FAQ/11
Domande e Risposte su Mobilità
e Trasferimenti
(Ultimo aggiornamento:
17.09.00)
Carissimo Pino Santoro, leggo nel contratto
collettivo nazionale integrativo del 31/08/1999 alla Tabella di
valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e
d'ufficio del personale edocente (pag. 106), che:
- per ogni diploma di
specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli
statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90
(artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente vengono assegnati 5
punti;
- per ogni corso di
perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un
anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali
o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11),
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente viene assegnato un
punto. Si specifica, inoltre, alla nota 11 che "vanno
riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con
provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui
al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi
previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università
attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché
i corsi attivati dalle università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di
prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di
perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente
ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di
corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di
specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)". Sarebbe
possibile sapere (o in quale pagina internet trovare) quali sono tali
scuole di perfezionamento e di spezializzazione, dove sono attivate,
le modalità di partecipazione ai corsi, i costi, ... quindi
tutte le informazioni utili per un'eventuale iscrizione.
Personalmente abito e lavoro a Roma e sarei intenzionato ad
iscrivermi ai corsi di perfezionamento dell'Università Roma
Tre (http://w3.uniroma3.it/informazioni/index.asp), ma, se è
vero che dànno soltanto un punto, forse mi conviene iscrivermi
per una seconda laurea e avere così 5 punti. Forse sono
informazioni utili a tutti i lettorei di Edscuola.
Per le informazione consultare i siti delle varie
università. Il corso attivato presso le scuole di
specializzazione vale comunque cinque punti, non
uno.
Si chiedono alcuni chiarimenti in riferimento
alla situazione sotto descritta:
Anno 99/00
Nel circolo in
questione è stato dato :
- 1 posto ad
utilizzazione su scuola comune ad un'insegnante trasferito d'ufficio
da altro circolo (lo scrivente);
- 1 posto ad
utilizzazione su sostegno ad un'insegnante proveniente da fuori
provincia
coniugata con un
militare. SI PRECISA CHE ALL'INTERNO DELLO STESSO CIRCOLO
UN'ALTRA INSEGNANTE TITOLARE SU SCUOLA COMUNE E CON TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE HA CHIESTO DI POTER ESSERE UTILIZZATA SUL POSTO DI
SOSTEGNO. LA STESSA NELL'ANNO SCOLASTICO 97/98 E 98/99 ERA STATA
UTILIZZATA SUL POSTO DI SOSTEGNO IN QUESTIONE.
1) Si chiede se la
situazione creatasi nell'anno scolastico 99/00 in cui l'insegnante
titolare nel circolo non ha avuto la riconferma, sia quella prevista
dalla normativa regolante le utilizzazioni?
Non conosco il CCDP sulle utilizzazioni della
provincia interessata, per cui non sono in grado di rispondere.
Bisogna controllare la seguenza operativa di quel contratto che cosa
prevedeva.
Anno 2000/2001
Nello stesso circolo
il posto di sostegno è entrato nell'organico di diritto.
Nessuno vi è giunto per trasferimento. L'insegnante di cui
sopra già titolare nel circolo ha chiesto di essere utilizzata
sul posto in questione. Vista la situazione dell'anno precedente il
posto spetta all'insegnante già titolare nel circolo e
utilizzata negli anni 97/98 e 98/99 (con maggior punteggio) o
all'insegnante utilizzata nel 99/00 proveniente da fuori provincia,
coniugata con un militare e con punteggio
inferiore?
All'insegnante proveniente da fuori provincia, se
continua ad avere titolo all'utilizzo.
3) Se l'insegnante che verrà utilizzata
sarà l'insegnante già titolare nel circolo, si
libererà un posto su scuola comune dove il sottoscritto
avrà la precedenza ad essere riutilizzato in quanto già
utilizzato l'anno precedente?
Capisco.
4) Qualora il posto dovesse essere assegnato
al''insegnante proveniente da fuori provincia, coniugata con un
militare, e il sottoscritto non ottenga così l'utilizzazione,
esistono i termini per effettuare ad un ricorso?
No.
Sono un docente di ruolo nella scuola
secondaria superiore di secondo grado. La scuola presso la quale sono
stato trasferito lo scorso anno è stata interessata al
dimensionamento. Ho fatto domanda volontaria di trasferimento,
poiché rischiavo la soprannumerarietà. Mi è
stata poi data dal Provveditorato agli studi la possibilità di
effettuare l'opzione per una delle due scuole nelle quali il mio
istituto sarebbe confluito dal 1° settembre 2000. L'opzione
è stata accettata dal provveditorato, sulla base dell'organico
di diritto, e la mia domanda di trasferimento è stata
annullata. Il 30 agosto mi viene comunicato che sono diventato
soprannumerario nell'organico di fatto. Domande:
1) Si può
configurare, in questo caso, una lesione di diritti, passibile di
ricorso, in quanto mi è stata negata la possibilità di
trovare, per trasferimento, una sede stabile di servizio? [anche
considerato che su sedi di mio gradimento, indicate nella domanda
poi annullata, sono stati accontentati colleghi con punteggio
inferiore al mio].
No, visto che hai deciso tu di esercitare il diritto
di opzione.
