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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/111
Domande e Risposte su Mobilità e Trasferimenti

Gentile Sig. Santoro, ho letto da qualche parte e confesso, molto superficialmente, che è prevista una revoca delle domande di mobilità. Saprebbe illuminarmi? Grazie, come sempre

Le consiglio la lettura dell'ordinanza ministeriale n. 9/04, che può scaricare anche dal ns. sito, insieme alla nota ministeriale che ha modificato le scadenza (nota 23 marzo 2004).

Gentile Santoro ho insegnato per 15 anni in qualità di docente tecnico pratico nelle scuole superiori; attualmente sono passata al ruolo superiore. Mi può dire in che misura sarà calcolato il servizio prestato in precedenza (3 o 6 punti x anno)?

Tre punti.

Devo svolgere di nuovo l'anno di prova e i 180 gg.?

Sì.

Egregio prof. Santoro, cercando la soluzione ad un mio problema, ho consultato il suo sito ed ho trovato risposte contraddittorie in merito. Le ripropongo il quesito: un docente immesso in ruolo con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2000 e decorrenza economica, con assegnazione di sede, dal 1/9/2001 ha diritto, quest'anno, per la graduatoria interna, al BONUS di 10 punti di cui alla lettera D, in considerazione del fatto che non ha mai presentato domanda di mobilità? La prego di rispondermi urgentemente.

No, secondo me non ha diritto.

Carissimo Pino vorrei avere gentilmente un chiarimento: due docenti della stessa disciplina e di due scuole situate in due comuni diversi A e B sono dichiarati perdenti posto. Il docente della scuola B ha un'anzianità di servizio maggiore di quello di A e quindi un punteggio maggiore. Se si viene a formare una cattedra in un altro comune C più vicino al comune A, chi sarà trasferito d'ufficio su questa nuova cattedra? Si segue il criterio della viciniorietà e quindi ci va il docente di A o il criterio del punteggio e quindi ci va il docente di B?

Si va sulla base del punteggio.

E se uno dei due docenti, invitato a presentare domanda di trasferimento, richiede la sede C? Si terrà conto della preferenza osi segue il criterio del punteggio o altri criteri ancora?

Il trasferimento d'ufficio nella fase intercomunale precede il trasferimento a domanda.

Inoltre vorrei sapere se per il docente di A può contare il fatto che la nuova cattedra costituita nella scuola C sia una cattedra orario tra l'istituto C e la stessa scuola A da cui è perdente posto. Grazie infinite.

No. Varrebbe il contrario, però.

Mi rivolgo a lei per avere un chiarimento e spero che lei possa aiutarmi: nell'anno 2000 ho conseguito un Master in pedagogia clinica di durata triennale presso Ist. Sup. Formazione Aggiornamento e Ricerca, allora non riconosciuto legalmente. Tale riconoscimento da parte del MIUR è avvenuto nel dicembre 2003. Posso inserire il titolo acquisito (vale 5 punti) nella graduatoria dei sovrannumerari? Mi verrà riconosciuto?

Sì, qualora rientri nell'ambito delle discipline da lei insegnate.

Spettabile Readazione, sono un docente già in indirizzo nella vostra mailing list e Vi scrivo per sottoporVi il seguente quesito. Sono stato assunto giuricamente nell'A.S. 2000/01 nella classe di concorso A345 (lingua inglese), sostenendo l'anno di prova nell'A.S. 2001/02 ed il relativo esame finale per la conferma in ruolo nel giugno 2002. Nel corrente A.S. sono stato individuato quale destinatario di passaggio di ruolo nella classe di concorso A246 (lingua e civiltà francese). Il quesito è il seguente: quali sono gli obblighi cui il docente è tenuto per la conferma nel nuovo ruolo e quali sono i riferimenti normativi?

Devi superare il periodo di prova, che consiste nei famosi 180 giorni di servizio. Altri obblighi non sussistono.

Caro Pino, sono un docente di ruolo dal 2000 in fisica a038. Ho chiesto trasferimento dalla provincia di TV a VE dove risiedo e passaggio di cattedra in altre classi di concorso in cui sono abilitato e in cui sono inserito nelle graduatorie permanenti di Venezia. Purtroppo sarò perdente posto o addirittura DOP. Alla luce dell’ultima legge sulle graduatorie permanenti, è opportuno/meglio che faccia domanda di eventuale aggiornamento per le classi di concorso su cui ho chiesto il passaggio di cattedra nel mese di febbraio 2004???

Io ritengo di sì, visto che la contrattazione decentrata sul punto deve ancora pronunciarsi.

