FAQ/13
Domande e Risposte su Mobilità
e Trasferimenti
(Ultimo aggiornamento: 24.12.00)
Lo scorso anno scolastico ho insegnato su una
cattedra orario esterna (della quale sono titolare), costituita da 11
ore nella sede centrale e 7 nella sede coordinata dello stesso
istituto (liceo classico), sita a 12 km e nello stesso distretto
scolastico. A seguito del calo delle iscrizioni, nella sede
coordinata ho perso 4 delle mie ore, senza però essere
individuato come perdente posto, soprannumerario o quant'altro;
pertanto non ho presentato alcuna domanda di mobilità,
fidandomi di ottenere il completamento dell'orario con qualche
residuo in un altro istituto nella stessa città. Con il
dimensionamento della rete scolastica, la mia cattedra è stata
"rivisitata", diventando di 9 ore nella sede di
titolarità e 9 ore in un altro istituto ad oltre 40 km di
distanza e in un altro distretto scolastico. Chiedo:
1)
È lecito abbinare sedi di lavoro così distanti tra
loro? Esiste una normativa cui fare riferimento o devo accontentarmi
della candida risposta datami in Provveditorato ("È il
Sistema Informativo che abbina gli Istituti"
sic!)?
Non più di trenta Km. Così dice la
norma.
2) Avrei potuto (o potrò, l'anno
prossimo) far valere la mia anzianità all'interno del mio
istituto pur se titolare della cattedra orario
esterna?
Sì.
Potrebbe valere la graduatoria d'istituto in
questo caso?
Non per cambiare CT, se è questo che
intende.
Gent.mo dott. Santoro, vorrei sottoporle un
quesito con la massima urgenza. Sono un'insegnante di scuola
elementare sostegno, provincia di ruolo Messina. L'anno scorso ho
chiesto ed ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno
sulla provincia di Reggio Calabria, per ricongiungimento al coniuge.
Quest'anno ho presentato di nuovo domanda di assegnazione
provvisoria, in più, a concorrere al punteggio dell'anno
scorso, vi è l'arrivo di un bambino, nato nei prini giorni di
Agosto 1999; pertanto, ai sensi dell'art. 11 lettera "i"
del C.C.D.N. 11.07.2000, pensavo di godere della precedenza nelle
operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
(lavoratrice madre con prole inferiore ad un anno di età
riferita al 31.12.2000).Stranamente il Provv. di Reggio Calabria,
dicendo di applicare una postilla della Legge sulla mobilità,
ha pensato di assegnare tutti i posti disponibili sul sostegno alle
supplenti delle graduatorie permanenti, rifiutandosi così di
concedere le assegnazioni a 20 insegnanti di fuori provincia, me
compresa, quasi tutte nelle mie stesse condizioni. Mi chiedo:
è possibile che il Legislatore abbia potuto promuovere una
Legge secondo questo spirito, non tenendo conto della tutela della
maternità e della famiglia? Le chiedo una risposta nel breve
tempo possibile e, se ci sono, gli estremi per un eventuale ricorso,
e a chi indirizzarlo.
Le assegnazioni provvisorie da fuori provincia si
fanno dopo le immissioni in ruolo. Poiché quest'anno tale
operazione non è stata fino ad oggi possibile, ed in assenza
di esplicite istruzioni, ogni provveditorato si è comportato
come meglio ha creduto. Mi sembra sinceramente difficile,
però, riuscire a spuntarla in sede
contenziosa.
Sono un'insegnante di Scuola elementare di
ruolo dal 1974; vorrei cortesemente sapere se è possibile fare
domanda per passare ad altra amministrazione dello Stato e, in caso
affermativo, gradirei conoscere le modalità.
Basta che un Ente la richieda e che lei ottenga il
nulla osta dal Provveditorato agli studi di appartenenza. Il
riferimento è il ns. CCNL.
Sono un insegnante di sostegno a tempo
indeterminato nella scuola elementare. Lavoro con i soggetti in
situazione di handicap da oltre dieci anni e mi trovo nell'ultimo
anno d'obbligo. Con il nuovo anno potrò presentare domanda di
passaggio su classe "normale", ma con mio grande disappunto
sono venuta a conoscenza del fatto che, in tema di mobilità,
gli insegnanti di sostegno (e solo loro) non possono più
usufruire della precedenza che gli consentiva di partecipare
alla prima fase di passaggio nell'ambito del Comune di
titolarità. Mi è stato detto che tale provvedimento
nasceva dall'esigenza di tutelare tutti quei docenti che avevano
maggiori anni di servizio e che si vedevano preclusa la
possibilità di un trasferimento ambito. Se il fine può
sembrare nobile, c'è però da chiedersi perchè
non abbia coinvolto anche i numerosi insegnanti di lingua inglese
(tutti giovanissimi perchè di nuova nomina) che lavorano nella
scuola a cui tale precedenza non è stata negata?
Perchè questa discriminazione solo nei confronti degli
insegnanti di sostegno (di numero ben inferiore ), una categoria
già tanto bistrattata da colleghi e dirigenti? C'è
speranza che le cose possano essere riviste per i prossimi
trasferimenti?
