Circolare 19 febbraio 1998, n. 60
Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto Uff. III
Prot. n. 24859/BL
Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
All' Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Alle Direzioni Generali, Ispettorati, Servizio per SEDE la Scuola
Materna
e, p.c. Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali LORO SEDI
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta AOSTA
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
All 'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Oggetto: Riorganizzazione rete scolastica a.s. 1998/99
Le misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, previste dalla vigente legge finanziaria 27 dicembre I
997, n. 449 prevedono, per il comparto scuola, una serie di
interventi diversificati mirati al raggiungimento di obiettivi,
non soltanto economici, tendenti a conseguire e a realizzare
sostanziali modifiche nell'organizzazione della scuola.
Per quel che concerne, in particolare, la distribuzione
territoriale dell'offerta, formativa, si osserva come tale
contesto non possa essere disgiunto da quanto previsto dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente l'attribuzione
progressiva delle funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica alle regioni, agli. enti locali e alle istituzioni
scolastiche ed educative.
Per il prossimo anno scolastico, nelle more della definizione del
regolamento previsto dall'art. 21 della legge n. 59 sopra
richiamata, si deve portare a conclusione il processo di
riorganizzazione della rete scolastica, avviato dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Con il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997,
applicativo della stessa legge 662/96 sono stati quantificati,
per ciascuna provincia, i provvedimenti di aggregazione, fusione
o soppressione da adottare, sia per le sedi centrali di istituti
di istruzione che per i plessi e le sezioni staccate.
Alla luce di quanto rappresentato e con l'esigenza di pervenire,
comunque, alla definizione degli obiettivi previsti dal succitato
decreto interministeriale, si trasmette, congiuntamente alla
presente, la bozza del regolamento concernente la definizione dei
piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che
dovranno essere adottate entro l'anno 1999.
In tale prospettiva le SS.LL. provvederanno, pertanto, a definire
il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno
scolastico 1998/99 avendo cura di disporre i provvedimenti di
aggregazione, fusione o soppressione delle sedi centrali,
eventualmente non attuati nel decorso anno scolastico, nonché
quelli concernenti i plessi e le sezioni staccate secondo le
entità numeriche elencate nelle tabelle allegate al citato D.I.
176/97, ovvero anche in consistenza maggiore, qualora ciò sia
ritenuto funzionale nella prospettiva dell'attribuzione
dell'autonomia scolastica e della personalità giuridica agli
istituti di istruzione, sollecitando, in tal caso, le opportune
intese preventive con gli enti locali interessati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO. l'articolo 21,.della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
,approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTO l'articolo 40, della legge 23 dicembre 1997, n.449;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.28 e, in
particolare, gli articoli 2, 8 e 9;
SENTITA la Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed
autonomie locali;
UDITO il. parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
__________________
SENTITI, i pareri delle competenti commissioni parlamentari
espressi nelle sedute
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del_____________________
Su proposta del Ministro della Pubblica istruzione EMANA il seguente
REGOLAMENTO DIMENSIONAMENTO OTTIMALE
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
E ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
(Bozza)
Art. 1 (finalità)
1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.
3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.
Art. 2 (parametri)
1. L'autonomia amministrativa, organizzativa:
didattica e di ricerca e progettazione educativa, è attribuita
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che
raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale
tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta
formativa.
A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti
territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di
istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità
delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle
caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-
culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione
politico-amministrativa.
2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 600 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
3. Nelle piccole isole, nelle comunità montane,
nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità
etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal
comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti
comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli
istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi
o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle
località sopra indicate che si trovino in condizioni di
particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti
istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle
aree ad alta densità, demografica, con particolare riguardo agli
istituti di istruzione secondaria con finalità formative che
richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto
valore artistico o tecnologico.
4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica e definita in relazione agli elementi di seguito indicati:
- consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio- culturali del bacino di utenza;
- estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
- complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.
5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati, sono unificate prioritariamente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale.
6. Per garantire la permanenza, negli ambiti
territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non
raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado,
dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione
comprensivi di scuola materna, elementare e media.
Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza
tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le
caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la
necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun
istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione
scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso
ordine o tipo che non raggiungono separatamente, le dimensioni
ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese
le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti
posti in località distanti e compresi in altri ambiti
territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la
denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.
