Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V
Nota 26 settembre 2007
Prot. n. AOODGPER n.18434
Oggetto: Personale ATA - applicazione art. 7 CCNL
7-12-2005 - trasmissione dati al MEF-SPT - istruzioni operative -
Si riporta, di seguito, apposita nota tecnica contenente, ad
integrazione di quelle già fornite, ulteriori indicazioni necessarie per
la disciplina di quanto indicato in oggetto.
Relativamente al personale che abbia ottenuto il trasferimento in altra
provincia a decorrere dall' 1.9.07 e che, al contempo, sia incluso negli
elenchi dei beneficiari dell'articolo 7, trasmessi al MEF
successivamente alla citata data, si evidenzia la necessità di
provvedere sollecitamente alle relative comunicazioni agli Uffici
provinciali di destinazione i quali si avvarranno dell'apposito nodo di
trasmissione (KZF), di seguito indicato, per il conseguente
aggiornamento della partita stipendiale.
IL DIRIGENTE
f.to V. Maida
Nota tecnica (art.7 CCNL/2005)
Dal 26 settembre c.a. è disponibile la funzione aggiornata per
prenotare la trasmissione al MEF dei dati necessari per liquidare le
competenze economiche ex art. 7 CCNL 7-12-2005 (nodo KZH).
La nuova funzione consente agli Uffici le seguenti operazioni:
- qualora siano state completate le procedure soltanto per una
parte dei profili professionali interessati, possono essere
predisposti i decreti collettivi limitatamente a tali profili,
utilizzando il nodo "KZG", con la conseguente trasmissione al
MEF-SPT delle sole posizioni economiche contenute in detti decreti.
Successivamente sarà possibile predisporre i decreti per i profili
mancanti e prenotare la relativa trasmissione, con la medesima
procedura.
- nel caso in cui siano state già trasmesse le posizioni
economiche con la procedura automatica, ma si abbia l'esigenza di
attribuirne ancora (ad esempio per mobilità del beneficiario
trasferito da provincia che abbia attribuito l'art.7 in data
successiva al 1.9.07), le ulteriori posizioni economiche possono
essere acquisite nella banca dati del Fascicolo Personale
utilizzando il nodo "KZF". La ristampa del decreto collettivo è
richiedibile tramite il nodo "KZG" mentre la trasmissione dei
profili professionali interessati è prenotabile a mezzo del nodo "KZH".
Si evidenzia che con la procedura di trasmissione sono inviate al
MEF le nuove posizioni, con esclusione di qualsiasi ri-trasmissione
di posizioni già inviate. Questa procedura deve essere utilizzata
nei casi seguenti:
a. scorrimento della graduatoria per la sostituzione di posizioni
cessate;
b. nominativi trasferiti per mobilità interprovinciale, il cui
Ufficio di provenienza non aveva provveduto, entro il 1° settembre
2007, a comunicare al MEF la posizione economica;
c. attribuzione di posizioni dopo lo svolgimento di sessioni
suppletive dei corsi di formazione.
Le altre caratteristiche della procedura automatiche restano
invariate. Per le modalità operative si rinvia alla versione aggiornata
del manuale utente disponibile sul sito intranet MPI alla voce:
funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
(http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm).
La trasmissione al MEF può essere prenotata, inderogabilmente, entro il
giorno 15 di ciascun mese, con pagamento del beneficio economico nel
mese successivo.
Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III
Nota 26 febbraio 2007
Prot. n. 621
Oggetto: Applicazione art. 7 CCNL 7-12-2005 -
personale ATA beneficiario delle posizioni economiche attribuite -
istruzioni operative per gli Uffici
Si comunica che dal 26 p.v. sono disponibili le funzioni per la
redazione dei decreti di approvazione degli elenchi del personale di cui
in oggetto e per la relativa richiesta di trasmissione al MEF.
Nel seguito si riportano i punti salienti delle attività, a carico degli
Uffici Scolastici Provinciali, per completare il procedimento
amministrativo di attribuzione delle posizioni economiche ex art. 7 CCNL
7-12-2005. Per le modalità operative si rinvia alla versione aggiornata
del manuale utente disponibile sul sito intranet MPI alla voce:
funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
(http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm).
- Ogni USP deve verificare, mediante gli elenchi riproducibili dal
nodo KZL - STAMPA ELENCO BENEFICIARI, la presenza di tutti e soli i
nominativi che hanno completato le attività di formazione.
