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a cura di Pino Santoro


 

FAQ/13
Domande e Risposte su Mobilità e Trasferimenti
(Ultimo aggiornamento: 24.12.00)

Lo scorso anno scolastico ho insegnato su una cattedra orario esterna (della quale sono titolare), costituita da 11 ore nella sede centrale e 7 nella sede coordinata dello stesso istituto (liceo classico), sita a 12 km e nello stesso distretto scolastico. A seguito del calo delle iscrizioni, nella sede coordinata ho perso 4 delle mie ore, senza però essere individuato come perdente posto, soprannumerario o quant'altro; pertanto non ho presentato alcuna domanda di mobilità, fidandomi di ottenere il completamento dell'orario con qualche residuo in un altro istituto nella stessa città. Con il dimensionamento della rete scolastica, la mia cattedra è stata "rivisitata", diventando di 9 ore nella sede di titolarità e 9 ore in un altro istituto ad oltre 40 km di distanza e in un altro distretto scolastico. Chiedo:
1) È lecito abbinare sedi di lavoro così distanti tra loro? Esiste una normativa cui fare riferimento o devo accontentarmi della candida risposta datami in Provveditorato ("È il Sistema Informativo che abbina gli Istituti" sic!)?

Non più di trenta Km. Così dice la norma.

2) Avrei potuto (o potrò, l'anno prossimo) far valere la mia anzianità all'interno del mio istituto pur se titolare della cattedra orario esterna?

Sì.

Potrebbe valere la graduatoria d'istituto in questo caso?

Non per cambiare CT, se è questo che intende.

Gent.mo dott. Santoro, vorrei sottoporle un quesito con la massima urgenza. Sono un'insegnante di scuola elementare sostegno, provincia di ruolo Messina. L'anno scorso ho chiesto ed ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno sulla provincia di Reggio Calabria, per ricongiungimento al coniuge. Quest'anno ho presentato di nuovo domanda di assegnazione provvisoria, in più, a concorrere al punteggio dell'anno scorso, vi è l'arrivo di un bambino, nato nei prini giorni di Agosto 1999; pertanto, ai sensi dell'art. 11 lettera "i" del C.C.D.N. 11.07.2000, pensavo di godere della precedenza nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria (lavoratrice madre con prole inferiore ad un anno di età riferita al 31.12.2000).Stranamente il Provv. di Reggio Calabria, dicendo di applicare una postilla della Legge sulla mobilità, ha pensato di assegnare tutti i posti disponibili sul sostegno alle supplenti delle graduatorie permanenti, rifiutandosi così di concedere le assegnazioni a 20 insegnanti di fuori provincia, me compresa, quasi tutte nelle mie stesse condizioni. Mi chiedo: è possibile che il Legislatore abbia potuto promuovere una Legge secondo questo spirito, non tenendo conto della tutela della maternità e della famiglia? Le chiedo una risposta nel breve tempo possibile e, se ci sono, gli estremi per un eventuale ricorso, e a chi indirizzarlo.

Le assegnazioni provvisorie da fuori provincia si fanno dopo le immissioni in ruolo. Poiché quest'anno tale operazione non è stata fino ad oggi possibile, ed in assenza di esplicite istruzioni, ogni provveditorato si è comportato come meglio ha creduto. Mi sembra sinceramente difficile, però, riuscire a spuntarla in sede contenziosa.

Sono un'insegnante di Scuola elementare di ruolo dal 1974; vorrei cortesemente sapere se è possibile fare domanda per passare ad altra amministrazione dello Stato e, in caso affermativo, gradirei conoscere le modalità.

Basta che un Ente la richieda e che lei ottenga il nulla osta dal Provveditorato agli studi di appartenenza. Il riferimento è il ns. CCNL.

Sono un insegnante di sostegno a tempo indeterminato nella scuola elementare. Lavoro con i soggetti in situazione di handicap da oltre dieci anni e mi trovo nell'ultimo anno d'obbligo. Con il nuovo anno potrò presentare domanda di passaggio su classe "normale", ma con mio grande disappunto sono venuta a conoscenza del fatto che, in tema di mobilità, gli insegnanti di sostegno (e solo loro) non possono più usufruire della precedenza che gli  consentiva di partecipare alla prima fase di passaggio nell'ambito del Comune di titolarità. Mi è stato detto che tale provvedimento nasceva dall'esigenza di tutelare tutti quei docenti che avevano maggiori anni di servizio e che si vedevano preclusa la possibilità di un trasferimento ambito. Se il fine può sembrare nobile, c'è però da chiedersi perchè non abbia coinvolto anche i numerosi insegnanti di lingua inglese (tutti giovanissimi perchè di nuova nomina) che lavorano nella scuola a cui tale precedenza non è stata negata? Perchè questa discriminazione solo nei confronti degli insegnanti di sostegno (di numero ben inferiore ), una categoria già tanto bistrattata da colleghi e dirigenti? C'è speranza che le cose possano essere riviste per i prossimi trasferimenti?