Potrebbe accadere.
Sono una docente a tempo
indeterminato di L2 in una scuola media. Sono stata immessa in ruolo
nell'anno scolastico 1996-97 per effetto del concorso per
esami e titoli indetto con D.M. 23-3-90. Nello stesso anno prestavo
servizio presso il Ministero delle Finanze perchò
vincitrice di un altro concorso, le chiedo è possibile
rientrare presso il suddetto ministero dopo aver optato per il posto
a scuola?
Chieda alle Finanze se sono disposti a
riassumerla.
Caro Prof. Santoro, ho ancora un quesito da
porle: un insegnante di sostegno che abbia un servizio pre-ruolo di 4
anni con il prescritto titolo di specializzazione, a quanti punti ha
diritto?
-a 24 come
sembrerebbe... cioè 4x3=12 raddoppiati a 24;
-oppure 4x3=12 + i
due/terzi di 12 per effetto del calcolo del punteggio delpre-ruolo
che recita il servizio eccedenti i primi 4 anni sono da calcolare per
i due terzi?
Se sono solo quattro, il calcolo esatto è il
primo.
Egregio Pino, sono di ruolo nella classe C270
ed ho recentemente conseguito l'abilitazione nella classe di concorso
A047 (matematica). Ecco le domande:
1) il cambio di
cattedra su matematica posso richiederlo solo se la classe di
concorso di titolarità risulta in esubero oppure
indipendentemente da tale situazione?
Indipendentemente.
2) l'eventuale domanda và fatta
contestualmente alle domande di trasferimento o è una cosa a
parte?
Contestualmente.
3) i posti disponibili saranno quelli che
rimangono dopo l'immissione in ruolo dei precari oppure si ha qualche
precedenza (sempre nel caso di situazione di
esubero)?
Dopo l'immissione in ruolo di
quest'anno.
Lo scambio di sede tra coniugi interrompe la
continuità?
Sì.
Si può effettuare tra una cattedra
interna ed una esterna dello stesso istituto? Se la risposta
è positiva credo che non ci debbano essere problemi di
continuità, vero?
In questo caso non si tratta di scambio, ma di
assegnazione alle classi, di competenza del dirigente
scolastico.
Salve. Sono un insegnante di matematica e
fisica di ruolo nelle scuole superiori. La mia situazione
lavorativa è molto particolare; in tanti anni non sono mai
riuscito a trovare delle risposte esaurienti; ho scoperto, per
caso, la vostra rubrica che mi sembra condotta con competenza e
puntualità. Complimenti! Per maggiore chiarezza ti espongo
prima i periodi lavorativi e poi ti formulerò le domande.
PERIODI LAVORATIVI.
a) Dall'1/3/79
(effetti giur. ed econ.) al 10/9/84 (effetti giur.) e 1/10/84
(effetti econ.) ho prestato servizio di ruolo presso le Ferrovie
dello Stato (ancora azienda statale) maturando uno stipendio annuo
lordo di £. 8.147.244.
b) Dal 10/9/84
(effetti giur.) e 1/10/84 (effetti econ.) al 31/8/93 (effetti giur.)
e 29/10/93 (effetti econ.) ho prestato servizio in qualità di
docente di ruolo presso le scuole medie inferiori (assunzione tramite
concorso a cattedre). In applicazione dell'art. 52 della legge
312/80, mi è stato riconosciuto uno stipendio
immediamente superiore a quello in godimento nel ruolo di
provenienza. Il nuovo stipendio corrispondeva, nella nuova qualifica,
ad una anzianità superiore rispetto a quella effettivamente
maturata nel ruolo di provenienza (se non ricordo male: 8 anni a
confronto dei 5 e 1/2 effettivamente prestati nelle Ferrovie dello
stato).
c) Dall'1/9/93
(effetti giur.) e 30/10/93 (effetti econ.) a tuttora presto servizio
di ruolo in qualità di docente presso le scuole medie
superiori (passaggio per concorso a cattedra).
P.S. Ti informo che
sull'ultimo cedolino di stipendio (mod.SM39) risulta Liv 0, Cl.21,
Sc.00.
DOMANDA.
Relativamente ai
periodi sopra esposti, ti chiedo: ai fini di una prossima
domanda di trasferimento (per l'anno sc. 2001/2002) nell'ambito del
ruolo di appartenenza in che misura deve essere valutata la mia
anzianità di servizio? Ossia: quanti anni mi sono riconosciuti
nel ruolo attuale (scuola media superiore: punti 6) e quanti anni mi
sono riconosciuti nel ruolo precedente (scuolamedia inferiore: punti
3)?
Ti ringrazio
dell'attenzione. Resto in attesa di risposta.
Conta gli anni di servizio nella scuola (quelli
prestati alle dipendenze delle Ferrovie non si
computano).
Gentile Signor Santoro, sono
uninsegnante elementare in ruolo dal 1998. Precedentemente (dal
1982 al settembre 1998) ho fatto parte del personale di ruolo
dellINPS. Ora, a causa di sopraggiunti gravi problemi familiari
che mi hanno reso molto difficile mantenere la serenità
necessaria per insegnare, ho deciso di presentare domanda di
mobilità intercompartimentale presso lINPS (o, in
alternativa, presso altri Enti che facciano richiesta di personale).
I miei dubbi e i miei interrogativi sono parecchi, in quanto su
questa materia né lINPS né il sindacato hanno
saputo darmi risposte esaurienti. Per fortuna di recente ho scoperto
il vostro sito e la competenza e la chiarezza delle vostre risposte
che mi hanno aiutata a dissipare tanti altri dubbi. Provo ad elencare
i miei quesiti; spero che siano chiari e di interesse generale. Ho
appreso dalle vostre risposte ai quesiti che il nuovo contratto
prevede la possibilità di fare domanda di mobilità
intercompartimentale anche al personale non in esubero. Visto che,
naturalmente, verrà data precedenza ai docenti sovrannumerari,
ci saranno reali possibilità anche per gli
altri?
Dipende dalla disponibilità degli Enti ad
assumervi.
Il servizio che ho prestato precedentemente
allINPS può costituire titolo preferenziale, vista
lesperienza professionale già acquisita e ancora
recente?
Lo chieda all'INPS.
E ancora, i 16 anni di ruolo allINPS
possono essere computati ai fini dellanzianità e
incrementare, quindi, il punteggio?
No.
Quali siti o pubblicazioni è opportuno
consultare per venire a conoscenza, in tempo reale, dei bandi
attraverso i quali gli enti richiedono il personale? Ho saputo per
caso dallINPS, ormai fuori tempo, che nel giugno di
questanno è stato pubblicato un bando per V e VI
livello, ma non ne ho trovato traccia scritta.
Questo purtroppo è un problema, perché
manca una informazione specifica e capillare in tal
senso.
E necessario presentare la domanda di
mobilità intercompartimentale tramite il dirigente scolastico
o è possibile farlo direttamente allente interessato e
allufficio scolastico provinciale?
All'Ente interessato. Una volta acquisita la
disponibilità, bisogna ottenere il nulla osta dal provveditore
agli studi di appartenenza.
Vorrei sapere, infine, se leventuale
rifiuto del nulla-osta da parte dellUfficio Scolastico
Provinciale verrà comunicato a me personalmente o alla
presidenza. E importante, per me, saperlo, perché vorrei
evitare che voci e pettegolezzi (che, purtroppo si diffondono
comunque, a dispetto non solo della legge, ma anche della più
elementare etica professionale) minino la serenità del mio
lavoro e il rapporto di fiducia che ho stabilito con genitori e
alunni.
La comunicazione dovrebbe pervenirle per il tramite
della scuola.
Sono un laureato di lingue dal 1982. Dal 1989
insegnante I.T.P. di ruolo nelle superiori di II° grado. Ho
chiesto ed ottenuto il trasferimento in altra provincia con il
passaggio di cattedra sulla D.O.P. di sostegno essendo in possesso
della specializzazione. Quest'anno 00/01 termina il vincolo
quinquennale. Nel mese di giugno 2000 ottengo l'abilitazione in
Inglese. Quest'anno vorrei chiedere il trasferimento con il passaggio
di cattedra o di ruolo su inglese, questo punto però non mi
è chiaro se compilare il modello (e quale?) per il passaggio
di cattedra o di ruolo sempre per le superiori.
Passaggio di cattedra, visto che appartieni alla
D.O.S. (non alla D.O.P.).
2) Sul modello da compilare per il
trasferimento e passaggio gradirei sapere se devo indicare la
provenienza dellla classe 032C (i.t.p.) o D.O.P. di
sostegno.
D.O.S.
3) Vi chiedo anche se attualmente faccio
parte dei soprannumerari per la classe 032C o
D.O.P.
No.
4) Se l'esito del trasferimento sarà
negativo è possibile chiedere l'assegnazione
provvisoria sempre con il passaggio su Inglese?
Sì.
5) Per quanto riguarda la legge 104/92 ex art.
33 commi 5 e 7 per l'assistenza al genitore in qualità di
figlio unico, avrei diritto alla precedenza per quanto riguarda
il trasferimento visto che la famiglia e composta di
più figli ed io sono l'unico a convivere di fatto ed
anagraficamente con i miei genitori riconosciuti
entrambi dalla legge. L'interpretazione per quanto riguarda
il figlio unico mi è poco chiara: bisogna essere figlio in
assoluto o in questo caso avrei diritto alla
precedenza?
A decorrere dalla.s. 2000/2001 il personale
scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) ai
sensi dellart. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è
più destinatario di una precedenza nellambito delle
operazioni di mobilità; al fine di realizzare
lassistenza al familiare in situazione di handicap il personale
interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di
assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà
prevista dal CCND sulla mobilità annuale.
In attesa della vostra disponibilità
nel rispondere purtroppo a tutti questi miei quesiti, vi ringrazio
anticipatamente complimentandomi con voi per il vostro
sito.
Prego.
