FAQ/111
Domande e Risposte su Mobilità
e Trasferimenti
Gentile Sig. Santoro, ho letto da qualche
parte e confesso, molto superficialmente, che è prevista
una revoca delle domande di mobilità. Saprebbe
illuminarmi? Grazie, come sempre
Le consiglio la lettura dell'ordinanza ministeriale
n. 9/04, che può scaricare anche dal ns. sito, insieme alla
nota ministeriale che ha modificato le scadenza (nota 23 marzo
2004).
Gentile Santoro ho insegnato per 15 anni in
qualità di docente tecnico pratico nelle scuole superiori;
attualmente sono passata al ruolo superiore. Mi può dire in
che misura sarà calcolato il servizio prestato in precedenza
(3 o 6 punti x anno)?
Tre punti.
Devo svolgere di nuovo l'anno di prova e i 180
gg.?
Sì.
Egregio prof. Santoro, cercando la soluzione
ad un mio problema, ho consultato il suo sito ed ho trovato risposte
contraddittorie in merito. Le ripropongo il quesito: un docente
immesso in ruolo con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2000 e
decorrenza economica, con assegnazione di sede, dal 1/9/2001 ha
diritto, quest'anno, per la graduatoria interna, al BONUS di 10 punti
di cui alla lettera D, in considerazione del fatto che non ha mai
presentato domanda di mobilità? La prego di rispondermi
urgentemente.
No, secondo me non ha diritto.
Carissimo Pino vorrei avere gentilmente un
chiarimento: due docenti della stessa disciplina e di due scuole
situate in due comuni diversi A e B sono dichiarati perdenti posto.
Il docente della scuola B ha un'anzianità di servizio maggiore
di quello di A e quindi un punteggio maggiore. Se si viene a formare
una cattedra in un altro comune C più vicino al comune A, chi
sarà trasferito d'ufficio su questa nuova cattedra? Si segue
il criterio della viciniorietà e quindi ci va il docente di A
o il criterio del punteggio e quindi ci va il docente di
B?
Si va sulla base del punteggio.
E se uno dei due docenti, invitato a
presentare domanda di trasferimento, richiede la sede C? Si
terrà conto della preferenza osi segue il criterio del
punteggio o altri criteri ancora?
Il trasferimento d'ufficio nella fase intercomunale
precede il trasferimento a domanda.
Inoltre vorrei sapere se per il docente di A
può contare il fatto che la nuova cattedra costituita nella
scuola C sia una cattedra orario tra l'istituto C e la stessa scuola
A da cui è perdente posto. Grazie infinite.
No. Varrebbe il contrario,
però.
Mi rivolgo a lei per avere un chiarimento e
spero che lei possa aiutarmi: nell'anno 2000 ho conseguito un Master
in pedagogia clinica di durata triennale presso Ist. Sup. Formazione
Aggiornamento e Ricerca, allora non riconosciuto legalmente. Tale
riconoscimento da parte del MIUR è avvenuto nel dicembre 2003.
Posso inserire il titolo acquisito (vale 5 punti) nella graduatoria
dei sovrannumerari? Mi verrà riconosciuto?
Sì, qualora rientri nell'ambito delle
discipline da lei insegnate.
Spettabile Readazione, sono un docente
già in indirizzo nella vostra mailing list e Vi scrivo per
sottoporVi il seguente quesito. Sono stato assunto giuricamente
nell'A.S. 2000/01 nella classe di concorso A345 (lingua inglese),
sostenendo l'anno di prova nell'A.S. 2001/02 ed il relativo esame
finale per la conferma in ruolo nel giugno 2002. Nel corrente A.S.
sono stato individuato quale destinatario di passaggio di ruolo nella
classe di concorso A246 (lingua e civiltà francese). Il
quesito è il seguente: quali sono gli obblighi cui il docente
è tenuto per la conferma nel nuovo ruolo e quali sono i
riferimenti normativi?
Devi superare il periodo di prova, che consiste nei
famosi 180 giorni di servizio. Altri obblighi non
sussistono.
Caro Pino, sono un docente di ruolo dal 2000
in fisica a038. Ho chiesto trasferimento dalla provincia di TV a VE
dove risiedo e passaggio di cattedra in altre classi di concorso in
cui sono abilitato e in cui sono inserito nelle graduatorie
permanenti di Venezia. Purtroppo sarò perdente posto o
addirittura DOP. Alla luce dellultima legge sulle graduatorie
permanenti, è opportuno/meglio che faccia domanda di eventuale
aggiornamento per le classi di concorso su cui ho chiesto il
passaggio di cattedra nel mese di febbraio 2004???
Io ritengo di sì, visto che la contrattazione
decentrata sul punto deve ancora pronunciarsi.
Lavoro a Roma in una sede di mio gradimento
(l'istituto ha cinque sedi di servizio, tutte nel comune).
Recentemente una collega mi ha comunicato che a suo padre è
stata riconosciuta l'invalidità al 100% e dunque che a lei
saranno riconosciuti i benefici della L. 104/92. In particolare
desidererebbe prestare servizio in una sede più vicina al suo
domicilio, in breve quella dove presto servizio io, da cui verrei
estromesso potendo, a suo dire, lei godere di una precedenza nei miei
confronti, nonostante sia in una posizione inferiore in graduatoria.