2) Che tipo di ricorso potrei, nel caso,
intentare?
Ministero o giudice ordinario.
3) Potrei chiedere al tribunale amministrativo
la reintegrazione nell'oragnico di diritto, anche in virtù
della nuova configurazione giuridica degli istituti, con l'avvio
dell'autonomia scolastica?
Avverso l'organico competente è il TAR. Fatti
consigliare da un buon avvocato, visto che io non lo
sono.
Egregio Dott. Santoro, mi aiuti a liberarmi da
un atroce dubbio, sono un'insegnante di scuola elementare, ho fatto
richiesta di assegnazione provvisoria presso il Provv. agli studi di
Roma. Il 16 agosto mi sono presentata negli uffici del Provv. in
questione per chiedere delucidazioni riguardo l'inoltro della
domanda, gli impiegati mi hanno detto piu' volte che tutto era da
ricercare su Internet, sia i moduli che le spiegazioni. Una volta a
casa ho scaricato da Internet, dal sito del Provv. di Roma, l'elenco
delle scuole che mi interessavano e i relativi codici,
confidando poi nell'aiuto divino, ho spedito la domanda. Oggi, dal
link inserito nel Vs. sito, quello dei bollettini ufficiali delle
scuole, rilevo che i codici da me espressi sono del tutto
diversi da quelli pubblicati nel bollettino. E ora? Cosa
succederà? Valuteranno la corrispondenza dei codici delle due
diverse tabelle?
Spero si rendano conto dell'errore è tengano
conto solo della dizione in chiaro.
Caro Pino, ho chiesto l'assegnazione da fuori
provincia adducendo come motivo l'assistenza a mia madre, invalida al
90%, a cui ho chiesto il ricongiungimento. Ho saputo ieri da un
collega che esistono dei punteggi sulla base delle motivazioni
familiari presentate nella domanda stessa. Ho sbagliato a non
chiedere il ricongiungimento anche a mia moglie residente nella
stessa abitazione di mia madre? Che tipi di punteggi vengono
attribuiti? Nel caso avessi sbagliato posso comunicare al
provveditorato l'eventuale rettifica?
La tabella relativa al punteggio per le assegnazioni
provvisorie è allegata al CCDN sulle utilizzazioni. Ad essere
valutate sono solo le esigenze di famiglia.
Sono un docente della secondarie di secondo
grado. L'anno scorso (settembre 1999) a seguito di una contrazione
degli iscritti sono stato dichiarato sovrannumerario sull'organico di
fatto e pertanto utilizzato d'ufficio a 40 km dalla mia precedente
sede. In primavera ho fatto la domanda di trasferimento, ma avendo
barrato anche la casella per la quale si optava per il mantenimento
della titolarità "ancora per un anno" nel mio
vecchio Istituto, pur non essendovi in esso possibilità di
insegnamento su materie affini, son stato di fatto escluso dai
movimenti, pertanto ho ricompilato la domanda di utilizzazione
ponendo tra le altre sedi (come prima scelta) anche il mio Istituto
di titolarità pur sapendo che non vi erano cattedre
disponibili. Ora è accaduto un fatto inaspettato: una collega
di quest'istituto ha ottenuto il prepensionamento per motivi di
salute (la scuola ha comunicato la cosa al provveditorato a fine
agosto), liberando pertanto una cattedra. Mi domando quali diritti ho su
quella cattedra? La riotterrò a prescindere dalla domanda di
utilizzazione o in qualità di utilizzato?
La otterrà a prescindere.
Gentile Pino, vorrei porti un quesito relativo
al computo delle graduatorie interne di istituto. Insegno materie
letterarie, latino e greco, ma possiedo anche l'abilitazione con
concorso ordinario per le medie. Quest'ultima non è mai stata
computata 12 punti perché, si sa, si trattava di due gradi
diversi di scuola. Ma dal momento che ora è stata effettuata
una funsione fra la A043 (lettere alle medie) e la A050 (italiano e
storia) e quindi le due classi di concorso sono state equiparate, mi
chiedo se allora la mia abilitazione non valga lo stesso 12 punti
all'interno della graduatoria di istituto. E se sì, dove
trovare la normativa?
Non vale. La normativa è contenuta nel CCDN
sulla mobilità.
Caro Pino volevo chiederti dei chiairmenti in
merito al decreto del 25/08/2000. In particolare volevo sapere se
coloro che, come me, hanno richiesto l'assegnazione provvisoria
interprovinciale avranno la sede prima dei supplenti annuali
riconfermati oppure no.
Certo.
Inoltre, volevo sapere se esiste una data
limite entro la quale le operazioni di assegnazione provvisoria
devono essere completate, poichè al Provveditorato di Roma mi
hanno solo detto che di sicuro inizierò l'anno scolastico
nell'altra provincia.
La data ultima è il ventesimo giorno
dall'inizio delle lezioni nella regione che inizia la scuola per
ultima.