8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.
9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali in' lingua slovena d'elle province di Gorizia e Trieste, con i necessari adeguamenti all'entità della popolazione scolastica interessata negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3; è comunque assicurata la permanenza di almeno un'istituzione di istruzione secondaria superiore, per provincia.
10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti d'istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994,-con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.
Art. 3 (piani provinciali di dimensionamento)
1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventiva mente adottati dalle regioni.
2. Entro, il 31 ottobre 1998 il presidente della
provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui
al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale
partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità
montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente,
della amministrazione periferica della pubblica istruzione, e il
presidente del consiglio scolastico provinciale.
Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente
alla convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del
comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del
competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.
3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
5. I dirigenti competenti della amministrazione
periferica della pubblica istruzione predispongono la
documentazione necessaria per la conferenza provinciale di
organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di'
informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e
comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3,
eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali
e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione
interessati.
I dati, i documenti, le informazioni di cui sopra, unitamente
alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmesse alle
regioni e ai consigli provinciali, e distrettuali competenti per
territorio.
6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, e approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine, tra province o regioni allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.
8. Le regioni approvano il piano regionale di
dimensionamento entro il 28 febbraio 1999 sulla base dei piani
provinciali assicurandone il coordinamento, nei rispetto degli
organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei
parametri di riferimento previsti dall'articolo 2.
Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa
intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
9. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000- '01.
Art. 4 (attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia)
1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche.
2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza
in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi,
plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto
la personalità giuridica e l'autonomia.
Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa
intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con
particolare riguardo alle disponibilità di organico e al
raggiungimento delle finalità di cui all'articolo I, comma 2.
Art. 5 (organici pluriennali)
1. La consistenza complessiva degli organici del
personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici,
predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-'2000, a
norma dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, è articolata su base regionale e ripartita per aree
provinciali o sub-provinciali.
Le successive rideterminazioni sono attuate, in relazione alle
funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo da
adottare ai sensi degli articoli i e 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, tenendo conto, in particolare:
a) - del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) - del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) - delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) - degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) - degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) - della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
2. Entro il limite dell'organico provinciale complessivo la dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica è definita dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri, e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) - numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) - insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) - esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) - attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze, di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale, e all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) - azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
f) - esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;
g) - prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lett. d), e), f) e g) del precedente comma, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.
4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
5. Le scuole annesse ad istituti di educazione
statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti
di appartenenza.
La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole,
considerata- nella sua entità complessiva, è determinata ai
sensi dei commi 1 e 2.
6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.
Art. 6 (dotazione finanziaria di istituto)
1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni
scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su base regionale e articolati a livello
provinciale o sub-provinciale, essi sono, altresì, distinti in
assegnazioni ordinarie, determinate proporzionalmente alla
popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione, e
in assegnazioni perequative, calcolate in relazione alle
condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-
culturali del territorio.
Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è
sentito il parere della conferenza unificata Stato-regioni-città
e autonomie locali.
2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, educazione permanente e orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo da emanarsi a norma degli articoli 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4.
Art. 7 (esclusioni)
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti speciali, che attribuiscano alle regioni competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.
Art. 8 (abrogazioni di norme precedenti)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21,
comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 si intendono abrogate
le disposizioni legislative sotto elencate, con effetto dall'anno
scolastico 2000- '01.
- Con riferimento agli articoli 1 e 2:
- Parte I, Titolo II, Capi I e II del Testo Unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (più avanti
richiamato coma Testo Unico);
- Articolo 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Con riferimento all'articolo 3:
- Articolo 22, comma 1, lettera a) del Testo Unico, limitatamente
alla parte concernente il carattere vincolante dei pareri sulla
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed
educative.
- Con riferimento all'articolo 5:
- Articoli 95 e 96, commi 1, 2 e 3, del Testo Unico;
2. Le disposizioni legislative di seguito
indicate si intendono abrogate con effetto dall'anno scolastico
1998-1999, in relazione all'articolo 5, comma 1, parte prima, del
presente regolamento e all'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449:
- articoli 104 - comma 4, 121, 308 - comma 2, 441, 442, 443, 444,
445 e 548 - commi 5 e 6, del Testo Unico;
- articoli 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1996, n. 549.
Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.