Lavoro a Roma in una sede di mio gradimento (l'istituto ha cinque sedi di servizio, tutte nel comune). Recentemente una collega mi ha comunicato che a suo padre è stata riconosciuta l'invalidità al 100% e dunque che a lei saranno riconosciuti i benefici della L. 104/92. In particolare desidererebbe prestare servizio in una sede più vicina al suo domicilio, in breve quella dove presto servizio io, da cui verrei estromesso potendo, a suo dire, lei godere di una precedenza nei miei confronti, nonostante sia in una posizione inferiore in graduatoria. Occorre però dire che il padre di questa mia collega non è né convivente con lei, né domiciliato nel Comune di Roma, bensì in un paese della Campania e lì dovrebbe rimanere. Mi è stato fatto osservare che il requisito della convivenza e/o della residenza nello stesso Comune non è più necessario in seguito a modifiche apportate alla L. 104/92 (credo nel 2000) e che oltre ai tre giorni mensili lei avrebbe il diritto pieno di usufruire anche delle agevolazioni previste dall'art. 33, tra le quali la scelta della sede di servizio più vicina al suo domicilio (nello specifico 500 metri). Quindi se il dirigente scolastico accettasse questa interpretazione estensiva dell'art. 33 L. 104/92 io potrei perdere le cattedre, tutte o in parte, che mi sono state assegnate per cederle, tutte o in parte a lei e trovarmi a lavorare in una sede che non gradisco o su due sedi, ricevendone un danno. Chiedo a lei, è possibile ususfruire dell'agevolazione della sede prossima al proprio domicilio per poter assistere il genitore malato che però vive in un'altra e comunque non vicina regione? Oppure a questa mia collega spettano solo i tre giorni mensili e basta? La ringrazio in anticipo per la sua risposta.

La materia è regolata dall'art. 7, punto V) del CCNI sulla mobilità, alla cui lettura la rinvio.

Gentile prof. Santoro, gradirei porle questo quesito: al personale docente che fruisce del regime della cumulabilità, part-time e contestuale pensionamento, si applicano, ai fini della graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdento posti, le modalità previste dall'OM e dal CCNI sulla mobilità. Ma come vengono attribuiti i relativi punteggi? Gli anni di ruolo successivi alla decorrenza giuridica della nomina vengono conteggiati a partire dalla prima immissione in ruolo, a da quella in cui inizia il nuovo regime di part-time+pensione? La continuità nella scuola di attuale titolarità come viene conteggiata? La ringrazio anticipatamente della sua gentilezza e disponibiltà e la pregherei, se non è di troppo disurbo, inviarmi il suo autorevole parere via e-mail.

Secondo me non cambia nulla. Lei deve essere trattato come qualsiasi altro insegnante titolare nella scuola.

Ill.mo Prof. Santoro, sono un Assistente Amm.vo, per la prima volta nel nostro Istituto il D.S.G.A. mi ha incaricato di stilare una graduatoria interna per eventuale personale soprannumerario (AA), tenendo presente che il personale ATA era fino al 31/12/1999 alle dipendente dell´Ente Locale Provincia. La situazione che Le andrò a descrivere è molto complicata perché:
1. alcuni colleghi si trovavano con ordine di servizio a svolgere funzioni di AA (da tenere presente che il livello di appartenenza era il IV° ma solo dal punto di vista giuridico e non economico). Qui apro una parentesi per spiegare meglio, se mi riesce, la situazione: nel novembre del 1996, dopo circa 10 anni dall´assunzione e precisamente nel gennaio 1986, con un ordine di servizio da parte dell´Ass. al Personale della Provincia, una parte dei IV° livelli che erano nella scuola come AA sono stati retrocessi al III° livello (Coll. Scol.) dato che la Commissione Centrale Finanze di Roma bocciò la delibera di IV° livello, che loro usufruivano da circa 10 anni (solo giuridicamente), approvata regolarmente sia dal Consiglio Provinciale che dal CORECO. Successivamente l´Ente Provincia in base alla legge BASSANINI n. 127 del 15/05/1997, bandì un concorso interno di IV° qualifica, per sanare l´anomalia che si era venuta a creare, e nel maggio del 1998 dopo aver espletato tale concorso il personale retrocesso ritornò GIUSTAMENTE a svolgere le funzione di sempre e cioè quello di Assistente Amministrativo;
2. altri colleghi, invece, hanno svolto per circa 15 anni presso gli uffici dell´Ente Provincia le mansioni di dattilografi e poi passati successivamente nel 1996 nella segreteria del Nostro Istituto. Ora Le chiedo dovendo stilare la famosa graduatoria sopra indicata, come mi devo comportare nell´attribuzione del punteggio? Tutti devono essere considerati con lo stesso punteggio, oppure il servizio prestato nella scuola si differenzia da quello prestato negli uffici dell´Ente Provincia? E come devono essere considerati i 10 anni dei primi colleghi e i 18 mesi di III° livello.
Grazie per la sua certosina pazienza.

Il punteggio viene valutato interamente se prestato nella scuola, non presso gli uffici della Provincia. Quanto alla retrocessione con successiva promozione, il periodo trascorso come terzi non può essere riconosciuto come quarti, chiaramente.