- Eventuali nominativi mancanti possono essere inseriti mediante
il nodo KZF - RETTIFICA DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI; lo stesso
dicasi per il depennamento di coloro che non hanno diritto alla
posizione economica.
- La data di decorrenza del beneficio economico deve essere
impostata, per ogni profilo professionale, tramite il nodo KZM -
ACQUISIZIONE DATA ATTRIBUZIONE BENEFICI ECONOMICI; l'aggiornamento è
effettuato dal Sistema in differita e sarà visibile a partire dal
successivo giorno lavorativo nello Stato Matricolare (nodi KMFA e
KMFB).
- Nel caso in cui sia necessario attribuire ad uno o più
nominativi decorrenze diverse da quella comune, gli USP possono
utilizzare - solo dopo aver acquisito la data comune di cui al punto
precedente - la già citata funzione di rettifica dell'elenco (nodo
KZF), selezionando, per il nominativo identificato, la voce
"Variazione data di attribuzione".
- Solo al termine delle operazioni descritte ai punti precedenti
gli USP potranno predisporre i decreti collettivi, mediante il nodo
KZG - STAMPA DECRETO ATTRIBUZIONE BENEFICI ECONOMICI .
- Una volta completata la predisposizione dei decreti per tutti i
profili professionali, gli Uffici potranno prenotare la trasmissione
al MEF dei dati necessari per liquidare le competenze economiche,
mediante il nodo KZH - GESTIONE RICHIESTA TRASMISSIONE A MEF. A tal
proposito si fa presente che sono stati presi accordi con la
competente Direzione del MEF per inviare i flussi il giorno 20 di
ogni mese; pertanto, per consentire le necessarie operazioni di
verifica, le prenotazioni dovranno pervenire entro il 14 di ogni
mese.
- Gli Uffici potranno verificare la situazione di ogni nominativo,
riguardo la trasmissione al MEF e il risultato delle elaborazioni
del medesimo, mediante il nodo KZI - INTERROGAZIONE ELABORAZIONI MEF.
IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V
Nota 22 febbraio 2007
Prot. AOO Dgper 3331
Oggetto: Articolo 7 CCNL 7-12-2005: - personale ATA
beneficiario posizioni economiche – decreti di approvazione –
trasmissione al MEF -
Facendo seguito alla nota n. 43 del 4 gennaio c.a., si comunica che a
decorrere dal 26 p.v. sono rese disponibili le funzioni per la
predisposizione dei decreti con i quali le SS.LL. disporranno
l’approvazione degli elenchi dei beneficiari delle posizioni economiche
di cui in oggetto, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4,
dell’Accordo nazionale siglato il 10 maggio 2006. Come già precisato, in
tali elenchi, da trasmettere al MEF per il consequenziale aggiornamento
delle partite stipendiali, deve essere incluso il personale che, avendo
completato il previsto corso di formazione, ha acquisito il diritto alla
corresponsione delle posizioni economiche previste dall’articolo 7 del
CCNL II biennio economico 2004-2005. Tali posizioni economiche devono
essere in numero esattamente corrispondente a quelle indicate nel
prospetto “E”, trasmesso alle SS.LL. con nota 149 dell’8 novembre,
eventualmente variate a seguito di successive compensazioni, tra profili
professionali, conseguenti ad esaurimento di graduatorie.
In proposito, si pregano, ancora, le SS.LL. di fornire cortese riscontro
a questa Direzione Generale, Uff. V, in merito alle compensazioni
eventualmente disposte, precisandone la consistenza ed i profili
interessati. Si evidenzia, inoltre, che al fine di effettuare la
verifica conclusiva sul numero delle posizioni attribuibili in ciascuna
provincia e per ciascun profilo professionale, è consultabile,
attraverso l’utilizzo del nodo informatico “KZL”, la stampa di controllo
dell’elenco dei beneficiari mentre eventuali rettifiche possono essere
apportate tramite il “nodo KZF”.
Per quel che concerne, poi, la redazione dei decreti di approvazione
degli elenchi del personale beneficiario, fruibili a mezzo dell’apposita
funzione del Sistema informativo, nel far rinvio alla nota tecnica per
le informazioni di dettaglio, si pone in evidenza che per effetto di
quanto prescritto all’articolo 4, comma 1 dell’Accordo siglato il 10
maggio 2006, il beneficio economico è corrisposto dall’inizio dell’anno
scolastico, sempreché il corso di formazione sia stato completato come
previsto dal punto 8, dell’articolo 7 dell’Accordo nazionale 10 maggio
2006.