Sono un insegnante di scuola elementare a
tempo indeterminato. Il Circolo in cui opero da
quest'anno/scolastico è diventato Istituto Comprensivo
(materna-elementare e media). Io per diversi motivi ed essendo
abilitato in Lettere e filosofia, spesso, sostituiscio colleghi della
scuola media. La domanda è questa: può la direzione
d'ufficio consentirmi il passaggio alla Cattedra di Lettere in
maniera definitiva?
No.
Se non ora col prossimo anno dovrò
produrre domanda di passaggio di Cattedra?
Esatto.
Sono un'insegnante entrata di ruolo nella
scuola elementare nel 1995, ho prestato servizio come specialista di
Inglese dal 1996 al 1999, a marzo 2000 ho fatto richiesta di
passaggio di ruolo nella scuola superiore avendo l'abilitazione di
inglese, in sede di domanda sono stata erroneamente informata di
mettere cattedra orario stesso comune perchè era
"obbligatorio", quando invece io tentavo il passaggio con
una "filosofia" diversa, avendo un bambino di pochi mesi,
volevo evitare di mettermi in situazioni complicate. Per questo
motivo la scelta delle scuole da me formulata era molto ridotta,
abitando a 20 km. da Firenze ho logicamente scelto scuole da poter
essere raggiunte abbastanza comodamente anche con i mezzi pubblici e
ai margini della periferia a me più vicina. Ottengo il
passaggio con 15 ore in una scuola e 3 in un'altra abbastanza vicine,
e comunque entrambe scelte da me. Immediatamente faccio domanda per
poter sostituire l'asilo nido che mi era stato assegnato in base alla
precedente situazione lavorativa con un altro vicino alle 2 scuole;
grazie alla mia situazione di "genitore unico" ed essendo
nei limiti di tempo stabiliti dal Comune, ottengo il
"passaggio" dell'asilo nido. Ahimé! le cose non
potevano andare così bene...Infatti, dopo che il 1 settembre
prendo servizio in entrambe le scuole, mi viene comunicato in data 21
settembre che il posto delle 3 ore è serale!! Quando io ho
barrato NO al serale! Al Provveditorato non mi ricevono subito
perché fanno le nomine ed io provvedo ad inviare un fax di
chiarimento alla scuola e all'uff. del Provveditorato competente. Il
25 settembre riesco ad accedere al Provveditorato e mi viene detto
che la scuola delle 3 ore era nel frattempo cambiata, che loro
avevano già dato avviso alle scuole e che era strano che non
mi fosse stato detto: la nuova scuola era lontanissima dal mio
"raggio" di movimento, non scelta in sede di domanda e per
giunta con il posto su una 5a classe (dove dovrei entrare non prima
del 19 gennaio 2001, quando il bimbo compie l'anno e non ho
più diritto al permesso per allattamento). Mi viene suggerito
dalle impiegate, visto il mio sgomento, di far fare alla Preside
della scuola principale una richiesta per essere utilizzata lì
come completamento, ma ricevo risposta negativa in data 12 ottobre.
In Provveditorato mi viene detto che comunque sia fatta la domanda
possono far completare l'orario dove vogliono loro anche su scuole
serali!!! Volevo sapere se in questa mia vicenda ravvisate che si sia
agito correttamente o no da parte del Provveditorato e delle scuole,
se è vero quello che affermano, e se per il prossimo anno
posso chiedere il part-time sulla scuola principale per evitare di
dover viaggiare con il taxi tra le due scuole e vanificare quindi la
differenza economica tra part e full time... Premetto che quest'anno
non riuscirò ad effettuare i 180 gg. del periodo di prova
perché sono ancora in astensione facoltativa e prevedo qualche
assenza in più per mio figlio. Eventuali malattie mie, del
figlio e l'astensione facoltativa possono essere usufruite senza
soluzione di continuità? In questi giorni, mi sono ammalata e
così pure il bambino, ma in segreteria mi hanno detto che non
potevano trasformare l'astensione facoltativa in malattia se non
rientravo almeno un giorno (con la febbre alta)! Scusate dei tanti
quesiti, ma sono veramente preoccupata e
disorientata.
Guardi. Lei non è molto cortese con il
sottoscritto, che non è in grado di rispondere a quesiti
così lunghi e chiede da sempre domande concise. Non ho capito
se la situazione è mutata tra diritto e fatto. Controlli il
suo trasferimento, e verifichi su quale CT è avvenuto. Se la
modifica al suo trasferimento fosse stata apportata sull'organico di
fatto, non dovevano darle il completamento ma lasciarla a
disposizione nella sede principale.
Eccezzionalungimirantentusiastaltruistamiconnipresentesclusivo
Santoro!!!!!! Può un'insegnante di scuola elementare, che ha
chiesto l'assegnazione provvisoria, prendere il posto di
un'insegnante in astensione per maternità.
L'assegnazione provvisoria viene data su posti
disponibili per l'intero anno. Tale non può ritenersi quello
di un'insegnante in astensione per
maternità.
Carissimo Pino, gradirei un chiarimento
relativo allo stato giuridico di una insegnante elementare utilizzata
quale docente di tirocinio presso gli Istituti magistrali. Sono certo
che saprai darmi una risposta esauriente (anche solo a livello di
riferimenti normativi!). Grazie e buon lavoro.