Buongiorno, sono un insegnante di Matematica e Fisica entrato in ruolo con l'ultimo concorso ordinario. Ho inoltre ottenuto il diploma di specializzazione SSIS per le classi di Matematica e Matematica e Fisica mentre già ero in ruolo. Pensavo che tale diploma fosse valutabile come diploma di specializzazione post-universitario (con cinque punti) per i trasferimenti. Ne ero convinto poichè si tratta di un corso di durata biennale con esame d'accesso, esami intermedi, esame finale e tenuto presso un'Università. Purtroppo, invece, la Sovraintendenza di Ancona mi ha negato questo punteggio. Chi ha ragione?

Secondo me lei.

Gentile Dott. Santoro, Le scrivo per chiedere la sua opinione in merito a quanto avvenutomi la scorso anno scolastico. Sono un docente di discipline giuridiche ed economiche che, causa di una forte contrazione nelle iscrizioni presso l'istituto dove prestavo servizio avrei dovuto veder ridotta, per l'a.s. 2003-2004, rispettando i decreti costitutivi delle cattedre tradizionalmente applicati, la mia cattedra, interna ed intera, a solo 10 ore che però mi avrebbero consentito di conservare la titolarità con un eventuale completamento in un'altra scuola. Il CSA, invece, formulando l'organico di diritto, in applicazione della C. 27 del 2003 e dell'art. 35 della L. 289/2002, costitutiva tutte le cattedre della disciplina a 18 ore e, conseguentemente, risucchiava altre sei ore che riducevano la disponibilità residua per la mia cattedra da 10 a 4 ore. Mi veniva, quindi, creata e notificata la situazione di soprannumerarietà contravvenendo allo stesso disposto dell'art. 35 della legge che consentiva la trasformazione delle cattedre a 18 ore "solo se non venissero a determinarsi situazioni di soprannumerarietà escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite tra più scuole." Trattandosi di una legge che doveva entrare il vigore nel 2003 non ritiene che questo comportamento sarebbe stato legittimo solo se la mia cattedra si configurasse già nel 2002/2003 come cattedra orario costituita tra più scuole? Resto in attesa di un suo sollecito riscontro e nel ringraziarla le porgo i miei saluti.

Ritengo che l'amministrazione scolastica abbia bene operato nel suo caso, applicando correttamente le norme.

Caro Santoro, il mio è un problema di mobilità forzata. Se le mie ore scendono a 16, posso essere obbligato a completare in altra scuola anche se per la mia materia (tedesco) non esistono classi di due ore e sforerei comunque a 19?

Secondo me non possono essere costituite cattedre orario superiori alle 18 ore.

Sig. Cillo, mi scuso innanzitutto per il disturbo, ma ho un problema: non riesco ad inviare e-mail all'indirizzo mobilita@edscuola.it. Il Mailer Daemon mi manda indietro il messaggio dicendo che non c'è casella a quell'indirizzo.

Sono Santoro. Spero che Cillo possa risolvere agevolmente il problema.

Tempo fa sono riuscita ad inviare due messaggi all'indirizzo mobilita@edscuola.com trovato nelle prime Faq, ma non ho ricevuto risposta. Mi può comunicare l'indirizzo corretto? Grazie.

Scriva direttamente a me: gsantoro@libero.it

Sono una docente con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A060, immessa in ruolo nell’anno scolastico 1998/99 in virtù del concorso per soli titoli (doppio canale) indetto con D.M. del 29/03/96 e con servizio pre-ruolo prestato sempre nella classe A060, considerato che:
- per accedere al suddetto concorso ho conseguito l’abilitazione per la A060 attraverso un concorso per esami e titoli riservato ai docenti delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, indetto ai sensi dell’art. 28/bis del D.L. n. 357 del 06/11/89;
- ho partecipato al seminario di formazione per docenti vincitori di concorso (L. 270/82) nell’anno scolastico 1998/99, per la classe A060 e con esito positivo;
- ho conseguito l’abilitazione per la classe A059 (scienze nella scuola media) attraverso un concorso per esami e titoli indetto con D.M. del 23/03/90;
- che durante l’anno scolastico di prova 1998/99 il Provveditorato competente mi ha obbligato a frequentare un corso di riconversione professionale non abilitante per la classe di concorso A060, ai sensi del D.M. n. 457 del 02/08/96;
vorrei sapere se ho diritto all’attribuzione dei 12 punti previsti, ai fini della determinazione della graduatoria interna di istituto.

Se è di ruolo nella scuola superiore no, dal momento che il concorso ordinario A059 è relativo ad una classe di concorso di livello inferiore.

