilizzata nella scuola di titolarità in quanto si è resa disponibile una cattedra completa in seguito ad esonero del docente della mia materia che svolge la funzione di preside incaricato. Per il corrente hanno scolastico devo attendere il provvedimento di utilizzazione da parte del provveditore o avendo la precedenza posso rivolgermi direttamente al capo di istituto?

Deve attendere il provvedimento formale di utilizzazione.

Se venissi immesso in ruolo questo anno potrei usufruire della mobilità intercompartimentale anche se il periodo di prova non fosse completato?

Non mi pare che la cosa sia esplicitamente disciplinata. Comunque penso che lei prima dovrebbe ottenere la conferma in ruolo.

Gent. dott. Santoro, desidero ringraziarla per la sollecitudine con cui ha risposto al mio precedente quesito. Avrei ancora necessità di alcune precisazioni, per altro molto banali, non essendo mai passata attraverso alle operazioni di utilizzazione...
- Il calendario di convocazione delle operazioni di utilizzazione per il sostegno è precedente a quello delle altre classi di concorso. Nel caso la disponibilità di cattedre "comuni" lo consenta, è possibile rinunciare all'assegnazione su sostegno per rimanere su posto comune?

Prima il sostegno. Per altro queste operazioni non richiedono la convocazione, pezr cui non è possibile rinunciare all'utilizzo.

- L'utilizzazione annuale su sostegno determina l'obbligo alla permanenza su questa tipologia di cattedra per 5 anni?

No.

- La convocazione in provveditorato, per i docenti che provengono da altra provincia, è considerata assenza giustificata da scuola oppure no?

Certo.

Egregio dott. Santoro, devo chiederle nuovamente alcuni lumi sulle graduatorie nelle scuole dimensionate in ritardo, poichè il mio Preside/Dirigente (supportato da una scelta presa, pare, in una conferenza di servizio tenutasi presso il Provveditorato), ritiene invece che le graduatorie rimangano per quest'anno distinte. Le spiego nuovamente e più precisamente il mio caso: nella mia scuola, nell'anno scolastico 1999/2000, vi era una cattedra orario 14+4 a cui io ero assegnato, nell'altra sempre nel 1999/2000 ve ne era un'altra 16+2; nell'organico di diritto elaborato prima delle operazioni di dimensionamento la mia cattedra sarebbe 16+2 mentre quella dell'altra scuola sarebbe di 18 ore e quindi completa. Ora secondo l'intepretazione data qui a Brindisi, i 2 organici resterebbero per quest'anno separati, essendo le operazioni di dimensionamento avvenute successivamente all'elaborazione degli organici, per cui io che ho un punteggio maggiore del collega dell'altra scuola dovrei rimanere sulla cattedra orario. Io ritengo che dovendosi stabilire il rientro su cattedra intera per l'a.s. 2000/2001 nella scuola ormai dimensionata e non la semplice assegnazione ai plessi si debba come da lei ricordato fare ricorso ad una unica graduatoria, ma qui così non pare, chi ha ragione secondo lei? Posso fare ricorso contro la decisione del mio Preside? Se sì a chi si inoltra il ricorso (al Dirigente scolastico o come in passato al Provveditore) e se rigettato come e a chi inoltrare ulteriori opposizioni?

Sulla cattedra orario ci resta lei, a prescindere dall'interpretazione data a Brindisi sugli organici distinti, perché così stabilisce una vecchia norma, che obbliga alla permanenza sulla cattedra orario il personale che la occupa, a prescindere dalla posizione nella graduatoria di istituto.

Gentilissimo dott. Santoro, sono un insegnante di Scuola materna della provincia di Caltanissetta. Ho alcune domande da porle in merito alla tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docenteallegata al CCND. Al punto I - Anzianità di servizio, lettera C si legge: Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta ...)
- entro il quinquennio punti 2
- oltre il quinquennio punti 3.
La nota (5) recita: Il punteggio va attribuito se la scuola di attuale titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Le chiedo:
1) che cos'è la titolarità giuridica?

L'attribuzione della titolarità nella scuola (per esempio il DOP non ha la titolarità su posti di organico sede, ma viene semplicemente utilizzato, per cui non ha diritto al riconoscimento del punteggio di titolarità).