Occorre però dire che il padre di questa mia collega non
è né convivente con lei, né domiciliato nel
Comune di Roma, bensì in un paese della Campania e lì
dovrebbe rimanere. Mi è stato fatto osservare che il requisito
della convivenza e/o della residenza nello stesso Comune non è
più necessario in seguito a modifiche apportate alla L. 104/92
(credo nel 2000) e che oltre ai tre giorni mensili lei avrebbe il
diritto pieno di usufruire anche delle agevolazioni previste
dall'art. 33, tra le quali la scelta della sede di servizio
più vicina al suo domicilio (nello specifico 500 metri).
Quindi se il dirigente scolastico accettasse questa interpretazione
estensiva dell'art. 33 L. 104/92 io potrei perdere le cattedre, tutte
o in parte, che mi sono state assegnate per cederle, tutte o in parte
a lei e trovarmi a lavorare in una sede che non gradisco o su due
sedi, ricevendone un danno. Chiedo a lei, è possibile
ususfruire dell'agevolazione della sede prossima al proprio domicilio
per poter assistere il genitore malato che però vive in
un'altra e comunque non vicina regione? Oppure a questa mia collega
spettano solo i tre giorni mensili e basta? La ringrazio in anticipo
per la sua risposta.
La materia è regolata dall'art. 7, punto V)
del CCNI sulla mobilità, alla cui lettura la
rinvio.
Gentile prof. Santoro, gradirei porle questo
quesito: al personale docente che fruisce del regime della
cumulabilità, part-time e contestuale pensionamento, si
applicano, ai fini della graduatoria interna d'istituto per
l'individuazione dei perdento posti, le modalità previste
dall'OM e dal CCNI sulla mobilità. Ma come vengono attribuiti
i relativi punteggi? Gli anni di ruolo successivi alla decorrenza
giuridica della nomina vengono conteggiati a partire dalla prima
immissione in ruolo, a da quella in cui inizia il nuovo regime di
part-time+pensione? La continuità nella scuola di attuale
titolarità come viene conteggiata? La ringrazio
anticipatamente della sua gentilezza e disponibiltà e la
pregherei, se non è di troppo disurbo, inviarmi il suo
autorevole parere via e-mail.
Secondo me non cambia nulla. Lei deve essere
trattato come qualsiasi altro insegnante titolare nella
scuola.
Ill.mo Prof. Santoro, sono un Assistente
Amm.vo, per la prima volta nel nostro Istituto il D.S.G.A. mi ha
incaricato di stilare una graduatoria interna per eventuale personale
soprannumerario (AA), tenendo presente che il personale ATA era fino
al 31/12/1999 alle dipendente dell´Ente Locale Provincia. La
situazione che Le andrò a descrivere è molto complicata
perché:
1. alcuni colleghi si
trovavano con ordine di servizio a svolgere funzioni di AA (da tenere
presente che il livello di appartenenza era il IV° ma solo dal
punto di vista giuridico e non economico). Qui apro una parentesi per
spiegare meglio, se mi riesce, la situazione: nel novembre del 1996,
dopo circa 10 anni dall´assunzione e precisamente nel gennaio
1986, con un ordine di servizio da parte dell´Ass. al Personale
della Provincia, una parte dei IV° livelli che erano nella scuola
come AA sono stati retrocessi al III° livello (Coll. Scol.) dato
che la Commissione Centrale Finanze di Roma bocciò la delibera
di IV° livello, che loro usufruivano da circa 10 anni (solo
giuridicamente), approvata regolarmente sia dal Consiglio Provinciale
che dal CORECO. Successivamente l´Ente Provincia in base alla
legge BASSANINI n. 127 del 15/05/1997, bandì un concorso
interno di IV° qualifica, per sanare l´anomalia che si era
venuta a creare, e nel maggio del 1998 dopo aver espletato tale
concorso il personale retrocesso ritornò GIUSTAMENTE a
svolgere le funzione di sempre e cioè quello di Assistente
Amministrativo;
2. altri colleghi,
invece, hanno svolto per circa 15 anni presso gli uffici
dell´Ente Provincia le mansioni di dattilografi e poi passati
successivamente nel 1996 nella segreteria del Nostro Istituto. Ora Le
chiedo dovendo stilare la famosa graduatoria sopra indicata, come mi
devo comportare nell´attribuzione del punteggio? Tutti devono
essere considerati con lo stesso punteggio, oppure il servizio
prestato nella scuola si differenzia da quello prestato negli uffici
dell´Ente Provincia? E come devono essere considerati i 10 anni
dei primi colleghi e i 18 mesi di III° livello.
Grazie per la sua
certosina pazienza.
Il punteggio viene valutato interamente se prestato
nella scuola, non presso gli uffici della Provincia. Quanto alla
retrocessione con successiva promozione, il periodo trascorso come
terzi non può essere riconosciuto come quarti,
chiaramente.
Buongiorno, sono un insegnante di Matematica e
Fisica entrato in ruolo con l'ultimo concorso ordinario. Ho inoltre
ottenuto il diploma di specializzazione SSIS per le classi di
Matematica e Matematica e Fisica mentre già ero in ruolo.