In qualità di RSU in un istituto secondario, Le presento la situazione di un collega. Per una triste vicenda vissuta nel 1998, un ITP della mia scuola, è stato condannato ad una pena detentiva di 2 anni con la sospensione della esecuzione della pena nel 2000. Con decreto del Ministro della P.I., allo stesso veniva inflitta la sanzione disciplinare, a partire da settembre 2000, della "sospensione dall'insegnamento per un periodo di 6 mesi e l'utilizzazione in compiti diversi", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 492, comma II, lett. d) e 496 D.L.gs n. 297/94. Un successivo articolo del decreto, stabiliva che "...a conclusione del suddetto periodo di sospensione, il prof..., è assegnato per lo svolgimento di compiti di corrispondente qualifica funzionale, presso gli uffici di segreteria". Per esigenze interne, lo stesso veniva impiegato come assistente tecnico con un orario di servizio di 36 ore usufruendo delle ferie secondo le modalità previste per il personale ATA. Nel caso del collega, secondo l'art. 501 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 che recita: "Trascorsi due anni dalla data dell'atto (settembre 1999) con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva" ; tale termine è fissato in anni 5 per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'art. 492, comma 2, lettera d), questi, da ottobre 2004, potra' avanzare istanza di riabilitazione. Le chiedo:
1) Quando e come inoltrare la domanda di riabilitazione?

Trascorsi due anni dalla data dell'atto che commina la sanzione.

2) Dal momento che il collega vive a 200 Km dalla sede di servizio, e che risulta nell'elenco del personale docente, avendo espletato, però, servizio giornaliero di 6 ore continuative come ATA per 5 anni circa, avrebbe dovuto svolgere servizio per 18 ore anzichè 36?

No.

3) Essendo stato assegnato per lo svolgimento di compiti di corrispondente qualifica funzionale, presso gli uffici di segreteria, il periodo di utilizzazione ad altra mansione, quindi, è valutata come ITP di laboratorio ai fini del punteggio dei trasferimenti o non ha diritto ad alcun punteggio? (se valesse la seconda possibilità, perderebbe la cattedra nella scuola di titolarità scavalcato da altri colleghi che intanto avrebbero maturato punteggio utile come ITP...).

Secondo me tale periodo di utilizzazione in altri compiti non può essere considerato servizio effettivo di docenza.

Vorrei ricevere notizie più dettagliate in merito al concorso a cattedra di disegno e storia dell'arte bandito dalla sovrintendenza scolastica della regione sicilia con decreto ministeriale del 04/09/1982. E se coloro che hanno conseguito questa abilitazione sono inclusi nella graduatoria di merito (potendo usufruire dei 12 punti nei trasferimenti ). Grazie.

Non so nulla di tale concorso. Se si tratta però di un concorso ordinario, i 12 punti vanno attribuiti.

Carissimo Santoro, sono quello che lo scorso anno ti scriveva dal Brasile... purtroppo mi vedo costretto a ricorrere al tuo aiuto, in questo momento in una uggiosa giornata autunnale spero di trovare in te la mia ancora di salvezza, mi scuso se mando a due indirizzi, spero aumenti probabilità di raggiungerti più in fretta. La mia situazione è questa: attualmente sono in ITIS (dopo passaggio ruolo da scuole medie in 2002/03); sono stato dichiarato sovrannumerario; ho gia presentato domanda di passaggio di ruolo e domanda di trasferimento entrambe per altra provincia (Viterbo), ora devo presentare domanda come sovrannumerario. Posso presentare sia passaggio di ruolo che trasferimento?

Sì.

Se presento questa per la provincia in cui sono (Milano) che influenza avranno con le domande precedenti per altra provincia, cioè le annullano, o in che ordine verranno considerate?

Se ripresenti tutte le domande come soprannumerario queste domande annullano le precedenti.

Posso presentare domanda attuale per altra provincia?

Sì.

Se sì in caso non vengano soddisfatte le mie preferenze mi viene data la sede d'ufficio in quale provincia?

In quella di titolarità.

Se mi viene assegnata sede d'ufficio ho ancora diritto a chiedere utilizzo in altra sede?

Sì.

E quando?

Tra giugno e luglio.

Quando chiedo passaggio di ruolo scuole medie 1° essendo già stato precedentemente di ruolo per 18 anni non dovrei avere questo servizio valutato per intero (6 punti)?

No.

Ho diritto ad alcuna delle precedenze - da 24 a 34?

Questo non lo so.

Sono un docente di scuola media inferiore e desiderei sapere se a un insegnante trasferito dal sostegno sulla materia curriculare, quindi nella stessa classe di concorso, in una scuola diversa dello stesso comune, spetta il punteggio per la continuità di sede nella compilazione della graduatoria interna del nuovo Istituto.

Secondo me perde sia la continuità nella scuola che la continuità nella sede, che viene riconosciuta solo se uno continua a prestare lo stesso insegnamento in istituti che appartengono allo stesso comune.

Sono una insegnante di una scuola media superiore al corso serale (titolare) e sono stata dichiarata soprannumeraria. Mi restano infatti 9 ore. Una collega del corso diurno (titolare) ha perso posto come me. Nelle graduatorie d'istituto (distinte) la collega ha un punteggio maggiore del mio. Probabilmente verremo dichiarate DOP. In tale ipotesi, se nell'organico di fatto si ricreano ulteriori ore sul corso serale a chi spettano?

A lei, visto che godrà della precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità anche in sede di utilizzazione.