Potrebbe accadere.

Sono una docente a tempo indeterminato di L2 in una scuola media. Sono stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 1996-97 per effetto del concorso per esami e titoli indetto con D.M. 23-3-90. Nello stesso anno prestavo servizio presso il Ministero delle Finanze perchò vincitrice di un altro concorso, le chiedo è possibile rientrare presso il suddetto ministero dopo aver optato per il posto a scuola?

Chieda alle Finanze se sono disposti a riassumerla.

Caro Prof. Santoro, ho ancora un quesito da porle: un insegnante di sostegno che abbia un servizio pre-ruolo di 4 anni con il prescritto titolo di specializzazione, a quanti punti ha diritto?
-a 24 come sembrerebbe... cioè 4x3=12 raddoppiati a 24;
-oppure 4x3=12 + i due/terzi di 12 per effetto del calcolo del punteggio delpre-ruolo che recita il servizio eccedenti i primi 4 anni sono da calcolare per i due terzi?

Se sono solo quattro, il calcolo esatto è il primo.

Egregio Pino, sono di ruolo nella classe C270 ed ho recentemente conseguito l'abilitazione nella classe di concorso A047 (matematica). Ecco le domande:
1) il cambio di cattedra su matematica posso richiederlo solo se la classe di concorso di titolarità risulta in esubero oppure indipendentemente da tale situazione?

Indipendentemente.

2) l'eventuale domanda và fatta contestualmente alle domande di trasferimento o è una cosa a parte?

Contestualmente.

3) i posti disponibili saranno quelli che rimangono dopo l'immissione in ruolo dei precari oppure si ha qualche precedenza (sempre nel caso di situazione di esubero)?

Dopo l'immissione in ruolo di quest'anno.

Lo scambio di sede tra coniugi interrompe la continuità?

Sì.

Si può effettuare tra una cattedra interna ed una esterna dello stesso istituto? Se la risposta è positiva credo che non ci debbano essere problemi di continuità, vero?

In questo caso non si tratta di scambio, ma di assegnazione alle classi, di competenza del dirigente scolastico.

Salve. Sono un insegnante di matematica e fisica di ruolo nelle scuole superiori. La mia situazione lavorativa è molto particolare; in tanti anni non sono mai riuscito a trovare delle risposte esaurienti; ho scoperto, per caso, la vostra rubrica che mi sembra condotta con competenza e puntualità. Complimenti! Per maggiore chiarezza ti espongo prima i periodi lavorativi e poi ti formulerò le domande.
PERIODI LAVORATIVI.
a) Dall'1/3/79 (effetti giur. ed econ.) al 10/9/84 (effetti giur.) e 1/10/84 (effetti econ.) ho prestato servizio di ruolo presso le Ferrovie dello Stato (ancora azienda statale) maturando uno stipendio annuo lordo di £. 8.147.244.
b) Dal 10/9/84 (effetti giur.) e 1/10/84 (effetti econ.) al 31/8/93 (effetti giur.) e 29/10/93 (effetti econ.) ho prestato servizio in qualità di docente di ruolo presso le scuole medie inferiori (assunzione tramite concorso a cattedre). In applicazione dell'art. 52 della legge 312/80, mi è stato riconosciuto uno stipendio immediamente superiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza. Il nuovo stipendio corrispondeva, nella nuova qualifica, ad una anzianità superiore rispetto a quella effettivamente maturata nel ruolo di provenienza (se non ricordo male: 8 anni a confronto dei 5 e 1/2 effettivamente prestati nelle Ferrovie dello stato).
c) Dall'1/9/93 (effetti giur.) e 30/10/93 (effetti econ.) a tuttora presto servizio di ruolo in qualità di docente presso le scuole medie superiori (passaggio per concorso a cattedra).
P.S. Ti informo che sull'ultimo cedolino di stipendio (mod.SM39) risulta Liv 0, Cl.21, Sc.00.
DOMANDA.
Relativamente ai periodi sopra esposti, ti chiedo: ai fini di una prossima domanda di trasferimento (per l'anno sc. 2001/2002) nell'ambito del ruolo di appartenenza in che misura deve essere valutata la mia anzianità di servizio? Ossia: quanti anni mi sono riconosciuti nel ruolo attuale (scuola media superiore: punti 6) e quanti anni mi sono riconosciuti nel ruolo precedente (scuolamedia inferiore: punti 3)? 
Ti ringrazio dell'attenzione. Resto in attesa di risposta.

Conta gli anni di servizio nella scuola (quelli prestati alle dipendenze delle Ferrovie non si computano).