Pensavo che tale diploma fosse valutabile come diploma di
specializzazione post-universitario (con cinque punti) per i
trasferimenti. Ne ero convinto poichè si tratta di un corso di
durata biennale con esame d'accesso, esami intermedi, esame finale e
tenuto presso un'Università. Purtroppo, invece, la
Sovraintendenza di Ancona mi ha negato questo punteggio. Chi ha
ragione?
Secondo me lei.
Gentile Dott. Santoro, Le scrivo per chiedere
la sua opinione in merito a quanto avvenutomi la scorso anno
scolastico. Sono un docente di discipline giuridiche ed economiche
che, causa di una forte contrazione nelle iscrizioni presso
l'istituto dove prestavo servizio avrei dovuto veder ridotta, per
l'a.s. 2003-2004, rispettando i decreti costitutivi delle cattedre
tradizionalmente applicati, la mia cattedra, interna ed intera, a
solo 10 ore che però mi avrebbero consentito di conservare la
titolarità con un eventuale completamento in un'altra scuola.
Il CSA, invece, formulando l'organico di diritto, in applicazione
della C. 27 del 2003 e dell'art. 35 della L. 289/2002, costitutiva
tutte le cattedre della disciplina a 18 ore e, conseguentemente,
risucchiava altre sei ore che riducevano la disponibilità
residua per la mia cattedra da 10 a 4 ore. Mi veniva, quindi, creata
e notificata la situazione di soprannumerarietà contravvenendo
allo stesso disposto dell'art. 35 della legge che consentiva la
trasformazione delle cattedre a 18 ore "solo se non venissero a
determinarsi situazioni di soprannumerarietà escluse quelle
derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore di
frazioni di orario già comprese in cattedre costituite tra
più scuole." Trattandosi di una legge che doveva entrare
il vigore nel 2003 non ritiene che questo comportamento sarebbe stato
legittimo solo se la mia cattedra si configurasse già nel
2002/2003 come cattedra orario costituita tra più scuole?
Resto in attesa di un suo sollecito riscontro e nel ringraziarla le
porgo i miei saluti.
Ritengo che l'amministrazione scolastica abbia bene
operato nel suo caso, applicando correttamente le
norme.
Caro Santoro, il mio è un problema di
mobilità forzata. Se le mie ore scendono a 16, posso essere
obbligato a completare in altra scuola anche se per la mia materia
(tedesco) non esistono classi di due ore e sforerei comunque a
19?
Secondo me non possono essere costituite cattedre
orario superiori alle 18 ore.
Sig. Cillo, mi scuso innanzitutto per il
disturbo, ma ho un problema: non riesco ad inviare e-mail
all'indirizzo mobilita@edscuola.it. Il Mailer Daemon mi manda
indietro il messaggio dicendo che non c'è casella a
quell'indirizzo.
Sono Santoro. Spero che Cillo possa risolvere
agevolmente il problema.
Tempo fa sono riuscita ad inviare due messaggi
all'indirizzo mobilita@edscuola.com trovato nelle prime Faq, ma non
ho ricevuto risposta. Mi può comunicare l'indirizzo corretto?
Grazie.
Scriva direttamente a me:
gsantoro@libero.it
Sono una docente con contratto a tempo
indeterminato per la classe di concorso A060, immessa in ruolo
nellanno scolastico 1998/99 in virtù del concorso per
soli titoli (doppio canale) indetto con D.M. del 29/03/96 e con
servizio pre-ruolo prestato sempre nella classe A060, considerato
che:
- per accedere al
suddetto concorso ho conseguito labilitazione per la A060
attraverso un concorso per esami e titoli riservato ai docenti delle
scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, indetto ai
sensi dellart. 28/bis del D.L. n. 357 del 06/11/89;
- ho partecipato al
seminario di formazione per docenti vincitori di concorso (L. 270/82)
nellanno scolastico 1998/99, per la classe A060 e con esito
positivo;
- ho conseguito
labilitazione per la classe A059 (scienze nella scuola media)
attraverso un concorso per esami e titoli indetto con D.M. del
23/03/90;
- che durante
lanno scolastico di prova 1998/99 il Provveditorato competente
mi ha obbligato a frequentare un corso di riconversione professionale
non abilitante per la classe di concorso A060, ai sensi del D.M. n.
457 del 02/08/96;
vorrei sapere se ho
diritto allattribuzione dei 12 punti previsti, ai fini della
determinazione della graduatoria interna di istituto.
Se è di ruolo nella scuola superiore no, dal
momento che il concorso ordinario A059 è relativo ad una
classe di concorso di livello inferiore.
