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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V

Nota 26 settembre 2007

Prot. n. AOODGPER n.18434

Oggetto: Personale ATA - applicazione art. 7 CCNL 7-12-2005 - trasmissione dati al MEF-SPT - istruzioni operative -

Si riporta, di seguito, apposita nota tecnica contenente, ad integrazione di quelle già fornite, ulteriori indicazioni necessarie per la disciplina di quanto indicato in oggetto.

Relativamente al personale che abbia ottenuto il trasferimento in altra provincia a decorrere dall' 1.9.07 e che, al contempo, sia incluso negli elenchi dei beneficiari dell'articolo 7, trasmessi al MEF successivamente alla citata data, si evidenzia la necessità di provvedere sollecitamente alle relative comunicazioni agli Uffici provinciali di destinazione i quali si avvarranno dell'apposito nodo di trasmissione (KZF), di seguito indicato, per il conseguente aggiornamento della partita stipendiale.

IL DIRIGENTE
f.to V. Maida


Nota tecnica (art.7 CCNL/2005)

Dal 26 settembre c.a. è disponibile la funzione aggiornata per prenotare la trasmissione al MEF dei dati necessari per liquidare le competenze economiche ex art. 7 CCNL 7-12-2005 (nodo KZH).

La nuova funzione consente agli Uffici le seguenti operazioni:

  • qualora siano state completate le procedure soltanto per una parte dei profili professionali interessati, possono essere predisposti i decreti collettivi limitatamente a tali profili, utilizzando il nodo "KZG", con la conseguente trasmissione al MEF-SPT delle sole posizioni economiche contenute in detti decreti. Successivamente sarà possibile predisporre i decreti per i profili mancanti e prenotare la relativa trasmissione, con la medesima procedura.
  • nel caso in cui siano state già trasmesse le posizioni economiche con la procedura automatica, ma si abbia l'esigenza di attribuirne ancora (ad esempio per mobilità del beneficiario trasferito da provincia che abbia attribuito l'art.7 in data successiva al 1.9.07), le ulteriori posizioni economiche possono essere acquisite nella banca dati del Fascicolo Personale utilizzando il nodo "KZF". La ristampa del decreto collettivo è richiedibile tramite il nodo "KZG" mentre la trasmissione dei profili professionali interessati è prenotabile a mezzo del nodo "KZH". Si evidenzia che con la procedura di trasmissione sono inviate al MEF le nuove posizioni, con esclusione di qualsiasi ri-trasmissione di posizioni già inviate. Questa procedura deve essere utilizzata nei casi seguenti:

a. scorrimento della graduatoria per la sostituzione di posizioni cessate;
b. nominativi trasferiti per mobilità interprovinciale, il cui Ufficio di provenienza non aveva provveduto, entro il 1° settembre 2007, a comunicare al MEF la posizione economica;
c. attribuzione di posizioni dopo lo svolgimento di sessioni suppletive dei corsi di formazione.

Le altre caratteristiche della procedura automatiche restano invariate. Per le modalità operative si rinvia alla versione aggiornata del manuale utente disponibile sul sito intranet MPI alla voce: funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
(http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm).

La trasmissione al MEF può essere prenotata, inderogabilmente, entro il giorno 15 di ciascun mese, con pagamento del beneficio economico nel mese successivo.


Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III

Nota 26 febbraio 2007

Prot. n. 621

Oggetto: Applicazione art. 7 CCNL 7-12-2005 - personale ATA beneficiario delle posizioni economiche attribuite - istruzioni operative per gli Uffici

Si comunica che dal 26 p.v. sono disponibili le funzioni per la redazione dei decreti di approvazione degli elenchi del personale di cui in oggetto e per la relativa richiesta di trasmissione al MEF.

Nel seguito si riportano i punti salienti delle attività, a carico degli Uffici Scolastici Provinciali, per completare il procedimento amministrativo di attribuzione delle posizioni economiche ex art. 7 CCNL 7-12-2005. Per le modalità operative si rinvia alla versione aggiornata del manuale utente disponibile sul sito intranet MPI alla voce: funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
(http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm).