Gentile Signor Santoro, sono un’insegnante elementare in ruolo dal 1998. Precedentemente (dal 1982 al settembre 1998) ho fatto parte del personale di ruolo dell’INPS. Ora, a causa di sopraggiunti gravi problemi familiari che mi hanno reso molto difficile mantenere la serenità necessaria per insegnare, ho deciso di presentare domanda di mobilità intercompartimentale presso l’INPS (o, in alternativa, presso altri Enti che facciano richiesta di personale). I miei dubbi e i miei interrogativi sono parecchi, in quanto su questa materia né l’INPS né il sindacato hanno saputo darmi risposte esaurienti. Per fortuna di recente ho scoperto il vostro sito e la competenza e la chiarezza delle vostre risposte che mi hanno aiutata a dissipare tanti altri dubbi. Provo ad elencare i miei quesiti; spero che siano chiari e di interesse generale. Ho appreso dalle vostre risposte ai quesiti che il nuovo contratto prevede la possibilità di fare domanda di mobilità intercompartimentale anche al personale non in esubero. Visto che, naturalmente, verrà data precedenza ai docenti sovrannumerari, ci saranno reali possibilità anche per gli altri?

Dipende dalla disponibilità degli Enti ad assumervi.

Il servizio che ho prestato precedentemente all’INPS può costituire titolo preferenziale, vista l’esperienza professionale già acquisita e ancora recente?

Lo chieda all'INPS.

E ancora, i 16 anni di ruolo all’INPS possono essere computati ai fini dell’anzianità e incrementare, quindi, il punteggio?

No.

Quali siti o pubblicazioni è opportuno consultare per venire a conoscenza, in tempo reale, dei bandi attraverso i quali gli enti richiedono il personale? Ho saputo per caso dall’INPS, ormai fuori tempo, che nel giugno di quest’anno è stato pubblicato un bando per V e VI livello, ma non ne ho trovato traccia scritta.

Questo purtroppo è un problema, perché manca una informazione specifica e capillare in tal senso.

E’ necessario presentare la domanda di mobilità intercompartimentale tramite il dirigente scolastico o è possibile farlo direttamente all’ente interessato e all’ufficio scolastico provinciale?

All'Ente interessato. Una volta acquisita la disponibilità, bisogna ottenere il nulla osta dal provveditore agli studi di appartenenza.

Vorrei sapere, infine, se l’eventuale rifiuto del nulla-osta da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale verrà comunicato a me personalmente o alla presidenza. E’ importante, per me, saperlo, perché vorrei evitare che voci e pettegolezzi (che, purtroppo si diffondono comunque, a dispetto non solo della legge, ma anche della più elementare etica professionale) minino la serenità del mio lavoro e il rapporto di fiducia che ho stabilito con genitori e alunni.

La comunicazione dovrebbe pervenirle per il tramite della scuola.

Sono un laureato di lingue dal 1982. Dal 1989 insegnante I.T.P. di ruolo nelle superiori di II° grado. Ho chiesto ed ottenuto il trasferimento in altra provincia con il passaggio di cattedra sulla D.O.P. di sostegno essendo in possesso della specializzazione. Quest'anno 00/01 termina il vincolo quinquennale. Nel mese di giugno 2000 ottengo l'abilitazione in Inglese. Quest'anno vorrei chiedere il trasferimento con il passaggio di cattedra o di ruolo su inglese, questo punto però non mi è chiaro se compilare il modello (e quale?) per il passaggio di cattedra o di ruolo sempre per le superiori.

Passaggio di cattedra, visto che appartieni alla D.O.S. (non alla D.O.P.).

2) Sul modello da compilare per il trasferimento e passaggio gradirei sapere se devo indicare la provenienza dellla classe 032C (i.t.p.) o D.O.P. di sostegno.

D.O.S.

3) Vi chiedo anche se attualmente faccio parte dei soprannumerari per la classe 032C o D.O.P.

No.

4) Se l'esito del trasferimento sarà negativo è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria sempre con il passaggio su Inglese?

Sì.

5) Per quanto riguarda la legge 104/92 ex art. 33 commi 5 e 7 per l'assistenza al genitore in qualità di figlio unico, avrei diritto alla precedenza per quanto riguarda il trasferimento visto che la famiglia e composta di più  figli ed io sono l'unico a convivere di fatto ed anagraficamente  con i miei genitori riconosciuti entrambi dalla legge. L'interpretazione per quanto riguarda il figlio unico mi è poco chiara: bisogna essere figlio in assoluto o in questo caso avrei diritto alla precedenza?

A decorrere dall’a.s. 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale.

In attesa della vostra disponibilità nel rispondere purtroppo a tutti questi miei quesiti, vi ringrazio anticipatamente complimentandomi con voi per il vostro sito.

Prego.

Sono un insegnante di scuola elementare a tempo indeterminato. Il  Circolo in cui opero da quest'anno/scolastico è diventato Istituto Comprensivo (materna-elementare e media). Io per diversi motivi ed essendo abilitato in Lettere e filosofia, spesso, sostituiscio colleghi della scuola media. La domanda è questa: può la direzione d'ufficio consentirmi il passaggio alla Cattedra di Lettere in maniera definitiva?

