FAQ/89
Domande e Risposte su Mobilità
e Trasferimenti
Gentile prof. Santoro, sono un'insegnante di
lingua inglese della scuola elementare. Nel mio circolo c'è un
perdente posto e così il Dirigente Scolastico ha fatto
compilare a tutti i docenti (escluso quelli di lingua stranieria e di
sostegno) una dichiarazione (con tutti i dati relativi alla propria
anzianità di servizio) al fine di effettuare un graduatoria di
Circolo per individuare il perdente posto. A me hanno detto che
essendo su posto di lingua la questione del perdente posto non mi
riguarda; a me va anche bene così ma volevo avere maggiori
chiarimenti a riguardo. Grazie per l'attenzione!!!
Le consiglio la lettura dell'art. 27 del CCDN sulla
mobilità che può scaricare anche dal ns.
sito.
Gentilissimo dottor Santoro, la ringrazio per
la cortese risposta al mio precedente quesito ma devo purtroppo
aggiungere che il contratto nazionale di mobilità da lei
citato non aiuterebbe, temo, nella situazione attualmente
attraversata da me e dai colleghi della scuola ove presto servizio a
risolvere il problema cui dobbiamo far fronte. L' istituto dove
lavoro come assistente tecnico di area elettrica, è un tecnico
commerciale che gode tutto sommato di buona salute con una
popolazione scolastica di circa 800 studenti (e un passato e una
storia che gli danno una posizione consolidata rispetto al proprio
bacino d' utenza, quest' anno nuovamente in crescita - è stato
in passato la scuola più grande d' Italia) che gli
consentirebbe, dunque, di continuare ad operare nel rispetto della
normativa sulla autonomia scolastica nonchè nelle condizioni
ideali dal punto di vista didattico. Il problema nasce dal fatto che
questo istituto è stato designato ad essere, a partire dal
prossimo 1° settembre, sede accorpante di un altro tecnico
commerciale nello stesso comune il quale viene invece soppresso a
causa dell' esiguità del numero di studenti che lo
frequentano. Ora, in quest' ultimo istituto, prestano servizio, nella
stessa area elettrica cui io ed i miei colleghi dello steso profilo
apparteniamo, ben 7 tecnici, i 5 dei quali in servizio a tempo
indeterminato, cioè di ruolo, sono confluiti nella graduatoria
unificata che il mio istituto ha preparato per l' organico di diritto
determinando una situazione a rischio di sovrannumerarietà per
me e quasi tutti i miei colleghi dello stesso profilo nella scuola
accorpante ove prestiamo servizio, a causa del maggior punteggio
d'anzianità di servizio posseduto dagli assistenti tecnici
dell'istituto accorpato, ma soprattutto a causa del fatto che
l'incremento della popolazione studentesca derivante dall'
accorpamento non è sufficiente a mantenere tutto l'organico di
assistenti tecnici derivante dalla semplice somma degli organici dei
due istituti coinvolti nel procedimento di dimensionamento
così com' è. Rispetto a quanto in totale buona fede
decretato dal contratto di mobilità infatti si pone una
difficoltà che sta evidentemente a monte del provvedimento di
dimensionamento che interessa i due istituti, e cioè dal fatto
che all'istituto in via di soppressione è stato di fatto
concesso, come è dato constatare, di ripartire nel precedente
anno scolastico la propria popolazione studentesca nella ventina di
classi, ciascuna delle quali con un ristretto numero di studenti, che
esso attualmente possiede e che, in ogni caso, riportato alle
proporzioni adottate dalla scuola accorpante per il dimensionamento
delle classi, si ridurrbbe a quasi la metà, considerato che
l'incremento in classi nella scuola risultante dal dimensionamento
è di sole 13 classi, includendo in queste anche le iscrizioni
alle prime classi pervenute direttamente al nostro istituto. Il
problema a livello di rispetto delle regole democratiche che mi pare
si ponga in questo modo nascerebbe dunque dal fatto che la suddetta
concessione di fatto (qualunque sia la forma che essa abbia preso,
tacitamente o meno), a monte di questo procedimento di
dimensionamento, avrebbe evidentemente risparmiato in passato, nella
scuola ora in via di soppressione, il relativo organico di assistenti
tecnici di area elettrica dalle situazioni di
sovrannumerarietà conseguenti di necessità dalla
diminuzione del loro numero di studenti al di sotto della soglia
minima indicata per mantenere quantomeno i requisiti minimi per
l'autonomia istituzionale e certamente insufficiente a giustificare
le dimensioni di un organico di assistenti tecnici che nell'istituto
in via di soppressione sono state invece mantenute, a tutto discapito
degli assitenti tecnici di area elettrica della attuale scuola
accorpante che si trovano così destinati ad essere posti in
mobilità nell'istituto risultante dall'accorpamento. Anche
ammettendo che nella scuola soppressa esistano dieci laboratori a
ciascuno dei quali fosse assegnato un assistente tecnico,
nonchè che in essa ci siano gli spazi fisici dai quali trarre
vantaggio per una migliore qualità del lavoro scolastico,
anche ammettendo che si possa ottenere una deroga al mantenimento di
queste dimensioni di organico per una scuola che scende al di sotto
della soglia minima utile per l'autonomia istituzionale e
gradualmente si estingue, è possibile che, una volta
soppressa, sia proprio la maggior parte del personale della scuola
accorpante appartenente allo stesso profilo che rischiano di essere
messi in mobilità?