  • Ogni USP deve verificare, mediante gli elenchi riproducibili dal nodo KZL - STAMPA ELENCO BENEFICIARI, la presenza di tutti e soli i nominativi che hanno completato le attività di formazione.
  • Eventuali nominativi mancanti possono essere inseriti mediante il nodo KZF - RETTIFICA DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI; lo stesso dicasi per il depennamento di coloro che non hanno diritto alla posizione economica.
  • La data di decorrenza del beneficio economico deve essere impostata, per ogni profilo professionale, tramite il nodo KZM - ACQUISIZIONE DATA ATTRIBUZIONE BENEFICI ECONOMICI; l'aggiornamento è effettuato dal Sistema in differita e sarà visibile a partire dal successivo giorno lavorativo nello Stato Matricolare (nodi KMFA e KMFB).
  • Nel caso in cui sia necessario attribuire ad uno o più nominativi decorrenze diverse da quella comune, gli USP possono utilizzare - solo dopo aver acquisito la data comune di cui al punto precedente - la già citata funzione di rettifica dell'elenco (nodo KZF), selezionando, per il nominativo identificato, la voce "Variazione data di attribuzione".
  • Solo al termine delle operazioni descritte ai punti precedenti gli USP potranno predisporre i decreti collettivi, mediante il nodo KZG - STAMPA DECRETO ATTRIBUZIONE BENEFICI ECONOMICI .
  • Una volta completata la predisposizione dei decreti per tutti i profili professionali, gli Uffici potranno prenotare la trasmissione al MEF dei dati necessari per liquidare le competenze economiche, mediante il nodo KZH - GESTIONE RICHIESTA TRASMISSIONE A MEF. A tal proposito si fa presente che sono stati presi accordi con la competente Direzione del MEF per inviare i flussi il giorno 20 di ogni mese; pertanto, per consentire le necessarie operazioni di verifica, le prenotazioni dovranno pervenire entro il 14 di ogni mese.
  • Gli Uffici potranno verificare la situazione di ogni nominativo, riguardo la trasmissione al MEF e il risultato delle elaborazioni del medesimo, mediante il nodo KZI - INTERROGAZIONE ELABORAZIONI MEF.

IL DIRIGENTE
Paolo De Santis


Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V

Nota 22 febbraio 2007

Prot. AOO Dgper 3331

Oggetto: Articolo 7 CCNL 7-12-2005: - personale ATA beneficiario posizioni economiche – decreti di approvazione – trasmissione al MEF -