No.

Se non ora col prossimo anno dovrò produrre domanda di passaggio di Cattedra?

Esatto.

Sono un'insegnante entrata di ruolo nella scuola elementare nel 1995, ho prestato servizio come specialista di Inglese dal 1996 al 1999, a marzo 2000 ho fatto richiesta di passaggio di ruolo nella scuola superiore avendo l'abilitazione di inglese, in sede di domanda sono stata erroneamente informata di mettere cattedra orario stesso comune perchè era "obbligatorio", quando invece io tentavo il passaggio con una "filosofia" diversa, avendo un bambino di pochi mesi, volevo evitare di mettermi in situazioni complicate. Per questo motivo la scelta delle scuole da me formulata era molto ridotta, abitando a 20 km. da Firenze ho logicamente scelto scuole da poter essere raggiunte abbastanza comodamente anche con i mezzi pubblici e ai margini della periferia a me più vicina. Ottengo il passaggio con 15 ore in una scuola e 3 in un'altra abbastanza vicine, e comunque entrambe scelte da me. Immediatamente faccio domanda per poter sostituire l'asilo nido che mi era stato assegnato in base alla precedente situazione lavorativa con un altro vicino alle 2 scuole; grazie alla mia situazione di "genitore unico" ed essendo nei limiti di tempo stabiliti dal Comune, ottengo il "passaggio" dell'asilo nido. Ahimé! le cose non potevano andare così bene...Infatti, dopo che il 1 settembre prendo servizio in entrambe le scuole, mi viene comunicato in data 21 settembre che il posto delle 3 ore è serale!! Quando io ho barrato NO al serale! Al Provveditorato non mi ricevono subito perché fanno le nomine ed io provvedo ad inviare un fax di chiarimento alla scuola e all'uff. del Provveditorato competente. Il 25 settembre riesco ad accedere al Provveditorato e mi viene detto che la scuola delle 3 ore era nel frattempo cambiata, che loro avevano già dato avviso alle scuole e che era strano che non mi fosse stato detto: la nuova scuola era lontanissima dal mio "raggio" di movimento, non scelta in sede di domanda e per giunta con il posto su una 5a classe (dove dovrei entrare non prima del 19 gennaio 2001, quando il bimbo compie l'anno e non ho più diritto al permesso per allattamento). Mi viene suggerito dalle impiegate, visto il mio sgomento, di far fare alla Preside della scuola principale una richiesta per essere utilizzata lì come completamento, ma ricevo risposta negativa in data 12 ottobre. In Provveditorato mi viene detto che comunque sia fatta la domanda possono far completare l'orario dove vogliono loro anche su scuole serali!!! Volevo sapere se in questa mia vicenda ravvisate che si sia agito correttamente o no da parte del Provveditorato e delle scuole, se è vero quello che affermano, e se per il prossimo anno posso chiedere il part-time sulla scuola principale per evitare di dover viaggiare con il taxi tra le due scuole e vanificare quindi la differenza economica tra part e full time... Premetto che quest'anno non riuscirò ad effettuare i 180 gg. del periodo di prova perché sono ancora in astensione facoltativa e prevedo qualche assenza in più per mio figlio. Eventuali malattie mie, del figlio e l'astensione facoltativa possono essere usufruite senza soluzione di continuità? In questi giorni, mi sono ammalata e così pure il bambino, ma in segreteria mi hanno detto che non potevano trasformare l'astensione facoltativa in malattia se non rientravo almeno un giorno (con la febbre alta)! Scusate dei tanti quesiti, ma sono veramente preoccupata e disorientata.

Guardi. Lei non è molto cortese con il sottoscritto, che non è in grado di rispondere a quesiti così lunghi e chiede da sempre domande concise. Non ho capito se la situazione è mutata tra diritto e fatto. Controlli il suo trasferimento, e verifichi su quale CT è avvenuto. Se la modifica al suo trasferimento fosse stata apportata sull'organico di fatto, non dovevano darle il completamento ma lasciarla a disposizione nella sede principale.

Eccezzionalungimirantentusiastaltruistamiconnipresentesclusivo Santoro!!!!!! Può un'insegnante di scuola elementare, che ha chiesto l'assegnazione provvisoria, prendere il posto di un'insegnante in astensione per maternità.

L'assegnazione provvisoria viene data su posti disponibili per l'intero anno. Tale non può ritenersi quello di un'insegnante in astensione per maternità.

Carissimo Pino, gradirei un chiarimento relativo allo stato giuridico di una insegnante elementare utilizzata quale docente di tirocinio presso gli Istituti magistrali. Sono certo che saprai darmi una risposta esauriente (anche solo a livello di riferimenti normativi!). Grazie e buon lavoro.