Sì.
La normativa al riguardo recita che il
personale sovrannumerario della scuola soppressa NON acquista
automaticamente la titolarità nella scuola risultante dal
dimensionamento. Accertata, se non altro attraverso i suoi effetti
evidenti, l'avvenuta concessione di tale deroga a monte dei
provvedimenti di dimensionamento, in un caso come questo non dovrebbe
esserci una fase intermedia alla pura unificazione degli organici di
fatto
No.
Ringrazio e mi scuso per le dimensioni del
messaggio.
Avrete altre qualità, non lo nego, ma
sicuramente non quella della sintesi.
Buongiorno, vi ringrazio in anticipo per le
risposte che vorrete dare alle mie domande:
1. il diploma di specializzazione polivalente è
valutabile ai fini della domanda di trasferimento o per
l'individuazione dei perdenti posto? se sì, quanti
punti?
No.
2. cosa si intende per "corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso ne
piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici
scolastici... quanti corsi di questo tipo possono essere valutati?
Possono itendersi i corsi di formazione-aggiornamento quali
"Progetto Lingue 2000" ecc.?
No. Si tratta di corsi per formare gli insegnanti
specialisti della scuola elementare.
Caro Piano, ho fatto domanda di trasferimento
dalla provincia di Treviso a Venezia. So che a Venezia un collega fa
fatto domanda di passaggio di ruolo.
1. Le chiedo se ha la
precedenza il collega che si trova già in provincia di Venezia
e chiede il passaggio di ruolo o il sottoscritto che chiede il
trasferimento da una provincia diversa da quella di
Venezia??
La invito a consultare la tabella allegata al CCDN
sulla mobilità che trova anche sul ns.
sito.
2. Ho sentito dire che i passaggi di ruolo
sono dati al 50% sui posti disponibili, mentre laltro 50% per i
trasferimenti. Mi consta che in provincia di Venezia ci sia un solo
posto di diritto disponibile. Secondo Lei il posto va dato prima al
collega che ha chiesto passaggio di ruolo o al sottoscritto che ha
chiesto trasferimento dalla provincia di TV a
VE???
Veda il CCDN. E' scritto tutto
lì.
Egregio Dottor Santoro, sono ancora una volta
costretto a chiederle numi. O.M. n. 5 del 16/1/03, allegato D nota 1:
"Per gli anni di insegnamento prestato nei posti di sostegno il
punteggio è raddoppiato". Quesito: questa norma vale
anche per le graduatorie interne per l'individuazione dei
soprannumerari?
Per i titolari su posto di sostegno
sì.
Egregio professore, a causa di una contrazione
nelle classi mi ritroverò il prossimo anno con una cattedra di
17 ore, mentre la mia collega ,che è stata trasferita nella
sede 2 anni fa grazie al beneficio della 104 occuperà la
cattedra di 18 ore. Spinta anche dalle voci così diverse sulle
modifiche della 104, ieri ho deciso di leggermi il contratto
decentrato 2003/04 e all'art. 9 ho letto che si parla di
unicità. La mia collega non sposata, vive con i genitori
anziani e beneficia della 104 per assistenza alla madre. La suddetta
ha anche un fratello sposato che abita nello stesso paese. Il diritto
di unicità sussiste in questo caso?
Se dimostra che lei è l'unica ad occuparsi
della madre senz'altro il giudice del lavoro le darebbe
ragione.
Gli esempi relativi all'oggettività
della non assistenza sono abbastanza estremi e mai si parla di
precedenza per chi convivente con l'assistito. L'art.10 esplicita che
i docenti che assistono il familiare ai sensi dell'art. 33 L. 104 non
sono più destinatari di una precedenza nell'ambito delle
operazioni di mobilità. Ritiene che ci siamo gli estremi per
chiedere che la collega non abbia diritto a precedenza e di
conseguenza non debba essere esclusa dalla
graduatoria?
Guardi, ho vinto una causa prendendo le difese di
chi assisteva il familiare handicappato, pur non trovandosi nella
situazione di unicità prevista dal
contratto.
Ringrazio per la
risposta che vorrà darmi che sarà tanto più
importante quanto più veloce. (Lunedi scadranno i termini per
il ricorso).
Lunedì di quale settimana?
Chiedo gentilmente di sapere se è
valutato, nella individuazione dei docenti soprannumerari, il
punteggio relativo al possesso di abilitazione conseguita con
concorso ordinario, essendo passato dalla Scuola media inferiore alla
superiore per l'insegnamento delle lingue straniere (inglese) a
seguito della O.M. relativa agli ambiti
disciplinari.
Io dico di sì, anche se l'amministrazione non
la pensa come me. Però io aprirei il contenzioso, con buone
probabilità di spuntarla.