Innanzitutto mi complimento per l'eccellente
servizio che presta il vostro sito. Le pongo una questione per la
quale si può dare solamente una soluzione basata su
interpretazione normativa. Fin d'ora la ringrazio per l'attenzione
che vorrà concedermi. Sono un'insegnante specialista di L2
nella scuola elementare, in relazione alla assegnazione dei posti
dell'organico funzionale di circolo, mi trovo a concorrere con
una mia collega di circolo di L2 pertanto l'assegnazione è
disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella
di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni prevista dal
CCDN dell'11/7/2000. Per quanto riguarda l'anzianità di
servizio di cui al punto B3, quale punteggio mi spetta (punti 0,5 o
1?) per gli anni in cui ho prestato servizio come insegnante
specialista di L2 sul plesso dove avevo anche la
"titolarità per un anno" (questa titolarità
l'ho avuta per due anni consecutivi)?
Cosa vuol dire "titolarità per un
anno"? Secondo me, a naso, le spettano 0,5
punti.
Ancora per l'anzianità di servizio,
punto C1, tra il 92/93 e il 97/98 ho prestato sei anni di servizio in
ruolo come specialista di L2: si considerano due trienni di servizio
di ruolo prestato senza soluzione di continuità, oppure un
triennio?
Uno solo.
Sono un insegnante di sostegno specializzato,
entrato in ruolo per Educazione Tecnica nel 1984. Qualcuno mi ha
detto che esiste la possibilità di chiedere di essere
utilizzato presso un altro Ente (es. il Comune) se questo ne fa
richiesta, mantenendo nel contempo stipendio e ruolo presso la
scuola. Ho capito bene? Se no, che possibilità ho di cambiare
lavoro?
Non mantieni stipendio e ruolo presso la scuola.
Cambi del tutto mestiere.
EGREGIO DOTTORE, LE ESPONGO IL SEGUENTE CASO:
LA REGIONE CALABRIA HA DECRETATO IL DIMENSIONEMANTO DELLE II.SS. CON
GRAVE RITARDO E CIOE' IN AGOSTO 2000. IN UNO STESO COMUNE DELLA
PROVINCIA DI CATANZARO ESISTONO UNA DIREZIONE DIDATTICA ED UNA SCULA
MADIA OGGETTO DI DIMENSIONAMENTO CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2000.
NELLA DIREZIONE DIDATTICA E' IN SERVIZIO, DAL 1998/99 UN RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO DI RUOLO. NELLA SCUOLA MEDIA PER L'ANNO SCOLASTICO IN
CORSO NON ESISTE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO MA CON LE OPERAZIONI DI
TRASFERIMENTO VE N'E' GIUNTO UNO CON MAGGIORE ANZIANITA' (DECORRENZA
1° SETTEMBRE 2000). QUALE DEI DUE RESPONSABILI AMMINISTRATIVI E'
PERDENTE POSTO? L'ULTIMO ARRIVATO OPPURE CHI AVRA' MINORE PUNTEGGIO
NELLA GRADUATORIA DA FARSI AI SENSI DELL'CCDN SULLE UTILIZZAZIONI?
SAREI GRATO SE CITASSE I RIFERIMENTI NORMATIVI SU CUI SI BASERA' LA
SUA OPINIONE.
Salta chi ha il minor punteggio. I riferimenti
normativi sono contenuti nei contratti decentrati sulla
mobilità e utilizzazione del personale docente e
ATA.
Sono un responsabile amministrativo a tempo
indeterminato ed a seguito dell'applicazione del piano di
dimensionamento, risulto soprannumeraria sull'organico di diritto. Il
dimensionamento ha riguardato le sottoindicate 4 scuole ed ha
coinvolto i relativi 4 responsabili amministrativi a T.I.:
1) Scuola Media di
Pergola, sede della presidenza e della titolarità della
sottoscritta, con le sezioni staccate di Fratte Rosa, San Lorenzo in
Campo e Serra Sant'Abbondio;
2) Direzione
Didattica di Pergola;
3) Scuola Media di
Cagli con sezioni staccate di Cantiano e Frontone;
4) Direzione
Didattica di Cagli.
La nuova situazione
per l'a.s. 2000/2001 è la seguente:
1) Istituto
comprensivo di Pergola con le scuole dei comuni di Pergola, Serra S.
Abbondio e Frontone.
2) Istituto
comprensivo di San Lorenzo in Campo, con le scuole dei comuni di San
Lorenzo in Campo e Fratte Rosa.
3) Istituto
comprensivo di Cagli con le scuole dei comuni di Cagli e Cantiano.
Pertanto relativamente all'a.s. 2000/2001 si
è riscontrato un calo di n. 1 posto (la sottoscritta
è risultata soprannumeraria). Nel frattempo, (mese di
agosto), uno dei responsabili amministrativi coinvolti nel
suddetto dimensionamento, ha presentato domanda di pensione accolta
nei giorni scorsi. Premesso che nella mia provincia ci sono altri
soprannumerari e la sottoscritta nella relativa graduatoria
è una delle ultime, la domanda è questa: ho
diritto ad avere come sede (nelle operazioni di utilizzo) quella che
si è resa disponibile in seguito al pensionamento del collega,
oppure possono concorrere anche gli altri soprannumerari della
provincia?
Vanti una precedenza se sei stata trasferita
d'ufficio per il rientro nelle sedi viciniori.