In qualità di RSU in un istituto
secondario, Le presento la situazione di un collega. Per una triste
vicenda vissuta nel 1998, un ITP della mia scuola, è stato
condannato ad una pena detentiva di 2 anni con la sospensione della
esecuzione della pena nel 2000. Con decreto del Ministro della P.I.,
allo stesso veniva inflitta la sanzione disciplinare, a partire da
settembre 2000, della "sospensione dall'insegnamento per un
periodo di 6 mesi e l'utilizzazione in compiti diversi", ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 492, comma II, lett. d) e
496 D.L.gs n. 297/94. Un successivo articolo del decreto, stabiliva
che "...a conclusione del suddetto periodo di sospensione, il
prof..., è assegnato per lo svolgimento di compiti di
corrispondente qualifica funzionale, presso gli uffici di
segreteria". Per esigenze interne, lo stesso veniva impiegato
come assistente tecnico con un orario di servizio di 36 ore
usufruendo delle ferie secondo le modalità previste per il
personale ATA. Nel caso del collega, secondo l'art. 501 comma 1 e
comma 2 del D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 che recita: "Trascorsi
due anni dalla data dell'atto (settembre 1999) con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
esclusa ogni efficacia retroattiva" ; tale termine è
fissato in anni 5 per il personale che ha riportato la sanzione di
cui all'art. 492, comma 2, lettera d), questi, da ottobre 2004,
potra' avanzare istanza di riabilitazione. Le chiedo:
1) Quando e come
inoltrare la domanda di riabilitazione?
Trascorsi due anni dalla data dell'atto che commina
la sanzione.
2) Dal momento che il collega vive a 200 Km
dalla sede di servizio, e che risulta nell'elenco del personale
docente, avendo espletato, però, servizio giornaliero di 6 ore
continuative come ATA per 5 anni circa, avrebbe dovuto svolgere
servizio per 18 ore anzichè 36?
No.
3) Essendo stato assegnato per lo svolgimento
di compiti di corrispondente qualifica funzionale, presso gli uffici
di segreteria, il periodo di utilizzazione ad altra mansione, quindi,
è valutata come ITP di laboratorio ai fini del punteggio dei
trasferimenti o non ha diritto ad alcun punteggio? (se valesse la
seconda possibilità, perderebbe la cattedra nella scuola di
titolarità scavalcato da altri colleghi che intanto avrebbero
maturato punteggio utile come ITP...).
Secondo me tale periodo di utilizzazione in altri
compiti non può essere considerato servizio effettivo di
docenza.
Vorrei ricevere notizie più dettagliate
in merito al concorso a cattedra di disegno e storia dell'arte
bandito dalla sovrintendenza scolastica della regione sicilia con
decreto ministeriale del 04/09/1982. E se coloro che hanno conseguito
questa abilitazione sono inclusi nella graduatoria di merito (potendo
usufruire dei 12 punti nei trasferimenti ).
Grazie.
Non so nulla di tale concorso. Se si tratta
però di un concorso ordinario, i 12 punti vanno
attribuiti.
Carissimo Santoro, sono quello che lo scorso
anno ti scriveva dal Brasile... purtroppo mi vedo costretto a
ricorrere al tuo aiuto, in questo momento in una uggiosa giornata
autunnale spero di trovare in te la mia ancora di salvezza, mi scuso
se mando a due indirizzi, spero aumenti probabilità di
raggiungerti più in fretta. La mia situazione è questa:
attualmente sono in ITIS (dopo passaggio ruolo da scuole medie in
2002/03); sono stato dichiarato sovrannumerario; ho gia presentato
domanda di passaggio di ruolo e domanda di trasferimento entrambe
per altra provincia (Viterbo), ora devo presentare domanda come
sovrannumerario. Posso presentare sia passaggio di ruolo che
trasferimento?
Sì.
Se presento questa per la provincia in cui
sono (Milano) che influenza avranno con le domande precedenti per
altra provincia, cioè le annullano, o in che ordine verranno
considerate?
Se ripresenti tutte le domande come soprannumerario
queste domande annullano le precedenti.
Posso presentare domanda attuale per altra
provincia?
Sì.
Se sì in caso non vengano
soddisfatte le mie preferenze mi viene data la sede d'ufficio in
quale provincia?
In quella di titolarità.
Se mi viene assegnata sede d'ufficio ho ancora
diritto a chiedere utilizzo in altra sede?
Sì.
E quando?
Tra giugno e luglio.
Quando chiedo passaggio di ruolo scuole medie
1° essendo già stato precedentemente di ruolo per 18 anni
non dovrei avere questo servizio valutato per intero (6
punti)?
No.
Ho diritto ad alcuna delle precedenze - da 24
a 34?
Questo non lo so.
Sono un docente di scuola media
inferiore e desiderei sapere se a un insegnante trasferito dal
sostegno sulla materia curriculare, quindi nella stessa classe
di concorso, in una scuola diversa dello stesso comune, spetta
il punteggio per la continuità di sede nella compilazione
della graduatoria interna del
nuovo Istituto.
Secondo me perde sia la continuità nella
scuola che la continuità nella sede, che viene riconosciuta
solo se uno continua a prestare lo stesso insegnamento in istituti
che appartengono allo stesso comune.
Sono una insegnante di una scuola media
superiore al corso serale (titolare) e sono stata dichiarata
soprannumeraria. Mi restano infatti 9 ore. Una collega del corso
diurno (titolare) ha perso posto come me. Nelle graduatorie
d'istituto (distinte) la collega ha un punteggio maggiore del mio.
Probabilmente verremo dichiarate DOP. In tale ipotesi, se
nell'organico di fatto si ricreano ulteriori ore sul corso serale a
chi spettano?
A lei, visto che godrà della precedenza nel
rientro nella scuola di precedente titolarità anche in sede di
utilizzazione.