Chi usufruisce della legge 104 art. 21
può essere inserito nella graduatoria interna di circolo per i
perdenti posto?
No.
Caro Pino, cercherò di farla breve, ho
bisogno di chiarirmi un po' le idee riguardo al servizio di sostegno.
Premessa: sono in ruolo dal 2000 nelle secondarie come D.O.S. (..su
sostegno appunto) e il mio contratto è formalizzato come AD02/
su classe di concorso 036 (scienze dell'educazione, filosofia,
psicologia).
Domanda n. 1:
attualmente vige l'obbligo di un quinquennio...Gli anni di pre-ruolo
non fanno testo?
No.
La legge prevede delle eccezioni
all"assolvimento di questo obbligo (esempio motivi di
salute)?
No.
Domanda n. 2: un'eventuale aspettativa
interromperebbe lo scorrere dei cinque anni?
Sì.
Domanda n. 3: al termine dei cinque anni,
qualora non ci fosse una cattedra di Psicologia, o comunque volessi
passare su Filosofia e Storia (A037..su cui sono abilitata) potrei
fare questo passaggio senza perdere il mio punteggio, avendo prestato
servizio sulla AD02?
Sì.
Domanda n. 3: in questi giorni ho compilato il
modello J11 per i trasferimenti. Il servizio in ruolo di sostegno su
cattedra DOS vale 12 punti (il doppio), ma il servizio pre-ruolo?
Quanti punti sono 3 (come tutti!) o il doppio?
Il doppio.
Domanda n. 4: i corsi di ALTA Qualificazione
per il Sostegno - organizzati a livello provinciale dagli
exprovveditorati - danno punteggio ai fini di un
trasferimento?...Uhm..credo di no!
No.
Domanda n. 5: quando fra due anni
riuscirò a chiedere il trasferimento su cattedra
normale..sarà esclusivamente questione di
punteggio?
E di disponibilità di
posti.
Avrò la precedenza sulle maestre
elementari abilitate sulla mia classe di concorso?
Sì.
Cosa farà la differenza? Ti prego...ti
prego..rispondi alle mie domande...tutte, tutte...sono in crisi nera
e ho bisogno di qualche buona notizia...Dopo nove anni su sostegno
sono "burn out"!!! La mia soglia di tolleranza alle
frustazioni è, oramai, bassissima...E, perciò, non vedo
l'ora di tornare sulla classe a parlare di bighe alate e cieli
stellati!!!
Bighe?! E' pericoloso.
Se mi risponderai pazientemente prometto che
non ti romperò le pelotas per altri due anni almeno. Giurin,
giuretto!
Non ci credo.
Ti seguo sempre con affetto..ma toglimi una
curiosità..dove vivi?
A cavallo della biga...
...Quante ore, in media, della tua vita
dedichi a questa sorta di martirio virtuale?
Troppe.
Spero che qualcuno ti compensi
lautamente...perché ho paura che i posti in piedi in paradiso
siano esauriti da un pezzo...E c'è poco da sperare...Tanto
più che nemmeno il papa parla più di
purgatorio!!!!!
Questo è davvero un
problema.
Ti saluto affettuosamente dal ramo del lago di
Como.
Ciao.
Gentile redazione, scrivo dall'Africa per
un'informazione. Sono un docente di ruolo. Mia moglie, docente di
ruolo all'estero, tornera' ai ruoli metropolitani a partire dal
settembre prossimo. Per il rientro ha scelto una nuova provincia
rispetto a quella dove siamo residenti. Lei sicuramente, visto che ha
la precedenza, riuscira' ad avere la sede richiesta in quella
provincia scelta. Con le nuove domande di mobilita' anch'io ho
naturalmente scelto la stessa provincia scelta da mia moglie: se non
riuscissi a trasferirmi li' quali possibilita' ho? Posso fare
assegnazione provvisoria per ricongiungimento, anche se mia moglie
non risultera' residente li' in quanto per motivi di servizio sara'
all'estero fino al 31 agosto 2003? Mi pare che l'ordinanza preveda un
caso di assegnazione a prescindere dall'iscrizione anagrafica, per
motivi di servizio.
Sì. Potrai chiedere l'assegnazione
provvisoria.
Siccome non sono in esubero, non potro'
contare su una eventuale utilizzazione?
Esatto.
L'assegnazione provvisoria puo' essere
disposta anche su piu' classi di concorso (intendo piu' spezzoni di
classi diverse che formano cattedra?).
Non dovrebbe essere possibile...
Arrivata solo lo scorso anno nella scuola di
attuale titolarità ho avuto la malaugurata idea di rendermi
disponibile insieme ad alcuni colleghi per stilare le graduatorie
interne. Si sono sollevati dei vespai incredibili legati
evidentemente ad una tradizione di scarsa trasparenza. Tra gli altri
un problema che tuttora mi lascia perplessa. Un collega di ruolo su
una specifica classe di concorso ha chiesto che gli venisse
riconosciuto il servzio preruolo prestato come insegnante di
religione. Insieme ai colleghi della commissione abbiamo setacciato
sia l'O.M., sia il contratto, ma da nessuna parte si chiarisce se il
servizio prestato in qualità di docente di religione (in
periodo non recente: si parla degli anni Ottanta) sia da considerarsi
del tutto equivalente a quello prestato come supplente su una
specifica classe di concorso (ovviamente anche diversa da quella di
attuale titolarità). Inoltre l'Ufficio del Provveditorato
è stato perentorio: non è da valutare. Il collega
interessato è di opinione opposta e fa riferimento a un parere
del Consiglio di Stato di cui non conosce gli estremi. Come dobbiamo
regolarci? Fortunatamente la scuola nostra è in espansione, ma
fino a quando?