Si evidenzia, inoltre, che l’unico motivo ostativo all’attribuzione
della posizione economica, a favore dell’aspirante collocato nelle
graduatorie definitive, concerne, il caso in cui la mancata
partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai ¾
delle ore in presenza ovvero il mancato svolgimento delle attività
proposte nei momenti on-line abbia comportato la decadenza dalla
maturazione del diritto all’attribuzione di tale beneficio.
Per i corsisti risultati assenti per cause non imputabili alla loro
volontà devono, però, essere istituite, come reso noto con prot. 152/vm
del 17.11.2006, con il quale sono state trasmesse le risultanze dei
lavori del Tavolo di confronto previsto dall’articolo 9 del citato
Accordo, apposite sessioni suppletive, da organizzare, in relazione alle
esigenze e ai limiti di bilancio, anche a livello interprovinciale e/o
interregionale.
Si precisa, inoltre, che all’assistente amministrativo, beneficiario
dell’articolo 7, che sostituisce il DSGA, spetta il trattamento
economico in godimento, la posizione economica, il differenziale di
retribuzione tra l’iniziale di DSGA e quello di assistente
amministrativo, l’indennità di amministrazione in misura fissa (detratto
il compenso individuale accessorio) e quella variabile connessa alla
particolare tipologia di istituzione scolastica in cui viene svolto
l’incarico.
Infine, allo scopo di garantire il totale utilizzo delle posizioni
economiche disponibili, si pone in evidenza l’opportunità di favorire al
massimo le eventuali operazioni di surroga degli aspiranti beneficiari
nonché quelle finalizzate allo smistamento, in altri profili
professionali, delle eventuali disponibilità altrimenti non
utilizzabili. Analogo impulso appare, altresì, necessario, tenuto conto
dell’attuale fase dell’anno scolastico, per definire tempestivamente le
attività di formazione eventualmente non ancora concluse.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Nota 4 gennaio 2007
Prot. n. AOODGPER 43 /U5°
Oggetto: Articolo 7 CCNL 7-12-2005: - personale ATA
beneficiario posizioni economiche -
Facendo seguito a quanto preannunciato con la nota 149 dell’8
novembre, si comunica che nella giornata del 5 p.v. saranno rese
disponibili le funzioni necessarie per le eventuali modifiche e/o
integrazioni dei dati relativi al personale che, avendo superato con
esito positivo il previsto corso di formazione, acquisisce il diritto
alla corresponsione del beneficio economico di cui in oggetto.
Tale personale, che sarà successivamente inserito nell’elenco da
allegare al decreto del Direttore regionale, previsto dall’articolo 6,
comma 4, dell’Accordo nazionale 10 maggio 2006, deve essere in numero
esattamente corrispondente alle posizioni economiche indicate nel
prospetto “E”, trasmesso con la succitata nota dell’8 novembre. Si
evidenzia, ancora, che le posizioni economiche indicate in tale
prospetto conseguono sia alle consistenze dei contingenti provinciali
elencate nell’ ”allegato 1” al citato Accordo nazionale, sia alle
eventuali variazioni dovute alla mobilità interprovinciale, in ingresso
o in uscita, a favore del personale utilmente inserito nelle graduatorie
definitive (ex art. 6, c. 2. dell’Accordo) redatte nella provincia di
titolarità 2005/2006.
Ulteriori modifiche ai dati indicati nell’allegato “1” possono derivare
dall’esaurimento di talune graduatorie e, quindi, alla compensazione
delle posizioni economiche non attribuibili, a favore di altri profili
professionali della medesima provincia. A tal proposito, poiché per
l’area professionale “B” si è fatto rinvio, con la succitata nota dell’8
novembre, alla sede locale, per la individuazione dei criteri di
redistribuzione delle posizioni economiche in parola, si pregano le
Direzioni interessate di comunicare, a questa Direzione Generale, Uff.
V, i profili professionali beneficiari di tali ulteriori disponibilità.
Nel precisare, infine, che con successiva comunicazione saranno resi
disponibili, a livello informatico, lo schema del succitato decreto
nonché l’indicazione di termini e modalità per la formulazione
dell’elenco dei beneficiari da trasmettere al MEF, si pregano le SS.LL.
di voler assicurare l’urgente diramazione della presente agli Uffici
scolastici provinciali.
Di seguito si riporta apposita nota tecnica del Gestore informatico,
relativa alle modalità di utilizzo delle funzioni innanzi indicate.