Facendo seguito alla nota n. 43 del 4 gennaio c.a., si comunica che a decorrere dal 26 p.v. sono rese disponibili le funzioni per la predisposizione dei decreti con i quali le SS.LL. disporranno l’approvazione degli elenchi dei beneficiari delle posizioni economiche di cui in oggetto, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo nazionale siglato il 10 maggio 2006. Come già precisato, in tali elenchi, da trasmettere al MEF per il consequenziale aggiornamento delle partite stipendiali, deve essere incluso il personale che, avendo completato il previsto corso di formazione, ha acquisito il diritto alla corresponsione delle posizioni economiche previste dall’articolo 7 del CCNL II biennio economico 2004-2005. Tali posizioni economiche devono essere in numero esattamente corrispondente a quelle indicate nel prospetto “E”, trasmesso alle SS.LL. con nota 149 dell’8 novembre, eventualmente variate a seguito di successive compensazioni, tra profili professionali, conseguenti ad esaurimento di graduatorie.
In proposito, si pregano, ancora, le SS.LL. di fornire cortese riscontro a questa Direzione Generale, Uff. V, in merito alle compensazioni eventualmente disposte, precisandone la consistenza ed i profili interessati. Si evidenzia, inoltre, che al fine di effettuare la verifica conclusiva sul numero delle posizioni attribuibili in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, è consultabile, attraverso l’utilizzo del nodo informatico “KZL”, la stampa di controllo dell’elenco dei beneficiari mentre eventuali rettifiche possono essere apportate tramite il “nodo KZF”.
Per quel che concerne, poi, la redazione dei decreti di approvazione degli elenchi del personale beneficiario, fruibili a mezzo dell’apposita funzione del Sistema informativo, nel far rinvio alla nota tecnica per le informazioni di dettaglio, si pone in evidenza che per effetto di quanto prescritto all’articolo 4, comma 1 dell’Accordo siglato il 10 maggio 2006, il beneficio economico è corrisposto dall’inizio dell’anno scolastico, sempreché il corso di formazione sia stato completato come previsto dal punto 8, dell’articolo 7 dell’Accordo nazionale 10 maggio 2006.
Si evidenzia, inoltre, che l’unico motivo ostativo all’attribuzione della posizione economica, a favore dell’aspirante collocato nelle graduatorie definitive, concerne, il caso in cui la mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai ¾ delle ore in presenza ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line abbia comportato la decadenza dalla maturazione del diritto all’attribuzione di tale beneficio.
Per i corsisti risultati assenti per cause non imputabili alla loro volontà devono, però, essere istituite, come reso noto con prot. 152/vm del 17.11.2006, con il quale sono state trasmesse le risultanze dei lavori del Tavolo di confronto previsto dall’articolo 9 del citato Accordo, apposite sessioni suppletive, da organizzare, in relazione alle esigenze e ai limiti di bilancio, anche a livello interprovinciale e/o interregionale.
Si precisa, inoltre, che all’assistente amministrativo, beneficiario dell’articolo 7, che sostituisce il DSGA, spetta il trattamento economico in godimento, la posizione economica, il differenziale di retribuzione tra l’iniziale di DSGA e quello di assistente amministrativo, l’indennità di amministrazione in misura fissa (detratto il compenso individuale accessorio) e quella variabile connessa alla particolare tipologia di istituzione scolastica in cui viene svolto l’incarico.
Infine, allo scopo di garantire il totale utilizzo delle posizioni economiche disponibili, si pone in evidenza l’opportunità di favorire al massimo le eventuali operazioni di surroga degli aspiranti beneficiari nonché quelle finalizzate allo smistamento, in altri profili professionali, delle eventuali disponibilità altrimenti non utilizzabili. Analogo impulso appare, altresì, necessario, tenuto conto dell’attuale fase dell’anno scolastico, per definire tempestivamente le attività di formazione eventualmente non ancora concluse.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori


Nota 4 gennaio 2007

Prot. n. AOODGPER 43 /U5°

Oggetto: Articolo 7 CCNL 7-12-2005: - personale ATA beneficiario posizioni economiche -

Facendo seguito a quanto preannunciato con la nota 149 dell’8 novembre, si comunica che nella giornata del 5 p.v. saranno rese disponibili le funzioni necessarie per le eventuali modifiche e/o integrazioni dei dati relativi al personale che, avendo superato con esito positivo il previsto corso di formazione, acquisisce il diritto alla corresponsione del beneficio economico di cui in oggetto.
Tale personale, che sarà successivamente inserito nell’elenco da allegare al decreto del Direttore regionale, previsto dall’articolo 6, comma 4, dell’Accordo nazionale 10 maggio 2006, deve essere in numero esattamente corrispondente alle posizioni economiche indicate nel prospetto “E”, trasmesso con la succitata nota dell’8 novembre. Si evidenzia, ancora, che le posizioni economiche indicate in tale prospetto conseguono sia alle consistenze dei contingenti provinciali elencate nell’ ”allegato 1” al citato Accordo nazionale, sia alle eventuali variazioni dovute alla mobilità interprovinciale, in ingresso o in uscita, a favore del personale utilmente inserito nelle graduatorie definitive (ex art. 6, c. 2. dell’Accordo) redatte nella provincia di titolarità 2005/2006.
Ulteriori modifiche ai dati indicati nell’allegato “1” possono derivare dall’esaurimento di talune graduatorie e, quindi, alla compensazione delle posizioni economiche non attribuibili, a favore di altri profili professionali della medesima provincia. A tal proposito, poiché per l’area professionale “B” si è fatto rinvio, con la succitata nota dell’8 novembre, alla sede locale, per la individuazione dei criteri di redistribuzione delle posizioni economiche in parola, si pregano le Direzioni interessate di comunicare, a questa Direzione Generale, Uff. V, i profili professionali beneficiari di tali ulteriori disponibilità.
Nel precisare, infine, che con successiva comunicazione saranno resi disponibili, a livello informatico, lo schema del succitato decreto nonché l’indicazione di termini e modalità per la formulazione dell’elenco dei beneficiari da trasmettere al MEF, si pregano le SS.LL. di voler assicurare l’urgente diramazione della presente agli Uffici scolastici provinciali.
Di seguito si riporta apposita nota tecnica del Gestore informatico, relativa alle modalità di utilizzo delle funzioni innanzi indicate.
Per eventuali ulteriori informazioni in proposito, possono essere contattati i numeri telefonici 06/58492714 e 06/58493416.
Si ringrazia.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Maida