Il servizio non è da valutare. Senza se e
senza ma.
Gentilissimo Dott. Santoro, insegno in una
scuola media e quest'anno sono perdente posto. Sono titolare presso
questa scuola dall'anno scolastico 2001/2002, ma già nel
precedente anno scolastico (2000/2001) vi insegnavo come docente in
assegnazione provvisoria. Vorrei sapere se l'anno scolastico
2000/2001 possa essere valutato come titolo di preferenza nei
confronti dei colleghi che hanno ottenuto la titolarità come
me nell'anno scolastico 2001/2002.
No.
Io, insieme a mio marito che essendo militare
è soggetto a trasferimento, sono l'unica parente di mia
suocera affetta da morbo di Parkinson per il quale è in corso
la certificazione d'invalidità ai sensi della legge 104/92.
Vorrei sapere se, ottenuta la certificazione (tra circa due mesi)
potrò usufruire dei vantaggi previsti per i parenti
affini.
Sì, ma solo per le operazioni di
utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.
Gent.mo Prof. Santoro la ringrazio per la
risposta al mio quesito. Le vorrei porre un'altra domanda: nel
calcolo del punteggio pre-ruolo, nella graduatoria di istituto,
vengono conteggiati solo gli anni riconosciuti come interi (come per
le domande di trasferimento) oppure anche frazioni di
anno?
La prima che hai detto.
Mi sembra, leggendo l'ordinanza, che siano
validi solo gli anni interi, di parere diverso è la segreteria
della mia scuola che valuta anche le frazioni. Secondo me valutando
solo gli anni interi il punteggio pre-ruolo può assumere
soltanto un valore pari. Sbaglio?
Un anno pre-ruolo vale solo tre punti, che mi hanno
insegnato nella scuola elementare essere numero dispari.
Caro Pino, cercherò di essere il +
sintetico possibile con lintento di riuscire di essere chiaro.
Problema: individuazione dei docenti perdenti posto. Istituto
Professionale con specializzazioni nel settore Elettrico,
Elettronico, Telecomunicazioni. Il biennio, detto anche Operatore
elettrico elettronico, secondo il progetto '92, ex Brocca, prevede x
le discipline Tecniche Professionali e x le attività di
Laboratorio gli stessi programmi di insegnamento. Per le materie
tecnico professionali possono insegnare i docenti appartenenti alle
classi di concorso 34/A (elettronica) e 35/A (elettrotecnica) e le
cl. di conc. 26/C (Lab elettronica) e la 27/C (????). Dal 3° anno
le qualifiche si separano (operatore elettrico, operatore
elettronico, operatore in telecomunicazioni) e ognuna attinge alla
relativa classe di concorso 34/A e 26/C per elettronica e
telecomunicazioni, 35/A e 27/C per elettrotecnica. Nel 1995 alcuni
docenti, per avere chiarezza in merito, posero un quesito al Preside
sul criterio per lindividuazione dei perdenti posto sulle prime
classi in quanto:
1. non era scritto da
nessuna parte che le graduatorie interne si dovevano unificare;
2. i docenti non
avevano conseguito il titolo abilitante per insegnare gliargomenti
delle altre materie delle altre specializzazioni (inclusi nei nuovi
programmi ministeriali).
Inoltre chiesero di
tenere conto, nellassegnare le cattedre e nellindividuare
i perdenti posto, delle scelte fatte dagli studenti iscritti al
1° anno in quanto molto più numerose nel corso di
Elettronica e Telecomunicazioni. Il Preside girò il quesito
alla Direzione Generale dellIstruzione Professionale e
successivamente al Provveditorato. La risposta di allora da parte
delle due istituzioni fu la stessa e la seguente: "visto che la
scelta degli studenti fra i corsi di qualifica per elettrotecnica ed
elettronica avviene al secondo anno di corso, ed il primo anno
è da considerarsi comune alle due qualifiche,
lassegnazione delle ore di insegnamento relative alle materie
professionali deve tener conto del punteggio dei docenti
rispettivamente appartenenti alle classi di concorso 34/A e 35/A e
alle classi di concorso 26/C e 27/C in quanto sia la 34/A e 35/A
possono insegnare Tecnica professionale nel 1° anno, e lo stesso
discorso per la 26/C e la 27/C relativamente alle esercitazioni
pratiche. Dal secondo anno le classi si canalizzano adottando
programmi differenziati e classi di concorso specifiche per
lindirizzo." Il risultato fu che fino ad oggi si è
adottato questo principio anche se abbiamo sempre espresso forti
critiche. I punti cruciali su cui oggi invece si vuole avere un
riscontro normativo sono:
1. Le graduatorie
sono realmente da unificare per individuare i perdenti
posto?