Per eventuali ulteriori informazioni in proposito, possono essere
contattati i numeri telefonici 06/58492714 e 06/58493416.
Si ringrazia.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Maida
NOTA TECNICA
Applicazione art. 7 CCNL 7-12-2005: acquisizione nel Fascicolo
Personale delle posizioni economiche attribuite.
Si sintetizzano, di seguito, i dettagli tecnici della procedura:
L’attribuzione del beneficio economico è effettuata in modo automatico
nel Fascicolo Personale SIMPI a fronte della presenza dell’aspirante
nell’elenco “C” finalizzato alla formazione e dell’impostazione a “S” in
corrispondenza della colonna “EVENTUALE ATTRIBUZIONE BENEFICIO”, ove non
siano state registrate nel frattempo operazioni (passaggio ad altro
profilo, cessazione dal servizio, ecc.) che ne abbiano impedito, in data
successiva, il consolidamento.
L’ U.S.P. dovrà, pertanto, operare in rettifica nei casi seguenti:
a) per riportare nel Fascicolo Personale gli eventuali
aggiornamenti già effettuati sugli elenchi cartacei prima
dell’inizio dei corsi di formazione;
b) per depennare dal Fascicolo Personale l’attribuzione del
beneficio ad eventuali nominativi che non hanno completato
l’attività di formazione.
La funzione di rettifica è disponibile al nodo KZF - RETTIFICA
DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI.
Successivamente all’effettuazione delle rettifiche dovrà essere
prodotta, tramite il nodo KZL - STAMPA ELENCO BENEFICIARI POSIZIONI
ECONOMICHE, la stampa dell’elenco di controllo. In essa dovrà essere
attentamente verificata la presenza di tutti e soli i beneficiari, al
fine di consentire all’Amministrazione Centrale le necessarie verifiche
in merito al numero complessivo di destinatari del beneficio economico
dell’art. 7 a livello nazionale.
Con successiva comunicazione sarà indicata la data di rilascio delle
funzioni per la predisposizione dei decreti di attribuzione delle
posizioni economiche e per la trasmissione al MEF delle medesime.
Il manuale utente aggiornato è disponibile sul sito intranet alla voce:
funzioni, art. 7 CCNL 7/12/2005:
http://www.mpi.it/innovazione_scuola/amministrazione/funzioni/art7_come.htm.
Manuale utente
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V
Nota 5 ottobre 2006
Prot. n. 125
Oggetto: Personale ATA -
articolo 7 CCNL/2005 - tavolo ex articolo 9 Accordo nazionale 10 maggio
2006 - indicazioni operative -
Si è, di recente, riunito il tavolo di confronto previsto dall'articolo
9 dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, concernente l'attuazione
dell'articolo 7 del CCNL 7/12/2005, al fine di esaminare le
problematiche inerenti l'applicazione dell'articolo 4 dello stesso
Accordo, in relazione all'esigenza di garantire la necessaria
funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle
istituzioni scolastiche.
Di seguito si riportano le indicazioni formulate nel corso dei lavori:
"Le parti ritengono opportuno evidenziare, in premessa, che
l'affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel
rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione
integrativa a livello di singola istituzione scolastica, come richiesto
dall'articolo 6, CCNL 2002/2005 e come espressamente richiamato
dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo nazionale.
In merito alle questioni esaminate, si conviene quanto segue:
-
In attuazione di quanto previsto dal comma 2,
dell'articolo 4, dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, mediante la
contrattazione di scuola viene definita l'organizzazione del lavoro
per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni, necessaria a
garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica, compresa la
sostituzione del DSGA. Per il perseguimento di tali finalità è
utilizzato sia il personale individuato quale titolare dell'articolo
7 sia quello destinatario degli incarichi specifici di cui
all'articolo 47 del CCNL citato.
-
L'attribuzione della posizione economica di cui
all'articolo 7 comporta comunque, da parte del beneficiario, lo
svolgimento delle mansioni, individuate tra quelle previste dal
comma 3, dell'art. 7 e definite con la contrattazione di scuola di
cui al punto 1. L'assegnazione del personale, ivi compreso quello
individuato come titolare dell'articolo 7, ai plessi, succursali e
sezioni staccate, viene disposta esclusivamente secondo le modalità
di utilizzo definite dalla contrattazione integrativa di istituto,
secondo quanto previsto dell'articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL
vigente.