Gent.le Prof. Santoro, sono una docente con 8 anni di servizio nella medesima scuola elementare (abilitata all'insegnamento nella scuola superiore sia per concorso che per corso abilitante); da tre anni a questa parte presento domanda di passaggio di ruolo, senza ottenerlo. Lo scorso anno non mi sono stati attribuiti i 10 punti (bonus...una tantum) per avere presentato l'anno precedente domanda di mobilità. Anche quest'anno non mi sono stati attribuiti i 10 punti. Ebbene, alla luce del contratto integrativo sulla mobilità pare che nella corrente operazione di mobilità questo trattamento non sia applicato a chi ha presentato, senza ottenere la mobilità, domanda lo scorso anno (conserva il bonus). La cosa può starmi bene, ma non comprendo la ratio della norma e mi pare volta a favorire una fascia di docenti. Insomma io non ho mai ottenuto il passaggio-trasferimento, ma non ho mai conseguito il privilegio dei 10 punti per il fatto di aver tentato di ottenerlo. Per ottenerlo dovrei, a detta dell'addetta del CSA, non presentare domanda di passaggio per tre anni. Chi ha tentato lo scorso anno lo mantiene anche per l'anno in corso, perchè "non ha usato il punteggio una tantum in senso favorevole". E io che pur permanendo da 8 anni nella stessa sede non ho mai ottenuto il passaggio? Io non l'avrei mai ottenuto in forza della famosa tabella che mi pare un po' contraddittoria con il Contratto Integrativo. Mi pare assurdo. Il principio di favorire chi non "saltella" da scuola a scuola mi pare debba essere applicato anche a chi non ha mai ottenuto alcun "salto". Ho presentato reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio, ma so bene che la questione è più politico-sindacale, che amministrativa. Attendo con vivo interesse una sua considerazione e magari un consiglio in merito.

Chi ha acquisito il bonus lo conserva pur presentando domanda ma non ottenendo il trasferimento o passaggio. Questa è la novità introdotta con la nota 5 ter della tabella di valutazione del punteggio allegata al CCNI. Chi non ha il bonus lo ottiene solo se non presenta la domanda, oppure la ritira nei termini previsti dall'ordinanza.

Gent.le Prof. Santoro, insegno alle elementari ed ho chiesto passaggio di ruolo alle superiori (mi sono classificata in una tutto sommato buona posizione nel concorso e ho frequentato e superato il corso abilitante) in diverse province del centro-nord. Visto il mio punteggio 64 punti dubito però che potrò ottenerlo. Mi chiedo se per il prossimo anno scolastico posso chiedere l'utilizzazione per l'insegnamento della disciplina A019 alle superiori, anche in ragione che nel corso del prossimo anno scolastico dovrei sposarmi e il mio futuro marito lavora a 1500 km da dove risiedo/lavoro attualmente. Se si, sono vincolata alla scelta di una data provincia. Quali sono i tempi per chiederla. Grazie mille.

Tra giugno e luglio, sulla base di quanto sarà stabilito dal contratto annuale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale che verrà sottoscritto a breve e che potrà leggere anche sul ns. sito.

Ai fini del calcolo del servizio è chiaro che non si conteggiano gli anni in cui si è fruito di aspettativa per un periodo superiore a 180 giorni (il mio primo anno di servizio ho fruito di 6 mesi e 10 giorni di aspettativa per motivi di studio). Quindi pur essendo in servizio da 7 anni (escludo l'attuale) sempre nella stessa scuola l'anzianità è di 6 anni. Ma, ai fini della continuità nella stessa sede di servizio (visto che l'aspettativa non fa perdere la sede) gli anni da valutare saranno 6 o 7?

Sei.

Grazie ancora e complimenti.

Prego.

Gentile prof. Santoro, gradirei un suo parere in merito all'interpretazione della formulazione contenuta nel punto Ca) della scheda per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria d'istituto e, nello specifico, come debba essere interpretata la frase "per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità". Sono entrata in ruolo il 10 settembre 1984; con provvedimento dell'ottobre 1984 il Provveditorato agli studi di Bari decretava per l'anno scolastico 1984-1985 la mia utilizzazione presso l'IPSIA di Acquaviva, ove già prestavo servizio; con provvedimento del dicembre 1984 mi veniva assegnata come sede definitiva l'IPSIA di Bari, ove presto attualmente servizio, con decorrenza giuridica dal 10/9/1984; tuttavia, in considerazione del divieto di cui all'art. 4 cpv del d.l. 281/1981, venivo utilizzata presso la scuola ove fino ad allora avevo prestato servizio. Secondo il mio dirigente poichè nell'anno scolastico 1984-85 non ho prestato effettivo servizio presso la scuola di attuale titolarità, non posso vedermi riconoscer i 3 punti per quell'anno. Qual è la sua opinione in merito?

Ritengo che il suo dirigente abbia ragione, visto che non c'è coincidenza tra servizio effettivo pestato e titolarità per l'anno scolastico in questione.