L'insegnante è semplicemente utilizzata, quindi continua ad appartenere ai ruoli degli insegnanti elementari.

Colgo l' occasione di un nuovo quesito da porle per ringraziarla della risposta esauriente che ha dato ad uno precedente e passo subito al mio dubbio: in caso di trasferimento del coniuge per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza relativa alla mobilita', si prescinde dalla residenza del coniuge o dalla decorrenza dell'iscrizione anagrafica nel comune in cui e' ubicata la nuova sede di lavoro affinche' ad un insegnante, che partecipa alla mobilita' provinciale, venga attribuito il punteggio previsto per il ricongiungimento al coniuge nel comune in cui quest' ultimo presta l'attivita' lavorativa?                 

"Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza" (art. 11, lettera f), punto 5) CCDN mobilità).

Sono insegnante tecnico pratico di ruolo, sono in possesso di laurea e aspiro da anni al passaggio di ruolo ma, nonostante un altissimo punteggio, pare che ciò sia molto difficile perchè si tratta di passare da una provincia ad un'altra. Cosa posso fare per ottenere il passaggio?

E' in possesso dell'abilitazione specifica?

Salve! Vi pongo subito il mio quesito: un'insegnante di ruolo nella scuola elementare, coniuge convivente di un militare all'estero, può chiedere domanda di trasferimento oltre il limite di tempo previsto dalla normativa? Solo a settembre infatti tornerà in Italia e non prima di quella data saprà quale sarà la destinazione del marito militare. So che la legge del 10/03/1987 N.100 (art. 1 comma 5) prevede che "Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina". Quindi domando: visto che solo a giugno/luglio si conoscerà la destinazione del coniuge militare, l'insegnante potrà presentare domanda di trasferimento fuori dai termini previsti?

No. Potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Sono un docente di Scuola Sec. Sup. (classe A017), che nell&Mac226;organico di diritto è risultato titolare di una cattedra oraria esterna con otto ore presso l'Istituto di titolarità (ITC). A maggio 2000 sono individuato soprannumerario con comunicazione del preside. Produco domanda di trasferimento condizionata (come doc. soprannumerario) per l'anno 2000/01 esprimendo preferenza per il mantenimento per un anno della sede di servizio. La domanda viene accettata regolarmente dal Sistema informatico della MPI. A luglio non ottengo il trasferimento. In una delle sedi da me richieste (ITT, sede staccata dell'ITC con diverso codice scuola) sono assegnate due cattedre, come "trasferimento d"ufficio", a docenti soprannumerari con un punteggio inferiore al mio (uno del mio stesso istituto e l'altro di un IPC dello stesso comune). Produco tempestivo ricorso avverso il mancato trasferimento, senza alcun esito. A settembre, nell'organico di fatto risultano disponibili solo quattro ore della mia materia. Per effetto del ridimensionamento tardivo (effettuato dopo i trasferimenti), i citati Istituti: IPC (dello stesso comune) e ITT (di altro comune), da me scelti come sede per il trasferimento, sono uniti all'Istituto di titolarità (ITC). Nel mio Istituto, a seguito di pensionamento, si rendono disponibili nove ore nella classe A019 (classe in cui sono abilitato). Chiedo di far valere la titolarità nell'Istituto e completare con le ore di discipline giuridiche. Mi viene risposto che l'opzione per il mantenimento della titolarità per un anno è valida solo per l'organico funzionale. E' vero?

Non mi risulta proprio.

Intanto, le ore vengono assegnate ad un altro docente (non soprannumerario) titolare presso l'IPC (unito all'ITC), che aveva nell'organico di diritto dell'IPC una cattedra con completamento esterno. Produco domanda di utilizzazione in sedi che non mi vengono assegnate. Successivamente "scelgo" tra le sedi rimaste disponibili quella meno disagiata, dove tuttora sono in servizio. Allo scadere dei venti giorni dall'inizio dell'anno scolastico (esattamente al ventesimo giorno) il Provveditorato effettua l'assegnazione provvisoria per un anno di uno dei docenti soprannumerari trasferiti presso l'ITT (sede unita all'ITC). Chiedo di rientrare nell'Istituto ridimensionato occupando la sede disponibile. Mi viene risposto che sono purtroppo trascorsi i venti giorni. Intanto vengo a conoscenza che lo stesso Provveditorato ha effettuato altre assegnazioni all'interno della Provincia oltre i venti giorni. Inoltre, a novembre, si è resa disponibile anche l'altra cattedra presso l'ITT, per effetto delle dimissioni dell'altro docente soprannumerario. Attualmente le sedi sono occupate da supplenti. Chiedo:
1) E' corretto non partecipare ai movimenti, pur essendo stato individuato come docente soprannumerario?
2) Se gli Istituti ridimensionati hanno graduatorie differenti, è corretto aver assegnato le ore di discipline giuridiche, disponibili presso il mio Istituto di titolarità, all'altro docente dell'Istituto unito (IPC)?
3) Posso far valere un diritto al rientro nell'Istituto ridimensionato per le cattedre disponibili o che si renderanno disponibili presso l'ITT? In che modo? Cosa mi consigliate? RINGRAZIO.