-
L'assistente amministrativo titolare del
beneficio economico di cui all'articolo 7, in analogia a quanto
previsto per l'articolo 47 CCNL/2003, non è tenuto, se non
consenziente, alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso
posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico.
Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua
volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di supplenze.
-
Fermo restando il numero di posizioni economiche
di cui all'allegato 1 dell'Accordo 10 maggio 2006, gli aspiranti
utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all'articolo
6, comma 2, dello stesso Accordo, che a seguito delle operazioni di
mobilità relative all'anno scolastico 2006/2007 siano stati
trasferiti in altra provincia, mantengono il diritto
all'attribuzione della posizione economica, previo superamento del
corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova
titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del
personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per
i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al
fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle
posizioni economiche di cui all'allegato 1 dell'Accordo nazionale
10/5/2006, le posizioni economiche attribuite al personale
trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle
rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni
economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso
alcun scorrimento di graduatoria."
Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota con la massima
urgenza agli Uffici scolastici provinciali che, a loro volta, avranno
cura di trasmetterla alle istituzioni scolastiche di pertinenza, al fine
di garantire la necessaria uniformità di applicazione e di gestione dei
provvedimenti attuativi dell'articolo 7 e dell'Accordo nazionale citati.
Le SS.LL. sono, altresì, pregate di assumere ogni iniziativa ritenuta
opportuna affinché i corsi di formazione siano conclusi sollecitamente
e, comunque, entro il prossimo mese di novembre; dell'avvenuta
conclusione dei corsi e della contestuale adozione dei provvedimenti
conseguenti, le SS.LL. vorranno fornire cortese, tempestiva
comunicazione a questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Nota 30 agosto 2006
Prot. 223/Uff.VII
Oggetto: Personale ATA appartenente ai profili
professionali delle aree A e B della tabella C allegata al C.C.N.L.
2002-2005. Procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche
previste dall’articolo 7, CCNL 2004-2005. Pubblicazione graduatorie
definitive – Avvio delle attività di formazione
Ai fini della puntuale e tempestiva applicazione dell’Accordo
Nazionale 10 maggio 2006, concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL
7 dicembre 2005, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti
aspetti.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE
Si fa seguito alle note:
- n. 616 del giorno 11 maggio 2006, con la quale si è provveduto ad
inoltrare l’Accordo con le OO.SS. e le indicazioni operative concernenti
l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 citato in
oggetto;
- n. 727 del 31 maggio 2006, con cui sono stati forniti chiarimenti
sull’applicazione della procedura;
- n. 1136 del 7 agosto 2006, con cui è stato prorogato al 4 settembre
2006 l’utilizzo delle funzioni informatiche per il perfezionamento delle
previste graduatorie.
Nel sottolineare l’esigenza del rispetto del termine sopra citato,
sembra opportuno segnalare alla particolare attenzione delle SS.LL.,
come tale proroga è mirata anche a facilitare l’effettuazione degli
opportuni controlli previsti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e
72 del DPR 445/2000. Tali controlli vanno disposti a campione, anche in
misura estesa, tenendo conto, in primis, dei reclami o degli esposti
presentati onde consentire l’esercizio dei poteri d’autotutela
dell’amministrazione con conseguente riduzione dell’eventuale
contenzioso. In tali casi, ovviamente, le domande corredate
dall’eventuale relativa documentazione vanno fornite dalle scuole che ne
sono in possesso ai dirigenti dei CSA.
AVVIO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Nel richiamare la necessità di accelerare le procedure di contrattazione
integrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo citato, si ricorda che lo
stesso Accordo nel definire le modalità di svolgimento delle procedure
successive, ivi comprese quelle formative, la cui organizzazione è
affidata alla responsabilità delle SS.LL., ha previsto che:
· il modello adottato per le attività formative è quello dell’e-learning
integrato, adattato alle specificità di cui all’art. 7 del CCNL
succitato;
· le attività in presenza, curate dagli Uffici scolastici regionali, si
avvalgono del supporto di e-tutor individuati tra quelli già operanti
nei corsi di qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004) e del
contributo di esperti che hanno la funzione di svolgere lezioni
teorico-pratiche finalizzate all’acquisizione delle competenze relative
alle mansioni di cui al comma 3 dell’art.7 del CCNL 2° Biennio;
· la frequenza ai corsi in questione deve essere documentata da una
apposita attestazione;
· l’attestazione dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di
qualificazione di cui all’art. 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 costituisce
credito formativo ai fini del corso di formazione in oggetto secondo i
modi definiti dal punto 7 dell’art. 7 di cui all’ Accordo del 10 maggio
2006;
· a conclusione delle attività formative, i direttori di corso debbono
comunicare agli Uffici scolastici regionali i nominativi del personale
che, sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata
dall’e-tutor e dalle risultanze dei fogli di firma relativi ai momenti
in situazione, ha positivamente partecipato ai corsi;
· presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione
debbono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo
delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle
attività di formazione, nonché gli eventuali interventi propedeutici
all’utilizzo delle postazioni stesse (anche utilizzando il materiale
didattico di autoapprendimento ed il glossario appositamente predisposti
a cura dell’ INDIRE ed accessibili all’indirizzo
http://www.indire.it/ata_art7/strumenti.htm);
Il personale trasferito nonché quello utilizzato o assegnato
provvisoriamente in altra provincia con decorrenza 1 settembre 2006,
fermo restando i diritti di graduatoria nella provincia per cui ha fatto
domanda, mantiene il diritto ad essere formato nella sede di
destinazione in aggiunta al numero di formandi ivi esistente.