Approfitto ancora della sua disponibilità per chiederle: i punti relativi alle lettere Ca) e Cb) della stessa scheda, facendo riferimento il primo al servizio presso la scuola di titolarità e il secondo al servizio presso il comune di attuale titolarità, sono cumulabili?

No.

Mi rifaccio ad un quesito che Vi ho già posto: come è possibile passare dal nostro Ministero ad un altro? Mi ricordo che qualche anno fa l'INPS aveva reso disponibile per i docenti di classe di concorso in esubero un certo numero di posti come funzionario, poi non ho più saputo nulla. Dopo 17 anni di insegnamento mi piacerebbe, visto che ne dovrò ancora lavorare più o meno altri 18, cambiare lavoro e svolgere mansioni impiegatizie o di funzionario. Ci sono possibilità, anche se attualmemte non appartengo a classe di concorso in esubero?

La materia è disciplinata dall'art. 10 del CCNL, per altro in gran parte inapplicato.

Carissimo Pino, è vero che i tutor non potranno presentare domanda di mobilità fino alla fine del periodo corrispondente al biennio? e se le operazioni stesse saranno biennali, si rischia di dover permanere 4 anni su una scuola non gradita? Si può rinunciare alla nomina a tutor?

La materia deve tutta essere normata attraverso accordi sindacali.

Gentile Sig. Santoro, ho urgentissimamente bisogno di una sua risposta, spero che lei legga per tempo il mio quesito. Ho presentato domande di trasferimento e passaggio per altra provincia ma oggi mi è stata comunicata la soprannumerarietà nella scuola della provincia di appartenenza; vorrei sapere se nel momento in cui presento domanda di trasferimento per la provincia di titolarità posso anche modificare le domande per altra provincia.

Secondo me sì.

Gent.mo Signor Santoro, sono un'insegnante di fisica di ruolo in congedo staordinario per motivi di ricerca (assegno di ricerca) dal primo settembre 2003 al 31 agosto 2005. L'anno scorso nella graduatoria di Istituto non risultavo sovrannumeraria perche' due colleghi erano in quella scuola per il primo anno e dunque erano dopo di me. Uno di questi e' stato trasferito e io sono andata in congedo quindi non ci sono stati problemi di docenti in esubero. Ora la graduatoria verra' rifatta. Devo compilare anche io la scheda di valutazione pur sapendo che prima del primo settembre 2005 non tornero' comunque in servizio??

Sì.

L'anno scorso inoltre avevo notato che il collega che era in graduatoria dopo di me e che poi e' rimasto nella scuola aveva avuto 5 punti per il fatto di non essere sposato e di vivere nello stesso comune dei genitori, pur abitando in case separate e non avendo genitori a carico. E' corretto?

Sì. Ma i punti sono 6.

In altre scuole mi e' stato detto che la mia scuola ha sbagliato. Con questi 5 punti il collega quest'anno mi superebbe in graduatoria. Inoltre, la mia scuola ha proceduto in modo corretto lasciando in servizio il collega di ruolo al posto mio pur di non farlo diventare sovrannumerario, contando sul fatto che io sarei andata in congedo straordinario?

La titolarità prescinde dal fatto che uno sia o meno in servizio nella scuola.

Se io per qualunque motivo fossi costretta a tornare in questo momento a scuola di chi sarebbe il posto visto che parte della mia cattedra e' stata assegnata al collega di ruolo e solo un piccolo spezzone a un supplente?

Suo.

Gentile. Sig. Santoro ho letto la faq 97 in cui lei nella domanda in cui si afferma che ci potrebbero essere delle limitazioni sulle asseganzioni provvisorie e sulle utilizazioni, Lei ha risposto che ha la bozza ma non la divulga per non spaventare la gente. Cio 'invece mi ha fatto molto preoccupare, considerato che mia moglie e' insegnante di ruolo fuori provincia nell'anno scolastico 2003/2004 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella provincia di residenza e per il prossimo anno scolastico dovra' richiederla. Le chiedo se è possibile bloccare del tutto le assegnazioni provvisorie, e cosa si potrebbe intendere per limitazioni. Mia moglie rischia di non poter presentare la domanda?

Guardi che lei fa riferimento a cose vecchie, che risalgono all'anno scorso. Non sono in grado di fornirle alcuna anticipazione circa quello che accadrà per il prossimo anno.

Impareggiabile prof. Santoro, eccomi ancora qui con un quesito nuovo nuovo. Lo scorso a.s. nel mio comune e per la mia classe di concorso (scuola sec.sup. II grado) sono stati effettuati alcuni trasferimenti d'ufficio in comuni diversi da quello di titolarità. Questi "trasferiti" hanno poi ottenuto l'utilizzazione presso scuole diverse da quella di titolarità, e dove comunque non avevano mai prestato servizio, nel comune di titolarità PRIMA che venissero effettuate TUTTE le altre utilizzazioni (perdenti posto e senza sede). Leggendo il CCDN a.s. 03/04 art. 8 comma 1/II mi era sembrato di capire che costoro potevano ottenere l'utilizzazione prima di tutti gli altri solo se c'era posto nella scuola (o istituto) di precedente titolarità e non nel COMUNE (tout court). Mi sbaglio o si è operato in modo scorretto? E' importante saperlo per proporre quest'anno, se è il caso, un ricorso nel caso in cui si perseveri... La saluto cordialmente e attendo fiduciosa!