NOTA TECNICA

Applicazione art. 7 CCNL 7-12-2005: acquisizione nel Fascicolo Personale delle posizioni economiche attribuite.
Si sintetizzano, di seguito, i dettagli tecnici della procedura:
L’attribuzione del beneficio economico è effettuata in modo automatico nel Fascicolo Personale SIMPI a fronte della presenza dell’aspirante nell’elenco “C” finalizzato alla formazione e dell’impostazione a “S” in corrispondenza della colonna “EVENTUALE ATTRIBUZIONE BENEFICIO”, ove non siano state registrate nel frattempo operazioni (passaggio ad altro profilo, cessazione dal servizio, ecc.) che ne abbiano impedito, in data successiva, il consolidamento.
L’ U.S.P. dovrà, pertanto, operare in rettifica nei casi seguenti:

a) per riportare nel Fascicolo Personale gli eventuali aggiornamenti già effettuati sugli elenchi cartacei prima dell’inizio dei corsi di formazione;
b) per depennare dal Fascicolo Personale l’attribuzione del beneficio ad eventuali nominativi che non hanno completato l’attività di formazione.

La funzione di rettifica è disponibile al nodo KZF - RETTIFICA DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI.
Successivamente all’effettuazione delle rettifiche dovrà essere prodotta, tramite il nodo KZL - STAMPA ELENCO BENEFICIARI POSIZIONI ECONOMICHE, la stampa dell’elenco di controllo. In essa dovrà essere attentamente verificata la presenza di tutti e soli i beneficiari, al fine di consentire all’Amministrazione Centrale le necessarie verifiche in merito al numero complessivo di destinatari del beneficio economico dell’art. 7 a livello nazionale.
Con successiva comunicazione sarà indicata la data di rilascio delle funzioni per la predisposizione dei decreti di attribuzione delle posizioni economiche e per la trasmissione al MEF delle medesime.
Il manuale utente aggiornato è disponibile sul sito intranet alla voce: funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm.


Manuale utente


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V

Nota 5 ottobre 2006

Prot. n. 125

Oggetto: Personale ATA - articolo 7 CCNL/2005 - tavolo ex articolo 9 Accordo nazionale 10 maggio 2006 - indicazioni operative -

Si è, di recente, riunito il tavolo di confronto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, concernente l'attuazione dell'articolo 7 del CCNL 7/12/2005, al fine di esaminare le problematiche inerenti l'applicazione dell'articolo 4 dello stesso Accordo, in relazione all'esigenza di garantire la necessaria funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche.

Di seguito si riportano le indicazioni formulate nel corso dei lavori:

"Le parti ritengono opportuno evidenziare, in premessa, che l'affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, come richiesto dall'articolo 6, CCNL 2002/2005 e come espressamente richiamato dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo nazionale.

In merito alle questioni esaminate, si conviene quanto segue:
  1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 4, dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, mediante la contrattazione di scuola viene definita l'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni, necessaria a garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica, compresa la sostituzione del DSGA. Per il perseguimento di tali finalità è utilizzato sia il personale individuato quale titolare dell'articolo 7 sia quello destinatario degli incarichi specifici di cui all'articolo 47 del CCNL citato.