Sarà cura dell’interessato segnalare, tramite la scuola di servizio, ai
due C.S.A. interessati, la sua posizione di titolare del beneficio
economico avente diritto a partecipare alle attività di formazione.
Per quanto riguarda le modalità tecniche di accesso e fruizione della
piattaforma di e-learning si rimanda alla nota n.20678/F23 del 5 luglio
2006 fatta pervenire dall’INDIRE a ciascun Referente regionale del
Progetto “PuntoEDU ATA”.
Si fa presente, infine, che a partire dal 5 settembre p.v. sul sito
dell’Indire saranno accessibili i materiali per la formazione a
distanza.
Si ringrazia per l’impegno sinora assicurato e si rimane comunque a
disposizione per ogni chiarimento e per le osservazioni che dovessero
ritenersi opportune.
f.to Il Direttore Generale
- Giuseppe Cosentino -
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Nota 7 agosto 2006
Prot. n 1136
Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione
delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo
biennio economico 2004 - 2005. Riapertura delle funzioni informatiche
Si fa seguito alla nota del Gestore del Sistema Informatico datata 12
luglio 2006 con la quale è stata fissata alla data del 31 luglio 2006 la
produzione delle graduatorie definitive.
A seguito di numerose richieste e per consentire agli Uffici interessati
l'eventuale rettifica di errori materiali o a seguito di reclami accolti
si informano le SS.LL. che sono disponibili, per tutti i CSA, le
funzioni relative alla gestione delle graduatorie formulate ai sensi
dell'art. 6 dell'Accordo nazionale sottoscritto in data 10.5.2006.
Pertanto, i CSA che hanno già pubblicato la graduatoria definitiva in
assenza di rettifiche da apportare confermeranno la precedente
graduatoria effettuando una nuova prenotazione; mentre gli altri
prenoteranno la graduatoria definitiva a valle delle rettifiche
apportate a seguito dei reclami accolti.
E' opportuno sottolineare che le funzionalità per la gestione dei
reclami non saranno rilasciate, in questa fase, alle istituzioni
scolastiche, ma queste ultime, avendo trattato la valutazione delle
domande, sono invitate a collaborare alla fase di esame dei reclami.
Considerato,infine, che le citate graduatorie definitive saranno
utilizzate per l'individuazione dei beneficiari del previsto corso di
formazione, questo Ufficio ritiene la data del 4 settembre 2006 come
limite di disponibilità dei risultati dell'attività richiesta.
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Il Dirigente
f.to G. Pilo
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Nota 31 maggio 2006
Prot. n. 727
Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione
delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo
biennio economico 2004 - 2005
Come è noto, il 10 Maggio 2006 è stato sottoscritto, tra il Miur e le
OO.SS. della scuola, l'Accordo nazionale concernente i criteri e le
modalità per l'attribuzione della posizione economica orizzontale
prevista dall'art. 7 del CCNL 2004–2005 per la valorizzazione
professionale del personale ATA.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale omogeneità di
applicazione nei confronti del personale aspirante al beneficio
economico, di cui all'Accordo del 10 maggio 2006, si ritiene utile
informare le SS.LL. sui criteri e sulle procedure da adottare sulla base
di quanto convenuto nella sede prevista dall'art. 9 dello stesso
Accordo.
A tale proposito si pregano le SS.LL. di volere individuare in ogni CSA
un referente cui affidare l'incarico di supportare e coordinare le
attività delle istituzioni scolastiche, dandone comunicazione anche alla
scrivente Direzione.