Esiste, in subordine, anche la precedenza nel comune o nei comuni viciniori, per coloro che non trovano sistemazione nella scuola di ex titolarità.

Egregio dott. Santoro, ho già inviato delle e-mail all'indirizzo presso eds, tuttavia credo che non siano arrivate a destinazione. Pertanto ripropongo il mio quesito confidando in una Sua cortese risposta. Sono docente di ruolo da 12 anni nella classe di concorso A017, trasferita d'ufficio su DOP e utilizzata d'ufficio sul sostegno, pur non avendo titolo di specializzazione. Desidererei aver informazioni e suggerimenti sulle procedure di mobilità intercompartimentale. Sono in possesso della laurea in Economia e commercio e dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che mi vorrà riservare e, chiedendo cortesemente di non pubblicare il mio nominativo, porgo distinti saluti.

La materia è disciplinata dall'art. 10 del CCNL.

Gent. Sig. Santoro, Le reinvio il quesito che già Le ho posto, poiché forse non ha ricevuto la mia mail. E' possibile dalla scuola media di I grado chiedere l'assegnazione provvisoria sulla scuola di II grado? Il mio Provveditorato dice di no, ma sull'ordiananza dell'anno scorso non ho trovato alcun diniego in merito.

Sì, è possibile nel caso si appartenga a classe di concorso in esubero a livello provinciale.

Caro Pino, sono un insegnante di ruolo in una materia x nella provincia A (scuola superiore). Attualmente in assegnazione provvisoria nella provincia di residenza B, in un'altra classe di concorso (A047). Ho fatto domanda di trasferimento per la materia x e di passaggio di cattedra per la A047 nella provincia di residenza B, nei termini previsti. Da qualche giorno il preside della scuola di titolarità (provincia A) mi ha detto di essere soprannumerario per la materia x e pertanto dovevo rifare, se volevo, la domanda. Considerato che sono consigliere comunale Ti chiedo:
1) Tenuto presente che ho chiesto di avvalermi della facoltà prevista (art. 23 comma 3 ccni del 27/1/2004) di essere escluso dalla graduatoria dei soprannumerari, la domanda di mobilità presentata (trasferimento e passaggio di cattedra) entro i termini sarà considerata valida? (io spero di si poichè, se accolta, mi avvicinerei verso casa);

Sì.

2) Potrei rifare nuovamente la domanda di assegnazione provvisoria?

Sì, se ne ricorrono le condizioni.

3) poichè ho tempo fino all'8 maggio per eventuali correzioni (ad esempio l'annullamento della accettazione di non far parte dei soprannumerari), ti chiedo, nei limiti del tuo lavoro e della tua disponibilità, di inviarmi una risposta in merito e possibilmente qualche consiglio dal momento che voci di corridoio dicono che essere soprannumerari è diventato pericoloso in quanto si rischia il licenziamento. Grazie e buon lavoro.

Soprannumerari sulla dotazione provinciale è pericoloso, non sull'organico della scuola.

Sono un docente della scuola media inferiore, nel 2002-2003 sono stato trasferito su una cattedra oraria esterna di 20 ore.(14 + 6 in un altro comune). Nel 2003-2004, anno in corso, stessa situazione. Visto che, nel nuovo organico si è persa una classe ( 6 ore), per cui la cattedra esterna diventaterà 8+8, secondo lei posso chiedere di passare su una cattedra interna, preciso che non sono ultimo in graduatoria.

No, deve permanere sulla cattedra esterna fin tanto che questa non verrà riassorbita. Naturalmente se tale cattedra non verrà confermata non sarà lei a perdere il posto nella scuola, ma l'ultimo in graduatoria.

Caro Pino, desidererei sapere, considerato che non ho chiesto la revoca della domanda di passaggio di cattedra in altra provincia (scadeva il 28/4 e il 29/4 alla mia compagna è stato offerto un lavoro che ha intenzione di accettare), se è possibile la rinuncia una volta che dovesse essere accolta?

No, se questa comporta il rifacimento dei movimenti.

Se ciò è possibile, vi sono casi particolari per i quali è riconosciuta o può, a prescindere dai motivi, comunque essere chiesta? E sempre in quest'ultimo caso, esiste un termine per chiedere la rinuncia e a chi dovrebbe essere indirizzata?

La domanda va inoltrata al CSA a cui è stata trasmessa la domanda di mobilità.