No.
2. Le graduatorie si devono unificare solo per
le prime classi o per tutto il biennio?
No.
3. Le classi di concorso 34/A (elettronica) e
35/A (elettrotecnica) e le cl. di conc. 26/C (Lab elettronica) e la
27/C possono accedere indistintamente allinsegnamento nelle
classi del biennio senza possedere la seconda
abilitazione?
Solo nelle classi prime entrambe le classi di
concorso possono insegnare Tecnica professionale.
4. Se le graduatorie devono essere unificate,
come vengono assegnate le cattedre per lindividuazione dei
perdenti posto?
Non è possibile unificare le
graduatorie.
Questa ultima domanda sembra sciocca ma non lo
è perché è soggetto a libera interpretazione (da
parte di molti!). Si può applicare infatti il criterio di
unificare immediatamente le graduatorie e procedere
allassegnazione delle cattedre delle prime classi (o del
biennio) ai primi in graduatoria, poi, si assegnano le cattedre del
3°, 4° e 5° anno sulle rispettive graduatorie separate,
individuando i perdenti posto sulle singole graduatorie. Si
può anche applicare però il criterio di assegnare le
cattedre del 3°, 4° e 5° anno su graduatorie separate e
poi successivamente su graduatorie unificate si assegnano le cattedre
della prima classe (o del biennio) individuando i perdenti posto
sulle graduatorie uniche. Qual è il criterio da seguire?
Cè un riscontro normativo e/o delle sentenze in merito?
La cosa non è da poco perché perdono posto o quattro
docenti di elettronica o di elettrotecnica. Altro fattore non
trascurabile è che si viene a creare una situazione in cui i
colleghi in assoluto con più anni di servizio non potranno mai
aspirare alle classi prime perché costretti alle classi 3, 4 e
5 dallapplicazione del secondo criterio. Scusami se mi ripeto;
ci sono riferimenti normativi, sentenze o altro (nero su bianco come
si suol dire)?
Perde il posto chi ha meno
punti tra le due graduatorie. Mi sembra il criterio più equo.
P.S. Una sola parola veramente sentita che
esprime tutta la mia riconoscenza per quello che fai:
GRAZIE!
Prego.
Egr. Dr. SANTORO, da circa 2 mesi mi trovo
imbarcato su una nave che sosta a La Spezia, adesso vorrei fare
domanda di avvicinamento ed essere trasferito ad Augusta, saprebbe
dirmi quali sono i pro e i contro, come farla, e se mi
conviene?
Non so nulla di navi. Non capisco chi le abbia
suggerito di chiedere a me.
Caro Pino, ho disperato bisogno dei tuoi lumi!
Nell'a.s. 1997-98 sono risultata soprannumeraria nel mio istituto
(secondaria superiore) e ho insegnato, per l' a.s. successivo in una
piccola isola. Sono, quindi, tornata alla sede di provenienza
dalla quale sono stata ulteriormente trasferita, sempre per
soprannumero, su altro istituto dello stesso comune di
provenienza nel quale mi trovo ad insegnare tuttora. Ho sempre
richiesto, nelle domande di mobilità, la prima scuola.
Domande:
1) L'insegnamento
nella piccola isola interrompe la continuità di insegnamento
nel comune?
2) ho diritto,in
altre parole, oltre al punteggio per l' insegnamento nella
piccola isola (lett. A1) anche ai punti previsti per "...aver
prestato servizio nella sede (comune) di attuale titolarità
senza soluzione di continuità." (lett.C)? Ti sono
sconfinatamente grata.
P.S: (Post Scriptum,
ma anche Pino Santoro gentilissimo!) Puoi rispondermi con
urgenza?
Allora: se la piccola isola è comunque
situata nel comune di titolarità, io dico di
sì.
Ai fini della formazione della graduatoria per
lindividuazione del soprannumerario, la continuità
didattica nella scuola di attuale titolarità, in base alla
nota n. 5 bis (meno restrittiva rispetto alla n. 5) del CCDN del
15/01/2003, viene valutata
1. per lanno di
servizio nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di
continuità con sola decorrenza giuridica senza alcuna
titolarità?
2. per lanno di
servizio nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di
continuità con assegnazione in via provvisoria, con
titolarità sulla provincia e nella classe di
concorso?
Non ho capito le domande.
Il C.S.A. non mi ha attribuito il punteggio
per il bonus di 10 punti perchè non ho inserito nella mia
dichiarazione personale la relativa autocertificazione per non aver
prodotto nei triennio precedente domanda di trasferimento. Preciso
che ho segnato regolarmente la casella relativa sulla domanda
presentata. Dalla lettura del O.M. 5 sui trasferimento non sono
riuscito a trovare niente che mi obbligasse in proposito. Vi sarei
grato se mi deste notizie in merito dato che dovrò produrre al
più presto il ricorso.
Non doveva produrre nessun dichiarazione in tal
senso, per cui ricorra.