- Gestione delle domande - Competenza delle scuole e dei CSA -
Il dirigente dell'istituzione scolastica competente a ricevere le
domande verifica esclusivamente che i titoli autocertificati dagli
interessati siano quelli previsti dalla tabella di valutazione. Non
è di competenza della scuola la valutazione dei citati titoli che
verrà effettuata in automatico dal programma informatico di gestione
delle domande messo a disposizione delle istituzioni scolastiche.
Tale programma attribuirà il punteggio sulla base della tabella
prevista dall'Allegato 2.
Le scuole, pertanto, dovranno effettuare soltanto una verifica di
congruità di quanto dichiarato con l'autocertificazione rispetto
alle voci previste dalla tabella di valutazione.
Ne consegue che nelle scuole non vanno istituite specifiche
commissioni o gruppi di lavoro per la verifica dei titoli. Le scuole
provvedono ad acquisire al Sistema Informativo tutti i dati relativi
all'aspirante ivi compresi i punteggi relativi ai titoli
autocertificati.
I Csa, dal canto loro, sulla base dei dati inseriti al sistema,
pubblicano le graduatorie provinciali.
- Personale avente titolo alla partecipazione
Ha titolo a presentare la domanda tutto il personale indicato
nell'art. 1 dell'Accordo del 10 maggio 2006, ivi compreso quello, di
ruolo anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
In tale caso l'importo di ciascuna posizione, stabilita dall'art. 7,
è erogato in proporzione alla quota della prestazione lavorativa e
fino a quando l'interessato rimane in tale posizione.
Può presentare domanda anche il personale dichiarato parzialmente
inidoneo a condizione che l'inidoneità certificata e indicata nel
relativo contratto individuale di lavoro non impedisca lo
svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni previste
dall'art. 7;
Non può partecipare alla procedura il personale:
- già collocato a riposo;
- che abbia già presentato domanda di pensionamento dal 1
settembre 2006;
- che già fruisca di trattamento di pensione più part-time o
che abbia chiesto di fruirne dal 1 Settembre 2006.
- Titoli di studio
I titoli di studio valutabili sono esclusivamente quelli previsti
dalla tabella dei titoli (All.2). I titoli di cui ai punti 7 e 8 si
riferiscono a qualsiasi tipologia di diploma di laurea (triennale,
quadriennale o quinquennale).
Il sistema provvederà ad attribuire al candidato il punteggio totale
dei titoli di studio (Sez C) che sarà determinato dalla somma del
punteggio rispettivamente riportato nella sez C1 e nella sez. C2 del
modello di domanda.
- La valutazione dei servizi
La valutazione dei titoli di servizio, (sia che trattasi di
servizio di ruolo che servizio non di ruolo), va presa in
considerazione solo se nell'anno scolastico di riferimento si sono
superati i 6 mesi o superati i 180 giorni. Qualora il servizio sia
stato prestato in periodi diversi, purchè nello stesso anno
scolastico, e in scuole diverse, i periodi si sommano e si valutano
se superano i sei mesi. Non si sommano i periodi di servizio
riferiti ad anni scolastici diversi
Il servizio valutabile è solo quello prestato in qualità di
personale ATA della scuola statale con esclusione, pertanto, di
servizi prestati in attività d'insegnamento.
Sono valutabili tutti i periodi di effettivo servizio, compresi
quelli di assenza validi a tutti i fini come anzianità di servizio,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
Tale criterio trova applicazione anche nel caso di fruizione di
periodi di assenza per congedi parentali, ai sensi dell'art.12
richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2002/05.
In tale ambito rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia
stata corrisposta remunerazione anche parziale, ivi compresi i
periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo
151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al
30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10
dell'art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).
Sono altresì valutabili :
o i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non
interrompono l'anzianità di servizio (es. sciopero);
o il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati
per legge prestati in costanza di rapporto di impiego, che è
considerato servizio effettivo nella medesima qualifica;
o il servizio svolto dal personale ATA ex enti locali alle dirette
dipendenze di amministrazioni provinciali e comunali, anche prima
del passaggio allo Stato, purchè prestato in scuole statali su
profili che hanno trovato la corrispondenza nella tabella A allegata
all'accordo del 20/7/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001;
o il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di
collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23, comma 5, del
CCNL4/8/95 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in
altro profilo comunque coerente.