  2. L'attribuzione della posizione economica di cui all'articolo 7 comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni, individuate tra quelle previste dal comma 3, dell'art. 7 e definite con la contrattazione di scuola di cui al punto 1. L'assegnazione del personale, ivi compreso quello individuato come titolare dell'articolo 7, ai plessi, succursali e sezioni staccate, viene disposta esclusivamente secondo le modalità di utilizzo definite dalla contrattazione integrativa di istituto, secondo quanto previsto dell'articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente.

  3. L'assistente amministrativo titolare del beneficio economico di cui all'articolo 7, in analogia a quanto previsto per l'articolo 47 CCNL/2003, non è tenuto, se non consenziente, alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze.

  4. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all'allegato 1 dell'Accordo 10 maggio 2006, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all'articolo 6, comma 2, dello stesso Accordo, che a seguito delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2006/2007 siano stati trasferiti in altra provincia, mantengono il diritto all'attribuzione della posizione economica, previo superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all'allegato 1 dell'Accordo nazionale 10/5/2006, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria."


Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota con la massima urgenza agli Uffici scolastici provinciali che, a loro volta, avranno cura di trasmetterla alle istituzioni scolastiche di pertinenza, al fine di garantire la necessaria uniformità di applicazione e di gestione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 e dell'Accordo nazionale citati.

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna affinché i corsi di formazione siano conclusi sollecitamente e, comunque, entro il prossimo mese di novembre; dell'avvenuta conclusione dei corsi e della contestuale adozione dei provvedimenti conseguenti, le SS.LL. vorranno fornire cortese, tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Nota 30 agosto 2006

Prot. 223/Uff.VII

Oggetto: Personale ATA appartenente ai profili professionali delle aree A e B della tabella C allegata al C.C.N.L. 2002-2005. Procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche previste dall’articolo 7, CCNL 2004-2005. Pubblicazione graduatorie definitive – Avvio delle attività di formazione

Ai fini della puntuale e tempestiva applicazione dell’Accordo Nazionale 10 maggio 2006, concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE

Si fa seguito alle note:
- n. 616 del giorno 11 maggio 2006, con la quale si è provveduto ad inoltrare l’Accordo con le OO.SS. e le indicazioni operative concernenti l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 citato in oggetto;
- n. 727 del 31 maggio 2006, con cui sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione della procedura;
- n. 1136 del 7 agosto 2006, con cui è stato prorogato al 4 settembre 2006 l’utilizzo delle funzioni informatiche per il perfezionamento delle previste graduatorie.
Nel sottolineare l’esigenza del rispetto del termine sopra citato, sembra opportuno segnalare alla particolare attenzione delle SS.LL., come tale proroga è mirata anche a facilitare l’effettuazione degli opportuni controlli previsti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Tali controlli vanno disposti a campione, anche in misura estesa, tenendo conto, in primis, dei reclami o degli esposti presentati onde consentire l’esercizio dei poteri d’autotutela dell’amministrazione con conseguente riduzione dell’eventuale contenzioso. In tali casi, ovviamente, le domande corredate dall’eventuale relativa documentazione vanno fornite dalle scuole che ne sono in possesso ai dirigenti dei CSA.