Gentili colleghi, insegno in una scuola
elementare (2a e 3a) e vorrei sottoporvi il seguente quesito:
può il Direttore Didattico, in caso di esubero di insegnanti
(sono uscite 4 quinte e sono entrate 2 sole prime), togliere la
titolarità (a scapito della continuità) ad
un'insegnante non ultima in graduatoria, laddove il Collegio dei
Docenti, in merito, ha individuato, in ordine, i criteri della
graduatoria e della continuità, specificando che le classi o
moduli non interessati non devono partecipare ad eventuali movimenti?
Che tipo di opposizione si può fare ad un simile
provvedimento? Esistono normative o circolari in
merito?
Il dirigente decide nel rispetto dei criteri
approvati dal Consiglio di circolo. Se tali criteri vengono
palesemente disattesi, si può contestare la sua
decisione.
Per effetto del dimensionamento, un Circolo
didattico cede ad un'altra scuola due classi, A e B. Dagli elenchi
degli alunni, però, la nuova scuola scopre che le due classi
ricevute in realtà sono quelle che nell'anno scolastico appena
trascorso erano denominate C - D. La nuova scuola può chiedere
e ottenere dalla vecchia scuola che le siano dati effettivamente gli
alunni delle classi denominate, nel precedente anno scolastico, A -
B? Può un dirigente cambiare la lettera identificativa ad una
sezione di punto in bianco ed arbitrariamente? Un insegnante che ha
optato per la nuova istituzione a patto che mantenga la
continuità didattica in A - B, invece si ritrova A - B sulla
carta ma in realtà gli alunni provengono da altre sezioni, C -
D, cosa può fare?
E' una cosa molto strana. Bisogna vedere che cosa
c'è scritto nel piano di dimensionamento, e poi eventualmente
eccepire nel merito.
Gentile Santoro, un responsabile
amministrativo titolare in una SMS annessa Ist. Arte viene
individuata perdente posto per accorpamento della SMS all'IST.Arte,
produce istanza di trasferimento, viene assegnata nuova
titolarità in altra istituzione dello stesso comune (fra le
preferenze indicate nella domanda per l'a.s. 2000-2001). A seguito
del dimensionamento tardivo in Sicilia, inizio anno scolastico
corrente la scuola di nuova assegnazione perde l'autonomia in quanto
unita ad altre istituzioni dello stesso comune, viene riprodotta
domanda dall'interessato quale perdente posto. In fase di
assegnazione di sede, sulle nuove disponibilità a seguito del
tardivo dimensionamento, il Responsabile di cui sopra esercita il
diritto di precedenza nella scelta di una sede dello stesso comune di
precedente titolarità, oppure viene graduato con altri e
quindi segue la gradualità dei punteggi, per cui anche se un
altro perdente posto, era titolare su altro comune avendo piu'
punteggio può prendere la sede disponibile obbligando al
cambio di comune chi già era titolare sullo
stesso?
Ha diritto di precedenza nel comune di precedente
titolarità.
La sede assegnata diventa definitiva o
è provvisoria e quindi bisogna riprodurre domanda di
mobilità?
Bisogna riprodurre domanda, perché il
provvedimento è temporaneo.
In caso positivo qual'è la normativa
che regola tale situazione e se diversamente applicata a chi bisogna
rivolgersi per eventuale ricorso?
Vedi il CCDN sulla mobilità e sulle
utilizzazioni relativo al prossimo anno.
Sono un docente in DOP, utilizzato, per 12
anni, in una scuola media, in un progetto DI-SCO diretto alla
prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione
scolastica, e che ha partecipato nellanno scolastico 1999/2000
anche alle attività previste dallart. 4 del CCNI
scuole situate in zone a rischio impegnandosi a permanere
in quella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per
non meno di tre anni, non presentando, di conseguenza, domanda di
trasferimento, ha o non ha diritto alla riconferma nella medesima
scuola?
Sì, se il posto è
disponibile.
Lamministrazione scolastica, in sede di
contrattazione decentrata provinciale, può sopprimere i posti
DI-SCO nelle singole istituzioni scolastiche e confermare ed ampliare
quelli di coordinatori di area, considerato che, come dispone
lart. 4 del CCNI al comma 11, con la contrattazione decentrata,
dovevano essere disciplinate forme di permanenza del personale in
servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto
medesimo, e si dovevano stabilire, come si evince alla lettera D del
contratto decentrato nazionale, i criteri per attivare la
prosecuzione dei progetti diretti alla prevenzione e al contenimento
del disagio della dispersione scolastica.
Per questi progetti doveva essere garantita la
prosecuzione, in realtà. Comunque non conosco a riguardo che
cosa stabilisce la contrattazione decentrata della sua provincia a
riguardo.
Gent. dottor Santoro, sono stata trasferita
annualmente lo scorso anno scolastico su provincia diversa da
quella di titolarità. Il collega che ho sostituito era in
aspettativa per mandato parlamentare. Non mi è stato
riconfermato il trasferimento annuale perché la legislazione
cesserà in primavera.... Essendo comunque certo che il collega
non rientrerà in servizio vorrei sapere:
- esistono le
condizioni per presentare un ricorso? A chi dovrei eventualmente
presentarlo?