Gent.le Prof. Santoro, sono una docente con 8
anni di servizio nella medesima scuola elementare (abilitata
all'insegnamento nella scuola superiore sia per concorso che per
corso abilitante); da tre anni a questa parte presento domanda di
passaggio di ruolo, senza ottenerlo. Lo scorso anno non mi sono stati
attribuiti i 10 punti (bonus...una tantum) per avere presentato
l'anno precedente domanda di mobilità. Anche quest'anno non mi
sono stati attribuiti i 10 punti. Ebbene, alla luce del contratto
integrativo sulla mobilità pare che nella corrente operazione
di mobilità questo trattamento non sia applicato a chi ha
presentato, senza ottenere la mobilità, domanda lo scorso anno
(conserva il bonus). La cosa può starmi bene, ma non comprendo
la ratio della norma e mi pare volta a favorire una fascia di
docenti. Insomma io non ho mai ottenuto il passaggio-trasferimento,
ma non ho mai conseguito il privilegio dei 10 punti per il fatto
di aver tentato di ottenerlo. Per ottenerlo dovrei, a detta
dell'addetta del CSA, non presentare domanda di passaggio per tre
anni. Chi ha tentato lo scorso anno lo mantiene anche per l'anno in
corso, perchè "non ha usato il punteggio una tantum in
senso favorevole". E io che pur permanendo da 8 anni nella
stessa sede non ho mai ottenuto il passaggio? Io non l'avrei mai
ottenuto in forza della famosa tabella che mi pare un po'
contraddittoria con il Contratto Integrativo. Mi pare assurdo. Il
principio di favorire chi non "saltella" da scuola a scuola
mi pare debba essere applicato anche a chi non ha mai ottenuto alcun
"salto". Ho presentato reclamo avverso la mancata
attribuzione del punteggio, ma so bene che la questione è
più politico-sindacale, che amministrativa. Attendo con
vivo interesse una sua considerazione e magari un
consiglio in merito.
Chi ha acquisito il bonus lo conserva pur
presentando domanda ma non ottenendo il trasferimento o passaggio.
Questa è la novità introdotta con la nota 5 ter della
tabella di valutazione del punteggio allegata al CCNI. Chi non ha il
bonus lo ottiene solo se non presenta la domanda, oppure la ritira
nei termini previsti dall'ordinanza.
Gent.le Prof. Santoro, insegno alle elementari
ed ho chiesto passaggio di ruolo alle superiori (mi sono classificata
in una tutto sommato buona posizione nel concorso e ho frequentato e
superato il corso abilitante) in diverse province del centro-nord.
Visto il mio punteggio 64 punti dubito però che potrò
ottenerlo. Mi chiedo se per il prossimo anno scolastico posso
chiedere l'utilizzazione per l'insegnamento della disciplina A019
alle superiori, anche in ragione che nel corso del prossimo anno
scolastico dovrei sposarmi e il mio futuro marito lavora a 1500 km da
dove risiedo/lavoro attualmente. Se si, sono vincolata alla scelta di
una data provincia. Quali sono i tempi per chiederla. Grazie
mille.
Tra giugno e luglio, sulla base di quanto
sarà stabilito dal contratto annuale sulle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale che verrà sottoscritto
a breve e che potrà leggere anche sul ns.
sito.
Ai fini del calcolo del servizio è
chiaro che non si conteggiano gli anni in cui si è fruito di
aspettativa per un periodo superiore a 180 giorni (il mio primo anno
di servizio ho fruito di 6 mesi e 10 giorni di aspettativa per motivi
di studio). Quindi pur essendo in servizio da 7 anni (escludo
l'attuale) sempre nella stessa scuola l'anzianità è di
6 anni. Ma, ai fini della continuità nella stessa sede di
servizio (visto che l'aspettativa non fa perdere la sede) gli anni da
valutare saranno 6 o 7?
Sei.
Grazie ancora e
complimenti.
Prego.
Gentile prof. Santoro, gradirei un suo parere
in merito all'interpretazione della formulazione contenuta nel punto
Ca) della scheda per la valutazione dei titoli ai fini
della graduatoria d'istituto e, nello specifico, come debba essere
interpretata la frase "per ogni anno di servizio di ruolo
prestato nella scuola di attuale titolarità". Sono
entrata in ruolo il 10 settembre 1984; con provvedimento
dell'ottobre 1984 il Provveditorato agli studi di Bari decretava per
l'anno scolastico 1984-1985 la mia utilizzazione presso l'IPSIA di
Acquaviva, ove già prestavo servizio; con provvedimento
del dicembre 1984 mi veniva assegnata come sede definitiva
l'IPSIA di Bari, ove presto attualmente servizio, con decorrenza
giuridica dal 10/9/1984; tuttavia, in considerazione del divieto di
cui all'art. 4 cpv del d.l. 281/1981, venivo utilizzata presso
la scuola ove fino ad allora avevo prestato servizio. Secondo il
mio dirigente poichè nell'anno scolastico 1984-85 non ho
prestato effettivo servizio presso la scuola di attuale
titolarità, non posso vedermi riconoscer i 3 punti per
quell'anno. Qual è la sua opinione in
merito?
Ritengo che il suo dirigente abbia ragione, visto
che non c'è coincidenza tra servizio effettivo pestato e
titolarità per l'anno scolastico in
questione.