L'insegnante è semplicemente utilizzata,
quindi continua ad appartenere ai ruoli degli insegnanti
elementari.
Colgo l' occasione di un nuovo quesito da
porle per ringraziarla della risposta esauriente che ha dato ad
uno precedente e passo subito al mio dubbio: in caso di trasferimento
del coniuge per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti
alla data di emanazione dell'ordinanza relativa alla
mobilita', si prescinde dalla residenza del coniuge o dalla
decorrenza dell'iscrizione anagrafica nel comune in cui e' ubicata
la nuova sede di lavoro affinche' ad un insegnante, che
partecipa alla mobilita' provinciale, venga attribuito il
punteggio previsto per il ricongiungimento al coniuge nel comune
in cui quest' ultimo presta l'attivita'
lavorativa?
"Dal requisito della residenza si prescinde
quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova
sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di
emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per lattribuzione del
punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del
datore di lavoro che attesti tale circostanza" (art. 11, lettera
f), punto 5) CCDN mobilità).
Sono insegnante tecnico pratico di ruolo, sono
in possesso di laurea e aspiro da anni al passaggio di ruolo ma,
nonostante un altissimo punteggio, pare che ciò sia molto
difficile perchè si tratta di passare da una provincia ad
un'altra. Cosa posso fare per ottenere il
passaggio?
E' in possesso dell'abilitazione
specifica?
Salve! Vi pongo subito il mio quesito:
un'insegnante di ruolo nella scuola elementare, coniuge
convivente di un militare all'estero, può
chiedere domanda di trasferimento oltre il limite di tempo
previsto dalla normativa? Solo a settembre infatti tornerà in
Italia e non prima di quella data saprà quale sarà
la destinazione del marito militare. So che la legge del
10/03/1987 N.100 (art. 1 comma 5) prevede che "Il coniuge
convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato
di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del
trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero
e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede
di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più
vicina". Quindi domando: visto che solo a giugno/luglio si
conoscerà la destinazione del coniuge militare,
l'insegnante potrà presentare domanda di trasferimento fuori
dai termini previsti?
No. Potrà presentare domanda di assegnazione
provvisoria.
Sono un docente di Scuola Sec. Sup. (classe
A017), che nell&Mac226;organico di diritto è risultato
titolare di una cattedra oraria esterna con otto ore presso
l'Istituto di titolarità (ITC). A maggio 2000 sono individuato
soprannumerario con comunicazione del preside. Produco domanda di
trasferimento condizionata (come doc. soprannumerario) per l'anno
2000/01 esprimendo preferenza per il mantenimento per un anno della
sede di servizio. La domanda viene accettata regolarmente dal Sistema
informatico della MPI. A luglio non ottengo il trasferimento. In una
delle sedi da me richieste (ITT, sede staccata dell'ITC con diverso
codice scuola) sono assegnate due cattedre, come "trasferimento
d"ufficio", a docenti soprannumerari con un punteggio
inferiore al mio (uno del mio stesso istituto e l'altro di un IPC
dello stesso comune). Produco tempestivo ricorso avverso il mancato
trasferimento, senza alcun esito. A settembre, nell'organico di fatto
risultano disponibili solo quattro ore della mia materia. Per effetto
del ridimensionamento tardivo (effettuato dopo i trasferimenti), i
citati Istituti: IPC (dello stesso comune) e ITT (di altro comune),
da me scelti come sede per il trasferimento, sono uniti all'Istituto
di titolarità (ITC). Nel mio Istituto, a seguito di
pensionamento, si rendono disponibili nove ore nella classe A019
(classe in cui sono abilitato). Chiedo di far valere la
titolarità nell'Istituto e completare con le ore di discipline
giuridiche. Mi viene risposto che l'opzione per il mantenimento della
titolarità per un anno è valida solo per l'organico
funzionale. E' vero?
Non mi risulta proprio.
Intanto, le ore vengono assegnate ad un altro
docente (non soprannumerario) titolare presso l'IPC (unito all'ITC),
che aveva nell'organico di diritto dell'IPC una cattedra con
completamento esterno. Produco domanda di utilizzazione in sedi che
non mi vengono assegnate. Successivamente "scelgo" tra le
sedi rimaste disponibili quella meno disagiata, dove tuttora sono in
servizio. Allo scadere dei venti giorni dall'inizio dell'anno
scolastico (esattamente al ventesimo giorno) il Provveditorato
effettua l'assegnazione provvisoria per un anno di uno dei docenti
soprannumerari trasferiti presso l'ITT (sede unita all'ITC). Chiedo
di rientrare nell'Istituto ridimensionato occupando la sede
disponibile. Mi viene risposto che sono purtroppo trascorsi i venti
giorni. Intanto vengo a conoscenza che lo stesso Provveditorato ha
effettuato altre assegnazioni all'interno della Provincia oltre i
venti giorni. Inoltre, a novembre, si è resa disponibile anche
l'altra cattedra presso l'ITT, per effetto delle dimissioni
dell'altro docente soprannumerario. Attualmente le sedi sono occupate
da supplenti. Chiedo:
1) E' corretto non
partecipare ai movimenti, pur essendo stato individuato come docente
soprannumerario?