Il posto, non essendo libero per l'intero anno, non
può essere dato a trasferimento annuale. Comunque si accerti
che le cose stiano effettivamente così, chiedendo l'accesso ai
documenti amministrativi.
- essendo in possesso del titolo di
specializzazione per il sostegno, ed essendo in esubero la
mia classe di concorso della provincia in cui sono
titolare, ho diritto a precedenze per
l'utilizzazione?
Ha diritto a chiedere
l'utilizzazione.
- La mia condizione di "ex"
trasferita annuale mi dà diritto a qualche precedenza per
l'utilizzo nella provincia nella quale ho prestato servizio
durante lo scorso anno?
No.
Ringrazio molto per
l'attenzione!
Prego.
Sono un ass.te amministrativo, lavoro in una
Scuola Media Statale, nel mese di agosto ho fatto domanda di
mobilità per altre amministrazioni, senza ricevere alcuna
risposta. Vorrei sapere cosa posso fare.
Mettiti in contatto con queste amministrazioni e
chiedi lumi.
Caro Pino, ti ho già rivolto un quesito
nei giorni scorsi al quale tu hai risposto con cortese sollecitudine.
Torno a scriverti per un ulteriore chiarimento e approfondimento
esplicitando meglio il quesito.Sono un docente in DOP, utilizzato,
per 12 anni, in una scuola media, in un progetto DI-SCO diretto alla
prevenzione e al contenimento del disagio e della dispersione
scolastica, e che ha partecipato nellanno scolastico 1999/2000
anche alle attività previste dallart. 4 del CCNI
scuole situate in zone a rischio impegnandosi a permanere
in quella scuola per la durata del progetto medesimo e, comunque, per
non meno di tre anni, non presentando, di conseguenza, domanda di
trasferimento. Mi hai già risposto che ho diritto alla
riconferma se il posto è disponibile. Lamministrazione
scolastica, in sede di contrattazione decentrata provinciale, con il
parere contrario di una organizzazione sindacale, ha soppresso i
posti DI-SCO nelle singole istituzioni scolastiche e confermato ed
ampliato quelli di coordinatori di area (riservati a docenti che
operano su una rete di scuole). Il posto quindi non esiste
più. In considerazione del fatto che, come dispone lart.
4 del CCNI al comma 11, con la contrattazione decentrata, dovevano
essere disciplinate forme di permanenza del personale in servizio
impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo, e si
dovevano stabilire, come si evince alla lettera D del contratto
decentrato nazionale, i criteri per attivare la prosecuzione dei
progetti diretti alla prevenzione e al contenimento del disagio della
dispersione scolastica, si poteva con la contrattazione decentrata
sopprimere quei posti? È legittima questa decisione? Nel
fissare i posti DI-SCO non si doveva tenere conto di quei docenti che
hanno partecipato al progetto con lart. 4, visto che nei moduli
di domanda di utilizzazione nella sezione E è espressamente
richiesto se trattasi di conferma su progetto di area a rischio? Si
può configurare, in questo caso, una lesione di diritti, in
quanto mi è stata negata la possibilità di fare domanda
di trasferimento e quindi di trovare una sede stabile di
servizio? A chi posso, eventualmente, presentare
ricorso?
La contrattazione non può sopprimere posti,
ma semplicemente individuare criteri. Bisogna verificare che la
contrattazione decentrata provinciale non abbia ecceduto nel suo
potere regolamentare, che è chiaramente individuato dal
contratto nazionale di lavoro.
Sono un'insegnante di scuola superiore
titolare di una cattedra oraria, formata da 11 ore nella scuola di
titolarità e 7 ore in una scuola distante più di 30 Km.
Ho saputo se si ha un completamento orario con scuole situate a
più di 30 Km di distanza, si può essere considerati
soprannumerari e partecipare alle operazioni di mobilità. Non
riesco però a trovare il riferimento normativo per fare
ricorso al Provveditorato. Potreste essere così gentili da
dirmi se conoscete questa norma?
La norma esiste, ed è strano che venga
disattesa. Non ho la possibilità, in questo momento, di dirti
dove cercarla.
Egregio, sai dirmi, per favore se i dieci
punti aggiuntivi assegnati nella tabella di valutazione al docente
incaricato che chieda di essere reincaricato presso l'istituto nel
quale ha svolto l'incarico l'anno precedente, valgono solamente per
il reincarico in quell'istituto o valgono per l'intera graduatoria
cui quell'istutito si riferisce? (ad esempio: valgono solo per
l'incarico in quel dato liceo classico o per tutti i licei classici
della provincia?)
Per la sola scuola del
reincarico.
Egregio dott. Santoro, approfitto della sua
cortesia per porle il seguente quesito: sono titolare di ed. Fisica
in una scuola media di Brindisi che a seguito del dimensionamento,
avvenuto solo dal 1 settembre 2000 ( per la ritardata approvazione
del relativo piano da parte della Regione Puglia), è stata
accorpata ad un'altra scuola media dello stesso comune, nella
individuazione del docente a cui assegnare l'unica cattedra orario
presente nelle due scuole si deve procedere ad una sola graduatoria,
o le due graduatorie sono per quest'anno comunque distinte? Le sarei
grato se potesse fornirmi anche i riferimenti
normativi.