Caro Santoro, sono di ruolo nella cl. di conc.
A051 (conc. riserv.), mi sono abilitata nel 1989 con con. ordinario
nella cl. di conc. A043, posso far valere 12 punti questa
abilitazione per il trasferimento??
L'amministrazione dice di no, anche se io nutro
dubbi.
Sono una docente di scuola superiore che ha
fatto domanda di trasferimento. Fidandomi del sindacato, nella
domanda ho solo barrato la voce relativa alla precedenza in quanto
beneficiaria dell'articolo 21 legge 104 non allegando la
certificazione dell'ASL. A questo punto mi chiedo se posso fare
ricorso ed impugnare le vie legali contro il
sindacato.
Se ha le prove...
Un ulteriore dubbio mi viene, ma la domanda
non ha valore di autocertificazione?
No.
La scuola, inoltre non era tenuta a comunicare
che la documentazione era incompleta?
Su questo penso che possa forse spuntarla, in sede
contenziosa.
Gent.ssmo Dott. Santoro, sono un'insegnante
elementare entrata in ruolo nel 2002 (giuridicamente dal 2001) come
specialista di lingua inglese in un istituto comprensivo di Desio
(MI). Oggi mi è stato comunicato che sono perdente posto e che
devo chiedere un trasferimento, ma nessuno è stato in grado di
dirmi di preciso che cosa succederà. Avrei alcune domande:
1) Posso chiedere il
trasferimento in un'altra provincia? (risiedo a Lecco, ma quando
entrai in ruolo non c'erano cattedre disponibili nella mia
provincia)
No.
2) Sono obbligata a restare specialista
d'inglese o posso chiedere anche un posto comune?
Può chiedere anche il posto
comune.
3) Nel caso in cui le scuole da me scelte non
abbiano cattedre scoperte mi verrà assegnata una sede
d'ufficio o resterò senza lavoro?
La prima che hai detto.
4) Entro quando va fatta la domanda di
trasferimento?
Entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale
della tua posizione di soprannumerarietà.
5) E' vero che come perdente posto dovrei
avere la precedenza nell'assegnazione della nuova
sede?
Sì, nella fase intercomunale vieni sistemata
per prima.
Mi scuso se la sommergo così di
domande, ma immagini come mi sento dopo questo fulmine a ciel
sereno!
Capisco.
Caro Pino, dovendo inserire la domada di
trasferimento, ho incontrato dei problemi "tecnici". Mi
è quindi sorto il dubbio di non poter presentare la domanda.
Ti chiedo, quindi, autorevole aiuto e ti specifico, di seguito, la
mia situazione: decorrenza giuridica nomina in ruolo:
01/09/2000; decorrenza economica nomina in ruolo: 01/09/2001; a.s.
2000/01: richiesta di assegnazione della sede definitiva con le
operazioni di mobilità per l'a.s. 2001/02; titolarità:
dall'a.s. 2001/02 c/o S.M.S. di Latisana.
Puoi presentare domanda di mobilità
interprovinciale, come per altro specificato nell'art. 2 del CCDN
sulla mobilità. Un caro saluto.
Egr. Sig. Santoro, avendo prestato servizio
sul sostegno II grado:
- 3 anni nell'area
disciplinare tecnica come Insegnate tecnico-pratico;
- 1 anno nell'area
umanistica a seguito di passaggio di ruolo sulla classe di concorso
A036
non mi viene
riconosciuta la possibilità di presentare trasferimento sulle
classi comuni in quanto il CSA ritiene che il vincolo quinquennale
non si esaurisce con questo anno scolastico. Inoltre il servizio
prestato come insegnate tecnico-pratico nella scuola secondaria di II
grado mi viene riconosciuto come servizio in altro ruolo nonostante
che la nota 1) della Tabella di valutazione sostiene un unico ruolo
per la scuola secondaria di II grado. Anche i 3 anni prestati
nell'area disciplinare tecnica come Insegnate tecnico-pratico sono
stati riconosciuti come servizio prestato in altro ruolo. Qual
è il suo punto di vista?
Che ha ragione l'amministrazione.
Egr. Pino Santoro, mi rivolgo a lei per porle
il seguente quesito. Proprio oggi sono stato avvisato dalla
segreteria della mia scuola che si è verificata una
contrazione di organico per la mia classe di concorso la A013. Per
via telefonica ho risposto ad alcune domande fatemi dalla
responsabile del personale (la mia sede di inseganmento non è
nella mia provincia di appartenenza, inoltre sono in aspettativa per
il dottorato di ricerca) onde compilare la mia domanda. Con tutta
probabilità dovrei risultare ultimo in graduatoria. Mi
è stato detto che dopo la comunicazione ufficiale posso
nuovamente chiedere domanda di trasferimento, avevo già
presentato domanda nel febbraio scorso all'interno della
mobilità per il 2004. Le chiedo di spiegarmi a che cosa vado
incontro e quali sono le procedure in questo caso, mi riferisco al
trasferimento d'ufficio e ad altre possibilità di cui posso
usufruire. Posso richiedere copia della graduatoria d'istituto? Mi
scuso per la lunghezza della lettera e per il fatto di chiederle
cose che sicuramente sul suo sito sono state già trattate. La
notizia mi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non
conoscendo i meccanismi della scuola e non avendo in pratica mai
insegnato sono abbastanza preoccupato. La ringrazio in anticipo e le
porgo i miei più sinceri saluti.