Troppi i quesiti e troppo lunghi! Comunque non si sposta personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni. Tutte le operazioni di utilizzazione, pertanto, devono concludersi prima di questa scadenza. E' possibile essere utilizzati in altra classe di concorso soltanto se si appartiene a classe di concorso in esubero a livello provinciale.

Gent.mo prof. Santoro, insegno Matematica e Fisica in un Liceo con incarico a tempo indeterminato. Essendo in possesso dell'abilitazione in FISICA conseguita tramite concorso ordinario a cattedre, Le chiedo se ho diritto ai 12 punti ai fini della compilazione della graduatoria interna d'Istituto.

Sì.

SONO UN INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA ELEMENTARE, ASSUNTO CON NOMINA GIURIDICA IN DATA 01/09/1998 E DECORRENZA ECONOMICA 01/09/1999, IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SUPERIORE PER LA CLASSE DI CONCORSO 37A; VORREI SAPERE, PER CORTESIA, QUANDO E COME POTRO' FARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA SECONDARIA.

Quest'anno.

Gentile Dott. Santoro, anche se la mia domanda non e' esattamente sulla mobilita' spero voglia dare una risposta al mio dubbio. Sono insegnante di Francese di scuola superiore a Roma e da 2 anni sono in part-time (quello corrente e' il mio secondo anno in part-time). Quale e' la procedura per rinnovare il mio part-time? Nel contratto si legge che una volta ottenuto il rapporto a tempo parziale questo non puo' durare meno di due anni, ma per prorogarlo? Devo rifare domanda e presentare la richiesta entro il 15 marzo dell'anno prossimo come fatto all'inizio oppure il rinnovo avviene tacitamente fino a quando non presentero' domanda di reinserimento a tempo pieno?

La seconda che hai detto.

Sono un'insegnante elementare che quest'anno aveva ottenuto il trasferimento da Milano a Lecce. Il 30 Ottobre mi è stato comunicato telefonicamente che in seguito ad ricorso e quindi ad una revisione dei movimenti effettuati a Giugno, esso mi veniva revocato. Perciò, pur rimanendo per l'anno in corso nella sede in cui presto servizio, in quanto erano già passati 20 gg dall'inizio delle lezioni, tornavo ad essere titolare nella sede di provenienza. C'è un modo per sapere se il ricorso e le procedure sono stati fatti correttamente entro i termini previsti dalla legge? Posso prendere visione dei trasferimenti rettificati dal provveditore?

Sì. Chiedi l'accesso a tutta quanta la documentazione amministrativa ai sensi della legge n. 241/90

Vorrei chiederle se a parità di punteggio tra due docenti ha la precedenza la più anziana o la più giovane. Sempre nel suddetto caso, la mia collega, anche lei proveniente da altra provincia, trasferita con 33 punti a xxxxxxx ha la precedenza rispetto a me che ho ottenuto il trasferimento in quel comune con lo stesso punteggio ma per ricongiungimento al coniuge?

Le operazioni avvengono in fasi diverse. Quelle all'interno della provincia precedono quelle da fuori provincia. La parità del punteggio in questo caso non c'entra.

Eg. Dr. Santoro, con la presente Le chiedo alcune informazioni. Sono un ass.te amm.vo che deve per la prima volta stilare una graduatoria interna per docenti e non docenti, la collega mi ha spiegato che al puno E della tabella allegato E vanno indicati gli anni fatti presso il comune dove risiede la scuola. Mi spiego meglio, un titolare di ruolo da 11 anni ha prestato servizio nello stesso comune però 5 anni nella scuola media e 6 in un istituto superiore stesso profilo, vanno indicati i 6 anni al punto E?

Non mi dice dove sia titolare adesso il collega, nella scuola media o in quella superiore? Comunque il punteggio di continuità sulla sede va riconosciuto per il servizio nello stesso comune ma non nella stessa scuola.

La normativa parla di triennio e di quinquennio, chiedo i primi due anni non vanno conteggiati al punto F?

Nella graduatoria interna sì.

La nuova legge sulla 104 parla di figlio unico per assistenza al genitore, qualora non fosse in tali condizioni ha diritto al punteggio al punto D?

Se ne ricorrono le condizioni, sì.

Se non dovesse aver diritto alla 104 per il punto cui sopra può chiedere i giorni per l'assistenza (tre al mese)?

No.

Sono una collaboratrice scolastica Comunale trasferita alle dipendenze della scuola per effetti della legge 124/99, vorrei sapere se è possibile il trasferimento al Comune (ente pubblico di provenienza).