Una sola graduatoria. I riferimenti sono il CCDN
sulla mobilità e quello sulle utilizzazioni (sono entrambi a
sua disposizione sul ns. sito).
Caro Santoro, sono un dirigente scolastico che
per effetti del dimensionamento della rete scolastico è
risultato soprannumerario assieme ad altri 10. La procedura seguita
dal Provveditoreè la seguente:
- avuto il piano di
dimensionamento invita i dirigenti con una e-mail ad inoltrare
una "domanda" con i titoli; nella e-mail non era indicato
nessun termine. Comunque abbiamo provveduto all'inoltro prima del 15
di agosto.
- da quel momento non
abbiamo più saputo niente fino alla data 29 agosto 2000 quando
siamo stati convocati per la preposizione dei capi d'istituto. In
quel giorno in seduta pubblica e senza la presentazione di alcuna
graduatoria, individua 10 soprannumerari che rimangono attoniti e
sbigottiti. Nel contempo annuncia che ha provveduto a revocare
due trasferimenti all'interno della provincia di due colleghi
perchè le sedi di trasferimento risultavano nel frattempo
dimensionate. In seguito convova i 10 dirigenti in una
saletta, dicendo " mettetevi d'accordo sulla scelta delle 8 sedi
restanti in provincia, gli altri due saranno allocati momentaneamente
sul provveditorato e poi dovranno essere utilizzati dagli altri
Provveditorati della Campania. Il provveditore non ha tenuto conto
dell'o.m. sulla mobilità del 27 gennaio 2000, né
nell'art. 17 nota 1 ove vi è l'esplicitazione del
termine" singolo dimensionamento". Incurante di qualsiasi
senso di ragionevolezza, ci ha salutato e andato via. Ti chiedo, a
nome mio e dei colleghi, come interpreti l'art. 17 dell'o.m. nota 1?
E' possibile che un provveditore possa annullare due decreti di
trasferimento emanati dal ministro o dagli organi
supeiori?
Procedura a dir poco incredibile! Segnalatelo al
Ministero. Quanto alla potestà di annullamento del
trasferimento, ciò rientra nelle prerogative del provveditore,
dal momento che la materia spetta alla sua competenza esclusiva (il
personale scolastico viene infatti spostato sulla base di un decreto
provveditoriale). Tutto il resto è
ridicolo.
Forse entrerò in ruolo col concorso a
cattedra alle superiori come docente. Se mi dessero una cattedra
lontana, nella mia provincia o fuori della mia provincia:
1) Dopo quanto tempo,
dal momento dell'immissione in ruolo, posso chiedere il trasferimento
per avvicinamento a marito e figli?
Due anni in provincia e tre
fuori.
2) E l'assegnazione
provvisoria?
Subito.
3) Visto che ho l'abilitazione per un'altra
classe di concorso di scuola superiore potrei chiedere il passaggio a
quest'altra classe e dopo quanto tempo?
Vedi risposta 1.
4) potrei domandare contemporaneamente il
trasferimento e il passaggio di cattedra e poi prendermi quello che
mi dà la sede più vicina?
Sì.
Per l'anno scolastico 1999-2000 sono stato
trasferito nella scuola dove attualmente presto servizio,con diritto
di precedenza sensi della Legge 104/92 art. 33 comma n. 5 e n. 7,
perchè presto assistenza a un mio zio handicappato. Essendosi
verificata una situazione di soprannumerarieta nella previsione di
organico per l'anno scolastico 2000-2001, sono stato inserito nella
relativa graduatoria ai sensi dell'art. 27 dell'O.M. n. 26 del
02.02.2000 e dichiarato perdente posto. Ritiene che il provvedimento
sia legittimo?
No.
Sono un insegnante di ruolo di scuola media
superiore, non in esubero. Desiderei conoscere le modalità per
passare ad altre amministrazioni (mobilità
intercompartimentale). Grazie.
Se qualche altra amministrazione ti chiama, una
volta ottenuto il nulla-osta dal provveditorato, puoi passare senza
nessun'altra formalità.
Sono un insegnante di Scuola Materna con sede
di titolarità su posto di tipo comune nel Circolo A ed
utilizzata, nell'anno scolastico appena trascorso, su posto di
sostegno nel Circolo B. Il Circolo A è coinvolto nel
dimensionamento. Può il Dirigente del Circolo A, non
riconoscendomi la continuità (poichè utilizzata),
assegnare la mia sede ad una collega appena trasferitasi nel Circolo
A con un punteggio superiore al mio?
L'utilizzo non fa perdere la
continuità.
Nella nuova scuola, in cui ho preso servizio a
seguito di richiesta di trasferimento, mi è stata assegnata
una cattedra mentre io ne vorrei un'altra. Mi è stato risposto
che quella che io vorrei spetta per continuità didattica ad un
collega che l'anno scorso l'ha avuta. Questo collega però non
è titolare nella mia scuola (perchè era un perdente
posto di un altro istituto) né ha l'abilitazione
all'insegnamento di mat e fis, dunque non è nemmeno in
graduatoria interna. Di fronte alle mie contestazioni il Vicario mi
ha detto che il Preside assegna le cattedre e che io ho il dovere di
accettare. Quello che io chiedo è se esista una normativa che
in qualche maniera chiarisca (se ci sono) i criteri di assegnazione
delle cattedre, o se essi sono del tutto arbitrari e lasciati al
giudizio del Preside.