Salve, sono una docente della scuola secondaria con invalidità del 75% e dichiarata portatore di handicap non in situazione di gravità. Ho presentato domanda di trasferimento richiedendo l'applicazione dell'art. 21 della Legge 104/92. Il CSA di Forlì non mi ha riconosciuto la precedenza in quanto "non in situazione di gravità"!!! Ma la situazione di gravità non è richiesta solo per l'art. 33 della 104? Una settimana fa ho presentato ricorso. Premesso che negli anni precedenti altri CSA (Rimini e Sassari) mi hanno riconosciuto la precedenza, le chiedo: ho ragione io o il CSA di Forlì?

Lei, se la sua invalidità è superiore ai 2/3 o ha minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A allegata alla legge 648/50.

Se ho ragione io e il CSA non mi dovesse accettare il ricorso (come temo), a chi mi devo rivolgere?

Al giudice del lavoro.

Carissimo Pino Santoro, scusami se nel giro di qualche giorno ti disturbo ancora sul medesimo problema ma, come certamente comprenderai, sono emersi nuovi fatti. Sono un insegnante di ruolo in provincia di Siracusa , per la classe di concorso A0**, ed attualmente in assegnazione provvisoria, per altra classe di concorso (AO47), presso un istituto professionale in provincia di Ragusa (sono residente in un paese di tale provincia). Qualche giorno addietro ho ricevuto dalla scuola di titolarità un avviso in cui risultavo soprannumerario e pertanto venivo invitato a presentare relativa domanda. Premesso che sono Consigliere Comunale nel paese di residenza, ho presentato ricorso chiedendo, ai sensi dell' art. 23 ,comma 3 del CCNI del 27/1/2004, di essere escluso dalla graduatoria dei soprannumerari. Infatti in tale dlg si afferma: "I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alle sopraccitata tabella per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell'art. 7 - sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola". Giorno 4 maggio ho ricevuto la risposta al ricorso ed in esso, tra le altre cose, si afferma: "... si evidenzia la non applicabilità dell'art. 23 de CCNI sulla mobilità del 27/01/2004 poiché come precisato dall'art. 7 c. VII del medesimo contratto la sede di titolarità (Istituto **** di Siracusa) non coincide con quella presso la quale (Comune di ***** in provincia di Ragusa) espleta il mandato di consigliere comunale. Appare doveroso, inoltre, segnalare che la S.V., in atto utilizzato in altra classe di concorso (A047) presso l'istituto****** in provincia di Ragusa, il disposto dell'art. 77 del decreto legislativo 267/2000 non trova applicazione, poiché l'inserimento nella graduatoria dei soprannumerari, per la classe di concorso di titolarità, non ostacola i presupposti di avvicinamento, né dell'espletamento del mandato di cui trattasi". In base a quanto scritto vi chiedo cortesemente di rispondere ai seguenti quesiti:
1) è corretta la risposta del Dirigente Scolastico sui motivi che lo hanno indotto a determinare il non accoglimento del mio ricorso?

Secondo me sì.

2) Come mi devo comportare se volessi fare ricorso?

Deve rivolgersi al giudice del lavoro, esperendo preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione.

3) Supponendo che faccio e vinco il ricorso, e quindi per il 2004/2005 non risulto soprannumerario, l'attuale domanda inoltrata entro febbraio 2004 risulta ancora valida?

Sì.

4) Sempre nella eventualità della vincita del ricorso, posso fare a luglio la domanda per l'assegnazione provvisoria in provincia di residenza nel caso in cui non mi trasferiscono?

Sì.

Eventualmente posso fare anche la domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra, sempre nella provincia di Ragusa, per il prossimo anno scolastico?

Sì.

Insegno nella stessa scuola secondaria dal 1994 (in ruolo dal '92); sono diventata soprannumeraria; ho fatto domanda di trasferimento nel capoluogo che dista 25 Km dall'attuale sede dove è presente solo l'istituto nel quale sono diventata soprannumeraria; mi è stato detto che nei trasferimenti sulle cattedre di diritto avranno la precedenza i docenti soprannumerari dello stesso comune indipendentemente dal punteggio. E' vero? Che me ne faccio allora della mia anzianità di servizio?

I trasferimenti vengono gestiti in tre fasi: comunale, intercomunale e interprovinciale. Nell'ambito della prima fase i soprannumerari non godono di alcuna precedenza e vengono trasferiti sulla base del loro punteggio.

Essendo diventata soprannumeraria mi è stata prospettata questa posibile SISTEMAZIONE (è un eufemismo!): 7 ore al mattino al Nautico a 25 Km da casa, più 5 ore al serale al Tecnico presente sempre a 25 Km. da casa, più 5 ore al serale presente nel mio paese. 7+5+5 = Totale 17 ore, penso che per l'ora residua mi daranno magari sostegno!!!!!!! Scherzo per il sostegno ma le tre sedi sopra scritte sono reali. E' possibile una simile combinazione? In caso affermativo chi mi rimborserebbe le spese per andare avanti e indietro mattina e sera?   

E' possibile. Quanto alle spese, dovrà farvi fronte con il magro stipendio.

Inviate le vostre richieste a:
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