Dipartimento per la Programmazione Ministeriale,
del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari
Generali
Ufficio 2° Avviso 7 settembre
2007 Procedura di stabilizzazione, di cui
all’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), del personale assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato IL DIRETTORE GENERALE VISTO il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
delle aree del comparto Ministeri;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1, comma 519;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio
2006, concernente competenze e uffici del Ministero dell’Istruzione e
del Ministero dell’Università e della Ricerca, in particolare la tabella
1, riguardante la dotazione organica di detto ultimo Dicastero;
VISTA la direttiva 30 aprile 2007, n. 7, del Ministro per le Riforme e
le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, relativa
all’applicazione della norma finanziaria sopra citata;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 20 luglio
2007, concernente la ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed
alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per
l’anno 2007; DISPONE Art. 1
Ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
vengono avviate le procedure di stabilizzazione del personale assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il
Ministero dell’Università e della Ricerca.
Le stabilizzazioni saranno effettuate in relazione alle vacanze della
vigente dotazione organica ed al fabbisogno di personale come stabilito
nel Piano Triennale e, comunque, fino a concorrenza delle risorse
economiche che saranno assegnate al Ministero dell’Università e della
Ricerca nell’ambito e con le modalità previste dal comma 519 dell’art. 1
della legge 296/2006.
La sede di servizio del personale stabilizzato sarà presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca, P.le J.F. Kennedy, 20, 00144 ROMA.
Art. 2
E’ ammesso alla procedura di stabilizzazione il personale che ne faccia
domanda, in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso
all’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, che si trovi in una delle
seguenti posizioni:
1 – in servizio presso il M.U.R. alla data del 1° gennaio 2007, e che,
alla stessa data, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
presso una Pubblica Amministrazione;
2 – in servizio presso il M.U.R. alla data del 1° gennaio 2007, che
consegua l’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non
continuativi, successivamente al 1° gennaio 2007, in forza di contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato con Pubbliche Amministrazioni,
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
3 – non in servizio presso il M.U.R. né presso altra Pubblica
Amministrazione alla data del 1° gennaio 2007, ma che abbia maturato,
per ultimo, presso il M.U.R., un’anzianità di servizio di almeno tre
anni, anche non continuativi, in forza di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato con Pubbliche Amministrazioni, nel
quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007, cioè tra il 1°
gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.
Per Pubbliche Amministrazioni si intendono esclusivamente quelle
indicate dall’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
Il personale assunto a tempo determinato, con contratto di lavoro
subordinato, mediante procedure diverse da quelle selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge dovrà comunque espletare le
prove selettive.
E’, pertanto, escluso dalla procedura di stabilizzazione il personale
che presti o abbia prestato servizio, presso il M.U.R. o presso altre
Pubbliche Amministrazioni, con rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato.
Art. 3
Al fine del rispetto della data del 30 settembre 2007, fissata dal
Dipartimento della Funzione pubblica con circolare 20 luglio 2007 per la
richiesta dei fondi utili per la stabilizzazione del personale, la
domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione, redatta in
carta semplice, in modo conforme al modello allegato A), deve essere
indirizzata e presentata direttamente al Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero,
Acquisti e Affari Generali, Ufficio II, stanza 28, Viale Trastevere
76/A, 00153 Roma, che opera in avvalimento ex art. 5 D.P.C.M. 14 luglio
2006, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio del 20 settembre 2007.
La domanda dovrà contenere la dichiarazione di non aver presentato
analoga domanda presso altra Amministrazione Pubblica. La firma in calce
alla domanda deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e
per esteso, e non necessita di autentica.
Sempre per il rispetto delle tempistiche di cui al comma precedente, i
candidati avranno cura di allegare alla domanda copia dei contratti che
danno titolo alla stabilizzazione, sottoscritti con le Amministrazioni
Pubbliche.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione,
nonché le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia la causa, anche se
non imputabile al candidato.
Ai fini dell’accertamento della tempestività nella presentazione della
domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio accettante.
L’Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese,
escludendo dalla procedura di stabilizzazione i soggetti privi dei
requisiti previsti all’art. 1, comma 519, della legge 296/2006.
Art. 4
Ai fini della stabilizzazione, si tiene conto dei criteri che seguono,
secondo l’ordine come appresso indicato, ai sensi delle disposizioni
della direttiva 30 aprile 2007, n. 7, citata in premessa:
1° - il personale che abbia maturato il requisito dei tre anni di
servizio svolti presso il Ministero dell’Università e della Ricerca;
2° - il personale che abbia maturato il predetto requisito presso
diverse Amministrazioni Pubbliche, purché l’ultima Amministrazione nella
quale ha prestato servizio sia il Ministero dell’Università e della
Ricerca;
3° - il personale attualmente in servizio presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca con contratto stipulato anteriormente
alla data del 29 settembre 2006, che non abbia ancora maturato il
requisito dei tre anni di servizio. In tale ultimo caso, il personale
potrà essere stabilizzato successivamente alla scadenza del triennio.
Art. 5
Al fine di regolamentare la stabilizzazione secondo i criteri di cui
sopra, l’Amministrazione formulerà apposite, distinte graduatorie, sulla
base dell’anzianità di servizio.
A parità di posizione, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età.
Il personale che si trovi nelle condizioni di cui all’art 2, comma 3,
del presente avviso sarà sottoposto a prove selettive, la cui
determinazione avverrà con successivo provvedimento, e, nelle more di
dette prove, inserito con riserva nelle graduatorie relative alla
stabilizzazione.
Le dichiarazioni rese nelle domande che verranno utilizzate per la
formulazione delle graduatorie hanno valore di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6
Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Ministero
dell’Università e della Ricerca ed inserito, contestualmente, sul sito
intranet ed internet dello stesso Ministero.
Al fine di dare massima diffusione alla pubblicazione del presente
avviso, si provvederà a darne comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – del
7 settembre 2007.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai partecipanti alla procedura sono raccolti
presso l’Ufficio al quale sono state indirizzate le domande e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della menzionata procedura.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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