Decide il preside, sulla base dei criteri definiti
dal Consiglio d'istituto.
Con la nuova autonomia degli istituti al liceo
scientifico di Pompei, due profesori di ruolo con la classe AO47 sono
stati trasferiti su due cattedere di matematica e fisica, pur essendo
abilitati nella classe A049. E' possibile che un preside possa fare
tutto ciò in quanto i docenti non sono stati utilizzati
né immessi in ruolo sulla A049.
Al momento attuale non è
possibile.
Vorrei conoscere i riferimenti normativi su
tale problema: sono stata trasferita d'ufficio per l'anno scolastico
2000-2001. Durante l'anno scolastico 1999 -2000 essendo risultata
sovrannumeraria nell'organico di fatto sono stata utilizzata nella
scuola di titolarità in quanto si è resa disponibile
una cattedra completa in seguito ad esonero del docente della mia
materia che svolge la funzione di preside incaricato. Per il corrente
hanno scolastico devo attendere il provvedimento di utilizzazione da
parte del provveditore o avendo la precedenza posso rivolgermi
direttamente al capo di istituto?
Deve attendere il provvedimento formale di
utilizzazione.
Se venissi immesso in ruolo questo anno potrei
usufruire della mobilità intercompartimentale anche se il
periodo di prova non fosse completato?
Non mi pare che la cosa sia esplicitamente
disciplinata. Comunque penso che lei prima dovrebbe ottenere la
conferma in ruolo.
Gent. dott. Santoro, desidero ringraziarla per
la sollecitudine con cui ha risposto al mio precedente quesito. Avrei
ancora necessità di alcune precisazioni, per altro molto
banali, non essendo mai passata attraverso alle operazioni di
utilizzazione...
- Il calendario di
convocazione delle operazioni di utilizzazione per il sostegno
è precedente a quello delle altre classi di concorso. Nel caso
la disponibilità
di cattedre "comuni" lo consenta, è
possibile rinunciare all'assegnazione su sostegno per rimanere su
posto comune?
Prima il sostegno. Per altro queste operazioni non
richiedono la convocazione, pezr cui non è possibile
rinunciare all'utilizzo.
- L'utilizzazione annuale su sostegno
determina l'obbligo alla permanenza su questa tipologia di cattedra
per 5 anni?
No.
- La convocazione in provveditorato, per
i docenti che provengono da altra provincia, è considerata
assenza giustificata da scuola oppure no?
Certo.
Egregio dott. Santoro, devo chiederle
nuovamente alcuni lumi sulle graduatorie nelle scuole dimensionate in
ritardo, poichè il mio Preside/Dirigente (supportato da una
scelta presa, pare, in una conferenza di servizio tenutasi presso il
Provveditorato), ritiene invece che le graduatorie rimangano per
quest'anno distinte. Le spiego nuovamente e più precisamente
il mio caso: nella mia scuola, nell'anno scolastico 1999/2000, vi era
una cattedra orario 14+4 a cui io ero assegnato, nell'altra sempre
nel 1999/2000 ve ne era un'altra 16+2; nell'organico di diritto
elaborato prima delle operazioni di dimensionamento la mia cattedra
sarebbe 16+2 mentre quella dell'altra scuola sarebbe di 18 ore e
quindi completa. Ora secondo l'intepretazione data qui a Brindisi, i
2 organici resterebbero per quest'anno separati, essendo le
operazioni di dimensionamento avvenute successivamente
all'elaborazione degli organici, per cui io che ho un punteggio
maggiore del collega dell'altra scuola dovrei rimanere sulla cattedra
orario. Io ritengo che dovendosi stabilire il rientro su cattedra
intera per l'a.s. 2000/2001 nella scuola ormai dimensionata e non la
semplice assegnazione ai plessi si debba come da lei ricordato fare
ricorso ad una unica graduatoria, ma qui così non pare, chi ha
ragione secondo lei? Posso fare ricorso contro la decisione del mio
Preside? Se sì a chi si inoltra il ricorso (al Dirigente
scolastico o come in passato al Provveditore) e se rigettato come e a
chi inoltrare ulteriori opposizioni?
Sulla cattedra orario ci resta lei, a prescindere
dall'interpretazione data a Brindisi sugli organici distinti,
perché così stabilisce una vecchia norma, che obbliga
alla permanenza sulla cattedra orario il personale che la occupa, a
prescindere dalla posizione nella graduatoria di
istituto.
Gentilissimo dott. Santoro, sono un insegnante
di Scuola materna della provincia di Caltanissetta. Ho alcune domande
da porle in merito alla tabella di valutazione dei titoli e dei
servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docenteallegata al
CCND. Al punto I - Anzianità di servizio, lettera C si legge:
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale
titolarità senza soluzione di continuità (5) (in
aggiunta ...)
- entro il
quinquennio punti 2
- oltre il
quinquennio punti 3.
La nota (5) recita:
Il punteggio va attribuito se la scuola di attuale titolarità
giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato.