AVVIO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Nel richiamare la necessità di accelerare le procedure di contrattazione integrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo citato, si ricorda che lo stesso Accordo nel definire le modalità di svolgimento delle procedure successive, ivi comprese quelle formative, la cui organizzazione è affidata alla responsabilità delle SS.LL., ha previsto che:
· il modello adottato per le attività formative è quello dell’e-learning integrato, adattato alle specificità di cui all’art. 7 del CCNL succitato;
· le attività in presenza, curate dagli Uffici scolastici regionali, si avvalgono del supporto di e-tutor individuati tra quelli già operanti nei corsi di qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004) e del contributo di esperti che hanno la funzione di svolgere lezioni teorico-pratiche finalizzate all’acquisizione delle competenze relative alle mansioni di cui al comma 3 dell’art.7 del CCNL 2° Biennio;
· la frequenza ai corsi in questione deve essere documentata da una apposita attestazione;
· l’attestazione dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’art. 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 costituisce credito formativo ai fini del corso di formazione in oggetto secondo i modi definiti dal punto 7 dell’art. 7 di cui all’ Accordo del 10 maggio 2006;
· a conclusione delle attività formative, i direttori di corso debbono comunicare agli Uffici scolastici regionali i nominativi del personale che, sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall’e-tutor e dalle risultanze dei fogli di firma relativi ai momenti in situazione, ha positivamente partecipato ai corsi;
· presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione debbono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione, nonché gli eventuali interventi propedeutici all’utilizzo delle postazioni stesse (anche utilizzando il materiale didattico di autoapprendimento ed il glossario appositamente predisposti a cura dell’ INDIRE ed accessibili all’indirizzo http://www.indire.it/ata_art7/strumenti.htm);
Il personale trasferito nonché quello utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia con decorrenza 1 settembre 2006, fermo restando i diritti di graduatoria nella provincia per cui ha fatto domanda, mantiene il diritto ad essere formato nella sede di destinazione in aggiunta al numero di formandi ivi esistente.
Sarà cura dell’interessato segnalare, tramite la scuola di servizio, ai due C.S.A. interessati, la sua posizione di titolare del beneficio economico avente diritto a partecipare alle attività di formazione.
Per quanto riguarda le modalità tecniche di accesso e fruizione della piattaforma di e-learning si rimanda alla nota n.20678/F23 del 5 luglio 2006 fatta pervenire dall’INDIRE a ciascun Referente regionale del Progetto “PuntoEDU ATA”.
Si fa presente, infine, che a partire dal 5 settembre p.v. sul sito dell’Indire saranno accessibili i materiali per la formazione a distanza.
Si ringrazia per l’impegno sinora assicurato e si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento e per le osservazioni che dovessero ritenersi opportune.

f.to Il Direttore Generale
- Giuseppe Cosentino -


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola

Nota 7 agosto 2006

Prot. n 1136

Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005. Riapertura delle funzioni informatiche

Si fa seguito alla nota del Gestore del Sistema Informatico datata 12 luglio 2006 con la quale è stata fissata alla data del 31 luglio 2006 la produzione delle graduatorie definitive.
A seguito di numerose richieste e per consentire agli Uffici interessati l'eventuale rettifica di errori materiali o a seguito di reclami accolti si informano le SS.LL. che sono disponibili, per tutti i CSA, le funzioni relative alla gestione delle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo nazionale sottoscritto in data 10.5.2006.
Pertanto, i CSA che hanno già pubblicato la graduatoria definitiva in assenza di rettifiche da apportare confermeranno la precedente graduatoria effettuando una nuova prenotazione; mentre gli altri prenoteranno la graduatoria definitiva a valle delle rettifiche apportate a seguito dei reclami accolti.
E' opportuno sottolineare che le funzionalità per la gestione dei reclami non saranno rilasciate, in questa fase, alle istituzioni scolastiche, ma queste ultime, avendo trattato la valutazione delle domande, sono invitate a collaborare alla fase di esame dei reclami.
Considerato,infine, che le citate graduatorie definitive saranno utilizzate per l'individuazione dei beneficiari del previsto corso di formazione, questo Ufficio ritiene la data del 4 settembre 2006 come limite di disponibilità dei risultati dell'attività richiesta.
Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Il Dirigente
f.to G. Pilo


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III

Nota 31 maggio 2006

Prot. n. 727

Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005

Come è noto, il 10 Maggio 2006 è stato sottoscritto, tra il Miur e le OO.SS. della scuola, l'Accordo nazionale concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione della posizione economica orizzontale prevista dall'art. 7 del CCNL 2004–2005 per la valorizzazione professionale del personale ATA.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale omogeneità di applicazione nei confronti del personale aspirante al beneficio economico, di cui all'Accordo del 10 maggio 2006, si ritiene utile informare le SS.LL. sui criteri e sulle procedure da adottare sulla base di quanto convenuto nella sede prevista dall'art. 9 dello stesso Accordo.
A tale proposito si pregano le SS.LL. di volere individuare in ogni CSA un referente cui affidare l'incarico di supportare e coordinare le attività delle istituzioni scolastiche, dandone comunicazione anche alla scrivente Direzione.