Può naturalmente chiedere copia della
graduatoria di istituto. Nel momento in cui venisse individuata come
soprannumeraria avrebbe cinque giorni di tempo per presentare, in
quanto soprannumeraria, domanda di trasferimento. Non dovesse essere
accontentata per le sedi indicate, verrebbe trasferita d'ufficio
secondo le modalità indicate nel CCDN sulla mobilità
che può scaricare anche dal ns. sito.
Sono Assistente Amministrativa in ruolo
giuridico dal 01.09.2000 in una scuola media presso la quale ho
ottenuto la titolarità (prima sede scelta) con le operazioni
di mobilità provinciale per l'anno scolastico 2001/02. Dovendo
inserire al sistema la domanda di trasferimento per altra provincia,
il programma si blocca al "servizio continuativo" e mi
specifica che il numero degli anni deve essere maggiore o uguale a 3
(tre). La domanda è la seguente: il vincolo dei tre anni non
sussiste solo per i trasferimenti provinciali avendo ottenuto la
prima sede scelta?
No. Per avere diritto al punteggio aggiuntivo di
continuità devono coincidere, per gli anni considerati, che
devono essere almeno tre, sia la titolarità che il servizio
effettivo nella stessa sede.
Caro Pino, sono un'insegnante di scuola
superiore e ho fatto domanda di trasferimento, volevo sapere se le
nomine a dirigente scolastico precedono i trasferimenti.
Infatti avrei qualche possibilità di ottenere il
riavvicinamento al comune di residenza, solo se un collega diventasse
dirigente. Altrimenti potrei ritirare la domandina e aspirare
per l'anno prossimo al bonus dei 10 punti. Grazie per il tuo
aiuto!
Non si operano trasferimenti sui posti resi
disponibili dagli incarichi di presidenza.
Per cortesia, spiegatemi se spetta il
punteggio aggiuntivo a coloro che nellanno sc.1999/2000 (per
scuola dimensionata) hanno avuto il trasferimento d'ufficio (o a
domanda se alla casella 14 della sez. F hanno risposto
affermativamente), a partire dall'anno sc. 2000/2001. Da tener
presente che la sede assegnata era compresa tra quelle indicate nelle
preferenze, negli anni successivi i colleghi non si sono limitati a
chiedere il rientro solo nella sede di ex titolarità, ma hanno
indicato anche altre sedi, manifestando così la volontà
di trasferirsi, il triennio, senza aver prodotto domanda di
trasferimento, perciò, non sussiste, inoltre, non sussiste
neppure il triennio per avere diritto al punteggio di
continuità nella stessa scuola (8 punti per anno) dove sono
titolari dal 2000/2001. Voi che dite? Grazie e cordiali saluti.
Se hanno condizionato la domanda in occasione della
loro individuazione come soprannumerari (e quindi hanno risposto NO
nella casella del modulo-domanda) allora hanno diritto al punteggio.
La continuità viene riconosciuta ai trasferiti d'ufficio o a
domanda condizionata che abbiano chiesto nel quinquennio il rientro
nella sede di precedente titolarità.
Sono un insegnante di ruolo nelle scuole medie
superiori. Ho presentato domanda di trasferimento e di passaggio di
cattedra nell'ambito della provincia, ma mi è stato comunicato
dal mio Provveditorato (Chieti) che il punteggio aggiuntivo
di 10 punti non mi spetta, in quanto l'anno scorso avevo già
presentato domanda di trasferimento e di passaggio a livello
provinciale (senza peraltro ottenere né l'uno né
l'altro). Poiché tale decisione mi sembra illogica e ingiusta,
gradirei chiarimenti in proposito.
Ha ragione l'amministrazione.
Qual'è il riferimento normativo che si
può presentare alla Dirigenza per impedire l'unificazione
delle graduatorie sul 2 anno?
Non ho capito la domanda.
Gentile prof. Santoro, desidererei avere un
chiarimento circa l'attribuzione del punteggio per la graduatoria
interna d'istituto: la continuità didattica viene considerata
anche per gli anni trascorsi ad esplettare l'incarico di preside
incaricato?
Sì.
Gentile Pino, le chiedo cortesemente di
rispondere a quanto segue. Mia sorella, insegnante di scuola
elementare nella provincia A, ha fatto domanda di trasferimento nella
provincia di residenza B. Ci sono buone probabilità che
l'ottenga, ma la sede potrebbe non essere tra le più gradite,
per cui ella eventualmente presenterebbe a giugno domanda di
assegnazione provvisoria per ottenere una sede migliore. Guardando il
modulo per la richiesta di assegnazione provvisoria dello scorso
anno, ho notato che, tra i dati richiesti, ci sono quelli relativi al
comune di titolarità. A questo proposito vorrei
sapere:
1) Come comune di
titolarità, va indicato quello della provincia A,
cioé quello dell'anno scolastico in corso (2002-2003) oppure
quello della nuova sede ottenuta con trasferimento nella provincia B
per l'anno scolastico 2003-2004?