Approfitto ancora della sua
disponibilità per chiederle: i punti relativi alle lettere Ca)
e Cb) della stessa scheda, facendo riferimento il primo al servizio
presso la scuola di titolarità e il secondo al servizio presso
il comune di attuale titolarità, sono
cumulabili?
No.
Mi rifaccio ad un quesito che Vi ho già
posto: come è possibile passare dal nostro Ministero ad un
altro? Mi ricordo che qualche anno fa l'INPS aveva reso disponibile
per i docenti di classe di concorso in esubero un certo numero di
posti come funzionario, poi non ho più saputo nulla. Dopo 17
anni di insegnamento mi piacerebbe, visto che ne dovrò
ancora lavorare più o meno altri 18, cambiare lavoro e
svolgere mansioni impiegatizie o di funzionario. Ci sono
possibilità, anche se attualmemte non appartengo a classe di
concorso in esubero?
La materia è disciplinata dall'art. 10 del
CCNL, per altro in gran parte inapplicato.
Carissimo Pino, è vero che i tutor non
potranno presentare domanda di mobilità fino alla fine del
periodo corrispondente al biennio? e se le operazioni stesse saranno
biennali, si rischia di dover permanere 4 anni su una scuola non
gradita? Si può rinunciare alla nomina a
tutor?
La materia deve tutta essere normata attraverso
accordi sindacali.
Gentile Sig. Santoro, ho urgentissimamente
bisogno di una sua risposta, spero che lei legga per tempo il mio
quesito. Ho presentato domande di trasferimento e passaggio per altra
provincia ma oggi mi è stata comunicata la
soprannumerarietà nella scuola della provincia di
appartenenza; vorrei sapere se nel momento in cui presento domanda di
trasferimento per la provincia di titolarità posso anche
modificare le domande per altra provincia.
Secondo me sì.
Gent.mo Signor Santoro, sono un'insegnante di
fisica di ruolo in congedo staordinario per motivi di ricerca
(assegno di ricerca) dal primo settembre 2003 al 31 agosto 2005.
L'anno scorso nella graduatoria di Istituto non risultavo
sovrannumeraria perche' due colleghi erano in quella scuola per il
primo anno e dunque erano dopo di me. Uno di questi e' stato
trasferito e io sono andata in congedo quindi non ci sono stati
problemi di docenti in esubero. Ora la graduatoria verra' rifatta.
Devo compilare anche io la scheda di valutazione pur sapendo che
prima del primo settembre 2005 non tornero' comunque in
servizio??
Sì.
L'anno scorso inoltre avevo notato che il
collega che era in graduatoria dopo di me e che poi e' rimasto nella
scuola aveva avuto 5 punti per il fatto di non essere sposato e di
vivere nello stesso comune dei genitori, pur abitando in case
separate e non avendo genitori a carico. E'
corretto?
Sì. Ma i punti sono 6.
In altre scuole mi e' stato detto che la mia
scuola ha sbagliato. Con questi 5 punti il collega quest'anno mi
superebbe in graduatoria. Inoltre, la mia scuola ha proceduto in modo
corretto lasciando in servizio il collega di ruolo al posto mio pur
di non farlo diventare sovrannumerario, contando sul fatto che io
sarei andata in congedo straordinario?
La titolarità prescinde dal fatto che uno sia
o meno in servizio nella scuola.
Se io per qualunque motivo fossi costretta a
tornare in questo momento a scuola di chi sarebbe il posto visto che
parte della mia cattedra e' stata assegnata al collega di ruolo e
solo un piccolo spezzone a un supplente?
Suo.
Gentile. Sig. Santoro ho letto la faq 97 in
cui lei nella domanda in cui si afferma che ci potrebbero essere
delle limitazioni sulle asseganzioni provvisorie e sulle
utilizazioni, Lei ha risposto che ha la bozza ma non la divulga per
non spaventare la gente. Cio 'invece mi ha fatto molto preoccupare,
considerato che mia moglie e' insegnante di ruolo fuori provincia
nell'anno scolastico 2003/2004 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria
nella provincia di residenza e per il prossimo anno scolastico dovra'
richiederla. Le chiedo se è possibile bloccare del tutto le
assegnazioni provvisorie, e cosa si potrebbe intendere per
limitazioni. Mia moglie rischia di non poter presentare la
domanda?
Guardi che lei fa riferimento a cose vecchie, che
risalgono all'anno scorso. Non sono in grado di fornirle alcuna
anticipazione circa quello che accadrà per il prossimo
anno.
Impareggiabile prof. Santoro, eccomi ancora
qui con un quesito nuovo nuovo. Lo scorso a.s. nel mio comune e per
la mia classe di concorso (scuola sec.sup. II grado) sono stati
effettuati alcuni trasferimenti d'ufficio in comuni diversi da quello
di titolarità. Questi "trasferiti" hanno poi
ottenuto l'utilizzazione presso scuole diverse da quella di
titolarità, e dove comunque non avevano mai prestato servizio,
nel comune di titolarità PRIMA che venissero effettuate TUTTE
le altre utilizzazioni (perdenti posto e senza sede). Leggendo il
CCDN a.s. 03/04 art. 8 comma 1/II mi era sembrato di capire che
costoro potevano ottenere l'utilizzazione prima di tutti gli altri
solo se c'era posto nella scuola (o istituto) di precedente
titolarità e non nel COMUNE (tout court). Mi sbaglio o si
è operato in modo scorretto? E' importante saperlo per
proporre quest'anno, se è il caso, un ricorso nel caso in cui
si perseveri... La saluto cordialmente e attendo
fiduciosa!