- Gestione delle domande - Competenza delle scuole e dei CSA -

Il dirigente dell'istituzione scolastica competente a ricevere le domande verifica esclusivamente che i titoli autocertificati dagli interessati siano quelli previsti dalla tabella di valutazione. Non è di competenza della scuola la valutazione dei citati titoli che verrà effettuata in automatico dal programma informatico di gestione delle domande messo a disposizione delle istituzioni scolastiche. Tale programma attribuirà il punteggio sulla base della tabella prevista dall'Allegato 2.
Le scuole, pertanto, dovranno effettuare soltanto una verifica di congruità di quanto dichiarato con l'autocertificazione rispetto alle voci previste dalla tabella di valutazione.
Ne consegue che nelle scuole non vanno istituite specifiche commissioni o gruppi di lavoro per la verifica dei titoli. Le scuole provvedono ad acquisire al Sistema Informativo tutti i dati relativi all'aspirante ivi compresi i punteggi relativi ai titoli autocertificati.
I Csa, dal canto loro, sulla base dei dati inseriti al sistema, pubblicano le graduatorie provinciali.

- Personale avente titolo alla partecipazione

Ha titolo a presentare la domanda tutto il personale indicato nell'art. 1 dell'Accordo del 10 maggio 2006, ivi compreso quello, di ruolo anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
In tale caso l'importo di ciascuna posizione, stabilita dall'art. 7, è erogato in proporzione alla quota della prestazione lavorativa e fino a quando l'interessato rimane in tale posizione.
Può presentare domanda anche il personale dichiarato parzialmente inidoneo a condizione che l'inidoneità certificata e indicata nel relativo contratto individuale di lavoro non impedisca lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni previste dall'art. 7;
Non può partecipare alla procedura il personale:

  • già collocato a riposo;
  • che abbia già presentato domanda di pensionamento dal 1 settembre 2006;
  • che già fruisca di trattamento di pensione più part-time o che abbia chiesto di fruirne dal 1 Settembre 2006.

- Titoli di studio

I titoli di studio valutabili sono esclusivamente quelli previsti dalla tabella dei titoli (All.2). I titoli di cui ai punti 7 e 8 si riferiscono a qualsiasi tipologia di diploma di laurea (triennale, quadriennale o quinquennale).
Il sistema provvederà ad attribuire al candidato il punteggio totale dei titoli di studio (Sez C) che sarà determinato dalla somma del punteggio rispettivamente riportato nella sez C1 e nella sez. C2 del modello di domanda.

- La valutazione dei servizi

La valutazione dei titoli di servizio, (sia che trattasi di servizio di ruolo che servizio non di ruolo), va presa in considerazione solo se nell'anno scolastico di riferimento si sono superati i 6 mesi o superati i 180 giorni. Qualora il servizio sia stato prestato in periodi diversi, purchè nello stesso anno scolastico, e in scuole diverse, i periodi si sommano e si valutano se superano i sei mesi. Non si sommano i periodi di servizio riferiti ad anni scolastici diversi
Il servizio valutabile è solo quello prestato in qualità di personale ATA della scuola statale con esclusione, pertanto, di servizi prestati in attività d'insegnamento.
Sono valutabili tutti i periodi di effettivo servizio, compresi quelli di assenza validi a tutti i fini come anzianità di servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza per congedi parentali, ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2002/05.
In tale ambito rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata corrisposta remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).
Sono altresì valutabili :
o i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (es. sciopero);
o il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego, che è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica;
o il servizio svolto dal personale ATA ex enti locali alle dirette dipendenze di amministrazioni provinciali e comunali, anche prima del passaggio allo Stato, purchè prestato in scuole statali su profili che hanno trovato la corrispondenza nella tabella A allegata all'accordo del 20/7/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001;
o il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL4/8/95 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerente.