Le chiedo:
1) che cos'è
la titolarità giuridica?
L'attribuzione della titolarità nella scuola
(per esempio il DOP non ha la titolarità su posti di organico
sede, ma viene semplicemente utilizzato, per cui non ha diritto al
riconoscimento del punteggio di
titolarità).
2) una insegnante di
scuola materna su posto comune ha la stessa titolarità
giuridica di una insegnante di scuola materna su posto di
sostegno?
Sì.
3) Una insegnante di scuola materna che ha
insegnato per cinque anni nello stesso Circolo Didattico di cui i
primi due su posto di sostegno e i restanti tre (avendo ottenuto il
trasferimento) su posto comune può far valere 5 anni di
servizio continuativo (nota 5)?
No.
Sono un'insegnante elementare trasferita
d'ufficio perche' perdente posto nell'anno scol. 1998/99. Il circolo
di ex titolarita', con il dimensionamento ha "perso" alcuni
plessi ed e' diventato un istituto comprensivo. Secondo lei il
diritto al rientro nella sede di precedente titolarita' entro il
quinquennio e' valido per il solo "Nuovo Istituto
comprensivo" o vale anche per i plessi "perduti" in
seguito al dimensionamento??
Solo per il nuovo istituto
comprensivo.
Quanto sopra vale anche per le utilizzazioni??
Grazie e Complimenti per il Sito e la sua disponibilita' e
competenza.
Vale anche per le utilizzazioni.
Vi sottopongo il mio caso nella speranza di
avere un ragguaglio. Nel corso dell'a.s. 1999/2000 mi veniva
comunicato di essere soprannumeraria di circolo. Effettuavo la
domanda di trasferimento chiedendo di mantenere ancora per un anno la
titolarità sul circolo; in seguito richiedevo l'utilizzo sul
circolo stesso. Ottenuto l'utilizzo per l'a.s. 2000/2001 esprimevo
inoltre alla DD la preferenza di assegnazione nel plesso e nelle
classi dove per due anni avevo insegnato. Una mia collega che aveva
insegnato sul plesso l'anno precedente, essendo le classi V ove
insegnava uscite, e dotata di un maggior punteggio di circolo,
esprimeva anch'essa la preferenza sulle medesime mie classi pur di
non essere assegnata ad altro plesso. Si tenga presente che la Carta
dei Servizi privilegiava la continuità didattica
nell'assegnazione degli insegnanti. La DD sentite le preferenze
decideva di assegnare la mia collega alle suddette classi adducendo
il fatto che il punteggio di circolo prevale sulla continuità
e quindi qualora la mia collega avesse fatto ricorso, come sembrava
sua intenzione fare in caso di mancata assegnazione, avrebbe comunque
ottenuto l'impiego sulle suddette classi. Io sono stata assegnata ad
altro plesso. La prevalenza del punteggio/anzianità sulla
continuità sembra inoltre essere caldeggiata dalle OO.SS.?! In
sostanza vorrei capire se l'interpretazione della DD è
corretta anche tenuto conto del fatto che essendo stata
soprannumeraria ho la titolarità di circolo per un solo a.s..
In caso contrario se ho i margini per poter effettuare ricorso al
Provveditorato agli studi.
Cito dall'art. 25 del CCDN sulla mobilità.
"Il dirigente
scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio
di circolo ed in conformità al piano annuale delle
attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli
insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed
alle attività assicurando il rispetto della continuità
didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla
progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio
docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di
assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo
docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il
dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le
competenze professionali inrelazione agli obiettivi stabiliti dalla
programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli docenti. Lassegnazione ai
plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su
richiesta degli interessati, é da effettuarsi con
priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella
dei docenti che entrano a far parte per la prima volta
dellorganico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono
sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza
lassegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria
formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini
delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette
operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste
dallart. 6 del C.C.N.L.".
Buonasera, volevo sapere se per il
trasferimento gli anni di servizio preruolo (6) vengono valutati
tutti tre punti.
No. I primi quattro anni interi ed i rimanenti due
terzi.
Per effetto della soppressione di una classe,
ad un docente di scuola secondaria superiore viene inaspettatamente
comunicato, in data 12/09/2000, che il suo orario cattedra
(originariamente pari a 16 ore + 2 ore a disposizione) si è
ridotto a 10 ore effettive nellIstituto di titolarità.
Si desidera conoscere le modalità che, verosimilmente, saranno
adottate per risolvere questa situazione di soprannumerarietà.
Il Provveditore potrebbe utilizzare linsegnante in uno dei
seguenti modi?
1) nellambito
dellIstituto di titolarità per linsegnamento di
materie relative ad altre classi di concorso (se in possesso del
prescritto titolo di studio);
2) come insegnante a
disposizione nellambito dellIstituto di
titolarità;
3) come insegnante di
sostegno (possedendo il prescritto titolo di specializzazione)
nellambito dello stesso Istituto;
4) completando
lorario con ore di insegnamento relativo alla stessa classe di
concorso in un altro Istituto (in questo caso il docente avrà
la possibilità di scegliere la situazione più
favorevole, in base al proprio punteggio).
L'ultima modalità è quella più
probabile, sussistendone le condizioni.