Esiste, in subordine, anche la precedenza nel comune
o nei comuni viciniori, per coloro che non trovano sistemazione nella
scuola di ex titolarità.
Egregio dott. Santoro, ho già inviato
delle e-mail all'indirizzo presso eds, tuttavia credo che non siano
arrivate a destinazione. Pertanto ripropongo il mio quesito
confidando in una Sua cortese risposta. Sono docente di ruolo da 12
anni nella classe di concorso A017, trasferita d'ufficio su DOP e
utilizzata d'ufficio sul sostegno, pur non avendo titolo di
specializzazione. Desidererei aver informazioni e suggerimenti sulle
procedure di mobilità intercompartimentale. Sono in possesso
della laurea in Economia e commercio e dell'abilitazione
all'esercizio della professione di dottore commercialista. Ringrazio
anticipatamente per l'attenzione che mi vorrà riservare e,
chiedendo cortesemente di non pubblicare il mio nominativo, porgo
distinti saluti.
La materia è disciplinata dall'art. 10 del
CCNL.
Gent. Sig. Santoro, Le reinvio il quesito che
già Le ho posto, poiché forse non ha ricevuto la mia
mail. E' possibile dalla scuola media di I grado chiedere
l'assegnazione provvisoria sulla scuola di II grado? Il mio
Provveditorato dice di no, ma sull'ordiananza dell'anno scorso non ho
trovato alcun diniego in merito.
Sì, è possibile nel caso si appartenga
a classe di concorso in esubero a livello
provinciale.
Caro Pino, sono un insegnante di ruolo in una
materia x nella provincia A (scuola superiore). Attualmente in
assegnazione provvisoria nella provincia di residenza B, in un'altra
classe di concorso (A047). Ho fatto domanda di trasferimento per la
materia x e di passaggio di cattedra per la A047 nella provincia
di residenza B, nei termini previsti. Da qualche giorno il preside
della scuola di titolarità (provincia A) mi ha detto di essere
soprannumerario per la materia x e pertanto dovevo rifare, se
volevo, la domanda. Considerato che sono consigliere comunale Ti
chiedo:
1) Tenuto presente
che ho chiesto di avvalermi della facoltà prevista (art. 23
comma 3 ccni del 27/1/2004) di essere escluso dalla graduatoria dei
soprannumerari, la domanda di mobilità presentata
(trasferimento e passaggio di cattedra) entro i termini sarà
considerata valida? (io spero di si poichè, se accolta, mi
avvicinerei verso casa);
Sì.
2) Potrei rifare nuovamente la domanda di
assegnazione provvisoria?
Sì, se ne ricorrono le
condizioni.
3) poichè ho tempo fino all'8 maggio
per eventuali correzioni (ad esempio l'annullamento della
accettazione di non far parte dei soprannumerari), ti chiedo, nei
limiti del tuo lavoro e della tua disponibilità, di inviarmi
una risposta in merito e possibilmente qualche consiglio dal momento
che voci di corridoio dicono che essere soprannumerari è
diventato pericoloso in quanto si rischia il licenziamento. Grazie e
buon lavoro.
Soprannumerari sulla dotazione provinciale è
pericoloso, non sull'organico della scuola.
Sono un docente della scuola media inferiore,
nel 2002-2003 sono stato trasferito su una cattedra oraria esterna di
20 ore.(14 + 6 in un altro comune). Nel 2003-2004, anno in corso,
stessa situazione. Visto che, nel nuovo organico si è persa
una classe ( 6 ore), per cui la cattedra esterna diventaterà
8+8, secondo lei posso chiedere di passare su una cattedra interna,
preciso che non sono ultimo in graduatoria.
No, deve permanere sulla cattedra esterna fin tanto
che questa non verrà riassorbita. Naturalmente se tale
cattedra non verrà confermata non sarà lei a perdere il
posto nella scuola, ma l'ultimo in graduatoria.
Caro Pino, desidererei sapere, considerato che
non ho chiesto la revoca della domanda di passaggio di cattedra in
altra provincia (scadeva il 28/4 e il 29/4 alla mia compagna è
stato offerto un lavoro che ha intenzione di accettare), se è
possibile la rinuncia una volta che dovesse essere
accolta?
No, se questa comporta il rifacimento dei
movimenti.
Se ciò è possibile, vi sono casi
particolari per i quali è riconosciuta o può, a
prescindere dai motivi, comunque essere chiesta? E sempre in
quest'ultimo caso, esiste un termine per chiedere la rinuncia e a chi
dovrebbe essere indirizzata?
La domanda va inoltrata al CSA a cui è stata
trasmessa la domanda di mobilità.
Salve, sono una docente della scuola
secondaria con invalidità del 75% e dichiarata portatore di
handicap non in situazione di gravità. Ho presentato domanda
di trasferimento richiedendo l'applicazione dell'art. 21 della Legge
104/92. Il CSA di Forlì non mi ha riconosciuto la precedenza
in quanto "non in situazione di gravità"!!! Ma la
situazione di gravità non è richiesta solo per l'art.