Il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo a tempo determinato è considerato come servizio prestato in altro profilo professionale e valutato secondo i valori espressi al punto 2 della tabella di valutazione dei titoli.

 - Crediti professionali

I titoli relativi ai crediti professionali, incarichi specifici, punti 9 e 10 della tabella di valutazione, vanno considerati senza nessun riferimento temporale e, pertanto, il relativo punteggio va assegnato solo sulla base dell'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli contrattuali indicati, purchè formalmente attribuito entro il 31.12.2005. Ovviamente, per lo stesso anno scolastico, il servizio prestato dall'assistente amministrativo che ha svolto l'incarico per la sostituzione del DSGA e che fruisce del punteggio di cui al punto 10 della tabella, va valutato secondo le modalità ed i valori espressi al punto 1 della tabella medesima.
La valutazione dei titoli relativi alla formazione di cui al punto 11 della citata tabella si riferisce anche alla formazione erogata attraverso corsi di aggiornamento.
Le attività formative sono valutabili a prescindere dalla loro durata. E' valutabile qualsiasi attività di formazione e aggiornamento promossa e/o autorizzata/riconosciuta dall'Amministrazione, promossa o autorizzata dalle istituzioni scolastiche, ovvero promossa da Enti accreditati o riconosciuti con formale provvedimento. Rientrano in questa fattispecie le attività promosse dalla C.R.I. dalle A.S.L. e dai Vigili del Fuoco.
Analogamente vanno valutate anche le attività di formazione e aggiornamento svolte dal personale ATA ex dipendente degli enti locali prima del 1/1/2000 se promosse dall'ente locale o dalla scuola ove prestavano servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Uff.III

Nota 24 maggio 2006

Prot. n. 654

Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005. Rettifica modello di domanda (All. 3)

Con riferimento alla nota prot. n. 616 del 11 maggio 2006, di pari oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, nell'allegato modello di domanda ( All. 3 ) al quadro D2 è stato riportato "...Sez. E1" anziché Sez. D1.

Al fine pertanto di evitare diverse indicazioni, si rende noto che è stato predisposto, con l' opportuno adattamento, un nuovo modello di domanda (All. 3).

Si richiama l'attenzione che, a seguito della modifica descritta, si è reso necessario sostituire l'analogo modello di domanda già allegato alla citata nota 616/06, pubblicata in INTERNET ed INTRANET in data 12 maggio 2006 .

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Allegato 3


Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Uff.III

Nota 19 maggio 2006

Prot. n. 651

Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005

Pervengono quesiti sull'applicazione della tabella di valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche, previste dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 da attribuire al personale ATA appartenente ai profili professionali delle aree A e B.
A riguardo si precisa che la tabella di cui trattasi, allegata all'Accordo stipulato il 10 maggio 2006 tra il MIUR e le OO.SS. e pubblicata in allegato alla nota n. 616 del 11 maggio u.s., va applicata, per quanto riguarda i titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili, senza possibilità di integrazioni e modifiche.
Eventuali problematiche che dovessero insorgere nella valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti devono essere tempestivamente comunicate dalle SS.LL alla scrivente Direzione al fine di pervenire, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 dell'Accordo, a soluzioni che garantiscano parità di trattamento nei riguardi degli aspiranti e omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Avviso 18 maggio 2006

Oggetto: Personale A.T.A. - procedure per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL

Si avvisa, come già anticipato nella nota n. 616 dell'11 maggio u.s. che dal 19 maggio 2006 decorre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure per l'attribuzione al personale A.T.A. appartenente al profilo professionale delle aree A e B delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005.

A tal fine deve essere utilizzato il modello di domanda pubblicato nel sito INTERNET e nella rete INTRANET in allegato all'Accordo stipulato il 10 maggio 2006 tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è, improrogabilmente, fissato al 7 giugno 2006.


Nota 11.5.06 (Accordo art. 7 CCNL Scuola)


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