2) una insegnante di scuola materna su posto comune ha la stessa titolarità giuridica di una insegnante di scuola materna su posto di sostegno?

Sì.

3) Una insegnante di scuola materna che ha insegnato per cinque anni nello stesso Circolo Didattico di cui i primi due su posto di sostegno e i restanti tre (avendo ottenuto il trasferimento) su posto comune può far valere 5 anni di servizio continuativo (nota 5)?

No.

Sono un'insegnante elementare trasferita d'ufficio perche' perdente posto nell'anno scol. 1998/99. Il circolo di ex titolarita', con il dimensionamento ha "perso" alcuni plessi ed e' diventato un istituto comprensivo. Secondo lei il diritto al rientro nella sede di precedente titolarita' entro il quinquennio e' valido per il solo "Nuovo Istituto comprensivo" o vale anche per i plessi "perduti" in seguito al dimensionamento??

Solo per il nuovo istituto comprensivo.

Quanto sopra vale anche per le utilizzazioni?? Grazie e Complimenti per il Sito e la sua disponibilita' e competenza.

Vale anche per le utilizzazioni.

Vi sottopongo il mio caso nella speranza di avere un ragguaglio. Nel corso dell'a.s. 1999/2000 mi veniva comunicato di essere soprannumeraria di circolo. Effettuavo la domanda di trasferimento chiedendo di mantenere ancora per un anno la titolarità sul circolo; in seguito richiedevo l'utilizzo sul circolo stesso. Ottenuto l'utilizzo per l'a.s. 2000/2001 esprimevo inoltre alla DD la preferenza di assegnazione nel plesso e nelle classi dove per due anni avevo insegnato. Una mia collega che aveva insegnato sul plesso l'anno precedente, essendo le classi V ove insegnava uscite, e dotata di un maggior punteggio di circolo, esprimeva anch'essa la preferenza sulle medesime mie classi pur di non essere assegnata ad altro plesso. Si tenga presente che la Carta dei Servizi privilegiava la continuità didattica nell'assegnazione degli insegnanti. La DD sentite le preferenze decideva di assegnare la mia collega alle suddette classi adducendo il fatto che il punteggio di circolo prevale sulla continuità e quindi qualora la mia collega avesse fatto ricorso, come sembrava sua intenzione fare in caso di mancata assegnazione, avrebbe comunque ottenuto l'impiego sulle suddette classi. Io sono stata assegnata ad altro plesso. La prevalenza del punteggio/anzianità sulla continuità sembra inoltre essere caldeggiata dalle OO.SS.?! In sostanza vorrei capire se l'interpretazione della DD è corretta anche tenuto conto del fatto che essendo stata soprannumeraria ho la titolarità di circolo per un solo a.s.. In caso contrario se ho i margini per poter effettuare ricorso al Provveditorato agli studi.

Cito dall'art. 25 del CCDN sulla mobilità.
"Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali inrelazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall’art. 6 del C.C.N.L.".

Buonasera, volevo sapere se per il trasferimento gli anni di servizio preruolo (6) vengono valutati tutti tre punti.

No. I primi quattro anni interi ed i rimanenti due terzi.

Per effetto della soppressione di una classe, ad un docente di scuola secondaria superiore viene inaspettatamente comunicato, in data 12/09/2000, che il suo orario cattedra (originariamente pari a 16 ore + 2 ore a disposizione) si è ridotto a 10 ore effettive nell’Istituto di titolarità. Si desidera conoscere le modalità che, verosimilmente, saranno adottate per risolvere questa situazione di soprannumerarietà. Il Provveditore potrebbe utilizzare l’insegnante in uno dei seguenti modi?
1) nell’ambito dell’Istituto di titolarità per l’insegnamento di materie relative ad altre classi di concorso (se in possesso del prescritto titolo di studio);
2) come insegnante a disposizione nell’ambito dell’Istituto di titolarità;
3) come insegnante di sostegno (possedendo il prescritto titolo di specializzazione) nell’ambito dello stesso Istituto;
4) completando l’orario con ore di insegnamento relativo alla stessa classe di concorso in un altro Istituto (in questo caso il docente avrà la possibilità di scegliere la situazione più favorevole, in base al proprio punteggio).

L'ultima modalità è quella più probabile, sussistendone le condizioni.

Inviate le vostre richieste a:
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