Circolare 24 aprile 1997 n. 280 - Utilizzazioni 1997-98
(artt. 3 - 10 - 21)
Art. 3 - Criteri di utilizzazione su attività non curriculari
Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione da fuori provincia, esclusivamente, ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso, nella provincia di appartenenza e nella provincia richiesta risulti vacanza di posti di insegnamento.
- In applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 48 del C.C.N.L., la contrattazione decentrata a livello provinciale dovrà assicurare che, qualora le risorse del personale da utilizzare non soddisfino totalmente le disponibilità individuate nel quadro generale, l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione, che si svolgeranno nell'ambito della provincia e dello stesso ruolo e successivamente da fuori provincia e da altro ruolo, avvenga in modo che l'eventuale disponibilità residua si riferisca a posti di minore entità.
- I progetti formativi ed educativi corrispondenti a specifiche esigenze didattiche e sociali con particolare riguardo alla dispersione scolastica, agli alunni con difficoltà di
apprendimento, agli alunni extracomunitari sono realizzati nei limiti della dotazione organica provinciale a tali fini prevista dall'art. 2 del D.I. del 15.3.97, n. 178.
- Va comunque assicurata la prosecuzione delle iniziative per il recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi almeno in numero pari ai progetti già avviati negli anni scolastici precedenti, soprattutto nelle province in cui tali fenomeni assumono particolare rilevanza, salvo il disposto dell'art. 8 per la scuola elementare.
- Qualora invece le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate secondo i criteri di cui all'art. 2 del C.C.D.N. si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole.
Sarà inoltre previsto che i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che parteciperanno alla prima fase dei corsi intensivi di specializzazione, attuati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 75, della L. 662/96, devono essere utilizzati nella sede di svolgimento del corso ovvero, a domanda, nella sede
di precedente titolarità, presso una scuola dello stesso grado cui appartengono, dove si svolga attività di sostegno, a disposizione, prioritariamente per le attività di tirocinio
previste dal programma del corso intensivo nonché, dopo la conclusione del corso, per supplenze su attività di sostegno. Con la contrattazione decentrata a livello provinciale saranno ulteriormente definiti criteri e modalità di utilizzazione, in relazione alle specifiche situazioni locali.
Art. 10 - Criteri di utilizzazione docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie
- A seguito della disposizione di cui all'art. 1 comma 75 della L. 23.12.96, n. 662 - che abroga i commi 1 e 2 dell'art. 28 del D.L. 6.11.89, n. 357, convertito con modificazioni, dalla L. 27.12.89, n. 417 - non trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai docenti di Educazione Tecnica ed Educazione Fisica di cui all'art. 40 del C.C.D.N. relativo alla mobilità del personale docente, nonché l'art. 11 lettera B), commi 16 e 17 dell'O.M. n. 50 del 7.2.96.
Conseguentemente, atteso il consistente numero dei docenti che dovranno essere individuati dai capi d'istituto quali soprannumerari, le cui domande di trasferimento non potrebbero essere acquisite al sistema in tempo utile, al fine di evitare
conflitto di interessi tra i destinatari dei trasferimenti d'ufficio e quelli dei trasferimenti a domanda, si conviene che limitatamente all'a.s. 97/98 non si proceda ad effettuare operazioni di trasferimento, né a domanda, né d'ufficio, per i docenti appartenenti alle classi di concorso di educazione tecnica e di educazione fisica nell'istruzione secondaria di I grado.
Si darà luogo invece alla mobilità professionale sulla base delle domande già prodotte dagli interessati, in quanto connessa alla riduzione della situazione di esubero nelle predette classi di concorso.
- I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica che risulteranno in soprannumero rispetto all'organico, per l'a.s. 97/98, saranno utilizzati a domanda e d'ufficio secondo i criteri generali previsti dal presente C.C.D.N.
- La contrattazione decentrata provinciale, laddove la situazione dell'esubero e la disponibilità dei posti lo permetta, stabilirà, nel rispetto dei principi generali del presente C.C.D.N., i criteri per consentire:
- la continuità delle iniziative progettuali e delle attività di cui al precedente art. 2 comma 2 già in atto.
- la promozione della istituzione di posti di operatore tecnologico nelle istituzioni scolastiche che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti, e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento.
Si potrà inoltre prevedere l'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica anche nell'ambito di innovazioni strutturali e organizzativo-didattiche relative ai corsi sperimentali per adulti.
Art. 21 - Attività di riconversione professionale
- Avuto presente quanto stabilito dall'art. 18 del C.C.N.D. relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del 6.6.96, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sarà definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo di
appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
- Il piano degli interventi di cui al comma precedente comporterà la partecipazione del personale, privo dei prescritti requisiti di accesso al diverso profilo per il quale si prevede
la possibilità di utilizzazione, ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire.
Il corso in argomento sarà effettuato possibilmente nell'ambito della stessa sede di servizio e non meno del 50% del monte ore di durata del corso dovrà essere dedicato al tirocinio del personale frequentante.
- L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato
positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
- Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nel protocollo d'intesa in materia di formazione e di aggiornamento sottoscritto il 22.12.95, nei limiti finanziari previsti dalla direttiva n. 70 del 29.1.97 - trasmessa con C.M. n. 74 del 30.1.97 - e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo.