In questo numero
(22 - 31.12.2002):
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Cari amici,
di seguito gli esiti del sondaggio svolto nel mese di
dicembre dalla rubrica
Statistiche sugli effetti della 'devolution' per la scuola:
Devolution: la proposta di una Scuola regionale
è... |
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|
Il nuovo sondaggio, dedicato alla proposta di una commissione
governativa per il controllo dei testi di storia che emerge dalla
risoluzione della Camera n. 7-00163, è già attivo alla pagina:
https://www.edscuola.it/archivio/statistiche/sondaggio.html
Segnalo inoltre che, come ogni mese, col nuovo numero di Inter.Net (in
edicola), troverete la rubrica di aggiornamento didattico curata dalla
nostra rivista.
Da parte mia e di tutta la redazione di Educazione&Scuola l'augurio più sincero per il nuovo anno a tutti voi
(https://www.edscuola.it/auguri_03.htm)
dario cillo
- NEWS -
(https://www.edscuola.it/news.html)
- Cronologia
https://www.edscuola.it/archivio/cronologia/
23 dicembre Finanziaria e Scuola
Il
23
dicembre la Camera approva definitivamente la
Legge finanziaria per il 2003 con 298 voti favorevoli e 110 contrari.
(...)
- Scuola Parlamento Governo
https://www.edscuola.it/archivio/parlamento/
. 21 - 23 dicembre Parlamento
La Camera ed il Senato
riprenderanno i propri lavori rispettivamente mercoledì 15 e martedì 21
gennaio 2003, mentre le Commissioni si riuniranno rispettivamente a
partire da giovedì 9 e da martedì 14 gennaio 2003.
Camera |
Aula |
23 |
Il 23 dicembre la Camera
approva definitivamente:
-
Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis)
-
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
(AC 3201) |
Commissioni |
7a |
22 |
Il 22 dicembre la 7a
Commissione esprime parere favorevole alla 5a Commissione su:
-
Legge finanziaria per il 2003 (AC 3200 bis)
-
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
(AC 3201)
(22.12.02) Fabio GARAGNANI (FI), relatore,
precisa, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a riferire
alla V Commissione sulle modifiche apportate dal Senato alle parti
di propria competenza dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio.
Per quanto riguarda la scuola, sottolinea che una delle principali
novità rispetto al testo della finanziaria già approvato dalla
Camera è rappresentata dalle agevolazioni per le famiglie i cui
figli frequentano scuole paritarie. Osserva in particolare, che
l'articolo 2, comma 7, prevede che il ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con quello dell'istruzione, determini con
regolamento i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un
contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente
rimasti a carico (considerati, cioè, al netto di altri contributi
eventualmente percepiti ai sensi della normativa vigente) per
l'attività educativa di componenti dello stesso nucleo familiare
presso scuole paritarie, ponendo come limite di spesa 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Precisa che le agevolazioni in oggetto risultano complementari
rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, in parte
direttamente riconosciute alle scuole paritarie, in parte destinate
alle famiglie stesse. Sul primo fronte, ricorda che la legge n. 62
del 2000 riconosce alle scuole paritarie senza fini di lucro il
trattamento fiscale agevolato determinato dal decreto legislativo n.
460 del 1997 per le ONLUS. Sul secondo fronte, la stessa legge
prevede l'adozione di un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e alle province autonome, per l'assegnazione alle famiglie
di borse di studio, il cui ammontare non è calcolato in base alla
spesa sostenuta, ma è di uguale importo per gli alunni delle scuole
statali e paritarie, con eventuali differenziazioni a seconda
dell'ordine e grado di istruzione. A tale previsione è stata data
attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 106 del 2001, che fissa in 30 milioni di lire annue il limite di
reddito per l'accesso alle borse di studio, consentendo tuttavia a
regioni e province autonome l'individuazione di una soglia più
elevata.
Ricorda che diverse regioni (Emilia Romagna, Lombardia,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Liguria, Sicilia) hanno
adottato provvedimenti per il diritto allo studio nelle scuole
statali e non statali, alcuni dei quali prevedono contributi alle
famiglie.
Sempre con riferimento alla scuola, osserva che il Senato ha
modificato in misura limitata le norme dell'articolo 35,
sull'organizzazione scolastica.
In particolare, nell'ambito delle misure di razionalizzazione del
personale docente (riconduzione delle cattedre a 18 ore, modifiche
alla disciplina sul collocamento fuori ruolo, sostegno all'handicap)
(commi 1, 5 e 7), l'unica modifica significativa riguarda il primo
periodo del comma 7, che individua negli alunni che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, i soggetti cui sono destinate le attività di sostegno.
In tale contesto, precisa che l'espressione utilizzata nel testo
della Camera («persone handicappate», come nella legge n. 104 del
1992) è stata sostituita al Senato con la più comune espressione
«soggetti portatori di handicap».
Osserva che sono limitate anche le modifiche alle misure di
razionalizzazione del personale ATA (riduzione degli organici dei
collaboratori scolastici, specificazione delle loro funzioni di
accoglienza agli alunni, restituzione ai compiti di istituto del
personale utilizzato presso i distretti scolastici, riduzione del
personale collocato fuori ruolo) (commi 2, 3, 4 e 6). In questa
sede, merita segnalare la modifica al comma 3, che, nel testo
approvato dal Senato, esplicita che rientrano tra le funzioni dei
collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli
alunni e l'ordinaria vigilanza ed assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto nelle mense scolastiche. Il testo approvato
alla Camera faceva riferimento ai medesimi servizi individuandoli
solo come «funzioni miste».
Rileva invece che non sono state modificate le norme sul trattamento
accessorio del personale ATA e all'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia, igiene e vigilanza (commi 8 e 9).
In materia di personale scolastico, segnala anche il comma 7
dell'articolo 50, che, nel contesto di una serie di disposizioni sui
lavori socialmente utili, prevede la prosecuzione per il 2003 delle
attività svolte dai soggetti impegnati in LSU presso gli istituti
scolastici sulla base di convenzioni stipulate, ai sensi
dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000, tra il
Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. La disposizione interessa circa 16.000
lavoratori impegnati nei servizi di pulizia di circa 2.300 scuole,
con un onere di 297 milioni di euro, coperto riducendo
l'accantonamento in Tabella A del Ministero del lavoro.
Occorre inoltre segnalare che, nell'ambito delle norme sul Fondo
rotativo per la progettualità (articolo 70), il Senato ha confermato
la riserva di una quota del 30 per cento del Fondo agli interventi
necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla
normativa antisismica. Ricorda che parte delle risorse del Fondo è
destinata anche all'attuazione di progetti comunitari da parte di
strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea
localizzate nelle aree depresse.
Per quanto riguarda la scuola, segnala anche l'articolo 27, che
istituisce il Progetto «PC ai giovani» in «sostituzione» di quello
«PC per gli studenti». L'articolo istituisce un nuovo Fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia, denominato «PC ai
giovani», cui affluiscono le disponibilità, non impegnate
all'entrata in vigore della finanziaria in esame, del fondo di
garanzia a sostegno dell'iniziativa «PC per gli studenti» (istituito
a sua volta dall'articolo 103, comma 4, della legge finanziaria
2001). Quest'ultima disposizione viene contestualmente abrogata. Il
nuovo Fondo sarà utilizzato per le spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «PC per i
giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2003. Le modalità di presentazione delle domande e di
erogazione degli incentivi saranno definiti con decreto del Ministro
dell'economia, di concerto con il Ministro dell'innovazione.
Per quanto riguarda l'università e la ricerca, si deve in primo
luogo segnalare l'incremento delle risorse destinate al Fondo di
finanziamento ordinario delle università, pari a 195 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Tale incremento, come è
noto, volto a dare risposta alle richieste della CRUI, sarà
finanziato (secondo quanto dichiarato da fonti governative)
principalmente tramite parte delle maggiori entrate determinate
dall'aumento dell'imposta di consumo sulle sigarette (si vedano i
commi 8 e 9 dell'articolo 21).
Sottolinea che parte delle maggiori entrate determinate dall'aumento
dell'imposta sulle sigarette è destinata anche alla ricerca, dato
che le maggiori entrate ad esso connesse permettono di alimentare
(sempre secondo le dichiarazioni del Governo) un nuovo fondo per
progetti di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 56. Tale
fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, è destinato alla realizzazione di
progetti di ricerca di «rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica». La
sua dotazione finanziaria è pari a 225 milioni di euro per il 2003 e
a 100 milioni di euro a partire dal 2004. A un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell'istruzione, sentiti quelli dell'economia e dell'innovazione
tecnologica, sono affidate la ripartizione del fondo tra i progetti,
nonché l'indicazione di procedure, modalità e criteri per l'utilizzo
delle risorse, da utilizzare prioritariamente per i progetti che si
siano dimostrati capaci di utilizzare pienamente le risorse
comunitarie.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala
anche l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 1
milione 850 mila euro per il 2003 e a 1 milione 600 mila euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Merita segnalare anche che il settore della ricerca scientifica e
tecnologica è stato inserito tra quelli (sicurezza pubblica, impegni
internazionali, difesa, giustizia, tutela dei beni culturali) cui
sono prioritariamente destinate le risorse (80 milioni di euro per
il 2003 e 220 a decorrere dal 2004) per il finanziamento delle
deroghe al blocco delle assunzioni stabilito dall'articolo 34 (si
vedano in particolare i commi 5 e 6). Sul fronte del personale, va
segnalato anche che il comma 12 del medesimo articolo, a seguito di
una integrazione introdotta al Senato, oltre a prorogare di un anno
i termini di validità delle graduatorie ai fini dell'assunzione di
personale presso le amministrazioni interessate per l'anno 2003 dal
divieto di assunzione, proroga altresì per l'anno 2003 la durata
delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa
che la legge n. 210 del 1988 richiede per la nomina in ruolo per la
copertura di posti di professore ordinario ed associato.