33 della 104? Una settimana fa ho presentato ricorso. Premesso
che negli anni precedenti altri CSA (Rimini e Sassari) mi hanno
riconosciuto la precedenza, le chiedo: ho ragione io o il CSA di
Forlì?
Lei, se la sua invalidità è superiore
ai 2/3 o ha minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e
terza della tabella A allegata alla legge 648/50.
Se ho ragione io e il CSA non mi dovesse
accettare il ricorso (come temo), a chi mi devo
rivolgere?
Al giudice del lavoro.
Carissimo Pino Santoro, scusami se nel giro di
qualche giorno ti disturbo ancora sul medesimo problema ma, come
certamente comprenderai, sono emersi nuovi fatti. Sono un insegnante
di ruolo in provincia di Siracusa , per la classe di concorso A0**,
ed attualmente in assegnazione provvisoria, per altra classe di
concorso (AO47), presso un istituto professionale in provincia di
Ragusa (sono residente in un paese di tale provincia). Qualche giorno
addietro ho ricevuto dalla scuola di titolarità un avviso in
cui risultavo soprannumerario e pertanto venivo invitato a presentare
relativa domanda. Premesso che sono Consigliere Comunale nel paese di
residenza, ho presentato ricorso chiedendo, ai sensi dell' art. 23
,comma 3 del CCNI del 27/1/2004, di essere escluso dalla graduatoria
dei soprannumerari. Infatti in tale dlg si afferma: "I dirigenti
scolastici formuleranno le graduatorie per l'individuazione dei
soprannumerari in base alle sopraccitata tabella per i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione
dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto
da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di
cui ai punti I), III), V) e VII) dell'art. 7 - sistema delle
precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere
prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro
i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti
dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola".
Giorno 4 maggio ho ricevuto la risposta al ricorso ed in esso, tra le
altre cose, si afferma: "... si evidenzia la non
applicabilità dell'art. 23 de CCNI sulla mobilità del
27/01/2004 poiché come precisato dall'art. 7 c. VII del
medesimo contratto la sede di titolarità (Istituto **** di
Siracusa) non coincide con quella presso la quale (Comune di ***** in
provincia di Ragusa) espleta il mandato di consigliere comunale.
Appare doveroso, inoltre, segnalare che la S.V., in atto utilizzato
in altra classe di concorso (A047) presso l'istituto****** in
provincia di Ragusa, il disposto dell'art. 77 del decreto legislativo
267/2000 non trova applicazione, poiché l'inserimento nella
graduatoria dei soprannumerari, per la classe di concorso di
titolarità, non ostacola i presupposti di avvicinamento,
né dell'espletamento del mandato di cui trattasi". In
base a quanto scritto vi chiedo cortesemente di rispondere ai
seguenti quesiti:
1) è corretta
la risposta del Dirigente Scolastico sui motivi che lo hanno indotto
a determinare il non accoglimento del mio ricorso?
Secondo me sì.
2) Come mi devo comportare se volessi fare
ricorso?
Deve rivolgersi al giudice del lavoro, esperendo
preventivamente il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
3) Supponendo che faccio e vinco il ricorso, e
quindi per il 2004/2005 non risulto soprannumerario, l'attuale
domanda inoltrata entro febbraio 2004 risulta ancora
valida?
Sì.
4) Sempre nella eventualità della
vincita del ricorso, posso fare a luglio la domanda per
l'assegnazione provvisoria in provincia di residenza nel caso in cui
non mi trasferiscono?
Sì.
Eventualmente posso fare anche la domanda di
trasferimento e/o passaggio di cattedra, sempre nella provincia di
Ragusa, per il prossimo anno scolastico?
Sì.
Insegno nella stessa scuola
secondaria dal 1994 (in ruolo dal '92); sono diventata
soprannumeraria; ho fatto domanda di trasferimento nel capoluogo
che dista 25 Km dall'attuale sede dove è presente solo
l'istituto nel quale sono diventata soprannumeraria; mi
è stato detto che nei trasferimenti sulle cattedre di diritto
avranno la precedenza i docenti soprannumerari dello stesso comune
indipendentemente dal punteggio. E' vero? Che me ne faccio allora
della mia anzianità di servizio?
I trasferimenti vengono gestiti in tre fasi:
comunale, intercomunale e interprovinciale. Nell'ambito della prima
fase i soprannumerari non godono di alcuna precedenza e vengono
trasferiti sulla base del loro punteggio.
Essendo diventata soprannumeraria mi è
stata prospettata questa posibile SISTEMAZIONE (è un
eufemismo!): 7 ore al mattino al Nautico a 25 Km da casa,
più 5 ore al serale al Tecnico presente sempre a 25 Km.
da casa, più 5 ore al serale presente nel mio paese.
7+5+5 = Totale 17 ore, penso che per l'ora residua mi daranno magari
sostegno!!!!!!! Scherzo per il sostegno ma le tre sedi sopra scritte
sono reali. E' possibile una simile combinazione? In caso
affermativo chi mi rimborserebbe le spese per andare avanti e
indietro mattina e sera?
E' possibile. Quanto alle spese, dovrà farvi
fronte con il magro stipendio.