Tornare indietro non è semplice. Fai domanda di mobilità di intercomparto.

Desidererei conoscere la normativa di riferimento per il passaggio dalla cattedra di sostegno alla propria materia di insegnamento (scuola media). In particolare pongo il seguente quesito: nel caso della disponibilità di una cattedra curricolare nella scuola in cui l'insegnante di sostegno è di ruolo si ha dirittto ad una precedenza nei trasferimenti, etc? Grazie in anticipo a chiunque sappia rispondermi con relativa normativa di rifermento.

Il riferimento è l'annuale contratto decentrato sulla mobilità. Se si è liberi dal vincolo quinquennale, si può presentare domanda di trasferimento. Non esiste più la precedenza da lei citata.

Insegno Matematica nel Superiore e provengo dalla Scuola Media per  “passaggio di ruolo” dove ero vincitore di concorso a cattedra di Matematica. Nel nuovo ruolo non è riconosciuto tale titolo (i famosi 12 punti). Le pare giusto visto che si tratta di materia affine? Io penso che debbano essere valutati , almeno in minima parte (6 punti oppure 3 punti) visto che si valutano tanti altri “titoli”, a volte, inferiori. Lei pensa che ci saranno novità a tal proposito nella prossima O.M.?  Come mai nessun sindacato ha mai fatto nulla?

Non penso che la tabella verrà modificata in questo punto specifico, nonostante comprenda le sue ragioni.

Caro dott.Santoro, grazie anticipatamente per la sua cortesia. Soprannumeraria nell'anno scolastico 1998/99nella scuola x,viene trasferita d'ufficio a domanda condizionatanella scula y, prende servizio il primo Settembre dell'a.s. 99/2000 nella scuola y, non trova la cattedra, per cui viene utilizzata in altra scuola. La domanda è questa: nella eventuale domanda di mobilità per l'anno 2001/2002 quale scuola dovrà indicare come ex scuola di precedente titolarità? L'ultima (Y) o la penultima (x) per non perdere la continuità didattica prevista per l'eventuale rientro nella vecchia scuola di titolarità?

Dovrà indicare la scuola da cui è stata trasferita.

Ci sono notizie, anche ufficiose, su eventuali modifiche sui trasferimenti docenti e la relativa tabella di valutazione? In particolare rimarranno i passaggi di cattedra o diventeranno passaggi per aree disciplinari? C'è possibilità che i 12 punti per un concorso ordinario superato diventino per ogni concorso ordinario superato?

Non ho notizie in merito.

Ci sono notizie anche ufficiose su eventuali modifiche sui trasferimenti? In particolare rimarranno i passaggi di cattedra o diventeranno passaggi per aree disciplinari?

Non ho notizie a riguardo.

Carissimo Pino, l'art. 6 dell'O.M.33/2000 recita: "1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potrà utilizzare l'idoneità o l'abilitazione conseguita per le procedure di mobilità da disporre per l'anno scolastico 2001/2002." Tra tali procedure di mobilità rientra pure l'assegnazione provvisoria su altra classe di concorso?

Sì.

Cioè alla luce dell'art. 6 dell'O.M.33/2000, nel corrente anno scolastico era possibile utilizzare l'abilitazione conseguita ai sensi dell'O.M. sopracitata per ottenere l'assegnazione provvisoria su altra classe di concorso diversa da quella di titolarità o tale titolo sarà spendibile per ottenere l'assegnazione provvisoria solo dal prossimo anno quando saranno conclusi su tutto il territorio nazionale i corsi per i docenti di ruolo di cui all'O.M. 33?

La cosa varrà per il prossimo anno scolastico.

Sono insegnante elementare ATI in servizio dal 1976 e desidererei avere notizie più specifiche circa la mobilità intercompartimentale volontaria come da nota del 6 luglio 2000 Prot. 4338. In attesa di vostro gentile riscontro distinti saluti.

Tutto quello che so è ciò che ho letto nella nota da lei citata.

Il dirigente scolastico, dell'istituto professionale presso il quale sono titolare di cattedra per l'insegnamento di esercitazioni agrarie, mi ha proposto di cedere 10 ore d'insegnamento ad un collega soprannumerario, per destinarle ad attività di sostegno alle attività didattiche nel laboratorio di informatica. Chiedo:
a) cosa comporta,dal punto di vista giuridico, l'accettazione di tale incarico?

Nulla, visto che la cosa ha rilevanza solo interna all'istituto in cui operi.

b) Il mio collega ha diritto di avere la nomina per le 10 ore che le verranno assegnate?

Nessun diritto.

c) nel certificato di servizio mi verrà dichiarato di aver prestato per l'anno scolastico 2000/01 nr. 18 ore/cattedra d'insegnamento?

Certo.