La seconda che hai detto.
2) Insomma, mia sorella, già trasferita
nella provincia B, chiedendo l'assegnazione provvisoria, risulterebbe
nell'elenco di quelli che la chiedono da provincia diversa oppure
sarebbe posta nell'elenco (prioritario) di quelli che chiedono
l'assegnazione provvisoria nella provincia di
titolarità?
Non si tratta di un'assegnazione provvisoria
interprovinciale, secondo me.
Sono un'insegnante di scuola elementare di
ruolo e abilitata per la classe di concorso A037. L'anno scorso ho
chiesto il passaggio di ruolo senza ottenerlo. Quest'anno nella
graduatoria di circolo mi sono vista non assegnati i 10 punti ai
quali avevano diritto coloro che nel triennio dal 2000/01 non avevano
chiesto trasferimenti o passaggi. Ora questi punti una tantum
resteranno definitivamente nel punteggio di chi li ha
maturati?
Sì.
E' stata corretta la non applicazione dei 10
punti nei miei confronti?
Sì.
Probabilmente sarò sovrannumerario e mi
obbligheranno a fare domanda di trasferimento. Invece di essere
trasferito preferisco cambiare cattedra. Posso fare domanda di cambio
cattedra quando mi comunicherano che sono
sovrannumerario?
Sì.
Salve, sono un'insegnante di scuola elementare
entrata in ruolo l'anno scorso. Il mio curriculum scolastico
comprende oltre al diploma di maturità magistrale, conseguito
in seguito alla maturità classica, anche una laurea in lettere
classiche e un diploma in paleografia greca rilasciatomi dalla Scuola
di archivistica e palegrafia Vaticana. Già un anno fa mi
è stato considerato nullo quest'ultimo nella domanda di
trasferimento. A proposito di ciò vi scrissi e mi fu risposto
che se non come specializzazione (data la durata annuale) almeno
avrebbe dovuto essere considerato come corso di perfezionamento.
La domanda mi fu rifiutata dall'ufficio preposto. Quest'anno ho
voluto ritentare ma mi è stato risposto che il titolo non
rientra nella famosa tabella dei titoli valutabili per la
mobilità, in quanto sarebbe carente della dicitura: rilasciato
ai sensi della L 341/90. In realtà sul diploma è
scritto, oltre al voto, che è riconosciuto dallo Stato
italiano a norma dell'art.10 comma2 del Concordato del 18 febbraio
1984 fra la Santa Sede e l'Italia. Come mi devo comportare? Nel caso
abbia ragione io come dovrei motivare e a chi rivolgermi? Vi saluto
nella speranza di ricevere presto una vostra risposta.
Grazie.
Esperisca un tentativo di conciliazione secondo le
modalità indicate nel CCDN sulla mobilità, che
può scaricare anche dal ns. sito. Dubito comunque che
riuscirà a spuntarla in quella sede. Starà a lei
valutare se proseguire la causa di fronte al giudice del lavoro
oppure accettare il non riconoscimento del titolo.
Egregio Sig. Santoro, scusandomi per l'estrema
sinteticità della precedente richiesta, premetto: un primo
docente viene nominato in ruolo il 30/07/2001 nella classe di
concorso A047 Matematica con decorrenza giuridica 01/09/2000 ed
economica 01/09/2001 presso la stessa scuola in cui ha prestato
servizio nell'a.s. 2000/2001 sempre nella c.c. A047 e ivi rimane
a tutt'oggi; un secondo docente viene nominato in ruolo il 20/08/2001
nella c.c. A047 con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2001 e
assegnato in via provvisoria per l'a.s. 2001/2002 presso la
scuola del primo docente e ivi rimane trasferito con decorrenza
01/09/2002; entrambi i docenti superano l'anno di prova 2001/2002.
Gradirei sapere, ai fini della formazione della graduatoria per
l'individuazione del soprannumerario, quanti punti spettano ai due
docenti per la continuità didattica nella scuola di attuale
titolarità ed in base a quali riferimenti
normativi?
La continuità si valuta dalla decorrenza
giuridica della nomina, se nell'anno scolastico considerato hanno
coinciso titolarità e servizio.
Gentile Redazione, leggendo la Legge
Finanziaria 2003, all'art. 34, comma 21 si fa cenno che "sono
stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i
processi di mobilità, anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni" (cito testualmente).
Io sono insegnante e sono interessato all'argomento. Potete dirmi se
la cosa ha avuto seguito, visto che è detto nello stesso
articolo che il relativo decreto sarebbe stato emanato entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge in
oggetto?
Nulla di nulla sotto il sole, che io sappia,
è stato partorito.
Cosa devo fare per poterne usufruire? Potete
eventualmente mandarmi dei riferimenti normativi? Grazie come sempre
per la disponibilità.
Ti mando alcuni appunti
sparsi.