Infine, con riferimento al settore dell'università e della ricerca,
segnala che alle disposizioni sui corsi universitari a distanza
(articolo 26, comma 5), introdotte in Aula durante l'esame alla
Camera, il Senato ha apportato solo limitate modifiche: è stato
introdotto il concerto del ministro per l'innovazione e le
tecnologie ai fini dell'emanazione del decreto del ministro
dell'istruzione per la definizione dei criteri e delle procedure di
accreditamento dei corsi e degli istituti abilitati a rilasciare
titoli accademici; la dizione «istituti universitari» è stata
sostituita con quella di «istituzioni universitarie», per
ricomprendere la totalità degli istituti ai quali afferisce
l'istruzione universitaria.
Per quanto riguarda il settore dei beni e delle attività culturali,
osserva che la novità più rilevante rispetto al testo approvato
dalla Camera è rappresentata dalle modifiche apportate all'articolo
10 del decreto legislativo n. 368 del 1998, sugli accordi e le forme
associative per la gestione dei beni culturali. Sulla materia
interviene il comma 52 dell'articolo 80, introdotto con un
emendamento governativo, cui fine principale è quello di limitare la
sfera applicativa del citato articolo 10 ai beni di interesse
nazionale.
Precisa che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368, come
modificato dall'articolo 33 della scorsa finanziaria, prevede
speciali forme di collaborazione tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e soggetti pubblici o privati per agevolare
l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (alinea del comma
1). Le lettere a), b) e b-bis) (inserita dalla scorsa finanziaria)
precisano quindi le forme di collaborazione che il Ministero può
attivare (accordi con soggetti pubblici e privati, partecipazione a
associazioni, fondazioni e società, cui conferire in uso i beni,
concessione a soggetti diversi da quelli statali della gestione di
servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e
della valorizzazione del patrimonio artistico).
Precisa che il testo del Senato interviene sull'alinea e sulla
lettera b-bis), ridefinendo la competenza ministeriale, che viene
limitata alle attività di «gestione dei servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale». Il nuovo testo esclude dalla
competenza del Ministero, da una parte, le attività di
«valorizzazione» dei beni culturali, dall'altra i beni che non siano
di interesse nazionale. Le modifiche appaiono in armonia con quanto
disposto dalla riforma del titolo V della Costituzione, che - si
ricorda - ha limitato la legislazione esclusiva dello Stato alla
tutela dei beni culturali ed ambientali, affidando la
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e la «promozione e
organizzazione di attività culturali» alla legislazione concorrente.
Per quanto concerne l'individuazione dei beni «di interesse
nazionale», rileva che la disposizione rinvia ai criteri indicati
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
283. Ai sensi di tale rinvio sono pertanto di interesse nazionale:
a) i beni riconosciuti per legge come monumenti nazionali; b) quelli
di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del testo unico in materia di beni culturali e ambientali.
Benché non sia espressamente richiamato, si deve ritenere che, in
concreto, l'individuazione dovrà avvenire con il coinvolgimento
delle regioni e, presumibilmente, avvalendosi della Commissione
paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
Sempre in materia di beni e attività culturali va inoltre segnalato
il comma 47 dell'articolo 80, che autorizza la spesa di 5 milioni di
euro nel 2004 e 15 nel 2005 per gli interventi relativi alla
Biblioteca europea di Milano. La disposizione integra, per gli anni
successivi al 2003, il rifinanziamento disposto direttamente dalla
tabella D della finanziaria, che attribuisce ai medesimi interventi
2 milioni di euro per il 2003, rinnovando l'autorizzazione di spesa
recata dalla legge n. 400 del 2000, che, da parte sua, aveva
stanziato 2 miliardi di lire (pari a euro 1.032.913) nel 2000 e 7
miliardi di lire (pari a euro 3.615.198) per ciascuno degli anni
2001 e 2002. Va altresì ricordato che il testo originario del
disegno di legge finanziaria, come presentato dal Governo, includeva
i finanziamenti del 2004 e del 2005 nella stessa Tabella D. Tali
finanziamenti erano stati peraltro «soppressi» dalla Presidenza
della Camera in quanto la Tabella D (per leggi come quella in
oggetto) può disporre finanziamenti per il solo primo anno del
triennio considerato dalla finanziaria.