Gentile prof. Santoro, in merito al quesito a Lei già formulato, potrebbe darmi indicazioni sul  referente legislativo o, comunque, sulla disciplina legislativa che si applica ai Presidi di scuola media ora Dirigenti scolastici relativamente alla mobilità degli stessi, dal momento che mi ha comunicato che lo sbarramento temporale del ventesimo giorno ex art. 461 non si estende agli stessi. Non esistono dunque preclusioni al loro spostamento ad anno scolastico iniziato?

No. Non conosco disposizioni che lo stabiliscano.

E' illegittima la decisione del Ministero di far decorrere gli effetti giuridici della mobilità da quest'anno, ma con raggiungimento della nuova sede assegnata dal 1° Settembre 2001?

Non conosco il contesto in cui questa decisione è stata adottata.

Quando ci saranno le assegnazioni provvisorie per collaboratori scolasticinella provincia di Lecce?

Non lo so. Avrebbero già dovuto esserci da un pezzo.

Gentile Pino, sono un'insegnante della scuola materna di ruolo, ho l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare vorrei chiedere il passaggio. Da cosa dipende la possibilità di ottenerlo?

Dai posti disponibili.

Non avendo ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola elementare alla scuola superiore, ho presentato ricorso ma in sede di conciliazione la risposta è stata negativa anche se matematicamente avevo ragione. Per inglese nella mia provincia c'erano 49 cattedre di queste il 60% doveva essere assegnato alla mobilità territoriale e alla mobilità professionale. L'All. C destinava, poi, in maniera equitativa questi posti ossia, il 50% alla mobilità professionale provinciale (con una nota che bisognava approssimare per eccesso o per difetto se il risultato era superiore o inferiore a 0,5) e il 50% alla mobilità territoriale interprovinciale. Dunque il calcolo del Ministero è stato questo: il 60% di 49 = 29 e la metà di 29 = 14,5 approssimato per difetto a 14 (tanti sono stati i posti destinati alla mobilità professionale provinciale). Il calcolo doveva invece essere il 60% di 49 = 29,4 e la metà di 29,4 = 14,7 per approssimare poi per eccesso a 15 così come stabilito dalla nota menzionata sopra. Le conoscenze matematiche da me possedute mi dicono che nessun numero intero darà mai un risultato superiore o inferiore a 0,5 ma darà sempre o un numero intero o uguale a 0,5. Questo per comunicare che in tutt'Italia il Ministero ha diminuito di 1 unità il contingente da destinare alla mobilità professionale provinciale. Ma esiste un'altra matematica al Ministero? Cosa fare adesso? Mi scusi per la prolissità e grazie.

Vada di fronte al giudice.

Mi interesserebbe avere informazioni circa la mobilita` degli insegnanti di ruolo di strumento musicale nelle Scuole medie ad indirizzo musicale.

Usciranno a gennaio le nuovi disposizioni. Sta' in campana!

Sono un docente di Ed. Fisica, inserito nella graduatoria dei D.O.P. Nel passato anno sono stato utilizzato sul sostegno (pur non essendo in possesso del titolo specifico). Quest'anno, e parlo di quattro giorni fa, il nostro Provveditorato ci convoca per assegnarci la sede di utilizzazione. Il sottoscritto opta per la seguente sistemazione di cattedra (2 ore in una sede altre 2 in altra sede e le restanti a disposizione). Il punto di domanda è questo: dato che la mia scuola di precedente titolarità, dove, dal 1995, ho iniziato un programma di attività didattiche connesse con la realizzazione di progetti di sperimentazione sulle nuove tecnologie didattiche, ha fatto specifica domanda per avvalersi ancora di me (solo per le ore di disposizione); posso avvalermi di un qualche diritto a prestare servizio per queste ore nella sede che mi reca meno disagio?

Lo deve stabilire il provveditore, indicandolo nel provvedimento di utilizzazione.

N.B. il dirigente scolastico di una delle due sedi (dove non mi interessa andare) vuole a tutti i costi utilizzarmi, nelle ore a disposizione, in attività extrascolastiche o di progetti inseriti nel P.O.F.

Se sei utilizzato lì ne ha piena facoltà.

Siamo certi che dal 1^ settembre 2001entra a pieno regime il c.d. organico funzionale? E che tale meccanismo frenerà la mobilità (oggi veramente eccessiva) del personale?

Dipende dalla discussione sui cicli.

Salve, vorrei sapere se il trasferimento (mobilità intercompartimentale) presso un altro ente pubblico (regione Friuli Venezia Giulia) di un docente di ruolo è possibile e, in caso affermativo, se lo stesso può essere impedito/ostacolato dal provveditore, dirigente scolastico o chi per loro.

Il trasferimento è possibile. In via del tutto ipotetica potrebbe essere ostacolato, anche se non mi pare che l'amministrazione scolastica abbia queste intenzioni.

Inviate le vostre richieste a:
mail.gif (4196 byte)Mobilita@edscuola.it
 

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