2) Se gli Istituti
ridimensionati hanno graduatorie differenti, è corretto aver
assegnato le ore di discipline giuridiche, disponibili presso il mio
Istituto di titolarità, all'altro docente dell'Istituto unito
(IPC)?
3) Posso far valere
un diritto al rientro nell'Istituto ridimensionato per le cattedre
disponibili o che si renderanno disponibili presso l'ITT? In che
modo? Cosa mi consigliate? RINGRAZIO.
Troppi i quesiti e troppo lunghi! Comunque non si
sposta personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni. Tutte le operazioni di utilizzazione, pertanto, devono
concludersi prima di questa scadenza. E' possibile essere utilizzati
in altra classe di concorso soltanto se si appartiene a classe di
concorso in esubero a livello provinciale.
Gent.mo prof. Santoro, insegno Matematica e
Fisica in un Liceo con incarico a tempo indeterminato. Essendo in
possesso dell'abilitazione in FISICA conseguita tramite concorso
ordinario a cattedre, Le chiedo se ho diritto ai 12 punti ai
fini della compilazione della graduatoria interna
d'Istituto.
Sì.
SONO UN INSEGNANTE DI RUOLO DI SCUOLA
ELEMENTARE, ASSUNTO CON NOMINA GIURIDICA IN DATA 01/09/1998 E
DECORRENZA ECONOMICA 01/09/1999, IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SUPERIORE PER LA CLASSE DI CONCORSO
37A; VORREI SAPERE, PER CORTESIA, QUANDO E COME POTRO' FARE DOMANDA
DI TRASFERIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA
SECONDARIA.
Quest'anno.
Gentile Dott. Santoro, anche se la mia domanda
non e' esattamente sulla mobilita' spero voglia dare una risposta al
mio dubbio. Sono insegnante di Francese di scuola superiore a Roma e
da 2 anni sono in part-time (quello corrente e' il mio secondo anno
in part-time). Quale e' la procedura per rinnovare il mio part-time?
Nel contratto si legge che una volta ottenuto il rapporto a tempo
parziale questo non puo' durare meno di due anni, ma per prorogarlo?
Devo rifare domanda e presentare la richiesta entro il 15 marzo
dell'anno prossimo come fatto all'inizio oppure il rinnovo avviene
tacitamente fino a quando non presentero' domanda di reinserimento a
tempo pieno?
La seconda che hai detto.
Sono un'insegnante elementare che quest'anno
aveva ottenuto il trasferimento da Milano a Lecce. Il 30 Ottobre mi
è stato comunicato telefonicamente che in seguito ad ricorso e
quindi ad una revisione dei movimenti effettuati a Giugno, esso mi
veniva revocato. Perciò, pur rimanendo per l'anno in corso
nella sede in cui presto servizio, in quanto erano già passati
20 gg dall'inizio delle lezioni, tornavo ad essere titolare nella
sede di provenienza. C'è un modo per sapere se il ricorso e le
procedure sono stati fatti correttamente entro i termini previsti
dalla legge? Posso prendere visione dei trasferimenti rettificati dal
provveditore?
Sì. Chiedi l'accesso a tutta quanta la
documentazione amministrativa ai sensi della legge n.
241/90
Vorrei chiederle se a parità di
punteggio tra due docenti ha la precedenza la più anziana o la
più giovane. Sempre nel suddetto caso, la mia collega, anche
lei proveniente da altra provincia, trasferita con 33 punti a xxxxxxx
ha la precedenza rispetto a me che ho ottenuto il trasferimento in
quel comune con lo stesso punteggio ma per ricongiungimento al
coniuge?
Le operazioni avvengono in fasi diverse. Quelle
all'interno della provincia precedono quelle da fuori provincia. La
parità del punteggio in questo caso non
c'entra.
Eg. Dr. Santoro, con la presente Le chiedo
alcune informazioni. Sono un ass.te amm.vo che deve per la prima
volta stilare una graduatoria interna per docenti e non docenti, la
collega mi ha spiegato che al puno E della tabella allegato E vanno
indicati gli anni fatti presso il comune dove risiede la scuola. Mi
spiego meglio, un titolare di ruolo da 11 anni ha prestato servizio
nello stesso comune però 5 anni nella scuola media e 6 in un
istituto superiore stesso profilo, vanno indicati i 6 anni al punto
E?
Non mi dice dove sia titolare adesso il collega,
nella scuola media o in quella superiore? Comunque il punteggio di
continuità sulla sede va riconosciuto per il servizio nello
stesso comune ma non nella stessa scuola.
La normativa parla di triennio e di
quinquennio, chiedo i primi due anni non vanno conteggiati al punto
F?
Nella graduatoria interna sì.
La nuova legge sulla 104 parla di figlio unico
per assistenza al genitore, qualora non fosse in tali condizioni ha
diritto al punteggio al punto D?
Se ne ricorrono le condizioni,
sì.
Se non dovesse aver diritto alla 104 per il
punto cui sopra può chiedere i giorni per l'assistenza (tre al
mese)?