Sul fronte delle risorse rese disponibili per il settore, segnala
anche l'incremento dell'accantonamento di Tabella B relativo al
Ministero per i beni culturali, pari a circa 11 milioni di euro per
il 2003, 9 milioni per il 2004 e 8 milioni per il 2005.
Si possono infine segnalare le disposizioni sugli istituti di
cultura stranieri operanti in Italia, introdotte con il comma 22
dell'articolo 52, che modificano le norme della finanziaria 2002
volte a promuovere l'attività di formazione internazionale e di
diffusione delle diverse culture nazionali, riconoscendo agli
istituti di cultura stranieri, convenzionati con scuole pubbliche di
alta formazione, un contributo, fruibile anche come credito
d'imposta, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione
e integrazione culturale.
Sottolinea che le norme introdotte al Senato individuano gli
istituti di alta formazione con cui gli istituti stranieri debbono
essere convenzionati per fruire dell'agevolazione: si tratta della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola
centrale tributaria e della Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno. Sono poi definite le modalità di attribuzione del
credito d'imposta, prevedendo il ricorso a un criterio automatico di
selezione, basato sull'ordine cronologico degli atti di
convenzionamento e, in subordine, delle domande; si fissa, infine,
un tetto massimo per i contributi, pari a 1 milione di euro per
ciascun istituto.
Per quanto riguarda la tabella n. 2 del disegno di legge di
bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e della finanze, osserva che non è stata modificata
nelle parti di competenza della VII Commissione. Essa non sarà
quindi considerata in questa sede ai fini delle relazioni da rendere
alla Commissione bilancio.
Conclusivamente, propone pertanto alla Commissione di riferire
favorevolmente sulla tabella n. 7 del disegno di legge di bilancio,
concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e connesse parti del disegno di
legge finanziaria, nonché sulla tabella n. 14, concernente lo stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e
connesse parti del disegno di legge finanziaria.
|
Senato |
Aula |
21 |
Il 21 dicembre il Senato
approva:
- la
Legge finanziaria per il 2003 (AS 1826)
- il
Bilancio dello Stato per l'anno 2003 e il bilancio pluriennale
2003-2005 (AS 1827) |
. 21 - 23 dicembre Governo
Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 23 dicembre,
alle ore 20,10 a Palazzo Chigi
Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato un
decreto-legge di fine anno che contiene l'esecuzione da parte del
Governo del ritiro, chiesto dall'Unione europea, degli aiuti di stato
(legge Amato) sulle fusioni e concentrazioni bancarie. In più, il
provvedimento contiene anche una correzione della legge finanziaria che
estende al 16 marzo 2003 l'aliquota del 2,5% per il rimpatrio e
regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. Dopo il 16 marzo
l'aliquota va al 4% così come previsto dalla legge finanziaria.
La seduta ha avuto termine alle ore 20.20.
Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 21 dicembre,
alle ore 15,15 a Palazzo Chigi
Il Consiglio, appositamente convocato, ha approvato la
seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2003 e al bilancio pluriennale 2003-2005, che recepisce gli
effetti finanziari e contabili del disegno di legge finanziaria
licenziato dal Senato.
La seduta ha avuto termine alle ore 15,30.
- NORME -
(https://www.edscuola.it/archivio/norme/index.html)
- Circolari, Comunicazioni, Lettere, Telex
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- RSU
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- Studenti
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.
Nota 20.12.02 (Viaggi Istruzione)
.
Nota 18.12.02 ("Mundus Novus")
.
Nota 09.12.02 (Permessi Sindacali)
- Leggi
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi
- Manovra Finanziaria
https://www.edscuola.it/archivio/finanziaria.html
.
Legge Finanziaria 2003
Testo definitivo approvato dalla Camera il 23.12.02
- Accordi, Convenzioni, Contratti, Pareri,
Sentenze
https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie
- Sviluppo delle Nuove Tecnologie Didattiche
https://www.edscuola.it/archivio/tecnologie.html
.
Bozza CCNL Scuola 2002-2005
.
CCNQ Comparti Contrattazione 02-05 (18.12.02)
.
Protocollo d'Intesa e-Govenment
- Scuole e Territorio
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-
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Convegni
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