Il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o
coordinatore amministrativo a tempo determinato è considerato come
servizio prestato in altro profilo professionale e valutato secondo
i valori espressi al punto 2 della tabella di valutazione dei
titoli.
- Crediti professionali
I titoli relativi ai crediti professionali, incarichi specifici,
punti 9 e 10 della tabella di valutazione, vanno considerati senza
nessun riferimento temporale e, pertanto, il relativo punteggio va
assegnato solo sulla base dell'attribuzione dell'incarico ai sensi
degli articoli contrattuali indicati, purchè formalmente attribuito
entro il 31.12.2005. Ovviamente, per lo stesso anno scolastico, il
servizio prestato dall'assistente amministrativo che ha svolto
l'incarico per la sostituzione del DSGA e che fruisce del punteggio
di cui al punto 10 della tabella, va valutato secondo le modalità ed
i valori espressi al punto 1 della tabella medesima.
La valutazione dei titoli relativi alla formazione di cui al punto
11 della citata tabella si riferisce anche alla formazione erogata
attraverso corsi di aggiornamento.
Le attività formative sono valutabili a prescindere dalla loro
durata. E' valutabile qualsiasi attività di formazione e
aggiornamento promossa e/o autorizzata/riconosciuta
dall'Amministrazione, promossa o autorizzata dalle istituzioni
scolastiche, ovvero promossa da Enti accreditati o riconosciuti con
formale provvedimento. Rientrano in questa fattispecie le attività
promosse dalla C.R.I. dalle A.S.L. e dai Vigili del Fuoco.
Analogamente vanno valutate anche le attività di formazione e
aggiornamento svolte dal personale ATA ex dipendente degli enti
locali prima del 1/1/2000 se promosse dall'ente locale o dalla
scuola ove prestavano servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Uff.III
Nota 24 maggio 2006
Prot. n. 654
Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione
delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo
biennio economico 2004 - 2005. Rettifica modello di domanda (All. 3)
Con riferimento alla nota prot. n. 616 del 11 maggio 2006, di pari
oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, nell'allegato
modello di domanda ( All. 3 ) al quadro D2 è stato riportato "...Sez.
E1" anziché Sez. D1.
Al fine pertanto di evitare diverse indicazioni, si rende noto che è
stato predisposto, con l' opportuno adattamento, un nuovo modello di
domanda (All. 3).
Si richiama l'attenzione che, a seguito della modifica descritta, si
è reso necessario sostituire l'analogo modello di domanda già allegato
alla citata nota 616/06, pubblicata in INTERNET ed INTRANET in data 12
maggio 2006 .
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima
urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche,
rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le
reti INTRANET ed INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Allegato 3
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Uff.III
Nota 19 maggio 2006
Prot. n. 651
Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione
delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo
biennio economico 2004 - 2005
Pervengono quesiti sull'applicazione della tabella di valutazione dei
titoli nell'ambito delle procedure per l'attribuzione delle posizioni
economiche, previste dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 da attribuire
al personale ATA appartenente ai profili professionali delle aree A e B.
A riguardo si precisa che la tabella di cui trattasi, allegata
all'Accordo stipulato il 10 maggio 2006 tra il MIUR e le OO.SS. e
pubblicata in allegato alla nota n. 616 del 11 maggio u.s., va
applicata, per quanto riguarda i titoli valutabili ed i punteggi ad essi
attribuibili, senza possibilità di integrazioni e modifiche.
Eventuali problematiche che dovessero insorgere nella valutazione dei
titoli presentati dagli aspiranti devono essere tempestivamente
comunicate dalle SS.LL alla scrivente Direzione al fine di pervenire, in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 dell'Accordo, a
soluzioni che garantiscano parità di trattamento nei riguardi degli
aspiranti e omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Avviso 18 maggio 2006
Oggetto: Personale A.T.A. - procedure per l'attribuzione delle posizioni
economiche previste dall'art. 7 del CCNL Si avvisa, come già
anticipato nella nota n. 616 dell'11 maggio u.s. che dal 19 maggio 2006
decorre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle procedure per l'attribuzione al personale A.T.A. appartenente al
profilo professionale delle aree A e B delle posizioni economiche
previste dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005.
A tal fine deve essere utilizzato il modello di domanda pubblicato nel
sito INTERNET e nella rete INTRANET in allegato all'Accordo stipulato il
10 maggio 2006 tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è,
improrogabilmente, fissato al 7 giugno 2006.
Nota
11.5.06 (Accordo art. 7 CCNL Scuola) |