No.
Sono una collaboratrice scolastica Comunale
trasferita alle dipendenze della scuola per effetti della legge
124/99, vorrei sapere se è possibile il trasferimento al
Comune (ente pubblico di provenienza).
Tornare indietro non è semplice. Fai domanda
di mobilità di intercomparto.
Desidererei conoscere la normativa di
riferimento per il passaggio dalla cattedra di sostegno alla propria
materia di insegnamento (scuola media). In particolare pongo il
seguente quesito: nel caso della disponibilità di una cattedra
curricolare nella scuola in cui l'insegnante di sostegno è di
ruolo si ha dirittto ad una precedenza nei trasferimenti, etc? Grazie
in anticipo a chiunque sappia rispondermi con relativa normativa di
rifermento.
Il riferimento è l'annuale contratto
decentrato sulla mobilità. Se si è liberi dal vincolo
quinquennale, si può presentare domanda di trasferimento. Non
esiste più la precedenza da lei citata.
Insegno Matematica nel Superiore e provengo
dalla Scuola Media per passaggio di ruolo dove ero
vincitore di concorso a cattedra di Matematica. Nel nuovo ruolo non
è riconosciuto tale titolo (i famosi 12 punti). Le pare giusto
visto che si tratta di materia affine? Io penso che debbano
essere valutati , almeno in minima parte (6 punti oppure 3 punti)
visto che si valutano tanti altri titoli, a volte,
inferiori. Lei pensa che ci saranno novità a tal proposito
nella prossima O.M.? Come mai nessun sindacato ha
mai fatto nulla?
Non penso che la tabella verrà modificata in
questo punto specifico, nonostante comprenda le sue
ragioni.
Caro dott.Santoro, grazie anticipatamente per
la sua cortesia. Soprannumeraria nell'anno scolastico 1998/99nella
scuola x,viene trasferita d'ufficio a domanda condizionatanella scula
y, prende servizio il primo Settembre dell'a.s. 99/2000 nella scuola
y, non trova la cattedra, per cui viene utilizzata in altra scuola.
La domanda è questa: nella eventuale domanda di
mobilità per l'anno 2001/2002 quale scuola dovrà
indicare come ex scuola di precedente titolarità? L'ultima (Y)
o la penultima (x) per non perdere la continuità didattica
prevista per l'eventuale rientro nella vecchia scuola di
titolarità?
Dovrà indicare la scuola da cui è
stata trasferita.
Ci sono notizie, anche ufficiose, su eventuali
modifiche sui trasferimenti docenti e la relativa tabella di
valutazione? In particolare rimarranno i passaggi di cattedra o
diventeranno passaggi per aree disciplinari? C'è
possibilità che i 12 punti per un concorso ordinario superato
diventino per ogni concorso ordinario superato?
Non ho notizie in merito.
Ci sono notizie anche ufficiose su eventuali
modifiche sui trasferimenti? In particolare rimarranno i passaggi di
cattedra o diventeranno passaggi per aree
disciplinari?
Non ho notizie a riguardo.
Carissimo Pino, l'art. 6 dell'O.M.33/2000
recita: "1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi
potrà utilizzare l'idoneità o l'abilitazione conseguita
per le procedure di mobilità da disporre per l'anno scolastico
2001/2002." Tra tali procedure di mobilità rientra pure
l'assegnazione provvisoria su altra classe di
concorso?
Sì.
Cioè alla luce dell'art. 6
dell'O.M.33/2000, nel corrente anno scolastico era possibile
utilizzare l'abilitazione conseguita ai sensi dell'O.M. sopracitata
per ottenere l'assegnazione provvisoria su altra classe di concorso
diversa da quella di titolarità o tale titolo sarà
spendibile per ottenere l'assegnazione provvisoria solo dal
prossimo anno quando saranno conclusi su tutto il territorio
nazionale i corsi per i docenti di ruolo di cui all'O.M.
33?
La cosa varrà per il prossimo anno
scolastico.
Sono insegnante elementare ATI in servizio dal
1976 e desidererei avere notizie più specifiche circa la
mobilità intercompartimentale volontaria come da nota del 6
luglio 2000 Prot. 4338. In attesa di vostro gentile riscontro
distinti saluti.
Tutto quello che so è ciò che ho letto
nella nota da lei citata.
Il dirigente scolastico, dell'istituto
professionale presso il quale sono titolare di cattedra per
l'insegnamento di esercitazioni agrarie, mi ha proposto di cedere 10
ore d'insegnamento ad un collega soprannumerario, per destinarle ad
attività di sostegno alle attività didattiche nel
laboratorio di informatica. Chiedo:
a) cosa comporta,dal
punto di vista giuridico, l'accettazione di tale
incarico?
Nulla, visto che la cosa ha rilevanza solo interna
all'istituto in cui operi.
b) Il mio collega ha diritto di avere la
nomina per le 10 ore che le
verranno assegnate?
Nessun diritto.
c) nel certificato di servizio mi verrà
dichiarato di aver prestato per l'anno scolastico 2000/01 nr. 18
ore/cattedra d'insegnamento?
Certo.
Gentile prof. Santoro, in merito al quesito a
Lei già formulato, potrebbe darmi indicazioni sul
referente legislativo o, comunque, sulla disciplina legislativa che
si applica ai Presidi di scuola media ora Dirigenti scolastici
relativamente alla mobilità degli stessi, dal momento che mi
ha comunicato che lo sbarramento temporale del ventesimo giorno ex
art. 461 non si estende agli stessi. Non esistono dunque preclusioni
al loro spostamento ad anno scolastico iniziato?
No. Non conosco disposizioni che lo
stabiliscano.
E' illegittima la decisione del Ministero di
far decorrere gli effetti giuridici della mobilità da
quest'anno, ma con raggiungimento della nuova sede
assegnata dal 1° Settembre 2001?
Non conosco il contesto in cui questa decisione
è stata adottata.
Quando ci saranno le assegnazioni provvisorie
per collaboratori scolasticinella provincia di
Lecce?
Non lo so. Avrebbero già dovuto esserci da un
pezzo.
Gentile Pino, sono un'insegnante della scuola
materna di ruolo, ho l'idoneità all'insegnamento nella scuola
elementare vorrei chiedere il passaggio. Da cosa dipende la
possibilità di ottenerlo?
Dai posti disponibili.
Non avendo ottenuto il passaggio di ruolo
dalla scuola elementare alla scuola superiore, ho presentato ricorso
ma in sede di conciliazione la risposta è stata negativa anche
se matematicamente avevo ragione. Per inglese nella mia provincia
c'erano 49 cattedre di queste il 60% doveva essere assegnato alla
mobilità territoriale e alla mobilità professionale.
L'All. C destinava, poi, in maniera equitativa questi posti ossia, il
50% alla mobilità professionale provinciale (con una nota
che bisognava approssimare per eccesso o per difetto se il
risultato era superiore o inferiore a 0,5) e il 50% alla
mobilità territoriale interprovinciale. Dunque il calcolo del
Ministero è stato questo: il 60% di 49 = 29 e la metà
di 29 = 14,5 approssimato per difetto a 14 (tanti sono stati i posti
destinati alla mobilità professionale provinciale). Il calcolo
doveva invece essere il 60% di 49 = 29,4 e la metà di 29,4 =
14,7 per approssimare poi per eccesso a 15 così come stabilito
dalla nota menzionata sopra. Le conoscenze matematiche da me
possedute mi dicono che nessun numero intero darà mai un
risultato superiore o inferiore a 0,5 ma darà sempre o un
numero intero o uguale a 0,5. Questo per comunicare che in
tutt'Italia il Ministero ha diminuito di 1 unità il
contingente da destinare alla mobilità professionale
provinciale. Ma esiste un'altra matematica al Ministero? Cosa fare
adesso? Mi scusi per la prolissità e
grazie.
Vada di fronte al giudice.
Mi interesserebbe avere informazioni circa la
mobilita` degli insegnanti di ruolo di strumento musicale nelle
Scuole medie ad indirizzo musicale.
Usciranno a gennaio le nuovi disposizioni. Sta' in
campana!
Sono un docente di Ed. Fisica, inserito nella
graduatoria dei D.O.P. Nel passato anno sono stato utilizzato sul
sostegno (pur non essendo in possesso del titolo specifico).
Quest'anno, e parlo di quattro giorni fa, il nostro Provveditorato ci
convoca per assegnarci la sede di utilizzazione. Il sottoscritto opta
per la seguente sistemazione di cattedra (2 ore in una sede altre 2
in altra sede e le restanti a disposizione). Il punto di domanda
è questo: dato che la mia scuola di precedente
titolarità, dove, dal 1995, ho iniziato un programma di
attività didattiche connesse con la realizzazione di progetti
di sperimentazione sulle nuove tecnologie didattiche, ha fatto
specifica domanda per avvalersi ancora di me (solo per le ore di
disposizione); posso avvalermi di un qualche diritto a prestare
servizio per queste ore nella sede che mi reca meno
disagio?
Lo deve stabilire il provveditore, indicandolo nel
provvedimento di utilizzazione.
N.B. il dirigente scolastico di una delle due
sedi (dove non mi interessa andare) vuole a tutti i costi
utilizzarmi, nelle ore a disposizione, in attività
extrascolastiche o di progetti inseriti nel P.O.F.
Se sei utilizzato lì ne ha piena
facoltà.
Siamo certi che dal 1^ settembre 2001entra a
pieno regime il c.d. organico funzionale? E che tale meccanismo
frenerà la mobilità (oggi veramente eccessiva) del
personale?
Dipende dalla discussione sui
cicli.
Salve, vorrei sapere se il trasferimento
(mobilità intercompartimentale) presso un altro ente pubblico
(regione Friuli Venezia Giulia) di un docente di ruolo è
possibile e, in caso affermativo, se lo stesso può essere
impedito/ostacolato dal provveditore, dirigente scolastico o chi per
loro.
Il trasferimento è possibile. In via del
tutto ipotetica potrebbe essere ostacolato, anche se non mi pare che
l'amministrazione scolastica abbia queste
intenzioni.